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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
TO OR, LA
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12796/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240124737476000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12111/2025 depositato il
02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1, proponeva ricorso avverso cartella di pagamento n. 09720240124737476, relativa all'IVA, annualità 2020, per complessivi euro 425.008,25.
In data 4.11.2025 parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo aderito al procedimento di conciliazione giudiziale ex art. 48 D.lgs. 546/1992 ed avendo provveduto al primo e secondo versamento.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria esaminata l'istanza di estinzione del giudizio presentata dalla ricorrente, dichiara la cessata materia del contendere stante l'adesione in data 19.05.2025 al procedimento di conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. n. 546/1992, instaurato con Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale II di Roma e il deposito della prima e secondo quietanza di pagamento della suddetta conciliazione giudiziale. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Roma, 26.11.2025 Il LA Il Presidente Giorgio Torchia Alessandro
EN
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
TO OR, LA
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12796/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240124737476000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12111/2025 depositato il
02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1, proponeva ricorso avverso cartella di pagamento n. 09720240124737476, relativa all'IVA, annualità 2020, per complessivi euro 425.008,25.
In data 4.11.2025 parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo aderito al procedimento di conciliazione giudiziale ex art. 48 D.lgs. 546/1992 ed avendo provveduto al primo e secondo versamento.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria esaminata l'istanza di estinzione del giudizio presentata dalla ricorrente, dichiara la cessata materia del contendere stante l'adesione in data 19.05.2025 al procedimento di conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. n. 546/1992, instaurato con Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale II di Roma e il deposito della prima e secondo quietanza di pagamento della suddetta conciliazione giudiziale. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Roma, 26.11.2025 Il LA Il Presidente Giorgio Torchia Alessandro
EN