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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6422/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6422/2023 promossa da:
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PADOVAN GIUSEPPE
ATTRICE
contro
(CF: ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. PANUNZIO EDOARDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17 dicembre 2024: “Nel merito. Respinte integralmente le eccezioni e difese di parte convenuta, accer- tato e dichiarato il diritto di credito di parte attrice nei confronti di Controparte_1
condannare quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] alla corresponsione in favore di dell'importo di euro Parte_1
512.983,43 a titolo di provvigioni oltre interessi e rivalutazione dal momento in cui è sorto il diritto alla provvigione al saldo ed oltre accessori di legge, o nella diversa mi- sura – maggiore o minore – che verrà ritenuta di giustizia. Accertata e dichiarata l'illegittima risoluzione e/o l'illegittimo recesso contrattuale da parte di
[...]
condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore al risarcimento dei danni subiti dall'attrice per danno all'immagine e al mancato guadagno, da determinarsi in relazione ai volumi dichiarati dai clienti nei rinnovi dei contratti 2022 e comunque in misura non inferiore ad euro 500.000,00.
In subordine, per l'ipotesi in cui il rapporto in essere venga qualificato come con- tratto d'agenzia, condannare la convenuta al pagamento della indennità di mancato preavviso, della indennità suppletiva di clientela e di cessazione del rapporto, o del- la indennità prevista contrattualmente, nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, condannare la convenuta all'integrale rifusione delle spese e delle competenze professionali di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge.”
La convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni deposita- to in data 20 dicembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare integralmente tutte le domande avanzate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Società Parte_1 conveniva la Società (ora in-
[...] Controparte_1 Controparte_2 nanzi a Codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accer- tato e dichiarato il diritto di credito di parte attrice nei confronti di Controparte_1
per le ragioni tutte esposte, condannare quest'ultima in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore di uni- Parte_1 personale dell'importo di euro 512.983,43 a titolo di provvigioni oltre interessi e ri- valutazione dal momento in cui è sorto il diritto alla provvigione al saldo ed oltre ac- cessori di legge o nella diversa misura – maggiore o minore – che verrà ritenuta di giustizia. Accertata e dichiarata l'illegittima risoluzione e/o l'illegittimo recesso con- trattuale da parte di condannare la convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni subiti dall'attrice per
- 2 - danno all'immagine e al mancato guadagno da determinarsi in relazione ai volumi dichiarati dai clienti nei rinnovi dei contratti 2022 e comunque in misura non infe- riore ad euro 500.000,00. In subordine, per l'ipotesi in cui il rapporto in essere ven- ga qualificato come contratto d'agenzia, condannare la convenuta al pagamento della indennità di mancato preavviso, della indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto, nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
Condannare la convenuta all'integrale rifusione delle spese e delle competenze pro- fessionali di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in termini, si costitui- CP_1 va nel presente giudizio domandando all'adita giustizia di rigettare integralmente tutte le domande attoree in quanto infondate tanto in fatto che in diritto. Cele- brandosi in data 28 marzo 2024 udienza di comparizione, all'esito della stessa il Tri- bunale ha rigettato le richieste istruttorie di prova costituenda avanzate da parte attrice perché inammissibili e ha dichiarato sufficientemente istruita la causa, moti- vo in virtù del quale è stata rinviata ad udienza di rimessione della causa in decisio- ne con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Ad avviso del Tribunale l'incalzante impostazione difensiva di parte convenuta offre argomenti pertinenti, in fatto e diritto, con specifici riscontri difficilmente superabili e che vanno in toto condivisi. Invero l'affermazione di parte attrice che fra CP_1
e sia intercorso un unico rapporto negoziale di procacciamento d'affari Parte_1 pare smentito dalla documentazione versata in atti del giudizio, in quanto le parti hanno chiaramente stipulato dapprima un contratto di consulenza (doc. 2 del fasci- colo dell'attore) cui poi è susseguito un contratto di agenzia (doc. 3 del fascicolo dell'attore). Il contratto di consulenza è contratto a tempo indeterminato sottopo- sto perciò a recesso libero. Il contratto di agenzia aveva invece durata di dodici mesi dalla data della sua sottoscrizione (10 gennaio 2022: doc. 3 cit., pag. 11) e perciò non solo aveva sua scadenza naturale il 10 gennaio 2023, ma era inoltre sottoposto a “periodo di prova di 6 (sei) mesi, decorrenti dal 10/01/2022 e scadenti il
10/07/2022”, periodo “durante il quale ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal presente contratto senza obbligo di indennizzo alcuno (doc. 3 cit., pag. 3).
L'attrice invoca l'illegittimità del recesso intervenuto con mail della Dott.ssa CP_3
l'8 aprile 2022 (doc. 10 del fascicolo di parte attrice). La stessa afferma inoltre che le parti avrebbero implicitamente manifestato volontà di proseguire il rapporto con- trattuale con conseguente maturazione di ulteriori provvigioni. Quanto detto risulta infondato non risultando idoneamente provato essendo stato specificatamente contestato (pag. 5, comparsa di costituzione e risposta). Sul punto giova solamente ribadire come la dichiarazione di recesso non richiede particolari requisiti formali,
- 3 - essendo di per sé sufficiente la esplicita manifestazione della volontà di non prose- guire nel rapporto contrattuale.
La dichiarazione appena menzionata esplicita chiaramente la volontà di “chiudere i contratti di consulenza e agenzia” (doc. 10 cit.) tanto da esplicitare anche la “chiusu- ra delle posizioni ENASARCO”. Insomma: le espressioni usate manifestano la volontà di interrompere il rapporto negoziale, e la comunicazione è fatta nel semestre nel quale è fra le parti convenuta la facoltà di recedere liberamente dal contratto. In più, oltre alla manifestazione scritta dell'8 aprile 2022, , allo scadere del CP_1 periodo di riferimento per il recesso libero, ha chiuso definitivamente l'accesso alla piattaforma informatica alla attrice, ponendo in essere così un comportamento concludente compatibile con la volontà di recedere dal contratto.
Invero la pretesa creditoria attorea si riferisce esclusivamente a presunte provvigio- ni relative al periodo compreso tra aprile 2022 e luglio 2023.Infatti la medesima di- fesa attorea afferma che “Si ritiene sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte attrice volta a vedere riconosciuto l'importo di euro
512.983,43 al netto di quanto già versato all'attrice negli anni 2021 e 2022” con ciò dando conferma dell'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto dal principio del contratto (10 gennaio 2021) alla data di valido recesso (8 aprile 2022). Quindi
[...] riconosce espressamente di aver già incassato i compensi relativi agli anni CP_4
2021 e 2022 .
Tuttavia, avendo legittimamente esercitato il recesso, non sussiste alcun CP_1 debito nei confronti della attrice: quest'ultima ha mancato di offrire prova concreta dello svolgimento dell'attività di cui era stata incaricata. In particolare non CP_1 ha ricevuto alcun incarico attuativo derivante dalle Convenzioni quadro, la cui esi- stenza non determina l'esattezza della prestazione dell'attrice. In somma, in assenza di qualsiasi prova concreta dell'avvenuto svolgimento della dedotta prestazione (e di certo le tabelle allegate da parte attrice - doc. 17-18 e 19 - che rappresentano i futuri ed eventuali incassi addirittura in previsione al 2031, non possono assurgere a prove del credito) non può dirsi esistente il diritto al compenso e quindi la pretesa creditoria della attrice è infondata.
Va precisato che per quanto emerge dalle deduzioni delle parti e dalla documenta- zione offerta è Società - capogruppo di un gruppo societario - che svolge, CP_1 fra le altre, attività di ideazione, progettazione e realizzazione di applicativi informa- tici - software e piattaforme informatiche, e attività di ingegneria ad elevato conte- nuto tecnico. Mettendo a frutto dette competenze, ha sviluppato una CP_1 piattaforma informatica realizzata per la raccolta, la condivisione e la verifica docu- mentale relative alla materia di incentivi fiscali per interventi edilizi di riqualificazio-
- 4 - ne degli immobili (D.L. 34/2020, i cd. “bonus fiscali” nella diversa declinazione di
“SuperBonus” e “Bonus minori”), compresa l'ulteriore funzione di gestione del pro- cesso che porta al conseguimento del credito fiscale. Le attività svolte dalla piatta- forma così ordinano e semplificano l'intero processo del recupero del credito d'im- posta che culmina con la generazione del credito fiscale (anticipato dalle imprese edilizie sotto forma di sconto in fattura) poi successivamente ceduto a terzi (banche e/o intermediari finanziari) per avere l'impresa edilizia stessa quella liquidità neces- saria alla gestione finanziaria degli interventi costituenti la propria attività
d'impresa. L'operato di (e quindi l'offerta dei servizi in piattaforma) si ri- CP_1 volge alle imprese edilizie attraverso la stipula di “Convenzioni”, ovverosia accordi quadro che disciplinano in linea generale il rapporto negoziale e, nello specifico, re- golamentano i singoli e distinti contratti attuativi che ciascuna impresa edilizia e separatamente stipulano. E' in questo frangente che si inserisce il rappor- CP_1 to con la Società attrice. Sulla base dell'accordo di consulenza prima e di agenzia poi, il ruolo di era, nel primo caso, quello di affiancare l'impresa edilizia Parte_1 nell'utilizzo tecnico della piattaforma offerta da o, nel secondo caso, quel- CP_1 lo di promuovere la conclusione dei contratti che trovano regolamento nella con- venzione quadro, e che sono attuativi della stessa (anche denominati “incarichi”). E perciò la promozione fatta dall'agente non si limita alla sottoscrizione della conven- zione quadro, ma è attuata con il conferimento ad (da parte dell'impresa CP_1 edilizia) dei successivi incarichi (contratti in esecuzione della convenzione quadro) negli aspetti tecnici e commerciali della promozione e conclusione degli accordi. In sostanza: in quanto agente aveva il compito di raccogliere Clienti (im- Parte_1 prese edilizie) con le quali avrebbe stipulato “Convenzioni” quadro, ma la CP_1 prestazione poteva ritenersi completata soltanto con l'esecuzione dei rispettivi in- carichi attuativi in esse contenuti.
Invero parte attrice sostiene che le parti abbiano voluto dare vita ad altro e diverso rapporto negoziale rispetto a quello effettivamente concluso: non un contratto di consulenza né un contratto di agenzia, bensì un contratto diverso (che l'attrice ri- tiene essere procacciamento d'affari). L'argomento si sostanzia quindi in un'eccezione di simulazione relativa, proprio in quanto parte attrice afferma che le parti abbiano voluto concludere un contratto differente da quello effettivamente posto in essere. Tuttavia, se parte attrice vuol invocare la simulazione del rapporto negoziale (volendo, a suo dire, le parti raggiungere accordo diverso da quello effet- tivamente concluso) deve dare prova scritta del contratto dissimulato affinché quest'ultimo possa avere efficacia. Prova che, tuttavia, parte attrice non ha mai prodotto e allegato agli atti di causa. (cfr. Cass. civ. n. 10933/2022 “In tema di simu- lazione relativa oggettiva, ai fini della prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta "ad substantiam", deve escludersi che la confessione
- 5 - possa supplire alla mancanza del requisito formale rappresentato dalla controdi- chiarazione scritta, necessaria per il contratto diverso da quello apparentemente voluto.”). Parte attrice fonda la propria pretesa creditoria sulla dedotta esistenza del contratto dissimulato di procacciamento d'affari e, conseguentemente, sulla ba- se dell'attività (a suo dire) provata e documentata (atto di citazione, pag. 6). Sul punto il Tribunale evidenzia che, data per certa l'assenza di prova scritta del con- tratto dissimulato, non vi è neanche prova della dedotta attività svolta per il procac- ciamento d'affari, non essendo sufficiente a tal fine il mero deposito dei contratti e tabelle. I contratti che parte attrice deposita costituiscono chiaramente quell'accordo quadro che regolamenta in astratto i successivi incarichi attuativi, di cui non v'è traccia alcuna nella documentazione. E quindi non v'è titolo né prova al- cuna del credito. Inoltre parte attrice richiede i pagamento di provvigioni calcolate al 2,10%, aliquota questa applicata a non meglio precisati parametri di volumi di af- fari sviluppato dai clienti, mentre nel contratto (di agenzia) stipulato sono indicate percentuali del tutto diverse. E perciò anche sotto il profilo della determinazione del quantum non vi è traccia alcuna del fondamento della pretesa di Parte_1
Peraltro “Anche il procacciatore d'affari è assoggettato all'obbligo di iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione ovvero, dopo l'entrata in vigore del
D.Lgs. 59/10, all'obbligo di dichiarazione di inizio di attività alla camera di commer- cio, pena la perdita del diritto alla provvigione, salva l'ipotesi in cui l'attività sia svol- ta in modo occasionale e l'affare non abbia ad oggetto beni immobili o aziende.”).
Prova dell'iscrizione all'apposito albo non è mai stata offerta.
Pertanto la Società convenuta ha svolto talune delle attività sottese ai contratti che le sono state retribuite correttamente mediante il pagamento degli importi indicati nelle fatture che la Società convenuta stessa ha emesso. Nessun'altra somma è do- vuta a parte convenuta. ha formulato legittimo recesso dai due contratti, CP_1 chiaramente manifestando la propria volontà di sciogliere unilateralmente il rappor- to negoziale con effetto dal 1° marzo 2022, costituendo questo recesso valido ed efficace. Non solo nulla è dovuto a parte attrice per il periodo di vigenza dei contrat- ti, perché già soddisfatto il credito, ma nemmeno nulla è dovuto a per il Parte_1 periodo successivo alla efficacia del recesso, per espressa previsione negoziale, per assenza di prova scritta sull'attività svolta e perché legittimo il recesso
Ne discende il rigetto delle domande attoree con il favore delle spese.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
- 6 - Condanna l'attrice alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese di lite liquidate in euro 22.457,00 per compensi oltre accessori di legge.
Padova, 11-3-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6422/2023 promossa da:
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PADOVAN GIUSEPPE
ATTRICE
contro
(CF: ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. PANUNZIO EDOARDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17 dicembre 2024: “Nel merito. Respinte integralmente le eccezioni e difese di parte convenuta, accer- tato e dichiarato il diritto di credito di parte attrice nei confronti di Controparte_1
condannare quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] alla corresponsione in favore di dell'importo di euro Parte_1
512.983,43 a titolo di provvigioni oltre interessi e rivalutazione dal momento in cui è sorto il diritto alla provvigione al saldo ed oltre accessori di legge, o nella diversa mi- sura – maggiore o minore – che verrà ritenuta di giustizia. Accertata e dichiarata l'illegittima risoluzione e/o l'illegittimo recesso contrattuale da parte di
[...]
condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore al risarcimento dei danni subiti dall'attrice per danno all'immagine e al mancato guadagno, da determinarsi in relazione ai volumi dichiarati dai clienti nei rinnovi dei contratti 2022 e comunque in misura non inferiore ad euro 500.000,00.
In subordine, per l'ipotesi in cui il rapporto in essere venga qualificato come con- tratto d'agenzia, condannare la convenuta al pagamento della indennità di mancato preavviso, della indennità suppletiva di clientela e di cessazione del rapporto, o del- la indennità prevista contrattualmente, nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, condannare la convenuta all'integrale rifusione delle spese e delle competenze professionali di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge.”
La convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni deposita- to in data 20 dicembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare integralmente tutte le domande avanzate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Società Parte_1 conveniva la Società (ora in-
[...] Controparte_1 Controparte_2 nanzi a Codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accer- tato e dichiarato il diritto di credito di parte attrice nei confronti di Controparte_1
per le ragioni tutte esposte, condannare quest'ultima in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore di uni- Parte_1 personale dell'importo di euro 512.983,43 a titolo di provvigioni oltre interessi e ri- valutazione dal momento in cui è sorto il diritto alla provvigione al saldo ed oltre ac- cessori di legge o nella diversa misura – maggiore o minore – che verrà ritenuta di giustizia. Accertata e dichiarata l'illegittima risoluzione e/o l'illegittimo recesso con- trattuale da parte di condannare la convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni subiti dall'attrice per
- 2 - danno all'immagine e al mancato guadagno da determinarsi in relazione ai volumi dichiarati dai clienti nei rinnovi dei contratti 2022 e comunque in misura non infe- riore ad euro 500.000,00. In subordine, per l'ipotesi in cui il rapporto in essere ven- ga qualificato come contratto d'agenzia, condannare la convenuta al pagamento della indennità di mancato preavviso, della indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto, nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
Condannare la convenuta all'integrale rifusione delle spese e delle competenze pro- fessionali di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in termini, si costitui- CP_1 va nel presente giudizio domandando all'adita giustizia di rigettare integralmente tutte le domande attoree in quanto infondate tanto in fatto che in diritto. Cele- brandosi in data 28 marzo 2024 udienza di comparizione, all'esito della stessa il Tri- bunale ha rigettato le richieste istruttorie di prova costituenda avanzate da parte attrice perché inammissibili e ha dichiarato sufficientemente istruita la causa, moti- vo in virtù del quale è stata rinviata ad udienza di rimessione della causa in decisio- ne con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Ad avviso del Tribunale l'incalzante impostazione difensiva di parte convenuta offre argomenti pertinenti, in fatto e diritto, con specifici riscontri difficilmente superabili e che vanno in toto condivisi. Invero l'affermazione di parte attrice che fra CP_1
e sia intercorso un unico rapporto negoziale di procacciamento d'affari Parte_1 pare smentito dalla documentazione versata in atti del giudizio, in quanto le parti hanno chiaramente stipulato dapprima un contratto di consulenza (doc. 2 del fasci- colo dell'attore) cui poi è susseguito un contratto di agenzia (doc. 3 del fascicolo dell'attore). Il contratto di consulenza è contratto a tempo indeterminato sottopo- sto perciò a recesso libero. Il contratto di agenzia aveva invece durata di dodici mesi dalla data della sua sottoscrizione (10 gennaio 2022: doc. 3 cit., pag. 11) e perciò non solo aveva sua scadenza naturale il 10 gennaio 2023, ma era inoltre sottoposto a “periodo di prova di 6 (sei) mesi, decorrenti dal 10/01/2022 e scadenti il
10/07/2022”, periodo “durante il quale ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal presente contratto senza obbligo di indennizzo alcuno (doc. 3 cit., pag. 3).
L'attrice invoca l'illegittimità del recesso intervenuto con mail della Dott.ssa CP_3
l'8 aprile 2022 (doc. 10 del fascicolo di parte attrice). La stessa afferma inoltre che le parti avrebbero implicitamente manifestato volontà di proseguire il rapporto con- trattuale con conseguente maturazione di ulteriori provvigioni. Quanto detto risulta infondato non risultando idoneamente provato essendo stato specificatamente contestato (pag. 5, comparsa di costituzione e risposta). Sul punto giova solamente ribadire come la dichiarazione di recesso non richiede particolari requisiti formali,
- 3 - essendo di per sé sufficiente la esplicita manifestazione della volontà di non prose- guire nel rapporto contrattuale.
La dichiarazione appena menzionata esplicita chiaramente la volontà di “chiudere i contratti di consulenza e agenzia” (doc. 10 cit.) tanto da esplicitare anche la “chiusu- ra delle posizioni ENASARCO”. Insomma: le espressioni usate manifestano la volontà di interrompere il rapporto negoziale, e la comunicazione è fatta nel semestre nel quale è fra le parti convenuta la facoltà di recedere liberamente dal contratto. In più, oltre alla manifestazione scritta dell'8 aprile 2022, , allo scadere del CP_1 periodo di riferimento per il recesso libero, ha chiuso definitivamente l'accesso alla piattaforma informatica alla attrice, ponendo in essere così un comportamento concludente compatibile con la volontà di recedere dal contratto.
Invero la pretesa creditoria attorea si riferisce esclusivamente a presunte provvigio- ni relative al periodo compreso tra aprile 2022 e luglio 2023.Infatti la medesima di- fesa attorea afferma che “Si ritiene sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte attrice volta a vedere riconosciuto l'importo di euro
512.983,43 al netto di quanto già versato all'attrice negli anni 2021 e 2022” con ciò dando conferma dell'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto dal principio del contratto (10 gennaio 2021) alla data di valido recesso (8 aprile 2022). Quindi
[...] riconosce espressamente di aver già incassato i compensi relativi agli anni CP_4
2021 e 2022 .
Tuttavia, avendo legittimamente esercitato il recesso, non sussiste alcun CP_1 debito nei confronti della attrice: quest'ultima ha mancato di offrire prova concreta dello svolgimento dell'attività di cui era stata incaricata. In particolare non CP_1 ha ricevuto alcun incarico attuativo derivante dalle Convenzioni quadro, la cui esi- stenza non determina l'esattezza della prestazione dell'attrice. In somma, in assenza di qualsiasi prova concreta dell'avvenuto svolgimento della dedotta prestazione (e di certo le tabelle allegate da parte attrice - doc. 17-18 e 19 - che rappresentano i futuri ed eventuali incassi addirittura in previsione al 2031, non possono assurgere a prove del credito) non può dirsi esistente il diritto al compenso e quindi la pretesa creditoria della attrice è infondata.
Va precisato che per quanto emerge dalle deduzioni delle parti e dalla documenta- zione offerta è Società - capogruppo di un gruppo societario - che svolge, CP_1 fra le altre, attività di ideazione, progettazione e realizzazione di applicativi informa- tici - software e piattaforme informatiche, e attività di ingegneria ad elevato conte- nuto tecnico. Mettendo a frutto dette competenze, ha sviluppato una CP_1 piattaforma informatica realizzata per la raccolta, la condivisione e la verifica docu- mentale relative alla materia di incentivi fiscali per interventi edilizi di riqualificazio-
- 4 - ne degli immobili (D.L. 34/2020, i cd. “bonus fiscali” nella diversa declinazione di
“SuperBonus” e “Bonus minori”), compresa l'ulteriore funzione di gestione del pro- cesso che porta al conseguimento del credito fiscale. Le attività svolte dalla piatta- forma così ordinano e semplificano l'intero processo del recupero del credito d'im- posta che culmina con la generazione del credito fiscale (anticipato dalle imprese edilizie sotto forma di sconto in fattura) poi successivamente ceduto a terzi (banche e/o intermediari finanziari) per avere l'impresa edilizia stessa quella liquidità neces- saria alla gestione finanziaria degli interventi costituenti la propria attività
d'impresa. L'operato di (e quindi l'offerta dei servizi in piattaforma) si ri- CP_1 volge alle imprese edilizie attraverso la stipula di “Convenzioni”, ovverosia accordi quadro che disciplinano in linea generale il rapporto negoziale e, nello specifico, re- golamentano i singoli e distinti contratti attuativi che ciascuna impresa edilizia e separatamente stipulano. E' in questo frangente che si inserisce il rappor- CP_1 to con la Società attrice. Sulla base dell'accordo di consulenza prima e di agenzia poi, il ruolo di era, nel primo caso, quello di affiancare l'impresa edilizia Parte_1 nell'utilizzo tecnico della piattaforma offerta da o, nel secondo caso, quel- CP_1 lo di promuovere la conclusione dei contratti che trovano regolamento nella con- venzione quadro, e che sono attuativi della stessa (anche denominati “incarichi”). E perciò la promozione fatta dall'agente non si limita alla sottoscrizione della conven- zione quadro, ma è attuata con il conferimento ad (da parte dell'impresa CP_1 edilizia) dei successivi incarichi (contratti in esecuzione della convenzione quadro) negli aspetti tecnici e commerciali della promozione e conclusione degli accordi. In sostanza: in quanto agente aveva il compito di raccogliere Clienti (im- Parte_1 prese edilizie) con le quali avrebbe stipulato “Convenzioni” quadro, ma la CP_1 prestazione poteva ritenersi completata soltanto con l'esecuzione dei rispettivi in- carichi attuativi in esse contenuti.
Invero parte attrice sostiene che le parti abbiano voluto dare vita ad altro e diverso rapporto negoziale rispetto a quello effettivamente concluso: non un contratto di consulenza né un contratto di agenzia, bensì un contratto diverso (che l'attrice ri- tiene essere procacciamento d'affari). L'argomento si sostanzia quindi in un'eccezione di simulazione relativa, proprio in quanto parte attrice afferma che le parti abbiano voluto concludere un contratto differente da quello effettivamente posto in essere. Tuttavia, se parte attrice vuol invocare la simulazione del rapporto negoziale (volendo, a suo dire, le parti raggiungere accordo diverso da quello effet- tivamente concluso) deve dare prova scritta del contratto dissimulato affinché quest'ultimo possa avere efficacia. Prova che, tuttavia, parte attrice non ha mai prodotto e allegato agli atti di causa. (cfr. Cass. civ. n. 10933/2022 “In tema di simu- lazione relativa oggettiva, ai fini della prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta "ad substantiam", deve escludersi che la confessione
- 5 - possa supplire alla mancanza del requisito formale rappresentato dalla controdi- chiarazione scritta, necessaria per il contratto diverso da quello apparentemente voluto.”). Parte attrice fonda la propria pretesa creditoria sulla dedotta esistenza del contratto dissimulato di procacciamento d'affari e, conseguentemente, sulla ba- se dell'attività (a suo dire) provata e documentata (atto di citazione, pag. 6). Sul punto il Tribunale evidenzia che, data per certa l'assenza di prova scritta del con- tratto dissimulato, non vi è neanche prova della dedotta attività svolta per il procac- ciamento d'affari, non essendo sufficiente a tal fine il mero deposito dei contratti e tabelle. I contratti che parte attrice deposita costituiscono chiaramente quell'accordo quadro che regolamenta in astratto i successivi incarichi attuativi, di cui non v'è traccia alcuna nella documentazione. E quindi non v'è titolo né prova al- cuna del credito. Inoltre parte attrice richiede i pagamento di provvigioni calcolate al 2,10%, aliquota questa applicata a non meglio precisati parametri di volumi di af- fari sviluppato dai clienti, mentre nel contratto (di agenzia) stipulato sono indicate percentuali del tutto diverse. E perciò anche sotto il profilo della determinazione del quantum non vi è traccia alcuna del fondamento della pretesa di Parte_1
Peraltro “Anche il procacciatore d'affari è assoggettato all'obbligo di iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione ovvero, dopo l'entrata in vigore del
D.Lgs. 59/10, all'obbligo di dichiarazione di inizio di attività alla camera di commer- cio, pena la perdita del diritto alla provvigione, salva l'ipotesi in cui l'attività sia svol- ta in modo occasionale e l'affare non abbia ad oggetto beni immobili o aziende.”).
Prova dell'iscrizione all'apposito albo non è mai stata offerta.
Pertanto la Società convenuta ha svolto talune delle attività sottese ai contratti che le sono state retribuite correttamente mediante il pagamento degli importi indicati nelle fatture che la Società convenuta stessa ha emesso. Nessun'altra somma è do- vuta a parte convenuta. ha formulato legittimo recesso dai due contratti, CP_1 chiaramente manifestando la propria volontà di sciogliere unilateralmente il rappor- to negoziale con effetto dal 1° marzo 2022, costituendo questo recesso valido ed efficace. Non solo nulla è dovuto a parte attrice per il periodo di vigenza dei contrat- ti, perché già soddisfatto il credito, ma nemmeno nulla è dovuto a per il Parte_1 periodo successivo alla efficacia del recesso, per espressa previsione negoziale, per assenza di prova scritta sull'attività svolta e perché legittimo il recesso
Ne discende il rigetto delle domande attoree con il favore delle spese.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
- 6 - Condanna l'attrice alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese di lite liquidate in euro 22.457,00 per compensi oltre accessori di legge.
Padova, 11-3-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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