CASS
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 31838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31838 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13403/2019 R.G. proposto da - ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro Società Interporto di Torino S.p.A. (S.I.TO.) - controricorrente principale e incidentale - contro AG S.p.A. Civile Sent. Sez. 1 Num. 31838 Anno 2025 Presidente: MERCOLINO GUIDO Relatore: ZULIANI ANDREA Data pubblicazione: 05/12/2025 2 - controricorrente principale e incidentale - contro NO UL - controricorrente principale e ricorrente incidentale – contro Società RE MU di Assicurazioni - intimata principale e controricorrente incidentale - contro LA GE - controricorrente principale e ricorrente incidentale - contro Fallimento CO.ED.ITAL S.c.
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 129/2019, depositata il 22.1.2019; udita la relazione svolta, all’udienza del 24.9.2025, dal Consigliere AN AN;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
uditi l’avv. EN Bramante (su delega dell’avv. Marco Colombo), UE SA, IA RC (su delega 3 dell’avv. Marco Capello), Milena Liuzzi (su delega dell’avv. EN Mortarotti), ZO ON (su delega dell’avv. Riccardo Vecchione) e Paolo Miserere;
FATTI DI CAUSA Società Interporto di Torino S.p.A. (in breve S.I.TO. S.p.A.) assunse l’obbligo di realizzare e trasferire a AG S.p.A., tramite l’intervento di una società di leasing, un complesso industriale da destinare all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli. S.I.TO. S.p.A. incaricò della realizzazione del fabbricato il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (nella cui posizione è poi subentrata la società cooperativa Consorzio Cooperative Costruzioni;
in breve CCC S.c.), il quale si rivolse a Co.Ed.Ital S.c. per la fornitura e posa in opera della facciata in vetro dell’edificio. La direzione dei lavori fu affidata all’ing. NO LO e l’opera, una volta realizzata, fu positivamente collaudata dall’arch. LA AG. Entrata in possesso del fabbricato, AG S.p.A. si lamentò con S.I.TO. S.p.A. di una eccessiva dispersione termica della facciata in vetro e denunciò la rottura di una delle vetrate. A ciò seguì un accertamento tecnico preventivo e una causa nella quale, per quanto qui ancora interessa, la convenuta S.I.TO. S.p.A. chiamò in manleva CCC S.c., il direttore dei lavori e la collaudatrice, mentre l’ing. LO chiamò a sua volta in garanzia la Società RE MU di Assicurazioni (in breve RE MU). Venne chiamata in causa da CCC S.c. anche Co.Ed.Ital S.c., nei confronti della quale però, essendo nel frattempo fallita, ogni domanda può essere proposta esclusivamente nella sede concorsuale e nella forma della domanda di ammissione al passivo. 4 All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Torino accolse in sostanza la domanda di AG S.p.A. nei confronti di S.I.TO S.p.A. e la domanda di manleva proposta dalla convenuta contro l’ing. LO e l’arch. AG;
rigettò, invece, la domanda di manleva di S.I.TO S.p.A. nei confronti di CCC S.c., ritenendo la prima decaduta dalla garanzia per i vizi. Stessa sorte fu riservata anche alla domanda di manleva di NO LO nei confronti di RE MU, per mancanza di copertura del rischio in base alla polizza sottoscritta. Sulle impugnazioni rispettivamente proposte da LA AG, da NO LO, da S.I.TO S.p.A. e da CCC S.c., la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda di manleva di S.I.TO S.p.A. anche nei confronti di CCC S.c., ripartendo le responsabilità nei rapporti interni tra questa società e i due professionisti. Confermò, per il resto, la decisione del tribunale, ivi compreso il rigetto della domanda di manleva dell’ing. LO nei confronti di RE MU. Contro la sentenza della corte territoriale CCC S.c. ha proposto ricorso per cassazione articolato in dodici motivi. Si sono difesi con controricorso S.I.TO S.p.A., AG S.p.A., NO LO e LA AG. NO LO ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in tre motivi, rivolto anche nei confronti di RE MU, che si è difesa con controricorso incidentale. LA AG ha proposto anch’essa ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale e ugualmente condizionato è il terzo motivo del ricorso incidentale di NO LO. NN depositato controricorso ai ricorsi incidentali anche S.I.TO S.p.A., AG S.p.A. e CCC S.c. Il fallimento CO.ED.ITAL S.c. è rimasto intimato. 5 Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e tutte le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nell’ambito della più ampia vicenda che ha coinvolto e coinvolge anche le altre parti del processo, il ricorso principale riguarda il rapporto tra S.I.TO. S.p.A. e CCC S.c. e, quindi, l’azione svolta dalla prima nei confronti della seconda per essere tenuta indenne dalla responsabilità verso la committente AG S.p.A. per i vizi riscontrati nella parete in vetro del fabbricato acquistato per lo svolgimento della sua attività commerciale. I primi tre motivi del ricorso principale sono accomunati dall’essere qualificati dalla ricorrente come motivi «concernenti la natura di S.I.TO. e del rapporto contrattuale S.I.TO.- Consorzio nonché delle norme ad esso applicabili». Occorre dire che la Corte d’Appello di Torino, terminata la lunga illustrazione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, ha preliminarmente qualificato il contratto tra S.I.TO. S.p.A. e CCC S.c. come appalto di diritto privato, al pari di quelli stipulati tra S.I.TO. S.p.A., AG S.p.A. e la società di leasing che finanziò l’acquisto del fabbricato. Diversamente il tribunale aveva qualificato il contratto come appalto di diritto pubblico, con conseguente integrale applicazione di tutte le norme all’epoca vigenti in materia di lavori pubblici e non solo di quelle espressamente richiamate dalle parti. Si vedrà in seguito quali disposizioni della 6 disciplina speciale dei contratti pubblici vengono in rilievo secondo la ricorrente, perché questi primi tre motivi sono volti a censurare semplicemente ed esclusivamente la qualificazione del rapporto come contratto d’appalto privato. 1.1. Il primo motivo denuncia «ultra petizione: art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione all’art. 112 c.p.c.». CCC S.c. si duole che la Corte d’Appello di Torino abbia qualificato il rapporto con S.I.TO. S.p.A. in termini di contratto di diritto privato, senza una domanda in tal senso di alcuna delle parti, le quali si erano tutte difese dando per scontato che si trattasse invece di un contratto di diritto pubblico, secondo la disciplina all’epoca vigente. 1.2. Il secondo motivo è così rubricato: «la natura di S.I.TO. ed in principi in materia: art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 109/1994 e della Direttiva CE 93/37 e comunque delle normative e dei principi in materia di individuazione degli organismi di diritto pubblico e di applicazione delle regole vigenti per gli appalti delle stesse». Il motivo censura, nel merito, la qualificazione del contratto in termini di appalto di diritto privato, concentrando l’attenzione sulla natura di soggetto di diritto pubblico di S.I.TO. S.p.A. 1.3. Il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322 e 1372 c.c. e comunque delle normative e dei principi in materia di consenso negoziale, efficacia dei patti convenuti e 7 loro valore vincolante»; nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «omesso valutazione di un fatto decisivo, con riferimento alla inequivoca pattuizione S.I.TO.-Consorzio secondo la quale l’appalto è regolato dalle norme sulle opere pubbliche». La ricorrente principale sostiene che la corte di merito avrebbe comunque errato nel non considerare che la normativa sugli appalti di opere pubbliche doveva intendersi applicabile nel caso di specie quantomeno per richiamo convenzionale. 2. Questi tre motivi sono inammissibili. 2.1. Innanzitutto, per quanto riguarda il primo motivo, la qualificazione del contratto è attività che compete al giudice e nulla ha a che vedere con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che impone di decidere «su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa» (art. 112 c.p.c.). Infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la prospettazione, per la prima volta con l’atto d’appello, di una diversa qualificazione del contratto non costituisce domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. (Cass. nn. 15470/2024; 3052/2024; 6292/2023; 4384/2016) e che il giudice d’appello può procedere a una diversa qualificazione giuridica del contratto anche in assenza di una richiesta di parte in tal senso, purché non prenda in esame fatti nuovi, non dedotti dalle parti, né rilevati dal giudice di primo grado (Cass. nn. 3893/2020; 12875/2019; 10617/2012); il che la ricorrente nemmeno prospetta che sia accaduto nel caso di specie. 2.2. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, perché, concentrandosi solo sulla qualificazione di S.I.TO. S.p.A. come «soggetto di diritto pubblico», non si confronta con la completa 8 ratio decidendi sul punto della sentenza impugnata, che ha posto l’accento anche sull’oggetto «esclusivamente privato» del contratto, «costituito dalla edificazione e cessione della proprietà dello stabilimento» su incarico e nell’interesse della società privata AG S.p.A. La necessità di valutare anche l’aspetto oggettivo, e non solo quello soggettivo, al fine di qualificare il contratto nei termini di un appalto pubblico o privato – e, in particolare, proprio nell’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 109 del 1994, di cui la ricorrente principale denuncia la violazione con questo motivo – trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10218/2006). Ad ogni modo, ciò che qui rileva, ai fini dell’inammissibilità del motivo, è che il profilo oggettivo rappresenta, nella sentenza impugnata, un autonomo fondamento per la diversa qualificazione del contratto, che non viene specificamente censurato dalla ricorrente principale. 2.3. Il terzo motivo – a prescindere dalla promiscua denuncia di vizi tra loro qualitativamente diversi (violazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto) – è inammissibile, perché propone, nella sostanza, una diversa interpretazione del contratto, rispetto a quella fatta propria dalla corte piemontese, senza denunciare la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.). Infatti, CCC S.c., dapprima afferma che le parti vollero l’applicazione di tutte le norme sugli appalti pubblici, anche se non esplicitamente richiamate;
quindi contesta al giudice del merito di non avere rispettato tale volontà delle parti e la forza di legge che ad essa è attribuita dal codice civile. Ma è del tutto evidente che la diversa decisione della corte territoriale non nega il ruolo che il codice civile attribuisce all’autonomia negoziale (artt. 1321 e 1322 c.c.), né 9 la forza di legge del contratto tra le parti (art. 1372 c.c.), ma si basa semplicemente su una diversa interpretazione del contratto, in particolare per quanto riguarda il rinvio alle norme in materia di appalto pubblico, che ha ritenuto specifico e selettivo e, quindi, non estensibile anche a disposizioni non richiamate dalle parti. 3. I motivi successivi sono dedicati al collaudo dell’opera e ai suoi effetti e, dopo un’illustrazione comune, quelli dal quarto al sesto sono indicati dalla ricorrente principale come «motivi di ricorso concernenti l’utilizzo senza autorizzazione scritta di materiali strutturalmente diversi da quelli previsti quale preteso impedimento a ritenere validamente accettata l’opera sulla base della definitività del collaudo». Oggetto di censura è quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte d’Appello di Torino afferma che M.I.TO. S.p.A. e CCC S.c. avrebbero pattuito che ogni variazione del contratto doveva essere approvata per iscritto, con ciò negando che l’utilizzazione di materiali strutturalmente diversi da quelli previsti nel contratto (in particolare per la realizzazione delle pareti in vetro) potesse ritenersi validamente accettata per effetto del collaudo divenuto definitivo per decorso del termine biennale di cui all’art. 199 del d.P.R. n. 554 del 1999. 3.1. Il quarto motivo denuncia: «a) art. 360, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per omessa valutazione dei mezzi probatori e degli elementi documentali, in relazione agli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e comunque dei principi in materia;
b) art. 360, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di un fatto decisivo, consistente nel porre un fatto insussistente a base della 10 pronuncia, con conseguente omesso esame della circostanza che per tale ragione il fatto non andava considerato;
c) art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c. e comunque dei principi in tema di interpretazione del contratto e di individuazione della comune volontà dei contraenti». La ricorrente principale nega che le parti avessero stabilito una determinata forma per le eventuali successive modifiche del contratto e contesta alla corte d’appello di non avere indicato la clausola che conterrebbe un siffatto accordo. 3.2. Il quinto motivo denuncia: «art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 1352 c.c. e comunque delle norme e dei principi in materia di forma convenzionale in ambito contrattuale;
violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c. e comunque dei principi in tema di interpretazione del contratto e di individuazione della comune volontà dei contraenti, anche in relazione ai comportamenti dagli stessi tenuti». Si sostiene che, anche laddove effettivamente pattuita una determinata forma per le modifiche contrattuali, tale accordo sarebbe stato da considerare comunque tacitamente superato per la successiva approvazione del collaudo. 3.3. Il sesto motivo è rubricato «art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c. e degli artt. 28 l. n. 109/1994 nonché 192, 194, 195 e 199 d.P.R. 554/1999 e comunque delle normative e dei principi in materia di vizi nell’appalto, di collaudo, sua efficacia e sua approvazione;
violazione e falsa applicazione dell’art. 1352 c.c. e comunque 11 delle norme e dei principi in merito alla forma convenzionale in materia contrattuale». Si ritorna sulla approvazione del collaudo per affermare che, in quanto perfezionatasi secondo le precise modalità previste nel d.P.R. n. 554 del 1999, essa avrebbe dovuto essere apprezzata alla stregua di una accettazione esplicita, e non meramente implicita, dell’opera consegnata. 4. Anche questi motivi sono inammissibili. 4.1. Considerati singolarmente, si rileva, nel quarto motivo, una denuncia promiscua di vizi di natura diversa (nullità della sentenza, omesso esame di un fatto e violazione di norme di diritto) e, nel quinto e nel sesto motivo, una critica all’interpretazione del contratto priva della necessaria precisa indicazione dei canoni legali violati. Devono quindi in proposito essere brevemente ribaditi gli orientamenti di questa Corte secondo cui: da un lato, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, c.p.c. (Cass. n. 3397/2024); dall’altro lato, l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni (Cass. n. 353/2025). 4.2. Tuttavia, anche al di là di questi aspetti, una ragione assorbente dell’inammissibilità di tutti i tre motivi ora in esame si ravvisa nella constatazione che il punto della sentenza qui 12 censurato non svolge un ruolo essenziale nel sorreggere la decisione assunta dalla corte d’appello. La materia del contendere riguardava e riguarda la presenza dei vizi nell’opera realizzata (presenza ormai definitivamente accertata nel rapporto tra M.I.TO. S.p.A. e AG S.p.A.) e la tempestività della denuncia dei vizi da parte di M.I.TO. S.p.A., al fine di avvalersi della garanzia nei confronti di CCC S.c. La corte d’appello ha accertato la presenza di un vizio rilevante anche nel rapporto tra M.I.TO. S.p.A. e CCC S.c., perché furono utilizzati componenti della parete in vetro diversi e con caratteristiche strutturali e deteriori rispetto a quelle contrattualmente pattuite. Ha poi accertato che i vizi furono tempestivamente denunciati da M.I.TO. S.p.A. e CCC S.c. Rispetto a tale linea argomentativa posta a sostegno della decisione assunta dal giudice di merito, il contestato passaggio sulla pattuizione della forma scritta per la modifica del contratto d’appalto rappresenta un non pertinente obiter dictum. Infatti, nessuna delle parti ha allegato che ci fosse stato un successivo accordo modificativo del contratto originario: né con riguardo alle caratteristiche strutturali degli elementi in vetro da fornire e porre in opera;
né con riferimento alla disciplina delle modalità e dei tempi per la denuncia dei vizi. Pertanto, non ha alcun senso discutere sulla forma di accordi modificativi del contratto che pacificamente non furono mai stipulati. Del resto, se ci fosse stato un patto per modificare le caratteristiche dei vetri da installare, non ci sarebbe più ragione di discutere di un vizio consistente nella difformità del materiale rispetto a quanto originariamente pattuito, né della tempestività 13 della denuncia di un tale vizio. La corte d’appello ha invece associato la necessità di pattuizione scritta di ogni variazione al contratto originario alla impossibilità di un’accettazione tacita dell’opera. Ma è evidente che si tratta di due aspetti che operano su piani diversi: la variazione dell’accordo sul materiale da installare (ove mai da alcuno allegata) attiene alla definizione dell’oggetto dell’obbligazione, mentre l’accettazione dell’opera ha a che fare con l’adempimento dell’obbligazione, ovverosia con la verifica della conformità della prestazione resa a quanto contrattualmente previsto. Ciò posto, poiché la questione della forma convenuta per le modifiche contrattuali non è pertinente al thema decidendum, risultano irrilevanti, e quindi inammissibili, anche le censure mosse a quella parte della motivazione della sentenza impugnata. E si tratta piuttosto di vedere se il percorso argomentativo della corte territoriale, al netto di quel passaggio della motivazione, risulti comunque idoneo a sorreggere la decisione assunta. 5. Seguono poi i motivi dal settimo all’undicesimo, che la ricorrente principale indica come «concernenti la affermazione che il collaudo non può considerarsi accettato a causa del silenzio sui vizi». 5.1. Il settimo motivo è rubricato: «a) art. 360, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per omessa valutazione dei mezzi probatori e degli elementi documentali, in relazione agli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e comunque dei principi in materia;
b) art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 1667 c.c. e comunque delle normative e dei principi in materia di vizi nell’appalto, collaudo e sua efficacia, comportamento dell’appaltatore; c) art. 360, n. 5, c.p.c.: 14 omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione, consistente nel non considerare la piena conoscenza dei vizi in capo al committente elemento influente sulla applicazione dell’art. 1667, comma 2, c.c.». 5.2. L’ottavo motivo denuncia «a) art. 360, n. 4, c.p.c.: nullità per omessa valutazione dei mezzi probatori e documentali, in relazione agli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e comunque ai principi in materia;
b) art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1662 e 1667 c.c. e comunque delle normative e dei principi in materia di vizi nell’appalto, collaudo e sua efficacia, e di comportamento dell’appaltatore, in particolare in merito alla necessità che sussista il requisito della mala fede». 5.3. Il nono motivo indica in rubrica «a) art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e comunque dei principi in materia di onere probatorio;
c) art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e comunque dei principi in materia di valutazione del materiale probatorio». 5.4. Il decimo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. «nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c.». 5.5. L’undicesimo motivo invoca «i principi sul collaudo … degli appalti pubblici» e denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. «violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c. e degli artt. 28 l. n. 109/1994 nonché degli artt. 187, 192, 193, 195, 197, 198 e 199 d.P.R. 554/1999 e comunque delle normative e dei principi in materia di vizi nell’appalto, di collaudo, sua efficacia e sua approvazione». 15 6. Questi cinque motivi devono essere esaminati congiuntamente al fine di rilevarne un profilo di inammissibilità che è comune a tutti. 6.1. La ricorrente intende qui ribadire la tesi, già fatta propria dal tribunale nella sentenza di primo grado, secondo cui, nonostante la presenza dei vizi nella parete vetrata del fabbricato, SI.T.O. S.p.A. non potrebbe avvalersi della garanzia nei confronti di CCC S.c., essendo divenuto definitivo il certificato di collaudo emesso dall’arch. AG il 16.6.2008, a seguito dello spirare del termine di provvisorietà del certificato medesimo, determinato ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. n. 554 del 1999. Tale termine viene collocato al 31.3.2010, ovverosia due anni e sei mesi dopo l’ultimazione dei lavori (30.9.2007), mentre la mancata accettazione dell’opera sarebbe stata espressa da S.I.TO. S.p.A. soltanto in data 6.5.2010. Le date così indicate dalla ricorrente principale trovano piena conferma nella sentenza impugnata, il che peraltro non ha impedito alla Corte d’Appello di Torino di accertare il diritto di S.I.TO. S.p.A. di avvalersi della garanzia per i vizi nei confronti di CCC S.c. E a tale conclusione la corte territoriale è giunta, a ben vedere, sulla base di due distinte e autonome considerazioni: da un lato, ha accertato che S.I.TO. S.p.A., una volta ricevuta la prima contestazione da AG S.p.A., «avvalendosi della garanzia di cui all’art. 1667 c.c., denunciò, a sua volta, vizi e anomalie strutturali al Consorzio … a mezzo di comunicazione in data 11.2.2009» (pagg. 73 e s.); dall’altro lato, ha dato rilevanza al silenzio sui vizi serbato da CCC S.c. quale ostacolo che avrebbe impedito il maturare della definitività del certificato di collaudo (pag. 93). 6.2. I motivi del ricorso principale di cui qui ci si occupa – a parte il consueto rilievo della censura promiscua che affligge 16 alcuni di loro – sono tutti incentrati soltanto sul secondo aspetto della motivazione della sentenza impugnata. Si mette in evidenza che, alla data di maturazione del termine di provvisorietà del certificato di collaudo (31.3.2010), i vizi della parete vetrata non potevano essere occulti, né potevano essere ignorati da S.I.TO. S.p.A., essendo stati già descritti nella relazione di accertamento tecnico preventivo depositata il 15.1.2010. Si osserva che, in ogni caso, la garanzia per i vizi conoscibili al momento della consegna del bene presuppone che essi siano stati taciuti dall’appaltatore con mala fede, alla quale però non ha fatto cenno la corte d’appello, di cui non è stata offerta alcuna prova e che non era stata nemmeno allegata da S.I.TO. S.p.A. Si ribadisce, infine, che i principi sul collaudo negli appalti pubblici prevedono «una tempistica inderogabile ed idonea a determinare le importanti e ben note conseguenze» (ovverosia il venir meno della garanzia per i vizi dell’opera). 6.3. Sennonché rimane così incensurata la prima ratio decidendi spesa nella sentenza impugnata e idonea da sola a sostenere l’accertamento del diritto alla garanzia per i vizi in virtù della tempestiva denuncia risalente all’11.2.2009. La ricorrente principale si limita a porre in risalto (alle pagg. 39 e 40 del ricorso) una contraddizione logica nella motivazione della sentenza, laddove questa afferma, da un lato, che i vizi si potevano considerare accertati soltanto dalla data del deposito della relazione di a.t.p. (15.1.2010) e, dall’altro lato, che i medesimi vizi furono denunciati da S.I.TO. S.p.A. già in data 11.2.2009. Ma, nonostante la contraddizione, rimane incontestato il dato di fatto che questa tempestiva denuncia ebbe ad oggetto proprio i medesimi vizi alla parete vetrata per cui è causa (e che erano stati da poco contestati da AG S.p.A.), quantunque sia stata trasmessa in un momento in cui 17 non potevano essere ancora conosciute l’entità e le cause esatte dei vizi. Ed è importante notare che la data della prima denuncia dei vizi è successiva a quella del certificato di collaudo (16.6.2008), il che esclude che il collaudo sia intervenuto a contraddire e a superare la denuncia effettuata. Diventa, pertanto, irrilevante il successivo passaggio, nella sentenza impugnata, sul carattere occulto dei vizi e sul silenzio sugli stessi serbato da CCC S.c. E altrettanto irrilevanti, e quindi inammissibili, risultano i motivi volti a censurare quella parte della motivazione della sentenza. 7. Il dodicesimo e ultimo motivo di ricorso principale è proposto, e qualificato meramente «cautelativo», contro il rigetto dell’appello incidentale che anche CCC S.c. aveva presentato avverso la sentenza di primo grado e che a giudizio della ricorrente avrebbe dovuto essere, invece, semplicemente «ignorato» dalla corte territoriale. Sottostante a questo motivo è la riaffermazione, da parte di CCC S.c., di una tesi che già il Tribunale di Torino aveva disatteso nella sentenza di primo grado. Secondo la ricorrente principale, dovendosi applicare al contratto tutte le norme all’epoca vigenti in materia di appalti pubblici (aspetto questo condiviso dal tribunale), avrebbe dovuto essere anche negata l’esistenza stessa di un vizio rilevante quale inadempimento dell’obbligazione assunta dall’appaltatore. Ciò in quanto la gara d’appalto e poi il contratto stabilivano il tipo di materiale da utilizzare per la realizzazione della parete vetrata indicando il nome del produttore e quello del prodotto, senza l’aggiunta dell’espressione «o equivalente», in violazione del disposto dell’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999. Secondo CCC S.c. ciò avrebbe determinato la nullità della clausola indicante il 18 tipo di prodotto da utilizzare e, non essendo questo altrimenti descritto nelle sue caratteristiche strutturali, l’impossibilità di valutare l’adempimento del contratto, se non alla stregua dei comuni standard qualitativi dell’epoca, che – alla luce della relazione del c.t.u. – sarebbero stati del tutto rispettati. Il tribunale aveva invece ritenuto che il contratto andasse semplicemente integrato con l’inserimento automatico della clausola «o equivalente» (art. 1339 c.c.) e che il prodotto fornito fosse di qualità inferiore rispetto alle caratteristiche strutturali equivalenti a quelle del prodotto nominativamente indicato dalle parti. La corte d’appello è giunta, su questo aspetto, alla medesima conclusione del tribunale, seppure attraverso il diverso percorso argomentativo basato, a fortiori, sulla qualificazione del contratto come appalto di diritto privato, sull’affermazione della conseguente inapplicabilità dell’art. 16 del d.P.R. n. 554 del 1999 e sulla ulteriormente conseguente validità della clausola che imponeva di fornire e porre in opera proprio quello specifico prodotto di un determinato produttore. 7.1. Ciò posto, il motivo è palesemente inammissibile, in quanto non si comprende il significato dell’attributo «cautelativo», con cui la ricorrente principale qualifica il motivo, né quale possa essere l’interesse della parte a impugnare il rigetto dell’appello incidentale per sostenere che il giudice avrebbe invece dovuto dichiararlo assorbito in conseguenza dell’accoglimento dell’appello di S.I.TO. S.p.A. 8. Sancita la complessiva inammissibilità del ricorso principale di CCC S.c., il ricorso incidentale di NO LO diviene inefficace, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., essendo stato proposto tardivamente rispetto alla notificazione della sentenza avvenuta il 26.2.2019, data dalla quale iniziò 19 quindi a decorrere il termine breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. 9. Non vi è luogo a provvedere sul terzo motivo di ricorso incidentale dell’ing. LO, così come sull’unico motivo di ricorso incidentale svolto dall’arch. LA AG, in quanto entrambi proposti sotto condizione dell’accoglimento del ricorso principale. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nel senso che la ricorrente principale dovrà rifondere le spese a tutti i controricorrenti principali, mentre il ricorrente incidentale NO LO dovrà rifonderle alla controricorrente incidentale RE MU. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese per quanto riguarda la parte intimata. 11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficaci i ricorsi incidentali;
condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore di Società Interporto di Torino S.p.A., AG S.p.A., NO LO e LA AG, liquidate, per ciascuna parte in € 20 8.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
condanna NO LO al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore di Società RE MU di Assicurazioni, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione il giorno 24.9.2025. Il Consigliere estensore AN AN Il Presidente ID ER
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 129/2019, depositata il 22.1.2019; udita la relazione svolta, all’udienza del 24.9.2025, dal Consigliere AN AN;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
uditi l’avv. EN Bramante (su delega dell’avv. Marco Colombo), UE SA, IA RC (su delega 3 dell’avv. Marco Capello), Milena Liuzzi (su delega dell’avv. EN Mortarotti), ZO ON (su delega dell’avv. Riccardo Vecchione) e Paolo Miserere;
FATTI DI CAUSA Società Interporto di Torino S.p.A. (in breve S.I.TO. S.p.A.) assunse l’obbligo di realizzare e trasferire a AG S.p.A., tramite l’intervento di una società di leasing, un complesso industriale da destinare all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli. S.I.TO. S.p.A. incaricò della realizzazione del fabbricato il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (nella cui posizione è poi subentrata la società cooperativa Consorzio Cooperative Costruzioni;
in breve CCC S.c.), il quale si rivolse a Co.Ed.Ital S.c. per la fornitura e posa in opera della facciata in vetro dell’edificio. La direzione dei lavori fu affidata all’ing. NO LO e l’opera, una volta realizzata, fu positivamente collaudata dall’arch. LA AG. Entrata in possesso del fabbricato, AG S.p.A. si lamentò con S.I.TO. S.p.A. di una eccessiva dispersione termica della facciata in vetro e denunciò la rottura di una delle vetrate. A ciò seguì un accertamento tecnico preventivo e una causa nella quale, per quanto qui ancora interessa, la convenuta S.I.TO. S.p.A. chiamò in manleva CCC S.c., il direttore dei lavori e la collaudatrice, mentre l’ing. LO chiamò a sua volta in garanzia la Società RE MU di Assicurazioni (in breve RE MU). Venne chiamata in causa da CCC S.c. anche Co.Ed.Ital S.c., nei confronti della quale però, essendo nel frattempo fallita, ogni domanda può essere proposta esclusivamente nella sede concorsuale e nella forma della domanda di ammissione al passivo. 4 All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Torino accolse in sostanza la domanda di AG S.p.A. nei confronti di S.I.TO S.p.A. e la domanda di manleva proposta dalla convenuta contro l’ing. LO e l’arch. AG;
rigettò, invece, la domanda di manleva di S.I.TO S.p.A. nei confronti di CCC S.c., ritenendo la prima decaduta dalla garanzia per i vizi. Stessa sorte fu riservata anche alla domanda di manleva di NO LO nei confronti di RE MU, per mancanza di copertura del rischio in base alla polizza sottoscritta. Sulle impugnazioni rispettivamente proposte da LA AG, da NO LO, da S.I.TO S.p.A. e da CCC S.c., la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda di manleva di S.I.TO S.p.A. anche nei confronti di CCC S.c., ripartendo le responsabilità nei rapporti interni tra questa società e i due professionisti. Confermò, per il resto, la decisione del tribunale, ivi compreso il rigetto della domanda di manleva dell’ing. LO nei confronti di RE MU. Contro la sentenza della corte territoriale CCC S.c. ha proposto ricorso per cassazione articolato in dodici motivi. Si sono difesi con controricorso S.I.TO S.p.A., AG S.p.A., NO LO e LA AG. NO LO ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in tre motivi, rivolto anche nei confronti di RE MU, che si è difesa con controricorso incidentale. LA AG ha proposto anch’essa ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale e ugualmente condizionato è il terzo motivo del ricorso incidentale di NO LO. NN depositato controricorso ai ricorsi incidentali anche S.I.TO S.p.A., AG S.p.A. e CCC S.c. Il fallimento CO.ED.ITAL S.c. è rimasto intimato. 5 Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e tutte le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nell’ambito della più ampia vicenda che ha coinvolto e coinvolge anche le altre parti del processo, il ricorso principale riguarda il rapporto tra S.I.TO. S.p.A. e CCC S.c. e, quindi, l’azione svolta dalla prima nei confronti della seconda per essere tenuta indenne dalla responsabilità verso la committente AG S.p.A. per i vizi riscontrati nella parete in vetro del fabbricato acquistato per lo svolgimento della sua attività commerciale. I primi tre motivi del ricorso principale sono accomunati dall’essere qualificati dalla ricorrente come motivi «concernenti la natura di S.I.TO. e del rapporto contrattuale S.I.TO.- Consorzio nonché delle norme ad esso applicabili». Occorre dire che la Corte d’Appello di Torino, terminata la lunga illustrazione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, ha preliminarmente qualificato il contratto tra S.I.TO. S.p.A. e CCC S.c. come appalto di diritto privato, al pari di quelli stipulati tra S.I.TO. S.p.A., AG S.p.A. e la società di leasing che finanziò l’acquisto del fabbricato. Diversamente il tribunale aveva qualificato il contratto come appalto di diritto pubblico, con conseguente integrale applicazione di tutte le norme all’epoca vigenti in materia di lavori pubblici e non solo di quelle espressamente richiamate dalle parti. Si vedrà in seguito quali disposizioni della 6 disciplina speciale dei contratti pubblici vengono in rilievo secondo la ricorrente, perché questi primi tre motivi sono volti a censurare semplicemente ed esclusivamente la qualificazione del rapporto come contratto d’appalto privato. 1.1. Il primo motivo denuncia «ultra petizione: art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione all’art. 112 c.p.c.». CCC S.c. si duole che la Corte d’Appello di Torino abbia qualificato il rapporto con S.I.TO. S.p.A. in termini di contratto di diritto privato, senza una domanda in tal senso di alcuna delle parti, le quali si erano tutte difese dando per scontato che si trattasse invece di un contratto di diritto pubblico, secondo la disciplina all’epoca vigente. 1.2. Il secondo motivo è così rubricato: «la natura di S.I.TO. ed in principi in materia: art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 109/1994 e della Direttiva CE 93/37 e comunque delle normative e dei principi in materia di individuazione degli organismi di diritto pubblico e di applicazione delle regole vigenti per gli appalti delle stesse». Il motivo censura, nel merito, la qualificazione del contratto in termini di appalto di diritto privato, concentrando l’attenzione sulla natura di soggetto di diritto pubblico di S.I.TO. S.p.A. 1.3. Il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322 e 1372 c.c. e comunque delle normative e dei principi in materia di consenso negoziale, efficacia dei patti convenuti e 7 loro valore vincolante»; nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «omesso valutazione di un fatto decisivo, con riferimento alla inequivoca pattuizione S.I.TO.-Consorzio secondo la quale l’appalto è regolato dalle norme sulle opere pubbliche». La ricorrente principale sostiene che la corte di merito avrebbe comunque errato nel non considerare che la normativa sugli appalti di opere pubbliche doveva intendersi applicabile nel caso di specie quantomeno per richiamo convenzionale. 2. Questi tre motivi sono inammissibili. 2.1. Innanzitutto, per quanto riguarda il primo motivo, la qualificazione del contratto è attività che compete al giudice e nulla ha a che vedere con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che impone di decidere «su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa» (art. 112 c.p.c.). Infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la prospettazione, per la prima volta con l’atto d’appello, di una diversa qualificazione del contratto non costituisce domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. (Cass. nn. 15470/2024; 3052/2024; 6292/2023; 4384/2016) e che il giudice d’appello può procedere a una diversa qualificazione giuridica del contratto anche in assenza di una richiesta di parte in tal senso, purché non prenda in esame fatti nuovi, non dedotti dalle parti, né rilevati dal giudice di primo grado (Cass. nn. 3893/2020; 12875/2019; 10617/2012); il che la ricorrente nemmeno prospetta che sia accaduto nel caso di specie. 2.2. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, perché, concentrandosi solo sulla qualificazione di S.I.TO. S.p.A. come «soggetto di diritto pubblico», non si confronta con la completa 8 ratio decidendi sul punto della sentenza impugnata, che ha posto l’accento anche sull’oggetto «esclusivamente privato» del contratto, «costituito dalla edificazione e cessione della proprietà dello stabilimento» su incarico e nell’interesse della società privata AG S.p.A. La necessità di valutare anche l’aspetto oggettivo, e non solo quello soggettivo, al fine di qualificare il contratto nei termini di un appalto pubblico o privato – e, in particolare, proprio nell’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 109 del 1994, di cui la ricorrente principale denuncia la violazione con questo motivo – trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10218/2006). Ad ogni modo, ciò che qui rileva, ai fini dell’inammissibilità del motivo, è che il profilo oggettivo rappresenta, nella sentenza impugnata, un autonomo fondamento per la diversa qualificazione del contratto, che non viene specificamente censurato dalla ricorrente principale. 2.3. Il terzo motivo – a prescindere dalla promiscua denuncia di vizi tra loro qualitativamente diversi (violazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto) – è inammissibile, perché propone, nella sostanza, una diversa interpretazione del contratto, rispetto a quella fatta propria dalla corte piemontese, senza denunciare la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.). Infatti, CCC S.c., dapprima afferma che le parti vollero l’applicazione di tutte le norme sugli appalti pubblici, anche se non esplicitamente richiamate;
quindi contesta al giudice del merito di non avere rispettato tale volontà delle parti e la forza di legge che ad essa è attribuita dal codice civile. Ma è del tutto evidente che la diversa decisione della corte territoriale non nega il ruolo che il codice civile attribuisce all’autonomia negoziale (artt. 1321 e 1322 c.c.), né 9 la forza di legge del contratto tra le parti (art. 1372 c.c.), ma si basa semplicemente su una diversa interpretazione del contratto, in particolare per quanto riguarda il rinvio alle norme in materia di appalto pubblico, che ha ritenuto specifico e selettivo e, quindi, non estensibile anche a disposizioni non richiamate dalle parti. 3. I motivi successivi sono dedicati al collaudo dell’opera e ai suoi effetti e, dopo un’illustrazione comune, quelli dal quarto al sesto sono indicati dalla ricorrente principale come «motivi di ricorso concernenti l’utilizzo senza autorizzazione scritta di materiali strutturalmente diversi da quelli previsti quale preteso impedimento a ritenere validamente accettata l’opera sulla base della definitività del collaudo». Oggetto di censura è quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte d’Appello di Torino afferma che M.I.TO. S.p.A. e CCC S.c. avrebbero pattuito che ogni variazione del contratto doveva essere approvata per iscritto, con ciò negando che l’utilizzazione di materiali strutturalmente diversi da quelli previsti nel contratto (in particolare per la realizzazione delle pareti in vetro) potesse ritenersi validamente accettata per effetto del collaudo divenuto definitivo per decorso del termine biennale di cui all’art. 199 del d.P.R. n. 554 del 1999. 3.1. Il quarto motivo denuncia: «a) art. 360, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per omessa valutazione dei mezzi probatori e degli elementi documentali, in relazione agli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e comunque dei principi in materia;
b) art. 360, n. 5, c.p.c.: omessa valutazione di un fatto decisivo, consistente nel porre un fatto insussistente a base della 10 pronuncia, con conseguente omesso esame della circostanza che per tale ragione il fatto non andava considerato;
c) art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c. e comunque dei principi in tema di interpretazione del contratto e di individuazione della comune volontà dei contraenti». La ricorrente principale nega che le parti avessero stabilito una determinata forma per le eventuali successive modifiche del contratto e contesta alla corte d’appello di non avere indicato la clausola che conterrebbe un siffatto accordo. 3.2. Il quinto motivo denuncia: «art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 1352 c.c. e comunque delle norme e dei principi in materia di forma convenzionale in ambito contrattuale;
violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c. e comunque dei principi in tema di interpretazione del contratto e di individuazione della comune volontà dei contraenti, anche in relazione ai comportamenti dagli stessi tenuti». Si sostiene che, anche laddove effettivamente pattuita una determinata forma per le modifiche contrattuali, tale accordo sarebbe stato da considerare comunque tacitamente superato per la successiva approvazione del collaudo. 3.3. Il sesto motivo è rubricato «art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c. e degli artt. 28 l. n. 109/1994 nonché 192, 194, 195 e 199 d.P.R. 554/1999 e comunque delle normative e dei principi in materia di vizi nell’appalto, di collaudo, sua efficacia e sua approvazione;
violazione e falsa applicazione dell’art. 1352 c.c. e comunque 11 delle norme e dei principi in merito alla forma convenzionale in materia contrattuale». Si ritorna sulla approvazione del collaudo per affermare che, in quanto perfezionatasi secondo le precise modalità previste nel d.P.R. n. 554 del 1999, essa avrebbe dovuto essere apprezzata alla stregua di una accettazione esplicita, e non meramente implicita, dell’opera consegnata. 4. Anche questi motivi sono inammissibili. 4.1. Considerati singolarmente, si rileva, nel quarto motivo, una denuncia promiscua di vizi di natura diversa (nullità della sentenza, omesso esame di un fatto e violazione di norme di diritto) e, nel quinto e nel sesto motivo, una critica all’interpretazione del contratto priva della necessaria precisa indicazione dei canoni legali violati. Devono quindi in proposito essere brevemente ribaditi gli orientamenti di questa Corte secondo cui: da un lato, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, c.p.c. (Cass. n. 3397/2024); dall’altro lato, l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni (Cass. n. 353/2025). 4.2. Tuttavia, anche al di là di questi aspetti, una ragione assorbente dell’inammissibilità di tutti i tre motivi ora in esame si ravvisa nella constatazione che il punto della sentenza qui 12 censurato non svolge un ruolo essenziale nel sorreggere la decisione assunta dalla corte d’appello. La materia del contendere riguardava e riguarda la presenza dei vizi nell’opera realizzata (presenza ormai definitivamente accertata nel rapporto tra M.I.TO. S.p.A. e AG S.p.A.) e la tempestività della denuncia dei vizi da parte di M.I.TO. S.p.A., al fine di avvalersi della garanzia nei confronti di CCC S.c. La corte d’appello ha accertato la presenza di un vizio rilevante anche nel rapporto tra M.I.TO. S.p.A. e CCC S.c., perché furono utilizzati componenti della parete in vetro diversi e con caratteristiche strutturali e deteriori rispetto a quelle contrattualmente pattuite. Ha poi accertato che i vizi furono tempestivamente denunciati da M.I.TO. S.p.A. e CCC S.c. Rispetto a tale linea argomentativa posta a sostegno della decisione assunta dal giudice di merito, il contestato passaggio sulla pattuizione della forma scritta per la modifica del contratto d’appalto rappresenta un non pertinente obiter dictum. Infatti, nessuna delle parti ha allegato che ci fosse stato un successivo accordo modificativo del contratto originario: né con riguardo alle caratteristiche strutturali degli elementi in vetro da fornire e porre in opera;
né con riferimento alla disciplina delle modalità e dei tempi per la denuncia dei vizi. Pertanto, non ha alcun senso discutere sulla forma di accordi modificativi del contratto che pacificamente non furono mai stipulati. Del resto, se ci fosse stato un patto per modificare le caratteristiche dei vetri da installare, non ci sarebbe più ragione di discutere di un vizio consistente nella difformità del materiale rispetto a quanto originariamente pattuito, né della tempestività 13 della denuncia di un tale vizio. La corte d’appello ha invece associato la necessità di pattuizione scritta di ogni variazione al contratto originario alla impossibilità di un’accettazione tacita dell’opera. Ma è evidente che si tratta di due aspetti che operano su piani diversi: la variazione dell’accordo sul materiale da installare (ove mai da alcuno allegata) attiene alla definizione dell’oggetto dell’obbligazione, mentre l’accettazione dell’opera ha a che fare con l’adempimento dell’obbligazione, ovverosia con la verifica della conformità della prestazione resa a quanto contrattualmente previsto. Ciò posto, poiché la questione della forma convenuta per le modifiche contrattuali non è pertinente al thema decidendum, risultano irrilevanti, e quindi inammissibili, anche le censure mosse a quella parte della motivazione della sentenza impugnata. E si tratta piuttosto di vedere se il percorso argomentativo della corte territoriale, al netto di quel passaggio della motivazione, risulti comunque idoneo a sorreggere la decisione assunta. 5. Seguono poi i motivi dal settimo all’undicesimo, che la ricorrente principale indica come «concernenti la affermazione che il collaudo non può considerarsi accettato a causa del silenzio sui vizi». 5.1. Il settimo motivo è rubricato: «a) art. 360, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per omessa valutazione dei mezzi probatori e degli elementi documentali, in relazione agli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e comunque dei principi in materia;
b) art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 1667 c.c. e comunque delle normative e dei principi in materia di vizi nell’appalto, collaudo e sua efficacia, comportamento dell’appaltatore; c) art. 360, n. 5, c.p.c.: 14 omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione, consistente nel non considerare la piena conoscenza dei vizi in capo al committente elemento influente sulla applicazione dell’art. 1667, comma 2, c.c.». 5.2. L’ottavo motivo denuncia «a) art. 360, n. 4, c.p.c.: nullità per omessa valutazione dei mezzi probatori e documentali, in relazione agli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e comunque ai principi in materia;
b) art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1662 e 1667 c.c. e comunque delle normative e dei principi in materia di vizi nell’appalto, collaudo e sua efficacia, e di comportamento dell’appaltatore, in particolare in merito alla necessità che sussista il requisito della mala fede». 5.3. Il nono motivo indica in rubrica «a) art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e comunque dei principi in materia di onere probatorio;
c) art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e comunque dei principi in materia di valutazione del materiale probatorio». 5.4. Il decimo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. «nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c.». 5.5. L’undicesimo motivo invoca «i principi sul collaudo … degli appalti pubblici» e denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. «violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c. e degli artt. 28 l. n. 109/1994 nonché degli artt. 187, 192, 193, 195, 197, 198 e 199 d.P.R. 554/1999 e comunque delle normative e dei principi in materia di vizi nell’appalto, di collaudo, sua efficacia e sua approvazione». 15 6. Questi cinque motivi devono essere esaminati congiuntamente al fine di rilevarne un profilo di inammissibilità che è comune a tutti. 6.1. La ricorrente intende qui ribadire la tesi, già fatta propria dal tribunale nella sentenza di primo grado, secondo cui, nonostante la presenza dei vizi nella parete vetrata del fabbricato, SI.T.O. S.p.A. non potrebbe avvalersi della garanzia nei confronti di CCC S.c., essendo divenuto definitivo il certificato di collaudo emesso dall’arch. AG il 16.6.2008, a seguito dello spirare del termine di provvisorietà del certificato medesimo, determinato ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. n. 554 del 1999. Tale termine viene collocato al 31.3.2010, ovverosia due anni e sei mesi dopo l’ultimazione dei lavori (30.9.2007), mentre la mancata accettazione dell’opera sarebbe stata espressa da S.I.TO. S.p.A. soltanto in data 6.5.2010. Le date così indicate dalla ricorrente principale trovano piena conferma nella sentenza impugnata, il che peraltro non ha impedito alla Corte d’Appello di Torino di accertare il diritto di S.I.TO. S.p.A. di avvalersi della garanzia per i vizi nei confronti di CCC S.c. E a tale conclusione la corte territoriale è giunta, a ben vedere, sulla base di due distinte e autonome considerazioni: da un lato, ha accertato che S.I.TO. S.p.A., una volta ricevuta la prima contestazione da AG S.p.A., «avvalendosi della garanzia di cui all’art. 1667 c.c., denunciò, a sua volta, vizi e anomalie strutturali al Consorzio … a mezzo di comunicazione in data 11.2.2009» (pagg. 73 e s.); dall’altro lato, ha dato rilevanza al silenzio sui vizi serbato da CCC S.c. quale ostacolo che avrebbe impedito il maturare della definitività del certificato di collaudo (pag. 93). 6.2. I motivi del ricorso principale di cui qui ci si occupa – a parte il consueto rilievo della censura promiscua che affligge 16 alcuni di loro – sono tutti incentrati soltanto sul secondo aspetto della motivazione della sentenza impugnata. Si mette in evidenza che, alla data di maturazione del termine di provvisorietà del certificato di collaudo (31.3.2010), i vizi della parete vetrata non potevano essere occulti, né potevano essere ignorati da S.I.TO. S.p.A., essendo stati già descritti nella relazione di accertamento tecnico preventivo depositata il 15.1.2010. Si osserva che, in ogni caso, la garanzia per i vizi conoscibili al momento della consegna del bene presuppone che essi siano stati taciuti dall’appaltatore con mala fede, alla quale però non ha fatto cenno la corte d’appello, di cui non è stata offerta alcuna prova e che non era stata nemmeno allegata da S.I.TO. S.p.A. Si ribadisce, infine, che i principi sul collaudo negli appalti pubblici prevedono «una tempistica inderogabile ed idonea a determinare le importanti e ben note conseguenze» (ovverosia il venir meno della garanzia per i vizi dell’opera). 6.3. Sennonché rimane così incensurata la prima ratio decidendi spesa nella sentenza impugnata e idonea da sola a sostenere l’accertamento del diritto alla garanzia per i vizi in virtù della tempestiva denuncia risalente all’11.2.2009. La ricorrente principale si limita a porre in risalto (alle pagg. 39 e 40 del ricorso) una contraddizione logica nella motivazione della sentenza, laddove questa afferma, da un lato, che i vizi si potevano considerare accertati soltanto dalla data del deposito della relazione di a.t.p. (15.1.2010) e, dall’altro lato, che i medesimi vizi furono denunciati da S.I.TO. S.p.A. già in data 11.2.2009. Ma, nonostante la contraddizione, rimane incontestato il dato di fatto che questa tempestiva denuncia ebbe ad oggetto proprio i medesimi vizi alla parete vetrata per cui è causa (e che erano stati da poco contestati da AG S.p.A.), quantunque sia stata trasmessa in un momento in cui 17 non potevano essere ancora conosciute l’entità e le cause esatte dei vizi. Ed è importante notare che la data della prima denuncia dei vizi è successiva a quella del certificato di collaudo (16.6.2008), il che esclude che il collaudo sia intervenuto a contraddire e a superare la denuncia effettuata. Diventa, pertanto, irrilevante il successivo passaggio, nella sentenza impugnata, sul carattere occulto dei vizi e sul silenzio sugli stessi serbato da CCC S.c. E altrettanto irrilevanti, e quindi inammissibili, risultano i motivi volti a censurare quella parte della motivazione della sentenza. 7. Il dodicesimo e ultimo motivo di ricorso principale è proposto, e qualificato meramente «cautelativo», contro il rigetto dell’appello incidentale che anche CCC S.c. aveva presentato avverso la sentenza di primo grado e che a giudizio della ricorrente avrebbe dovuto essere, invece, semplicemente «ignorato» dalla corte territoriale. Sottostante a questo motivo è la riaffermazione, da parte di CCC S.c., di una tesi che già il Tribunale di Torino aveva disatteso nella sentenza di primo grado. Secondo la ricorrente principale, dovendosi applicare al contratto tutte le norme all’epoca vigenti in materia di appalti pubblici (aspetto questo condiviso dal tribunale), avrebbe dovuto essere anche negata l’esistenza stessa di un vizio rilevante quale inadempimento dell’obbligazione assunta dall’appaltatore. Ciò in quanto la gara d’appalto e poi il contratto stabilivano il tipo di materiale da utilizzare per la realizzazione della parete vetrata indicando il nome del produttore e quello del prodotto, senza l’aggiunta dell’espressione «o equivalente», in violazione del disposto dell’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999. Secondo CCC S.c. ciò avrebbe determinato la nullità della clausola indicante il 18 tipo di prodotto da utilizzare e, non essendo questo altrimenti descritto nelle sue caratteristiche strutturali, l’impossibilità di valutare l’adempimento del contratto, se non alla stregua dei comuni standard qualitativi dell’epoca, che – alla luce della relazione del c.t.u. – sarebbero stati del tutto rispettati. Il tribunale aveva invece ritenuto che il contratto andasse semplicemente integrato con l’inserimento automatico della clausola «o equivalente» (art. 1339 c.c.) e che il prodotto fornito fosse di qualità inferiore rispetto alle caratteristiche strutturali equivalenti a quelle del prodotto nominativamente indicato dalle parti. La corte d’appello è giunta, su questo aspetto, alla medesima conclusione del tribunale, seppure attraverso il diverso percorso argomentativo basato, a fortiori, sulla qualificazione del contratto come appalto di diritto privato, sull’affermazione della conseguente inapplicabilità dell’art. 16 del d.P.R. n. 554 del 1999 e sulla ulteriormente conseguente validità della clausola che imponeva di fornire e porre in opera proprio quello specifico prodotto di un determinato produttore. 7.1. Ciò posto, il motivo è palesemente inammissibile, in quanto non si comprende il significato dell’attributo «cautelativo», con cui la ricorrente principale qualifica il motivo, né quale possa essere l’interesse della parte a impugnare il rigetto dell’appello incidentale per sostenere che il giudice avrebbe invece dovuto dichiararlo assorbito in conseguenza dell’accoglimento dell’appello di S.I.TO. S.p.A. 8. Sancita la complessiva inammissibilità del ricorso principale di CCC S.c., il ricorso incidentale di NO LO diviene inefficace, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., essendo stato proposto tardivamente rispetto alla notificazione della sentenza avvenuta il 26.2.2019, data dalla quale iniziò 19 quindi a decorrere il termine breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. 9. Non vi è luogo a provvedere sul terzo motivo di ricorso incidentale dell’ing. LO, così come sull’unico motivo di ricorso incidentale svolto dall’arch. LA AG, in quanto entrambi proposti sotto condizione dell’accoglimento del ricorso principale. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nel senso che la ricorrente principale dovrà rifondere le spese a tutti i controricorrenti principali, mentre il ricorrente incidentale NO LO dovrà rifonderle alla controricorrente incidentale RE MU. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese per quanto riguarda la parte intimata. 11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficaci i ricorsi incidentali;
condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore di Società Interporto di Torino S.p.A., AG S.p.A., NO LO e LA AG, liquidate, per ciascuna parte in € 20 8.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
condanna NO LO al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore di Società RE MU di Assicurazioni, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione il giorno 24.9.2025. Il Consigliere estensore AN AN Il Presidente ID ER