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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3928 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 189 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del
15.04.2025 e vertente
TRA
P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in separato foglio, dall'Avv. Vittoria Longo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in Terracina (LT), via Roma n. 104
PARTE ATTRICE
E
P.IVA: BG148011655), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Stefano Vaccari ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bologna, Via di Casaglia n. 8,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione risoluzione contrattuale per inadempimento e risarcimento danni
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale di Latina, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare risolto per inesatto adempimento il contratto di compravendita dei beni mobili così come indicato nella fattura n. 0031135044 del 31.05.2022, dell'importo complessivo di € 64.322,88, limitatamente e/o relativamente ai prodotti consegnati in data 10.05.2022 e poi resi (giusto ordine n.
OFF3232883) e quelli ordinati in data 12.05.22 ma mai consegnati (giusto ordine n. WEB3233368).
Conseguentemente e per l'effetto, ordinare l'emissione della/e relativa/e nota/e di credito per un importo complessivo di € 15.550,38 (comprese imposte), ovvero pari ad € 7.684,44 (comprese imposte) quale nota riferita all'ordine contraddistinto con n. OFF3232883 consegnato in data
10.05.2022 e reso con DDT 30/2022, nonché € 7.865,94 (comprese imposte) relativi al materiale ordinato in data 12.05.22, giusto ordine n. WEB3233368, ma mai consegnato.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto che nel maggio 2022, la società Parte_1
inoltrava un ordine di acquisto alla società di cui alla fattura n. Controparte_1
0031135044 del 23.05.2022, dell'importo di € 64.322,88 e che i cavi solari erano stati inviati su delle bobine che non erano state opportunamente agganciate e bloccate, facendo così avvolgere il relativo cavo su se stesso, per cui esse risultavano danneggiate e venivano rese alla società venditrice, mentre una parte del materiale non veniva mai consegnato (presa plana 10A, n. 720 pezzi di presa plana
Shuko 10/16 A, e 1.000,00 pezzi di presa bivalente Plana, per un importo fatturato e non dovuto pari ad € 6.450,21 + IVA al 22%, ovvero pari ad € 7.865,94).
Esponeva che, su suo sollecito, in data 30.06.2023 veniva emessa la nota di credito n. 0034030314
relativa ai materiali resi con DDT 30/2022.
Si costituiva in giudizio chiedendo respingere le domande tutte di parte Controparte_1
attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, accertato che Controparte_1
aveva emesso la nota di credito n. 0034034063 del 27.07.2022 per l'importo di € 2.250,74 per
[...] la fornitura di cavi solari in contestazione, condannare la stessa all'emissione di una nota di credito per il minor importo di € 5.433,70, con vittoria di spese e competenze professionali.
Disposta l'escussione dei testi di parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie ai sensi dell'art. 189 cpc.
Tanto detto, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della
Società convenuta, per mancata consegna della merce ordinata dall'attrice e per vizi di essa.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 13533/2001, hanno chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.(…). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”.
Ebbene, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, emerge come parte convenuta, su cui gravava l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento alle proprie obbligazioni, non ha fornito idonea prova in merito all'avvenuta consegna della merce in favore di e, quindi, in ordine CP_2 all'esatto adempimento alle obbligazioni assunte contrattualmente.
Per quanto attiene il primo ordine oggetto del contrato di compravendita, ovvero l'ordine n.
OFF3232883, consegnato in data 10.05.2022 e relativo ai cavi solari, le foto allegate ai nn. 4 e 6 al fascicolo attoreo documentano lo stato in cui i cavi sono stati consegnati dalla L'allegato n. CP_1
5 testimonia l'avvenuto reso.
I testi escussi hanno, poi, confermato i vizi della merce, ovvero che le bobine di cavi erano rovinate e, di conseguenza, essi erano inutilizzabili.
Nessuna prova è stata fornita da parte convenuta, anzi gli allegati alla citazione nn. 12 e 13 dimostrano come la abbia di fatto riconosciuto di aver ricevuto la merce resa dalla stornando CP_1 Pt_1
,però solo una parte dell'importo fatturato.
Quanto al secondo ordine n. WE3233368 del 12.05.2022, la prova della mancata consegna di alcuni pezzi dell'ordine è stata fornita proprio dalla società convenuta.
Il documento di trasporto allegato alla comparsa di costituzione, infatti, non dimostra affatto quanto sostenuto dalla convenuta, ma risulta che la stessa ha provveduto solo alla consegna di un pacco che
è stato preso in carico dalla società attrice ma, essendo imballato, la consegna è stata accettata “con riserva di controllo colli integri”.
Con l'istruttoria, poi, i testi hanno chiaramente confermato che la consegna era avvenuta con un imballaggio chiuso e solo dopo l'apertura dello stesso era stato possibile verificare che mancavano molti pezzi ordinati, per i quali è stato più volte richiesta l'emissione della nota di credito (all. n. 8 all'atto di citazione).
Ne deriva che, non avendo parte convenuta provato l'esatto adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte, il cui onere era rimesso alla stessa, la domanda attorea va accolta.
Tanto premesso, deve, quindi, essere accolta la domanda di risoluzione dei contratti di compravendita dei beni mobili per inadempimento della parte convenuta, cui consegue l'obbligo di parte convenuta di restituzione, con decorrenza degli interessi dalla data dei pagamenti effettuati da parte attrice, delle somme corrisposte in esecuzione del contratto.
Deve, quindi, accertarsi e dichiararsi risolto per inesatto adempimento il contratto di compravendita dei beni mobili così come indicato nella fattura n. 0031135044 del 31.05.2022, dell'importo complessivo di € 64.322,88, limitatamente e/o relativamente ai prodotti consegnati in data 10.05.2022
e resi (giusto ordine n. OFF3232883) e quelli in data 12.05.22 ma mai consegnati (giusto ordine n.
WEB3233368) e, per l'effetto, va ordinata l'emissione della relativa nota di credito per un importo complessivo di € 13.299,64 (comprese imposte), ovvero pari ad € 5.433,70 (comprese imposte) quale nota riferita all'ordine contraddistinto con n. OFF3232883 consegnato in data 10.05.2022 e reso con
DDT 30/2022, nonché € 7.865,94 (comprese imposte) relativi al materiale ordinato in data 12.05.22, giusto ordine n. WEB3233368, ma mai consegnato.
Le spese di lite, liquidate sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche e tenuto conto del valore del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina definitivamente pronunciando, ogni avversa eccezione rigettata, in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- in accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale di parte attrice, dichiara risolto il contratto inter partes per fatto e colpa imputabili alla parte convenuta e, per l'effetto, ordina l'emissione della relativa nota di credito per un importo complessivo di € 13.299,64 (comprese imposte), ovvero pari ad € 5.433,70 (comprese imposte) quale nota riferita all'ordine contraddistinto con n. OFF3232883 consegnato in data 10.05.2022 e reso con DDT 30/2022, nonché € 7.865,94 (comprese imposte) relativi al materiale ordinato in data 12.05.22, giusto ordine n. WEB3233368,
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in €
264,00 per esborsi e per onorari in € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1.400,00 per la fase istruttoria e € 1.600,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a. Latina, 16.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)