Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6103/2024
promossa da:
- nato il [...] in [...] ivi residente in [...]
Bazzo, numero 103, città di Jumirim, São Paulo, CAP 18535-000, - nato il 23 CP_2
agosto 1994 in Brasile, ivi residente in [...], città di Jumirim, São Paulo, CAP
18535-000, rappresentati e difesi come da mandati allegati al presente atto (docc. 1-2) dall'Avv.
Sara Brazzini, C.F.: con studio in Firenze (FI), Via della Bellariva n. 26 C.F._1
Contro
Il , C.F. in persona del pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, C.F. , con P.IVA_2
sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, cap 50112
con l'intervento del
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile CP_3
competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
Nessuno si costituisce per il resistente. CP_3
Il ricorso merita accoglimento, infatti premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno documentato il tentativo di accedere al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza cui non è stato alcun riscontro da parte dell'autorità preposta alla ricezione e all'esame della suddetta richiesta.
La ricorrente ha dedotto e documentato di essere discendente diretta del cittadino italiano, sig. nato il [...], nel Comune di PI (PI), di nazionalità italiana . 2. Persona_1
Successivamente, il Sig. emigrava in Brasile ove, in data 28.8.1902, si univa in Persona_1
matrimonio con la Sig.ra 3. In data 1.1.1925, in Brasile, da detta unione Persona_2
matrimoniale nasceva il Sig. ).
4. In data 29.10.1931, in Italia, nel Comune di Persona_3
PI, il Sig. si univa in matrimonio con la Sig.ra .
5. In data Persona_4 Parte_1
15.12.1932, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva;
6. In data Persona_5
27.10.1956, in Brasile, si univa in matrimonio con . Persona_5 Controparte_5
In data 6.8.1957 in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva Controparte_1
(doc. 9);
8. In data 16.9.1989, in Brasile, si univa in matrimonio con Controparte_1
(doc. 10);
9. In data 23.8.1994, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva Persona_6
CP_2
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2023 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano Sig. nato il [...], nel Comune di PI Persona_1
(PI) non si è naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana.
Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal Sig. nato il [...], nel Comune di PI (PI) , cittadino italiano, con Persona_1
definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_3
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che il sig. - nato il [...] in [...] ivi Controparte_1
residente in [...], città di Jumirim, São Paulo, CAP 18535-000, - e CP_2
ato il 23 agosto 1994 in Brasile, ivi residente in [...], città di Jumirim,
[...]
São Paulo, CAP 18535-000, sono cittadini italiani e, per l'effetto ordina al e, Controparte_3
per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_3 presente giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri