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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 249/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 249/2021
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Amilcare Giardina, giusta procura in atti;
ATTRICE-OPPOSTA
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. Giuseppe Cassarino, giusta procura in atti;
CONVENUTA-OPPONENTE
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avvocatura dello Stato di Catania;
CONVENUTA-OPPOSTA
Pag. 1 di 11 NONCHÉ DI
(C.F. ); CP_3 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE -TERZO CP_4
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - A seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi eseguito in data
12.11.2019 da per il recupero di somme pretese in forza di Parte_1
numerose cartelle di pagamento, ha proposto opposizione Controparte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi con ricorso depositato presso il giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c., deducendo, tra l'altro, la prescrizione dei crediti azionati, la violazione dei limiti di pignorabilità della pensione e la nullità del pignoramento per mancanza di valido titolo esecutivo.
1.1. - Con ordinanza emessa in data 14.09.2020, il giudice dell'esecuzione ha disposto, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., la sospensione della procedura esecutiva e ha assegnato il termine di centoventi giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
1.2. - La fase a cognizione piena è stata, dunque, instaurata da Parte_1
con atto di citazione notificato il 12.01.2021 ai sensi dell'art. 616 c.p.c.
[...]
1.3. - Si sono costituite in giudizio sia l'opponente , sia l' Controparte_1 [...]
di . Controparte_5 CP_6
1.4. - L' , terzo pignorato, è rimasto contumace nonostante la regolare notifica CP_3 dell'atto introduttivo.
1.5. - All'udienza del 30.10.2024, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 2 di 11 2. - Va premesso che, nel corso del giudizio, la parte opponente ha depositato documentazione comprovante l'intervenuta adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 (“rottamazione-quater”), con riguardo alle seguenti cartelle di pagamento: a) n. 29820110013410721000 (IRPEF
2007); b) n. 298201300140001536000 (IRPEF 2009); c) n. 29820150003686178000
(Codice della Strada); d) n. 29820160015184706000 (Codice della Strada).
2.1. - Ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. cit., l'adesione comporta l'impegno del debitore a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi inclusi nella dichiarazione, e determina la sospensione automatica del giudizio da parte del giudice, fino al perfezionamento della definizione agevolata, da attestarsi mediante deposito della documentazione dei pagamenti eseguiti entro il termine finale previsto
(30.11.2027). Come precisato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 24479/2024), tale sospensione non comporta l'estinzione automatica del processo, che resta subordinata alla successiva verifica del perfezionamento della rottamazione.
Conseguentemente, non è possibile in questa sede decidere sulle cartelle sopra elencate, né quanto alla giurisdizione né quanto al merito, imponendosi la separazione del relativo giudizio per essere sospeso con ordinanza a parte.
2.2. - Pertanto, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., il Tribunale pronuncia sentenza parziale relativamente ai restanti capi della domanda, disponendo con distinto provvedimento la separazione e la sospensione del giudizio riguardo alle cartelle oggetto di definizione agevolata sino al 30.11.2027.
3. - Ciò posto, va ora osservato come, in ragione del rito bifasico che connota le opposizioni esecutive proposte dopo l'inizio dell'esecuzione (artt. 615, co. 2, e 617, co.
2, c.p.c.), l'oggetto del presente giudizio debba ritenersi circoscritto ai soli motivi di opposizione ritualmente dedotti dalla parte opponente nel ricorso depositato presso il giudice dell'esecuzione e oggetto di esame nella fase sommaria.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché
Pag. 3 di 11 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cass. n. 25170/2018).
In particolare, ciò comporta che la cognizione del giudice del merito è limitata a quanto già sottoposto all'esame del giudice dell'esecuzione nella fase sommaria, con esclusione di ogni ampliamento del thema decidendum. Il giudizio introdotto ai sensi dell'art. 616
c.p.c. non ha funzione di riesame generalizzato, né consente la rinnovazione integrale delle domande né delle allegazioni, ma si configura come prosecuzione necessaria e vincolata del giudizio incidentale, cui resta strutturalmente subordinato, anche sotto il profilo oggettivo. Ne consegue che restano precluse, salvo che non siano meramente illustrative o confermative, le deduzioni difensive che si pongano fuori dal perimetro tracciato nel ricorso originario, così come le domande ulteriori o nuove, ancorché collegate a fatti sopravvenuti.
Tale assetto trova conferma nel principio secondo cui il giudizio di opposizione, pur transitando nella fase di cognizione piena, conserva la sua connessione funzionale al processo esecutivo e ne riflette i limiti fisiologici, strutturali e temporali, rimanendo retto dalla domanda dell'opponente e, se del caso, dalle domande contrapposte dell'opposto, senza che il contraddittorio possa essere esteso surrettiziamente a profili non precedentemente dedotti nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti.
Queste conclusioni non mutano nel caso in cui, come nella fattispecie, sia stato il creditore opposto ad introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c.: anche in tal caso, infatti, la cognizione resta confinata all'ambito oggettivo risultante dal ricorso
Pag. 4 di 11 depositato nella fase esecutiva, senza possibilità di estensione a motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli previamente dedotti.
Nel rispetto dei principi che governano la struttura bifasica delle opposizioni esecutive, il presente giudizio deve dunque essere circoscritto all'esame dei motivi dedotti dalla parte opponente nel ricorso depositato dinanzi al giudice dell'esecuzione, i soli che possono legittimamente fondare la cognizione del giudice del merito.
4. - Orbene, con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria (in particolare IRPEF), e fatta eccezione per quelle oggetto del provvedimento di separazione (nn. 29820110013410721000 e 298201300140001536000), risulta che i motivi di opposizione formulati sin dalla fase sommaria siano incentrati non su fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, bensì sulla inesistenza, nullità o mancata prova della notificazione delle cartelle e dei relativi avvisi di intimazione, con conseguente asserita estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della S.C. con ordinanza n.
7822/2020, ai fini del riparto di giurisdizione rileva la causa petendi effettiva dell'opposizione: quando la censura dedotta, ancorché formalmente proposta in sede esecutiva, investa la validità della notificazione della cartella e fondi su tale profilo la prescrizione del credito, la giurisdizione appartiene al giudice tributario, trattandosi di una controversia che si colloca a monte del procedimento esecutivo e che attiene alla formazione del titolo.
Nel caso di specie, il ricorso introduttivo non si limita a contestare il diritto attuale del concessionario di procedere in executivis, ma deduce la prescrizione dei crediti sulla base della mancata o invalida notificazione delle cartelle esattoriali, cioè su un vizio genetico del titolo esecutivo.
In base al criterio cronologico-funzionale delineato dalla giurisprudenza, non si tratterebbe di una prescrizione maturata dopo la formazione del titolo, bensì della negazione della sua stessa efficacia costitutiva, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione tributaria (artt. 2 e 19 D.lgs. n. 546/1992).
Pag. 5 di 11 Ne consegue che il presente giudizio non può proseguire innanzi al giudice ordinario, difettando la relativa giurisdizione, limitatamente alle cartelle relative a crediti IRPEF:
a) n. 29820060003373581001 (IRPEF 1991); b) n. 29820130019092575000 (IRPEF
2008).
5. - Il motivo di opposizione concernente la prescrizione dei crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, in relazione al quale indubitabilmente sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, è riconducibile al paradigma dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615, comma 2, c.p.c., poiché mira a contestare il diritto del concessionario a procedere in executivis in ragione dell'intervenuta estinzione del credito.
5.1. - L'esame nel merito dell'eccezione di prescrizione - limitatamente alle cartelle nn. 29820130004131913000, 29820130008711452000 e 29820140000512774001 non oggetto del provvedimento di separazione - richiede tuttavia di verificare, in via preliminare, l'efficacia probatoria della documentazione depositata in giudizio, in particolare con riferimento alle relate di notifica delle cartelle esattoriali e agli avvisi di intimazione. Parte opponente ha infatti dichiarato di disconoscere la conformità all'originale delle copie prodotte dalla controparte, ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Tuttavia, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché il disconoscimento di una copia possa considerarsi ritualmente effettuato, è necessario che la parte interessata formuli una dichiarazione chiara, tempestiva e specifica, idonea a far emergere gli elementi differenziali rispetto all'originale. Non è sufficiente, al riguardo, un disconoscimento generico, meramente esplorativo o formulato in termini onnicomprensivi.
La Suprema Corte ha infatti più volte affermato che, affinché possa aversi disconoscimento idoneo ai sensi dell'art. 2719 c.c. è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che, pur nel silenzio della norma citata (che non prescrive forme sacramentali), evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche od onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n.
Pag. 6 di 11 28096/2009; cfr., più di recente, Cass. n. 7775/2014; Cass. n. 7105/2016; Cass. n.
12730/2016; Cass. n. 29993/2017; Cass. n. 27633/2018; Cass. n. 16557/2019; Cass. n.
311/2020; Cass. n. 14279/2021; cfr., in particolare, per la specifica e analitica confutazione dei pochi precedenti contrari, Cass. n. 40750/2021).
Nel caso di specie, la dichiarazione di disconoscimento non risulta idonea a soddisfare tali requisiti, essendo stata formulata in modo cumulativo, senza indicazione puntuale dei singoli documenti contestati e priva di una descrizione degli elementi che renderebbero le copie difformi dagli originali.
Essa non può pertanto determinare la perdita di efficacia probatoria dei documenti prodotti, che rimangono utilizzabili ai fini dell'accertamento del merito.
5.2. - Sotto altro profilo, le doglianze sollevate dalla parte opponente in ordine alla regolarità delle notificazioni delle cartelle e degli avvisi di intimazione si traducono in una contestazione della stessa effettività della notifica, formulata attraverso il riferimento cumulativo agli artt. 2719, 214 e 215 c.p.c., con espressioni che negano l'autenticità e la sottoscrizione dei documenti depositati dalla parte opposta.
Tali contestazioni, tuttavia, non sono idonee a privare di efficacia probatoria le relate di notifica prodotte in giudizio, in quanto redatte da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Ai sensi dell'art. 2700 c.c., esse fanno piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute, compresa la circostanza dell'avvenuta notificazione.
Non essendo stata proposta querela di falso, il giudice deve farne applicazione ai fini del decidere.
5.3. - Ne consegue che, alla luce della documentazione prodotta da Parte_1
(cfr., in particolare, docc. 9/a, 9/b, 9/c, 10/a, 10/b, 10/c, 13/a, 13/b, e 13/c), deve
[...]
ritenersi provata la notifica delle cartelle e degli avvisi relativi alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
L'interruzione della prescrizione deve quindi ritenersi validamente avvenuta nei termini, con la conseguenza che non può dirsi maturata alcuna prescrizione in relazione ai crediti sanzionatori oggetto del presente giudizio.
Pag. 7 di 11 6. - Non è fondata l'eccezione con cui l'opponente ha dedotto la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi, notificato ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, per asserita carenza o insufficienza di motivazione.
6.1. - Secondo un orientamento consolidato, pienamente recepito anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Siracusa, Sez. II Civ., Sent. n. 1958/2024), gli atti della riscossione mediante ruolo - ivi inclusi gli atti esecutivi - non sono soggetti ad un obbligo motivazionale in senso proprio, qualora il loro contenuto sia vincolato e strutturato secondo modelli ministeriali, come previsto espressamente per l'intimazione di pagamento (art. 50, co. 2 e 3, D.P.R. n. 602/1973).
In particolare, è stato affermato che la validità dell'atto non può essere esclusa per difetto di motivazione quando lo stesso contiene il riferimento alle cartelle precedentemente notificate, già idonee a porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa nell'an e nel quantum, e a esercitare conseguentemente il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. n. 21065/2022).
Tali principi - applicabili all'intimazione di pagamento - risultano applicabili a maggior ragione anche alla cartella esattoriale, considerata atto vincolato nell'ambito della riscossione coattiva (cfr. Cass n. 4376/2017, secondo cui la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 602/1973).
A maggior ragione, tali principi devono trovare applicazione con riferimento al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, che costituisce atto esecutivo speciale, formalmente assimilabile al pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c., e che non introduce alcuna pretesa nuova o autonoma rispetto a quella già risultante dal ruolo, ma si limita a darne attuazione in sede esecutiva.
6.2. - Nel caso in esame, l'atto di pignoramento impugnato contiene l'indicazione dell'importo complessivo richiesto, l'elenco delle cartelle sottese e gli estremi degli avvisi di intimazione già notificati alla parte opponente, risultando così pienamente idoneo a consentire l'identificazione della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa.
Pag. 8 di 11 6.3. - Quanto alle ulteriori censure svolte con riferimento agli interessi di mora e all'aggio di riscossione, si osserva che: a) gli interessi di mora sono determinati in misura legale, secondo le previsioni periodicamente adottate con provvedimento del
Direttore dell' , e nella specie risultano calcolati con decorrenza dal Controparte_2
22.08.2019, data puntualmente indicata nell'atto impugnato;
b) l'aggio di riscossione è determinato per legge in base all'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999, con applicazione automatica delle aliquote vigenti in ragione del momento dell'adempimento o dell'eventuale esecuzione forzata.
In difetto di contestazioni puntuali circa l'applicazione concreta dei suddetti parametri normativi, l'opponente non poteva limitarsi ad invocare genericamente un obbligo di motivazione, che - come già rilevato - non sussiste nei termini pretesi. In assenza di deduzioni specifiche circa l'erroneità dei conteggi effettuati, le doglianze formulate non risultano idonee a incidere sulla validità dell'atto impugnato.
6.4. - Pertanto, non sussiste alcun vizio di motivazione o di calcolo che determini la nullità dell'atto impugnato, e il motivo di opposizione sul punto deve essere rigettato.
7. - È parzialmente fondato il motivo di opposizione relativo alla violazione dei limiti di pignorabilità della pensione, ai sensi dell'art. 545 c.p.c.
Alla data del pignoramento (novembre 2019), la disciplina applicabile prevedeva - per effetto del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'art. 545 c.p.c. - che le somme dovute a titolo di pensione non potessero essere pignorate per un importo corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentata della metà
(pari nel 2019 a € 457,99; sicché € 457,99 × 1,5 = € 686,99); e che solo la parte eccedente tale soglia potesse essere pignorata nel limite di un quinto.
Nel caso di specie, la pensione percepita dall'opponente è pari a € 1.400,00, per cui la quota impignorabile ex lege era di € 686,99, mentre la parte pignorabile (un quinto del residuo, cioè: € 1.400,00 - € 686,99 = € 713,01), era di € 142,60 mensili (€ 713,01/2 = €
142,60).
L'atto di pignoramento notificato alla debitrice e al terzo ( ) non richiama il comma CP_3
7 dell'art. 545 c.p.c., ma solo i commi 4, 5 e 6.
Pag. 9 di 11 Da ciò consegue che l'atto, sebbene contenga un apparente richiamo ai limiti normativi, non individua correttamente la soglia di impignorabilità prevista per le pensioni e non offre garanzia di conformità automatica al parametro legale.
Inoltre, l'importo potenzialmente pignorato in base al meccanismo attivato (pari al quinto dell'intera pensione, ossia circa € 280,00) risulta superiore al limite massimo mensile legittimamente pignorabile (€ 142,60).
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 545 c.p.c., il pignoramento eseguito oltre i limiti è parzialmente inefficace, e tale inefficacia è rilevabile anche d'ufficio. Ne deriva che il pignoramento deve essere dichiarato inefficace nella misura eccedente il quinto della sola parte eccedente il minimo vitale, pari, nel caso concreto, a € 142,60 mensili.
8. - Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti costituite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della soccombenza reciproca che ha caratterizzato il giudizio, in presenza di una pluralità di domande contrapposte e con esiti differenziati, come delineato da Sez. Un., n. 32061/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, definitivamente e parzialmente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 249/2021 r.g., così provvede:
1) Dichiara la contumacia del terzo pignorato Controparte_7
.
[...]
2) Visto l'art. 279, comma 2, n. 5), c.p.c., dispone con distinta ordinanza la separazione e la sospensione del giudizio con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 29820110013410721000, 298201300140001536000,
29820150003686178000 e 29820160015184706000, per le quali parte opponente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 1, comma 231 ss., L. n.
197/2022.
3) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'opposizione proposta ex art. 615, co. 2, c.p.c., limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
29820060003373581001 (IRPEF 1991) e 29820130019092575000 (IRPEF
2008).
Pag. 10 di 11 4) Visto l'art. 59, comma 1, L. n. 69/2009, indica alle parti, quale giudice nazionale munito di giurisdizione su tale domanda, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa.
5) Rigetta, nei limiti della propria giurisdizione, l'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c., in relazione alle cartelle nn.
29820130004131913000, 29820130008711452000 e 29820140000512774001.
6) Accoglie parzialmente l'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617, co. 2, c.p.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia parziale del pignoramento presso terzi notificato in data 12.11.2019, nella parte in cui eccede il limite mensile di € 142,60, corrispondente al quinto della sola parte eccedente il minimo vitale impignorabile ex art. 545, co. 7, c.p.c.
7) Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Così deciso a Siracusa in data 20 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 249/2021
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Amilcare Giardina, giusta procura in atti;
ATTRICE-OPPOSTA
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. Giuseppe Cassarino, giusta procura in atti;
CONVENUTA-OPPONENTE
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avvocatura dello Stato di Catania;
CONVENUTA-OPPOSTA
Pag. 1 di 11 NONCHÉ DI
(C.F. ); CP_3 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE -TERZO CP_4
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.10.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - A seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi eseguito in data
12.11.2019 da per il recupero di somme pretese in forza di Parte_1
numerose cartelle di pagamento, ha proposto opposizione Controparte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi con ricorso depositato presso il giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c., deducendo, tra l'altro, la prescrizione dei crediti azionati, la violazione dei limiti di pignorabilità della pensione e la nullità del pignoramento per mancanza di valido titolo esecutivo.
1.1. - Con ordinanza emessa in data 14.09.2020, il giudice dell'esecuzione ha disposto, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., la sospensione della procedura esecutiva e ha assegnato il termine di centoventi giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
1.2. - La fase a cognizione piena è stata, dunque, instaurata da Parte_1
con atto di citazione notificato il 12.01.2021 ai sensi dell'art. 616 c.p.c.
[...]
1.3. - Si sono costituite in giudizio sia l'opponente , sia l' Controparte_1 [...]
di . Controparte_5 CP_6
1.4. - L' , terzo pignorato, è rimasto contumace nonostante la regolare notifica CP_3 dell'atto introduttivo.
1.5. - All'udienza del 30.10.2024, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 2 di 11 2. - Va premesso che, nel corso del giudizio, la parte opponente ha depositato documentazione comprovante l'intervenuta adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 (“rottamazione-quater”), con riguardo alle seguenti cartelle di pagamento: a) n. 29820110013410721000 (IRPEF
2007); b) n. 298201300140001536000 (IRPEF 2009); c) n. 29820150003686178000
(Codice della Strada); d) n. 29820160015184706000 (Codice della Strada).
2.1. - Ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. cit., l'adesione comporta l'impegno del debitore a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi inclusi nella dichiarazione, e determina la sospensione automatica del giudizio da parte del giudice, fino al perfezionamento della definizione agevolata, da attestarsi mediante deposito della documentazione dei pagamenti eseguiti entro il termine finale previsto
(30.11.2027). Come precisato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 24479/2024), tale sospensione non comporta l'estinzione automatica del processo, che resta subordinata alla successiva verifica del perfezionamento della rottamazione.
Conseguentemente, non è possibile in questa sede decidere sulle cartelle sopra elencate, né quanto alla giurisdizione né quanto al merito, imponendosi la separazione del relativo giudizio per essere sospeso con ordinanza a parte.
2.2. - Pertanto, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., il Tribunale pronuncia sentenza parziale relativamente ai restanti capi della domanda, disponendo con distinto provvedimento la separazione e la sospensione del giudizio riguardo alle cartelle oggetto di definizione agevolata sino al 30.11.2027.
3. - Ciò posto, va ora osservato come, in ragione del rito bifasico che connota le opposizioni esecutive proposte dopo l'inizio dell'esecuzione (artt. 615, co. 2, e 617, co.
2, c.p.c.), l'oggetto del presente giudizio debba ritenersi circoscritto ai soli motivi di opposizione ritualmente dedotti dalla parte opponente nel ricorso depositato presso il giudice dell'esecuzione e oggetto di esame nella fase sommaria.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché
Pag. 3 di 11 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cass. n. 25170/2018).
In particolare, ciò comporta che la cognizione del giudice del merito è limitata a quanto già sottoposto all'esame del giudice dell'esecuzione nella fase sommaria, con esclusione di ogni ampliamento del thema decidendum. Il giudizio introdotto ai sensi dell'art. 616
c.p.c. non ha funzione di riesame generalizzato, né consente la rinnovazione integrale delle domande né delle allegazioni, ma si configura come prosecuzione necessaria e vincolata del giudizio incidentale, cui resta strutturalmente subordinato, anche sotto il profilo oggettivo. Ne consegue che restano precluse, salvo che non siano meramente illustrative o confermative, le deduzioni difensive che si pongano fuori dal perimetro tracciato nel ricorso originario, così come le domande ulteriori o nuove, ancorché collegate a fatti sopravvenuti.
Tale assetto trova conferma nel principio secondo cui il giudizio di opposizione, pur transitando nella fase di cognizione piena, conserva la sua connessione funzionale al processo esecutivo e ne riflette i limiti fisiologici, strutturali e temporali, rimanendo retto dalla domanda dell'opponente e, se del caso, dalle domande contrapposte dell'opposto, senza che il contraddittorio possa essere esteso surrettiziamente a profili non precedentemente dedotti nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti.
Queste conclusioni non mutano nel caso in cui, come nella fattispecie, sia stato il creditore opposto ad introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c.: anche in tal caso, infatti, la cognizione resta confinata all'ambito oggettivo risultante dal ricorso
Pag. 4 di 11 depositato nella fase esecutiva, senza possibilità di estensione a motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli previamente dedotti.
Nel rispetto dei principi che governano la struttura bifasica delle opposizioni esecutive, il presente giudizio deve dunque essere circoscritto all'esame dei motivi dedotti dalla parte opponente nel ricorso depositato dinanzi al giudice dell'esecuzione, i soli che possono legittimamente fondare la cognizione del giudice del merito.
4. - Orbene, con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria (in particolare IRPEF), e fatta eccezione per quelle oggetto del provvedimento di separazione (nn. 29820110013410721000 e 298201300140001536000), risulta che i motivi di opposizione formulati sin dalla fase sommaria siano incentrati non su fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, bensì sulla inesistenza, nullità o mancata prova della notificazione delle cartelle e dei relativi avvisi di intimazione, con conseguente asserita estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della S.C. con ordinanza n.
7822/2020, ai fini del riparto di giurisdizione rileva la causa petendi effettiva dell'opposizione: quando la censura dedotta, ancorché formalmente proposta in sede esecutiva, investa la validità della notificazione della cartella e fondi su tale profilo la prescrizione del credito, la giurisdizione appartiene al giudice tributario, trattandosi di una controversia che si colloca a monte del procedimento esecutivo e che attiene alla formazione del titolo.
Nel caso di specie, il ricorso introduttivo non si limita a contestare il diritto attuale del concessionario di procedere in executivis, ma deduce la prescrizione dei crediti sulla base della mancata o invalida notificazione delle cartelle esattoriali, cioè su un vizio genetico del titolo esecutivo.
In base al criterio cronologico-funzionale delineato dalla giurisprudenza, non si tratterebbe di una prescrizione maturata dopo la formazione del titolo, bensì della negazione della sua stessa efficacia costitutiva, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione tributaria (artt. 2 e 19 D.lgs. n. 546/1992).
Pag. 5 di 11 Ne consegue che il presente giudizio non può proseguire innanzi al giudice ordinario, difettando la relativa giurisdizione, limitatamente alle cartelle relative a crediti IRPEF:
a) n. 29820060003373581001 (IRPEF 1991); b) n. 29820130019092575000 (IRPEF
2008).
5. - Il motivo di opposizione concernente la prescrizione dei crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, in relazione al quale indubitabilmente sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, è riconducibile al paradigma dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615, comma 2, c.p.c., poiché mira a contestare il diritto del concessionario a procedere in executivis in ragione dell'intervenuta estinzione del credito.
5.1. - L'esame nel merito dell'eccezione di prescrizione - limitatamente alle cartelle nn. 29820130004131913000, 29820130008711452000 e 29820140000512774001 non oggetto del provvedimento di separazione - richiede tuttavia di verificare, in via preliminare, l'efficacia probatoria della documentazione depositata in giudizio, in particolare con riferimento alle relate di notifica delle cartelle esattoriali e agli avvisi di intimazione. Parte opponente ha infatti dichiarato di disconoscere la conformità all'originale delle copie prodotte dalla controparte, ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Tuttavia, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché il disconoscimento di una copia possa considerarsi ritualmente effettuato, è necessario che la parte interessata formuli una dichiarazione chiara, tempestiva e specifica, idonea a far emergere gli elementi differenziali rispetto all'originale. Non è sufficiente, al riguardo, un disconoscimento generico, meramente esplorativo o formulato in termini onnicomprensivi.
La Suprema Corte ha infatti più volte affermato che, affinché possa aversi disconoscimento idoneo ai sensi dell'art. 2719 c.c. è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che, pur nel silenzio della norma citata (che non prescrive forme sacramentali), evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche od onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n.
Pag. 6 di 11 28096/2009; cfr., più di recente, Cass. n. 7775/2014; Cass. n. 7105/2016; Cass. n.
12730/2016; Cass. n. 29993/2017; Cass. n. 27633/2018; Cass. n. 16557/2019; Cass. n.
311/2020; Cass. n. 14279/2021; cfr., in particolare, per la specifica e analitica confutazione dei pochi precedenti contrari, Cass. n. 40750/2021).
Nel caso di specie, la dichiarazione di disconoscimento non risulta idonea a soddisfare tali requisiti, essendo stata formulata in modo cumulativo, senza indicazione puntuale dei singoli documenti contestati e priva di una descrizione degli elementi che renderebbero le copie difformi dagli originali.
Essa non può pertanto determinare la perdita di efficacia probatoria dei documenti prodotti, che rimangono utilizzabili ai fini dell'accertamento del merito.
5.2. - Sotto altro profilo, le doglianze sollevate dalla parte opponente in ordine alla regolarità delle notificazioni delle cartelle e degli avvisi di intimazione si traducono in una contestazione della stessa effettività della notifica, formulata attraverso il riferimento cumulativo agli artt. 2719, 214 e 215 c.p.c., con espressioni che negano l'autenticità e la sottoscrizione dei documenti depositati dalla parte opposta.
Tali contestazioni, tuttavia, non sono idonee a privare di efficacia probatoria le relate di notifica prodotte in giudizio, in quanto redatte da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Ai sensi dell'art. 2700 c.c., esse fanno piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute, compresa la circostanza dell'avvenuta notificazione.
Non essendo stata proposta querela di falso, il giudice deve farne applicazione ai fini del decidere.
5.3. - Ne consegue che, alla luce della documentazione prodotta da Parte_1
(cfr., in particolare, docc. 9/a, 9/b, 9/c, 10/a, 10/b, 10/c, 13/a, 13/b, e 13/c), deve
[...]
ritenersi provata la notifica delle cartelle e degli avvisi relativi alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
L'interruzione della prescrizione deve quindi ritenersi validamente avvenuta nei termini, con la conseguenza che non può dirsi maturata alcuna prescrizione in relazione ai crediti sanzionatori oggetto del presente giudizio.
Pag. 7 di 11 6. - Non è fondata l'eccezione con cui l'opponente ha dedotto la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi, notificato ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, per asserita carenza o insufficienza di motivazione.
6.1. - Secondo un orientamento consolidato, pienamente recepito anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Siracusa, Sez. II Civ., Sent. n. 1958/2024), gli atti della riscossione mediante ruolo - ivi inclusi gli atti esecutivi - non sono soggetti ad un obbligo motivazionale in senso proprio, qualora il loro contenuto sia vincolato e strutturato secondo modelli ministeriali, come previsto espressamente per l'intimazione di pagamento (art. 50, co. 2 e 3, D.P.R. n. 602/1973).
In particolare, è stato affermato che la validità dell'atto non può essere esclusa per difetto di motivazione quando lo stesso contiene il riferimento alle cartelle precedentemente notificate, già idonee a porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa nell'an e nel quantum, e a esercitare conseguentemente il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. n. 21065/2022).
Tali principi - applicabili all'intimazione di pagamento - risultano applicabili a maggior ragione anche alla cartella esattoriale, considerata atto vincolato nell'ambito della riscossione coattiva (cfr. Cass n. 4376/2017, secondo cui la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 602/1973).
A maggior ragione, tali principi devono trovare applicazione con riferimento al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, che costituisce atto esecutivo speciale, formalmente assimilabile al pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c., e che non introduce alcuna pretesa nuova o autonoma rispetto a quella già risultante dal ruolo, ma si limita a darne attuazione in sede esecutiva.
6.2. - Nel caso in esame, l'atto di pignoramento impugnato contiene l'indicazione dell'importo complessivo richiesto, l'elenco delle cartelle sottese e gli estremi degli avvisi di intimazione già notificati alla parte opponente, risultando così pienamente idoneo a consentire l'identificazione della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa.
Pag. 8 di 11 6.3. - Quanto alle ulteriori censure svolte con riferimento agli interessi di mora e all'aggio di riscossione, si osserva che: a) gli interessi di mora sono determinati in misura legale, secondo le previsioni periodicamente adottate con provvedimento del
Direttore dell' , e nella specie risultano calcolati con decorrenza dal Controparte_2
22.08.2019, data puntualmente indicata nell'atto impugnato;
b) l'aggio di riscossione è determinato per legge in base all'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999, con applicazione automatica delle aliquote vigenti in ragione del momento dell'adempimento o dell'eventuale esecuzione forzata.
In difetto di contestazioni puntuali circa l'applicazione concreta dei suddetti parametri normativi, l'opponente non poteva limitarsi ad invocare genericamente un obbligo di motivazione, che - come già rilevato - non sussiste nei termini pretesi. In assenza di deduzioni specifiche circa l'erroneità dei conteggi effettuati, le doglianze formulate non risultano idonee a incidere sulla validità dell'atto impugnato.
6.4. - Pertanto, non sussiste alcun vizio di motivazione o di calcolo che determini la nullità dell'atto impugnato, e il motivo di opposizione sul punto deve essere rigettato.
7. - È parzialmente fondato il motivo di opposizione relativo alla violazione dei limiti di pignorabilità della pensione, ai sensi dell'art. 545 c.p.c.
Alla data del pignoramento (novembre 2019), la disciplina applicabile prevedeva - per effetto del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'art. 545 c.p.c. - che le somme dovute a titolo di pensione non potessero essere pignorate per un importo corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentata della metà
(pari nel 2019 a € 457,99; sicché € 457,99 × 1,5 = € 686,99); e che solo la parte eccedente tale soglia potesse essere pignorata nel limite di un quinto.
Nel caso di specie, la pensione percepita dall'opponente è pari a € 1.400,00, per cui la quota impignorabile ex lege era di € 686,99, mentre la parte pignorabile (un quinto del residuo, cioè: € 1.400,00 - € 686,99 = € 713,01), era di € 142,60 mensili (€ 713,01/2 = €
142,60).
L'atto di pignoramento notificato alla debitrice e al terzo ( ) non richiama il comma CP_3
7 dell'art. 545 c.p.c., ma solo i commi 4, 5 e 6.
Pag. 9 di 11 Da ciò consegue che l'atto, sebbene contenga un apparente richiamo ai limiti normativi, non individua correttamente la soglia di impignorabilità prevista per le pensioni e non offre garanzia di conformità automatica al parametro legale.
Inoltre, l'importo potenzialmente pignorato in base al meccanismo attivato (pari al quinto dell'intera pensione, ossia circa € 280,00) risulta superiore al limite massimo mensile legittimamente pignorabile (€ 142,60).
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 545 c.p.c., il pignoramento eseguito oltre i limiti è parzialmente inefficace, e tale inefficacia è rilevabile anche d'ufficio. Ne deriva che il pignoramento deve essere dichiarato inefficace nella misura eccedente il quinto della sola parte eccedente il minimo vitale, pari, nel caso concreto, a € 142,60 mensili.
8. - Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti costituite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della soccombenza reciproca che ha caratterizzato il giudizio, in presenza di una pluralità di domande contrapposte e con esiti differenziati, come delineato da Sez. Un., n. 32061/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, definitivamente e parzialmente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 249/2021 r.g., così provvede:
1) Dichiara la contumacia del terzo pignorato Controparte_7
.
[...]
2) Visto l'art. 279, comma 2, n. 5), c.p.c., dispone con distinta ordinanza la separazione e la sospensione del giudizio con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 29820110013410721000, 298201300140001536000,
29820150003686178000 e 29820160015184706000, per le quali parte opponente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 1, comma 231 ss., L. n.
197/2022.
3) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'opposizione proposta ex art. 615, co. 2, c.p.c., limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
29820060003373581001 (IRPEF 1991) e 29820130019092575000 (IRPEF
2008).
Pag. 10 di 11 4) Visto l'art. 59, comma 1, L. n. 69/2009, indica alle parti, quale giudice nazionale munito di giurisdizione su tale domanda, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa.
5) Rigetta, nei limiti della propria giurisdizione, l'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c., in relazione alle cartelle nn.
29820130004131913000, 29820130008711452000 e 29820140000512774001.
6) Accoglie parzialmente l'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617, co. 2, c.p.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia parziale del pignoramento presso terzi notificato in data 12.11.2019, nella parte in cui eccede il limite mensile di € 142,60, corrispondente al quinto della sola parte eccedente il minimo vitale impignorabile ex art. 545, co. 7, c.p.c.
7) Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Così deciso a Siracusa in data 20 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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