Art. 65.
Fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste dal precedente articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Ministro per il tesoro e una commissione composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'assegnazione e la revoca, nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi quelli di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere g) ed h) del citato articolo 8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato e' sospesa ogni procedura di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni e' consentito.
Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i quali non sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del decreto.
Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti della Gestione case per lavoratori sono definitive a seguito della decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.
Fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste dal precedente articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Ministro per il tesoro e una commissione composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'assegnazione e la revoca, nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi quelli di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere g) ed h) del citato articolo 8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato e' sospesa ogni procedura di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni e' consentito.
Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i quali non sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del decreto.
Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti della Gestione case per lavoratori sono definitive a seguito della decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.