CASS
Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2023, n. 4659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4659 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4659 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 15/02/2023 la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese non impedisce di procedere all'iscrizione a ruolo in conseguenza della so- cietà estinta per la riscossione dei tributi da essa non versati, e di azio- nare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori "ex lege" della società me- desima (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 31037 del 28/12/2017). 8. Da ciò discende che, per le società di persone, la responsabilità illi- mitata dei soci in merito alle obbligazioni tributarie rappresenta un’in- combenza di tipo diretto per la quale il debito della società si trasforma in debito del socio (Cass. nn.21763 del 2015; 20704 del 2014; 11228 del 2007) e, di conseguenza, ai fini della riscossione della pretesa tri- butaria, non è necessario che l’Amministrazione finanziaria notifichi al socio direttamente il titolo di accertamento del credito tributario già formalmente comunicato alla società. 8.1. L’Amministrazione può quindi limitarsi a notificare al socio l'avviso di mora ovvero la cartella di pagamento (cfr. Cass. n.16713 del 2016) potendo il contribuente contestare, con l'impugnazione di questo atto, anche l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta, senza che possa ravvisarsi violazione del suo diritto di difesa (Cass. nn.28361 del 2013). 9. Per tali ragioni, l'assetto che nell'ordinamento positivo delle società di persone assume il rapporto tra soci e società in relazione ai debiti sociali, il quale implica che i debiti della società sono debiti dei soci e l'interruzione della prescrizione che abbia luogo nei confronti della prima è efficace anche nei confronti dei soci, non prevede che l’estin- zione della società produca gli effetti prospettati nella censura in disa- mina. In primo luogo non sussiste l’effetto processuale interruttivo, nella specie non occorso dal momento che la società F.lli Aprea S.n.c. si era estinta in data 26.10.2007 a seguito di cancellazione dal registro delle imprese e la cartella è stata notificata il 4.12.2012 (cfr. p.3 ri- corso) agli ex soci successori nei debiti della società. In secondo luogo, non sussiste alcun effetto sostanziale estintivo dell’obbligazione tribu- taria, né interruttivo della prescrizione del credito suo oggetto, perché il debito del socio è il medesimo della società estinta. 10. Dev’essere conseguentemente scrutinato anche il primo motivo, il quale a sua volta non può trovare ingresso. 10.1. Erra l’agente della riscossione a ritenere che la notifica della car- tella abbia consentito di conseguire l’effetto sospensivo della prescri- zione per 60 giorni in conseguenza dell’intimazione ad adempiere di cui al combinato disposto degli artt.25 e 50 del d.P.R. n.602/73, a norma dei quali da un lato la cartella di pagamento contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligazione entro sessanta giorni e, dall’altro, l’esecu- zione forzata segue una volta decorso inutilmente tale termine. Non vi è alcuna frizione con il principio fissato dall’art.2935 cod. civ., secondo il quale il termine di prescrizione del credito presuppone che il diritto relativo possa essere esercitato. 11. Infatti, il sistema sul piano normativo non prevede l’effetto sospen- sivo invocato da parte contribuente, dal momento che le cause della sospensione del decorso della prescrizione, insegnano le Sezioni Unite della Corte già con sentenza n. 7194/1992, sono tassativamente pre- viste dal codice civile negli artt. 2941 e 2942 Cod. Civ. e non è consen- tito, in mancanza di una esplicita disposizione legislativa, aggiunger- vene altre. 11.1. Il fatto che esistano limiti, fissati dall'art. 50 comma 1 del d.P.R. n.602 del 1973, che impediscono all’agente della riscossione l'esecu- zione del diritto per sessanta giorni e, quindi, escludano l’esigibilità del credito tributario prima del decorso di tale termine decorrente dalla notifica della cartella, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento, non assicura l’effetto sospensivo (cfr., mutatis mutandis, Cass. S. U., ult. cit.), perché l'"esercizio del diritto” è un evento che si colloca sul piano sostanziale, sul quale non incidono gli eventi di ordine processuale, compresa l'impossibilità di agire a tu- tela del diritto medesimo prima del decorso di un determinato termine. 12. La fattispecie va dunque governata alla luce del principio suddetto, con conseguente reiezione integrale del ricorso. 13. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per rimborso spese borsuali, Iva e Cpa. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, Così deciso in data 10 novembre 2022
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per rimborso spese borsuali, Iva e Cpa. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, Così deciso in data 10 novembre 2022