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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/11/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 04/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2645 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante p.t. della (C.F ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zanghì, con il quale è elettivamente domiciliato in Messina, via Lenzi n. 5 ricorrente
CONTRO
, sede territoriale di Reggio Controparte_2
Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via
Pio XI, Trav. De Blasio n. 11-13 resistente
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione 2
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 29/07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, riportando il contenuto del ricorso introduttivo depositato dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. prot. 5238 del 27/02/2020, recante l'importo di € 2.939,25, emessa dall' di Controparte_3
Reggio Calabria e notificata in data 29/11/2020.
A tal fine, ha esposto:
- che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa a causa del ritardo nella denuncia di un sinistro occorso a bordo di un'imbarcazione di sua proprietà, in cui è rimasta coinvolta la Sig.ra ; Parte_2
- che l'incidente denunciato si è verificato, ma non è qualificabile come infortunio sul lavoro, per cui la “ ” non era tenuta a denunciare CP_1
all' un evento privo dei requisiti che connotano l'infortunio sul lavoro;
CP_4
- che il sinistro si è verificato a bordo dell'imbarcazione “MA”, di proprietà della società, locata a scafo nudo a terzi;
- che la Sig.na si trovava su un'altra imbarcazione di Parte_2
proprietà e armata dalla stessa società, la “TE”, dalla quale si è spostata al di fuori dell'orario di lavoro, per motivi di svago, per cui la “ ” ha CP_1
provveduto a denunciare i fatti soltanto a seguito dell'intimazione ricevuta dall' , che si è attivato sulla base della denuncia presentata dalla stessa CP_4
Pt_2
- che l' ha archiviato il caso con esito negativo, non ravvisando gli CP_5
estremi per qualificare l'evento come infortunio sul lavoro;
- che la sig.ra è stata assunta in data 26/06/2017 per svolgere Pt_2
mansioni di addetta alle pulizie degli interni, presso la sede operativa di 3
Milazzo, con incarico di pulizia e di riassetto delle cabine, dei locali comuni e dei servizi igienici degli yachts noleggiati dalla società;
- che, in data 27/06/2017, terminato il proprio turno di lavoro alle ore
12:30, la sig.ra era rimasta a bordo dell'imbarcazione “TE”, in Pt_2
qualità di ospite del comandante, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs.
171/2005;
- che, a distanza di 12 ore dal termine del turno di lavoro, la medesima si è trasferita autonomamente sull'imbarcazione “MA”, ove, alle 02:00 del
28/06/2017 è caduta rovinosamente, riportando gravi lesioni;
- che è stata successivamente trasportata d'urgenza in ospedale;
- che la società non ha ritenuto sussistenti i Controparte_1
presupposti per presentare denuncia di infortunio sul lavoro, in quanto il sinistro non si è verificato a bordo di un'imbarcazione armata dalla società, bensì su un'unità locata a scafo nudo a terzi, al di fuori dell'orario di lavoro, in un momento incompatibile con lo stesso e con le attività riconducibili alle mansioni lavorative;
- che, non ravvisandosi nella fattispecie alcuna ipotesi di infortunio sul lavoro, deve ritenersi inapplicabile la norma sanzionatoria relativa al ritardo nella denuncia;
- che, nel modello di denuncia trasmesso a seguito della diffida dell' , la società ha puntualmente indicato le circostanze di tempo e di CP_4
luogo riferite dai testimoni presenti sul posto, che hanno indotto lo stesso CP_5
a definire negativamente la pratica, escludendo la configurabilità dell'evento come infortunio sul lavoro.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente sospendere l'ordinanza ingiunzione impugnata per l'evidente fondatezza dei profili di fatto e di diritto risultanti dallo stesso dato documentale
che ha escluso la ricorrenza di ipotesi di infortunio sul lavoro. Nel merito CP_4
annullare l'ordinanza ingiunzione in epigrafe. Con vittoria di spese e compensi 4
da corrispondersi in distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'
[...]
, eccependo: Controparte_6
- che l'ordinanza ingiunzione opposta trae origine dal rapporto redatto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981, a carico del ricorrente, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante pro tempore della società “ CP_1
, trasmesso in data 16/05/2018, dal quale è emerso che il Sig.
[...] Pt_1
avrebbe violato l'art. 53, comma 1, del Testo Unico approvato con
[...]
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- che il datore di lavoro ha ammesso di aver denunciato i fatti solo dopo l'intimazione ricevuta dall , che a sua volta si era attivato sulla scorta CP_4
della denuncia presentata dalla sig.ra Pt_2
- che la sanzione, contestata con il verbale redatto dall' e CP_4
successivamente con l'ordinanza ingiunzione impugnata, è il risultato di un accertamento di natura esclusivamente documentale, da ritenersi del tutto legittimo;
- che la condotta illecita della società ricorrente risulta aggravata dalla circostanza che la stessa si è unilateralmente ritenuta esonerata dall'obbligo di comunicazione o denuncia all'Istituto assicurativo, nonostante quanto espressamente previsto dall'art. 53 del T.U. del D.P.R. 1124/1965, obbligo che sussiste “indipendentemente da ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'indennizzabilità dell'evento”;
- che il diniego di indennizzo espresso dall' ha determinato CP_4
l'instaurazione di un ricorso giudiziale da parte dell'interessata.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con provvedimento del 29/06/2022, il Tribunale di Reggio Calabria, dopo aver riunito il giudizio con un secondo procedimento instaurato dal ricorrente in 5
seguito alla seconda notifica del provevdimento impugnato, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Locri, assegnando il termine di
30 giorni per la riassunzione del giudizio.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'ordinanza ingiunzione impugnata, con la quale viene richiesto al ricorrente (in proprio e quale rappresentante p.t. della il Controparte_1
pagamento dell'importo di € 2903,75, ha ad oggetto la violazione dell'art. 53 del
D.P.R. n. 1124 del 1965, per omessa / tardiva denuncia, entro due giorni dall'effettiva conoscenza, dell'infortunio sul lavoro a danno della dipendente
, guaribile in più di tre giorni e verificatosi in data 27/06/2017. Parte_2
In particolare, la vicenda che, per quel che qui rileva, si è conclusa con l'erogazione della sanzione contestata, ha preso il via dalla denuncia dell'infortunio presentata dalla lavoratrice, definita negativamente dall CP_4
sull'assunto che il ricorrente avrebbe tardivamente effettuato la denuncia dell'infortunio.
Dalla denuncia presentata all' , allegata al ricorso introduttivo, si CP_4
evince che la lavoratrice è caduta alle due di notte all'interno dell'imbarcazione e che “era fuori dall'orario di lavoro”.
Del resto, dal contratto di lavoro della RA allegato al ricorso Pt_2
introduttivo, si evince che l'orario di lavoro della lavoratrice, assunta come addetta alle pulizie, era dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 12:30.
Orbene, giova premettere che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del
1965, si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa 6
violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n.
1124 del 1965, è sufficiente che esso sia avvenuto in una "occasione" di lavoro, non occorrendo la derivazione da una "causa" di lavoro, sicché rilevano tutte le condizioni, anche ambientali e socio-economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che il rischio provenga dall'apparato produttivo, da terzi o da fatti propri del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del rischio elettivo, derivante da una scelta volontaria e/ o arbitraria del lavoratore stesso, diretta a soddisfare esigenze personali, dando luogo ad una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12779 del 23/07/2012 ; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 6 del 05/01/2015; Sez. L - , Sentenza n. 17917 del
20/07/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021).
Con l'espressione "rischio elettivo", dunque, si intende un comportamento volontario, palesemente abnorme e svincolato da qualsiasi forza maggiore o necessitata, adottato dal lavoratore e in conseguenza del quale si è 7
verificato un infortunio, che interrompe il nesso causale tra infortunio e attività lavorativa.
Nel caso che ci occupa, con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che l'incidente occorso alla sig.ra in data 28/06/2017 si sarebbe Pt_2
verificato al di fuori dell'orario di lavoro in quanto la stessa, terminato il proprio lavoro, si intratteneva sulla imbarcazione TE in qualità di ospite ai sensi dell'art. 36 comma 3 del DLGS n. 171/2005, poiché legata da una relazione personale con il comandante della nave e che l'incidente si Controparte_7
sarebbe verificato non già sulla , bensì sulla imbarcazione denominata CP_8
Merylin, appartenente alla medesima società, locata a scafo nudo e ormeggiata accanto alla TE nel porto di Lipari, dove la lavoratrice si sarebbe recata per partecipare ad una festa insieme agli ospiti della medesima barca.
In merito l sostiene che, a norma dell' art. 53 del T.U. n. CP_2
1124/65, l'obbligo di denuncia dell'infortunio all'Istituto assicuratore vige
“indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità”.
Ciò, tuttavia, presuppone che un infortunio sul lavoro si sia effettivamente verificato e che ne ricorrano i presupposti, in termini soprattutto di occasione di lavoro, salva l'ipotesi del c.d. rischio elettivo, in quanto è vero che il datore di lavoro non può valutare in maniera discrezionale un evento per verificare se ricorrano i presupposti per la denuncia (come la possibilità di postumi nella misura superiore di tre giorni) ma è pur vero che, affinché scatti l'obbligo di denuncia dell'infortunio, è necessario che si sia verificato un infortunio, secondo la definizione legislativa come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
Non si può, infatti, pretendere che il datore di lavoro sia gravato da un obbligo di denuncia indefinito per ogni evento che possa in qualche modo essere ricollegato anche in via indiretta all'attività lavorativa, dando luogo ad una pretesa inesigibile. 8
Pertanto, ai fini della configurazione dell'obbligo di denuncia, che l' assume essere stato violato dal ricorrente, occorre verificare che si CP_2
sia verificato un infortunio e che lo stesso non sia ascrivibile ad eventi e situazioni del tutto scollegate dal rapporto di lavoro, anche in virtù di un rischio elettivo assunto dalla vittima, imponderabile e imprevedibile.
Orbene, l'istruttoria processuale, unitamente alla documentazione in atti, hanno confermato la dinamica dell'incidente, come riferita dal datore di lavoro.
Infatti, il teste , intimata dall Testimone_1 CP_2
resistente nella sua qualità di responsabile dell' di Locri all'epoca dei CP_4
fatti, ha riferito che: “Ricordo la vicenda per cui è causa in quanto la RA vittima dell'infortunio, di cui non ricordo il nome in quanto straniera, era stata soccorsa con l'elisoccorso circostanza che rendeva di per sé l'infortunio grave.
Abbiamo avuto notizia dell'infortunio con certificazioni sanitarie provenienti dall'ospedale che credo siano stati inviati forse da parenti della vittima;
mancava tuttavia la denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro per cui non eravamo in grado di assumere nessuna decisione ma, visto che la vittima era ancora in cura, avevamo il tempo per assumere le informazioni;
nel frattempo abbiamo chiesto la denuncia al datore di lavoro, il quale con notevole ritardo ha ottemperato. Noi come non abbiamo sottoposto il caso a CP_4
nessuna indagine ispettiva in quanto per noi fa fede ciò che scrive il datore di lavoro in sede di denuncia;
la dinamica dell'infortunio emergeva con chiarezza dalla denuncia di infortunio del datore di lavoro pervenuta con ritardo;
su tale denuncia vi erano dati contraddittori che ci inducevano definire il caso negativamente in quanto il datore di lavoro aveva scritto che l'infortunio non era avvenuto in circostanza di lavoro, ma era avvenuto in un momento in cui la vittima di notte stava intrattenendo gli ospiti della barca turistica di sua spontanea volontà; pertanto, per via di tali contraddizioni, la pratica è stata chiusa negativamente;
la vittima ha intrapreso un'azione giudiziaria contro
l' per il rigetto della pratica di infortunio sul lavoro;
tale giudizio è CP_4 9
attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Locri;
ricordo di questa pratica che, dal momento che il datore di lavoro ha provveduto alla denuncia oltre i termini di 48 ore cui all'art. 53 del T.U., abbiamo trasmesso la diffida al rappresentante legale e al datore di lavoro per un importo di circa 1500 euro per il ritardo dell'invio della denuncia;
infatti la denuncia, anche in caso di definizione negativa dell'infortunio, doveva essere ugualmente trasmessa entro il termine di legge;
non ricordo i nomi”.
Appare, in tal senso, dirimente la circostanza riferita dal teste secondo cui:
“Intendo precisare che dai certificati medici pervenuti si evinceva che, se ho ben capito, l'elisoccorso era intervenuto sull'imbarcazione”.
Nondimeno, il teste , comandate dell'imbarcazione Controparte_7
TE, ha riferito che: “Conosco la RA che lavorava Parte_2
come RA delle pulizie per la società your boat holiday sulla imbarcazione
TE, dove lavoravo anche io nello stesso periodo, ma non ricordo la data precisa;
la vedevo ogni giorno e ai tempi avevamo una relazione;
da allora sono passati almeno sei anni ma non so dire la data esatta;
abbiamo avuto una relazione per una stagione estiva in cui entrambi lavoravamo sulla stessa imbarcazione;
preciso che anche la RA lavorava sulla Parte_2
imbarcazione TE io non ho mai visto il suo contratto, ma l'ho vista lavorare su tale imbarcazione;
principalmente lavorava nelle ore della mattina ma avendo una relazione con me rimaneva sulla barca e se necessario dava una mano;
più volte è accaduto che si sia trattenuta presso l'imbarcazione per tutta la giornata;
ciò è accaduto anche la notte dell'incidente, del quale non ricordo la data ma ricordo cosa è accaduto. Ricordo che il giorno dell'incidente la RA aveva finito il suo orario di lavoro per l'ora di pranzo e si era Pt_2
trattenuta nell'imbarcazione: la sera, dopo che gli ospiti della barca erano andati a dormire, noi eravamo liberi di uscire;
quella sera eravamo attraccati al porti di Lipari, banchina Lipari service, dove era attraccata anche un'altra barca della stessa società di proprietà del sig. che si chiamava MA, Pt_1 10
se ben ricordo;
la RA e il sig. che era il marinaio Pt_2 Controparte_9
si sono recati sull'altra imbarcazione perché vi erano persone giovani della nostra età; io ho preferito rimanere a bordo della TE in quanto ero il comandante;
ho saputo che ad un certo punto hanno deciso di lasciare il porto con la MA;
ricordo che la RA è venuta a svegliarmi Pt_2
chiedendomi se volessi andare con loro sull'altra barca ma io ho rifiutato , lei sembrava “su di giri” ; mentre erano in mare con la MA la RA Pt_2
è caduta dalla parte alta del ponte;
io ho appreso dell'accaduto perché sono rientrati con la barca nel porto e il marinaio è venuto a svegliarmi per riferirmi
l'accaduto; a quel punto mi sono alzato e sono andato sull'atra imbarcazione dove vi era la signorina sul ponte di coperta a terra;
mi hanno Pt_2
raccontato che mentre erano in navigazione il comandante dell'altra imbarcazione Cannavò aveva già chiamato un'ambulanza e che la stavano aspettando;
non ricordo se quando sono sulla MA l'ambulanza era già arrivata oppure se è arrivata poco dopo portando via la RA ” Pt_2
riferendo sui fatti di causa de relato, in quanto non presente al momento dell'incidente, circostanza confermata anche dagli altri testi escussi, compresa la RA ”. Pt_2
Ancora il teste, nel descrivere l'equipaggio della TE, ha riferito che era composto: “da me e dal marinaio specificando che: “il Controparte_9
noleggio della TE comprendeva sia l'imbarcazione che l'equipaggio; non so invece quali fossero le condizioni di noleggio della imbarcazione MA, che aveva in quella occasione uno skipper e se non sbaglio anche un marinaio, ma non s che contratto avessero;
ribadisco che non ho mai letto il contratto della sig.ra e che lei rimaneva con noi per tutta la giornata perché Pt_2
eravamo una coppia;
preciso che noi facevamo base a Milazzo e che lei avrebbe potuto fare le pulizie e non partire oppure rientrare alla base con un traghetto penso pagato dalla società da qualsiasi isola delle eolie;
il datore di lavoro della RA era la società per la quale lavoravo anche io;
nello Pt_2 11
specifico sull'imbarcazione io le davo delle indicazioni su cosa fare;
non so con chi avesse firmato il contratto di lavoro la RA;
la RA Pt_2
ufficialmente non svolgeva le funzioni di hostess perché non ne aveva i requisiti;
infatti non aveva il libretto di navigazione e non poteva navigare”.
Tale ultima circostanza è confermata dalla documentazione relativa al rapporto di lavoro della sig.ra allegata al ricorso e non specificamente Pt_2
confutata dall' , dalla quale si evince che la stessa era assunta come CP_2
addetta alla pulizia e che il suo orario di lavoro era dal lunedì al venerdì dalle
8:300 alle 12:30.
Nondimeno, tale circostanza non appare smentita dalle dichiarazioni, peraltro confuse e contraddittorie, rese dalla sig.ra nel corso Parte_2
dell'istruttoria processuale, la quale ha genericamente dichiarato che:
“Ufficialmente avrei dovuto lavorare solo quando le imbarcazioni erano in porto ma di fatto lavoravo anche durante la navigazione;
non saprei dire quale fosse l'orario di lavoro perché con questo tipo di lavoro è difficile fare previsioni orarie;
non ricordo cosa vi fosse scritto sul mio contratto in merito all'orario di lavoro;
non ricordo quante ore avrei dovuto da contratto lavorare
a settimana;
io avevo un accordo orale con la in virtù del quale CP_1
mi ero impegnata a stare sempre a bordo anche durante la navigazione;
avevo preso questo accordo con la legale rappresentante che si chiamava Per_1
; ogni volta che le imbarcazioni uscivano io uscivo con il resto
[...]
dell'equipaggio, ossia con il comandante e con il marinaio Io rimanevo sempre
a bordo per tutto il tempo della prenotazione, che poteva essere di un giorno come di una settimana o più tempo;
quando la prenotazione era per più giorni io rimanevo a bordo anche di notte;
quando facevamo delle tappe nelle isole eolie io potevo uscire dall'imbarcazione per fare la spesa. Quando vi erano degli ospiti io ero sempre in servizio;
potevo avere delle ore libere soltanto se non vi erano ospiti e l'imbarcazione era nel porto” (…) “I membri dell'equipaggio al momento dell'incidente erano che era il Controparte_7 12
comandante e che era il marinaio” laddove il concetto di Controparte_9
“sempre” è di “servizio” appaiono oltre modo vacui e non sorretti da prove e fatti concreti.
Il teste , confermando quanto riferito dal teste Testimone_2 CP_7
nella sua qualità conduttore della imbarcazione MA, ha descritto la dinamica dei fatti per avervi direttamente assistito, dichiarando che: “Io avevo iniziato a lavorare da un mese circa per la società quando c'è stato l'incidente della sig.ra , che era una ragazza che lavorava per la società ma Parte_2
non so che compiti avesse;
infatti, io all'epoca lavoravo da poco per la società e non conoscevo bene gli altri dipendenti;
so che la sig.ra faceva lavori di Pt_2
pulizia sulle barche;
non facevamo base a Marina di Milazzo e io lì la vedevo salire sulle barche e fare dei lavori di pulizia;
a volte passava anche sulla nostra barca ma non ricordo bene perché sono passati molti anni;
la notte dell'incidente eravamo nel porto di Lipari presso il Lipari service;
so che all'epoca la RA aveva una relazione con il comandante della barca Pt_2
quella notte ci siamo ritrovati ormeggiati a Lipari Controparte_10
uno accanto all'altro; io avevo a bordo tre turisti australiani sulla trentina, di cui due donne e un uomo;
la mia barca si chiamava MA;
la RA Pt_2
quella notte era su che era ormeggiata accanto alla MA;
non so a CP_11
che titolo fosse lì. Quella notte i miei ospiti avevano messo della musica e ballavano e nel frattempo una delle mie ospiti aveva fatto amicizia con CP_9
che è il terzo che manca oggi qui, che era un membro dell'equipaggio
[...]
della TE;
pertanto le mie ospiti hanno invitato e la sulla CP_9 Pt_2
nostra barca così loro sono saliti a bordo;
ci intrattenevamo con musica e i miei ospiti bevevano qualcosa;
in nottata tra mezzanotte e l'una si è avvicinato un signore che ci ha rappresentato che era nella imbarcazione accanto e doveva partire alle prime luci dell'alba per cui ci ha chiesto di togliere la musica o di allontanarci e festeggiare altrove;
allora ho chiamato i miei ospiti e visto che le condizioni meteo erano buono ho prospettato loro o l'opzione di spegnere la 13
musica e terminare la festa oppure di uscire in mare e raggiungere una baia per continuare la serata;
loro hanno scelto di uscire in mare e hanno invitato anche la RA e il sig. ad unirsi a noi;
siamo usciti , abbiamo fatto Pt_2 CP_9
15 minuti di navigazione e ci siamo fermati in una baia e abbiamo continuato la serata;
i miei ospiti hanno fatto il bagno e una volta risaliti hanno chiesto di prendere una bottiglia di champagne;
loro erano sulla parte superiore della barca, detta fly, e ballavano;
io sono sceso nella parte inferiore della barca con la RA;
lei ha preso una bottiglia e io ho preso dei bicchieri;
siamo Pt_2
usciti dalla cucina e siamo saliti per le scale al piano superiore;
la RA
dopo aver posato la bottiglia ha iniziato a ballare insieme ad una delle Pt_2
ragazze; io stavo sistemando i bicchieri e ho visto come un'ombra di un piede e mi sono girato e non c'era più la RA;
mi sono affacciato sul Parte_2
ponte, dove era caduta la RA e ho visto che la situazione era grave, Pt_2
l'ho capito perché sono autista soccorritore nelle ambulanze;
sono sceso giù dal fly e lei era rimasta incastrata sul ponte quasi senza sensi e le tremavano le palpebre e ho cercato di sistemarla e ho dato indicazione a di condurre CP_9
la barca e guidare verso Lipari;
nel frattempo ho cercati di stabilizzare la ragazza e di tenerla sveglia;
poi non ricordo se con il mio telefono o con quello di NO ho chiamato l'ambulanza che è arrivata insieme a noi al porticciolo di Lipari service;
al momento della caduta la RA aveva fatto il Pt_2
bagno da poco;
ciò accadeva più o meno intorno alle due del mattino. Io ero consigliato dalla società ai clienti, ma non avevo un rapporto di lavoro con la società; ero retribuito di volta in volta dai clienti;
non avevo nessun contratto con la società. La RA al momento dell'incidente era in costume da Pt_2
bagno; eravamo tutti scalzi perché in barca di norma si sta scalzi e tutti loro, compresa la RA , avevano fatto il bagno;
anzi non ricordo se Pt_2
aveva fatto il bagno;
io certamente non avevo fatto il bagno;
Controparte_9
prima di uscire in mare, sulla barca erano tutti in pantaloncini;
non ricordo se 14
la RA avesse già il costume o se sia andata a cambiarsi prima di Pt_2
salpare”.
Le circostanza riferite dal teste, che ha avuto immediata percezione dei fatti narrati, in ordine alle ragioni che hanno spinto l'imbarcazione ad allontanarsi dal porto la sera dell'incidente, hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dal teste che, sul punto, ha dichiarato che: “gli ospiti CP_7
della MA quella sera erano molto rumorosi;
ciò mi è stato confermato anche dai miei ospiti;
pertanto, secondo quanto mi è stato riferito dal comandante della MA e dal mio marinaio, hanno preferito uscire e allontanarsi dal porto;
mi risulta che stessero bevendo molto anche perché ho visto la RA in evidente stato di ebrezza quando è venuta da me;
poi Pt_2
mi hanno raccontato che avevano messo della musica e che avevano bevuto;
i miei ospiti mi hanno riferito degli schiamazzi;
io dormivo perché ero stanco ho sentito die rumori ma è normale in estate sentire die rumori su una banchina e non ho capito che venivano dall'altra imbarcazione”.
Appare chiara la dinamica dell'incidente, come riferita dai due testi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare in quanto le dichiarazioni sono convergenti, considerando che entrambi hanno dichiarato di non aver più rapporti di lavoro con il ricorrente o la società della quale lo stesso è legale rappresentante.
Tale ricostruzione non è stata inficiata dalla testimonianza della sig.ra
, le cui dichiarazioni appaiono confuse e contraddittorie e non Parte_2
suffragate dagli atti di causa.
Infatti, la sig.ra ha riferito che: “Il 28 giugno 2017 con Pt_2
l'imbarcazione MA eravamo all'isola di Lipari;
eravamo attraccati e avevamo come ospiti una famiglia brasiliana che cenava nella parte superiore dell'imbarcazione; mentre sparecchiavo dopo la cena sono scivolata per le scale che portano dalla parte superiore alla parte inferiore dell'imbarcazione; infatti noi eravamo obbligati a stare senza scarpe a bordo e forse il pavimento 15
era scivoloso;
anzi l'imbarcazione non era MA ma TE;
credo ci fosse anche la MA attraccata lì con noi ma non ricordo con esattezza perché sono passati 9 anni;
ricordo di aver battuto la testa, sono caduta con la testa in giù e mi sono fratturata il femore e ho subito un trauma cranico;
so che sono stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso, ma non ricordo nulla perché avevo perso i sensi;
ricordo la caduta non ricordo altro;
ciò accadeva di sera molto tardi, ma non ricordo con esattezza a che ora. Con me sull'imbarcazione
c'era il comandante e il marinaio, che si chiamava Controparte_7 CP_9
non c'era nessun altro, l'equipaggio era composto solo da noi tre;
[...]
conosco il sig. che era il comandante della MA;
non Testimone_2
ricordo se quella sera, quando sono caduta, ci fosse anche;
Persona_2
capitava che le due imbarcazioni uscissero insieme e che facessero gli stessi percorsi e che rimanessero attraccate insieme nel porto;
non ricordo se quella sera vi fosse anche l'altra imbarcazione. Quando sono caduta ricordo bene che vi era il marinaio che è venuto con me in ambulanza dal porto Controparte_9
all'ospedale di Lipari dove poi sono stata presa dall'elisoccorso; tanto mi consta perché me lo hanno raccontato;
infatti, la mattina successiva sono venuti in ospedale e e mi hanno Controparte_9 Persona_1 Parte_1
raccontato quello che era successo;
la mattina successiva ero cosciente in quanto durante la notte mi avevano fatto diverse trasfusioni Al momento della mia caduta forse il sig. non era presente;
forse era nella sua cabina;
CP_7
non ricordo se sia intervenuto e se si sia avvicinato a me;
quando sono caduta neanche gli ospiti brasiliani erano presenti, ma erano al piano di sotto in cabina”.
In particolare, la teste si è contraddetta in ordine alle dinamiche della caduta, riferendo in maniera dubitativa e confusa: “Forse sono caduta non mentre scendevo le scale ma mentre salivo;
infatti, sono caduta con la schiena all'indietro, non con la schiena contro le scale ma sono caduta con la schiena sul pavimento al di sotto delle scale”. 16
Nondimeno, non può non osservarsi che il teste ha riferito di aver Pt_2
intentato una causa civile nei confronti del datore di lavoro e di aver intrapreso anche un'azione penale (avendo, infatti, dichiarato che: “Ho avuto una causa penale nei confronti della in quanto l'incidente che ho Controparte_1
raccontato, avvenuto il 28 giugno 2017, non è stato denunciato come infortunio sul lavoro perché io formalmente avevo un contratto per lavorare soltanto a terra;
credo che la causa si sia conclusa ma per conoscerne l'esito dovrei parlare con i miei avvocati. Ho avuto anche una causa civile nei confronti della per le medesime ragioni, che credo si sia conclusa ma Controparte_1
dovrei chiedere ai miei avvocati”), dimostrando, peraltro, di avere dei contrasti irrisolti in ordine a quanto riferito sul licenziamento (avendo anche dichiarato che: “dopo che mi hanno dimesso dall'ospedale sono tornata in Calabria, dove sono arrivata ad agosto e ad ottobre ho ricevuto la lettera di licenziamento da parte della ma non ricordo cosa vi fosse scritto;
ricordo che CP_1
dopo le dimissioni dall'ospedale la RA mi aveva chiamato Persona_1
per chiedermi di incontrarci perché voleva che firmassi la lettera di dimissioni;
io però mi sono rifiutata e allora ad ottobre mi è arrivata la lettera di licenziamento Non ho fatto causa alla per il licenziamento”), Controparte_1
tutte circostanze che incidono sulla valutazione dell'attendibilità del teste.
Né assume rilievo inficiante dell'attendibilità dei testi la circostanza, riferita anche nel corso dell'istruttoria del teste secondo cui: “ Sono CP_7
imputato in un processo per i fatti accaduti quella notte, in quanto la RA
ha fatto una denuncia dichiarando che i fatti sono accaduti Pt_2
nell'imbarcazione di cui ero comandante ossia la TE;
il processo è ancora in corso”.
Ed infatti, nelle more del giudizio, il procedimento penale si è concluso, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto allegata da parte ricorrente, la cui produzione è ammissibile in quanto 17
sopraggiunta all'introduzione del giudizio, in quanto trattasi di giurisprudenza e considerando la rilevanza ai fini del decidere.
È vero, inoltre, che l'accertamento in questa sede, finalizzato alle responsabilità derivanti dal testo unico in materia di infortuni sul lavoro a carico del datore di lavoro è autonomo e non condizionato dagli esiti del giudizio penale: tuttavia, l'accertamento in sede penale contiene delle circostanze che collimano con quanto emerso nel corso del presente giudizio dall'istruttoria processuale e dalle allegazioni in atti.
Orbene, dalla ricostruzione dei fatti in sede penale, indipendentemente dall'esito di quel giudizio, che non ha rilevanza alcuna ai fini del presente giudizio, si evince che, dall'analisi dei rumori di fondo che si percepivano nel corso della telefonata di richiesta di soccorso nell'immediatezza dell'incidente, operata dal consulente di parte, erano udibili rumori assimilabili a quelli propri del motore di un'imbarcazione, circostanza che suffraga la ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa del ricorrente e dai testi a difesa escussi e confuta quanto sostenuto dalla lavoratrice Pt_2
Nondimeno, nella medesima sentenza, si dà atto dell'audizione in corso di causa della registrazione della telefonata al 118 in cui si riconosce la voce del a conferma di quanto dallo stesso dichiarato nel corso dell'istruttoria e Per_2
di quanto emerso sulla dinamica dei fatti.
Del resto, anche la presenza di persone diverse rispetto agli ospiti di nazionalità brasiliana presenti sulla è emerso oltre che nel corso CP_11
dell'istruttoria anche nel corso dell'istruttoria svolta in sede penale.
Orbene, dall'istruttoria processuale, sorretta dalle allegazioni documentali, risulta confermata la dinamica dell'incidente come riferita dal datore di lavoro, in quanto le dichiarazioni i rese dai tre testi escussi convergono sui fatti di causa, non sono in contrasto tra loro e collimano con la documentazione in atti (tra cui il contratto di lavoro della dal quale si evince che la stessa aveva Pt_2
l'obbligo di lavorare fino alle ore 12:30) laddove, invece, la teste è stata Pt_2 18
lacunosa confusa e contraddittoria in ordine alla dinamica dell'incidente, agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e alla possibilità di una presenza sull'una o sull'altra imbarcazione.
Sotto tale ultimo profilo, ella ha dichiarato di essere addetta alle pulizie sull'una o sull'altra imbarcazione ma, nel contempo, ha dichiarato che quella estate alloggiava sulla TE (“Preciso che durante la stagione estiva io di fatto abitavo presso una delle imbarcazioni;
nel 2017 io avevo la mia cabina sulla
TE dove di fatto io vivevo secondo gli accordi presi con il datore di lavoro e dove io dormivo anche quando non c'erano ospiti prenotati”), salvo poi dichiarare che si alternava con un'altra hostess, per poi confermare, infine, che, quando era in servizio su una barca, non poteva essere in servizio su un'altra
(“Quando ero in servizio su una imbarcazione e c'era l'altra imbarcazione della società attraccata accanto io non potevo lavorare contemporaneamente sull'una
o sull'altra, ma potevo spostare dall'imbarcazione presso la quale ero in servizio all'altra beni di prima necessità come la spesa, se mancava qualcosa, oppure l'abbigliamento per l'equipaggio o biancheria proveniente dalla lavanderia;
infatti, nei porti portavamo la biancheria in lavanderia e poi una volta ritirata la smistavamo sull'una o sull'altra barca;
di quest'ultima operazione mi occupavo io”).
Tali contraddizioni, unite alla posizione della testimone, ne inficiano l'attendibilità anche considerando che tutte le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi sono tra loro convergenti, mentre le dichiarazioni rese dalla Pt_2
presentano delle intrinseche contraddizioni.
Orbene, una volta accertata in sede processuale la dinamica dei fatti che hanno condotto all'incidente, occorre in concreto valutare se tali fatti possano qualificarsi come infortunio sul lavoro.
Alla luce della ricostruzione unitaria dei fatti, si evince innanzitutto che la RA presente in n orario notturno sulla (ben oltre il proprio Pt_2 CP_11
orario di lavoro contrattualmente previsto), fosse qualificabile come un'ospite ai 19
sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 che, a giudizio del comandante, può anche svolgere servizi complementari di bordo, di camera e di cucina.
Inoltre, ritiene il giudicante, alla luce delle risultanze istruttorie, che la lavoratrice non era in servizio, non solo perché i fatti si sono verificati al di fuori dell'orario di lavoro (circostanza che di per sé non sarebbe dirimente ad escludere la natura di infortunio sul lavoro, sia pure collegato al rapporto di lavoro in via mediata) ma anche perché che la stessa – che era al di fuori del luogo in cui in quel momento svolgeva l'attività lavorativa – si è liberamente posta, in virtù di una scelta imponderabile e imprevedibile, in una situazione qualificabile come abnorme, in virtù di un contegno esorbitante rispetto agli obblighi lavorativi e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, idonea a creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.
Nondimeno, non può non rimarcarsi che il luogo in cui si è verificato l'incidente, quale è emerso dall'istruttoria processuale e anche dalla sentenza del
Tribunale Penale di Barcellona Pozzo di Gotto allegata da parte ricorrente, pur essendo uno scafo di proprietà della società Zure Embark s.r.l. era, diversamente dalla TE (luogo in cui si svolgeva la prestazione della secondo Pt_2
quanto emerso dall'istruttoria secondo quanto dalla stessa confermato in sede di escussione, dotata di un equipaggio alle dipendenze della società medesima), era locata a scafo nudo a terzi (circostanza allegata dalla parte ricorrente ed emersa dall'istruttoria e mai confutata dall'ispettorato).
Né assume rilievo dirimente la circostanza, non oggetto di adeguate allegazioni, secondo cui la avrebbe svolto mansioni ulteriori per un Pt_2
numero di ore ulteriori rispetto al contratto stipulato, circostanza che non è oggetto del presente giudizio, che concerne esclusivamente la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, emessa per omessa/ritardata denuncia di un 20
incidente che, alla luce di quanto argomentato, non ha integrato un infortunio sul lavoro.
Ne discende che nessun infortunio sul lavoro si è verificato a bordo della
MA – imbarcazione della società ma locata a terzi - nella notte CP_12
del 28 giugno 2017 (né tanto meno a bordo della TE) tale da far scattare, in capo al datore di lavoro, un obbligo di denuncia all' ai sensi dell'art. 53 del CP_4
testo unico.
Pertanto, non ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 53, il ricorso va accolto, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' , con distrazione in Controparte_2
favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si applicano i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2645/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. prot. 5238 del 27/02/2020, recante l'importo di € 2.939,25, emessa dall' e notificata Controparte_13
in data 29/11/2020;
- ND l , in persona del Controparte_6
legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 04/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 04/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2645 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante p.t. della (C.F ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zanghì, con il quale è elettivamente domiciliato in Messina, via Lenzi n. 5 ricorrente
CONTRO
, sede territoriale di Reggio Controparte_2
Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via
Pio XI, Trav. De Blasio n. 11-13 resistente
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione 2
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 29/07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, riportando il contenuto del ricorso introduttivo depositato dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. prot. 5238 del 27/02/2020, recante l'importo di € 2.939,25, emessa dall' di Controparte_3
Reggio Calabria e notificata in data 29/11/2020.
A tal fine, ha esposto:
- che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa a causa del ritardo nella denuncia di un sinistro occorso a bordo di un'imbarcazione di sua proprietà, in cui è rimasta coinvolta la Sig.ra ; Parte_2
- che l'incidente denunciato si è verificato, ma non è qualificabile come infortunio sul lavoro, per cui la “ ” non era tenuta a denunciare CP_1
all' un evento privo dei requisiti che connotano l'infortunio sul lavoro;
CP_4
- che il sinistro si è verificato a bordo dell'imbarcazione “MA”, di proprietà della società, locata a scafo nudo a terzi;
- che la Sig.na si trovava su un'altra imbarcazione di Parte_2
proprietà e armata dalla stessa società, la “TE”, dalla quale si è spostata al di fuori dell'orario di lavoro, per motivi di svago, per cui la “ ” ha CP_1
provveduto a denunciare i fatti soltanto a seguito dell'intimazione ricevuta dall' , che si è attivato sulla base della denuncia presentata dalla stessa CP_4
Pt_2
- che l' ha archiviato il caso con esito negativo, non ravvisando gli CP_5
estremi per qualificare l'evento come infortunio sul lavoro;
- che la sig.ra è stata assunta in data 26/06/2017 per svolgere Pt_2
mansioni di addetta alle pulizie degli interni, presso la sede operativa di 3
Milazzo, con incarico di pulizia e di riassetto delle cabine, dei locali comuni e dei servizi igienici degli yachts noleggiati dalla società;
- che, in data 27/06/2017, terminato il proprio turno di lavoro alle ore
12:30, la sig.ra era rimasta a bordo dell'imbarcazione “TE”, in Pt_2
qualità di ospite del comandante, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs.
171/2005;
- che, a distanza di 12 ore dal termine del turno di lavoro, la medesima si è trasferita autonomamente sull'imbarcazione “MA”, ove, alle 02:00 del
28/06/2017 è caduta rovinosamente, riportando gravi lesioni;
- che è stata successivamente trasportata d'urgenza in ospedale;
- che la società non ha ritenuto sussistenti i Controparte_1
presupposti per presentare denuncia di infortunio sul lavoro, in quanto il sinistro non si è verificato a bordo di un'imbarcazione armata dalla società, bensì su un'unità locata a scafo nudo a terzi, al di fuori dell'orario di lavoro, in un momento incompatibile con lo stesso e con le attività riconducibili alle mansioni lavorative;
- che, non ravvisandosi nella fattispecie alcuna ipotesi di infortunio sul lavoro, deve ritenersi inapplicabile la norma sanzionatoria relativa al ritardo nella denuncia;
- che, nel modello di denuncia trasmesso a seguito della diffida dell' , la società ha puntualmente indicato le circostanze di tempo e di CP_4
luogo riferite dai testimoni presenti sul posto, che hanno indotto lo stesso CP_5
a definire negativamente la pratica, escludendo la configurabilità dell'evento come infortunio sul lavoro.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente sospendere l'ordinanza ingiunzione impugnata per l'evidente fondatezza dei profili di fatto e di diritto risultanti dallo stesso dato documentale
che ha escluso la ricorrenza di ipotesi di infortunio sul lavoro. Nel merito CP_4
annullare l'ordinanza ingiunzione in epigrafe. Con vittoria di spese e compensi 4
da corrispondersi in distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'
[...]
, eccependo: Controparte_6
- che l'ordinanza ingiunzione opposta trae origine dal rapporto redatto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981, a carico del ricorrente, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante pro tempore della società “ CP_1
, trasmesso in data 16/05/2018, dal quale è emerso che il Sig.
[...] Pt_1
avrebbe violato l'art. 53, comma 1, del Testo Unico approvato con
[...]
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- che il datore di lavoro ha ammesso di aver denunciato i fatti solo dopo l'intimazione ricevuta dall , che a sua volta si era attivato sulla scorta CP_4
della denuncia presentata dalla sig.ra Pt_2
- che la sanzione, contestata con il verbale redatto dall' e CP_4
successivamente con l'ordinanza ingiunzione impugnata, è il risultato di un accertamento di natura esclusivamente documentale, da ritenersi del tutto legittimo;
- che la condotta illecita della società ricorrente risulta aggravata dalla circostanza che la stessa si è unilateralmente ritenuta esonerata dall'obbligo di comunicazione o denuncia all'Istituto assicurativo, nonostante quanto espressamente previsto dall'art. 53 del T.U. del D.P.R. 1124/1965, obbligo che sussiste “indipendentemente da ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'indennizzabilità dell'evento”;
- che il diniego di indennizzo espresso dall' ha determinato CP_4
l'instaurazione di un ricorso giudiziale da parte dell'interessata.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con provvedimento del 29/06/2022, il Tribunale di Reggio Calabria, dopo aver riunito il giudizio con un secondo procedimento instaurato dal ricorrente in 5
seguito alla seconda notifica del provevdimento impugnato, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Locri, assegnando il termine di
30 giorni per la riassunzione del giudizio.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'ordinanza ingiunzione impugnata, con la quale viene richiesto al ricorrente (in proprio e quale rappresentante p.t. della il Controparte_1
pagamento dell'importo di € 2903,75, ha ad oggetto la violazione dell'art. 53 del
D.P.R. n. 1124 del 1965, per omessa / tardiva denuncia, entro due giorni dall'effettiva conoscenza, dell'infortunio sul lavoro a danno della dipendente
, guaribile in più di tre giorni e verificatosi in data 27/06/2017. Parte_2
In particolare, la vicenda che, per quel che qui rileva, si è conclusa con l'erogazione della sanzione contestata, ha preso il via dalla denuncia dell'infortunio presentata dalla lavoratrice, definita negativamente dall CP_4
sull'assunto che il ricorrente avrebbe tardivamente effettuato la denuncia dell'infortunio.
Dalla denuncia presentata all' , allegata al ricorso introduttivo, si CP_4
evince che la lavoratrice è caduta alle due di notte all'interno dell'imbarcazione e che “era fuori dall'orario di lavoro”.
Del resto, dal contratto di lavoro della RA allegato al ricorso Pt_2
introduttivo, si evince che l'orario di lavoro della lavoratrice, assunta come addetta alle pulizie, era dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 12:30.
Orbene, giova premettere che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del
1965, si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa 6
violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n.
1124 del 1965, è sufficiente che esso sia avvenuto in una "occasione" di lavoro, non occorrendo la derivazione da una "causa" di lavoro, sicché rilevano tutte le condizioni, anche ambientali e socio-economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che il rischio provenga dall'apparato produttivo, da terzi o da fatti propri del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del rischio elettivo, derivante da una scelta volontaria e/ o arbitraria del lavoratore stesso, diretta a soddisfare esigenze personali, dando luogo ad una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12779 del 23/07/2012 ; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 6 del 05/01/2015; Sez. L - , Sentenza n. 17917 del
20/07/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021).
Con l'espressione "rischio elettivo", dunque, si intende un comportamento volontario, palesemente abnorme e svincolato da qualsiasi forza maggiore o necessitata, adottato dal lavoratore e in conseguenza del quale si è 7
verificato un infortunio, che interrompe il nesso causale tra infortunio e attività lavorativa.
Nel caso che ci occupa, con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che l'incidente occorso alla sig.ra in data 28/06/2017 si sarebbe Pt_2
verificato al di fuori dell'orario di lavoro in quanto la stessa, terminato il proprio lavoro, si intratteneva sulla imbarcazione TE in qualità di ospite ai sensi dell'art. 36 comma 3 del DLGS n. 171/2005, poiché legata da una relazione personale con il comandante della nave e che l'incidente si Controparte_7
sarebbe verificato non già sulla , bensì sulla imbarcazione denominata CP_8
Merylin, appartenente alla medesima società, locata a scafo nudo e ormeggiata accanto alla TE nel porto di Lipari, dove la lavoratrice si sarebbe recata per partecipare ad una festa insieme agli ospiti della medesima barca.
In merito l sostiene che, a norma dell' art. 53 del T.U. n. CP_2
1124/65, l'obbligo di denuncia dell'infortunio all'Istituto assicuratore vige
“indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità”.
Ciò, tuttavia, presuppone che un infortunio sul lavoro si sia effettivamente verificato e che ne ricorrano i presupposti, in termini soprattutto di occasione di lavoro, salva l'ipotesi del c.d. rischio elettivo, in quanto è vero che il datore di lavoro non può valutare in maniera discrezionale un evento per verificare se ricorrano i presupposti per la denuncia (come la possibilità di postumi nella misura superiore di tre giorni) ma è pur vero che, affinché scatti l'obbligo di denuncia dell'infortunio, è necessario che si sia verificato un infortunio, secondo la definizione legislativa come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
Non si può, infatti, pretendere che il datore di lavoro sia gravato da un obbligo di denuncia indefinito per ogni evento che possa in qualche modo essere ricollegato anche in via indiretta all'attività lavorativa, dando luogo ad una pretesa inesigibile. 8
Pertanto, ai fini della configurazione dell'obbligo di denuncia, che l' assume essere stato violato dal ricorrente, occorre verificare che si CP_2
sia verificato un infortunio e che lo stesso non sia ascrivibile ad eventi e situazioni del tutto scollegate dal rapporto di lavoro, anche in virtù di un rischio elettivo assunto dalla vittima, imponderabile e imprevedibile.
Orbene, l'istruttoria processuale, unitamente alla documentazione in atti, hanno confermato la dinamica dell'incidente, come riferita dal datore di lavoro.
Infatti, il teste , intimata dall Testimone_1 CP_2
resistente nella sua qualità di responsabile dell' di Locri all'epoca dei CP_4
fatti, ha riferito che: “Ricordo la vicenda per cui è causa in quanto la RA vittima dell'infortunio, di cui non ricordo il nome in quanto straniera, era stata soccorsa con l'elisoccorso circostanza che rendeva di per sé l'infortunio grave.
Abbiamo avuto notizia dell'infortunio con certificazioni sanitarie provenienti dall'ospedale che credo siano stati inviati forse da parenti della vittima;
mancava tuttavia la denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro per cui non eravamo in grado di assumere nessuna decisione ma, visto che la vittima era ancora in cura, avevamo il tempo per assumere le informazioni;
nel frattempo abbiamo chiesto la denuncia al datore di lavoro, il quale con notevole ritardo ha ottemperato. Noi come non abbiamo sottoposto il caso a CP_4
nessuna indagine ispettiva in quanto per noi fa fede ciò che scrive il datore di lavoro in sede di denuncia;
la dinamica dell'infortunio emergeva con chiarezza dalla denuncia di infortunio del datore di lavoro pervenuta con ritardo;
su tale denuncia vi erano dati contraddittori che ci inducevano definire il caso negativamente in quanto il datore di lavoro aveva scritto che l'infortunio non era avvenuto in circostanza di lavoro, ma era avvenuto in un momento in cui la vittima di notte stava intrattenendo gli ospiti della barca turistica di sua spontanea volontà; pertanto, per via di tali contraddizioni, la pratica è stata chiusa negativamente;
la vittima ha intrapreso un'azione giudiziaria contro
l' per il rigetto della pratica di infortunio sul lavoro;
tale giudizio è CP_4 9
attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Locri;
ricordo di questa pratica che, dal momento che il datore di lavoro ha provveduto alla denuncia oltre i termini di 48 ore cui all'art. 53 del T.U., abbiamo trasmesso la diffida al rappresentante legale e al datore di lavoro per un importo di circa 1500 euro per il ritardo dell'invio della denuncia;
infatti la denuncia, anche in caso di definizione negativa dell'infortunio, doveva essere ugualmente trasmessa entro il termine di legge;
non ricordo i nomi”.
Appare, in tal senso, dirimente la circostanza riferita dal teste secondo cui:
“Intendo precisare che dai certificati medici pervenuti si evinceva che, se ho ben capito, l'elisoccorso era intervenuto sull'imbarcazione”.
Nondimeno, il teste , comandate dell'imbarcazione Controparte_7
TE, ha riferito che: “Conosco la RA che lavorava Parte_2
come RA delle pulizie per la società your boat holiday sulla imbarcazione
TE, dove lavoravo anche io nello stesso periodo, ma non ricordo la data precisa;
la vedevo ogni giorno e ai tempi avevamo una relazione;
da allora sono passati almeno sei anni ma non so dire la data esatta;
abbiamo avuto una relazione per una stagione estiva in cui entrambi lavoravamo sulla stessa imbarcazione;
preciso che anche la RA lavorava sulla Parte_2
imbarcazione TE io non ho mai visto il suo contratto, ma l'ho vista lavorare su tale imbarcazione;
principalmente lavorava nelle ore della mattina ma avendo una relazione con me rimaneva sulla barca e se necessario dava una mano;
più volte è accaduto che si sia trattenuta presso l'imbarcazione per tutta la giornata;
ciò è accaduto anche la notte dell'incidente, del quale non ricordo la data ma ricordo cosa è accaduto. Ricordo che il giorno dell'incidente la RA aveva finito il suo orario di lavoro per l'ora di pranzo e si era Pt_2
trattenuta nell'imbarcazione: la sera, dopo che gli ospiti della barca erano andati a dormire, noi eravamo liberi di uscire;
quella sera eravamo attraccati al porti di Lipari, banchina Lipari service, dove era attraccata anche un'altra barca della stessa società di proprietà del sig. che si chiamava MA, Pt_1 10
se ben ricordo;
la RA e il sig. che era il marinaio Pt_2 Controparte_9
si sono recati sull'altra imbarcazione perché vi erano persone giovani della nostra età; io ho preferito rimanere a bordo della TE in quanto ero il comandante;
ho saputo che ad un certo punto hanno deciso di lasciare il porto con la MA;
ricordo che la RA è venuta a svegliarmi Pt_2
chiedendomi se volessi andare con loro sull'altra barca ma io ho rifiutato , lei sembrava “su di giri” ; mentre erano in mare con la MA la RA Pt_2
è caduta dalla parte alta del ponte;
io ho appreso dell'accaduto perché sono rientrati con la barca nel porto e il marinaio è venuto a svegliarmi per riferirmi
l'accaduto; a quel punto mi sono alzato e sono andato sull'atra imbarcazione dove vi era la signorina sul ponte di coperta a terra;
mi hanno Pt_2
raccontato che mentre erano in navigazione il comandante dell'altra imbarcazione Cannavò aveva già chiamato un'ambulanza e che la stavano aspettando;
non ricordo se quando sono sulla MA l'ambulanza era già arrivata oppure se è arrivata poco dopo portando via la RA ” Pt_2
riferendo sui fatti di causa de relato, in quanto non presente al momento dell'incidente, circostanza confermata anche dagli altri testi escussi, compresa la RA ”. Pt_2
Ancora il teste, nel descrivere l'equipaggio della TE, ha riferito che era composto: “da me e dal marinaio specificando che: “il Controparte_9
noleggio della TE comprendeva sia l'imbarcazione che l'equipaggio; non so invece quali fossero le condizioni di noleggio della imbarcazione MA, che aveva in quella occasione uno skipper e se non sbaglio anche un marinaio, ma non s che contratto avessero;
ribadisco che non ho mai letto il contratto della sig.ra e che lei rimaneva con noi per tutta la giornata perché Pt_2
eravamo una coppia;
preciso che noi facevamo base a Milazzo e che lei avrebbe potuto fare le pulizie e non partire oppure rientrare alla base con un traghetto penso pagato dalla società da qualsiasi isola delle eolie;
il datore di lavoro della RA era la società per la quale lavoravo anche io;
nello Pt_2 11
specifico sull'imbarcazione io le davo delle indicazioni su cosa fare;
non so con chi avesse firmato il contratto di lavoro la RA;
la RA Pt_2
ufficialmente non svolgeva le funzioni di hostess perché non ne aveva i requisiti;
infatti non aveva il libretto di navigazione e non poteva navigare”.
Tale ultima circostanza è confermata dalla documentazione relativa al rapporto di lavoro della sig.ra allegata al ricorso e non specificamente Pt_2
confutata dall' , dalla quale si evince che la stessa era assunta come CP_2
addetta alla pulizia e che il suo orario di lavoro era dal lunedì al venerdì dalle
8:300 alle 12:30.
Nondimeno, tale circostanza non appare smentita dalle dichiarazioni, peraltro confuse e contraddittorie, rese dalla sig.ra nel corso Parte_2
dell'istruttoria processuale, la quale ha genericamente dichiarato che:
“Ufficialmente avrei dovuto lavorare solo quando le imbarcazioni erano in porto ma di fatto lavoravo anche durante la navigazione;
non saprei dire quale fosse l'orario di lavoro perché con questo tipo di lavoro è difficile fare previsioni orarie;
non ricordo cosa vi fosse scritto sul mio contratto in merito all'orario di lavoro;
non ricordo quante ore avrei dovuto da contratto lavorare
a settimana;
io avevo un accordo orale con la in virtù del quale CP_1
mi ero impegnata a stare sempre a bordo anche durante la navigazione;
avevo preso questo accordo con la legale rappresentante che si chiamava Per_1
; ogni volta che le imbarcazioni uscivano io uscivo con il resto
[...]
dell'equipaggio, ossia con il comandante e con il marinaio Io rimanevo sempre
a bordo per tutto il tempo della prenotazione, che poteva essere di un giorno come di una settimana o più tempo;
quando la prenotazione era per più giorni io rimanevo a bordo anche di notte;
quando facevamo delle tappe nelle isole eolie io potevo uscire dall'imbarcazione per fare la spesa. Quando vi erano degli ospiti io ero sempre in servizio;
potevo avere delle ore libere soltanto se non vi erano ospiti e l'imbarcazione era nel porto” (…) “I membri dell'equipaggio al momento dell'incidente erano che era il Controparte_7 12
comandante e che era il marinaio” laddove il concetto di Controparte_9
“sempre” è di “servizio” appaiono oltre modo vacui e non sorretti da prove e fatti concreti.
Il teste , confermando quanto riferito dal teste Testimone_2 CP_7
nella sua qualità conduttore della imbarcazione MA, ha descritto la dinamica dei fatti per avervi direttamente assistito, dichiarando che: “Io avevo iniziato a lavorare da un mese circa per la società quando c'è stato l'incidente della sig.ra , che era una ragazza che lavorava per la società ma Parte_2
non so che compiti avesse;
infatti, io all'epoca lavoravo da poco per la società e non conoscevo bene gli altri dipendenti;
so che la sig.ra faceva lavori di Pt_2
pulizia sulle barche;
non facevamo base a Marina di Milazzo e io lì la vedevo salire sulle barche e fare dei lavori di pulizia;
a volte passava anche sulla nostra barca ma non ricordo bene perché sono passati molti anni;
la notte dell'incidente eravamo nel porto di Lipari presso il Lipari service;
so che all'epoca la RA aveva una relazione con il comandante della barca Pt_2
quella notte ci siamo ritrovati ormeggiati a Lipari Controparte_10
uno accanto all'altro; io avevo a bordo tre turisti australiani sulla trentina, di cui due donne e un uomo;
la mia barca si chiamava MA;
la RA Pt_2
quella notte era su che era ormeggiata accanto alla MA;
non so a CP_11
che titolo fosse lì. Quella notte i miei ospiti avevano messo della musica e ballavano e nel frattempo una delle mie ospiti aveva fatto amicizia con CP_9
che è il terzo che manca oggi qui, che era un membro dell'equipaggio
[...]
della TE;
pertanto le mie ospiti hanno invitato e la sulla CP_9 Pt_2
nostra barca così loro sono saliti a bordo;
ci intrattenevamo con musica e i miei ospiti bevevano qualcosa;
in nottata tra mezzanotte e l'una si è avvicinato un signore che ci ha rappresentato che era nella imbarcazione accanto e doveva partire alle prime luci dell'alba per cui ci ha chiesto di togliere la musica o di allontanarci e festeggiare altrove;
allora ho chiamato i miei ospiti e visto che le condizioni meteo erano buono ho prospettato loro o l'opzione di spegnere la 13
musica e terminare la festa oppure di uscire in mare e raggiungere una baia per continuare la serata;
loro hanno scelto di uscire in mare e hanno invitato anche la RA e il sig. ad unirsi a noi;
siamo usciti , abbiamo fatto Pt_2 CP_9
15 minuti di navigazione e ci siamo fermati in una baia e abbiamo continuato la serata;
i miei ospiti hanno fatto il bagno e una volta risaliti hanno chiesto di prendere una bottiglia di champagne;
loro erano sulla parte superiore della barca, detta fly, e ballavano;
io sono sceso nella parte inferiore della barca con la RA;
lei ha preso una bottiglia e io ho preso dei bicchieri;
siamo Pt_2
usciti dalla cucina e siamo saliti per le scale al piano superiore;
la RA
dopo aver posato la bottiglia ha iniziato a ballare insieme ad una delle Pt_2
ragazze; io stavo sistemando i bicchieri e ho visto come un'ombra di un piede e mi sono girato e non c'era più la RA;
mi sono affacciato sul Parte_2
ponte, dove era caduta la RA e ho visto che la situazione era grave, Pt_2
l'ho capito perché sono autista soccorritore nelle ambulanze;
sono sceso giù dal fly e lei era rimasta incastrata sul ponte quasi senza sensi e le tremavano le palpebre e ho cercato di sistemarla e ho dato indicazione a di condurre CP_9
la barca e guidare verso Lipari;
nel frattempo ho cercati di stabilizzare la ragazza e di tenerla sveglia;
poi non ricordo se con il mio telefono o con quello di NO ho chiamato l'ambulanza che è arrivata insieme a noi al porticciolo di Lipari service;
al momento della caduta la RA aveva fatto il Pt_2
bagno da poco;
ciò accadeva più o meno intorno alle due del mattino. Io ero consigliato dalla società ai clienti, ma non avevo un rapporto di lavoro con la società; ero retribuito di volta in volta dai clienti;
non avevo nessun contratto con la società. La RA al momento dell'incidente era in costume da Pt_2
bagno; eravamo tutti scalzi perché in barca di norma si sta scalzi e tutti loro, compresa la RA , avevano fatto il bagno;
anzi non ricordo se Pt_2
aveva fatto il bagno;
io certamente non avevo fatto il bagno;
Controparte_9
prima di uscire in mare, sulla barca erano tutti in pantaloncini;
non ricordo se 14
la RA avesse già il costume o se sia andata a cambiarsi prima di Pt_2
salpare”.
Le circostanza riferite dal teste, che ha avuto immediata percezione dei fatti narrati, in ordine alle ragioni che hanno spinto l'imbarcazione ad allontanarsi dal porto la sera dell'incidente, hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dal teste che, sul punto, ha dichiarato che: “gli ospiti CP_7
della MA quella sera erano molto rumorosi;
ciò mi è stato confermato anche dai miei ospiti;
pertanto, secondo quanto mi è stato riferito dal comandante della MA e dal mio marinaio, hanno preferito uscire e allontanarsi dal porto;
mi risulta che stessero bevendo molto anche perché ho visto la RA in evidente stato di ebrezza quando è venuta da me;
poi Pt_2
mi hanno raccontato che avevano messo della musica e che avevano bevuto;
i miei ospiti mi hanno riferito degli schiamazzi;
io dormivo perché ero stanco ho sentito die rumori ma è normale in estate sentire die rumori su una banchina e non ho capito che venivano dall'altra imbarcazione”.
Appare chiara la dinamica dell'incidente, come riferita dai due testi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare in quanto le dichiarazioni sono convergenti, considerando che entrambi hanno dichiarato di non aver più rapporti di lavoro con il ricorrente o la società della quale lo stesso è legale rappresentante.
Tale ricostruzione non è stata inficiata dalla testimonianza della sig.ra
, le cui dichiarazioni appaiono confuse e contraddittorie e non Parte_2
suffragate dagli atti di causa.
Infatti, la sig.ra ha riferito che: “Il 28 giugno 2017 con Pt_2
l'imbarcazione MA eravamo all'isola di Lipari;
eravamo attraccati e avevamo come ospiti una famiglia brasiliana che cenava nella parte superiore dell'imbarcazione; mentre sparecchiavo dopo la cena sono scivolata per le scale che portano dalla parte superiore alla parte inferiore dell'imbarcazione; infatti noi eravamo obbligati a stare senza scarpe a bordo e forse il pavimento 15
era scivoloso;
anzi l'imbarcazione non era MA ma TE;
credo ci fosse anche la MA attraccata lì con noi ma non ricordo con esattezza perché sono passati 9 anni;
ricordo di aver battuto la testa, sono caduta con la testa in giù e mi sono fratturata il femore e ho subito un trauma cranico;
so che sono stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso, ma non ricordo nulla perché avevo perso i sensi;
ricordo la caduta non ricordo altro;
ciò accadeva di sera molto tardi, ma non ricordo con esattezza a che ora. Con me sull'imbarcazione
c'era il comandante e il marinaio, che si chiamava Controparte_7 CP_9
non c'era nessun altro, l'equipaggio era composto solo da noi tre;
[...]
conosco il sig. che era il comandante della MA;
non Testimone_2
ricordo se quella sera, quando sono caduta, ci fosse anche;
Persona_2
capitava che le due imbarcazioni uscissero insieme e che facessero gli stessi percorsi e che rimanessero attraccate insieme nel porto;
non ricordo se quella sera vi fosse anche l'altra imbarcazione. Quando sono caduta ricordo bene che vi era il marinaio che è venuto con me in ambulanza dal porto Controparte_9
all'ospedale di Lipari dove poi sono stata presa dall'elisoccorso; tanto mi consta perché me lo hanno raccontato;
infatti, la mattina successiva sono venuti in ospedale e e mi hanno Controparte_9 Persona_1 Parte_1
raccontato quello che era successo;
la mattina successiva ero cosciente in quanto durante la notte mi avevano fatto diverse trasfusioni Al momento della mia caduta forse il sig. non era presente;
forse era nella sua cabina;
CP_7
non ricordo se sia intervenuto e se si sia avvicinato a me;
quando sono caduta neanche gli ospiti brasiliani erano presenti, ma erano al piano di sotto in cabina”.
In particolare, la teste si è contraddetta in ordine alle dinamiche della caduta, riferendo in maniera dubitativa e confusa: “Forse sono caduta non mentre scendevo le scale ma mentre salivo;
infatti, sono caduta con la schiena all'indietro, non con la schiena contro le scale ma sono caduta con la schiena sul pavimento al di sotto delle scale”. 16
Nondimeno, non può non osservarsi che il teste ha riferito di aver Pt_2
intentato una causa civile nei confronti del datore di lavoro e di aver intrapreso anche un'azione penale (avendo, infatti, dichiarato che: “Ho avuto una causa penale nei confronti della in quanto l'incidente che ho Controparte_1
raccontato, avvenuto il 28 giugno 2017, non è stato denunciato come infortunio sul lavoro perché io formalmente avevo un contratto per lavorare soltanto a terra;
credo che la causa si sia conclusa ma per conoscerne l'esito dovrei parlare con i miei avvocati. Ho avuto anche una causa civile nei confronti della per le medesime ragioni, che credo si sia conclusa ma Controparte_1
dovrei chiedere ai miei avvocati”), dimostrando, peraltro, di avere dei contrasti irrisolti in ordine a quanto riferito sul licenziamento (avendo anche dichiarato che: “dopo che mi hanno dimesso dall'ospedale sono tornata in Calabria, dove sono arrivata ad agosto e ad ottobre ho ricevuto la lettera di licenziamento da parte della ma non ricordo cosa vi fosse scritto;
ricordo che CP_1
dopo le dimissioni dall'ospedale la RA mi aveva chiamato Persona_1
per chiedermi di incontrarci perché voleva che firmassi la lettera di dimissioni;
io però mi sono rifiutata e allora ad ottobre mi è arrivata la lettera di licenziamento Non ho fatto causa alla per il licenziamento”), Controparte_1
tutte circostanze che incidono sulla valutazione dell'attendibilità del teste.
Né assume rilievo inficiante dell'attendibilità dei testi la circostanza, riferita anche nel corso dell'istruttoria del teste secondo cui: “ Sono CP_7
imputato in un processo per i fatti accaduti quella notte, in quanto la RA
ha fatto una denuncia dichiarando che i fatti sono accaduti Pt_2
nell'imbarcazione di cui ero comandante ossia la TE;
il processo è ancora in corso”.
Ed infatti, nelle more del giudizio, il procedimento penale si è concluso, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto allegata da parte ricorrente, la cui produzione è ammissibile in quanto 17
sopraggiunta all'introduzione del giudizio, in quanto trattasi di giurisprudenza e considerando la rilevanza ai fini del decidere.
È vero, inoltre, che l'accertamento in questa sede, finalizzato alle responsabilità derivanti dal testo unico in materia di infortuni sul lavoro a carico del datore di lavoro è autonomo e non condizionato dagli esiti del giudizio penale: tuttavia, l'accertamento in sede penale contiene delle circostanze che collimano con quanto emerso nel corso del presente giudizio dall'istruttoria processuale e dalle allegazioni in atti.
Orbene, dalla ricostruzione dei fatti in sede penale, indipendentemente dall'esito di quel giudizio, che non ha rilevanza alcuna ai fini del presente giudizio, si evince che, dall'analisi dei rumori di fondo che si percepivano nel corso della telefonata di richiesta di soccorso nell'immediatezza dell'incidente, operata dal consulente di parte, erano udibili rumori assimilabili a quelli propri del motore di un'imbarcazione, circostanza che suffraga la ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa del ricorrente e dai testi a difesa escussi e confuta quanto sostenuto dalla lavoratrice Pt_2
Nondimeno, nella medesima sentenza, si dà atto dell'audizione in corso di causa della registrazione della telefonata al 118 in cui si riconosce la voce del a conferma di quanto dallo stesso dichiarato nel corso dell'istruttoria e Per_2
di quanto emerso sulla dinamica dei fatti.
Del resto, anche la presenza di persone diverse rispetto agli ospiti di nazionalità brasiliana presenti sulla è emerso oltre che nel corso CP_11
dell'istruttoria anche nel corso dell'istruttoria svolta in sede penale.
Orbene, dall'istruttoria processuale, sorretta dalle allegazioni documentali, risulta confermata la dinamica dell'incidente come riferita dal datore di lavoro, in quanto le dichiarazioni i rese dai tre testi escussi convergono sui fatti di causa, non sono in contrasto tra loro e collimano con la documentazione in atti (tra cui il contratto di lavoro della dal quale si evince che la stessa aveva Pt_2
l'obbligo di lavorare fino alle ore 12:30) laddove, invece, la teste è stata Pt_2 18
lacunosa confusa e contraddittoria in ordine alla dinamica dell'incidente, agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e alla possibilità di una presenza sull'una o sull'altra imbarcazione.
Sotto tale ultimo profilo, ella ha dichiarato di essere addetta alle pulizie sull'una o sull'altra imbarcazione ma, nel contempo, ha dichiarato che quella estate alloggiava sulla TE (“Preciso che durante la stagione estiva io di fatto abitavo presso una delle imbarcazioni;
nel 2017 io avevo la mia cabina sulla
TE dove di fatto io vivevo secondo gli accordi presi con il datore di lavoro e dove io dormivo anche quando non c'erano ospiti prenotati”), salvo poi dichiarare che si alternava con un'altra hostess, per poi confermare, infine, che, quando era in servizio su una barca, non poteva essere in servizio su un'altra
(“Quando ero in servizio su una imbarcazione e c'era l'altra imbarcazione della società attraccata accanto io non potevo lavorare contemporaneamente sull'una
o sull'altra, ma potevo spostare dall'imbarcazione presso la quale ero in servizio all'altra beni di prima necessità come la spesa, se mancava qualcosa, oppure l'abbigliamento per l'equipaggio o biancheria proveniente dalla lavanderia;
infatti, nei porti portavamo la biancheria in lavanderia e poi una volta ritirata la smistavamo sull'una o sull'altra barca;
di quest'ultima operazione mi occupavo io”).
Tali contraddizioni, unite alla posizione della testimone, ne inficiano l'attendibilità anche considerando che tutte le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi sono tra loro convergenti, mentre le dichiarazioni rese dalla Pt_2
presentano delle intrinseche contraddizioni.
Orbene, una volta accertata in sede processuale la dinamica dei fatti che hanno condotto all'incidente, occorre in concreto valutare se tali fatti possano qualificarsi come infortunio sul lavoro.
Alla luce della ricostruzione unitaria dei fatti, si evince innanzitutto che la RA presente in n orario notturno sulla (ben oltre il proprio Pt_2 CP_11
orario di lavoro contrattualmente previsto), fosse qualificabile come un'ospite ai 19
sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 che, a giudizio del comandante, può anche svolgere servizi complementari di bordo, di camera e di cucina.
Inoltre, ritiene il giudicante, alla luce delle risultanze istruttorie, che la lavoratrice non era in servizio, non solo perché i fatti si sono verificati al di fuori dell'orario di lavoro (circostanza che di per sé non sarebbe dirimente ad escludere la natura di infortunio sul lavoro, sia pure collegato al rapporto di lavoro in via mediata) ma anche perché che la stessa – che era al di fuori del luogo in cui in quel momento svolgeva l'attività lavorativa – si è liberamente posta, in virtù di una scelta imponderabile e imprevedibile, in una situazione qualificabile come abnorme, in virtù di un contegno esorbitante rispetto agli obblighi lavorativi e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, idonea a creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.
Nondimeno, non può non rimarcarsi che il luogo in cui si è verificato l'incidente, quale è emerso dall'istruttoria processuale e anche dalla sentenza del
Tribunale Penale di Barcellona Pozzo di Gotto allegata da parte ricorrente, pur essendo uno scafo di proprietà della società Zure Embark s.r.l. era, diversamente dalla TE (luogo in cui si svolgeva la prestazione della secondo Pt_2
quanto emerso dall'istruttoria secondo quanto dalla stessa confermato in sede di escussione, dotata di un equipaggio alle dipendenze della società medesima), era locata a scafo nudo a terzi (circostanza allegata dalla parte ricorrente ed emersa dall'istruttoria e mai confutata dall'ispettorato).
Né assume rilievo dirimente la circostanza, non oggetto di adeguate allegazioni, secondo cui la avrebbe svolto mansioni ulteriori per un Pt_2
numero di ore ulteriori rispetto al contratto stipulato, circostanza che non è oggetto del presente giudizio, che concerne esclusivamente la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, emessa per omessa/ritardata denuncia di un 20
incidente che, alla luce di quanto argomentato, non ha integrato un infortunio sul lavoro.
Ne discende che nessun infortunio sul lavoro si è verificato a bordo della
MA – imbarcazione della società ma locata a terzi - nella notte CP_12
del 28 giugno 2017 (né tanto meno a bordo della TE) tale da far scattare, in capo al datore di lavoro, un obbligo di denuncia all' ai sensi dell'art. 53 del CP_4
testo unico.
Pertanto, non ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 53, il ricorso va accolto, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' , con distrazione in Controparte_2
favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si applicano i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2645/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. prot. 5238 del 27/02/2020, recante l'importo di € 2.939,25, emessa dall' e notificata Controparte_13
in data 29/11/2020;
- ND l , in persona del Controparte_6
legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 04/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci