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24 marzo 1963
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31 gennaio 1971
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14 settembre 2012
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Art. 1.
I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attivita' siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
Tutte le imprese che esercitano le suddette attivita', siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme ((legislative vigenti in materia)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147))
I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attivita' siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
Tutte le imprese che esercitano le suddette attivita', siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme ((legislative vigenti in materia)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147))
Commentari • 2
- 1. Servizi e commercio: al via le semplificazioni. Dalla Dia alla SciaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2012 · 2.5012262
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Milano, sez. I, sentenza 25/05/2011, n. 1313Provvedimento: […] Al successivo art. 2, comma 1, lett. c), include nel novero di tali istituzioni sanitarie private i luoghi ove si esercitino cure fisiche ed affini ivi comprese tutte le attività implicanti l'impiego di apparecchiature elettromedicali di qualsiasi tipo a scopo preventivo o terapeutico, nonché ogni trattamento fisico e manuale sul corpo finalizzato alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione ad eccezione di quelli ad esclusiva finalità estetica di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.Leggi di più...
- autorizzazione sanitaria·
- sospensione attività sanitaria·
- valutazione delle prove·
- spese processuali·
- risarcimento danni·
- danno ingiusto·
- legittimità provvedimento amministrativo·
- direttore sanitario·
- requisiti igienico-sanitari·
- abrogazione normativa