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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/03/2024, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2137 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(Part. IVA Parte_1
, con sede in Palermo (PA), in persona del suo legale rap- P.IVA_1
presentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Alcamo, Via incnzo
Narici n. 45, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cutino, che lo rappresen-
ta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
(Part. IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Alcamo (TP), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, eletti-
vamente domiciliato in Alcamo, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di
Giorgi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note di tratta-
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 2137/2021
zione in scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 27/02/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2
usufruttuaria di un immobile di seminterrato sito in Castel-
[...]
lammare del Golfo nella Via Berlinguer n. 16, con destinazione di tipo commerciale, già adibito a supermercato, lamentava di aver subito danni all'interno di detta unità immobiliare, in conseguenza di infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante immobile di proprietà della Società
convenuta e manifestatesi alla fine di settembre 2020. Parte attrice dedu-
ceva, in particolare, che le lamentate infiltrazioni si erano verificate a causa del fatto che, durante dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile della convenuta e, in particolare, del servizio igienico, erano stati realizzati dei nuovi impianti di scarico, allacciati alla colonna di sca-
rico verticale condominiale, la cui tubazione era, tuttavia, rimasta incu-
stodita e priva delle necessarie sigillature, consentendo che i liquami pro-
venienti dalla colonna di scarico condominiale affluissero all'interno del servizio igienico in corso di completamento, imbibendo il solaio dell'interpiano fino alla percolazione sul piano sottostante.
La società attrice, chiedeva, pertanto, previo accertamento della re-
sponsabilità della convenuta nella causazione delle infiltrazioni, la con-
danna della stessa al pagamento della somma di euro 11.250,00 oltre
IVA, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti.
Si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1
le pretese avverse, negando la propria responsabilità e rappresentando
Tribunale di Trapani
- 2 - Sezione Civile R.G. n. 2137/2021
che i danni lamentati da controparte erano risalenti al 2014 ed erano da attribuire alla “cattiva manutenzione da parte della Controparte_2
allora titolare sia del piano seminterrato sia del piano ammezzato”.
[...]
Parte convenuta, eccepiva, in via subordinata, l'intervenuta prescrizio-
ne quinquennale del diritto al risarcimento del danno;
e, in via ulterior-
mente subordinata, il concorso colposo dell'attrice nella causazione del danno, ex art. 1227 c.c., per avere la stessa omesso di eseguire “tutti gli interventi manutentivi necessari a ripristinare una preesistente ed evi-
dente situazione di degrado”.
Istruita mediante consulenza tecnica, la causa viene ora in decisione.
***
La domanda attorea è fondata.
Vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale - dopo aver dato atto che l'intero locale seminterrato “si mostra abbandonato e
con distacchi di intonaco e volterrane e travetti privi di copriferro e con ferri
di armatura ossidati in zone notevolmente distanti dalla zona oggetto di
analisi, pare per infiltrazioni di acque meteoriche dalle pavimentazioni
esterne facenti parte dei cortili perimetrali” - ha individuato la parte dell'intradosso del solaio dell'immobile di parte attrice oggetto delle la-
mentate infiltrazioni e, precisamente: <n prossimità di un cavedio al cen-
tro in corrispondenza di una parete esterna,...una porzione di circa 5 mq di
intonaco crollato compreso i fondelli delle volterrane” all'interno della quale
“si intravedono pure i travetti con espulsione del copriferro e l'ossidazione
dei ferri di armatura, ammaloramento riscontrato anche nei travetti limitrofi
per una larghezza di m 4,0 ed estensione di m 3,00>> (cfr. pag. 2 rel.
Tribunale di Trapani
- 3 - Sezione Civile R.G. n. 2137/2021
CTU).
Ancora dalla relazione peritale è emerso come in corrispondenza della suddetta porzione di solaio, al piano superiore, di proprietà della conve-
nuta, era stato realizzato un servizio igienico;
da ciò le conclusioni del tecnico per cui, in assenza di evidenze di segno contrario o di altre poten-
ziali fonti di infiltrazioni, i danni lamentati dall'attrice sull'intradosso del solaio dell'immobile di parte attrice erano, “verosimilmente”, da imputare
Org ad infiltrazioni provenienti dal detto locale (cfr. pag. 5 rel. CTU).
Non sono decisive, di contro, a sconfessare le conclusioni del tecnico d'ufficio, le osservazioni del CTP della CP_1
In particolare, il consulente di parte ha osservato che, avendo il CTU
constatato che l'intero immobile di parte attrice presentava in cattive condizioni, presentando diverse porzioni di solaio ammalorate in maniera identica a quella per cui è causa, tali evidenze avrebbero dovuto condurre lo stesso CTU alla diversa conclusione di un generalizzato di vetustà o cattiva qualità degli originari materiali di costruzione e, non, invece, “per
infiltrazioni di acque meteoriche dalle pavimentazioni esterne facenti parte
dei cortili perimetrali”, come accertato dal tecnico d'ufficio. E, ancora,
l'avanzato stato di ossidazione dei ferri di armatura delle varie zone del solaio, sia quello al di sotto del locale WC, sia quello presente nelle altre zone del locale seminterrato, sarebbe frutto di una prolungata esposizione all'acqua.
Le argomentazioni del tecnico di parte trovano però smentita nella rela-
zione di consulenza tecnica di parte, redatta in data 16/07/2014, e pro-
dotta dalla stessa convenuta (cfr. relazione allegata alla comparsa di ri-
Tribunale di Trapani
- 4 - Sezione Civile R.G. n. 2137/2021
sposta).
L'elaborato peritale in esame, predisposto in occasione della rottura della colonna di scarico condominiale perpendicolare alla porzione di sof-
fitto oggetto del presente giudizio, con ampia documentazione fotografica allegata a corredo, descrive lo stato generale in cui si trovava la suddetta unità immobiliare al momento del sinistro, i danni cagionati dalla rottura della colonna ed i conseguenti interventi di rispristino.
Ciò posto, il tecnico di parte nell'occasione non ha rilevato alcun amma-
loramento della porzione di soffitto perpendicolare alla colonna di scarico,
anche al solo scopo di escludere un eventuale nesso di causalità con la rottura di quest'ultima, pur avendo dato atto dei fenomeni di “sfondella-
mento” di alcune porzioni dell'intradosso, dovute a vetustà o cattiva quali-
tà dei materiali costruttivi (vedi perizia di parte - ultima ritrazione fotogra-
fica dell'allegato “documentazione fotografica” - che mostra un evidente ammaloramento di una porzione di soffitto diversa da quella oggetto del presente giudizio).
Del pari destituito di fondamento è il rilievo critico, secondo il quale il
CTU avrebbe omesso di verificare il posizionamento dei tubi di scarico del vano WC di proprietà della convenuta;
verifica, questa, che avrebbe mes-
so in luce come i suddetti scarichi si trovino direttamente sulla parete e che, pertanto, gli stessi non avrebbero potuto avere alcun nesso eziologico con i danni lamentati da controparte.
Al riguardo, è sufficiente osservare come parte attrice non abbia lamen-
tato, quale origine dell'infiltrazione, la rottura degli scarichi del servizio igienico della convenuta, bensì la loro mancata sigillatura in fase di ri-
Tribunale di Trapani
- 5 - Sezione Civile R.G. n. 2137/2021
strutturazione del WC e posa in opera della nuova tubatura, con conse-
guente riversamento all'interno del vano dei liquami di scarico provenienti dalla colonna condominiale.
Va, poi, detto che l'epoca di effettuazione dei lavori nei locali WC non è
mai stata contestata nei propri scritti difensivi dalla società convenuta,
con ciò dovendosi ritenere circostanza pacifica, risultando irrilevante che la SCIA, per come evidenziato dal CTP nelle osservazioni critiche alla
CTU, sia stata presentata alcuni mesi dopo.
Da ultimo, non può darsi corso alla chiesta rinnovazione della CTU in ragione delle circostanze nuove dedotte nelle note di discussione dalla convenuta, secondo cui <in occasione degli eventi atmosferici
dell'8.1.2024, il conduttore del piano terra di proprietà di Controparte_3
ha subito un nuovo allagamento dei locali;
immediatamente si è recato
presso l'appartamento di proprietà dell'odierna convenuta senza riscontra-
re perdite e/o infiltrazioni>>. Le circostanze addotte dalla convenuta non sono state documentate e non sono state oggetto di apposita richiesta istruttoria sul punto. D'altronde, si tratta di deduzioni inconferenti, poi-
ché l'eventuale allagamento del vano WC di proprietà della convenuta, al-
lo stato attuale, sarebbe destinato ad incidere sul pavimento oramai pia-
strellato e, quindi, impermeabilizzato, del predetto servizio igienico (cfr.
figura 4 a pag. 5 della relazione di CTU).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve conclusivamente ritenersi provato il nesso eziologico tra le infiltrazioni di acqua dal vano
WC di proprietà della convenuta e i danni subiti dall'attrice, che possono essere liquidati in complessivi euro 3.548,40, comprensivi di IVA, così
Tribunale di Trapani
- 6 - Sezione Civile R.G. n. 2137/2021
come da stima del CTU condivisibile.
La convenuta dovrà, dunque, essere condannata al pagamento della somma sopra indicata, in favore dell'attrice, oltre interessi legali dalla de-
cisione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU, limitate al solo acconto in assenza di istanza di liquida-
zione in atti, definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronun-
ciando, così provvede:
condanna al pagamento in favore Controparte_1
della complessiva Parte_1
somma di euro 3.548,40, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi euro 1.650,00, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Trapani in data 15/03/2024.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
Tribunale di Trapani
- 7 - Sezione Civile
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2137 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(Part. IVA Parte_1
, con sede in Palermo (PA), in persona del suo legale rap- P.IVA_1
presentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Alcamo, Via incnzo
Narici n. 45, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cutino, che lo rappresen-
ta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
(Part. IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Alcamo (TP), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, eletti-
vamente domiciliato in Alcamo, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di
Giorgi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note di tratta-
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n. 2137/2021
zione in scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 27/02/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2
usufruttuaria di un immobile di seminterrato sito in Castel-
[...]
lammare del Golfo nella Via Berlinguer n. 16, con destinazione di tipo commerciale, già adibito a supermercato, lamentava di aver subito danni all'interno di detta unità immobiliare, in conseguenza di infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante immobile di proprietà della Società
convenuta e manifestatesi alla fine di settembre 2020. Parte attrice dedu-
ceva, in particolare, che le lamentate infiltrazioni si erano verificate a causa del fatto che, durante dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile della convenuta e, in particolare, del servizio igienico, erano stati realizzati dei nuovi impianti di scarico, allacciati alla colonna di sca-
rico verticale condominiale, la cui tubazione era, tuttavia, rimasta incu-
stodita e priva delle necessarie sigillature, consentendo che i liquami pro-
venienti dalla colonna di scarico condominiale affluissero all'interno del servizio igienico in corso di completamento, imbibendo il solaio dell'interpiano fino alla percolazione sul piano sottostante.
La società attrice, chiedeva, pertanto, previo accertamento della re-
sponsabilità della convenuta nella causazione delle infiltrazioni, la con-
danna della stessa al pagamento della somma di euro 11.250,00 oltre
IVA, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti.
Si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1
le pretese avverse, negando la propria responsabilità e rappresentando
Tribunale di Trapani
- 2 - Sezione Civile R.G. n. 2137/2021
che i danni lamentati da controparte erano risalenti al 2014 ed erano da attribuire alla “cattiva manutenzione da parte della Controparte_2
allora titolare sia del piano seminterrato sia del piano ammezzato”.
[...]
Parte convenuta, eccepiva, in via subordinata, l'intervenuta prescrizio-
ne quinquennale del diritto al risarcimento del danno;
e, in via ulterior-
mente subordinata, il concorso colposo dell'attrice nella causazione del danno, ex art. 1227 c.c., per avere la stessa omesso di eseguire “tutti gli interventi manutentivi necessari a ripristinare una preesistente ed evi-
dente situazione di degrado”.
Istruita mediante consulenza tecnica, la causa viene ora in decisione.
***
La domanda attorea è fondata.
Vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale - dopo aver dato atto che l'intero locale seminterrato “si mostra abbandonato e
con distacchi di intonaco e volterrane e travetti privi di copriferro e con ferri
di armatura ossidati in zone notevolmente distanti dalla zona oggetto di
analisi, pare per infiltrazioni di acque meteoriche dalle pavimentazioni
esterne facenti parte dei cortili perimetrali” - ha individuato la parte dell'intradosso del solaio dell'immobile di parte attrice oggetto delle la-
mentate infiltrazioni e, precisamente: <n prossimità di un cavedio al cen-
tro in corrispondenza di una parete esterna,...una porzione di circa 5 mq di
intonaco crollato compreso i fondelli delle volterrane” all'interno della quale
“si intravedono pure i travetti con espulsione del copriferro e l'ossidazione
dei ferri di armatura, ammaloramento riscontrato anche nei travetti limitrofi
per una larghezza di m 4,0 ed estensione di m 3,00>> (cfr. pag. 2 rel.
Tribunale di Trapani
- 3 - Sezione Civile R.G. n. 2137/2021
CTU).
Ancora dalla relazione peritale è emerso come in corrispondenza della suddetta porzione di solaio, al piano superiore, di proprietà della conve-
nuta, era stato realizzato un servizio igienico;
da ciò le conclusioni del tecnico per cui, in assenza di evidenze di segno contrario o di altre poten-
ziali fonti di infiltrazioni, i danni lamentati dall'attrice sull'intradosso del solaio dell'immobile di parte attrice erano, “verosimilmente”, da imputare
Org ad infiltrazioni provenienti dal detto locale (cfr. pag. 5 rel. CTU).
Non sono decisive, di contro, a sconfessare le conclusioni del tecnico d'ufficio, le osservazioni del CTP della CP_1
In particolare, il consulente di parte ha osservato che, avendo il CTU
constatato che l'intero immobile di parte attrice presentava in cattive condizioni, presentando diverse porzioni di solaio ammalorate in maniera identica a quella per cui è causa, tali evidenze avrebbero dovuto condurre lo stesso CTU alla diversa conclusione di un generalizzato di vetustà o cattiva qualità degli originari materiali di costruzione e, non, invece, “per
infiltrazioni di acque meteoriche dalle pavimentazioni esterne facenti parte
dei cortili perimetrali”, come accertato dal tecnico d'ufficio. E, ancora,
l'avanzato stato di ossidazione dei ferri di armatura delle varie zone del solaio, sia quello al di sotto del locale WC, sia quello presente nelle altre zone del locale seminterrato, sarebbe frutto di una prolungata esposizione all'acqua.
Le argomentazioni del tecnico di parte trovano però smentita nella rela-
zione di consulenza tecnica di parte, redatta in data 16/07/2014, e pro-
dotta dalla stessa convenuta (cfr. relazione allegata alla comparsa di ri-
Tribunale di Trapani
- 4 - Sezione Civile R.G. n. 2137/2021
sposta).
L'elaborato peritale in esame, predisposto in occasione della rottura della colonna di scarico condominiale perpendicolare alla porzione di sof-
fitto oggetto del presente giudizio, con ampia documentazione fotografica allegata a corredo, descrive lo stato generale in cui si trovava la suddetta unità immobiliare al momento del sinistro, i danni cagionati dalla rottura della colonna ed i conseguenti interventi di rispristino.
Ciò posto, il tecnico di parte nell'occasione non ha rilevato alcun amma-
loramento della porzione di soffitto perpendicolare alla colonna di scarico,
anche al solo scopo di escludere un eventuale nesso di causalità con la rottura di quest'ultima, pur avendo dato atto dei fenomeni di “sfondella-
mento” di alcune porzioni dell'intradosso, dovute a vetustà o cattiva quali-
tà dei materiali costruttivi (vedi perizia di parte - ultima ritrazione fotogra-
fica dell'allegato “documentazione fotografica” - che mostra un evidente ammaloramento di una porzione di soffitto diversa da quella oggetto del presente giudizio).
Del pari destituito di fondamento è il rilievo critico, secondo il quale il
CTU avrebbe omesso di verificare il posizionamento dei tubi di scarico del vano WC di proprietà della convenuta;
verifica, questa, che avrebbe mes-
so in luce come i suddetti scarichi si trovino direttamente sulla parete e che, pertanto, gli stessi non avrebbero potuto avere alcun nesso eziologico con i danni lamentati da controparte.
Al riguardo, è sufficiente osservare come parte attrice non abbia lamen-
tato, quale origine dell'infiltrazione, la rottura degli scarichi del servizio igienico della convenuta, bensì la loro mancata sigillatura in fase di ri-
Tribunale di Trapani
- 5 - Sezione Civile R.G. n. 2137/2021
strutturazione del WC e posa in opera della nuova tubatura, con conse-
guente riversamento all'interno del vano dei liquami di scarico provenienti dalla colonna condominiale.
Va, poi, detto che l'epoca di effettuazione dei lavori nei locali WC non è
mai stata contestata nei propri scritti difensivi dalla società convenuta,
con ciò dovendosi ritenere circostanza pacifica, risultando irrilevante che la SCIA, per come evidenziato dal CTP nelle osservazioni critiche alla
CTU, sia stata presentata alcuni mesi dopo.
Da ultimo, non può darsi corso alla chiesta rinnovazione della CTU in ragione delle circostanze nuove dedotte nelle note di discussione dalla convenuta, secondo cui <in occasione degli eventi atmosferici
dell'8.1.2024, il conduttore del piano terra di proprietà di Controparte_3
ha subito un nuovo allagamento dei locali;
immediatamente si è recato
presso l'appartamento di proprietà dell'odierna convenuta senza riscontra-
re perdite e/o infiltrazioni>>. Le circostanze addotte dalla convenuta non sono state documentate e non sono state oggetto di apposita richiesta istruttoria sul punto. D'altronde, si tratta di deduzioni inconferenti, poi-
ché l'eventuale allagamento del vano WC di proprietà della convenuta, al-
lo stato attuale, sarebbe destinato ad incidere sul pavimento oramai pia-
strellato e, quindi, impermeabilizzato, del predetto servizio igienico (cfr.
figura 4 a pag. 5 della relazione di CTU).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve conclusivamente ritenersi provato il nesso eziologico tra le infiltrazioni di acqua dal vano
WC di proprietà della convenuta e i danni subiti dall'attrice, che possono essere liquidati in complessivi euro 3.548,40, comprensivi di IVA, così
Tribunale di Trapani
- 6 - Sezione Civile R.G. n. 2137/2021
come da stima del CTU condivisibile.
La convenuta dovrà, dunque, essere condannata al pagamento della somma sopra indicata, in favore dell'attrice, oltre interessi legali dalla de-
cisione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU, limitate al solo acconto in assenza di istanza di liquida-
zione in atti, definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronun-
ciando, così provvede:
condanna al pagamento in favore Controparte_1
della complessiva Parte_1
somma di euro 3.548,40, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi euro 1.650,00, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Trapani in data 15/03/2024.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
Tribunale di Trapani
- 7 - Sezione Civile