Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/06/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
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N. 1709/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Ada Lucca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1709/2023 promossa da
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Genova il 19/12/1988, elettivamente domiciliato in Genova, Via
Antona Maria Maragliano 10/4, presso lo Studio dell'Avv. Sabrina
Oliveri, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti,
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
Genova il 5/12/1972, elettivamente domiciliata in Genova, Via G.
Torti 38/2 sc. B, presso lo Studio dell'Avv. Francesco GIORGINI, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti,
resistente
E CONTRO
(P. IVA , Controparte_2 P.IVA_1
C.F. ), in persona del suo procuratore ad negotia P.IVA_2
1
Dott.ssa elettivamente domiciliata in Controparte_3
Genova, Via G. Torti 38/2 sc. B, presso lo Studio dell'Avv.
Francesco Giorgini, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti, intervenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2051 c.c. (e/o in subordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043
c.c.), l'esclusiva responsabilità della signora , Controparte_1 anche quale proprietaria dell'appartamento sito in Genova, Via
Antica Romana di Quinto 11/19, nella determinazione dei fenomeni infiltrativi e/o di stillicidio di acqua che hanno danneggiato il sottostante appartamento di proprietà del ricorrente
(contraddistinto con l'interno n. 13), per le motivazioni meglio esposte nelle premesse del presente atto (da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte). 2) Voglia dichiarare tenuta,
e conseguentemente condannare, la signora a Controparte_1 corrispondere al signor la somma di € 16.569,80, Parte_1
oltre Iva (ovvero quella differente somma, anche superiore e/o inferiore che potrà essere meglio accertata in corso di causa, anche a seguito di Ctu e/o in via di equità), oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni causati all'appartamento sito in Genova, Via Antica Romana di Quinto
11/13, e/o in ogni caso a titolo di risarcimento dei costi necessari per gli interventi di ripristino da eseguirsi sullo stesso, a seguito dei fenomeni infiltrativi e/o di stillicidio d'acqua provenienti dal soprastante appartamento, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse del presente atto (da intendersi per qui integralmente
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richiamate e trascritte). 3) Voglia dichiarare tenuta, e conseguentemente condannare, la signora a Controparte_1
corrispondere al signor la somma Parte_1 forfettariamente quantificata in € 1.000,00 (ovvero quella differente somma, anche superiore e/o inferiore che potrà essere meglio accertata in corso di causa, anche a seguito di Ctu e/o invia di equità), oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di risarcimento del disagio arrecato e/o quale indennità dovuta a fronte del mancato utilizzo e/o della fruizione del proprio appartamento per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino dei danni causati dai fenomeni infiltrativi e/o di stillicidio d'acqua provenienti dal soprastante appartamento, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse del presente atto (da intendersi per qui integralmente richiamate e trascritte). Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi e distrarsi direttamente in favore del difensore antistatario Avv. Sabrina Oliveri”.
Per parte resistente: “Si chiede che il Giudice, contrariis rejectis:
a) Respinga le richieste formulate dal ricorrente, perché infondate, in fatto ed in diritto, dichiarando satisfattive le somme già pagate in suo favore da di € 250,00 ed € 1'477,00, vinte le CP_4
spese ed onorari di giudizio”
Per parte intervenuta “Si chiede che il Giudice, contrariis rejectis: a) Dichiari immediatamente cessate le esigenze cautelari
(periculum in mora) di cui all'ordinanza di sequestro del
09/05/2023 b) Respinga le richieste formulate dal ricorrente, perché infondate, in fatto ed in diritto, dichiarando satisfattive le somme già pagate in suo favore da e da CP_2 CP_4
di € 250,00 ed € 1'477,00, vinte le spese ed onorari di
[...]
giudizio”.
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OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa è stata instaurata da in qualità di Parte_1 proprietario dell'appartamento, sito in Genova, in Via Antica Romana di
Quinto 11/13, nei confronti di , proprietaria del Controparte_1
soprastante appartamento contraddistinto con l'interno n. 19, per accertare l'esclusiva responsabilità della convenuta in relazione ai danni causati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti il 29 gennaio 2022 dal proprio appartamento all'appartamento di L'attore ha chiesto la Parte_1
condanna al risarcimento dei danni causati al proprio appartamento
(costo dei necessari lavori di ripristino) e del disagio causato dal mancato utilizzo dello stesso durante il tempo necessario ad eseguire i lavori.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha confermato che i danni sono stati causati da infiltrazioni provenienti dal proprio appartamento provocate da “un'occlusione localizzata in una tubazione di scarico delle acque grigie, nel tratto interno alla muratura”. Essa, però, ha contestato la quantificazione dei danni richiesti da considerando Parte_1
satisfattive le somme di Euro 250,00 e Euro 1.447,00 che sarebbero state corrisposte al danneggiato dall'assicurazione del CP_5 [...]
CP_6
Con comparsa di intervento volontario, si è costituita in giudizio anche l' compagnia presso cui è assicurato l'immobile di , CP_2 CP_1 confermando la copertura assicurativa dei danni causati dall'immobile, ma contestando anch'essa la quantificazione operata dal in Parte_1
quanto le somme di Euro 250,00 e 1.447,00, ad esso versate rispettivamente da essa e da sarebbero già CP_2 CP_4
satisfattive dei danni subiti.
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In corso di causa, ha chiesto e ottenuto un sequestro Parte_1
conservativo ex art. 671 c.p.c., con decreto pronunciato inaudita altera parte, sui beni di e, nello specifico, sull'appartamento int. n. 19 CP_1
da cui sono scaturite le infiltrazioni oggetto di causa. Successivamente il ha rinunciato a tale sequestro dato che si è costituita, sia nel Parte_1
giudizio di merito che in quello cautelare, la presso cui è CP_2 assicurato l'appartamento oggetto di causa, la quale si è impegnata “a versare direttamente al ricorrente ogni somma che in questo giudizio venisse accertata in favore dello stesso”. Il sequestro è stato, dunque, revocato.
La causa è stata istruita mediante esperimento di ctu e assunzione di prove testimoniali.
Su richiesta delle parti, è stata disposta la conversione del rito in ordinario.
Le domande attoree meritano di essere accolte per i seguenti motivi.
Con riguardo alla prima domanda, deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità della convenuta per i danni subiti CP_1 dall'appartamento int. 13 di proprietà dell'attore sul fondamento Parte_1
della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Tale responsabilità, infatti, è stata sin dall'inizio confermata dalla convenuta e mai contestata in corso di causa. Sin dall'atto introduttivo, infatti, ha confermato quanto accertato dai periti delle due CP_1
assicurazioni interessate dalla vicenda (l'assicuratore Globale Fabbricato del e l'assicuratore del proprio appartamento, Controparte_7
, ossia che “si verificò un'occlusione localizzata in una CP_2
tubazione di scarico delle acque grigie, nel tratto interno alla muratura, che determinò danni sia nell'appartamento interno 19 della resistente, sia nell'appartamento sottostante di proprietà del ricorrente” (p. 2 comparsa di costituzione e risposta).
L'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta è stata, inoltre, accertata dal CTU. Egli, infatti, nel contraddittorio con i CTP,
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“ha potuto rilevare la sussistenza di tracce di recenti infiltrazioni riferibili al sinistro per cui è causa nei vani sala, cucina e camera da letto singola, nonché cavillature perimetrali del controsoffitto del corridoio”, e ha visionato “il pannello di tamponamento di “fondo” del mobile pensile della cucina, il quale presenta lieve deformazione a seguito di assorbimento di acqua di infiltrazione colata sulla parete verticale su cui è posato il pensile stesso” (pp. 4 - 5 c.t.u.).
Per quanto riguarda le cause di tali infiltrazioni, il CTU, constatata l'impossibilità di accedere al soprastante appartamento int. n. 19, in quanto non più di proprietà della convenuta, si è basato sugli atti di causa, da cui, come detto, emerge una chiara assunzione di responsabilità da parte della convenuta (v. ad es. la citata mail del 6.7.2023 ove il difensore della convenuta precisa che “L'origine della perdita è stata descritta in citazione e pacificamente ammessa dalla nostra difesa, non vi sono contestazioni in merito”).
Venendo al quantum dei danni, occorre esaminare partitamente, da un lato, il risarcimento dei costi necessari per gli interventi di ripristino dell'appartamento, e, dall'altro lato, il pagamento di un'indennità per il mancato utilizzo, da parte dell'attore, del proprio appartamento nel tempo necessario per eseguire i suddetti lavori di ripristino;
per la determinazione di entrambe le somme, l'attore si è rimesso all'accertamento del CTU.
Con riguardo ai lavori di ripristino, il CTU ha determinato in Euro
4.295,68 i costi necessari al ripristino delle superfici di pareti e soffitti dei vani sala, cucina, camera singola e corridoio/ingresso.
A tali lavori il CTU ha ritenuto opportuno aggiungere quelli di demolizione e ripristino del controsoffitto del corridoio/ingresso.
Nonostante, infatti, in tali parti i danni visibili si limitino a “cavillature perimetrali”, il CTU, “in ragione della continuità del manufatto e della non possibilità di operare rilevi visivi dello stato dell'originario soprastante soffitto del corridoio/ingresso (se non con indagini
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demolitive) e tenuto altresì conto del punto di origine dell'infiltrazione di cui in Atti”, ha ritenuto “corretto prevedere anche il costo di demolizione
e ricostruzione del controsoffitto proprio al fine di verificare e risanare i supporti murari dell'originario (occluso) soffitto in muratura che potrebbe avere subito anch'esso danni da infiltrazioni provenienti dal soprastante app. int. 19”. Così, egli ha quantificato in Euro 1.440,00 i costi per demolizione e ripristino del controsoffitto di corridoio/ingresso, cui ha aggiunto i costi per smaltimento detriti, interventi su corpi illuminanti e risanamento soffitto originario, che ha quantificato in Euro
2.500 a corpo (esclusa IVA).
Alle suddette voci di costo per il ripristino dell'appartamento dell'attore sono da aggiungere altre due voci di spesa che il CTU ha rideterminato in seguito all'accoglimento parziale delle osservazioni critiche mosse dal
CTP della convenuta sul punto.
In particolare, il CTU ha ritenuto “accoglibile la nota critica di eseguire i lavori con spostamento degli arredi dei vani interessati senza operarne il trasferimento”, pur sottolineando come “la suddetta operazione implica una maggiore tempistica per gli spostamenti interni degli arredi” (p. 7
c.t.u.). Di conseguenza, egli ha determinato in Euro 1.988,48 i costi necessari per lo spostamento interno e il successivo montaggio/ricollocazione dei mobili dei vani interessati dai lavori, ed in
Euro 1.988,48 i costi per la protezione con teli dei pavimenti e pulizia finale dei locali.
In definitiva, dunque, il CTU ha quantificato in Euro 8.272,64, IVA esclusa, i costi necessari per i lavori di ripristino delle superfici di pareti e soffitti danneggiati, come così di seguito specificati:
- spostamento interno e successivo montaggio/ricollocazione dei mobili dei vani interessati dai ripristini: € 1.988,48;
- protezione con teli dei pavimenti (dopo avvenuto spostamento dei mobili) e pulizia finale: € 1.988,48;
- ripristino pareti e soffitti: € 4.295,68.
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A tali costi si aggiungono:
- opere di falegname per il mobile pensile della cucina: € 450,00
(esclusa IVA);
- costo per verifica impianto elettrico: € 559,04 (esclusa IVA).
In definitiva, dunque, il CTU ha quantificato in Euro 9.281,68, IVA esclusa, la somma necessaria per la rimessione in pristino dell'appartamento dell'attore, comprese le spese necessarie per lo spostamento dei mobili e per la verifica dell'impianto elettrico.
Tuttavia, da tale cifra globale, va decurtata la somma di Euro 1.447,00 che l' quale compagnia assicurativa del Condominio, Controparte_6 ha versato all'attore e che quest'ultimo ha quietanzato e trattenuto a titolo di acconto sulla maggiore somma che riteneva dovutagli come risarcimento danni (cfr. all. 13 attore).
Non deve essere, invece, decurtata la somma di Euro 250,00. All'udienza dell'1.6.2023, infatti, l'intervenuta – compagnia presso cui era CP_2 assicurato l'immobile della convenuta – correggendo quanto affermato al momento della sua costituzione (p. 7 comparsa di intervento volontario), ha ammesso di non aver mai corrisposto tale somma all'attore.
In definitiva, dunque, in accoglimento della domanda attorea di risarcimento dei costi di ripristino del proprio appartamento, la convenuta deve essere condannata al pagamento in suo favore della somma CP_1
di Euro 7.834,68.
Infine, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di una somma, accertata dal CTU, “quale indennità dovuta a fronte del mancato utilizzo e/o della fruizione del proprio appartamento per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino dei danni causati dai fenomeni infiltrativi e/o di stillicidio d'acqua provenienti dal soprastante appartamento”. Anche tale domanda è meritevole di accoglimento, considerato che i lavori di ripristino hanno interessato pareti e soffitti dei vani sala, cucina, camera singola e corridoio/ingresso dell'appartamento, rendendolo, quindi, inutilizzabile per tutta la durata
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dei lavori, quantificata dal CTU in trenta giorni. In merito, il CTU ha ritenuto equo determinare l'indennità per mancato utilizzo dell'immobile
“in misura pari ad un mese di locazione di un alloggio di identiche dimensioni sulla base dei valori unitari mediani OMI per la microzona di appartenenza di abitazioni civili … applicati alla superficie catastale (90 mq) di riferimento …”, pervenendo, così, al risultato di Euro 729,00.
In definitiva, in accoglimento dell'ultima domanda attorea, la convenuta deve essere condannata al pagamento nei confronti dell'attore CP_1 dell'ulteriore somma di Euro 729,00 a titolo di indennità dovuta Parte_1
per il mancato utilizzo del proprio appartamento nei 30 giorni necessari ad effettuare i menzionati lavori di ripristino.
Quanto alla posizione della di assicurazione CP_8 CP_2
occorre rilevare che non è destinataria di alcuna domanda : la stessa, sia nella fase di merito che in quella cautelare, ha svolto un intervento volontario ad adiuvandum nei confronti della convenuta, al fine di confermare e garantire la copertura assicurativa nei suoi confronti nonché il pagamento, per suo conto e in sua manleva e garanzia, dei danni subiti dall'attore, dei quali, come si è detto ha contestato l'ammontare.
Nei confronti di non deve quindi emettersi alcuna statuizione. Pt_2
Infine, è da dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta, volta a ottenere dall'attore il rimborso della cifra di Euro
600,00, corrisposta al notaio per ottenere la cancellazione dell'annotazione del sequestro giudiziale promosso dall'attore sull'appartamento della , al fine di poterlo vendere. Tale domanda CP_1
non merita accoglimento in quanto proposta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e quindi tardiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, quindi, essere poste a carico della convenuta e dell'intervenuta in solido, sia CP_1 CP_2 per la fase del merito che per quella cautelare. In quest'ultima, convenuta e intervenuta si sono infatti trovate in una situazione di soccombenza, seppure virtuale, considerato che l'esigenza cautelare fatta valere dal
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ricorrente sussisteva, come dimostra l'alienazione da parte della convenuta del suo unico bene, ossia l'appartamento da cui provenivano le infiltrazioni oggetto di causa e l'accoglimento della domanda nel merito.
Ciò posto, le spese di lite della fase di merito, poste a carico della convenuta e dell'intervenuta soccombenti, in solido tra loro, vengono così liquidate in conformità ai valori medi per lo scaglione di riferimento
(da € 5.201 a € 26.000):
Fase di studio della controversia: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00
Fase decisionale: € 1.701,00
Totale € 5.077,00.
Le spese di lite della fase cautelare, poste anch'esse a carico della convenuta e dell'intervenuta, virtualmente soccombenti, in solido tra loro, vengono così liquidate in conformità ai valori medi per lo scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000):
Fase di studio della controversia: € 992,00
Fase introduttiva del giudizio: € 672,00
Totale € 1.664,00.
Devono essere poste a carico della convenuta e dell'intervenuta anche: le spese di c.t.u. come liquidate in causa. Riguardo al rimborso del compenso del CTP che la parte attrice ha richiesto manca la prova;
si debbono invece liquidare i seguenti esborsi sostenuti dall'attore relativamente alla fase di merito e a quella cautelare, ammontanti ad Euro
602,66 (€ 118,50 contributo unificato;
€ 27,00 marca bollo introduttiva giudizio;
€ 28,58 notifica atto introduttivo;
€ 28,58 notifica ricorso e provvedimento sequestro conservativo;
€ 400,00 trascrizione provvedimento sequestro conservativo;
). Non risultano invece corrisposte le seguenti somme, pure indicate dall'attore: (€ 59,25 integrazione contributo unificato per sequestro conservativo;
€ 27,00 marca bollo introduttiva procedimento cautelare).
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a pagare a Euro Controparte_1 Parte_1
7.834,68 a titolo di risarcimento dei costi di ripristino del proprio appartamento oltre interessi e rivalutazione della somma annualmente rivalutata;
- condanna a pagare a Euro 729,00 a Controparte_1 Parte_1
titolo di indennità dovuta per il mancato utilizzo del proprio appartamento, oltre interessi e rivalutazione della somma annualmente rivalutata;
- condanna e Controparte_1 Controparte_2
in solido a favore di avv. Fabio Marenghi che si è dichiarato
[...]
antistatario:
a) delle spese di lite della fase cautelare, che liquida in € 428,58
per esborsi, € 1.664,00 per compenso, oltre spese generali, iva come per legge, e c.p.a.,
b) delle spese di lite della fase di merito, che liquida in € 174,08 per esborsi, € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, iva come per legge, e c.p.a.,
- pone a definitivo carico di e Controparte_1 [...]
le spese di CTU. Controparte_2
Genova, 12 giugno 2025
Il Giudice
Ada Lucca
11 12
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