Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 9128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9128 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
04 I 9 L REPUBBLICA ITALIANA 8 L 6 e O l B . a 91-28/ n E N e IN NOME DEL POPOLO ITALIANO , E p 1 N a 8 O I m 9 Z e FORTE SUPREMA INCASS 1 t - A s 1 i R 1 s T - S I l 4 a PRIMA CVLE G 2 E e . R h L c i A f Composta d i 111 3 i D Si ri Magistrati: 2 d E o R.G.N.08805/99 . T m T N E R Dott. Pellegrino Presidente S SENOFONTE A E Dott. Giammarco Cons. Relatore CAPPUCCIO Cron.21042 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Ugo VITRONE Consigliere Ud. 27/03/01 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere OGGETTO: sarvione amministrativa ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE di MONTICHIARI, in persona del Sindaco p.t. prof. Giliolo Badilini, elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Prestinari 13, presso l'avv. Giuseppe Ramadori, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Mauro Ballerini del foro di Brescia, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AZIENDA AGRICOLA F.LLI SOSSI, in persona del socio amministratore Francesco Sossi e NORD STRADE s.p.a. in persona del Presidente Mauro Bregoli, elettivamente 6/310 1 2001 domiciliate in Roma, via Cassiodoro 19, presso l'avv. Arturo Alfieri, che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Pier Luigi Valerio giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza del Pretore di Brescia n.1094 del 16.12.98/24.02.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Giuseppe Ramadori per il ricorrente e l'avv. Arturo Alfieri per le controparti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 16.12.98/24.02.99 il Pretore di Brescia, in esito Con sentenza all'opposizione proposta dalla Azienda Agricola F.lli Sossi e dalla Nord Strade s.p.a. avverso l'ordinanza ingiunzione 22/27.5.98, che irrogava la sanzione pecuniaria di lire 180.062.400 per violazione dell'art. 34 della 1.r. Lombardia n.18 del 1982, per coltivazione abusiva di materiale inerte di cava, riteneva che il fatto contestato non integrasse l'ipotesi più grave, prevista e sanzionata dall'art. 34.1 della legge regionale, ma quella, più lieve, prevista dal secondo comma della stessa norma. Risultava infatti che gli ingiunti avevano raggiunto, nell'estrazione, profondità maggiori di quelle -di m. 1,07 dal piano di campagna- previste dal provvedimento di autorizzazione della Provincia, ma che il quantitativo 2 Cof. estratto era, complessivamente, inferiore a quello consentito (mc. 32.620 estratti, contro mc. 37.188 consentiti); in conseguenza, non ricorrevano le ipotesi, poste a base dell'ordinanza ingiunzione, di coltivazione senza autorizzazione o per quantitativi superiori a quelli eccedenti quelli autorizzati, ma quella di inosservanza degli altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione, per inosservanza della quota di scavo. In conseguenza, riduceva la sanzione a lire 10.000.000, compensando le spese. Avverso la sentenza, non notificata, proponeva ricorso per cassazione il Comune di Montichiari avanzando, con atto notificato il 4.5.99 sia alla Azienda Agricola F.lli Sossi che alla società Nord Strade spa, due motivi di censura, illustrati anche con memoria. Le due intimate si sono costituite proponendo, con atto notificato il 28.5.99 ed intitolato controricorso, un ricorso incidentale basato su due motivi. Motivi della decisione Col primo motivo del ricorso principale si deduce la omessa e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume il Comune che l'ordinanza ingiunzione opposta contestava chiaramente l'escavazione di un quantitativo di materiale di cava superiore a quello autorizzato dalla Provincia;
era quindi errato il convincimento, espresso dalla sentenza impugnata, che il materiale scavato fosse inferiore a quello consentito. Espone il Pretore che l'ordinanza ingiunzione opposta (la terza, poiché le due precedenti erano state eliminate dallo stesso Comune per errori tecnici e per errori formali) contestava la escavazione di materiale a profondità maggiore di quella consentita nella misura di mc. 32.620; che gli opponenti 3 برة ammettevano il fatto, ma sostenevano che “il materiale scavato a profondità maggiore risult[ava] quantitativamente inferiore a quello che poteva essere complessivamente asportato", che di tale assunto vi era “prova documentale negli atti stessi del Comune" e che, quindi, la materia di contestazione era limitata alla qualificazione giuridica. Peraltro, la tesi del Comune, volta ad estendere la coltivazione di cava senza autorizzazione alle ipotesi in cui l'autorizzazione sussiste, ma lo scavo viene effettuato a quote diverse da quelle autorizzate “anche se, come è accaduto nel caso de quo, il quantitativo estratto [è] fosse complessivamente inferiore a quello consentito", non poteva essere accolta, perché portava ad estendere per analogia la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 34 1.r. ad ipotesi non contemplate, in violazione del principio di legalità. Tanto premesso, il motivo di censura, sotto il profilo del difetto di motivazione, va accolto avendo l'escavazione in eccedenza costituito questione controversa, oggetto di espresso esame da parte del Pretore, che ha peraltro evidenziato una insanabile contraddizione nell'affermare, da un lato, che l'ordinanza ingiunzione 14021/97 indicava "la quantità di materiale asportato a quota diversa da quella autorizzata pari a mc. 32.620" (sentenza, c. 6) e nel ritenere, dall'altro, senza alcuna ulteriore precisazione che il materiale complessivamente asportato fosse inferiore a mc.37.188, ovverosia al quantitativo totale consentito: la confusione tra quantitativo in eccesso e quantitativo totale è evidente ed inficia il ragionamento della sentenza impugnata che, inoltre, non chiarisce perché "lo scavo effettuato all'esterno delle sezioni oggetto del provvedimento autorizzativo" (sentenza, c.10) dovrebbe considerarsi effettuato a quota più 4 Caf profonda di quella autorizzata, anziché in luogo, area, zona diversa da quella consentita. Col secondo motivo di censura, il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto perché il comma primo dell'art. 34 1.r. 18/1982 deve trovare applicazione anche nei confronti di chi, pur in possesso di autorizzazione, abbia scavato al di fuori dei limiti di superficie e profondità imposti dal provvedimento autorizzativo. La prescrizioni tecniche alle quali si riferisce il secondo comma dell'art. 34 richiamato non attengono né al quantitativo massimo escavabile né alla localizzazione dello scavo, in superficie ed in profondità, ma ad altri dettagli esecutivi ed ha quindi errato la sentenza nell'applicare alla fattispecie tale previsione e non quella del primo comma. La censura è fondata perché, ove sussistano le violazioni -asporto di quantitativo maggiore di quello consentito;
scavo e prelievo in area diversa da quella autorizzata- la sentenza impugnata, pur avendo esattamente interpretato la norma, ne ha effettuato una applicazione errata per incompleta ricostruzione della fattispecie storica alla quale doveva essere applicata, vizio sussumibile nell'errore di diritto. L'assunto dei controricorrenti, che la sentenza ha errato nel considerare domanda nuova l'affermazione di mera movimentazione del terreno, in conformità a quanto consentito dall'art. 43 della stessa 1.r. n.18 del 1982, sfocia in una richiesta di riconoscere che non era stato commesso alcun illecito, costituisce ricorso incidentale, così come la richiesta, subordinata all'accoglimento del ricorso principale, di stabilire in mc 11.596 la quantità 5 Cof. del materiale abusivamente asportato o di disporre consulenza, in sede di rinvio, per accertare l'entità effettiva del materiale asportato. L'assunto che il materiale di cava non risultava asportato ma solo movimentato in loco non costituiva -come precisa la sentenza impugnata- motivo di opposizione ed era stato proposto solo in corso di causa, in contrasto con quanto in precedenza dedotto dalle stesse parti opponenti. Nulla viene dedotto in contrario dai ricorrenti incidentali poiché non è pertinente l'affermazione che si trattava di eccezione, costituente mera motivazione dell'opposizione: in tal modo, infatti, si riconosce che l'atto di opposizione non contestava l'asportazione del materiale di cava e, poiché l'oggetto del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è delimitato dai motivi enunciati nel ricorso in opposizione, l'esattezza, sul punto, della sentenza pretoria risulta confermata. L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento del secondo, subordinato motivo del ricorso incidentale (determinazione del quantitativo asportato in eccesso). Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale, cassa e rinvia al Tribunale di Brescia, ancheper le spese. Roma, 27 marzo 2001 Il Presidente Il Cons. est. finans Cofferacio Caf