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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 12.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al R.G. n 6089 /2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti MOIO RAFFAELLA e PATRICELLI MARA Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 CP_2
Salvatore Nasti
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.03.2023, l'istante esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, presso la sede di Quarto della stessa, sulla base di due distinti contratti di lavoro subordinato part time, il primo per il periodo dal 03.02.2020 al 28.04.2022, ed il secondo dal 20.05.2022 al 9.9.2022;
- di avere svolto mansioni di guida su furgone aziendale, per la consegna di bevande di vario genere presso esercizi commerciali di Napoli e provincia, occupandosi anche dello scarico e della consegna della merce all'interno dei locali di destino;
- che, ad onta della assunzione in entrambi i periodi di lavoro con contratto part time, aveva sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 20,30 per sei giorni a settimana;
- che il primo rapporto di lavoro era cessato in data 28.04.2022 a seguito di licenziamento per giusta causa e che, all'atto della detta cessazione, non gli veniva corrisposto né il TFR né le competenze di fine rapporto;
- che, a meno di un mese dal licenziamento predetto, in data 20.05.2022 il legale rappresentante della società resistente, lo contattava nuovamente chiedendogli di ritornare a CP_2 lavorare alle stesse condizioni precedentemente osservate;
- che egli pertanto aveva cominciato a rendere la prestazione lavorativa secondo lo stesso regime orario osservato in precedenza, senza tuttavia avere mai sottoscritto il contratto di lavoro;
- che, nonostante i diversi solleciti rivolti alla convenuta società- l'ultimo dei quali a mezzo del procuratore oggi costituito avvocato Moio- , non aveva mai ottenuto copia del proprio contratto di assunzione;
- che a cagione di tali legittime richieste la società convenuta si determinava a licenziarlo e che tale licenziamento era comunicato, in data 09.09.2022, in via informale, da , addetto Parte_2 al controllo del piazzale antistante la sede aziendale, che gli diceva:”il sig. ha CP_2 detto che non devi più scendere a lavorare perché sei stato licenziato “;
- che, dopo vani tentativi di accedere all'interno della sede aziendale per chiedere spiegazioni e chiarimenti su quanto appreso informalmente, egli aveva chiesto il rilascio del certificato storico di lavoro, e che dalla visione dello stesso apprendeva che la convenuta in data 20.05.2022 (giorno di inizio del secondo periodo lavorativo), aveva formalizzato un contratto a tempo determinato, in modalità part time a ventisei ore settimanali;
- che, con comunicazione pec del 03.10.2022, impugnava il contratto a tempo determinato del 20.05.2022, mai sottoscritto e mai consegnato in copia, e il licenziamento orale ed in tronco irrogato in data 9.09.2022;
- che, in riscontro a tale pec, il legale della società, avv. Salvatore Nasti, indicava che anche il secondo rapporto di lavoro si era concluso, al pari del primo, per licenziamento irrogato per motivi disciplinari, licenziamento comunicato con raccomandata regolarmente inoltrata e non ritirata;
- che la società convenuta non aveva mai dato prova di tali presunte comunicazioni;
- che dal modello C2 storico emergeva che, contrariamente a quanto sostenuto dal legale della società, il secondo licenziamento era stato comminato per giustificato motivo soggettivo;
- che la retribuzione percepita era stata sempre quella di cui alle buste paga e di avere goduto delle ferie nella misura riportata in busta paga;
- di non avere mai percepito né la tredicesima né la quattordicesima mensilità; precisando o in relazione alla tredicesima, di non avere mai ricevuto la consegna della busta paga del mese di dicembre, che avrebbe dovuto restituire evidenza della pertinente voce, e o circa la quattordicesima, che le busta paga dei mesi di luglio non avevano mai riportato l' annotazione di importi a tale titolo, solo comparendo, in forma anomala, in una busta paga del settembre 2020 la annotazione della somma di euro 145,00 a titolo di quattordicesima, contestualmente sottratta per una non meglio specificata “trattenuta contravvenzione”. Tanto premesso, l'istante ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: con riferimento al primo periodo lav 020
- accertare l'intercorrenza tra il sig. e la di un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_1 subordinato ex art. 2094 c.c. per il p 20
- previo accertamento delle somme spettanti in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e comunque per le causali di cui alla narrativ o, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante al pagamento in favore del ricorrente della som € 64.035,40 di cui € 5.630,79 a titolo di TFR o a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi da calcolarsi sulle somme via via rivalutate e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; con riferimento al secondo periodo lavorativo dal 20.05.2022 al 09.09.2022
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del termine apposto al contratto del 20.05.2022 per tutte le motivazioni di cui al ricorso e per l'effetto dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e la so artire dal 20.05.2022 o da quell'altra data che risulterà di giustizia, condannare la a riammettere il ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro e a corrispondergli l'indennità risar Lgs. 81/2015 nella misura massima prevista pari ad € 18.132,24 ( € 1.511,02 x 12) o a quella che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento comminato in forma orale al ricorrente in data 09.09.2022 e per l'effetto, attesa l parti di un contratto di
o a tempo indeterminato condannare la alla reintegra del sig. Controparte_1
sul posto di lavoro e al pagamento del ri urato alle retribuzioni Parte_1 aturate dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino alla effettiva reintegra;
- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenesse sussistente tra le parti, alla data del licenziamento orale, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma ritenesse, invece, valido il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 20.05.2022, accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento comminato in forma orale al ricorrente in data 09.09.2022 condannare la società resistente al risarcimento del danno da quantificarsi in ragione delle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento fino alla data del termine del contratto a tempo determinato;
- condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori che ne fanno anticipo.
Si costituiva in giudizio la società resistente in via preliminare eccependo la nullità ex art. 414 c.p.c. del ricorso introduttivo per la carenza assoluta nell'esposizione dei fatti e le ragioni di diritto, ed inoltre la decadenza del ricorrente dalla impugnativa del licenziamento per decorso dei termini di legge,
Dedotto che in realtà il ricorrente aveva sempre lavorato secondo l'orario part time concordato e dunque per venti ore settimanali nel periodo che va dal 3.02.2020 al 28.04.2020 e per ventisei ore settimanali periodo che va dal 20.05.2022 al 9.09.2020, che questo secondo rapporto di lavoro era a tempo determinato ed avrebbe dovuto avere durata dal 20.05.2022 al 31.10.2022, ma si era interrotto prima della sua scadenza naturale per licenziamento per giusta causa comunicato con lettera del 19.08.2024 ; che allo stesso era stato corrisposto il tfr a mezzo bonifico versato alla società Pitagora Finanziamenti, in virtù di rapporto di cessione da parte del ricorrente del quinto dello stipendio alla medesima.
Parte convenuta ha chiesto pertanto rigettarsi totalmente le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, in particolare accertando che il Tfr era stato integralmente versato come da documentazione versata in atti.
******
La prova articolata dalle parti è stata ammessa nei termini di cui alla ordinanza del 7.12.2023; sono stati ascoltati solo i due testi di lista di parte ricorrente ammessi, atteso che alla udienza del 6.06.2024 parte convenuta è decaduta ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c dalla prova ammessa .
Si richiama a tale scopo che - come indicato nel verbale di udienza del 6.06.2024 - con ordinanza del 9.05.24, a seguito della mancata comparizione dei due testi di lista di parte convenuta da ascoltarsi per la predetta udienza senza esibizione da parte della difesa della dell'atto di intimazione, Controparte_1 lo scrivente Giudice aveva fatto specifico onere alla difesa di parte convenuta per il deposito nel fascicolo di ufficio entro il termine perentorio del 30 maggio 2024 dell'intimazione ai propri testi di lista per la udienza del 9.05.2024;che nulla veniva depositato entro il termine fissato dalla difesa di parte convenuta, che nelle note di trattazione scritta depositate per la udienza del 6.06.2024 chiedeva rinviarsi la causa per discussione con termine per note.
Depositate le note conclusionali delle parti, il giudice ha disposto la riformulazione dei conteggi come da ordinanza del 17.01.2025, rinviando all'uopo alla udienza del 12.03.2025 . Depositati i conteggi riformulati a cura della parte ricorrente, la causa, all'esito della sostituzione della udienza del 12.03.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui appresso.
Pacifica la esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 3.02.2020 al 28.04.2020 e dal 20.05.2022 al 9.09.2022, sulla base di due distinti contratti con inquadramento nel livello II del ccnl di cui sopra, giova richiamare che la maggior parte delle pretese per differenze di retribuzione avanzate in ricorso scaturiscono, secondo la prospettazione attorea, dallo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario.
Pare utile richiamare che la parte ricorrente ha dedotto che, nonostante in entrambi i rapporti lavorativi a termine intrattenuti con la convenuta era stata sempre inquadrata come lavoratrice part-time, nel primo rapporto per venti ore settimanali e nel secondo per ventisei trenta ore settimanali, ella aveva invece effettivamente lavorato dalle ore 08.00 alle 20.30 per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, rendendo dunque una prestazione lavorativa full time, con l' effettuazione inoltre di un cospicuo monte ore di lavoro straordinario. La società convenuta invece, in punto orario di lavoro ha asserito che il
, in perfetta corrispondenza con l'inquadramento ricevuto, aveva lavorato nel primo Parte_1 contratto per venti ore settimanali e nel secondo contratto per trenta ore settimanali, omettendo tuttavia di individuare in maniera maggiormente precisata in memoria di costituzione i turni di lavoro (id est con indicazione delle fasce orarie di svolgimento degli stessi nell'arco della giornata ).
La disamina della istruttoria svolta - orientata, per quanto appena sopra indicato, precipuamente ad indagare l' orario di lavoro della parte ricorrente - impone le seguenti osservazioni.
In via preliminare vi è da dire che non è stato offerto al giudice motivo di dubitare della attendibilità dei testi di lista di parte ricorrente, pienamente informati dei fatti di causa avendo svolto per conto della convenuta , nel periodo di causa, le medesime mansioni del ricorrente.
Particolarmente pregiata appare la deposizione del teste , che ha riferito in relazione Testimone_1 ad un arco temporale che abbraccia quasi totalmente il periodo di causa;
il teste infatti dichiara Tes_1 di avere lavorato dal ottobre del 2020 sino al febbraio 2023 alle dipendenze della convenuta, mentre l'altro teste di lista di parte ricorrente ascoltato, come vedremo, ha lavorato alle dipendenze della convenuta avendo quale collega il per un periodo più contenuto, per pochi mesi. Parte_1
Preme inoltre sottolineare che il teste alla data della sua deposizione non aveva più, Testimone_1 neppure in astratto, un interesse alla definizione del presente giudizio, essendosi già definita in primo grado la vertenza di lavoro da lui proposta contro la convenuta ( nè stata dedotta la proposizione di gravame avverso detta pronunzia).
Il teste ha reso una dichiarazione che smentisce la tesi sostenuta in memoria della Tes_1 effettuazione di una prestazione lavorativa solo part time, avendo reso una deposizione da cui si trae che la prestazione lavorativa del in entrambi i rapporti di lavoro intrattenuto con la Parte_1 convenuta era tanto cospicua da ritenersi senz'altro full time;
i testi dichiarano infatti di avere visto il tutti i giorni prendere servizio alle otto del mattino e anche di nuovo dopo il giro di consegne Parte_1 del mattino, impegnato nel carico dei camion nella sede della società convenuta per il giro del pomeriggio, attestandone l'impegno anche nelle ore pomeridiane, descrivendo per il così Parte_1 come per loro stessi e per tutti gli altri addetti della convenuta addetti alle consegne una giornata lavorativa piena, con uscita per la consegna delle bibite a bordo del camion aziendale tanto al mattino quanto al pomeriggio . Quanto appena indicato dal teste in punto orario di lavoro del ricorrente Tes_1 trova pedissequa nella deposizione dell'altro teste di lista di parte ricorrente ascoltato,
[...]
, della cui attendibilità già sopra, anche egli a piena conoscenza dei fatti di causa per essere Tes_2 stato collega di lavoro del ricorrente, assegnato alle medesime mansioni ed anzi affiancato a lui tranne il martedi ed l giovedi sul medesimo camion .
Dunque le dichiarazioni in punto orario di lavoro rese dai testi di parte ricorrente confermano che nonostante l' inquadramento formale quale lavoratore part time il ricorrente ha lavorato per un monte orario quanto meno pari alle 40 ore settimanali;
non pare peregrino rimarcare che entrambi i testi di lista di parte ricorrente hanno dichiarato irregolarità nell'inquadramento loro accordato dalla società convenuta ( il teste ha affermato di avere ricevuto inquadramento come lavoratore part time Tes_1 per venti ore settimanali, lavorando tuttavia secondo un nastro orario di gran lunga superiore.
Preme evidenziare che quanto emerso dalle deposizioni dei testi di lista di parte ricorrente non è stato contrastato in giudizio dalla convenuta che è decaduta dalla prova articolata ammessa, come già sopra riportato.
Pertanto competono alla ricorrente le differenze retributive richieste per la effettuazione dell'orario di lavoro supplementare fino alla quarantesima ora settimanale, in luogo di quello formalmente pattuito;
nulla potendo viceversa essere riconosciuto a titolo di compenso per lavoro straordinario svolto non rinvenendosi nelle deposizioni testimoniali sin qui esaminate quella prova specifica, rigorosa e puntuale della effettuazione delle ore di lavoro straordinario dedotte, ritenuta necessaria per costante giurisprudenza. Sol dovendo soggiungersi sul punto che il teste non ha diretta conoscenza Tes_1 dell'orario di fine lavoro del ricorrente e che il teste , che come già sopra detto depone per un Tes_2 periodo limitato, non può attestarlo per il giovedì ed il martedì, essendo stato affiancato in squadra al ricorrente solo negli altri giorni lavorativi;
che il rispetto del nastro orario 8.00-19.30/20.00 indicato in ricorso anche nella giornata di sabato non è stato confermato dai testi).
Va altresì accolta la domanda di condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto a titolo di tredicesima, quattordicesima maturate e non erogate in relazione ad entrambi i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti ed inoltre del tfr e competenze di fine rapporto riferito al primo rapporto di lavoro;
invero, a fronte della allegazione contenuta in ricorso di mancato pagamento di tali voci retributive, parte convenuta non ha fornito la prova documentale - indefettibile, attesa la impossibilità provare per testi i pagamenti documentalmente dimostrabili – del pagamento di esse .
Vanno inoltre riconosciute le retribuzioni relative al periodo dall' 1.08.2022 al 8 settembre 2022, atteso che la comunicazione Unilav del 8.09.2022 in atti fatta dal datore di lavoro, nel dare atto della conclusione del rapporto lavorativo in pari data per licenziamento per giustificato motivo soggettivo, attesta in tal modo la esistenza del rapporto di lavoro tra le parti sino a tale data.
A fronte della recisa contestazione effettuata in ricorso circa la mancata sottoscrizione tra la parti, in occasione della costituzione del secondo rapporto lavorativo, di un contratto contenente la clausola appositiva del termine, la difesa della convenuta non ha prodotto in giudizio la copia sottoscritta contenente detta clausola: pertanto il secondo contratto di lavoro pattuito, per fatto pacifico tra le parti tra le parti, in data 20.05.2022 deve essere considerato come costitutivo di un rapporto a tempo indeterminato per nullità della clausola appositiva del termine in quanto non redatta in forma scritta.
Secondo l'assunto della convenuta in memoria di costituzione detto secondo rapporto di lavoro, che avrebbe dovuto avere durata dal 20.05.2022 al 31.10.2022, si era interrotto prima della sua scadenza naturale con licenziamento per giusta causa comunicato con lettera del 19.08.2024; tale comunicazione è stata inserita in produzione quale documento n. 15 e la disamina dello stesso chiarisce che trattasi di lettera inoltrata a mezzo posta privata, resa al mittente per assenza del destinatario.
Vanno richiamate le condivisibili considerazioni svolte dalla difesa di parte ricorrente circa la non equipollenza del servizio di posta privata a quello delle servizio postale pubblico, in relazione alla possibilità di generare la conoscenza legale dell'atto, tanto più che qui lo stesso è tout court restituito al mittente per assenza. E' evidente che in assenza di alcun valida comunicazione al lavoratore dello stesso, il licenziamento, per la sua natura di atto recettizio non si è perfezionato, per cui non produce effetto al pari del licenziamento orale. D'altro canto la comunicazione Unilav in atti del 8.09.2022 con la quale il datore di lavoro certifica la conclusione del rapporto lavorativo in pari data per licenziamento per giustificato motivo soggettivo è un documento che, già per la sua datazione, priva di serietà la ricostruzione fatta dalla convenuta in memoria di costituzione circa la irrogazione di un licenziamento nel precedente mese di agosto per giusta causa.
Sol dovendosi soggiungere che, nonostante la parte ricorrente non è riuscita a provare a mezzo dei testi di lista fatti ascoltare che il rapporto lavorativo si era interrotto in data 9.09.2022 a mezzo delle parole di un dipendente della convenuta che riferiva della volontà del legale rapp.te della convenuta, emergendo dagli atti di causa che il rapporto di lavoro si era interrotto in assenza di valida comunicazione scritta, di talchè senz'altro deve ritenersi irrogato oralmente, vanno accolte senz'altro le conclusioni avanzate in ricorso in via principale che, ipotizzando la inefficacia del licenziamento verbale ( cui certamente va equiparato il licenziamento che non ha trovato comunicazione in forma scritta ) , chiedono la condanna della alla reintegra del sul posto Controparte_1 Parte_1 di lavoro e al pagamento del risarcimento commisurato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino alla effettiva reintegra.
Tale ultima pronuncia in punto inefficacia del licenziamento del 09.09.2022 assorbe la domanda – pure avanzata nelle conclusioni del ricorso - di erogazione di indennità risarcitoria prevista ex art 28 d.lgs. 81/2015 nel caso di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, prevista nei suoi limiti minimi e massimi al fine di ristorare per intero il pregiudizio subito dal lavoratore nel periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronunzia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Vi è tuttavia da segnalare che se quantificare la indennità risarcitoria per l'ipotesi di licenziamento verbale l'art. 2 D.lvo 23/2015 (applicabile ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, e pertanto al Parte_1 sostituisce alla nozione di retribuzione globale di fatto quella di “retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR”. Tanto nell'evidente intento, da un lato, di consentire una più immediata ed oggettiva determinazione del quantum del risarcimento ( la retribuzione utile al TFR è indicata in busta paga) dall'altro, di eventualmente ridurre il costo a carico della impresa, in quanto i contratti collettivi possono escludere dal calcolo del TFR alcune voci di retribuzione anche se corrisposte in via continuativa ( e come tali rientranti nella più ampia nozione di retribuzione globale di fatto).
Sulla scorta di quanto appena richiamato va pertanto dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente al ricorrente in data 9.09.2022 per l'effetto ordinando alla parte convenuta la reintegra del nel posto di lavoro, altresì condannando parte convenuta al pagamento delle retribuzione Parte_1 di riferimento per il calcolo del TFR maturate e non percepite dal lavoratore dalla data del licenziamento sino al ripristino nel posto di lavoro, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra.
Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi così come riformulati dalla difesa di parte ricorrente all'esito della ordinanza del giudice del 17.01.2025 sulla base della ipotesi formulata di effettuazione di una prestazione lavorativa full time, tanto nel primo quanto nel secondo rapporto lavorativo intercorso tra le parti, senza computare alcunchè a titolo di lavoro straordinario e per tfr e altre competenze finali relativamente al secondo rapporto, ma riconoscendo somme per tredicesima e quattordicesima mensilità ed il tfr e competenze finali per il primo rapporto lavorativo;
conteggi che non hanno ricevuto specifica contestazione nelle note di trattazione scritta depositate dalla parte convenuta all'esito del deposito degli stessi. Va dunque accertato il diritto del ricorrente a ricevere dalla convenuta euro 36.545,27 in relazione al primo periodo di lavoro azionato di cui euro 2.272,03 per tfr ed euro 5.585,38 per il secondo periodo di lavoro azionato, per un importo complessivo pari ad euro 43.130,65.
Pertanto competono al ricorrente euro 43.130,65 per i titoli di cui appena sopra: somma che deve essere rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, in considerazione dell'accoglimento solo in misura ridotta della domanda originariamente proposta vanno compensate per un quarto;
i residui tre quarti, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono posti a carico della parte convenuta, condannata alla rifusione in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente anticipatari.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa,
- accerta l'intercorrenza tra le parti di due separati rapporti di lavoro subordinati tra le parti, il primo per il periodo dal 03.02.2020 al 28.04.2022 ed il secondo per il periodo dal 20.05.2022 al 09.09.2022 con le modalità indicate in ricorso e per l'effetto condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 43.130,65, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- accerta la inefficacia e/o invalidità del licenziamento comminato al ricorrente a conclusione del secondo rapporto lavorativo in data 9.09.2022, e per l'effetto condanna la alla Controparte_1 reintegra del sul posto di lavoro e al pagamento del risarcimento commisurato alle Parte_1 retribuzioni medio tempore maturate, nei termini di cui sopra, dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino alla effettiva reintegra;
- compensa per un quarto le spese di lite;
condanna la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dei residui tre quarti delle spese di lite, liquidati in euro 3.000,00 oltre iva, cpa e rimborsi come per legge, con attribuzione agli avvocati Mara Patricelli e Raffaella Moio anticipatari.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 12.03.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 12.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al R.G. n 6089 /2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti MOIO RAFFAELLA e PATRICELLI MARA Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 CP_2
Salvatore Nasti
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.03.2023, l'istante esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, presso la sede di Quarto della stessa, sulla base di due distinti contratti di lavoro subordinato part time, il primo per il periodo dal 03.02.2020 al 28.04.2022, ed il secondo dal 20.05.2022 al 9.9.2022;
- di avere svolto mansioni di guida su furgone aziendale, per la consegna di bevande di vario genere presso esercizi commerciali di Napoli e provincia, occupandosi anche dello scarico e della consegna della merce all'interno dei locali di destino;
- che, ad onta della assunzione in entrambi i periodi di lavoro con contratto part time, aveva sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 20,30 per sei giorni a settimana;
- che il primo rapporto di lavoro era cessato in data 28.04.2022 a seguito di licenziamento per giusta causa e che, all'atto della detta cessazione, non gli veniva corrisposto né il TFR né le competenze di fine rapporto;
- che, a meno di un mese dal licenziamento predetto, in data 20.05.2022 il legale rappresentante della società resistente, lo contattava nuovamente chiedendogli di ritornare a CP_2 lavorare alle stesse condizioni precedentemente osservate;
- che egli pertanto aveva cominciato a rendere la prestazione lavorativa secondo lo stesso regime orario osservato in precedenza, senza tuttavia avere mai sottoscritto il contratto di lavoro;
- che, nonostante i diversi solleciti rivolti alla convenuta società- l'ultimo dei quali a mezzo del procuratore oggi costituito avvocato Moio- , non aveva mai ottenuto copia del proprio contratto di assunzione;
- che a cagione di tali legittime richieste la società convenuta si determinava a licenziarlo e che tale licenziamento era comunicato, in data 09.09.2022, in via informale, da , addetto Parte_2 al controllo del piazzale antistante la sede aziendale, che gli diceva:”il sig. ha CP_2 detto che non devi più scendere a lavorare perché sei stato licenziato “;
- che, dopo vani tentativi di accedere all'interno della sede aziendale per chiedere spiegazioni e chiarimenti su quanto appreso informalmente, egli aveva chiesto il rilascio del certificato storico di lavoro, e che dalla visione dello stesso apprendeva che la convenuta in data 20.05.2022 (giorno di inizio del secondo periodo lavorativo), aveva formalizzato un contratto a tempo determinato, in modalità part time a ventisei ore settimanali;
- che, con comunicazione pec del 03.10.2022, impugnava il contratto a tempo determinato del 20.05.2022, mai sottoscritto e mai consegnato in copia, e il licenziamento orale ed in tronco irrogato in data 9.09.2022;
- che, in riscontro a tale pec, il legale della società, avv. Salvatore Nasti, indicava che anche il secondo rapporto di lavoro si era concluso, al pari del primo, per licenziamento irrogato per motivi disciplinari, licenziamento comunicato con raccomandata regolarmente inoltrata e non ritirata;
- che la società convenuta non aveva mai dato prova di tali presunte comunicazioni;
- che dal modello C2 storico emergeva che, contrariamente a quanto sostenuto dal legale della società, il secondo licenziamento era stato comminato per giustificato motivo soggettivo;
- che la retribuzione percepita era stata sempre quella di cui alle buste paga e di avere goduto delle ferie nella misura riportata in busta paga;
- di non avere mai percepito né la tredicesima né la quattordicesima mensilità; precisando o in relazione alla tredicesima, di non avere mai ricevuto la consegna della busta paga del mese di dicembre, che avrebbe dovuto restituire evidenza della pertinente voce, e o circa la quattordicesima, che le busta paga dei mesi di luglio non avevano mai riportato l' annotazione di importi a tale titolo, solo comparendo, in forma anomala, in una busta paga del settembre 2020 la annotazione della somma di euro 145,00 a titolo di quattordicesima, contestualmente sottratta per una non meglio specificata “trattenuta contravvenzione”. Tanto premesso, l'istante ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: con riferimento al primo periodo lav 020
- accertare l'intercorrenza tra il sig. e la di un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_1 subordinato ex art. 2094 c.c. per il p 20
- previo accertamento delle somme spettanti in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e comunque per le causali di cui alla narrativ o, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante al pagamento in favore del ricorrente della som € 64.035,40 di cui € 5.630,79 a titolo di TFR o a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi da calcolarsi sulle somme via via rivalutate e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; con riferimento al secondo periodo lavorativo dal 20.05.2022 al 09.09.2022
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del termine apposto al contratto del 20.05.2022 per tutte le motivazioni di cui al ricorso e per l'effetto dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e la so artire dal 20.05.2022 o da quell'altra data che risulterà di giustizia, condannare la a riammettere il ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro e a corrispondergli l'indennità risar Lgs. 81/2015 nella misura massima prevista pari ad € 18.132,24 ( € 1.511,02 x 12) o a quella che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento comminato in forma orale al ricorrente in data 09.09.2022 e per l'effetto, attesa l parti di un contratto di
o a tempo indeterminato condannare la alla reintegra del sig. Controparte_1
sul posto di lavoro e al pagamento del ri urato alle retribuzioni Parte_1 aturate dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino alla effettiva reintegra;
- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenesse sussistente tra le parti, alla data del licenziamento orale, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma ritenesse, invece, valido il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 20.05.2022, accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento comminato in forma orale al ricorrente in data 09.09.2022 condannare la società resistente al risarcimento del danno da quantificarsi in ragione delle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento fino alla data del termine del contratto a tempo determinato;
- condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori che ne fanno anticipo.
Si costituiva in giudizio la società resistente in via preliminare eccependo la nullità ex art. 414 c.p.c. del ricorso introduttivo per la carenza assoluta nell'esposizione dei fatti e le ragioni di diritto, ed inoltre la decadenza del ricorrente dalla impugnativa del licenziamento per decorso dei termini di legge,
Dedotto che in realtà il ricorrente aveva sempre lavorato secondo l'orario part time concordato e dunque per venti ore settimanali nel periodo che va dal 3.02.2020 al 28.04.2020 e per ventisei ore settimanali periodo che va dal 20.05.2022 al 9.09.2020, che questo secondo rapporto di lavoro era a tempo determinato ed avrebbe dovuto avere durata dal 20.05.2022 al 31.10.2022, ma si era interrotto prima della sua scadenza naturale per licenziamento per giusta causa comunicato con lettera del 19.08.2024 ; che allo stesso era stato corrisposto il tfr a mezzo bonifico versato alla società Pitagora Finanziamenti, in virtù di rapporto di cessione da parte del ricorrente del quinto dello stipendio alla medesima.
Parte convenuta ha chiesto pertanto rigettarsi totalmente le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, in particolare accertando che il Tfr era stato integralmente versato come da documentazione versata in atti.
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La prova articolata dalle parti è stata ammessa nei termini di cui alla ordinanza del 7.12.2023; sono stati ascoltati solo i due testi di lista di parte ricorrente ammessi, atteso che alla udienza del 6.06.2024 parte convenuta è decaduta ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c dalla prova ammessa .
Si richiama a tale scopo che - come indicato nel verbale di udienza del 6.06.2024 - con ordinanza del 9.05.24, a seguito della mancata comparizione dei due testi di lista di parte convenuta da ascoltarsi per la predetta udienza senza esibizione da parte della difesa della dell'atto di intimazione, Controparte_1 lo scrivente Giudice aveva fatto specifico onere alla difesa di parte convenuta per il deposito nel fascicolo di ufficio entro il termine perentorio del 30 maggio 2024 dell'intimazione ai propri testi di lista per la udienza del 9.05.2024;che nulla veniva depositato entro il termine fissato dalla difesa di parte convenuta, che nelle note di trattazione scritta depositate per la udienza del 6.06.2024 chiedeva rinviarsi la causa per discussione con termine per note.
Depositate le note conclusionali delle parti, il giudice ha disposto la riformulazione dei conteggi come da ordinanza del 17.01.2025, rinviando all'uopo alla udienza del 12.03.2025 . Depositati i conteggi riformulati a cura della parte ricorrente, la causa, all'esito della sostituzione della udienza del 12.03.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui appresso.
Pacifica la esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 3.02.2020 al 28.04.2020 e dal 20.05.2022 al 9.09.2022, sulla base di due distinti contratti con inquadramento nel livello II del ccnl di cui sopra, giova richiamare che la maggior parte delle pretese per differenze di retribuzione avanzate in ricorso scaturiscono, secondo la prospettazione attorea, dallo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario.
Pare utile richiamare che la parte ricorrente ha dedotto che, nonostante in entrambi i rapporti lavorativi a termine intrattenuti con la convenuta era stata sempre inquadrata come lavoratrice part-time, nel primo rapporto per venti ore settimanali e nel secondo per ventisei trenta ore settimanali, ella aveva invece effettivamente lavorato dalle ore 08.00 alle 20.30 per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, rendendo dunque una prestazione lavorativa full time, con l' effettuazione inoltre di un cospicuo monte ore di lavoro straordinario. La società convenuta invece, in punto orario di lavoro ha asserito che il
, in perfetta corrispondenza con l'inquadramento ricevuto, aveva lavorato nel primo Parte_1 contratto per venti ore settimanali e nel secondo contratto per trenta ore settimanali, omettendo tuttavia di individuare in maniera maggiormente precisata in memoria di costituzione i turni di lavoro (id est con indicazione delle fasce orarie di svolgimento degli stessi nell'arco della giornata ).
La disamina della istruttoria svolta - orientata, per quanto appena sopra indicato, precipuamente ad indagare l' orario di lavoro della parte ricorrente - impone le seguenti osservazioni.
In via preliminare vi è da dire che non è stato offerto al giudice motivo di dubitare della attendibilità dei testi di lista di parte ricorrente, pienamente informati dei fatti di causa avendo svolto per conto della convenuta , nel periodo di causa, le medesime mansioni del ricorrente.
Particolarmente pregiata appare la deposizione del teste , che ha riferito in relazione Testimone_1 ad un arco temporale che abbraccia quasi totalmente il periodo di causa;
il teste infatti dichiara Tes_1 di avere lavorato dal ottobre del 2020 sino al febbraio 2023 alle dipendenze della convenuta, mentre l'altro teste di lista di parte ricorrente ascoltato, come vedremo, ha lavorato alle dipendenze della convenuta avendo quale collega il per un periodo più contenuto, per pochi mesi. Parte_1
Preme inoltre sottolineare che il teste alla data della sua deposizione non aveva più, Testimone_1 neppure in astratto, un interesse alla definizione del presente giudizio, essendosi già definita in primo grado la vertenza di lavoro da lui proposta contro la convenuta ( nè stata dedotta la proposizione di gravame avverso detta pronunzia).
Il teste ha reso una dichiarazione che smentisce la tesi sostenuta in memoria della Tes_1 effettuazione di una prestazione lavorativa solo part time, avendo reso una deposizione da cui si trae che la prestazione lavorativa del in entrambi i rapporti di lavoro intrattenuto con la Parte_1 convenuta era tanto cospicua da ritenersi senz'altro full time;
i testi dichiarano infatti di avere visto il tutti i giorni prendere servizio alle otto del mattino e anche di nuovo dopo il giro di consegne Parte_1 del mattino, impegnato nel carico dei camion nella sede della società convenuta per il giro del pomeriggio, attestandone l'impegno anche nelle ore pomeridiane, descrivendo per il così Parte_1 come per loro stessi e per tutti gli altri addetti della convenuta addetti alle consegne una giornata lavorativa piena, con uscita per la consegna delle bibite a bordo del camion aziendale tanto al mattino quanto al pomeriggio . Quanto appena indicato dal teste in punto orario di lavoro del ricorrente Tes_1 trova pedissequa nella deposizione dell'altro teste di lista di parte ricorrente ascoltato,
[...]
, della cui attendibilità già sopra, anche egli a piena conoscenza dei fatti di causa per essere Tes_2 stato collega di lavoro del ricorrente, assegnato alle medesime mansioni ed anzi affiancato a lui tranne il martedi ed l giovedi sul medesimo camion .
Dunque le dichiarazioni in punto orario di lavoro rese dai testi di parte ricorrente confermano che nonostante l' inquadramento formale quale lavoratore part time il ricorrente ha lavorato per un monte orario quanto meno pari alle 40 ore settimanali;
non pare peregrino rimarcare che entrambi i testi di lista di parte ricorrente hanno dichiarato irregolarità nell'inquadramento loro accordato dalla società convenuta ( il teste ha affermato di avere ricevuto inquadramento come lavoratore part time Tes_1 per venti ore settimanali, lavorando tuttavia secondo un nastro orario di gran lunga superiore.
Preme evidenziare che quanto emerso dalle deposizioni dei testi di lista di parte ricorrente non è stato contrastato in giudizio dalla convenuta che è decaduta dalla prova articolata ammessa, come già sopra riportato.
Pertanto competono alla ricorrente le differenze retributive richieste per la effettuazione dell'orario di lavoro supplementare fino alla quarantesima ora settimanale, in luogo di quello formalmente pattuito;
nulla potendo viceversa essere riconosciuto a titolo di compenso per lavoro straordinario svolto non rinvenendosi nelle deposizioni testimoniali sin qui esaminate quella prova specifica, rigorosa e puntuale della effettuazione delle ore di lavoro straordinario dedotte, ritenuta necessaria per costante giurisprudenza. Sol dovendo soggiungersi sul punto che il teste non ha diretta conoscenza Tes_1 dell'orario di fine lavoro del ricorrente e che il teste , che come già sopra detto depone per un Tes_2 periodo limitato, non può attestarlo per il giovedì ed il martedì, essendo stato affiancato in squadra al ricorrente solo negli altri giorni lavorativi;
che il rispetto del nastro orario 8.00-19.30/20.00 indicato in ricorso anche nella giornata di sabato non è stato confermato dai testi).
Va altresì accolta la domanda di condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto a titolo di tredicesima, quattordicesima maturate e non erogate in relazione ad entrambi i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti ed inoltre del tfr e competenze di fine rapporto riferito al primo rapporto di lavoro;
invero, a fronte della allegazione contenuta in ricorso di mancato pagamento di tali voci retributive, parte convenuta non ha fornito la prova documentale - indefettibile, attesa la impossibilità provare per testi i pagamenti documentalmente dimostrabili – del pagamento di esse .
Vanno inoltre riconosciute le retribuzioni relative al periodo dall' 1.08.2022 al 8 settembre 2022, atteso che la comunicazione Unilav del 8.09.2022 in atti fatta dal datore di lavoro, nel dare atto della conclusione del rapporto lavorativo in pari data per licenziamento per giustificato motivo soggettivo, attesta in tal modo la esistenza del rapporto di lavoro tra le parti sino a tale data.
A fronte della recisa contestazione effettuata in ricorso circa la mancata sottoscrizione tra la parti, in occasione della costituzione del secondo rapporto lavorativo, di un contratto contenente la clausola appositiva del termine, la difesa della convenuta non ha prodotto in giudizio la copia sottoscritta contenente detta clausola: pertanto il secondo contratto di lavoro pattuito, per fatto pacifico tra le parti tra le parti, in data 20.05.2022 deve essere considerato come costitutivo di un rapporto a tempo indeterminato per nullità della clausola appositiva del termine in quanto non redatta in forma scritta.
Secondo l'assunto della convenuta in memoria di costituzione detto secondo rapporto di lavoro, che avrebbe dovuto avere durata dal 20.05.2022 al 31.10.2022, si era interrotto prima della sua scadenza naturale con licenziamento per giusta causa comunicato con lettera del 19.08.2024; tale comunicazione è stata inserita in produzione quale documento n. 15 e la disamina dello stesso chiarisce che trattasi di lettera inoltrata a mezzo posta privata, resa al mittente per assenza del destinatario.
Vanno richiamate le condivisibili considerazioni svolte dalla difesa di parte ricorrente circa la non equipollenza del servizio di posta privata a quello delle servizio postale pubblico, in relazione alla possibilità di generare la conoscenza legale dell'atto, tanto più che qui lo stesso è tout court restituito al mittente per assenza. E' evidente che in assenza di alcun valida comunicazione al lavoratore dello stesso, il licenziamento, per la sua natura di atto recettizio non si è perfezionato, per cui non produce effetto al pari del licenziamento orale. D'altro canto la comunicazione Unilav in atti del 8.09.2022 con la quale il datore di lavoro certifica la conclusione del rapporto lavorativo in pari data per licenziamento per giustificato motivo soggettivo è un documento che, già per la sua datazione, priva di serietà la ricostruzione fatta dalla convenuta in memoria di costituzione circa la irrogazione di un licenziamento nel precedente mese di agosto per giusta causa.
Sol dovendosi soggiungere che, nonostante la parte ricorrente non è riuscita a provare a mezzo dei testi di lista fatti ascoltare che il rapporto lavorativo si era interrotto in data 9.09.2022 a mezzo delle parole di un dipendente della convenuta che riferiva della volontà del legale rapp.te della convenuta, emergendo dagli atti di causa che il rapporto di lavoro si era interrotto in assenza di valida comunicazione scritta, di talchè senz'altro deve ritenersi irrogato oralmente, vanno accolte senz'altro le conclusioni avanzate in ricorso in via principale che, ipotizzando la inefficacia del licenziamento verbale ( cui certamente va equiparato il licenziamento che non ha trovato comunicazione in forma scritta ) , chiedono la condanna della alla reintegra del sul posto Controparte_1 Parte_1 di lavoro e al pagamento del risarcimento commisurato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino alla effettiva reintegra.
Tale ultima pronuncia in punto inefficacia del licenziamento del 09.09.2022 assorbe la domanda – pure avanzata nelle conclusioni del ricorso - di erogazione di indennità risarcitoria prevista ex art 28 d.lgs. 81/2015 nel caso di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, prevista nei suoi limiti minimi e massimi al fine di ristorare per intero il pregiudizio subito dal lavoratore nel periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronunzia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Vi è tuttavia da segnalare che se quantificare la indennità risarcitoria per l'ipotesi di licenziamento verbale l'art. 2 D.lvo 23/2015 (applicabile ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, e pertanto al Parte_1 sostituisce alla nozione di retribuzione globale di fatto quella di “retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR”. Tanto nell'evidente intento, da un lato, di consentire una più immediata ed oggettiva determinazione del quantum del risarcimento ( la retribuzione utile al TFR è indicata in busta paga) dall'altro, di eventualmente ridurre il costo a carico della impresa, in quanto i contratti collettivi possono escludere dal calcolo del TFR alcune voci di retribuzione anche se corrisposte in via continuativa ( e come tali rientranti nella più ampia nozione di retribuzione globale di fatto).
Sulla scorta di quanto appena richiamato va pertanto dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente al ricorrente in data 9.09.2022 per l'effetto ordinando alla parte convenuta la reintegra del nel posto di lavoro, altresì condannando parte convenuta al pagamento delle retribuzione Parte_1 di riferimento per il calcolo del TFR maturate e non percepite dal lavoratore dalla data del licenziamento sino al ripristino nel posto di lavoro, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra.
Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi così come riformulati dalla difesa di parte ricorrente all'esito della ordinanza del giudice del 17.01.2025 sulla base della ipotesi formulata di effettuazione di una prestazione lavorativa full time, tanto nel primo quanto nel secondo rapporto lavorativo intercorso tra le parti, senza computare alcunchè a titolo di lavoro straordinario e per tfr e altre competenze finali relativamente al secondo rapporto, ma riconoscendo somme per tredicesima e quattordicesima mensilità ed il tfr e competenze finali per il primo rapporto lavorativo;
conteggi che non hanno ricevuto specifica contestazione nelle note di trattazione scritta depositate dalla parte convenuta all'esito del deposito degli stessi. Va dunque accertato il diritto del ricorrente a ricevere dalla convenuta euro 36.545,27 in relazione al primo periodo di lavoro azionato di cui euro 2.272,03 per tfr ed euro 5.585,38 per il secondo periodo di lavoro azionato, per un importo complessivo pari ad euro 43.130,65.
Pertanto competono al ricorrente euro 43.130,65 per i titoli di cui appena sopra: somma che deve essere rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, in considerazione dell'accoglimento solo in misura ridotta della domanda originariamente proposta vanno compensate per un quarto;
i residui tre quarti, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono posti a carico della parte convenuta, condannata alla rifusione in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente anticipatari.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa,
- accerta l'intercorrenza tra le parti di due separati rapporti di lavoro subordinati tra le parti, il primo per il periodo dal 03.02.2020 al 28.04.2022 ed il secondo per il periodo dal 20.05.2022 al 09.09.2022 con le modalità indicate in ricorso e per l'effetto condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 43.130,65, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- accerta la inefficacia e/o invalidità del licenziamento comminato al ricorrente a conclusione del secondo rapporto lavorativo in data 9.09.2022, e per l'effetto condanna la alla Controparte_1 reintegra del sul posto di lavoro e al pagamento del risarcimento commisurato alle Parte_1 retribuzioni medio tempore maturate, nei termini di cui sopra, dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino alla effettiva reintegra;
- compensa per un quarto le spese di lite;
condanna la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dei residui tre quarti delle spese di lite, liquidati in euro 3.000,00 oltre iva, cpa e rimborsi come per legge, con attribuzione agli avvocati Mara Patricelli e Raffaella Moio anticipatari.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 12.03.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara