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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 388/2024 promossa da:
(c.f. , rappresento e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Boris Infantino, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Roma n. 48, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. – P.Iva Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente P.IVA_2 giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 11.06.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza dell'11.06.2024, ha chiesto di: “accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in ricorso, Parte_1
CP_ la non debenza delle somme richieste dall' di Piacenza nei confronti del sig. a titolo di Pt_1 sanzioni e interessi e quantificate rispettivamente negli importi di E. 2.821,81 e E. 946,62”.
Premettendo di aver ricevuto, in data 12.12.2023, una comunicazione di debito, relativo al mancato versamento dei contributi previsti per l'anno di imposta 2018, e di aver presentato istanza di rateazione ad essa relativa, lamentava che gli erano richiesti anche sanzioni ed interessi non dovuti. A riguardo, CP_ assumeva che sarebbe stato “impossibilitato a versare in quanto non ha provveduto a CP_ comunicargli la matricola o codice dell'azienda. Ciò ha determinato la materiale impossibilità di generare i bollettini necessari a provvedere al pagamento”. Sosteneva, quindi, che la responsabilità per l'omesso versamento dei contributi non era, pertanto, attribuibile alla sua condotta, ma doveva essere imputata all'Amministrazione che, in concreto, non aveva messo il contribuente nelle condizioni di provvedere a quanto dovuto.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze del ricorrente, chiedendone il rigetto. CP_1
1.2) Con ordinanza del 04.10.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.10.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per tale incombente. Alla successiva udienza del 27.03.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), decideva il giudizio come da sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Dalla documentazione agli atti emerge quanto segue:
- la comunicazione di debito n. 610021522625K4202311, notificata al ricorrente in data 12.12.2023, si riferisce a contributi a percentuale omessi relativi alla gestione previdenziale lavoratori autonomi commercianti per l'anno 2018 ed è pari ad € 8.845,25, di cui € 2.402,40 per sanzioni;
- il ricorrente risultava iscritto come commerciante con decorrenza da luglio 2018 per l'impresa individuale n. REA PC-189668, esercente attività di “Agenti e rappresentanti di elettronica”, codice ateco 46.18.21;
- pur avendo l'impresa dato il via alla sua attività dal 17.07.2018, non risulta che sia mai stata inoltrata all' la pratica “Comunica” di iscrizione alla gestione commercianti completa di quadro AC;
CP_1
- l'iscrizione è avvenuta a seguito acquisizione di flusso “Comunica” di variazione attività, Id pratica
M19C2714421, presentato il 18.12.2019; tale pratica non costituisce richiesta di iscrizione ma solo di
2/6 variazione attività: essa, infatti, è priva del quadro AC dove il contribuente dichiara di essere tenuto all'iscrizione alla previdenza;
- l' ha provveduto, in data 19.2.2020, a lavorare il flusso di variazione attività, Controparte_2
trasmesso dalla CCIAA, in data 07.01.2020, procedendo all'iscrizione alla previdenza e notificando l'esito in data 27.04.2020;
- la determinazione dei contributi da versare è avvenuta in occasione della prima scadenza per l'anno
2020 (rata di maggio) ed il contribuente ha iniziato a versare i contributi già da luglio 2020 (risultano versamenti contributivi a partire dal 20.07.2020).
Orbene, se il ricorrente era al corrente della propria iscrizione alla Gestione Commercianti fin dal
27.04.2020, con decorrenza da luglio 2018, ed ha effettuato versamenti dal 20.07.2020, e se la disciplina della debenza e del calcolo dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti è prevista dalla legge, che si presume conosciuta (peraltro, come affermato nel ricorso introduttivo, era assistito da un professionista qualificato), è evidente che il mancato pagamento dei Parte_1 contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi all'anno 2018 sia imputabile proprio al ricorrente stesso, non all' . Controparte_3
Ciò premesso, vi è da considerare quanto segue in punto di diritto.
Com'è noto, secondo la costante giurisprudenza, l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore (ex multis, Cass., 20 giugno
2018, n. 16262; Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363). La funzione essenzialmente risarcitoria, volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall'Ente previdenziale, è stata ribadita anche dal Giudice delle leggi (Corte Cost., n. 254 del 2014).
La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che: “vi è, quindi, tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento e come tale incidente non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra ma anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, stante il legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, rimangono
a questo debito continuativamente collegate in via giuridica;
l'automaticità funzionale, legalmente
3/6 predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo ma anche l'incidenza di un provvedimento sospensivo che, peraltro, porrebbe in condizioni differenti l'obbligato che se ne possa avvalere rispetto a chi detto provvedimento giudiziale non abbia ottenuto, con la conseguenza che la durata del processo inciderebbe diversamente a seconda dell'intervenuta sospensione o meno” (Cass., 10 maggio 2019, n.
12533).
Infatti, il comma 8, lettera a), dell'art. 116 stabilisce che: “nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. Come si evince dal chiaro tenore letterale della norma, nell'ipotesi dell'omissione, non vi è alcun riferimento all'elemento soggettivo, che, invece, è espressamente indicato nell'ipotesi dell'evasione, disciplinata dalla successiva lettera b), ove è richiesta anche “l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi”.
Ne deriva, pertanto, che, ogni volta che il libero professionista provveda, come avvenuto nel caso di specie, al pagamento dei contributi dovuti, lo stesso è tenuto al pagamento delle sanzioni civili come quantificate nella citata lettera a) dell'art. 116, comma 8.
Dal momento che il ricorrente sostiene di non essere tenuto ad alcuna somma aggiuntiva, salvo, al massimo, al pagamento degli interessi legali, si potrebbe ritenere che l'inadempimento possa rientrare in una delle ipotesi previste dal comma 15 dell'art. 116 della L. n. 388/2000.
Giova, in ogni caso, premettere che la giurisprudenza ha ripetutamente ritenuto che l'applicazione dell'art. 116 della L. n. 388/2000, comma 15, cit., postuli il previo pagamento della contribuzione (ex plurimis, Cass. 08 febbraio 2019, n.3799) e tale assunto va condiviso.
Ebbene, la normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta nel suo complesso ed essa si articola in due previsioni di fondo.
La prima è quella dell'art. 116, comma 10, della L. n. 388/2000, secondo cui: “nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti”, con il limite massimo del 40% della contribuzione dovuta.
4/6 La seconda è quella dell'art. 116, comma 15, lettera a), secondo cui: “fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali”, anche in relazione ai “casi di mancato eritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza”.
Le due norme prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all'interesse legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti. Ne deriva che anche la previsione del comma 15 va intesa, come da giurisprudenza citata, alla luce del più esplicito disposto del comma 10 e, quindi, nel senso che, omessa od evasa ab origine l'obbligazione contributiva, vi sia pagamento di essa “nel termine fissato dagli enti impositori”, evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto.
In ogni caso, sulla questione, la determinazione della misura ridotta delle sanzioni è demandata agli organi amministrativi dell'Ente ai quali spetta, in ossequio ai criteri fissati, di riconoscere l'eventuale riduzione da determinarsi all'interno di un range (compreso tra gli interessi legali e la loro maggiorazione sino al 50%) sulla base di specifici indicatori della condotta fra cui: comportamento pregresso dell'azienda in relazione al rispetto degli obblighi contributivi;
correntezza dei versamenti contributivi;
situazione patrimoniale complessiva;
rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi;
riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell'attività produttiva;
importo delle somme da recuperare;
incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.
Si tratta, dunque, di attività discrezionale che presuppone non solo il volontario pagamento integrale della contribuzione, ma anche la presentazione di apposita domanda amministrativa, sulla quale l'ente si dovrà pronunciare e determinare, sulla base dei fatti dedotti e delle circostanze accertate, la misura di riduzione delle sanzioni fra il minimo ed il massimo come sopra individuato.
Da ultimo, vi è da evidenziare che: nel caso di specie, la comunicazione di debito oggetto di causa reca i seguenti importi: € 6.442,85 a titolo di contributi non versati;
€ 2.402,40 a titolo di sanzioni, per un
5/6 totale di € 8.845,25; l'importo delle sanzioni è soggetto ad aumentare in ragione del decorso del tempo per il quale perdura l'inadempimento. Infatti, ha presentato un'istanza di rateazione per Parte_1 il pagamento dell'importo recato dalla comunicazione di debito, quindi non solo non può ragionevolmente pretendere, alla luce di quanto fin qui rappresentato, di non dover pagare affatto le sanzioni, ma è tenuto a pagarle nell'importo divenuto pari ad € 2.821,81, perdurando l'inadempimento; ancora, gli interessi per € 946,62 sono altrettanto dovuti in quanto naturale conseguenza – secondo normativa – della rateazione accordata, in base alla quale, come noto, si sviluppa un piano di ammortamento per l'estinzione del debito.
Il ricorso proposto, quindi, deve essere rigettato.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 37/2018, tenendo conto sia della decurtazione prevista per le ipotesi d'assenza di attività istruttoria, sia del pregio dell'opera difensiva prestata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' di Piacenza;
Parte_1 CP_1
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del resistente, che si liquidano in € 500,00 oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CAP alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 388/2024 promossa da:
(c.f. , rappresento e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Boris Infantino, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Roma n. 48, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. – P.Iva Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente P.IVA_2 giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 11.06.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza dell'11.06.2024, ha chiesto di: “accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in ricorso, Parte_1
CP_ la non debenza delle somme richieste dall' di Piacenza nei confronti del sig. a titolo di Pt_1 sanzioni e interessi e quantificate rispettivamente negli importi di E. 2.821,81 e E. 946,62”.
Premettendo di aver ricevuto, in data 12.12.2023, una comunicazione di debito, relativo al mancato versamento dei contributi previsti per l'anno di imposta 2018, e di aver presentato istanza di rateazione ad essa relativa, lamentava che gli erano richiesti anche sanzioni ed interessi non dovuti. A riguardo, CP_ assumeva che sarebbe stato “impossibilitato a versare in quanto non ha provveduto a CP_ comunicargli la matricola o codice dell'azienda. Ciò ha determinato la materiale impossibilità di generare i bollettini necessari a provvedere al pagamento”. Sosteneva, quindi, che la responsabilità per l'omesso versamento dei contributi non era, pertanto, attribuibile alla sua condotta, ma doveva essere imputata all'Amministrazione che, in concreto, non aveva messo il contribuente nelle condizioni di provvedere a quanto dovuto.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze del ricorrente, chiedendone il rigetto. CP_1
1.2) Con ordinanza del 04.10.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.10.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per tale incombente. Alla successiva udienza del 27.03.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), decideva il giudizio come da sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Dalla documentazione agli atti emerge quanto segue:
- la comunicazione di debito n. 610021522625K4202311, notificata al ricorrente in data 12.12.2023, si riferisce a contributi a percentuale omessi relativi alla gestione previdenziale lavoratori autonomi commercianti per l'anno 2018 ed è pari ad € 8.845,25, di cui € 2.402,40 per sanzioni;
- il ricorrente risultava iscritto come commerciante con decorrenza da luglio 2018 per l'impresa individuale n. REA PC-189668, esercente attività di “Agenti e rappresentanti di elettronica”, codice ateco 46.18.21;
- pur avendo l'impresa dato il via alla sua attività dal 17.07.2018, non risulta che sia mai stata inoltrata all' la pratica “Comunica” di iscrizione alla gestione commercianti completa di quadro AC;
CP_1
- l'iscrizione è avvenuta a seguito acquisizione di flusso “Comunica” di variazione attività, Id pratica
M19C2714421, presentato il 18.12.2019; tale pratica non costituisce richiesta di iscrizione ma solo di
2/6 variazione attività: essa, infatti, è priva del quadro AC dove il contribuente dichiara di essere tenuto all'iscrizione alla previdenza;
- l' ha provveduto, in data 19.2.2020, a lavorare il flusso di variazione attività, Controparte_2
trasmesso dalla CCIAA, in data 07.01.2020, procedendo all'iscrizione alla previdenza e notificando l'esito in data 27.04.2020;
- la determinazione dei contributi da versare è avvenuta in occasione della prima scadenza per l'anno
2020 (rata di maggio) ed il contribuente ha iniziato a versare i contributi già da luglio 2020 (risultano versamenti contributivi a partire dal 20.07.2020).
Orbene, se il ricorrente era al corrente della propria iscrizione alla Gestione Commercianti fin dal
27.04.2020, con decorrenza da luglio 2018, ed ha effettuato versamenti dal 20.07.2020, e se la disciplina della debenza e del calcolo dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti è prevista dalla legge, che si presume conosciuta (peraltro, come affermato nel ricorso introduttivo, era assistito da un professionista qualificato), è evidente che il mancato pagamento dei Parte_1 contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi all'anno 2018 sia imputabile proprio al ricorrente stesso, non all' . Controparte_3
Ciò premesso, vi è da considerare quanto segue in punto di diritto.
Com'è noto, secondo la costante giurisprudenza, l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore (ex multis, Cass., 20 giugno
2018, n. 16262; Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363). La funzione essenzialmente risarcitoria, volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall'Ente previdenziale, è stata ribadita anche dal Giudice delle leggi (Corte Cost., n. 254 del 2014).
La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che: “vi è, quindi, tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento e come tale incidente non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra ma anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, stante il legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, rimangono
a questo debito continuativamente collegate in via giuridica;
l'automaticità funzionale, legalmente
3/6 predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo ma anche l'incidenza di un provvedimento sospensivo che, peraltro, porrebbe in condizioni differenti l'obbligato che se ne possa avvalere rispetto a chi detto provvedimento giudiziale non abbia ottenuto, con la conseguenza che la durata del processo inciderebbe diversamente a seconda dell'intervenuta sospensione o meno” (Cass., 10 maggio 2019, n.
12533).
Infatti, il comma 8, lettera a), dell'art. 116 stabilisce che: “nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. Come si evince dal chiaro tenore letterale della norma, nell'ipotesi dell'omissione, non vi è alcun riferimento all'elemento soggettivo, che, invece, è espressamente indicato nell'ipotesi dell'evasione, disciplinata dalla successiva lettera b), ove è richiesta anche “l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi”.
Ne deriva, pertanto, che, ogni volta che il libero professionista provveda, come avvenuto nel caso di specie, al pagamento dei contributi dovuti, lo stesso è tenuto al pagamento delle sanzioni civili come quantificate nella citata lettera a) dell'art. 116, comma 8.
Dal momento che il ricorrente sostiene di non essere tenuto ad alcuna somma aggiuntiva, salvo, al massimo, al pagamento degli interessi legali, si potrebbe ritenere che l'inadempimento possa rientrare in una delle ipotesi previste dal comma 15 dell'art. 116 della L. n. 388/2000.
Giova, in ogni caso, premettere che la giurisprudenza ha ripetutamente ritenuto che l'applicazione dell'art. 116 della L. n. 388/2000, comma 15, cit., postuli il previo pagamento della contribuzione (ex plurimis, Cass. 08 febbraio 2019, n.3799) e tale assunto va condiviso.
Ebbene, la normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta nel suo complesso ed essa si articola in due previsioni di fondo.
La prima è quella dell'art. 116, comma 10, della L. n. 388/2000, secondo cui: “nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti”, con il limite massimo del 40% della contribuzione dovuta.
4/6 La seconda è quella dell'art. 116, comma 15, lettera a), secondo cui: “fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali”, anche in relazione ai “casi di mancato eritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza”.
Le due norme prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all'interesse legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti. Ne deriva che anche la previsione del comma 15 va intesa, come da giurisprudenza citata, alla luce del più esplicito disposto del comma 10 e, quindi, nel senso che, omessa od evasa ab origine l'obbligazione contributiva, vi sia pagamento di essa “nel termine fissato dagli enti impositori”, evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto.
In ogni caso, sulla questione, la determinazione della misura ridotta delle sanzioni è demandata agli organi amministrativi dell'Ente ai quali spetta, in ossequio ai criteri fissati, di riconoscere l'eventuale riduzione da determinarsi all'interno di un range (compreso tra gli interessi legali e la loro maggiorazione sino al 50%) sulla base di specifici indicatori della condotta fra cui: comportamento pregresso dell'azienda in relazione al rispetto degli obblighi contributivi;
correntezza dei versamenti contributivi;
situazione patrimoniale complessiva;
rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi;
riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell'attività produttiva;
importo delle somme da recuperare;
incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.
Si tratta, dunque, di attività discrezionale che presuppone non solo il volontario pagamento integrale della contribuzione, ma anche la presentazione di apposita domanda amministrativa, sulla quale l'ente si dovrà pronunciare e determinare, sulla base dei fatti dedotti e delle circostanze accertate, la misura di riduzione delle sanzioni fra il minimo ed il massimo come sopra individuato.
Da ultimo, vi è da evidenziare che: nel caso di specie, la comunicazione di debito oggetto di causa reca i seguenti importi: € 6.442,85 a titolo di contributi non versati;
€ 2.402,40 a titolo di sanzioni, per un
5/6 totale di € 8.845,25; l'importo delle sanzioni è soggetto ad aumentare in ragione del decorso del tempo per il quale perdura l'inadempimento. Infatti, ha presentato un'istanza di rateazione per Parte_1 il pagamento dell'importo recato dalla comunicazione di debito, quindi non solo non può ragionevolmente pretendere, alla luce di quanto fin qui rappresentato, di non dover pagare affatto le sanzioni, ma è tenuto a pagarle nell'importo divenuto pari ad € 2.821,81, perdurando l'inadempimento; ancora, gli interessi per € 946,62 sono altrettanto dovuti in quanto naturale conseguenza – secondo normativa – della rateazione accordata, in base alla quale, come noto, si sviluppa un piano di ammortamento per l'estinzione del debito.
Il ricorso proposto, quindi, deve essere rigettato.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 37/2018, tenendo conto sia della decurtazione prevista per le ipotesi d'assenza di attività istruttoria, sia del pregio dell'opera difensiva prestata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' di Piacenza;
Parte_1 CP_1
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del resistente, che si liquidano in € 500,00 oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CAP alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
6/6