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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1010/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI TO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2714/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13198/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
39 e pubblicata il 28/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013500019-2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 576/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13198/39/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IRPEF per l'anno di imposta 2017.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dal ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle entrate riprendeva a tassazione ai fini Irpef, la indennità di cessazione di rapporto di agenzia relativamente al periodo d'imposta 2017, lamentando la consumazione del potere impositivo per intervenuta decadenza.
Il giudice primo grado, ritenendo che il termine ultimo per la notifica del provvedimento impositivo era quello del 31 dicembre 2023, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia dell'entrate lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Dagli atti emerge con chiarezza che l'avviso di accertamento indicato in epigrafe è stato notificato ritualmente in data 29 gennaio 2024 e, quindi, sicuramente dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza per gli atti impositivi, relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2017. A tale termine, però, deve essere applicata sicuramente la sospensiva prevista dall'articolo 67 del D.L. n.
18 del 2020, dovuta alla normativa emergenziale per il covid, che ha sospeso i termini, anche per l'accertamento, di 85 giorni dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
Si deve ritenere, pertanto, che la notifica del 29 gennaio 2024, intervenuta solo dopo 29 giorni dalla scadenza del termine, sia perfettamente regolare applicando gli ulteriori termini di sospensione di 85 giorni.
Da ultimo, si osserva che il contribuente non ha mai contestato il merito del provvedimento.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'avviso di accertamento.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI TO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2714/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13198/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
39 e pubblicata il 28/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013500019-2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 576/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13198/39/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IRPEF per l'anno di imposta 2017.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dal ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle entrate riprendeva a tassazione ai fini Irpef, la indennità di cessazione di rapporto di agenzia relativamente al periodo d'imposta 2017, lamentando la consumazione del potere impositivo per intervenuta decadenza.
Il giudice primo grado, ritenendo che il termine ultimo per la notifica del provvedimento impositivo era quello del 31 dicembre 2023, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia dell'entrate lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Dagli atti emerge con chiarezza che l'avviso di accertamento indicato in epigrafe è stato notificato ritualmente in data 29 gennaio 2024 e, quindi, sicuramente dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza per gli atti impositivi, relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2017. A tale termine, però, deve essere applicata sicuramente la sospensiva prevista dall'articolo 67 del D.L. n.
18 del 2020, dovuta alla normativa emergenziale per il covid, che ha sospeso i termini, anche per l'accertamento, di 85 giorni dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
Si deve ritenere, pertanto, che la notifica del 29 gennaio 2024, intervenuta solo dopo 29 giorni dalla scadenza del termine, sia perfettamente regolare applicando gli ulteriori termini di sospensione di 85 giorni.
Da ultimo, si osserva che il contribuente non ha mai contestato il merito del provvedimento.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'avviso di accertamento.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del giudizio.