Art. 3.
Con effetto dal 1 ottobre 1949 sono aboliti i prelevamenti e le aliquote, previste dall' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 , per i cereali ammassati nei granai del popolo.
Con effetto dal 1 ottobre 1949 sono aboliti i prelevamenti e le aliquote, previste dall' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 , per i cereali ammassati nei granai del popolo.