Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/1999, n. 4240
CASS
Sentenza 28 aprile 1999

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I diritti di prelazione o di riscatto di un fondo agricolo non possono avere ad oggetto che il fondo nella sua interezza. Ne consegue che, nel caso in cui sia venduto un fondo rustico affittato a più conduttori, ed uno di essi rinunci all'esercizio del diritto di riscatto, gli altri se intendono acquistare il fondo debbono esercitare il diritto di riscatto con riferimento all'intero fondo, e non con riferimento soltanto alla rispettiva quota.

L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza, importa nullità della sentenza soltanto quando le conclusioni effettivamente prese non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni siano state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.

Il riscatto del fondo rustico può essere chiesto sia dall'affittuario del fondo medesimo, sia dal proprietario coltivatore diretto di fondi confinanti. Le due domande di riscatto hanno tuttavia presupposti in fatto diversi, sicché, se viene proposta in primo grado domanda di riscatto ai sensi dell'art. 7, comma secondo, n. 2, legge 14 agosto 1971 n. 817 (riscatto da parte del coltivatore confinante), è inammissibile formulare per la prima volta in appello la domanda di riscatto ai sensi dell'art. 8, comma primo, legge 26 maggio 1965 n. 590 (riscatto da parte dell'affittuario).

La domanda di "frazionamento" di un fondo differisce, per "petitum" e "causa petendi", da quella di divisione del fondo medesimo. La prima ha infatti ad oggetto la redazione di un documento tecnico indicante le particelle catastali frazionate, al fine della voltura catastale; la seconda ha ad oggetto lo scioglimento della comunione. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di frazionamento, è inammissibile perché nuova la formulazione in grado di appello di una domanda di divisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/1999, n. 4240
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4240
    Data del deposito : 28 aprile 1999

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