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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 302/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IN PI, con domicilio eletto presso il suo studio in Castelfranco Veneto (TV), piazza
Della Serenissima n. 52, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso in giudizio dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Luigi Fantin e Francesco Antonello, con domicilio eletto presso il loro studio in
Castelfranco Veneto (TV), via Delle Querce n. 60/b-1, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta;
1 APPELLATA
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 198/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 11 febbraio 2025, trattenuto in decisione all'esito dell'udienza del 29 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Riformare la sentenza di primo grado in questa sede impugnata in punto quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore della signora e in punto di quantificazione Parte_1 del contributo al mantenimento della figlia rideterminandoli secondo giustizia. Per Persona_1
l'effetto, porre a carico del sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della moglie CP_1
, un assegno mensile di almeno euro 2.000,00.=, ovvero del diverso importo Parte_1 ritenuto di giustizia alla luce della sua reale capacità reddituale e patrimoniale emersa in esito all'istruttoria, da corrispondersi a decorrere dal mese di ottobre 2019, soggetto a rivalutazione
ISTAT annuale e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla signora . Porre a carico Pt_1
Per_ del sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno mensile di CP_1 almeno euro 2.000,00.=, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, alla luce della sua reale capacità reddituale e patrimoniale emersa in esito all'istruttoria, oltre all'80 % delle spese straordinarie secondo protocollo, da corrispondersi a decorrere dal mese di ottobre 2019, soggetto a rivalutazione ISTAT annuale e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla signora
. In ogni caso, con condanna a carico del sig. della refusione integrale delle spese Pt_1 CP_1 di CTU, CTP e spese di lite. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie e delle prove per testi diretta e contraria, di cui alle memorie istruttorie n. 2) e n. 3) del primo grado, con rigetto delle istanze avversarie. Si insiste, per le ragioni indicate nella nota deposita in data 19.1.2024, affinché il CTU venga chiamato a chiarimenti sulle istanze ivi indicate”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Nel merito, rigettarsi l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto e confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di causa. In via
2 istruttoria, rigettarsi tutte le istanze istruttorie proposte da parte avversa per i motivi tutti esposti in narrativa, ritenuta la CTU espletata già di per sé esaustiva e ritenute le istanze istruttorie orali del tutto superflue e, per quanto concerne quelle relative alla invocata infedeltà, inconferenti ed irrilevanti. Nella denegata ipotesi in cui la Corte voglia ammettere in tutto o in parte alcune prove orali dell'appellante, solo per mero scrupolo si insite per l'ammissione delle prove orali tutte, dirette e contrarie, di cui in memoria ex art. 183 comma 6 nn. 2) e 3) cpc di questo patrocinio, con ferma opposizione alle avverse istanze istruttorie per tutti i motivi già esposti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) cpc e nei successivi atti e verbalizzazioni di questo patrocinio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 20 febbraio 2025, a seguito di notificazione,
[...]
, nata in data [...], ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Treviso n. 198/2025, pubblicata in data 11 febbraio 2025, con cui, all'esito del giudizio introdotto dalla medesima nel corso del 2019, è stata dichiarata la separazione personale dal coniuge , nato il [...], sposato il 22 gennaio 2000 e da cui ha avuto Controparte_1
Per_ la figlia nata il [...], ancora minorenne ed economicamente non Per_ autosufficiente, essendo l'altra figlia nata il [...], già maggiorenne ed autonoma, disponendosi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi genitori;
la sua collocazione prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare, e correlativo regime di permanenza presso il padre;
l'obbligo per il marito di versare, con decorrenza dalla pronuncia, l'assegno mensile di euro 600,00.= (rectius euro 500,00.= indicato in parte motiva della sentenza), oltre rivalutazione annuale, a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
l'obbligo per di versare a controparte, sempre con decorrenza dalla pronuncia ed a titolo di Controparte_1
Per_ contributo nel mantenimento di l'assegno mensile di euro 1.000,00.=, oltre rivalutazione e rimborso dell'80 % delle spese straordinarie.
3 Il Tribunale di Treviso, dando succinta contezza delle difese delle parti e respinte le istanze di prova orale articolate dalle medesime, istruiva la causa a mezzo di consulenza tecnica dell'ufficio, volta ad accertare le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti. In particolare, il primo Giudice, evidenziava che la consulenza aveva appurato che la “forza economica” di era diminuita dopo l'avvio del giudizio di separazione, passando da euro Controparte_1
252.505,92.= nel 2016 ad euro 85.987,96.= nel 2022, a fronte di una capacità patrimoniale del medesimo pari ad euro 4.197.346,00.= e di euro 401.341,00.= della moglie . Parte_1
Inoltre, il primo Giudice osservava che il tenore di vita dei coniugi non era sostanzialmente cambiato dopo la separazione e che non vi fosse prova che lo stesso fosse particolarmente elevato in costanza di convivenza, essendo smentito dalla documentazione acquisita in giudizio che la ricorrente avesse contribuito con le proprie sostanze alla costituzione nel 2006 della società del marito, certa Effediemme RL. In detto contesto, il Tribunale riteneva dirimente, al fine di determinare la quantificazione dell'assegno certamente dovuto in favore di , Parte_1 non solo le affermate condivisibili valutazioni prudenziali espresse dal CTU in punto diminuita capacità economica di , ma anche la circostanza che le risorse economiche di Controparte_1 controparte non fossero comunque esigue, giustificando la decorrenza dell'assegno dalla pronuncia di separazione in ragione della “necessità per la definizione del quantum dello svolgimento di attività istruttoria non evincibile in fase presidenziale”. Quanto al contributo dovuto dal resistente in favore della figlia minorenne, il Tribunale evidenziava, in primo luogo, come non fosse giustificato un contributo maggiore dell'importo mensile di euro 1.250,00.=, Per_ percepito dalla figlia maggiorenne quale suo stipendio lavorativo, così essendo la stessa divenuta economicamente autosufficiente. Inoltre, il primo Giudice osservava che il contributo da porre a carico di , sempre a decorrere dalla pronuncia di separazione, doveva Controparte_1 essere limitato ad euro 1.000,00.= mensili, oltre al rimborso dell'80 % delle spese straordinarie, Per_ in ragione della “frequentazione paritetica” di presso l'uno e l'altro genitore. Infine e quanto alle spese di lite, il Tribunale poneva in via definitiva quelle liquidate in corso di causa in favore del CTU “a carico solidale delle parti”, mentre in dispositivo della sentenza disponeva la compensazione per un mezzo quelle di patrocinio, condannando controparte alla rifusione della
4 residua frazione, quando in motivazione argomentava, considerata la “reciproca soccombenza” in punto contributo al mantenimento della minore, circa la loro compensazione integrale.
Come accennato, ha interposto appello avverso la pronuncia in questione Parte_1 articolando tre motivi di gravame. Con il primo motivo di impugnazione è stata censurata la decisione del Tribunale in punto determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto da parte di , assumendosi l'errata valutazione degli elementi di fatto asseritamente Controparte_1 dirimenti in ordine alle condizioni economiche e al tenore di vita delle parti. Nel dettaglio,
[...]
ha evidenziato che il Tribunale non avrebbe tenuto in conto che il matrimonio sarebbe Per_3 durato ben diciannove anni che il benessere economico della famiglia sarebbe intervenuto in costanza di convivenza, posto che l'impresa individuale intestata al marito aveva valore iniziale di euro 77.000,00.= aumentato ad euro 305.000,00.= al momento del suo conferimento nella società Effediemme RL in data 15 febbraio 2006, come accertato dal CTU, vivendo la famiglia con lo stipendio dell'appellante negli anni in cui il marito avviava la sua attività economica, nonché avendo l'impugnante medesima messo a disposizione del marito il proprio TFR quale provvista per la costituenda società di capitali. Così, secondo , il Tribunale non Persona_3 avrebbe considerato la circostanza che proprio in costanza di matrimonio la famiglia avrebbe cominciato ad avere un tenore di vita agiato, essendo ciò comprovato dall'acquisto di due immobili di prestigio, l'uno in Castelfranco Veneto per il prezzo di euro 447.000,00.= e l'altro in Jesolo per il prezzo di euro 275.000,00.=; dai viaggi in località esotiche;
dall'acquisto di capi griffati, dalla frequentazione più volte a settimana di ristoranti;
dall'acquisto da parte del convenuto di una autovettura di lusso per il prezzo di euro 77.390,00.=. Inoltre, secondo l'appellante, il tenore di vita elevato della famiglia avrebbe dovuto essere correttamente desunto dalle disponibilità economiche delle parti in costanza di matrimonio, incomparabilmente più elevate in capo a che per l'anno 2016 aveva dichiarato redditi per 219.800,00.= Controparte_1 euro, redditi per 170.738,00.= per l'anno 2017 e redditi per euro 187.939,00.= per l'anno 2018, contro i propri redditi, pari ad euro 17.457,47.=, euro 17.379,32.= ed euro 19.665,00.= per i medesimi anni. Sempre sotto questo profilo di gravame, ha evidenziato che il Parte_1
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato le risultanze della disposta CTU che avrebbero evidenziato le disponibilità patrimoniali della coppia e le sue capacità di spesa, tali da
5 far ritenere detto elevato tenore di vita, drasticamente ridimensionatosi in capo all'appellante dopo la separazione. Sotto altro punto di vista, l'appellante ha contestato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'odierno appellato avrebbe subito un ridimensionamento della sua “forza economica”, tra il 2016 e di 2022, periodo preso in considerazione dal consulente tecnico dell'ufficio, in quanto sarebbe emerso dai documenti ammissibilmente prodotti in atti in quanto sopravvenuti, che successivamente avrebbe acquistato Controparte_1 per il tramite di Effediemme RL una autovettura Audi per il prezzo di euro 103.000,00.=; avrebbe rilevato la quota del 5 % detenuta nella stessa società da per il valore stimato di Controparte_2 euro 202.712,00.=; avrebbe costituito, tramite scissione parziale di Effediemme, certa Egala RL, detenendo la partecipazione di assoluta maggioranza;
disporrebbe di ingenti somme quali utili non distribuiti della stessa Effediemme;
disporrebbe della totalità delle partecipazioni in certa
Frikan RL. Ritornando sul divario economico esistente tra le parti, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha sminuito le risultanze della consulenza tecnica dell'ufficio in punto disponibilità patrimoniali delle parti, accertate dall'ausiliario del Giudice in euro 4.197.346,00.= in capo a controparte ed in euro 401.341,00.= in capo a sé, affermandosi che comunque anche detta ultima disponibilità non sarebbe esigua, quando di converso essa sarebbe costituita dal valore della casa familiare, gravata di mutuo a proprio esclusivo carico, dovendosi escludere pertanto che essa possa essere fonte di reddito. Conclusivamente, ha Parte_1 evidenziato che l'assegno riconosciuto dal Tribunale a titolo di proprio mantenimento, peraltro di diverso importo indicato in motivazione e dispositivo, sarebbe certamente scorretto per difetto, insistendo l'appellante per il riconoscimento dell'importo mensile maggiore di euro 2.000,00.=, oltre rivalutazione, e con decorrenza dal mese di ottobre 2019.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la scorretta quantificazione del contributo dovuto da per il mantenimento della figlia Controparte_1
Per_ minorenne riaffermando le considerazioni già evidenziate e rammentando il principio di diritto, violato dal primo Giudice, della necessità di garantire alla prole, anche a seguito della separazione coniugale, il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza familiare.
SU RI ha allegato che, in modo del tutto inspiegabile, il Tribunale avrebbe ridotto l'assegno ad euro 1.000,00.= mensili, rispetto all'assegno riconosciuto in via provvisoria per
6 euro 1.505,00.= compresa la rivalutazione maturata fino al momento della pronuncia definitiva, essendo certamente un fuor d'opera valorizzare, come fatto dal primo Giudice, la comparazione con quanto percepito come stipendio dalla figlia maggiorenne, così divenuta economicamente autosufficiente. In conclusione, l'appellante ha insistito per il riconoscimento del contributo per Per_ il mantenimento di nell'importo di euro 2.000,00.= mensili, oltre rivalutazione, con decorrenza dall'ottobre 2019, ovvero nell'importo rivalutato già riconosciuto in via provvisoria con i provvedimenti presidenziali.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure anche in punto disciplina delle spese di lite, sottolineando anche in questo caso la discrepanza tra quanto indicato in parte motiva e quanto statuito in dispositivo. In primo luogo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso di liquidare le spese della fase di reclamo ex art. 669 terdecies cpc, promosso da controparte e dichiarato inammissibile, così come avrebbe omesso di liquidare le spese relative alla richiesta ex art. 177 cpc di modificazione dei provvedimenti istruttori, sempre formulata da controparte e rigettata dal Giudice istruttore. Inoltre, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe scorrettamente liquidato le spese legali in somma esigua, compensandole per la frazione di un mezzo, considerata di converso la complessità del giudizio durato circa cinque anni, neppure potendosi porre a carico solidale delle parti le spese di CTU, considerato l'esito dell'accertamento.
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale onde consentire il suo intervento in giudizio,
si è costituito in giudizio resistendo all'appello, contestando i motivi di Controparte_1 gravame e chiedendo la conferma della sentenza gravata. Il convenuto, peraltro, ha segnalato che, in ragione delle discrepanze tra le motivazioni ed il dispositivo delle provvedimento impugnato, avrebbe presentato istanza di correzione di errore materiale.
*****
7 tempestiva in ragione del deposito del suo atto introduttivo a mezzo di iscrizione a ruolo della causa in data 20 febbraio 2025, essendo stata la sentenza del Tribunale di Treviso pubblicata in data 11 febbraio 2025, senza che sia seguita la sua notificazione.
2 – Venendo al merito del gravame, la questione di fondo sottesa al giudizio inerisce alla valutazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali dei coniugi, oltre che della loro capacità professionale, quali imprescindibili presupposti di fatto rilevanti, secondo il principio di proporzionalità, al fine di determinare la quantificazione dell'assegno dovuto dal coniuge onerato, sia per il mantenimento dell'altro che per il mantenimento della prole. In giudizio, infatti, deve ritenersi coperta da giudicato la statuizione del Tribunale di Treviso che ha ritenuto l'odierno appellato tenuto al pagamento dell'assegno periodico in favore dell'appellante quale contributo al mantenimento di quest'ultima e quale contributo al mantenimento della figlia Per_ minorenne, neppure essendo controversa la collocazione prevalente di presso la madre. In effetti, in difetto di impugnazione da parte di , l'appello riguarda unicamente la Controparte_1 doglianza di circa la quantificazione, ritenuta erronea per difetto, dei contributi a Parte_1 lei dovuti da controparte. La consulenza tecnica dell'ufficio disposta in prime cure, al fine di accertare le capacità economiche e patrimoniali dei coniugi, anche in costanza di convivenza matrimoniale, ha certamente appurato, a seguito di valutazione degli oggettivi riscontri documentali acquisiti in giudizio, che le condizioni economiche complessive delle parti sono tra loro incomparabilmente diseguali. In particolare, il C.T.U. ha correttamente considerato nella sua valutazione i redditi variamente percepiti dai coniugi, i patrimoni mobiliare ed immobiliare intestati ai medesimi, l'intestazione di polizze e di conti correnti bancari, la titolarità di partecipazioni societarie, oltre che le esposizioni debitorie da cui i medesimi sono gravati. Dalla complessa attività del consulente è emerso che l'odierna appellante è all'attualità proprietaria esclusiva di un immobile residenziale sito in Castelfranco Veneto, la cui valorizzazione patrimoniale è stata stimata in euro 461.781,76.=, ma da cui la medesima non può ritrarre reddito collocandolo utilmente sul mercato, considerato che esso costituisce la sua abitazione in cui vive Per_ con la figlia nonché considerato che lo stesso è gravato da mutuo ipotecario di cui è debitrice la stessa . Quanto al patrimonio mobiliare, risulta che l'appellante è Pt_1 proprietaria di una Opel Mokka, immatricolata nel 2015 e valorizzata al prezzo di mercato nel
8 2022 di euro 12.672,00.=. Le disponibilità finanziarie di sono state ricostruite dal Parte_1
CTU mediante l'esame della documentazione bancaria, risultando che la stessa è titolare esclusiva di conto corrente acceso presso , con ultimo saldo accertato al Controparte_3 momento delle operazioni peritali di euro 2.099,58.=, e che è stata titolare esclusiva di conto corrente acceso presso Intesa San Paolo ed estinto nel gennaio del 2020 in cui confluivano gli stipendi della appellata e recante ultimo saldo di euro 850,33.=. Sulle posizioni assicurative, il consulente dell'ufficio evidenzia l'intestazione in capo all'impugnante di sole polizze relative al veicolo già rammentato e all'immobile in proprietà, mentre quanto alle partecipazioni societarie,
è emersa unicamente la titolarità della quota pari all'1 % del capitale sociale di certa IK RL detenuta fino al 2016 e di valore sostanzialmente irrilevante di euro 100,00.=. Infine, considerati gli ulteriori due finanziamenti al consumo accessi con , unitamente al già CP_3 rammentato mutuo ipotecario, la situazione debitoria al 2022 dell'appellante ammonta ad euro
75.212,13.= di residuo da saldare. Come accennato, il consulente dell'ufficio ha anche ricostruito gli unici redditi percepiti da e derivanti dalla sua attività lavorativa, quale Parte_1 impiegata a tempo indeterminato presso certa con uno stipendio annuo lordo di Parte_2 euro 20.691,00.=, pari in media a mensili euro 1.300,00.= - 1.400,00.= circa. Di converso, all'esito dei riscontri del C.T.U., risulta che è pieno ed esclusivo proprietario Controparte_1 di un immobile residenziale in Castelfranco Veneto, valorizzato al prezzo di stima di euro
221.992,46.=, ma che non risulta essere la sua abitazione e pertanto collocabile sul mercato, nonché è proprietario fiduciario, potendone disporre ed avendone peraltro anche il possesso, di immobile residenziale sito in Jesolo, pur intestato formalmente alla moglie e stimato al prezzo di mercato di euro 313.029,87.=, anch'esso potenziale fonte di reddito. Quanto al patrimonio mobiliare e secondo quanto appurato al momento della consulenza tecnica, l'appellato è risultato, oltre che intestatario del motociclo Suzuki Burgman 400, immatricolato nel 2018 e stimato al prezzo di mercato di euro 5475,00.=, anche intestatario di una Range Rover Sport, immatricolata nel 2014 e poi venduta al prezzo di euro 19.400,00.= nel maggio del 2023, acquistando, per il tramite della società Effediemme, riferibile allo stesso appellato, una Audi
Q8, immatricolata sempre nel maggio dello stesso anno per il prezzo di euro 103.000,00.=, come da documentazione ammissibilmente depositata nel corso del giudizio di primo grado, pur una
9 volta scaduti i termini istruttorie, essendo essa sopravvenuta. Il consulente dell'ufficio ha ricostruito anche le disponibilità liquide e finanziarie dell'odierno resistente, consistenti in giacenze presso il conto corrente acceso presso Banca delle Terre Venete per euro 9.310,62.= per l'anno 2022; in giacenze presso il conto acceso presso Centromarca Banca per euro 7.761,37.=; in dossier titoli aperto sempre presso quest'ultimo istituto per euro 8.416,32.=; in un credito di euro 85.900,00.= verso IK RL, le cui partecipazioni sono detenute integralmente dal medesimo;
una polizza assicurativa “pensione” con premi versati fino al 2022 per complessivi euro 26.998,61.=. Se l'appellante, per quanto già detto, non risulta ad oggi titolare di partecipazioni societarie, diversamente è appurato il rilevante impegno impreditoriale di che è titolare dell'intero capitale di IK RL e che, al momento dell'elaborato Controparte_1 peritale, risultava titolare dell'80 % delle partecipazioni in Effediemme RL, quota passata all'84,21 % nel maggio del 2023 a seguito del recesso del socio receduto , con Controparte_2 valorizzazione della quota di quest'ultimo per euro 202.712,84.= distribuita proporzionalmente, come riscontrabile dalla documentazione prodotta in prime cure e per la cui ammissibilità può ribadirsi quanto già evidenziato in precedenza. Quanto alla stima di dette partecipazioni sociali, il C.T.U. ha valorizzato la quota detenuta dall'appellato in IK in euro 10.000,00.= e la quota detenuta in Effediemme in euro 3.632.000,00.=, quanto all'80 % del capitale, a cui aggiungere ulteriore valore in ragione della distribuzione proporzionale della partecipazione del socio receduto. Peraltro, sempre dalla documentazione prodotta dall'appellante in prime cure, la cui ammissibilità va ribadita per quanto già detto, emerge che , nel dicembre del Controparte_1
2023, in qualità di amministratore unico della ridetta Effediemme, dando esecuzione alla relativa delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, ha dato corso alla scissione della stessa con la costituzione della Egala RL di cui è titolare dell'84,21 % delle partecipazioni, attribuendosi alla scissa un patrimonio netto contabile di euro 2.287.757,00.=. imputato per euro 2.267.757,00.= a riserva e rinveniente negli utili non distribuiti della Effediemme, utili non distribuiti che debbono considerarsi disponibilità reddituali dell'appellato per la quota di spettanza, considerato che essi debbono considerarsi somme effettivamente disponibili dalla parte e non reddito della società in ragione del dato formalistico del difetto di delibera assembleare di distribuzione (Cass. n.
6103/2022), delibera che comunque ben poteva essere presa dello stesso , in quanto CP_1
10 detentore della maggioranza qualificata in assemblea. Sulla situazione debitoria del convenuto, il consulente evidenzia l'attuale persistenza del mutuo ipotecario acceso presso Centro Marca con il residuo saldo di euro 146.373,00.=, nonché l'accensione di prestito personale di euro
20.000,00.=, con scadenza 6 novembre 2025 e residuo debito di euro 12.255,28.=. Infine, venendo ai redditi dell'appellato, il consulente ha verificato che, da ultimo e per l'anno 2022,
ha percepito retribuzioni per un importo netto annuo di euro 60.535,00.=, pari Controparte_1 ad importi mensili medi di euro 5.044,58.= a cui aggiungere i canoni di locazione percepiti per l'affitto dell'immobile in proprietà sito in Castelfranco per euro 8.400,00.0 annui (euro 700,00.= mensili) e gli utili non distribuiti a cui si è fatto già cenno.
3 – Quanto al tenore di vita della famiglia in costanza di convivenza che deve essere assicurato al coniuge meno abbiente, nei confronti del quale non vengono meno gli obblighi di assistenza materiale (Cass. n. 30119/2024), e alla prole anche a seguito del separazione, visto il disposto degli art. 337 ter comma 4 n. 2) cc, si osserva che non può condividersi quanto apoditticamente affermato dal Tribunale secondo cui non vi sarebbe prova che lo stesso fosse agiato. In realtà, a di là della reiterata richiesta dell'appellante di ammissione delle prove orali sul punto, sussistono adeguati elementi presuntivi che in modo concordante fanno ritenere l'agiatezza della famiglia.
In punto, rileva il fatto accertato dal consulente che le entrate della famiglia, prima della separazione fossero consistenti, grazie soprattutto all'attività imprenditoriale di CP_1
, visto che ha sempre svolto attività impiegatizia per le società del marito,
[...] Parte_1
e che, nel contempo, le entrate familiari fossero destinate per importi rilevati alle spese. In particolare, il consulente tecnico dell'ufficio evidenzia come la forza economica della famiglia, intesa come differenza tra redditi disponibili e la capacità di spesa, fosse rilevante nei quattro anni presi in considerazione e precedenti alla separazione pari circa a complessivi euro
302.000,00.= per il 2016, euro 279.900,00.= per il 2017, euro 169.161,95.= per il 2018 ed euro
198.231,00.= per il 2019, sommando la differenza tra reddito disponibile e spese del periodo dell'appellante e dell'appellato. Peraltro, il C.T.U. opportunamente ha evidenziato anche le spese effettive sostenute dalla famiglia secondo quanto emerge dai conti correnti intestati o cointestati alle parti nel medesimo periodo quadriennale. In particolare, complessivamente, nel corso del
2016 emergono spese complessive per euro 641.000,00.= circa, nel corso del 2017 spese
11 complessive di circa euro 606.000,00.=, nel corso del 2018 spese per circa euro 200.000,00.= e nel corso del 2019 spese complessive per circa euro 386.000,00.=. Peraltro, a riprova della disponibilità economiche e del tenore di vita elevato della famiglia vi è il fatto che parte delle spese rammentate sono state impiegate per l'acquisto e la successiva gestione degli immobili in proprietà ed in comproprietà, anche successivamente alienati, quale l'immobile in Vedelago
(TV). In ogni caso, anche al netto degli esborsi resi possibili per l'accensione dei mutui già rammentati, rimane la circostanza che la capacità di spesa della famiglia nel periodo rammentato si è sempre attestata su importi elevati, chiaro indice di un tenore di vita agiato.
4 – Quanto premesso circa il tenore di vita della famiglia in costanza di convivenza permette di rilevare che fossero proprio le disponibilità economiche di gran lunga maggiori dell'odierno appellato a garantire il menage familiare, tenore di vita che non può certo reputarsi mantenuto in Per_ capo a e alla figlia minorenne a seguito della separazione, come senza Parte_1 motivazione è stato affermato dal Tribunale quando evidenzia che esso non sarebbe
“sostanzialmente cambiato dopo la separazione”.
4.1 – In effetti, gli attuali redditi e disponibilità economiche di , per come già Parte_1 sunteggiate, non permettono certamente alla medesima di avere la possibilità di sostenere spese quali quelle già evidenziate, mantenendo uno stile di vita analogo al quello goduto in costanza di convivenza, neppure sommando ad esse l'assegno riconosciuto dal Tribunale per il limitato importo evidenziato. Come visto, l'appellante dispone di un reddito mensile da lavoro impiegatizio di circa 1.300,00.= - 1.400,00.= euro, coerente con la sua acquisita capacità professionale, avendo la stessa svolto analoghe mansioni lavorative nel corso del matrimonio per le società del marito, dovendosi considerare che la stessa è attualmente tenuta a corrispondere le rate mensili di circa 335,00.= euro per il mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione in proprietà, non disponendo di depositi bancari rilevati o altri cespiti da mettere a reddito. Consegue che appare congruo, anche considerando la durata del matrimonio di circa diciannove anni, ed onde garantire all'appellante un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza, riconoscere un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 1.500,00.=, con decorrenza dalla domanda di separazione, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
12 4.2 – Analoghe considerazioni possono spendersi quanto alle doglianze relative alla quantificazione del contributo dovuto dall'appellato al mantenimento della figlia minorenne che ha il diritto di mantenere il tenore di vita agiato goduto durante la convivenza familiare. Inoltre, rilevano ai fini della determinazione dell'assegno le esigenze di cura e mantenimento dalla Per_ minore anche in ragione della sua età, posto che ormai è quasi sedicenne, e le sue aspettative educative, oltre il fatto che la prevalente collocazione della stessa presso la madre comporta che quest'ultima si accolli direttamente la maggiore parte delle spese relative al suo mantenimento, con correlativo onere per il padre di versare contributo proporzionalmente più elevato. In tal senso non può condividersi quanto affermato dal Tribunale al fine di quantificare il contributo dovuto dall'appellato in euro 1.000,00.= mensili in ragione della “frequentazione Per_ paritetica” di con entrambi i genitori, posto che la presenza di questa presso il padre, così come regolata in giudizio e non oggetto di doglianza alcuna, è comunque, seppure di poco, minoritaria rispetto alla presenza presso la madre. Inoltre, non può condividersi quanto affermato dal primo Giudice secondo cui l'assegno per il mantenimento della minore dovrebbe essere commisurato per importo non superiore a quanto la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente percepisce come stipendio. Tale criterio di giudizio è assolutamente avulso rispetto a quanto stabilisce l'art. 337 bis cc, non potendo dipendere i diritti del minore dalle scelte autonome dei figli maggiorenni che decidano di rendersi indipendenti. La quantificazione del contributo dovuto dal genitore non può essere determinata in ragione di un possibile trattamento stipendiale della prole, ma va valutata in ragione delle esigenze del minore, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza familiare, dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, delle risorse economiche degli stessi, per cui deve reputarsi maggiormente onerato quello che dispone di maggiori disponibilità. Tutte le considerazioni sinora svolte convincono nel ritenere congruo il contributo dovuto da nell'importo mensile Controparte_1 di euro 1.500,00.=, con decorrenza dalla domanda di separazione, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
4.3 – Infine, deve evidenziarsi che le rilevanti disponibilità economiche e patrimoniali di certamente consentono allo stesso di sopportare gli esborsi relativi al Controparte_1 mantenimento della moglie e della figlia minorenne, considerata anche la sua spiccata capacità
13 imprenditoriale, dimostrata nel tempo ed evincibile dalla solidità delle imprese in sua titolarità e dal medesimo amministrate.
5 – L'esito complessivo del giudizio permette di affermare la sostanziale soccombenza dell'odierno appellato che deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sia del primo grado che del presente gravame, non sussistendo i presupposti per la loro compensazione neppure parziale, secondo quanto ritenuto dal Tribunale. In effetti, a parte le statuizioni sullo stato, sull'affidamento e sulla collocazione della figlia minore, le domande di , Parte_1 relative al riconoscimento del proprio assegno di mantenimento e dell'assegno di mantenimento per la figlia sono state accolte, nonostante l'opposizione di controparte. Peraltro, per i medesimi motivi anche le spese di C.T.U., come liquidate in prime cure, debbono rimanere a definitivo carico integrale dell'odierno appellato, tenuto anche al rimborso di quanto speso per i compensi del consulente di parte appellante per un importo ritenuto congruo di euro 5.000,00.=, essendo eccessivo il compenso richiesto dal medesimo. Le spese di lite, tenuto conto che il giudizio ha visto, quale questione sostanzialmente controversa, il contributo al mantenimento dovuto dall'odierno appellato, vanno liquidate secondo quanto disposto dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazione ed integrazioni, dandosi applicazione per la determinazione del valore della causa all'art. 13 comma 1 cpc (argomentando da Cass. n. 14365/2024) e dovendosi considerare ai fini di detta liquidazione le fasi in cui si è articolato il giudizio di prime cure e di appello, oltre che il reclamo cautelare ritenuto inammissibile dal Collegio del Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza n. 198/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 11 febbraio 2025, ferme nel resto le statuizione della medesima, così provvede:
1. dispone che l'appellato versi alla moglie appellante , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al di lei mantenimento, l'importo di euro 1.500,00.= entro il giorno dieci di ogni
14 mese, con decorrenza dall'introduzione del giudizio di separazione, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
2. dispone che l'appellato versi alla moglie appellante , a titolo Controparte_1 Parte_1
Per_ di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo di euro 1.500,00.= entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dall'introduzione del giudizio di separazione, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al rimborso delle spese straordinarie, come indicate da protocollo del Tribunale di Treviso, per la quota dell'80 %;
3. condanna l'appellato a pagare in favore dell'appellante le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado in euro 98,00.= per esborsi, euro 5.000,00.= per pagamento del consulente di parte ed euro 15.103,00.= per compensi professionali, e quanto al presente grado di appello, in euro 147,00.= per esborsi ed euro
9.991,00.= per compensi professionali, in ogni caso oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. pone a definitivo carico di parte appellata quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 6 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Preliminarmente, deve darsi atto che all'udienza del 26 maggio 2025 si è provveduto a mutare in rito camerale il giudizio ordinario di cognizione proposto dall'appellante con atto di citazione, dovendosi evidenziare che l'odierna impugnazione deve comunque reputarsi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 302/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IN PI, con domicilio eletto presso il suo studio in Castelfranco Veneto (TV), piazza
Della Serenissima n. 52, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso in giudizio dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Luigi Fantin e Francesco Antonello, con domicilio eletto presso il loro studio in
Castelfranco Veneto (TV), via Delle Querce n. 60/b-1, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta;
1 APPELLATA
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 198/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 11 febbraio 2025, trattenuto in decisione all'esito dell'udienza del 29 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Riformare la sentenza di primo grado in questa sede impugnata in punto quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore della signora e in punto di quantificazione Parte_1 del contributo al mantenimento della figlia rideterminandoli secondo giustizia. Per Persona_1
l'effetto, porre a carico del sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della moglie CP_1
, un assegno mensile di almeno euro 2.000,00.=, ovvero del diverso importo Parte_1 ritenuto di giustizia alla luce della sua reale capacità reddituale e patrimoniale emersa in esito all'istruttoria, da corrispondersi a decorrere dal mese di ottobre 2019, soggetto a rivalutazione
ISTAT annuale e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla signora . Porre a carico Pt_1
Per_ del sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno mensile di CP_1 almeno euro 2.000,00.=, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, alla luce della sua reale capacità reddituale e patrimoniale emersa in esito all'istruttoria, oltre all'80 % delle spese straordinarie secondo protocollo, da corrispondersi a decorrere dal mese di ottobre 2019, soggetto a rivalutazione ISTAT annuale e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla signora
. In ogni caso, con condanna a carico del sig. della refusione integrale delle spese Pt_1 CP_1 di CTU, CTP e spese di lite. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie e delle prove per testi diretta e contraria, di cui alle memorie istruttorie n. 2) e n. 3) del primo grado, con rigetto delle istanze avversarie. Si insiste, per le ragioni indicate nella nota deposita in data 19.1.2024, affinché il CTU venga chiamato a chiarimenti sulle istanze ivi indicate”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Nel merito, rigettarsi l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto e confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di causa. In via
2 istruttoria, rigettarsi tutte le istanze istruttorie proposte da parte avversa per i motivi tutti esposti in narrativa, ritenuta la CTU espletata già di per sé esaustiva e ritenute le istanze istruttorie orali del tutto superflue e, per quanto concerne quelle relative alla invocata infedeltà, inconferenti ed irrilevanti. Nella denegata ipotesi in cui la Corte voglia ammettere in tutto o in parte alcune prove orali dell'appellante, solo per mero scrupolo si insite per l'ammissione delle prove orali tutte, dirette e contrarie, di cui in memoria ex art. 183 comma 6 nn. 2) e 3) cpc di questo patrocinio, con ferma opposizione alle avverse istanze istruttorie per tutti i motivi già esposti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) cpc e nei successivi atti e verbalizzazioni di questo patrocinio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 20 febbraio 2025, a seguito di notificazione,
[...]
, nata in data [...], ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Treviso n. 198/2025, pubblicata in data 11 febbraio 2025, con cui, all'esito del giudizio introdotto dalla medesima nel corso del 2019, è stata dichiarata la separazione personale dal coniuge , nato il [...], sposato il 22 gennaio 2000 e da cui ha avuto Controparte_1
Per_ la figlia nata il [...], ancora minorenne ed economicamente non Per_ autosufficiente, essendo l'altra figlia nata il [...], già maggiorenne ed autonoma, disponendosi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi genitori;
la sua collocazione prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare, e correlativo regime di permanenza presso il padre;
l'obbligo per il marito di versare, con decorrenza dalla pronuncia, l'assegno mensile di euro 600,00.= (rectius euro 500,00.= indicato in parte motiva della sentenza), oltre rivalutazione annuale, a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
l'obbligo per di versare a controparte, sempre con decorrenza dalla pronuncia ed a titolo di Controparte_1
Per_ contributo nel mantenimento di l'assegno mensile di euro 1.000,00.=, oltre rivalutazione e rimborso dell'80 % delle spese straordinarie.
3 Il Tribunale di Treviso, dando succinta contezza delle difese delle parti e respinte le istanze di prova orale articolate dalle medesime, istruiva la causa a mezzo di consulenza tecnica dell'ufficio, volta ad accertare le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti. In particolare, il primo Giudice, evidenziava che la consulenza aveva appurato che la “forza economica” di era diminuita dopo l'avvio del giudizio di separazione, passando da euro Controparte_1
252.505,92.= nel 2016 ad euro 85.987,96.= nel 2022, a fronte di una capacità patrimoniale del medesimo pari ad euro 4.197.346,00.= e di euro 401.341,00.= della moglie . Parte_1
Inoltre, il primo Giudice osservava che il tenore di vita dei coniugi non era sostanzialmente cambiato dopo la separazione e che non vi fosse prova che lo stesso fosse particolarmente elevato in costanza di convivenza, essendo smentito dalla documentazione acquisita in giudizio che la ricorrente avesse contribuito con le proprie sostanze alla costituzione nel 2006 della società del marito, certa Effediemme RL. In detto contesto, il Tribunale riteneva dirimente, al fine di determinare la quantificazione dell'assegno certamente dovuto in favore di , Parte_1 non solo le affermate condivisibili valutazioni prudenziali espresse dal CTU in punto diminuita capacità economica di , ma anche la circostanza che le risorse economiche di Controparte_1 controparte non fossero comunque esigue, giustificando la decorrenza dell'assegno dalla pronuncia di separazione in ragione della “necessità per la definizione del quantum dello svolgimento di attività istruttoria non evincibile in fase presidenziale”. Quanto al contributo dovuto dal resistente in favore della figlia minorenne, il Tribunale evidenziava, in primo luogo, come non fosse giustificato un contributo maggiore dell'importo mensile di euro 1.250,00.=, Per_ percepito dalla figlia maggiorenne quale suo stipendio lavorativo, così essendo la stessa divenuta economicamente autosufficiente. Inoltre, il primo Giudice osservava che il contributo da porre a carico di , sempre a decorrere dalla pronuncia di separazione, doveva Controparte_1 essere limitato ad euro 1.000,00.= mensili, oltre al rimborso dell'80 % delle spese straordinarie, Per_ in ragione della “frequentazione paritetica” di presso l'uno e l'altro genitore. Infine e quanto alle spese di lite, il Tribunale poneva in via definitiva quelle liquidate in corso di causa in favore del CTU “a carico solidale delle parti”, mentre in dispositivo della sentenza disponeva la compensazione per un mezzo quelle di patrocinio, condannando controparte alla rifusione della
4 residua frazione, quando in motivazione argomentava, considerata la “reciproca soccombenza” in punto contributo al mantenimento della minore, circa la loro compensazione integrale.
Come accennato, ha interposto appello avverso la pronuncia in questione Parte_1 articolando tre motivi di gravame. Con il primo motivo di impugnazione è stata censurata la decisione del Tribunale in punto determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto da parte di , assumendosi l'errata valutazione degli elementi di fatto asseritamente Controparte_1 dirimenti in ordine alle condizioni economiche e al tenore di vita delle parti. Nel dettaglio,
[...]
ha evidenziato che il Tribunale non avrebbe tenuto in conto che il matrimonio sarebbe Per_3 durato ben diciannove anni che il benessere economico della famiglia sarebbe intervenuto in costanza di convivenza, posto che l'impresa individuale intestata al marito aveva valore iniziale di euro 77.000,00.= aumentato ad euro 305.000,00.= al momento del suo conferimento nella società Effediemme RL in data 15 febbraio 2006, come accertato dal CTU, vivendo la famiglia con lo stipendio dell'appellante negli anni in cui il marito avviava la sua attività economica, nonché avendo l'impugnante medesima messo a disposizione del marito il proprio TFR quale provvista per la costituenda società di capitali. Così, secondo , il Tribunale non Persona_3 avrebbe considerato la circostanza che proprio in costanza di matrimonio la famiglia avrebbe cominciato ad avere un tenore di vita agiato, essendo ciò comprovato dall'acquisto di due immobili di prestigio, l'uno in Castelfranco Veneto per il prezzo di euro 447.000,00.= e l'altro in Jesolo per il prezzo di euro 275.000,00.=; dai viaggi in località esotiche;
dall'acquisto di capi griffati, dalla frequentazione più volte a settimana di ristoranti;
dall'acquisto da parte del convenuto di una autovettura di lusso per il prezzo di euro 77.390,00.=. Inoltre, secondo l'appellante, il tenore di vita elevato della famiglia avrebbe dovuto essere correttamente desunto dalle disponibilità economiche delle parti in costanza di matrimonio, incomparabilmente più elevate in capo a che per l'anno 2016 aveva dichiarato redditi per 219.800,00.= Controparte_1 euro, redditi per 170.738,00.= per l'anno 2017 e redditi per euro 187.939,00.= per l'anno 2018, contro i propri redditi, pari ad euro 17.457,47.=, euro 17.379,32.= ed euro 19.665,00.= per i medesimi anni. Sempre sotto questo profilo di gravame, ha evidenziato che il Parte_1
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato le risultanze della disposta CTU che avrebbero evidenziato le disponibilità patrimoniali della coppia e le sue capacità di spesa, tali da
5 far ritenere detto elevato tenore di vita, drasticamente ridimensionatosi in capo all'appellante dopo la separazione. Sotto altro punto di vista, l'appellante ha contestato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'odierno appellato avrebbe subito un ridimensionamento della sua “forza economica”, tra il 2016 e di 2022, periodo preso in considerazione dal consulente tecnico dell'ufficio, in quanto sarebbe emerso dai documenti ammissibilmente prodotti in atti in quanto sopravvenuti, che successivamente avrebbe acquistato Controparte_1 per il tramite di Effediemme RL una autovettura Audi per il prezzo di euro 103.000,00.=; avrebbe rilevato la quota del 5 % detenuta nella stessa società da per il valore stimato di Controparte_2 euro 202.712,00.=; avrebbe costituito, tramite scissione parziale di Effediemme, certa Egala RL, detenendo la partecipazione di assoluta maggioranza;
disporrebbe di ingenti somme quali utili non distribuiti della stessa Effediemme;
disporrebbe della totalità delle partecipazioni in certa
Frikan RL. Ritornando sul divario economico esistente tra le parti, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha sminuito le risultanze della consulenza tecnica dell'ufficio in punto disponibilità patrimoniali delle parti, accertate dall'ausiliario del Giudice in euro 4.197.346,00.= in capo a controparte ed in euro 401.341,00.= in capo a sé, affermandosi che comunque anche detta ultima disponibilità non sarebbe esigua, quando di converso essa sarebbe costituita dal valore della casa familiare, gravata di mutuo a proprio esclusivo carico, dovendosi escludere pertanto che essa possa essere fonte di reddito. Conclusivamente, ha Parte_1 evidenziato che l'assegno riconosciuto dal Tribunale a titolo di proprio mantenimento, peraltro di diverso importo indicato in motivazione e dispositivo, sarebbe certamente scorretto per difetto, insistendo l'appellante per il riconoscimento dell'importo mensile maggiore di euro 2.000,00.=, oltre rivalutazione, e con decorrenza dal mese di ottobre 2019.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la scorretta quantificazione del contributo dovuto da per il mantenimento della figlia Controparte_1
Per_ minorenne riaffermando le considerazioni già evidenziate e rammentando il principio di diritto, violato dal primo Giudice, della necessità di garantire alla prole, anche a seguito della separazione coniugale, il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza familiare.
SU RI ha allegato che, in modo del tutto inspiegabile, il Tribunale avrebbe ridotto l'assegno ad euro 1.000,00.= mensili, rispetto all'assegno riconosciuto in via provvisoria per
6 euro 1.505,00.= compresa la rivalutazione maturata fino al momento della pronuncia definitiva, essendo certamente un fuor d'opera valorizzare, come fatto dal primo Giudice, la comparazione con quanto percepito come stipendio dalla figlia maggiorenne, così divenuta economicamente autosufficiente. In conclusione, l'appellante ha insistito per il riconoscimento del contributo per Per_ il mantenimento di nell'importo di euro 2.000,00.= mensili, oltre rivalutazione, con decorrenza dall'ottobre 2019, ovvero nell'importo rivalutato già riconosciuto in via provvisoria con i provvedimenti presidenziali.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure anche in punto disciplina delle spese di lite, sottolineando anche in questo caso la discrepanza tra quanto indicato in parte motiva e quanto statuito in dispositivo. In primo luogo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso di liquidare le spese della fase di reclamo ex art. 669 terdecies cpc, promosso da controparte e dichiarato inammissibile, così come avrebbe omesso di liquidare le spese relative alla richiesta ex art. 177 cpc di modificazione dei provvedimenti istruttori, sempre formulata da controparte e rigettata dal Giudice istruttore. Inoltre, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe scorrettamente liquidato le spese legali in somma esigua, compensandole per la frazione di un mezzo, considerata di converso la complessità del giudizio durato circa cinque anni, neppure potendosi porre a carico solidale delle parti le spese di CTU, considerato l'esito dell'accertamento.
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale onde consentire il suo intervento in giudizio,
si è costituito in giudizio resistendo all'appello, contestando i motivi di Controparte_1 gravame e chiedendo la conferma della sentenza gravata. Il convenuto, peraltro, ha segnalato che, in ragione delle discrepanze tra le motivazioni ed il dispositivo delle provvedimento impugnato, avrebbe presentato istanza di correzione di errore materiale.
*****
7 tempestiva in ragione del deposito del suo atto introduttivo a mezzo di iscrizione a ruolo della causa in data 20 febbraio 2025, essendo stata la sentenza del Tribunale di Treviso pubblicata in data 11 febbraio 2025, senza che sia seguita la sua notificazione.
2 – Venendo al merito del gravame, la questione di fondo sottesa al giudizio inerisce alla valutazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali dei coniugi, oltre che della loro capacità professionale, quali imprescindibili presupposti di fatto rilevanti, secondo il principio di proporzionalità, al fine di determinare la quantificazione dell'assegno dovuto dal coniuge onerato, sia per il mantenimento dell'altro che per il mantenimento della prole. In giudizio, infatti, deve ritenersi coperta da giudicato la statuizione del Tribunale di Treviso che ha ritenuto l'odierno appellato tenuto al pagamento dell'assegno periodico in favore dell'appellante quale contributo al mantenimento di quest'ultima e quale contributo al mantenimento della figlia Per_ minorenne, neppure essendo controversa la collocazione prevalente di presso la madre. In effetti, in difetto di impugnazione da parte di , l'appello riguarda unicamente la Controparte_1 doglianza di circa la quantificazione, ritenuta erronea per difetto, dei contributi a Parte_1 lei dovuti da controparte. La consulenza tecnica dell'ufficio disposta in prime cure, al fine di accertare le capacità economiche e patrimoniali dei coniugi, anche in costanza di convivenza matrimoniale, ha certamente appurato, a seguito di valutazione degli oggettivi riscontri documentali acquisiti in giudizio, che le condizioni economiche complessive delle parti sono tra loro incomparabilmente diseguali. In particolare, il C.T.U. ha correttamente considerato nella sua valutazione i redditi variamente percepiti dai coniugi, i patrimoni mobiliare ed immobiliare intestati ai medesimi, l'intestazione di polizze e di conti correnti bancari, la titolarità di partecipazioni societarie, oltre che le esposizioni debitorie da cui i medesimi sono gravati. Dalla complessa attività del consulente è emerso che l'odierna appellante è all'attualità proprietaria esclusiva di un immobile residenziale sito in Castelfranco Veneto, la cui valorizzazione patrimoniale è stata stimata in euro 461.781,76.=, ma da cui la medesima non può ritrarre reddito collocandolo utilmente sul mercato, considerato che esso costituisce la sua abitazione in cui vive Per_ con la figlia nonché considerato che lo stesso è gravato da mutuo ipotecario di cui è debitrice la stessa . Quanto al patrimonio mobiliare, risulta che l'appellante è Pt_1 proprietaria di una Opel Mokka, immatricolata nel 2015 e valorizzata al prezzo di mercato nel
8 2022 di euro 12.672,00.=. Le disponibilità finanziarie di sono state ricostruite dal Parte_1
CTU mediante l'esame della documentazione bancaria, risultando che la stessa è titolare esclusiva di conto corrente acceso presso , con ultimo saldo accertato al Controparte_3 momento delle operazioni peritali di euro 2.099,58.=, e che è stata titolare esclusiva di conto corrente acceso presso Intesa San Paolo ed estinto nel gennaio del 2020 in cui confluivano gli stipendi della appellata e recante ultimo saldo di euro 850,33.=. Sulle posizioni assicurative, il consulente dell'ufficio evidenzia l'intestazione in capo all'impugnante di sole polizze relative al veicolo già rammentato e all'immobile in proprietà, mentre quanto alle partecipazioni societarie,
è emersa unicamente la titolarità della quota pari all'1 % del capitale sociale di certa IK RL detenuta fino al 2016 e di valore sostanzialmente irrilevante di euro 100,00.=. Infine, considerati gli ulteriori due finanziamenti al consumo accessi con , unitamente al già CP_3 rammentato mutuo ipotecario, la situazione debitoria al 2022 dell'appellante ammonta ad euro
75.212,13.= di residuo da saldare. Come accennato, il consulente dell'ufficio ha anche ricostruito gli unici redditi percepiti da e derivanti dalla sua attività lavorativa, quale Parte_1 impiegata a tempo indeterminato presso certa con uno stipendio annuo lordo di Parte_2 euro 20.691,00.=, pari in media a mensili euro 1.300,00.= - 1.400,00.= circa. Di converso, all'esito dei riscontri del C.T.U., risulta che è pieno ed esclusivo proprietario Controparte_1 di un immobile residenziale in Castelfranco Veneto, valorizzato al prezzo di stima di euro
221.992,46.=, ma che non risulta essere la sua abitazione e pertanto collocabile sul mercato, nonché è proprietario fiduciario, potendone disporre ed avendone peraltro anche il possesso, di immobile residenziale sito in Jesolo, pur intestato formalmente alla moglie e stimato al prezzo di mercato di euro 313.029,87.=, anch'esso potenziale fonte di reddito. Quanto al patrimonio mobiliare e secondo quanto appurato al momento della consulenza tecnica, l'appellato è risultato, oltre che intestatario del motociclo Suzuki Burgman 400, immatricolato nel 2018 e stimato al prezzo di mercato di euro 5475,00.=, anche intestatario di una Range Rover Sport, immatricolata nel 2014 e poi venduta al prezzo di euro 19.400,00.= nel maggio del 2023, acquistando, per il tramite della società Effediemme, riferibile allo stesso appellato, una Audi
Q8, immatricolata sempre nel maggio dello stesso anno per il prezzo di euro 103.000,00.=, come da documentazione ammissibilmente depositata nel corso del giudizio di primo grado, pur una
9 volta scaduti i termini istruttorie, essendo essa sopravvenuta. Il consulente dell'ufficio ha ricostruito anche le disponibilità liquide e finanziarie dell'odierno resistente, consistenti in giacenze presso il conto corrente acceso presso Banca delle Terre Venete per euro 9.310,62.= per l'anno 2022; in giacenze presso il conto acceso presso Centromarca Banca per euro 7.761,37.=; in dossier titoli aperto sempre presso quest'ultimo istituto per euro 8.416,32.=; in un credito di euro 85.900,00.= verso IK RL, le cui partecipazioni sono detenute integralmente dal medesimo;
una polizza assicurativa “pensione” con premi versati fino al 2022 per complessivi euro 26.998,61.=. Se l'appellante, per quanto già detto, non risulta ad oggi titolare di partecipazioni societarie, diversamente è appurato il rilevante impegno impreditoriale di che è titolare dell'intero capitale di IK RL e che, al momento dell'elaborato Controparte_1 peritale, risultava titolare dell'80 % delle partecipazioni in Effediemme RL, quota passata all'84,21 % nel maggio del 2023 a seguito del recesso del socio receduto , con Controparte_2 valorizzazione della quota di quest'ultimo per euro 202.712,84.= distribuita proporzionalmente, come riscontrabile dalla documentazione prodotta in prime cure e per la cui ammissibilità può ribadirsi quanto già evidenziato in precedenza. Quanto alla stima di dette partecipazioni sociali, il C.T.U. ha valorizzato la quota detenuta dall'appellato in IK in euro 10.000,00.= e la quota detenuta in Effediemme in euro 3.632.000,00.=, quanto all'80 % del capitale, a cui aggiungere ulteriore valore in ragione della distribuzione proporzionale della partecipazione del socio receduto. Peraltro, sempre dalla documentazione prodotta dall'appellante in prime cure, la cui ammissibilità va ribadita per quanto già detto, emerge che , nel dicembre del Controparte_1
2023, in qualità di amministratore unico della ridetta Effediemme, dando esecuzione alla relativa delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, ha dato corso alla scissione della stessa con la costituzione della Egala RL di cui è titolare dell'84,21 % delle partecipazioni, attribuendosi alla scissa un patrimonio netto contabile di euro 2.287.757,00.=. imputato per euro 2.267.757,00.= a riserva e rinveniente negli utili non distribuiti della Effediemme, utili non distribuiti che debbono considerarsi disponibilità reddituali dell'appellato per la quota di spettanza, considerato che essi debbono considerarsi somme effettivamente disponibili dalla parte e non reddito della società in ragione del dato formalistico del difetto di delibera assembleare di distribuzione (Cass. n.
6103/2022), delibera che comunque ben poteva essere presa dello stesso , in quanto CP_1
10 detentore della maggioranza qualificata in assemblea. Sulla situazione debitoria del convenuto, il consulente evidenzia l'attuale persistenza del mutuo ipotecario acceso presso Centro Marca con il residuo saldo di euro 146.373,00.=, nonché l'accensione di prestito personale di euro
20.000,00.=, con scadenza 6 novembre 2025 e residuo debito di euro 12.255,28.=. Infine, venendo ai redditi dell'appellato, il consulente ha verificato che, da ultimo e per l'anno 2022,
ha percepito retribuzioni per un importo netto annuo di euro 60.535,00.=, pari Controparte_1 ad importi mensili medi di euro 5.044,58.= a cui aggiungere i canoni di locazione percepiti per l'affitto dell'immobile in proprietà sito in Castelfranco per euro 8.400,00.0 annui (euro 700,00.= mensili) e gli utili non distribuiti a cui si è fatto già cenno.
3 – Quanto al tenore di vita della famiglia in costanza di convivenza che deve essere assicurato al coniuge meno abbiente, nei confronti del quale non vengono meno gli obblighi di assistenza materiale (Cass. n. 30119/2024), e alla prole anche a seguito del separazione, visto il disposto degli art. 337 ter comma 4 n. 2) cc, si osserva che non può condividersi quanto apoditticamente affermato dal Tribunale secondo cui non vi sarebbe prova che lo stesso fosse agiato. In realtà, a di là della reiterata richiesta dell'appellante di ammissione delle prove orali sul punto, sussistono adeguati elementi presuntivi che in modo concordante fanno ritenere l'agiatezza della famiglia.
In punto, rileva il fatto accertato dal consulente che le entrate della famiglia, prima della separazione fossero consistenti, grazie soprattutto all'attività imprenditoriale di CP_1
, visto che ha sempre svolto attività impiegatizia per le società del marito,
[...] Parte_1
e che, nel contempo, le entrate familiari fossero destinate per importi rilevati alle spese. In particolare, il consulente tecnico dell'ufficio evidenzia come la forza economica della famiglia, intesa come differenza tra redditi disponibili e la capacità di spesa, fosse rilevante nei quattro anni presi in considerazione e precedenti alla separazione pari circa a complessivi euro
302.000,00.= per il 2016, euro 279.900,00.= per il 2017, euro 169.161,95.= per il 2018 ed euro
198.231,00.= per il 2019, sommando la differenza tra reddito disponibile e spese del periodo dell'appellante e dell'appellato. Peraltro, il C.T.U. opportunamente ha evidenziato anche le spese effettive sostenute dalla famiglia secondo quanto emerge dai conti correnti intestati o cointestati alle parti nel medesimo periodo quadriennale. In particolare, complessivamente, nel corso del
2016 emergono spese complessive per euro 641.000,00.= circa, nel corso del 2017 spese
11 complessive di circa euro 606.000,00.=, nel corso del 2018 spese per circa euro 200.000,00.= e nel corso del 2019 spese complessive per circa euro 386.000,00.=. Peraltro, a riprova della disponibilità economiche e del tenore di vita elevato della famiglia vi è il fatto che parte delle spese rammentate sono state impiegate per l'acquisto e la successiva gestione degli immobili in proprietà ed in comproprietà, anche successivamente alienati, quale l'immobile in Vedelago
(TV). In ogni caso, anche al netto degli esborsi resi possibili per l'accensione dei mutui già rammentati, rimane la circostanza che la capacità di spesa della famiglia nel periodo rammentato si è sempre attestata su importi elevati, chiaro indice di un tenore di vita agiato.
4 – Quanto premesso circa il tenore di vita della famiglia in costanza di convivenza permette di rilevare che fossero proprio le disponibilità economiche di gran lunga maggiori dell'odierno appellato a garantire il menage familiare, tenore di vita che non può certo reputarsi mantenuto in Per_ capo a e alla figlia minorenne a seguito della separazione, come senza Parte_1 motivazione è stato affermato dal Tribunale quando evidenzia che esso non sarebbe
“sostanzialmente cambiato dopo la separazione”.
4.1 – In effetti, gli attuali redditi e disponibilità economiche di , per come già Parte_1 sunteggiate, non permettono certamente alla medesima di avere la possibilità di sostenere spese quali quelle già evidenziate, mantenendo uno stile di vita analogo al quello goduto in costanza di convivenza, neppure sommando ad esse l'assegno riconosciuto dal Tribunale per il limitato importo evidenziato. Come visto, l'appellante dispone di un reddito mensile da lavoro impiegatizio di circa 1.300,00.= - 1.400,00.= euro, coerente con la sua acquisita capacità professionale, avendo la stessa svolto analoghe mansioni lavorative nel corso del matrimonio per le società del marito, dovendosi considerare che la stessa è attualmente tenuta a corrispondere le rate mensili di circa 335,00.= euro per il mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione in proprietà, non disponendo di depositi bancari rilevati o altri cespiti da mettere a reddito. Consegue che appare congruo, anche considerando la durata del matrimonio di circa diciannove anni, ed onde garantire all'appellante un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza, riconoscere un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 1.500,00.=, con decorrenza dalla domanda di separazione, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
12 4.2 – Analoghe considerazioni possono spendersi quanto alle doglianze relative alla quantificazione del contributo dovuto dall'appellato al mantenimento della figlia minorenne che ha il diritto di mantenere il tenore di vita agiato goduto durante la convivenza familiare. Inoltre, rilevano ai fini della determinazione dell'assegno le esigenze di cura e mantenimento dalla Per_ minore anche in ragione della sua età, posto che ormai è quasi sedicenne, e le sue aspettative educative, oltre il fatto che la prevalente collocazione della stessa presso la madre comporta che quest'ultima si accolli direttamente la maggiore parte delle spese relative al suo mantenimento, con correlativo onere per il padre di versare contributo proporzionalmente più elevato. In tal senso non può condividersi quanto affermato dal Tribunale al fine di quantificare il contributo dovuto dall'appellato in euro 1.000,00.= mensili in ragione della “frequentazione Per_ paritetica” di con entrambi i genitori, posto che la presenza di questa presso il padre, così come regolata in giudizio e non oggetto di doglianza alcuna, è comunque, seppure di poco, minoritaria rispetto alla presenza presso la madre. Inoltre, non può condividersi quanto affermato dal primo Giudice secondo cui l'assegno per il mantenimento della minore dovrebbe essere commisurato per importo non superiore a quanto la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente percepisce come stipendio. Tale criterio di giudizio è assolutamente avulso rispetto a quanto stabilisce l'art. 337 bis cc, non potendo dipendere i diritti del minore dalle scelte autonome dei figli maggiorenni che decidano di rendersi indipendenti. La quantificazione del contributo dovuto dal genitore non può essere determinata in ragione di un possibile trattamento stipendiale della prole, ma va valutata in ragione delle esigenze del minore, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza familiare, dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, delle risorse economiche degli stessi, per cui deve reputarsi maggiormente onerato quello che dispone di maggiori disponibilità. Tutte le considerazioni sinora svolte convincono nel ritenere congruo il contributo dovuto da nell'importo mensile Controparte_1 di euro 1.500,00.=, con decorrenza dalla domanda di separazione, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
4.3 – Infine, deve evidenziarsi che le rilevanti disponibilità economiche e patrimoniali di certamente consentono allo stesso di sopportare gli esborsi relativi al Controparte_1 mantenimento della moglie e della figlia minorenne, considerata anche la sua spiccata capacità
13 imprenditoriale, dimostrata nel tempo ed evincibile dalla solidità delle imprese in sua titolarità e dal medesimo amministrate.
5 – L'esito complessivo del giudizio permette di affermare la sostanziale soccombenza dell'odierno appellato che deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sia del primo grado che del presente gravame, non sussistendo i presupposti per la loro compensazione neppure parziale, secondo quanto ritenuto dal Tribunale. In effetti, a parte le statuizioni sullo stato, sull'affidamento e sulla collocazione della figlia minore, le domande di , Parte_1 relative al riconoscimento del proprio assegno di mantenimento e dell'assegno di mantenimento per la figlia sono state accolte, nonostante l'opposizione di controparte. Peraltro, per i medesimi motivi anche le spese di C.T.U., come liquidate in prime cure, debbono rimanere a definitivo carico integrale dell'odierno appellato, tenuto anche al rimborso di quanto speso per i compensi del consulente di parte appellante per un importo ritenuto congruo di euro 5.000,00.=, essendo eccessivo il compenso richiesto dal medesimo. Le spese di lite, tenuto conto che il giudizio ha visto, quale questione sostanzialmente controversa, il contributo al mantenimento dovuto dall'odierno appellato, vanno liquidate secondo quanto disposto dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazione ed integrazioni, dandosi applicazione per la determinazione del valore della causa all'art. 13 comma 1 cpc (argomentando da Cass. n. 14365/2024) e dovendosi considerare ai fini di detta liquidazione le fasi in cui si è articolato il giudizio di prime cure e di appello, oltre che il reclamo cautelare ritenuto inammissibile dal Collegio del Tribunale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza n. 198/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 11 febbraio 2025, ferme nel resto le statuizione della medesima, così provvede:
1. dispone che l'appellato versi alla moglie appellante , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al di lei mantenimento, l'importo di euro 1.500,00.= entro il giorno dieci di ogni
14 mese, con decorrenza dall'introduzione del giudizio di separazione, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
2. dispone che l'appellato versi alla moglie appellante , a titolo Controparte_1 Parte_1
Per_ di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo di euro 1.500,00.= entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dall'introduzione del giudizio di separazione, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al rimborso delle spese straordinarie, come indicate da protocollo del Tribunale di Treviso, per la quota dell'80 %;
3. condanna l'appellato a pagare in favore dell'appellante le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado in euro 98,00.= per esborsi, euro 5.000,00.= per pagamento del consulente di parte ed euro 15.103,00.= per compensi professionali, e quanto al presente grado di appello, in euro 147,00.= per esborsi ed euro
9.991,00.= per compensi professionali, in ogni caso oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. pone a definitivo carico di parte appellata quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 6 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Preliminarmente, deve darsi atto che all'udienza del 26 maggio 2025 si è provveduto a mutare in rito camerale il giudizio ordinario di cognizione proposto dall'appellante con atto di citazione, dovendosi evidenziare che l'odierna impugnazione deve comunque reputarsi