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21 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 776.
(Consegna delle cose mobili inventariate).
Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre. (88) ((90)) ------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Consegna delle cose mobili inventariate).
Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre. (88) ((90)) ------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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- 1. Consegna delle cose mobili inventariateAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 30.86299
LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo IV DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI Capo III Dell'inventario Art. 776 c.p.c. […]
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Giurisprudenza • 85
- 1. Trib. Venezia, decreto 17/12/2025Provvedimento: […] PRIMA SEZIONE CIVILE – Volontaria Giurisdizione Il Giudice Visto il perfezionamento delle notifiche agli altri eredi per sentirli ex art. 776 c.p.c.; Considerato che, scorrendo gli atti del procedimento, e le dichiarazioni rese dagli eredi quanto meno del fu sig. , nessuno degli eredi vuole esporsi nei compiti di custodia e financo nella Parte_1 mera indicazione di persona/professionista di fiducia; Considerato che non rimane che nominare un professionista del Foro, ovviamente con oneri a carico delle parti;Leggi di più...