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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 258/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Musella Andrea (C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Fano (Pu), Via Cavour n. 8/A, PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
); C.F._3 resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 3 La SI.ra e il SI. hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
a Riccione (RN) il giorno 16.01.2019, atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune n.1
P.1 anno 2019 e dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono poi separate giudizialmente con sentenza collegiale dell'intestato Tribunale con sentenza n. 871/2022 del 15.09.2022 e pubblicata in data 26.09.2022 nel procedimento avente R.G. 77/2022.
Con ricorso depositato il 31.01.2025 la SI.ra a promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio dal resistente SI. , alle condizioni ivi formulate, CP_1 esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 27.05.2025 il SI. regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Nella medesima udienza parte ricorrente è stata invitata dal Giudice Relatore a precisare le conclusioni e, previa rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 25.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass.
n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, la richiesta di parte ricorrente e le stesse sue dichiarazioni in udienza, nonché il comportamento del resistente il quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo pagina 2 di 3 matrimonio, costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Il Collegio deve dunque pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi.
Dato atto della natura della materia trattata le spese del procedimento vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi SI.ra , nata a [...] il Parte_1
17.10.1981 e il SI. , nato a [...] il [...], unitisi Controparte_1 in matrimonio a Riccione il 16.01.2019, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 1, Parte I, Anno 2019.
➢ Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione di procedere alla annotazione della presente sentenza.
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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