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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1352//2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1352/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 25 marzo
2025 e promossa da:
– CF - elettivamente domiciliato in Taverna (CZ), Via Parte_1 C.F._1
Palmiro Togliatti n. 12, presso lo studio dell'avv. VAVALA' VLADIMIR – CF - che C.F._2 lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente - contro
– CF - elettivamente domiciliata in VIA S. MICELI Controparte_1 C.F._3
N. 24/O, LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. DURANTE EUGENIO – CF C.F._4
- che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 30/12/2024, il sig. premetteva: Parte_1
- che, in data 20.07.2005, aveva contratto matrimonio civile con la sig.ra , e con Controparte_1 dichiarazione resa nell'atto di matrimonio in esame, avevano optato per il regime di separazione dei beni;
- che, a seguito di ricorso congiunto e consensuale per la separazione personale dei coniugi (datato 22.10.2007), il Tribunale Ordinario di Catanzaro, in data 19 marzo 2008, con proprio Decreto - Cron. n. 1841/2008 - nel definire il Procedimento R.G. n. 4011/2007, omologava “La separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il Verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge”;
1 - che, successivamente, a seguito di ricorso congiunto – datato 17.03.2011 – con sentenza n. 1546 dell'11.05.2011 - depositata in Cancelleria il 22.06.2011 – il Tribunale Civile di Catanzaro, nel pronunciarsi sul Procedimento R.G. n. 844/2011, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto col rito civile dai citati coniugi e - ritenendo non contrarie alla legge, alla morale e all'ordine pubblico le condizioni di separazione a suo tempo convenute dalle parti ed espressamente ribadite nel ricorso per divorzio – aveva inoltre confermato la concordata corresponsione in favore della sig.ra della somma mensile di € Controparte_1
200,00, (euro duecento/00) mensili, con adeguamento ISTAT decorrente annualmente;
- che dal matrimonio non erano nati figli;
- che il sig. aveva sempre puntualmente corrisposto l'assegno divorzile alla sig.ra Parte_1
; CP_1
- che il sig. era di seguito venuto a conoscenza del fatto che, successivamente alla sentenza di Pt_1 divorzio del 2011, l'ex coniuge aveva intrapreso una stabile convivenza more uxorio con il sig. CP_2 nato in [...] il [...] - Cod. Fisc: – con unione dalla quale, in C.F._5 data 10 marzo 2015, era nato un figlio, a nome - Cod. Fisc.: ; Persona_1 C.F._6
- che, dal canto suo, il sig. , in data 2 settembre 2011, aveva contratto nuovo matrimonio Parte_1 con la sig.ra ed anche in tal caso, dal nuovo rapporto coniugale, in data 4 dicembre 2013, Controparte_3 era nato un figlio, a nome;
Persona_2
- che il ricorrente dichiarava, ai sensi dell'art. 473-bis 12 del c.p.c., che non risultavano pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Pertanto, tutto ciò premesso, lo stesso - come sopra rappresentato e difeso – chiedeva la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto alla sig.ra con la sentenza di divorzio n. 1546, emessa dal Controparte_1
Tribunale Civile di Catanzaro in data 11.05.2011, per i motivi assai diffusamente esposti ed illustrati all'interno del ricorso introduttivo in atti, concludendo - anche in via istruttoria – nei termini di cui al citato atto introduttivo, da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto (vedi in atti).
Si costituiva in giudizio la sig.ra , per come meglio generalizzata, rappresentata, Controparte_1 domiciliata e difesa, la quale ammetteva che – alla data del deposito del ricorso introduttivo ex adverso prodotto
– dovevano ritenersi sono modificate le condizioni di vita sia di parte ricorrente che di parte resistente e, pertanto, non sussistevano più i requisiti per la permanenza del riconoscimento a favore della resistente dell'assegno divorzile;
la stessa – dunque – costituendosi in giudizio, non si opponeva ed anzi faceva proprie le richieste avanzate dalla controparte, rinunciando all'assegno divorzile assegnato in sede di divorzio con la sentenza n. 1546/2011 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 11/05/2011 e depositata in data 22/06/2011 con effetto dal 30/12/2024 data di presentazione del ricorso per revisione dell'assegno divorzile.
Aggiungeva di non avere nulla a che pretendere dal sig. ed insisteva – inoltre – per la compensazione Pt_1 delle spese di lite.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025 il
Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in
2 oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, sulla base delle note conclusive di trattazione scritta versate rispettivamente in atti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente pronuncia concerne la domanda di revoca dell'assegno divorzile avanzata alla parte ricorrente.
Il ricorrente ha chiesto la revoca del mantenimento ordinario e la parte resistente – costituendosi in giudizio – vi ha espressamente rinunciato, così aderendo in rito alle contrarie deduzioni, che devono dunque essere accolte e recepite dal Collegio.
Ne deriva la revoca dell'assegno divorzile per come in precedenza disposto.
La natura di fatto consensuale della controversia legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda avanzata dal ricorrente e, per l'effetto, REVOCA Parte_1
l'assegno divorzile dovuto a suo carico ed assegnato con la sentenza n. 1546/2011 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 11/05/2011, depositata in data 22/06/2011, nei riguardi dell'ex coniuge sig.ra
, a far data dal deposito del presente ricorso;
Controparte_1
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 25/03/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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