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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°5713 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato il [...] a [...], e Parte_1 [...]
nata il [...] a [...] Parte_2
Brasile; entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità
genitoriale sul figlio minore nato il [...] a [...] Persona_1
(SP) Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Morra presso il cui studio in Battipaglia (SA), alla via Benevento n° 28, sono elettivamente domiciliati in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/04/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., in proprio e nella qualità più sopra spiegata, ha Parte_1
chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di (noto anche come o Persona_2 Persona_3
, cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, nato il Persona_4
04/03/1856 a Alessandria della Rocca (AG) e deceduto il 06/08/1927 a San
Paolo (SP) Brasile. Veniva, altresì, chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coniuge di Parte_2
iure matrimonii. Parte_1
Il si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_1
domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza resa il 27.02.2024, il Tribunale, rilevato che parte ricorrente aveva prodotto solo l'attestazione di battesimo dell'avo Persona_2
onerava la stessa parte ricorrente del deposito del certificato di nascita dello stesso Con la medesima ordinanza, inoltre, poiché la Persona_2
consultazione della copiosa documentazione allegata al ricorso era resa estremamente difficoltosa a causa della sostanziale mancanza dell'indice,
disponeva che i ricorrenti depositassero tutta la documentazione prodotta con indicazione della numerazione corrispondente all'indice ovvero a nuovo indice.
Detta ordinanza veniva riscontrata con nota depositata il 20.03.2024 con la quale parte ricorrente rappresentava di avere depositato “l'attestazione di
battesimo dell'avo rilasciata dall'archivio Diocesano di Persona_2
Agrigento, in sostituzione del certificato di nascita del medesimo, come previsto dalla normativa e dalla prassi consolidata in materia, vieppiù alla luce del fatto
che l'obbligo di tenuta dei registri civili è entrato in vigore il 1° settembre 1871,
e l'avo nel giudizio de quo è nato nel 1856”. Nulla deduceva in ordine alle discrepanze relative all'indice della produzione.
Indi, in data 4.12.2024, lette le note scritte depositate dagli stessi ricorrenti entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Il Tribunale osserva che il certificato di nascita (estratto dell'atto di nascita) e il certificato di battesimo non sono documenti equipollenti ai fini della attestazione del dato anagrafico della nascita.
Ciò posto, gli istanti avrebbero dovuto richiedere al Comune italiano di nascita dell'ascendente il rilascio del certificato di nascita di quest'ultimo. Nel
caso in cui il Comune avesse informato i ricorrenti dell'impossibilità
dell'emissione dell'estratto dell'atto di nascita, dovuto al fatto che i registri anagrafici non erano ancora in uso all'epoca della nascita dell'antenato, gli stessi avrebbero dovuto depositare un documento in cui il Comune attesti l'inesistenza del registro e, in sostituzione al menzionato documento, produrre il certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia locale, munito del riconoscimento da parte della Curia vescovile competente per la Parrocchia di emissione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché parte ricorrente non ha compiutamente provato la discendenza da cittadino italiano, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni altra questione Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della materia trattata, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Così deciso in Palermo, in data 2/01/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°5713 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato il [...] a [...], e Parte_1 [...]
nata il [...] a [...] Parte_2
Brasile; entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità
genitoriale sul figlio minore nato il [...] a [...] Persona_1
(SP) Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Morra presso il cui studio in Battipaglia (SA), alla via Benevento n° 28, sono elettivamente domiciliati in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/04/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., in proprio e nella qualità più sopra spiegata, ha Parte_1
chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di (noto anche come o Persona_2 Persona_3
, cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, nato il Persona_4
04/03/1856 a Alessandria della Rocca (AG) e deceduto il 06/08/1927 a San
Paolo (SP) Brasile. Veniva, altresì, chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coniuge di Parte_2
iure matrimonii. Parte_1
Il si è costituito in giudizio senza contestare la Controparte_1
domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza resa il 27.02.2024, il Tribunale, rilevato che parte ricorrente aveva prodotto solo l'attestazione di battesimo dell'avo Persona_2
onerava la stessa parte ricorrente del deposito del certificato di nascita dello stesso Con la medesima ordinanza, inoltre, poiché la Persona_2
consultazione della copiosa documentazione allegata al ricorso era resa estremamente difficoltosa a causa della sostanziale mancanza dell'indice,
disponeva che i ricorrenti depositassero tutta la documentazione prodotta con indicazione della numerazione corrispondente all'indice ovvero a nuovo indice.
Detta ordinanza veniva riscontrata con nota depositata il 20.03.2024 con la quale parte ricorrente rappresentava di avere depositato “l'attestazione di
battesimo dell'avo rilasciata dall'archivio Diocesano di Persona_2
Agrigento, in sostituzione del certificato di nascita del medesimo, come previsto dalla normativa e dalla prassi consolidata in materia, vieppiù alla luce del fatto
che l'obbligo di tenuta dei registri civili è entrato in vigore il 1° settembre 1871,
e l'avo nel giudizio de quo è nato nel 1856”. Nulla deduceva in ordine alle discrepanze relative all'indice della produzione.
Indi, in data 4.12.2024, lette le note scritte depositate dagli stessi ricorrenti entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Il Tribunale osserva che il certificato di nascita (estratto dell'atto di nascita) e il certificato di battesimo non sono documenti equipollenti ai fini della attestazione del dato anagrafico della nascita.
Ciò posto, gli istanti avrebbero dovuto richiedere al Comune italiano di nascita dell'ascendente il rilascio del certificato di nascita di quest'ultimo. Nel
caso in cui il Comune avesse informato i ricorrenti dell'impossibilità
dell'emissione dell'estratto dell'atto di nascita, dovuto al fatto che i registri anagrafici non erano ancora in uso all'epoca della nascita dell'antenato, gli stessi avrebbero dovuto depositare un documento in cui il Comune attesti l'inesistenza del registro e, in sostituzione al menzionato documento, produrre il certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia locale, munito del riconoscimento da parte della Curia vescovile competente per la Parrocchia di emissione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché parte ricorrente non ha compiutamente provato la discendenza da cittadino italiano, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni altra questione Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della materia trattata, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Così deciso in Palermo, in data 2/01/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.