Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2878/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2878 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo ex art. 86 c.p.c. e dall'Avv. Elvira Pirillo. attore-opponente E (CF: ), in persona del l.r.p.t., e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice speciale (P.IVA Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino. P.IVA_2 convenuta-opposta NONCHÉ
(CF: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3 difesa dall'Avv. Elena Frascino. terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo (contratti bancari).
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento depositato il 13.12.2024
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FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 549/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 23.9.2021 con il quale, su istanza della veniva Controparte_1 condannato al pagamento di € 28.400,77, oltre interessi e spese, per il mancato rimborso delle rate del finanziamento n. 20110596974013 originariamente stipulato con Findomestic Banca in data 18.6.2010. Ha eccepito: -la nullità del decreto ingiuntivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, 164, comma 1, e 638 c.p.c., in relazione all'art. 163 comma 2 n. 2 c.p.c.; - la nullità del decreto ingiuntivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, 164 comma 4 e 638 c.p.c., in relazione all'art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c.; - il difetto di prova scritta del credito azionato e dei requisiti di certezza e liquidità; -la nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma scritta;
-la nullità della cessione del credito e la sua inefficacia nei confronti del debitore ceduto, nonché il difetto di legittimazione sostanziale e processuale dell'ingiungente; -il difetto di conformità dell'automobile al cui acquisto era finalizzato il prestito;
-l'addebito di interessi usurari e anatocistici. Sulla base di tali premesse ha chiesto. “Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) in via preliminare e pregiudiziale, in rito, dichiarare la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, 164, 1° comma, e 638 C.P.C., in relazione all'art. 163, 2° comma, n. 2, C.P.C., per omessa indicazione dell'organo o ufficio ed omessa indicazione della relativa persona fisica, investiti della rappresentanza di
[...]
quale rappresentante di Controparte_2 Controparte_1
1) in via preliminare e pregiudiziale, in rito, dichiarare la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, 164, 1° comma, e 638 C.P.C., in relazione all'art. 163, 2° comma, n. 2, C.P.C., per omessa indicazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda;
2) subordinatamente, sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, 164, 4° comma, e 638 C.P.C., in relazione all'art. 163, 3° comma, nn. 3 e 4, C.P.C., per omessa indicazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda;
3) subordinatamente, dichiarare la nullità e, comunque, l'illegittimità e l'inammissibilità del monitorio, per difetto della prova scritta e dei diversi requisiti di liquidità e certezza del credito, di cui all'art. 633 C.P.C.;
4) sempre in rito, dichiarare il difetto di legittimazione processuale attiva dell'opposta;
5) subordinatamente, in via riconvenzionale, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento azionato, per le causali indicate in citazione, per difetto di forma scritta e di accordo delle parti;
2 6) subordinatamente, anche in via riconvenzionale, dichiarare la nullità del contratto di cessione di credito da Findomestic Banca s.p.a. a e la nullità del contratto di cessione del Controparte_4 credito da a per tutte le causali indicate in citazione;
Controparte_4 Controparte_1
7) per effetto della statuizione di cui al punto che precede, dichiarare la mancanza di legittimazione sostanziale di e, di conseguenza, l'insussistenza di qualsivoglia Controparte_1 credito dell'opposta verso l'opponente;
8) subordinatamente, anche in via riconvenzionale, dichiarare l'inopponibilità delle cessioni di credito indicate al punto 6 che precede, per le causali esposte in citazione e, pertanto, la mancanza di legittimazione sostanziale di e, di conseguenza, l'insussistenza di qualsivoglia Controparte_1 credito dell'opposta verso l'opponente;
9) in ogni caso, in via riconvenzionale dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento posto a base del monitorio opposto, intercorso fra l'opponente e Findomestic Banca S.p.a., per la causale indicata in citazione, in dipendenza dei gravissimi vizi e difetti di conformità della vettura JAGUAR modello XF 3.0 D V6 PREMIUM LUXURY cilindrata 2993 cc. targata EA 184 YZ, n° di telaio SAJAA064ANR72356, per il cui acquisto è stato chiesto il finanziamento finalizzato posto a base del monitorio opposto, riguardo ai quali è stata operata inutilmente la messa in mora del fornitore della vettura;
10) in conseguenza della statuizione di cui al punto che precede, condannare l'opposta al pagamento della complessiva somma di € 12.176,77, a titolo di restituzione delle somme versate dall'opponente a Findomestic Banca S.p.a., per le causali di cui in citazione, in riferimento al finanziamento suddetto, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al soddisfo;
11) in via di estremo subordine, in via riconvenzionale, in conseguenza della statuizione di cui al punto 9, dichiarare che con il pagamento della somma indicata al precedente punto sub 10 null'altro deve pagare l'opponente, con conseguente insussistenza di alcun residuo debito e conseguente declaratoria di revoca, inefficacia ed illegittimità del monitorio opposto;
12) in via di ulteriore subordine ed in ogni caso, revocare e, comunque, dichiarare illegittimo, nullo e privo di ogni efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le altre causali indicate in citazione, con contestuale dichiarazione, in via riconvenzionale, della nullità della clausola di anatocismo e della nullità della clausola contemplante il tasso di interessi superiore al tasso soglia ex legge n. 108/1996, o, comunque, di nullità ed illegittimità della pretesa di tali accessori con dette quantificazioni ed in tali limiti, con conseguente depurazione da ogni eventuale somma riconoscenda a controparte di ogni importo a titolo di interessi;
13) in via di ulteriore subordine ed in ogni caso, revocare e, comunque, dichiarare illegittimo, nullo e privo di ogni efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le altre diverse causali indicate in citazione, con contestuale dichiarazione, in via riconvenzionale, della nullità di ogni altra clausola contemplante il pagamento degli ulteriori diversi accessori indicati in citazione, con conseguente depurazione da ogni eventuale somma riconoscenda a controparte delle ridette somme;
14) condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
2. Si è costituita in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto perché infondato in fatto e in diritto.
3 Ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Con comparsa di costituzione depositata il 10.12.2024 è intervenuta nel giudizio la affermando di avere acquistato nelle more il credito in virtù di Controparte_3 contratto stipulato in data 30.6.2023. Ha richiamato e fatto proprie le deduzioni e le conclusioni già espresse dalla
[...]
impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito. CP_1
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4. Ai fini della decisione assume rilievo dirimente la doglianza di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, che risulta fondata per i motivi che seguono. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, D. Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 24798/2020; si veda anche Cass. Civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857, secondo cui “in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”). Quanto all'efficacia probatoria da attribuire al meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58 comma 2 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (d'ora in poi
“TUB”), per come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5617). Detto indirizzo, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, può trovare un temperamento laddove l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
4 rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, n.4334; Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n.17110; Cass. 31188/2017). In definitiva, dunque, l'onere di fornire la prova che il credito azionato rientri nel contratto di cessione grava su colui che asserisce essere il cessionario. Non essendo previsti particolari requisiti di forma per la cessione, detta prova può essere fornita anche per presunzioni e può desumersi dalla comunicazione in G.U. laddove il testo di tale comunicazione sia idoneo a dimostrare l'inclusione dello specifico credito per cui si agisce nel contratto di cessione.
4.1. Venendo alla disamina del caso specifico si rileva che, per quanto concerne la prima operazione di cessione intervenuta tra l'originaria società finanziatrice Findomestic Banca e risultano prodotte unicamente la missiva di Controparte_4 accettazione della proposta di “Contratto di cessione dei crediti del portafoglio iniziale” del 23.3.2015 (doc. 4 fascicolo monitorio) e la comunicazione della cessione datata 10.4.2015 trasmessa da all'odierno opponente Controparte_4
(doc. 5 fascicolo monitorio). Tuttavia, per come già in parte anticipato, va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/06/2023, n. 17944). A fronte della specifica contestazione svolta dall'opponente sarebbe stato onere dell'opposta dimostrare che fosse titolare del credito per cui è Controparte_4 causa al momento della cessione a e fosse, quindi, legittimata a Controparte_1 trasferirne la titolarità. Nel caso di specie non è stata prodotta alcuna documentazione idonea in tal senso. In particolare, non è stato prodotto il relativo avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale e la già menzionata lettera di accettazione non offre alcun elemento a supporto in quanto non contiene la specifica indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti ed è priva dell'eventuale allegato elenco delle posizioni transitate nella titolarità della cessionaria. Alla luce di quanto esposto, in difetto di una prova sufficiente della titolarità del credito in capo all'opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio e con parziale riduzione dei valori medi.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 549/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 23.9.2021;
CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in complessivi € 4.286,00, di cui € 286,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 06/04/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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