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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 239\2024 RG, vertente
TRA
con sede in Milano, quale cessionaria della Parte_1 Parte_2
in persona del suo procuratore speciale, (procura per notar Controparte_1
di Milano del 17\12\2018 rep. n. 42.685 racc. n. 13.216), elettivamente Persona_1
domiciliato in Roma, alla via Sardegna n. 50, presso lo studio dell'avv. Alessia Melchiorri,
che lo rappresenta e difende giusta procura generale per Notar del Persona_2
4\3\2019, rep.n. 534, racc.n. 391;
APPELLANTE
E
1 , con sede legale in , Via Nizza n. Controparte_2 CP_2
146 in persona del Direttore Generale e l.r.p.t. dott. rappresentato e difeso, CP_3
giusta procura generale alle liti del 9/10/2024 per Notar (rep.27515 e Persona_3
racc.4424), dagli Avv.ti Fernando Miriano e Adele De Paula, tutti domiciliati presso la sede legale dell'Ente;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3517\2023 del 28\07\2023, pubblicata in data
02\08\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1114\2015 reso in data 17\4\2015, il Tribunale di Salerno
ingiungeva all' (di seguito, per brevità, Controparte_4
solo ) di corrispondere alla cessionaria dei CP_5 Parte_3
crediti vantati da varie strutture sanitarie private nei confronti dell' , la somma di € CP_5
86.815,22, oltre interessi moratori e spese, per interessi di mora al 31\12\2011 (fattura n. 31
dell'1\3\2010), in virtù dell'atto di transazione del 4\3\2008, il quale stabiliva il piano di rientro per i debiti nei confronti delle società cedenti.
L' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in data 8\6\2015) avverso il CP_5
provvedimento monitorio, eccependo l'insussistenza dei presupposti ex art. 642 cpc, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cc;
l'avvenuto pagamento di tutti i crediti vantati,
atteso che con Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del
2 settore sanitario n. 51 del 2\5\2012, era stato approvato il protocollo di intesa sottoscritto in data 3\4\2012 dall'opposta, che prevedeva, tra l'altro, il pagamento dei crediti pregressi vantati al 31\12\2010 e la rinuncia da parte della agli interessi di mora Parte_2
maturati e maturandi o a qualsiasi onere, spese e rivalutazione, risarcimento danni, ivi comprese spese legali e qualsiasi altri onere accessorio;
l'inoperatività dell'accordo del
4\3\2008, valevole solo per i debiti sorti in periodi antecedenti alla sottoscrizione della transazione;
che, infine, gli “interessi convenzionali” concessi dal giudice del monitorio erano solo quelli di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposta Parte_3
, contestando gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione e\o,
[...]
comunque, la condanna dell' al pagamento della somma portata dal monitorio, oltre CP_5
accessori di legge.
Quindi, disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
(cfr. ordinanza del 18\4\2016), e rigettate le richieste istruttorie delle parti (cfr. ordinanza del
22\12\2017), la causa era riservata in decisione all'udienza del 26\2\2020 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nelle more, con comparsa di intervento ex art. 111 cpc, si costituiva in giudizio la Pt_1
quale cessionaria dei crediti vantati dalla nei confronti
[...] Parte_2
dell' , in persona della in qualità di sua CP_6 Controparte_1
procuratrice speciale, instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del monitorio opposto, con condanna dell'opponente al pagamento di quanto ingiunto oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo e vittoria di spese di lite.
Di conseguenza, con ordinanza del 19\11\2020 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire alla di fornire la prova della dedotta qualità di Controparte_1
procuratore speciale della e al fine di indicare alle parti la questione, Parte_1
oggetto di allegazioni difensive dell'opponente contenute nella comparsa conclusionale,
3 Cont relativa alla mancanza in atti dei contratti stipulati tra l' opponente ed i Centri cedenti il credito a Parte_2
Di poi, all'udienza del 25\11\2021 veniva richiesto alla i depositare in Parte_1
formato leggibile i nuovi documenti allegati alla nota d'udienza del 12\4\2021 e,
successivamente, a fornire la prova che anche il credito oggetto di causa fosse stato oggetto della cessione in blocco intercorsa con la (cfr. ordinanza del 25\4\2022). Parte_2
Infine, all'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di Salerno emanava la sentenza n.
3517/2023 del 28/07/2023 (pubblicata in data 02/08/2023 e mai notificata), con la quale così
provvedeva:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
1114/2015, emesso dal Tribunale di Salerno il 17.4.2015 e, accertata l'intervenuta cessione
del credito per cui è causa da parte della “ ” in favore Parte_3
della “ , 2. condanna l' al pagamento, in favore di tale Parte_1 CP_7
ultima società, dell'importo di € 68.081,66, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5
d.lgs. n. 231/2002 dal dì della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo
(28.4.2015) e sino al saldo;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti>.
In via preliminare, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di prescrizione, validamente interrotta, dapprima, dall'inoltro della fattura dell'1\3\2010, ricevuta in pari data dall'
[...]
, e, poi, dalla diffida del 14/12/2012 nei confronti della Regione Campania, della CP_6
e dell' . CP_8 CP_6
Inoltre, il giudice dell'opposizione rilevava l'errore materiale in cui era incorso l'originaria
Cont ricorrente in sede monitoria, laddove aveva correlato la fattura n. 31 del 1/3/2010 (prot.
n. 31 del 1/3/2010), agli interessi di dilazione al 31/12/2011, piuttosto che agli interessi maturati sino al 31/12/2009. Poi, il Tribunale rilevava la mancata contestazione da parte dell' sia dei titoli del credito oggetto di richiesta monitoria, sia del relativo CP_6
prospetto riepilogativo allegato alla nota del 12/4/2021, in cui risultavano essere specificamente identificati gli importi dovuti, con individuazione dei singoli creditori
4 cedenti cui tali crediti risultavano riferibili, sia la circostanza che tali crediti fossero stati ceduti in favore della società opposta, così dovendosi ritenere quest'ultima titolare dei diritti di credito oggetto della cessione in suo favore. Di converso, a fronte del prospetto riepilogativo, il primo giudice affermava che non risultavano prodotti in atti i contratti
[... attinenti ai crediti maturati da parte di alcune cedenti (Centro Medico Minerva srl;
e pertanto, dichiarava la Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
nullità di tali contratti, non essendo stato prodotto in atti il relativo accordo ex art. 8-
quinquies d.lgs. n. 502/1992 nel rispetto della forma scritta ad substantiam. Quindi,
scomputava le somme relative alle società cedenti “prive” di contratto scritto (per il Centro
Medico Minerva srl la somma di € 4.080,20; per la l'importo di € Controparte_9
4.519,35; per la l'importo pari ad € 4.497,47; per la l'importo CP_10 CP_11
pari ad € 3.559,28; per la l'importo pari ad € 2.077,26) per la somma complessiva CP_12
di € 18.733,56 e condannava l' al pagamento della minor somma di € CP_6
68.081,66, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal dì della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo (28.4.2015) e sino al saldo,
compensando le spese di lite.
Con l'impugnazione in esame, l'appellante, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- il giudice di prime cure, pur correttamente considerando che l'oggetto della domanda di pagamento era rappresentato solo dagli interessi da dilazione computati sulla sorte capitale interamente versata dalla secondo le previsioni dell'accordo del 4\3\2008, CP_6
mai contestato ed unica fonte dell'obbligazione, nessun ulteriore e diverso contratto doveva essere depositato in atti. D'altra parte, a detta di parte appellante, il pagamento della sorte capitale dimostrava la debenza e la remunerabilità dei corrispettivi maturati a fronte di una assistenza sanitaria erogata;
5 - inoltre, il Tribunale avrebbe fatto mal governo delle regole processuali, in quanto non si
Cont avvedeva che la sussistenza dei singoli contratti tra le società cedenti e l' non costituivano il thema decidendum, relativo solo agli interessi di mora stabiliti nella transazione del 4\3\2008;
- peraltro, l'accordo transattivo afferiva sia le cessioni precedenti che quelle future e doveva considerarsi, comunque, valido ed efficace ex art. 1972 cc, anche in caso di nullità per mancanza della forma scritta dei contratti tra le società cedenti e l' . CP_6
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: <
1. riformare la sentenza n. 3517/2023,
respingere l'opposizione al D.I. n. 1114/2015, in quanto infondata in fatto ed in diritto per
Cont tutti i motivi di cui al presente appello, con condanna della appellata al pagamento
dell'importo di €. 18.733,56 oltre interessi moratori dal 28/04/2015 e spese legali del doppio
grado di giudizio.
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari maggiorati del 12,5% del
doppio grado di giudizio da distrarsi al costituito procuratore>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva l' Controparte_2
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via
[...]
preliminare, l'inammissibilità per frazionamento del credito, avendo la cessionaria (prima,
e, poi, richiesto separatamente il pagamento Parte_2 Parte_1
degli interessi di dilazione all' pur se già tutti maturi ed esigibili CP_6
contestualmente (cfr. Decreto ingiuntivo n. 943/2008, con ricorso del 26/02/2008, per €
298.620,72; Decreto ingiuntivo n. 431/2009, con ricorso del 3/2/2009, per € 48.411,58;
Decreto ingiuntivo n. 1099/2015, con ricorso del 30/12/2014, per € 62.996,30).
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado ed accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza quivi appellata, la Corte invitava le parti ad interloquire sulle questioni della sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo e della validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle
6 prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento,
anche antecedenti a quello di stipula dei contratti (cfr. ordinanza del 18/06/2024).
Infine, concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28/11/2024, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc del 3\12\2024.
Ciò premesso, ritiene la Corte che per ragioni di priorità logica-giuridica è opportuno esaminare in via prioritaria l'eccezione di frazionamento del credito avanzata dall'odierna appellata.
A.Frazionamento del credito.
Con la comparsa di costituzione in appello, l' eccepiva l'improponibilità della CP_5
domanda per l'abusivo frazionamento del credito, atteso che alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo qui in esame (D.I. n. 1114\2015 del 16-17\4\2015), per il pagamento degli interessi di dilazione al 31\12\2009 (fattura n. 31 dell'1\3\2010), erano già maturati i crediti azionati sempre per interessi di mora contro l' con distinti decreti ingiuntivi. CP_5
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
In via preliminare, giova soffermarsi più diffusamente sul tema dell'abusivo frazionamento del credito in plurime domande giudiziali.
Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che ormai più di un decennio fa le Sezioni
Unite hanno qualificato come comportamento contrario a buona fede e come abuso dello strumento processuale “la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla
soddisfazione della pretesa creditoria” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 15\11\2007, n. 23726; in senso conforme anche Cass. Sez. Un., n. 22\12\2009, n. 2696; nonché, da ultimo, Cass.. ord.
27\7\2018, n. 19898).
7 Successivamente, le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., n. 16\2\2017, n. 4090; confermata dalle successive Sezioni Semplici Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 207148/2018, Cass. n.
6591/2019), nel ritornare ancora una volta sul tema del frazionamento della domanda volta a far valere il credito nascente da un unico rapporto hanno operato un'importante puntualizzazione, temperando il rigore del divieto di frazionamento quando le pretese creditorie, oggetto delle domande giudiziali, non sono identiche tra loro, ma, ancorché
distinte, si fondano su presupposti costitutivi comuni al punto da risultare unite nella medesima vicenda sostanziale e consentire la loro trattazione congiunta in virtù dei meccanismi della connessione e riunione dei processi. Le Sezioni Unite con tale arresto interpretativo hanno affermato che le esigenze di giustizia sostanziale di una decisione unitaria sul rapporto complesso e di ragionevole durata del processo sottese al divieto esaminato possono essere sacrificate quando l'attore risulti assistito da un interesse oggettivo alla tutela processuale frammentata. D'altronde, “l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., investe
non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle relative modalità di
proposizione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 4090 del 2017).
In seguito, la stessa Suprema Corte (cfr. n. 14143/2021, cui risultano conformi Cass. n.
17813/21, Cass. n. 24172/21, Cass. n. 24371/21 e Cass. n. 25480/2023) ha fornito una specifica interpretazione del detto principio di diritto, statuendo che esso (enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090/2017) va inteso nel senso che: a) l'espressione
"medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola
"rapporto" va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di
"identico" ma come sinonimo di "analogo". È stato quindi affermato il seguente principio di
8 diritto: "le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto
fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi
diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria
tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la
controversia. Tale divieto processuale non opera quando l'attore abbia un interesse
oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno,
o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria le parti. La
violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della
domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in
cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli
analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti".
In altri termini, l'interpretazione estensiva operata dalla sentenza sopra citata n. 14143/21 si rinviene proprio nell'applicazione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti.
Anche in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più ampio “contatto sociale” e che devono improntare, nel senso di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purchè esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte. Così il rischio di giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di
9 merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
Venendo al caso di specie, premesso che non è contestato che l'originaria opponente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno, oltre al decreto ingiuntivo opposto, gli ulteriori provvedimenti monitori indicati dall'odierna appellata, alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto ingiustificata la proposizione di diverse domande aventi ad oggetto diritti di credito analoghi per titolo, in quanto, come è pacifico tra le parti, alla data di deposito del ricorso oggetto della presente controversia, i crediti reclamati erano già
scaduti.
Infatti, va rilevato che il decreto ingiuntivo per cui è causa afferisce ad interessi di mora su fatture emesse dalle società cedenti fino al 5\6\2008, mentre il decreto ingiuntivo n. 431\09
a fatture del 6-7\8\2008 e il decreto ingiuntivo n. 943\2008 a fatture del 2007.
E' evidente, quindi, che la cessionaria ha frazionato le pretese creditorie vantate nei confronti dell' per interessi di mora in distinte domande giudiziarie, senza che fosse CP_5
configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che giustificasse una siffatta parcellizzazione (non è stata, infatti, fornita alcuna prova, né ancor prima allegato dall'appellata, che l'interesse alla proposizione di separati giudizi sia dipeso dalle differenti eccezioni e contestazioni che l' avrebbe potuto sollevare in relazione alle pretese CP_5
creditorie vantate da parte opposta), la quale si traduce in un inutile aggravio di spese per la
10 controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, la sentenza di primo grado va riformata e, per l'effetto, dichiarata l'inammissibilità per frazionamento della domanda di pagamento formulata dalla originaria cessionaria, oggi Parte_3
Parte_1
B. Spese processuali
Le spese processuali di primo e secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, ai minimi tariffari, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore dell'intero credito azionato.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla quale cessionaria della Parte_1 Parte_2
in persona del suo procuratore speciale, nei confronti
[...] Controparte_1
dell' , ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così CP_6
provvede:
1. In RIFORMA della sentenza n. 3517\23, emessa del Tribunale di Salerno in data
28\7\2023 (pubblicata il 2\8\2023), DICHIARA l'inammissibilità per frazionamento della domanda di pagamento formulata dalla Parte_1
2. CONDANNA la società appellante, , al pagamento, in favore Parte_1
dell' , delle spese di lite del giudizio di primo Controparte_2
11 grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3.CONDANNA la società appellante, al pagamento, in favore Parte_1
dell' , delle spese di lite del giudizio di Controparte_2
secondo grado, che liquida in € 3.300,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 239\2024 RG, vertente
TRA
con sede in Milano, quale cessionaria della Parte_1 Parte_2
in persona del suo procuratore speciale, (procura per notar Controparte_1
di Milano del 17\12\2018 rep. n. 42.685 racc. n. 13.216), elettivamente Persona_1
domiciliato in Roma, alla via Sardegna n. 50, presso lo studio dell'avv. Alessia Melchiorri,
che lo rappresenta e difende giusta procura generale per Notar del Persona_2
4\3\2019, rep.n. 534, racc.n. 391;
APPELLANTE
E
1 , con sede legale in , Via Nizza n. Controparte_2 CP_2
146 in persona del Direttore Generale e l.r.p.t. dott. rappresentato e difeso, CP_3
giusta procura generale alle liti del 9/10/2024 per Notar (rep.27515 e Persona_3
racc.4424), dagli Avv.ti Fernando Miriano e Adele De Paula, tutti domiciliati presso la sede legale dell'Ente;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3517\2023 del 28\07\2023, pubblicata in data
02\08\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1114\2015 reso in data 17\4\2015, il Tribunale di Salerno
ingiungeva all' (di seguito, per brevità, Controparte_4
solo ) di corrispondere alla cessionaria dei CP_5 Parte_3
crediti vantati da varie strutture sanitarie private nei confronti dell' , la somma di € CP_5
86.815,22, oltre interessi moratori e spese, per interessi di mora al 31\12\2011 (fattura n. 31
dell'1\3\2010), in virtù dell'atto di transazione del 4\3\2008, il quale stabiliva il piano di rientro per i debiti nei confronti delle società cedenti.
L' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in data 8\6\2015) avverso il CP_5
provvedimento monitorio, eccependo l'insussistenza dei presupposti ex art. 642 cpc, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cc;
l'avvenuto pagamento di tutti i crediti vantati,
atteso che con Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del
2 settore sanitario n. 51 del 2\5\2012, era stato approvato il protocollo di intesa sottoscritto in data 3\4\2012 dall'opposta, che prevedeva, tra l'altro, il pagamento dei crediti pregressi vantati al 31\12\2010 e la rinuncia da parte della agli interessi di mora Parte_2
maturati e maturandi o a qualsiasi onere, spese e rivalutazione, risarcimento danni, ivi comprese spese legali e qualsiasi altri onere accessorio;
l'inoperatività dell'accordo del
4\3\2008, valevole solo per i debiti sorti in periodi antecedenti alla sottoscrizione della transazione;
che, infine, gli “interessi convenzionali” concessi dal giudice del monitorio erano solo quelli di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposta Parte_3
, contestando gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione e\o,
[...]
comunque, la condanna dell' al pagamento della somma portata dal monitorio, oltre CP_5
accessori di legge.
Quindi, disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
(cfr. ordinanza del 18\4\2016), e rigettate le richieste istruttorie delle parti (cfr. ordinanza del
22\12\2017), la causa era riservata in decisione all'udienza del 26\2\2020 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nelle more, con comparsa di intervento ex art. 111 cpc, si costituiva in giudizio la Pt_1
quale cessionaria dei crediti vantati dalla nei confronti
[...] Parte_2
dell' , in persona della in qualità di sua CP_6 Controparte_1
procuratrice speciale, instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del monitorio opposto, con condanna dell'opponente al pagamento di quanto ingiunto oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo e vittoria di spese di lite.
Di conseguenza, con ordinanza del 19\11\2020 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire alla di fornire la prova della dedotta qualità di Controparte_1
procuratore speciale della e al fine di indicare alle parti la questione, Parte_1
oggetto di allegazioni difensive dell'opponente contenute nella comparsa conclusionale,
3 Cont relativa alla mancanza in atti dei contratti stipulati tra l' opponente ed i Centri cedenti il credito a Parte_2
Di poi, all'udienza del 25\11\2021 veniva richiesto alla i depositare in Parte_1
formato leggibile i nuovi documenti allegati alla nota d'udienza del 12\4\2021 e,
successivamente, a fornire la prova che anche il credito oggetto di causa fosse stato oggetto della cessione in blocco intercorsa con la (cfr. ordinanza del 25\4\2022). Parte_2
Infine, all'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di Salerno emanava la sentenza n.
3517/2023 del 28/07/2023 (pubblicata in data 02/08/2023 e mai notificata), con la quale così
provvedeva:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
1114/2015, emesso dal Tribunale di Salerno il 17.4.2015 e, accertata l'intervenuta cessione
del credito per cui è causa da parte della “ ” in favore Parte_3
della “ , 2. condanna l' al pagamento, in favore di tale Parte_1 CP_7
ultima società, dell'importo di € 68.081,66, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5
d.lgs. n. 231/2002 dal dì della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo
(28.4.2015) e sino al saldo;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti>.
In via preliminare, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di prescrizione, validamente interrotta, dapprima, dall'inoltro della fattura dell'1\3\2010, ricevuta in pari data dall'
[...]
, e, poi, dalla diffida del 14/12/2012 nei confronti della Regione Campania, della CP_6
e dell' . CP_8 CP_6
Inoltre, il giudice dell'opposizione rilevava l'errore materiale in cui era incorso l'originaria
Cont ricorrente in sede monitoria, laddove aveva correlato la fattura n. 31 del 1/3/2010 (prot.
n. 31 del 1/3/2010), agli interessi di dilazione al 31/12/2011, piuttosto che agli interessi maturati sino al 31/12/2009. Poi, il Tribunale rilevava la mancata contestazione da parte dell' sia dei titoli del credito oggetto di richiesta monitoria, sia del relativo CP_6
prospetto riepilogativo allegato alla nota del 12/4/2021, in cui risultavano essere specificamente identificati gli importi dovuti, con individuazione dei singoli creditori
4 cedenti cui tali crediti risultavano riferibili, sia la circostanza che tali crediti fossero stati ceduti in favore della società opposta, così dovendosi ritenere quest'ultima titolare dei diritti di credito oggetto della cessione in suo favore. Di converso, a fronte del prospetto riepilogativo, il primo giudice affermava che non risultavano prodotti in atti i contratti
[... attinenti ai crediti maturati da parte di alcune cedenti (Centro Medico Minerva srl;
e pertanto, dichiarava la Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
nullità di tali contratti, non essendo stato prodotto in atti il relativo accordo ex art. 8-
quinquies d.lgs. n. 502/1992 nel rispetto della forma scritta ad substantiam. Quindi,
scomputava le somme relative alle società cedenti “prive” di contratto scritto (per il Centro
Medico Minerva srl la somma di € 4.080,20; per la l'importo di € Controparte_9
4.519,35; per la l'importo pari ad € 4.497,47; per la l'importo CP_10 CP_11
pari ad € 3.559,28; per la l'importo pari ad € 2.077,26) per la somma complessiva CP_12
di € 18.733,56 e condannava l' al pagamento della minor somma di € CP_6
68.081,66, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal dì della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo (28.4.2015) e sino al saldo,
compensando le spese di lite.
Con l'impugnazione in esame, l'appellante, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- il giudice di prime cure, pur correttamente considerando che l'oggetto della domanda di pagamento era rappresentato solo dagli interessi da dilazione computati sulla sorte capitale interamente versata dalla secondo le previsioni dell'accordo del 4\3\2008, CP_6
mai contestato ed unica fonte dell'obbligazione, nessun ulteriore e diverso contratto doveva essere depositato in atti. D'altra parte, a detta di parte appellante, il pagamento della sorte capitale dimostrava la debenza e la remunerabilità dei corrispettivi maturati a fronte di una assistenza sanitaria erogata;
5 - inoltre, il Tribunale avrebbe fatto mal governo delle regole processuali, in quanto non si
Cont avvedeva che la sussistenza dei singoli contratti tra le società cedenti e l' non costituivano il thema decidendum, relativo solo agli interessi di mora stabiliti nella transazione del 4\3\2008;
- peraltro, l'accordo transattivo afferiva sia le cessioni precedenti che quelle future e doveva considerarsi, comunque, valido ed efficace ex art. 1972 cc, anche in caso di nullità per mancanza della forma scritta dei contratti tra le società cedenti e l' . CP_6
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: <
1. riformare la sentenza n. 3517/2023,
respingere l'opposizione al D.I. n. 1114/2015, in quanto infondata in fatto ed in diritto per
Cont tutti i motivi di cui al presente appello, con condanna della appellata al pagamento
dell'importo di €. 18.733,56 oltre interessi moratori dal 28/04/2015 e spese legali del doppio
grado di giudizio.
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari maggiorati del 12,5% del
doppio grado di giudizio da distrarsi al costituito procuratore>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva l' Controparte_2
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via
[...]
preliminare, l'inammissibilità per frazionamento del credito, avendo la cessionaria (prima,
e, poi, richiesto separatamente il pagamento Parte_2 Parte_1
degli interessi di dilazione all' pur se già tutti maturi ed esigibili CP_6
contestualmente (cfr. Decreto ingiuntivo n. 943/2008, con ricorso del 26/02/2008, per €
298.620,72; Decreto ingiuntivo n. 431/2009, con ricorso del 3/2/2009, per € 48.411,58;
Decreto ingiuntivo n. 1099/2015, con ricorso del 30/12/2014, per € 62.996,30).
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado ed accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza quivi appellata, la Corte invitava le parti ad interloquire sulle questioni della sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo e della validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle
6 prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento,
anche antecedenti a quello di stipula dei contratti (cfr. ordinanza del 18/06/2024).
Infine, concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28/11/2024, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc del 3\12\2024.
Ciò premesso, ritiene la Corte che per ragioni di priorità logica-giuridica è opportuno esaminare in via prioritaria l'eccezione di frazionamento del credito avanzata dall'odierna appellata.
A.Frazionamento del credito.
Con la comparsa di costituzione in appello, l' eccepiva l'improponibilità della CP_5
domanda per l'abusivo frazionamento del credito, atteso che alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo qui in esame (D.I. n. 1114\2015 del 16-17\4\2015), per il pagamento degli interessi di dilazione al 31\12\2009 (fattura n. 31 dell'1\3\2010), erano già maturati i crediti azionati sempre per interessi di mora contro l' con distinti decreti ingiuntivi. CP_5
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
In via preliminare, giova soffermarsi più diffusamente sul tema dell'abusivo frazionamento del credito in plurime domande giudiziali.
Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che ormai più di un decennio fa le Sezioni
Unite hanno qualificato come comportamento contrario a buona fede e come abuso dello strumento processuale “la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla
soddisfazione della pretesa creditoria” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 15\11\2007, n. 23726; in senso conforme anche Cass. Sez. Un., n. 22\12\2009, n. 2696; nonché, da ultimo, Cass.. ord.
27\7\2018, n. 19898).
7 Successivamente, le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., n. 16\2\2017, n. 4090; confermata dalle successive Sezioni Semplici Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 207148/2018, Cass. n.
6591/2019), nel ritornare ancora una volta sul tema del frazionamento della domanda volta a far valere il credito nascente da un unico rapporto hanno operato un'importante puntualizzazione, temperando il rigore del divieto di frazionamento quando le pretese creditorie, oggetto delle domande giudiziali, non sono identiche tra loro, ma, ancorché
distinte, si fondano su presupposti costitutivi comuni al punto da risultare unite nella medesima vicenda sostanziale e consentire la loro trattazione congiunta in virtù dei meccanismi della connessione e riunione dei processi. Le Sezioni Unite con tale arresto interpretativo hanno affermato che le esigenze di giustizia sostanziale di una decisione unitaria sul rapporto complesso e di ragionevole durata del processo sottese al divieto esaminato possono essere sacrificate quando l'attore risulti assistito da un interesse oggettivo alla tutela processuale frammentata. D'altronde, “l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., investe
non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle relative modalità di
proposizione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 4090 del 2017).
In seguito, la stessa Suprema Corte (cfr. n. 14143/2021, cui risultano conformi Cass. n.
17813/21, Cass. n. 24172/21, Cass. n. 24371/21 e Cass. n. 25480/2023) ha fornito una specifica interpretazione del detto principio di diritto, statuendo che esso (enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090/2017) va inteso nel senso che: a) l'espressione
"medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola
"rapporto" va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di
"identico" ma come sinonimo di "analogo". È stato quindi affermato il seguente principio di
8 diritto: "le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto
fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi
diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria
tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la
controversia. Tale divieto processuale non opera quando l'attore abbia un interesse
oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno,
o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria le parti. La
violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della
domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in
cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli
analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti".
In altri termini, l'interpretazione estensiva operata dalla sentenza sopra citata n. 14143/21 si rinviene proprio nell'applicazione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti.
Anche in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più ampio “contatto sociale” e che devono improntare, nel senso di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purchè esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte. Così il rischio di giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di
9 merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
Venendo al caso di specie, premesso che non è contestato che l'originaria opponente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno, oltre al decreto ingiuntivo opposto, gli ulteriori provvedimenti monitori indicati dall'odierna appellata, alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto ingiustificata la proposizione di diverse domande aventi ad oggetto diritti di credito analoghi per titolo, in quanto, come è pacifico tra le parti, alla data di deposito del ricorso oggetto della presente controversia, i crediti reclamati erano già
scaduti.
Infatti, va rilevato che il decreto ingiuntivo per cui è causa afferisce ad interessi di mora su fatture emesse dalle società cedenti fino al 5\6\2008, mentre il decreto ingiuntivo n. 431\09
a fatture del 6-7\8\2008 e il decreto ingiuntivo n. 943\2008 a fatture del 2007.
E' evidente, quindi, che la cessionaria ha frazionato le pretese creditorie vantate nei confronti dell' per interessi di mora in distinte domande giudiziarie, senza che fosse CP_5
configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che giustificasse una siffatta parcellizzazione (non è stata, infatti, fornita alcuna prova, né ancor prima allegato dall'appellata, che l'interesse alla proposizione di separati giudizi sia dipeso dalle differenti eccezioni e contestazioni che l' avrebbe potuto sollevare in relazione alle pretese CP_5
creditorie vantate da parte opposta), la quale si traduce in un inutile aggravio di spese per la
10 controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, la sentenza di primo grado va riformata e, per l'effetto, dichiarata l'inammissibilità per frazionamento della domanda di pagamento formulata dalla originaria cessionaria, oggi Parte_3
Parte_1
B. Spese processuali
Le spese processuali di primo e secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, ai minimi tariffari, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore dell'intero credito azionato.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla quale cessionaria della Parte_1 Parte_2
in persona del suo procuratore speciale, nei confronti
[...] Controparte_1
dell' , ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così CP_6
provvede:
1. In RIFORMA della sentenza n. 3517\23, emessa del Tribunale di Salerno in data
28\7\2023 (pubblicata il 2\8\2023), DICHIARA l'inammissibilità per frazionamento della domanda di pagamento formulata dalla Parte_1
2. CONDANNA la società appellante, , al pagamento, in favore Parte_1
dell' , delle spese di lite del giudizio di primo Controparte_2
11 grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3.CONDANNA la società appellante, al pagamento, in favore Parte_1
dell' , delle spese di lite del giudizio di Controparte_2
secondo grado, che liquida in € 3.300,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
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