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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 18829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 18829 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da:
, con l'avv. Piemonte, Parte_1
ricorrente contro
, Controparte_1
resistente avente ad oggetto: mutamento di sesso e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dd. 25.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la parte ricorrente, come da ricorso introduttivo: ordinare […] la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome
” in sostituzione del nome;
autorizzare al trattamento medico-chirurgico Per_1 Pt_1
necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
ordinare alla
Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. ricorre per la rettifica dell'attribuzione del sesso e per l'autorizzazione Parte_1
all'esecuzione degli interventi chirurgici necessari all'adeguamento dei caratteri sessuali alla sua identità di genere. Espone quanto segue. È di stato civile libero e risulta essere nata con caratteri sessuali biologici femminili, cui è seguita l'attribuzione del sesso femminile;
tuttavia, la percezione del proprio genere è sempre stata diversa, corrispondente al sesso maschile. Alla parte ricorrente è stata diagnosticata una disforia di genere, con esclusione di altre diagnosi differenziali e identificazione stabile nel genere maschile. Si è pertanto sottoposta a terapia ormonale per l'assegnazione del sesso maschile, cui è conseguita la comparsa di caratteri sessuali secondari maschili.
Il Pubblico Ministero, cui sono stati notificati gli atti introduttivi del giudizio, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 18.2.2025 si è proceduto all'esame della parte ricorrente, che si è presentata in abiti maschili e senza che alcunché del suo aspetto denotasse l'appartenenza al genere femminile;
parte ricorrente ha dichiarato: «da quando avevo sedici anni (primavera 2021) ho avuto difficoltà psicologiche e ho iniziato un percorso di sostegno al consultorio di
Camponogara; nel corso di queste sedute ho capito il mio problema e ne ho parlato con la psicologa e mi ha indirizzato all'ospedale di Trieste, perché ero ancora minorenne;
ho iniziato il percorso all'età di diciassette anni;
ho fatto diverse sedute con uno psicologo che si occupava di disforia di genere;
sempre all'ospedale di Trieste ho iniziato le cure con l'endocrinologa, che poi ho seguito all'ospedale maggiore;
ho iniziato la terapia ormonale a dicembre 2023 e adesso sto continuando con la cura;
mi segue la dott.ssa ho intenzione di fare la mastectomia;
Per_2 spero di riuscirci questa estate;
frequento l'università degli studi di Trieste».
La causa è stata ulteriormente istruita mediante l'acquisizione di documenti relativi alle cure cui è sottoposta parte ricorrente.
*
2. La domanda merita accoglimento.
L'intervenuta modifica dei caratteri sessuali che è condizione della rettifica del sesso ai sensi dell'art. 1 l. 164/1982 non implica la rimozione degli organi genitali, dovendosi accedere ad un concetto di modifica dei caratteri sessuali che tenga conto di un concetto di identità sessuale ormai svincolato dal mero fattore biologico-organico (Corte cost. 161/1985). È rimesso pertanto alla valutazione del giudice il compito di definire il perimetro di tali modifiche dei caratteri sessuali e delle modalità attraverso le quali realizzarle, essendo il trattamento chirurgico solo una delle possibilità con cui si possa addivenire alla modifica dei caratteri sessuali (Corte cost., 221/2015;
Corte cost. 180/2017; Cass., 15138/2015).
2 Nel caso di specie può ritenersi intervenuta una modifica irreversibile del sesso della parte ricorrente.
Le allegazioni contenute nel ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta e nell'esame della parte ricorrente.
È emerso che parte ricorrente fa febbraio a novembre 2023 si è sottoposta ad accertamenti per sospetta disforia di genere presso l'Ambulatorio pediatrico per la varianza di genere dell'Ospedale
infantile Burlo Garofolo di Trieste (IRCSS materno infantile). Nel corso dei colloqui psicologici è
emersa l'identificazione con il genere maschile di parte ricorrente sin dall'infanzia e la sua condizione di disagio e repulsione per le parti del proprio corpo sessualmente connotate secondo il genere biologico, a cui corrisponde l'adesione convinta alla prospettiva di poter adeguare il proprio corpo all'identità di genere percepita. Risulta che parte ricorrente ha partecipato al percorso psicologico con attitudine consapevole e adeguata. I test sottoposti alla parte ricorrente confermano la percezione di inadeguatezza del proprio corpo e disagio per la propria immagine corporea oltre che esperienze di non conformità di genere riferibili alla percezione di sé in quanto persona appartenente al genere maschile. Ne è risultata confermata la diagnosi di disforia di genere in base al Manuale DSM-5 associata a sofferenza clinicamente significativa e a compromissione delle relazioni in ambito sociale in assenza di altri elementi di comorbilità psicopatologica (relazione del
16.11.2023 del Dipartimento di Medicina pediatrica dell'Ambulatorio pediatrico per la varianza di genere dell'Ospedale Burlo Garofolo di Trieste). La condizione descritta è stata confermata nella più recente relazione del professionista sanitario che segue la parte ricorrente (relazione del dott.
dd. 14.3.2025). Per_3
È stata documentata la terapia ormonale cui parte ricorrente è sottoposta da dicembre 2023, la quale risulta aver avuto esito positivo, con conseguente beneficio psichico per parte ricorrente (referto dd.
5.4.2024; referto dd. 28.2.2025; relazione del reparto di endocrinologia dell'
[...]
28.2.2025). Controparte_2
Il processo di adeguamento somatico risulta allo stato irreversibile (relazione del reparto di endocrinologia dell' 28.2.2025). Controparte_2
La necessità di colmare il divario fra identità anagrafica e genere sentito è emersa con evidenza nel corso dell'udienza di audizione.
Il quadro probatorio formatosi consente di ritenere, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, che sussistono gli elementi per autorizzare la rettifica del sesso anagrafico in accordo con il genere vissuto dalla parte ricorrente, anche in assenza di intervento chirurgico di rimozione dei caratteri sessuali primari.
Nessun pregiudizio vi è all'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche, avendo la parte ricorrente già conseguito ogni apparenza maschile all'esito della terapia ormonale
3 assunta, come si è avuto modo di rilevare in udienza, ed essendo stato accertato che parte ricorrente viene già riconosciuta nel contesto sociale di vita come di genere maschile (relazione del reparto di endocrinologia dell' 28.2.2025). Controparte_2
Va pertanto accolta la domanda di parte ricorrente, stante anche l'assenza di conclusioni del
Pubblico Ministero, con conseguenti rettifica dell'attribuzione di sesso di nei registri Parte_1
dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione del prenome in luogo del Per_1
prenome e ordine all'Ufficiale di stato civile di sostituire il nome e l'indicazione di «sesso Pt_1
femminile» con quella di «sesso maschile» in tutti i documenti riconducibili a parte ricorrente.
*
3. Nulla osta a che, ove intendesse procedervi, la ricorrente possa intervenire per eseguire l'intervento di rimozione dei caratteri sessuali primari.
Al riguardo non vi è alcuna necessità di autorizzazione del Tribunale.
La disposizione che prescrive la necessaria autorizzazione dell'autorità giudiziaria (art. 31, co. 4,
d.lgs. 150/2011) è stata infatti dichiarata incostituzionale qualora (come nel caso di specie) le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte cost., 143/2024).
*
4. Nulla va disposto sulle spese stante la natura della controversia e l'assenza di soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa domanda,
eccezione o deduzione, così statuisce:
1. rettifica il sesso di (c.f. ), nata a [...] il [...] da Parte_1 C.F._1 femminile a:
maschile con assunzione del prenome di:
Per_1
in luogo di quello attuale;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Camponogara (VE) – Ufficio 1 di effettuare sull'atto di nascita iscritto al n. 5, Parte I, Serie A, Anno 2005, la rettificazione dell'attribuzione di sesso di da femminile a maschile nonché del nome proprio da a in tutti Parte_1 Pt_1 Per_1
i documenti riconducibili alla ricorrente;
3. dispone che la Cancelleria comunichi copia della presente sentenza, passata in giudicato all'Ufficiale dello stato civile di Camponogara (VE) perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
4 4. dichiara non luogo a provvedere circa l'autorizzazione a procedere all'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante intervento medico-chirurgico richiesta;
5. nulla per le spese;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche in esso indicate (art. 52 d.lgs.
196/2003 e successive modificazioni).
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 18829 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da:
, con l'avv. Piemonte, Parte_1
ricorrente contro
, Controparte_1
resistente avente ad oggetto: mutamento di sesso e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dd. 25.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la parte ricorrente, come da ricorso introduttivo: ordinare […] la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome
” in sostituzione del nome;
autorizzare al trattamento medico-chirurgico Per_1 Pt_1
necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
ordinare alla
Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. ricorre per la rettifica dell'attribuzione del sesso e per l'autorizzazione Parte_1
all'esecuzione degli interventi chirurgici necessari all'adeguamento dei caratteri sessuali alla sua identità di genere. Espone quanto segue. È di stato civile libero e risulta essere nata con caratteri sessuali biologici femminili, cui è seguita l'attribuzione del sesso femminile;
tuttavia, la percezione del proprio genere è sempre stata diversa, corrispondente al sesso maschile. Alla parte ricorrente è stata diagnosticata una disforia di genere, con esclusione di altre diagnosi differenziali e identificazione stabile nel genere maschile. Si è pertanto sottoposta a terapia ormonale per l'assegnazione del sesso maschile, cui è conseguita la comparsa di caratteri sessuali secondari maschili.
Il Pubblico Ministero, cui sono stati notificati gli atti introduttivi del giudizio, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 18.2.2025 si è proceduto all'esame della parte ricorrente, che si è presentata in abiti maschili e senza che alcunché del suo aspetto denotasse l'appartenenza al genere femminile;
parte ricorrente ha dichiarato: «da quando avevo sedici anni (primavera 2021) ho avuto difficoltà psicologiche e ho iniziato un percorso di sostegno al consultorio di
Camponogara; nel corso di queste sedute ho capito il mio problema e ne ho parlato con la psicologa e mi ha indirizzato all'ospedale di Trieste, perché ero ancora minorenne;
ho iniziato il percorso all'età di diciassette anni;
ho fatto diverse sedute con uno psicologo che si occupava di disforia di genere;
sempre all'ospedale di Trieste ho iniziato le cure con l'endocrinologa, che poi ho seguito all'ospedale maggiore;
ho iniziato la terapia ormonale a dicembre 2023 e adesso sto continuando con la cura;
mi segue la dott.ssa ho intenzione di fare la mastectomia;
Per_2 spero di riuscirci questa estate;
frequento l'università degli studi di Trieste».
La causa è stata ulteriormente istruita mediante l'acquisizione di documenti relativi alle cure cui è sottoposta parte ricorrente.
*
2. La domanda merita accoglimento.
L'intervenuta modifica dei caratteri sessuali che è condizione della rettifica del sesso ai sensi dell'art. 1 l. 164/1982 non implica la rimozione degli organi genitali, dovendosi accedere ad un concetto di modifica dei caratteri sessuali che tenga conto di un concetto di identità sessuale ormai svincolato dal mero fattore biologico-organico (Corte cost. 161/1985). È rimesso pertanto alla valutazione del giudice il compito di definire il perimetro di tali modifiche dei caratteri sessuali e delle modalità attraverso le quali realizzarle, essendo il trattamento chirurgico solo una delle possibilità con cui si possa addivenire alla modifica dei caratteri sessuali (Corte cost., 221/2015;
Corte cost. 180/2017; Cass., 15138/2015).
2 Nel caso di specie può ritenersi intervenuta una modifica irreversibile del sesso della parte ricorrente.
Le allegazioni contenute nel ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta e nell'esame della parte ricorrente.
È emerso che parte ricorrente fa febbraio a novembre 2023 si è sottoposta ad accertamenti per sospetta disforia di genere presso l'Ambulatorio pediatrico per la varianza di genere dell'Ospedale
infantile Burlo Garofolo di Trieste (IRCSS materno infantile). Nel corso dei colloqui psicologici è
emersa l'identificazione con il genere maschile di parte ricorrente sin dall'infanzia e la sua condizione di disagio e repulsione per le parti del proprio corpo sessualmente connotate secondo il genere biologico, a cui corrisponde l'adesione convinta alla prospettiva di poter adeguare il proprio corpo all'identità di genere percepita. Risulta che parte ricorrente ha partecipato al percorso psicologico con attitudine consapevole e adeguata. I test sottoposti alla parte ricorrente confermano la percezione di inadeguatezza del proprio corpo e disagio per la propria immagine corporea oltre che esperienze di non conformità di genere riferibili alla percezione di sé in quanto persona appartenente al genere maschile. Ne è risultata confermata la diagnosi di disforia di genere in base al Manuale DSM-5 associata a sofferenza clinicamente significativa e a compromissione delle relazioni in ambito sociale in assenza di altri elementi di comorbilità psicopatologica (relazione del
16.11.2023 del Dipartimento di Medicina pediatrica dell'Ambulatorio pediatrico per la varianza di genere dell'Ospedale Burlo Garofolo di Trieste). La condizione descritta è stata confermata nella più recente relazione del professionista sanitario che segue la parte ricorrente (relazione del dott.
dd. 14.3.2025). Per_3
È stata documentata la terapia ormonale cui parte ricorrente è sottoposta da dicembre 2023, la quale risulta aver avuto esito positivo, con conseguente beneficio psichico per parte ricorrente (referto dd.
5.4.2024; referto dd. 28.2.2025; relazione del reparto di endocrinologia dell'
[...]
28.2.2025). Controparte_2
Il processo di adeguamento somatico risulta allo stato irreversibile (relazione del reparto di endocrinologia dell' 28.2.2025). Controparte_2
La necessità di colmare il divario fra identità anagrafica e genere sentito è emersa con evidenza nel corso dell'udienza di audizione.
Il quadro probatorio formatosi consente di ritenere, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, che sussistono gli elementi per autorizzare la rettifica del sesso anagrafico in accordo con il genere vissuto dalla parte ricorrente, anche in assenza di intervento chirurgico di rimozione dei caratteri sessuali primari.
Nessun pregiudizio vi è all'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche, avendo la parte ricorrente già conseguito ogni apparenza maschile all'esito della terapia ormonale
3 assunta, come si è avuto modo di rilevare in udienza, ed essendo stato accertato che parte ricorrente viene già riconosciuta nel contesto sociale di vita come di genere maschile (relazione del reparto di endocrinologia dell' 28.2.2025). Controparte_2
Va pertanto accolta la domanda di parte ricorrente, stante anche l'assenza di conclusioni del
Pubblico Ministero, con conseguenti rettifica dell'attribuzione di sesso di nei registri Parte_1
dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione del prenome in luogo del Per_1
prenome e ordine all'Ufficiale di stato civile di sostituire il nome e l'indicazione di «sesso Pt_1
femminile» con quella di «sesso maschile» in tutti i documenti riconducibili a parte ricorrente.
*
3. Nulla osta a che, ove intendesse procedervi, la ricorrente possa intervenire per eseguire l'intervento di rimozione dei caratteri sessuali primari.
Al riguardo non vi è alcuna necessità di autorizzazione del Tribunale.
La disposizione che prescrive la necessaria autorizzazione dell'autorità giudiziaria (art. 31, co. 4,
d.lgs. 150/2011) è stata infatti dichiarata incostituzionale qualora (come nel caso di specie) le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte cost., 143/2024).
*
4. Nulla va disposto sulle spese stante la natura della controversia e l'assenza di soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa domanda,
eccezione o deduzione, così statuisce:
1. rettifica il sesso di (c.f. ), nata a [...] il [...] da Parte_1 C.F._1 femminile a:
maschile con assunzione del prenome di:
Per_1
in luogo di quello attuale;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Camponogara (VE) – Ufficio 1 di effettuare sull'atto di nascita iscritto al n. 5, Parte I, Serie A, Anno 2005, la rettificazione dell'attribuzione di sesso di da femminile a maschile nonché del nome proprio da a in tutti Parte_1 Pt_1 Per_1
i documenti riconducibili alla ricorrente;
3. dispone che la Cancelleria comunichi copia della presente sentenza, passata in giudicato all'Ufficiale dello stato civile di Camponogara (VE) perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
4 4. dichiara non luogo a provvedere circa l'autorizzazione a procedere all'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante intervento medico-chirurgico richiesta;
5. nulla per le spese;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche in esso indicate (art. 52 d.lgs.
196/2003 e successive modificazioni).
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
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