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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/07/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 619/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 619/2023
PROMOSSA DA
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi per procura in atti Parte_2 C.F._2 dagli avv.ti Gaetano Barone (C.F. ) e Guglielmo Barone (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Ragusa in via Archimede C.F._4
n. 17/L
APPELLANTI
CONTRO
C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Giuseppe Bonadonna P.IVA_1
APPELLATA
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 9.7.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1463/2022, pubblicata in data 26.10.2022, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (quale debitore principale) e Parte_1 Pt_2
(quale sua fideiubente) e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n. 1119/2018 con cui era
[...] stato ingiunto ai predetti, in solido, di pagare in favore di Controparte_2
la somma di € 39.563,59, oltre interessi, a titolo di restituzione del mutuo
[...] fondiario concesso al primo in data 5.9.2011 e garantito dalla seconda.
In estrema sintesi il primo giudice, sulla base della giurisprudenza della S.C. che ponderatamente richiamava, rigettava il motivo di opposizione mediante cui gli opponenti avevano inteso denunciare la nullità del mutuo suindicato in quanto utilizzato per estinguere precedenti passività, evidenziando innanzitutto che solo in parte la somma mutuata aveva avuto detta destinazione, fermo restando che, anche in parte qua, sussisteva sia il requisito della traditio della somma mutuata che la causa concreta del contratto in questione.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Avverso detta sentenza e proponevano appello. Parte_1 Parte_2
Si costituiva in giudizio Controparte_2 chiedendone il rigetto.
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 4.12.2024, con ordinanza dell'11.12.2024 la Corte ne disponeva la rimessione sul ruolo ritenendo opportuno attendere il pronunciamento della S.C. a sezioni unite nelle more investite della questione della validità del c.d. mutuo solutorio.
All'udienza del 9.7.2025 la Corte tratteneva nuovamente la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame gli appellanti, richiamando Cass., sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1517
(secondo cui: “L'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa
pagina 2 di 4 esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario;
tale operazione determina di regola gli effetti del "pactum de non petendo ad tempus", restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente) non ignota al primo giudice che anzi da essa si era consapevolmente dissociato, hanno criticato la sentenza impugnata insistendo nella tesi della nullità del mutuo per difetto di traditio della somma mutuata non potendosi sostenere a loro avviso che, nel caso a mani, il mutuatario abbia avuto la disponibilità giuridica della stessa.
Gli stessi appellanti, poi, consapevoli che Cass., sez. III, 25 luglio 2022, n. 23149 si era espressa in senso difforme da Cass., sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1517 e quindi contraria alla tesi da loro propugnata, chiedevano alla Corte di disporre rinvio pregiudiziale alla Cassazione, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in ordine alla questione in esame.
Come sopra esposto questa Corte, come auspicato anche dagli appellanti, ha atteso il pronunciamento della S.C. la quale, con la sentenza n. 5841 resa a sezioni unite in data 5 marzo 2025, facendo propria la posizione da ultimo espressa da Cass., sez. III, 25 luglio 2022, n. 23149, ha ribadito che: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo
“solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Ritiene la Corte che, sulla base della ormai consolidata giurisprudenza della S.C. da cui non sussiste ragione di distaccarsi, l'appello sia infondato e vada rigettato atteso che il mutuo utilizzato per ripianare pregresse passività (non inficiate queste ultime, come bene precisato dal primo giudice, da qualsivoglia profilo di nullità), sia del tutto valido anche sotto il profilo della conformità al tipo legale in relazione alla procurata giuridica disponibilità delle somme mutuate al mutuatario.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno chiesto che, quale che fosse la decisione in pagina 3 di 4 ordine al primo motivo, sussistendone i presupposti di legge, venissero compensate le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ritiene la Corte che detto motivo, peraltro ribadito dagli appellanti in sede di discussione orale, vada accolto sussistendo i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite attesa l'esistenza di recenti sentenze di legittimità di contrapposto avviso, il cui contrasto è stato risolto soltanto con la sopra menzionata sentenza delle sezioni unite sopraggiunta in corso di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 619/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, n. Parte_1 Parte_2
1463/2022, pubblicata in data 26.10.2022: in parziale riforma della sentenza appellata, compensa nella misura dell'intero le spese di lite tra le parti e rigetta nel resto l'appello; compensa interamente tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 17 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 619/2023
PROMOSSA DA
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi per procura in atti Parte_2 C.F._2 dagli avv.ti Gaetano Barone (C.F. ) e Guglielmo Barone (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Ragusa in via Archimede C.F._4
n. 17/L
APPELLANTI
CONTRO
C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Giuseppe Bonadonna P.IVA_1
APPELLATA
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 9.7.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1463/2022, pubblicata in data 26.10.2022, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (quale debitore principale) e Parte_1 Pt_2
(quale sua fideiubente) e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n. 1119/2018 con cui era
[...] stato ingiunto ai predetti, in solido, di pagare in favore di Controparte_2
la somma di € 39.563,59, oltre interessi, a titolo di restituzione del mutuo
[...] fondiario concesso al primo in data 5.9.2011 e garantito dalla seconda.
In estrema sintesi il primo giudice, sulla base della giurisprudenza della S.C. che ponderatamente richiamava, rigettava il motivo di opposizione mediante cui gli opponenti avevano inteso denunciare la nullità del mutuo suindicato in quanto utilizzato per estinguere precedenti passività, evidenziando innanzitutto che solo in parte la somma mutuata aveva avuto detta destinazione, fermo restando che, anche in parte qua, sussisteva sia il requisito della traditio della somma mutuata che la causa concreta del contratto in questione.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Avverso detta sentenza e proponevano appello. Parte_1 Parte_2
Si costituiva in giudizio Controparte_2 chiedendone il rigetto.
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 4.12.2024, con ordinanza dell'11.12.2024 la Corte ne disponeva la rimessione sul ruolo ritenendo opportuno attendere il pronunciamento della S.C. a sezioni unite nelle more investite della questione della validità del c.d. mutuo solutorio.
All'udienza del 9.7.2025 la Corte tratteneva nuovamente la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame gli appellanti, richiamando Cass., sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1517
(secondo cui: “L'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa
pagina 2 di 4 esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario;
tale operazione determina di regola gli effetti del "pactum de non petendo ad tempus", restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente) non ignota al primo giudice che anzi da essa si era consapevolmente dissociato, hanno criticato la sentenza impugnata insistendo nella tesi della nullità del mutuo per difetto di traditio della somma mutuata non potendosi sostenere a loro avviso che, nel caso a mani, il mutuatario abbia avuto la disponibilità giuridica della stessa.
Gli stessi appellanti, poi, consapevoli che Cass., sez. III, 25 luglio 2022, n. 23149 si era espressa in senso difforme da Cass., sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1517 e quindi contraria alla tesi da loro propugnata, chiedevano alla Corte di disporre rinvio pregiudiziale alla Cassazione, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in ordine alla questione in esame.
Come sopra esposto questa Corte, come auspicato anche dagli appellanti, ha atteso il pronunciamento della S.C. la quale, con la sentenza n. 5841 resa a sezioni unite in data 5 marzo 2025, facendo propria la posizione da ultimo espressa da Cass., sez. III, 25 luglio 2022, n. 23149, ha ribadito che: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo
“solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Ritiene la Corte che, sulla base della ormai consolidata giurisprudenza della S.C. da cui non sussiste ragione di distaccarsi, l'appello sia infondato e vada rigettato atteso che il mutuo utilizzato per ripianare pregresse passività (non inficiate queste ultime, come bene precisato dal primo giudice, da qualsivoglia profilo di nullità), sia del tutto valido anche sotto il profilo della conformità al tipo legale in relazione alla procurata giuridica disponibilità delle somme mutuate al mutuatario.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno chiesto che, quale che fosse la decisione in pagina 3 di 4 ordine al primo motivo, sussistendone i presupposti di legge, venissero compensate le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ritiene la Corte che detto motivo, peraltro ribadito dagli appellanti in sede di discussione orale, vada accolto sussistendo i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite attesa l'esistenza di recenti sentenze di legittimità di contrapposto avviso, il cui contrasto è stato risolto soltanto con la sopra menzionata sentenza delle sezioni unite sopraggiunta in corso di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 619/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, n. Parte_1 Parte_2
1463/2022, pubblicata in data 26.10.2022: in parziale riforma della sentenza appellata, compensa nella misura dell'intero le spese di lite tra le parti e rigetta nel resto l'appello; compensa interamente tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 17 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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