Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 4
I diritti di prelazione o di riscatto di un fondo agricolo non possono avere ad oggetto che il fondo nella sua interezza. Ne consegue che, nel caso in cui sia venduto un fondo rustico affittato a più conduttori, ed uno di essi rinunci all'esercizio del diritto di riscatto, gli altri se intendono acquistare il fondo debbono esercitare il diritto di riscatto con riferimento all'intero fondo, e non con riferimento soltanto alla rispettiva quota.
L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza, importa nullità della sentenza soltanto quando le conclusioni effettivamente prese non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni siano state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.
Il riscatto del fondo rustico può essere chiesto sia dall'affittuario del fondo medesimo, sia dal proprietario coltivatore diretto di fondi confinanti. Le due domande di riscatto hanno tuttavia presupposti in fatto diversi, sicché, se viene proposta in primo grado domanda di riscatto ai sensi dell'art. 7, comma secondo, n. 2, legge 14 agosto 1971 n. 817 (riscatto da parte del coltivatore confinante), è inammissibile formulare per la prima volta in appello la domanda di riscatto ai sensi dell'art. 8, comma primo, legge 26 maggio 1965 n. 590 (riscatto da parte dell'affittuario).
La domanda di "frazionamento" di un fondo differisce, per "petitum" e "causa petendi", da quella di divisione del fondo medesimo. La prima ha infatti ad oggetto la redazione di un documento tecnico indicante le particelle catastali frazionate, al fine della voltura catastale; la seconda ha ad oggetto lo scioglimento della comunione. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di frazionamento, è inammissibile perché nuova la formulazione in grado di appello di una domanda di divisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/1999, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO Presidente
Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere
Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere
Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere
Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT GA, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Magrini n. 10, presso ER AL, difesa dall'avv. Carlo de Pascale, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RG AR, elettivamente domiciliata in Roma, viale Tiziano n. 80, presso l'avv. Paolo Ricciardi, difesa dall'avv. Fortunato Cacciatore, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 517/1996 (R.G. 109/79) del 26 settembre 1996, deliberata l'8 ottobre 1996 e pubblicata l'11 novembre 1996.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Russo Libertino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo, terzo, quarto e quinto motivo, rigetto del primo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 20 gennaio 1976 AT GA conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Salerno, RG AR, dichiarando di volere esercitare il diritto di riscatto, relativamente ad un appezzamento di terreno, esteso circa mezzo moggio, condotto in affitto da essa concludente ed acquistato dalla RG, unitamente ad altra porzione, l'11 novembre 1975 per il prezzo di lire 4.878.985, in violazione del diritto di prelazione spettantele ex lege. Chiedeva - pertanto - l'attrice il trasferimento in proprio favore del terreno già detenuto come affittuaria, previa nomina di un consulente, per l'esecuzione del frazionamento catastale e per la esatta determinazione del prezzo dovuto alla RG. Costituitasi in giudizio la convenuta resisteva alla avversa domanda, eccependone l'infondatezza.
Esponeva - in particolare - la RG che essa concludente, unitamente al marito AT LA (fratello della attrice) coltivava sin dal 1948 l'intero fondo oggetto dell'acquisto dell'11 novembre 1975 e che AT GA - la quale aveva ottenuto in subaffitto, insciente domino, parte del terreno - non poteva considerarsi affittuaria di detta porzione, avente diritto di riscatto.
Svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale - con sentenza 25 gennaio 1979 - dichiarava improponibile la domanda attrice. Gravata tale pronunzia dalla soccombente AT la Corte di appello di Salerno - dopo che il giudizio era stato sospeso sino alla definizione di altro giudizio, pendente tra le stesse parti nonché nei confronti di AT LA e di certi SERSALE, CAMERA e D'AFFLITTO, giudizio avente ad oggetto la declaratoria di simulazione relativa dell'atto 11 novembre 1975 perché il fondo era stato, in realtà, acquistato dai coniugi AT - RG e fittiziamente intestato alla sola RG e conclusosi, in sede di rinvio, con il rigetto della domanda - con sentenza 26 settembre 1996, deliberata l'8 ottobre 1996 e pubblicata l'11 novembre 1996 rigettava l'impugnazione.
Rilevato che l'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, nel giudizio di secondo grado, aveva inammissibilmente introdotto nuove domande, precluse in appello (e, in particolare, la richiesta di divisione del fondo [acquistato dalla controparte], nonché la domanda di riscatto dell'intero fondo e quella secondo cui il riscatto doveva intendersi esercitato dall'appellante anche come confinante coltivatrice diretta del fondo alienato alla RG), i giudici di secondo grado hanno osservato, da una parte, che per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che aveva escluso la simulazione relativa dell'acquisto della RG, non potevano trovare ingresso in causa tutte le censure basate sulla natura simulata dell'atto di compravendita 11 novembre 1975, dall'altra, che, come esattamente ritenuto dai primi giudici, i fratelli AT erano - a prescindere dagli accordi esistenti tra gli stessi, irrilevanti nei confronti della proprietà - titolari di un unico contratto di affitto, del fondo oggetto di controversia e, pertanto, in caso di cessione a terzi (nella specie a RG AR) del fondo stesso entrambi dovevano esercitare il diritto di riscatto o, in caso di rinuncia da parte di uno di essi (in particolare da parte di AT LA) l'altro conduttore doveva formulare domanda di riscatto dell'intero fondo e non (come nella specie) di una sua quota.
Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, AT GA.
Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, RG AR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Motivi di ordine logico impongono di esaminare con precedenza, rispetto agli altri, il quarto motivo di ricorso. Con questo, denunziando "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 n. 3, 112 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.", la ricorrente censura sotto 2 profili la pronuncia gravata.
1.1. In primis la ricorrente lamenta che non siano state ne' trascritte in sentenza, ne' esaminate, tutte le conclusioni da essa concludente rassegnate in occasione dell'udienza del 6 novembre 1979:
1.2. In secondo luogo, ancora, la sentenza di appello viene censurata nella parte in cui la stessa ha dichiarato nuova e, pertanto, preclusa in appello sia la domanda di divisione del fondo, sia la domanda di riscatto del fondo oggetto di lite per essere essa concludente proprietaria - coltivatrice diretta di un fondo confinante con quello in vendita, atteso che tali domande erano contenute, in realtà, già nella citazione introduttiva.
2. Il motivo è infondato, sotto entrambi i profili in cui si articola.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in particolare, è fermissima, da lustri, nel ritenere che l'omessà trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza, importa nullità della sentenza soltanto quando le conclusioni effettivamente prese non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni siano state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass., 12 luglio 1996, n. 6329; Cass., 5 luglio 1996, n. 6143, tra le tantissime). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, è certo - oltre ogni ragionevole dubbio - che i giudici di appello hanno tenuto presenti tutte le conclusioni rassegnate dalla AT in occasione delle udienze dedicate alla precisazione delle conclusioni in grado di appello, ancorché non tutte siano state trascritte nella intestazione della sentenza.
2 sufficiente, al riguardo, tenere presente che la Corte di appello di Salerno ha iniziato l'esame delle censure mosse dalla AT alla pronunzia dei primi giudici (cfr. pagg. 9 - 10 della sentenza) proprio dal raffronto tra le conclusioni da questa rassegnate nel corso del giudizio di primo grado e quelle;
molte delle quali ritenute nuove e, pertanto, inammissibili ex art. 345 c.p.c., precisate del corso della udienza del 6 novembre 1979 e in quella del 20 novembre 1979.
2.2. Quanto al secondo profilo in cui si articola la doglianza, ancora, esattamente i giudici del merito hanno ritenuto la "novità", rispetto alle domande formulate in primo grado, sia della richiesta di divisione del fondo, sia della pretesa di riscatto sotto il profilo che la AT era confinante coltivatrice diretta di un fondo confinante con quello in vendita.
2.2.1. Quanto alla prima si osserva che la domanda di
"esecuzione del frazionamento catastale" di un fondo (formulata in primo grado dalla attuale ricorrente) è diversa, per petitum e per causa petendi, dalla domanda di "divisione" dello stesso fondo (comè richiesto in grado di appello).
Mentre - infatti - la prima richiesta ha, quale oggetto immediato la predisposizione di un "tipo di frazionamento", cioè di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali frazionate con le rispettive superfici che serve al fine preminente della voltura catastale (cfr. Cass., 19 febbraio 1981 n. 1044, nonché Cass., 11 marzo 1981, n. 1385), con la seconda parte attrice tende sia all'effetto strumentale della cessazione dello stato giuridico della comunione, sia all'effetto finale della attribuzione in suo favore della porzione cui abbia diritto (cfr. Cass., 8 settembre 1989, n. 5462). In realtà, mentre la primitiva domanda era - chiaramente - in funzione della domanda di riscatto e presupponeva la redazione, da parte del consulente nominando, esclusivamente del nuovo "tipo di frazionamento", ai fini della trascrizione della sentenza, in considerazione della circostanza che il riscatto non riguardava la totalità del terreno acquisto dal convenuto, ma solo una sua parte (già individuata e non controversa, secondo la prospettazione della attrice) , la seconda era una domanda di divisione ex art. 713 e ss . c.c. e 784 e ss. c.p.c. che oltre che un diverso petitum, rispetto alla precedente, aveva anche diversi presupposti (nonché altre conseguenze, concludendosi con un provvedimento che dispone l'assegnazione o l'attribuzione delle varie porzioni, assolutamente estraneo alla logica della redazione di un mero "frazionamento catastale").
2.2.2. Correttamente, inoltre, i giudici del merito hanno ritenuto "nuova" e, pertanto, preclusa in appello, una domanda di riscatto di fondo rustico sotto il profilo di cui all'art. 7, comma 2, n. 2, l. 14 agosto 1971, n. 817 (riscatto del "conduttore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita") dopo che in primo grado la domanda di riscatto sia stata esercitata sotto il diverso profilo di cui all'art. 8, comma 1, l. 26 maggio 1965, n. 590 (riscatto da parte dell' "affittuario del fondo offerto in vendita").
Poiché - in particolare - costituisce domanda nuova improponibile in appello la deduzione di una nuova causa petendi, la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia (cfr., ad esempio, Cass. 21 febbraio 1994, n. 1654) è palese che totalmente diversi sono i fatti costitutivi del diritto fatto valere a seconda che il riscatto sia esercitato a norma di una delle ricordate disposizioni o dell'altra (dovendo, in caso di riscatto ex art.7, l. n. 817 del 1971, l'attore dimostrare di essere proprietario conduttore diretto di fondi confinanti con quello in vendita, mentre, in caso di riscatto a norma dell'art. 8 l. n. 590 del 1965 lo stesso attore dare la prova di circostanze totalmente diverse e, in particolare, di essere titolare di un rapporto di affitto che riguardi proprio il fondo per il quale è esercitato il riscatto).
3. Come riferito in parte espositiva, in altro giudizio, svoltosi anche nel contraddittorio delle parti ora in lite - ed in attesa della definizione del quale il presente è stato sospeso ex art. 295 c.p.c. - è rimasto accertato, con sentenza passata in cosa giudicata, che AT GA è carente di interesse a proporre, ai sensi dell'art. 1415 c.c. domanda di simulazione relativa del contratto 11 novembre 1975.
In particolare è stato escluso che la stessa sia legittimata a sollecitare la declaratoria che acquirente del fondo oggetto di controversia, non è unicamente la attuale controricorrente RG AR, ma questa unitamente a suo marito, AT LA. Preso atto di quanto sopra i giudici del merito - in questo diverso giudizio - hanno affermato, come sopra evidenziato, che stante il giudicato costituito dalla pronuncia sopra ricordata sono inammissibili tutte le censure proposte dalla AT avverso la sentenza dei primi giudici e con le quali si pretende di porre nel nulla le risultanze di quel giudicato e di accertare, pertanto, che in realtà il fondo, oggetto di riscatto, è stato solo fittiziamente acquistato da RG AR, mentre in realtà lo stesso come risulta dalla contro dichiarazione in atti in data 11 novembre 1975 è stato acquistato, nell'esercizio del diritto di riscatto di legge, da AT LA unitamente alla propria moglie.
4.1. Con il primo motivo, denunciando "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c." la ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha ritenuto coperta da giudicato e quindi non più esaminabile:
- sia la questione relativa al primo motivo di appello (con il quale si denunziava che i primi giudici non avessero tenuto nel debito conto la contro dichiarazione 11 novembre 1975 a firma di RG AR e dalla quale risultava la "prova inconfutabile" che AT LA aveva esercitato il proprio diritto di prelazione, sul fondo oggetto di controversia facendo "fittiziamente intitolare l'acquisto ... a nome della moglie RG AR");
- sia la questione prospettata con il quarto motivo (relativo alla posizione di AT LA, quale coacquirente per interposizione fittizia del fondo oggetto di lite unitamente alla moglie e, pertanto, parte necessaria del giudizio di riscatto, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.);
- sia, infine, la questione oggetto del quinto motivo, con il quale si deduceva che "essendo la causa manifestamente comune all'AT LA, il tribunale avrebbe dovuto ordinarne l'intervento in giudizio".
Osserva, al riguardo, la ricorrente:
a) che controparte avrebbe dovuto proporre rituale e tempestiva eccezione relativamente al preteso giudicato e non limitarsi ad una generica osservazione in comparsa conclusionale, così impedendo ad essa concludente ogni difesa;
b) che, i giudici di appello, in ogni caso - anche nell'eventualità l'eccezione di giudicato dovesse essere ritenuta rituale - hanno comunque adottato una sentenza "viziata nel suo procedimento di formazione e, come tale" da annullare, non avendo svolto alcuna "indagine volta a individuare l'essenza e l'effettiva portata del giudicato esterno" contenuto nella sentenza ricordata in motivazione (resa, in sede di rinvio, dalla corte di appello di Potenza il 7 maggio 1991), indagine a giudizio della ricorrente insopprimibile ogniqualvolta viene invocato in un giudizio l'autorità di sentenza emessa tra le stesse parti in un diverso processo.
4.2. Con il secondo motivo, intimamente connesso al precedente e da esaminare congiuntamente, la ricorrente lamenta - ancora - "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702, 2712 c.c. 102 e 354 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". Si osserva, infatti, che ove il giudice del merito avesse valutato la scrittura 11 novembre 1975 sarebbe pervenuto alla conclusione, da un lato, che AT LA non aveva affatto rinunziato alla prelazione spettantegli quale (co)conduttore del fondo, ma la aveva esercitata, dall'altro che i giudici di appello avrebbero dovuto disporre ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 102 e 354 c.p.c. la rimessione della causa al primo giudice per la integrazione del contraddittorio nei confronti di AT LA.
5. Entrambi i motivi devono rigettarsi perché, per un verso, inammissibili, per difetto di interesse, per altro, totalmente infondati, in ogni loro parte.
5.1. Quanto al primo profilo si osserva che la domanda attrice - di riscatto parziale del fondo oggetto di controversia - è stata rigettata, in sede di merito, in base al rilievo, assorbente [e oggetto di denuncia con il quinto motivo di ricorso] che i fratelli AT erano - a prescindere dagli accordi esistenti tra gli stessi, irrilevanti nei confronti della proprietà titolari di un unico contratto di affitto, del fondo oggetto di controversia e, pertanto, in caso di cessione a terzi (nella specie a RG AR) del fondo stesso entrambi dovevano esercitare il diritto di riscatto o, in caso di rinuncia da parte di uno di essi (in particolare da parte di AT LA) l'altro conduttore doveva formulare domanda di riscatto dell'intero fondo e non (come nella specie) di una sua quota.
Certo quanto precede è palese che la attuale ricorrente difetta di interesse alle censure formulate con il primo ed il secondo motivo, sopra riassunti, atteso che anche ritenuto possa dichiararsi - in questa sede - incidenter tantum e in contrasto con un accertamento oramai coperto da giudicato, che il fondo oggetto di controversia è, in realtà, non di proprietà di RG AR ma di questa e di suo marito AT LA è certo che in nessun caso la ricorrente potrebbe vedere accolta la domanda.
Sia perché comunque sempre formulata irritualmente (per una quota del fondo e non per l'intero) , sia perché è palese che nella specie, giusta la stessa prospettazione contenuta nel ricorso, non esiste affatto una ipotesi di litisconsorzio necessario tra la attuale ricorrente e AT LA, certo essendo che correttamente - in relazione alla domanda in concreto formulata nell'atto introduttivo del giudizio - era stata evocata in giudizio unicamente RG AR.
5.2. Anche a prescindere dai pur assorbenti rilievi che precedono, comunque, come anticipato, la deduzione - sul punto - della ricorrente è infondata, atteso che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto preclusi dal giudicato tutti gli accertamenti sollecitati dalla AT sulla base della contro dichiarazione dell'11 novembre 1975.
Il presente giudizio - come osservato sopra - è stato sospeso, in grado di appello, nel corso della udienza di discussione con ordinanza 5 marzo 1981, in attesa della definizione dell'altra controversia (sempre proposta da AT GA contro, tra gli altri, RG AR).
Intervenuta su tale diversa controversia, sentenza passata in cosa giudicata, il giudizio, con ricorso 3 luglio 1995, è stato riassunto dalla AT, sempre innanzi al collegio, e la RG, nel primo atto difensivo successivo alla riassunzione ancorché coincidente con la comparsa conclusionale ha eccepito il giudicato, relativamente ad alcune delle pretese della controparte, giudicato costituito appunto dalla sentenza in attesa della quale il giudizio era stato sospeso.
Pacifico quanto sopra è palese che nel caso concreto l'eccezione di giudicato, per la cui formulazione non sono necessarie formule solenni, era tempestiva ancorché i giudici di appello non abbiano ritenuto opportuno disporre la remissione della causa al giudice istruttore per l'approfondimento delle deduzioni difensive delle parti.
Non solo, infatti, il presente giudizio era stato sospeso, per oltre quattordici anni, in attesa appunto della pronuncia della sentenza invocata dalla difesa della RG (sentenza ritenuta pregiudiziale dalla Corte di appello allorché dispose la sospensione necessaria del giudizio), ma le parti avevano partecipato al giudizio in questione [pregiudiziale] svolgendo tutte le difese del caso ed erano bene a conoscenza del contenuto della sentenza invocata dalla difesa della RG.
Accertato, inoltre, con sentenza passata in cosa giudicata, che la AT non era legittimata a far valere la simulazione relativa del contratto in forza del quale RG AR aveva acquistato il fondo oggetto del presente giudizio di riscatto, correttamente i giudici del merito, hanno affermato che fosse precluso alla stessa AT GA riproporre, in questa sede, sostanzialmente quelle stesse questioni, circa la natura simulata del contratto d'acquisto posto in essere dalla RG. È palese, infatti, che tutte le deduzioni svolte dalla AT - invocando la scrittura dell'11 novembre 1975 - avevano un solo scopo, l'accertamento che acquirente del fondo riscattato non era unicamente la RG ma questa unitamente a suo marito AT LA, così che nella ipotesi i giudici del merito avessero aderito a tale conclusione sarebbe stato posto nel nulla il precedente accertamento coperto da giudicato, con conseguente violazione dell'art. 2909 c.c.
6. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". Lamenta la ricorrente - in particolare - che la corte del merito non avrebbe "correttamente colto il significato dei motivi sub 2) e sub 3) dell'atto di appello".
"Infatti con il motivo sub 2), l'appellante ha censurato la sentenza del tribunale là dove questa ... afferma che l'attrice non avrebbe individuato la parte di fondo ... da lei di fatto coltivata. Tale affermazione non corrisponde a verità perché l'attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di rimo grado individuò mediante i confini la parte di fondo che essa coltivava con il consenso del fratello e coaffittuario LA ...". Con riguardo al motivo sub 3) l'appellante ha inteso censurare la sentenza del tribunale là dove questa ha affermato che AT GA coltivava di fatto la parte di fondo di circa mezzo moggio in virtù di rapporti col fratello LA non emersi in giudizio. Tale affermazione non corrisponde a verità dal momento in cui lo stesso Tribunale ha ritenuto AT GA coaffittuaria insieme con il fratello LA del fondo e, quindi, implicitamente legittimata a coltivare una parte del fondo".
7.1. La censura è inammissibile, per difetto di interesse (art.100 c.p.c.). Come accennato sopra AT GA ha esercitato il diritto di riscatto su una porzione (di circa mezzo moggio) di terreno assumendo:
a) di essere (co)affittuaria, con il fratello AT LA, di un fondo di più ampie dimensioni;
b) di essersi accordata, con l'altro conduttore, nel senso di limitare l'attività di coltivazione ad una porzione limitata del fondo e, in particolare, a quella oggetto del riscatto. I giudici del merito hanno rigettato tale domanda non perché - come si adombra nel motivo ora in esame - non sarebbe stata identificata la porzione di fondo di fatto coltivata dalla AT, o perché è stata negata a questa la qualità di affittuaria coltivatrice diretta del fondo, ma in base al diverso ed assorbente rilievo che ove un unico fondo sia concesso in affitto a più conduttori e lo stesso sia posto in vendita, il diritto di riscatto può essere esercitato o da entrambi i conduttori congiuntamente o - eventualmente - da uno solo di essi, ma mai da un solo conduttore per una quota.
Non attenendo il motivo di ricorso ora in esame a questo profilo della vertenza è palese l'inammissibilità della deduzione (atteso che anche se per ipotesi la censura dovesse risultare, sotto il descritto profilo, fondata, mai potrebbe giungersi alla sollecitata cassazione della sentenza).
8. Con il quinto, e ultimo, motivo la ricorrente denuncia "violazione e(o falsa applicazione dell'art. 8, commi 5 e 9 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". Al riguardo la censura si articola nelle seguenti proposizioni:
8.1. la Corte di appello "ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado, trascrivendone acriticamente la motivazione";
8.2. "la corte di appello ha immotivatamente ritenuto una presunta rinunzia tacita del coaffittuario AT LA alla prelazione agraria facendone discendere che a lui incombeva l'onere di riscattare l'intero fondo nonché l'improponibilità della domanda per avere invece lei riscattato metà del fondo";
8.3. tale "affermazione contrasta apertamente con la dichiarazione 11 novembre 1975" (già posta a fondamento del diverso giudizio concluso con la sentenza della Corte di appello di Potenza ricordata sopra, nonché dei motivi 1 e 2 del presente ricorso);
8.4. la norma positiva esclude la prelazione di un fondo per quota, ma nulla prevede con riguardo al riscatto, il quale, anzi, alla luce della interpretazione di questa Corte regolatrice deve ritenersi ammissibile e possibile, per cui il giudice del merito - prima di negare il diritto di riscatto per quota del fondo oggetto di controversia - avrebbe dovuto verificare se la domanda di essa concludente fosse stata suscettibile di pregiudicare gli interessi degli alienanti e della stessa acquirente RG, tenuto conto delle finalità avute presenti dal legislatore con l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590. 9. Il motivo è infondato, in ogni sua parte.
9.1. I giudici del merito, lungi, dal limitarsi a fare proprie le considerazioni, in fatto e diritto, svolte dai primi giudici, limitandosi a riprodurre, pedissequamente, la sentenza di primo grado, hanno esaminato tutte le deduzioni svolte dalla parte appellante, giungendo al rigetto del gravame alla luce di tutte le argomentazioni da queste svolte al fine di pervenire ad una diversa conclusione della lite (cfr. sentenza gravata pp. da 12 a 231. La circostanza - infine - che - in diritto - le due sentenze siano pervenute alla stessa conclusione palesemente non integra affatto violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 132, n. 4 c.p.c.
9.2. Contrariamente a quanto si afferma in ricorso ne' il tribunale ne' la Corte di appello hanno posto, a fondamento del proprio decisum l'assunto che AT LA avrebbe rinunziato ad esercitare il diritto di prelazione (e quello succedaneo di riscatto), affermandosi, al riguardo, - da parte del tribunale [come riferito nella sentenza d'appello] - che attesa la contitolarità del rapporto agrario in capo ai due fratelli AT la prelazione o il riscatto avrebbero dovuto essere esercitati congiuntamente da entrambi e che "anche a voler presumere - per l'acquisto fattone dalla moglie - rinunzia tacita di AT LA all'esercizio del relativo diritto, questo avrebbe dovuto essere esercitato da AT GA relativamente all'intero fondo", e da parte della Corte "trattandosi di coaffitto la prelazione e il riscatto possono essere esercitati giusta il disposto dell'art. 8, nono comma, della legge n. 590 del 1965 solo congiuntamente dagli aventi diritto, salva la rinuncia dell'altro coaffittuario, ma anche in questo ultimo caso la domanda deve riguardare l'intero fondo oggetto della vendita e non parte dello stesso".
9.3. Pacifico quanto sopra è palesemente irrilevante - come già si è osservato in sede di altri motivi di ricorso - tutta la deduzione svolta dalla ricorrente al fine di sentir affermare - eventualmente solo incidenter tantum, sulla base del più volte ricordato documento 11 novembre 1975 - che non vi è stata, nella specie, da parte di AT LA rinunzia al proprio diritto di prelazione, atteso che anche se ciò fosse vero (e, in contrasto con le risultanze di una pronunzia passata in cosa giudicata opponibile da parte della attuale ricorrente) non per questo potrebbe mai trovare accoglimento la domanda di riscatto parziale in concreto proposta da AT GA.
9.4.1. Recita l'art. 8, comma 9 della legge 26 maggio 1965, n.590: "nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuna abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purché la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione".
Dispone, ancora, il comma 5 dello stesso art. 8 (della l. n. 590 del 1965): "qualora il proprietario non provveda a tale notificazione
[della proposta di alienazione] o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa".
Certo quanto precede è palese che deve disattendersi l'assunto della ricorrente allorché deduce che non essendo ribadito, nella legge, un divieto di "riscatto parziale" del fondo - come invece è testualmente previsto per la prelazione - lo stesso deve ritenersi ammissibile.
È sufficiente, al riguardo, tenere presente che il diritto di riscatto non può che competere agli aventi diritto alla prelazione e - pertanto non può che essere esercitato se, e - palesemente negli stessi limiti e con gli stessi effetti, con cui si sarebbe potuta esercitare la prelazione.
Accertato che ove gli alienanti avessero trasmesso alla AT copia del preliminare di vendita intervenuto la stessa avrebbe comunque dovuto esercitare la prelazione - o da sola o congiuntamente all'altro coaffittuario - esclusivamente sull'intero fondo promesso in vendita, è evidente che non avendo gli alienanti adempiuti a tanto la stessa non può che esercitare lo stesso diritto che avrebbe potuto esercitare in caso di rituale invio a lei della proposta di alienazione.
9.4.2. Non controverso quanto precede, deve negarsi, ancora, che la giurisprudenza di questa Corte abbia - in qualche occasione - interpretato le disposizioni sopra trascritte in termini opposti al loro tenore letterale, affermando - come si adombra in ricorso la possibilità, per un coaffittuario, di un riscatto pro quota del fondo.
Tutte le pronunzie ricordate sul punto in ricorso, infatti, sono state rese con riferimento a fattispecie totalmente diverse rispetto a quella in esame.
Con le ricordate decisioni - infatti - questa Corte ha affermato il (diverso) principio - in alcun modo pertinente al fine del decidere, secondo cui gli istituti della prelazione e del riscatto agrari, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, sono applicabili anche nell'ipotesi di alienazione di quota di un fondo appartenente a più persone in proprietà indivisa (Cass., 12 febbraio 1980, n. 1003; Cass., 18 giugno 1980, n. 3861; Cass., 16 novembre 1981, n. 6070): poiché è certo che nella specie oggetto di trasferimento non è stata una quota indivisa di un fondo, ma un intero fondo e il riscatto è stato esercitato per parte di questo è evidente l'irrilevanza, al fine del decidere, degli insegnamenti contenuti nelle dette pronunzia (Come anche i principi affermati da Cass., 19 febbraio 1985, n. 1455, nonché da Cass., 21 ottobre 1983, n. 6191, atteso che la prima ha riconosciuto il diritto di prelazione e di riscatto a favore del comproprietario coltivatore diretto di una parte del fondo, facente parte di una comunione volontaria e formalmente indiviso, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'altra parte del fondo stesso, confinante con la prima e coltivata dal comproprietario - venditore, mentre la seconda ha enunciato un principio in contrasto con gli assunti ora fatti propri dalla ricorrente, avendo statuito che il diritto di prelazione e di riscatto agrari hanno ad oggetto il fondo agricolo nella sua interezza, per cui ai contitolari di quei diritti non spetta - rispettivamente nei confronti del promittente venditore e del retrattato - un potere finalizzato all'acquisto di una quota, ancorché indivisa, del fondo).
9.4.3. Come correttamente ricordato nella sentenza in questa sede gravata, per contro, questa Corte è fermissima nell'affermare che il coaffittuario di un unico fondo rustico può invocare la prelazione ed il riscatto non per una porzione, ma solo con riguardo all'intero immobile (e con istanza congiunta con gli altri affittuari, salvo rinuncia dei medesimi), e, pertanto, ove abbia invalidamente esercitato il suddetto diritto con riferimento ad una quota, non è legittimato, per difetto d'interesse, a denunciare la simulazione relativa della vendita del bene ad un terzo (nella specie, sotto il profilo della dissimulazione di un trasferimento in favore sia di detto terzo che di altro affittuario), stante la inidoneità del relativo atto ad apportargli un concreto pregiudizio (cfr., in termini, Cass., 9 aprile 1988, n. 2802, resa, appunto, tra le parti ora in lite).
9.4.4. Tale lettura del testo positivo deve trovare, in questa sede, ulteriore conferma, senza che possa invocarsi, in senso diverso lo scopo avuto di mira dal legislatore e la possibilità, in concreto, che il riscatto parziale non arrechi alcun pregiudizio alla parte alienante o al promittente acquirente.
Ciò in quanto la norma positiva - con riferimento alla eventualità il fondo promesso in vendita sia condotto [come nella specie] da una pluralità di conduttori - ha ex ante compiuto una valutazione dei vari interessi in contrasto privilegiando una soluzione che non conduca alla divisione del fondo e al disperdersi, quindi, dell'azienda agricola sullo stesso installata, così autorizzando esclusivamente il riscatto di questo per l'intero.
9.4.5. Ne deriva che la pretesa della ricorrente perché il giudice valuti, di volta in volta, se un riscatto parziale sia o meno in contrasto con gli interessi della parte alienante [per definizione estranea al giudizio di riscatto] o di quella acquirente, non prevista, dalla legge e in contrasto con il chiaro dettato della norma, è priva di qualsiasi riscontro e deve, di conseguenza, disattendersi.
10. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questa fase, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso,
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questa fase in favore della controricorrente, liquidate in lire 267.000= oltre lire 1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione, il 14 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999