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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 17262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17262 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di “divorzio” iscritta al R.G. 20234/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Rossella Di Tullio
nei confronti di da C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Roberto Coen e avv. Federica Coen
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 29.10.24, depositate in data 24/28.10.24,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1. Le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente. 2.
Le figlie risiederanno in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque, in caso di disaccordo: un pomeriggio a settimana (con pernotto); a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
durante le vacanze estive per 20 giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno;
per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o di Capodanno;
per le festività scolastiche pasquali ad anni alterni.
3. La casa familiare rimane assegnata al padre che ne
è proprietario con quanto in essa contenuto, e l'altro genitore se ne è già allontanato asportando i propri beni ed effetti personali.
4. Il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento delle figlie un assegno mensile di euro 1.150,00 (€ 575,00 per ciascuna figlia) a decorrere dal mese di novembre 2024, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
5. Le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, sono suddivise al 50% tra i genitori”; rilevato che sussistono i presupposti onde compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 23.12.2006 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01179 parte 2 serie A04 - anno 2006, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) spese compensate
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 30.10.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di “divorzio” iscritta al R.G. 20234/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Rossella Di Tullio
nei confronti di da C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Roberto Coen e avv. Federica Coen
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 29.10.24, depositate in data 24/28.10.24,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1. Le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente. 2.
Le figlie risiederanno in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque, in caso di disaccordo: un pomeriggio a settimana (con pernotto); a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
durante le vacanze estive per 20 giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno;
per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o di Capodanno;
per le festività scolastiche pasquali ad anni alterni.
3. La casa familiare rimane assegnata al padre che ne
è proprietario con quanto in essa contenuto, e l'altro genitore se ne è già allontanato asportando i propri beni ed effetti personali.
4. Il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento delle figlie un assegno mensile di euro 1.150,00 (€ 575,00 per ciascuna figlia) a decorrere dal mese di novembre 2024, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
5. Le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, sono suddivise al 50% tra i genitori”; rilevato che sussistono i presupposti onde compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 23.12.2006 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01179 parte 2 serie A04 - anno 2006, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) spese compensate
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 30.10.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi