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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5967 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione Persona, Famiglia e Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Tafuri Presidente
Dott. Stefano Risolo Consigliere
Dott.ssa Ornella Minucci Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 155 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “mantenimento di figlio naturale” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
AS (c.f. ) con studio in Pomigliano D'Arco in Via Fratelli Bandiera n. C.F._2
85
Appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Controparte_1 C.F._3
Capasso (cf. ) con studio in Somma Vesuviana alla Via Pigno 36 C.F._4
Appellata nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
1 L'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 4.11.2025 riportandosi alle conclusioni di cui all'atto introduttivo ossia:
“1) Dichiarare la radicale nullità di tutti gli atti relativi al procedimento innanzi al Tribunale di Nola recante n. R.G. 810/2023 e parimenti della sentenza n. 88/2024 pronunciata dal Tribunale di Nola in data 16/05/2024 e depositata in data 29/05/2024, mai notificata alla parte resistente e dalla stessa conosciuta in data successiva (11/06-1/07/2024), per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché per violazione degli artt. 473-bis nn. 4 e 8;
2) In subordine, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per carente ed insufficiente attività istruttoria e, per l'effetto, disporre la rinnovazione dell'attività di accertamento e di valutazione delle competenze genitoriali materne, anche attraverso la predisposizione di rigorosi percorsi di sostegno
e recupero delle medesime competenze, oltre che di incontri tra il padre ed il figlio, così come già disposto dal G.D. presso il Tribunale di Nola con decreto reso in data 12/07/2023.
3) Adottare, nelle more della definizione del giudizio di appello, ogni provvedimento ritenuto idoneo
a preservare la relazione padre – figlio. Ai fini della legge istituiva del contributo unificato e successive modificazioni e/o integrazioni, dichiara che la presente controversia è esente dal versamento, trattandosi di controversia relativa a figli minori nati da coppia non coniugata”.
L'appellata ha concluso come da note di trattazione scritta depositate il 3.11.2025 ed ha chiesto, riportandosi alla comparsa di costituzione, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per intempestività o, in subordine, la conferma del provvedimento impugnato.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.4.2023 aveva chiesto al Tribunale di Nola di Controparte_1 disporre l'affido esclusivo a sé del figlio , nato il [...] dall'unione non matrimoniale con Per_1
, e di condannare quest'ultimo al pagamento di un assegno di mantenimento. Parte_1
Precisava che la convivenza con il si era interrotta a causa degli atteggiamenti Pt_1 aggressivi e violenti di quest'ultimo e che lo stesso si era completamente disinteressato del figlio.
2. Con sentenza n. 88/2024 del 29.5.2024 il Tribunale di Nola, dichiarata la contumacia del resistente, aveva accolto il ricorso, affidando in via esclusiva alla madre e condannando il Per_1 al pagamento di un assegno di mantenimento in favore dello stesso nella misura di € 300,00 Pt_1 mensili oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%.
2 3. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con ricorso depositato il Pt_1
14.1.2025, chiedendo dichiararsi la nullità del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Nola per omessa notifica, in subordine per omessa istruttoria e segnatamente per l'omessa nomina in favore del minore di un curatore speciale oltreché per l'omesso ascolto dello stesso.
4.Con comparsa di costituzione del 23.5.2025 si costituiva in giudizio la , chiedendo CP_1 in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo o, in subordine, rigettarsi lo stesso con conferma della pronuncia del Tribunale di Nola.
5. Disposto lo svolgimento del processo mediante lo scambio ed il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe trascritte la Corte riservava la decisione senza termini.
6. Preliminarmente occorre verificare la tempestività dell'impugnazione proposta dal
Pt_1
Sul punto, risulta per tabulas che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 29.5.2024
e che l'appello è stato introdotto con ricorso depositato il 14.1.2025.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “il contumace, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto” (cfr. Cass Sez. 3, sent. n. 532 del 15/01/2020 che in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, in un procedimento per convalida di licenza per finita locazione,
l'intimato contumace avesse acquisito una conoscenza materiale del processo, idonea a fare decorrere il termine per l'appello, quanto meno nel momento in cui era stata data esecuzione alla sentenza di sfratto).
Nel caso di specie, nell'atto di appello si legge che in data 11.6.2024 a seguito dell'inoltro da parte della Procura della Repubblica di Nola degli atti relativi ad un procedimento penale instaurato a carico del a seguito di denuncia sporta dalla l'appellante “veniva a conoscenza Pt_1 CP_1 dell'esistenza della sentenza oggetto del presente gravame, resa dal Tribunale di Nola nel procedimento instaurato dalla ex compagna per ottenere la regolamentazione relativa al figlio minore” (cfr. pag 2 e 3 ricorso in appello). Pertanto, è da quella data che l'appellante ha avuto una conoscenza materiale della sentenza idonea a far decorrere il termine per l'appello. Ciò posto, quindi dal momento che l'appello è stato depositato in data 14.1.2025 risulta elasso il termine semestrale decadenziale che dall'11.6.2024 scadeva in data 13.1.2025 a nulla rilevando poi che in data 1.7.2024
a difesa aveva accesso al fascicolo telematico del procedimento iscritto al Tribunale di Nola
n.810/2023 R.G. posto che si ribadisce “il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte
3 rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza “ ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 36387 del 24/11/2021).
Del resto, il ha lamentato l'invalidità della notifica del ricorso di primo grado, Pt_1 argomentando che la pur sapendo che egli non era più residente presso la casa familiare CP_1 avendo lasciato la suddetta abitazione, ivi aveva indirizzato l'atto introduttivo e precisamente in
Saviano alla Via Abate N. A. Abundo n. 12 int.
2. Diversamente, ella avrebbe dovuto notificare il ricorso di primo grado presso il nuovo indirizzo di residenza, ovvero in Castello di Cisterna alla Via
Vittorio Emanuele n. 240 scala A interno A, come da certificato di residenza storico allegato all'atto di appello.
Tuttavia, occorre ricordare che la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, sent. n. 30952 del 27/12/2017).
Nel caso di specie, la ha sempre allegato in sede di ricorso e poi dichiarato in sede di CP_1 libero interrogatorio che l'ex compagno si fosse allontanato dall'abitazione nel gennaio 2023 senza più comunicare ove si fosse trasferito. Nessuna prova è stata fornita dal che la Pt_1 CP_1 fosse a conoscenza del luogo in cui egli era andato a vivere e, del resto, dal certificato di residenza storico depositato emerge che solo in data 18.7.2023 e, quindi, ben dopo la notifica eseguita su richiesta della ricorrente del ricorso (28.4.2023), egli aveva provveduto a trasferire la propria residenza in Castello di Cisterna.
Alla luce quindi delle suesposte argomentazioni l'appello è inammissibile perché tardivamente proposto e tale pregiudiziale rilievo preclude l'ulteriore esame dell'appello nel merito.
7. Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza del e sono liquidate come da dispositivo nei valori prossimi ai minimi a norma del DM n. Pt_1
55/2014, come aggiornato dal DM n. 147/2022, in considerazione del valore della causa
(indeterminabile di bassa complessità) e delle questioni non particolarmente complesse trattate con attribuzione all'avv Alfonso Capasso dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona, Famiglia e Minori definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
88/2024 emessa dal Tribunale di Nola pubblicata in data 29.5.2024, così provvede:
4 a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1 che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con
[...] attribuzione in favore dell'avv Alfonso Capasso dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, in data 5/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott.ssa Marina Tafuri
5
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione Persona, Famiglia e Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Tafuri Presidente
Dott. Stefano Risolo Consigliere
Dott.ssa Ornella Minucci Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 155 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “mantenimento di figlio naturale” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
AS (c.f. ) con studio in Pomigliano D'Arco in Via Fratelli Bandiera n. C.F._2
85
Appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Controparte_1 C.F._3
Capasso (cf. ) con studio in Somma Vesuviana alla Via Pigno 36 C.F._4
Appellata nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
1 L'appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 4.11.2025 riportandosi alle conclusioni di cui all'atto introduttivo ossia:
“1) Dichiarare la radicale nullità di tutti gli atti relativi al procedimento innanzi al Tribunale di Nola recante n. R.G. 810/2023 e parimenti della sentenza n. 88/2024 pronunciata dal Tribunale di Nola in data 16/05/2024 e depositata in data 29/05/2024, mai notificata alla parte resistente e dalla stessa conosciuta in data successiva (11/06-1/07/2024), per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché per violazione degli artt. 473-bis nn. 4 e 8;
2) In subordine, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per carente ed insufficiente attività istruttoria e, per l'effetto, disporre la rinnovazione dell'attività di accertamento e di valutazione delle competenze genitoriali materne, anche attraverso la predisposizione di rigorosi percorsi di sostegno
e recupero delle medesime competenze, oltre che di incontri tra il padre ed il figlio, così come già disposto dal G.D. presso il Tribunale di Nola con decreto reso in data 12/07/2023.
3) Adottare, nelle more della definizione del giudizio di appello, ogni provvedimento ritenuto idoneo
a preservare la relazione padre – figlio. Ai fini della legge istituiva del contributo unificato e successive modificazioni e/o integrazioni, dichiara che la presente controversia è esente dal versamento, trattandosi di controversia relativa a figli minori nati da coppia non coniugata”.
L'appellata ha concluso come da note di trattazione scritta depositate il 3.11.2025 ed ha chiesto, riportandosi alla comparsa di costituzione, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per intempestività o, in subordine, la conferma del provvedimento impugnato.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.4.2023 aveva chiesto al Tribunale di Nola di Controparte_1 disporre l'affido esclusivo a sé del figlio , nato il [...] dall'unione non matrimoniale con Per_1
, e di condannare quest'ultimo al pagamento di un assegno di mantenimento. Parte_1
Precisava che la convivenza con il si era interrotta a causa degli atteggiamenti Pt_1 aggressivi e violenti di quest'ultimo e che lo stesso si era completamente disinteressato del figlio.
2. Con sentenza n. 88/2024 del 29.5.2024 il Tribunale di Nola, dichiarata la contumacia del resistente, aveva accolto il ricorso, affidando in via esclusiva alla madre e condannando il Per_1 al pagamento di un assegno di mantenimento in favore dello stesso nella misura di € 300,00 Pt_1 mensili oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%.
2 3. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con ricorso depositato il Pt_1
14.1.2025, chiedendo dichiararsi la nullità del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Nola per omessa notifica, in subordine per omessa istruttoria e segnatamente per l'omessa nomina in favore del minore di un curatore speciale oltreché per l'omesso ascolto dello stesso.
4.Con comparsa di costituzione del 23.5.2025 si costituiva in giudizio la , chiedendo CP_1 in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo o, in subordine, rigettarsi lo stesso con conferma della pronuncia del Tribunale di Nola.
5. Disposto lo svolgimento del processo mediante lo scambio ed il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe trascritte la Corte riservava la decisione senza termini.
6. Preliminarmente occorre verificare la tempestività dell'impugnazione proposta dal
Pt_1
Sul punto, risulta per tabulas che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 29.5.2024
e che l'appello è stato introdotto con ricorso depositato il 14.1.2025.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “il contumace, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto” (cfr. Cass Sez. 3, sent. n. 532 del 15/01/2020 che in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, in un procedimento per convalida di licenza per finita locazione,
l'intimato contumace avesse acquisito una conoscenza materiale del processo, idonea a fare decorrere il termine per l'appello, quanto meno nel momento in cui era stata data esecuzione alla sentenza di sfratto).
Nel caso di specie, nell'atto di appello si legge che in data 11.6.2024 a seguito dell'inoltro da parte della Procura della Repubblica di Nola degli atti relativi ad un procedimento penale instaurato a carico del a seguito di denuncia sporta dalla l'appellante “veniva a conoscenza Pt_1 CP_1 dell'esistenza della sentenza oggetto del presente gravame, resa dal Tribunale di Nola nel procedimento instaurato dalla ex compagna per ottenere la regolamentazione relativa al figlio minore” (cfr. pag 2 e 3 ricorso in appello). Pertanto, è da quella data che l'appellante ha avuto una conoscenza materiale della sentenza idonea a far decorrere il termine per l'appello. Ciò posto, quindi dal momento che l'appello è stato depositato in data 14.1.2025 risulta elasso il termine semestrale decadenziale che dall'11.6.2024 scadeva in data 13.1.2025 a nulla rilevando poi che in data 1.7.2024
a difesa aveva accesso al fascicolo telematico del procedimento iscritto al Tribunale di Nola
n.810/2023 R.G. posto che si ribadisce “il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte
3 rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza “ ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 36387 del 24/11/2021).
Del resto, il ha lamentato l'invalidità della notifica del ricorso di primo grado, Pt_1 argomentando che la pur sapendo che egli non era più residente presso la casa familiare CP_1 avendo lasciato la suddetta abitazione, ivi aveva indirizzato l'atto introduttivo e precisamente in
Saviano alla Via Abate N. A. Abundo n. 12 int.
2. Diversamente, ella avrebbe dovuto notificare il ricorso di primo grado presso il nuovo indirizzo di residenza, ovvero in Castello di Cisterna alla Via
Vittorio Emanuele n. 240 scala A interno A, come da certificato di residenza storico allegato all'atto di appello.
Tuttavia, occorre ricordare che la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, sent. n. 30952 del 27/12/2017).
Nel caso di specie, la ha sempre allegato in sede di ricorso e poi dichiarato in sede di CP_1 libero interrogatorio che l'ex compagno si fosse allontanato dall'abitazione nel gennaio 2023 senza più comunicare ove si fosse trasferito. Nessuna prova è stata fornita dal che la Pt_1 CP_1 fosse a conoscenza del luogo in cui egli era andato a vivere e, del resto, dal certificato di residenza storico depositato emerge che solo in data 18.7.2023 e, quindi, ben dopo la notifica eseguita su richiesta della ricorrente del ricorso (28.4.2023), egli aveva provveduto a trasferire la propria residenza in Castello di Cisterna.
Alla luce quindi delle suesposte argomentazioni l'appello è inammissibile perché tardivamente proposto e tale pregiudiziale rilievo preclude l'ulteriore esame dell'appello nel merito.
7. Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza del e sono liquidate come da dispositivo nei valori prossimi ai minimi a norma del DM n. Pt_1
55/2014, come aggiornato dal DM n. 147/2022, in considerazione del valore della causa
(indeterminabile di bassa complessità) e delle questioni non particolarmente complesse trattate con attribuzione all'avv Alfonso Capasso dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona, Famiglia e Minori definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
88/2024 emessa dal Tribunale di Nola pubblicata in data 29.5.2024, così provvede:
4 a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1 che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con
[...] attribuzione in favore dell'avv Alfonso Capasso dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, in data 5/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott.ssa Marina Tafuri
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