CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1181/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Pistoia - Viale Adua, 123 51100 Pistoia PT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Liberta' N. 6 51018 Pieve A Nievole PT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 114/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISTOIA sez. 2
e pubblicata il 25/09/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U7220220002115083 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'atto di richiesta di regolarizzazione del pagamento contributo unificato emesso dall'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia in relazione al ricorso 178/2022 che era stato presentato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia.
La contestazione riguardava l'entità del contributo unificato che dall'art. 13, comma 6, d.P.R. 115/2002 è calcolato per scaglioni a seconda del valore della causa. In particolare nel caso di specie, essendo il valore della causa pari a € 131.177,38, il contributo da versare era pari a € 500.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia ha accolto il ricorso poiché ha ritenuto che l'impugnazione riguardasse solo l'intimazione di pagamento e non le singole carte di pagamento ivi contemplate. A riprova di ciò osservava come la sentenza che ha definito il giudizio cui si riferisce il contributo unificato ha fatto riferimento unicamente all'intimazione di pagamento.
Appella il Ministero dell'Economia e delle Finanze ribadendo che l'impugnazione dell'appellato nel giudizio a monte aveva investito anche le singole cartelle di pagamento.
Il contribuente non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Il contributo unificato va corrisposto per ogni singolo atto laddove si tratti di impugnazione contestauale di atti dotati di autonomia reciproca. Nel processo tributario, il contribuente è tenuto a versare il contributo unificato, la cui entità è commisurata al valore della causa definito dalla pretesa dell'amministrazione con l'atto impugnato che corrisponde al tributo netto di interessi e sanzioni.
In caso di ricorsi cumulativi, il contributo va determinato sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario risponde esclusivamente ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente.(Cassazione 25729/2025; 24250/2025).
Lo stesso ricorrente ha indicato i tributi cumulativamente contenuti nell'intimazione pari a € 131.177,38. L'art. 13, comma 6 quater, d.P.R. 115/2002 così dispone: " Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
37 d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000".
Pertanto il contributo unificato già versato dal contribuente è correttamente parametrato sullo scaglione di competenza.
La mancata costituzione del contribuente esime dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, definitivamente decidendo, respinge l'appello.
Nulla sulle spese.
Firenze 9 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo - -
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1181/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Pistoia - Viale Adua, 123 51100 Pistoia PT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Liberta' N. 6 51018 Pieve A Nievole PT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 114/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISTOIA sez. 2
e pubblicata il 25/09/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U7220220002115083 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'atto di richiesta di regolarizzazione del pagamento contributo unificato emesso dall'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia in relazione al ricorso 178/2022 che era stato presentato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia.
La contestazione riguardava l'entità del contributo unificato che dall'art. 13, comma 6, d.P.R. 115/2002 è calcolato per scaglioni a seconda del valore della causa. In particolare nel caso di specie, essendo il valore della causa pari a € 131.177,38, il contributo da versare era pari a € 500.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia ha accolto il ricorso poiché ha ritenuto che l'impugnazione riguardasse solo l'intimazione di pagamento e non le singole carte di pagamento ivi contemplate. A riprova di ciò osservava come la sentenza che ha definito il giudizio cui si riferisce il contributo unificato ha fatto riferimento unicamente all'intimazione di pagamento.
Appella il Ministero dell'Economia e delle Finanze ribadendo che l'impugnazione dell'appellato nel giudizio a monte aveva investito anche le singole cartelle di pagamento.
Il contribuente non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Il contributo unificato va corrisposto per ogni singolo atto laddove si tratti di impugnazione contestauale di atti dotati di autonomia reciproca. Nel processo tributario, il contribuente è tenuto a versare il contributo unificato, la cui entità è commisurata al valore della causa definito dalla pretesa dell'amministrazione con l'atto impugnato che corrisponde al tributo netto di interessi e sanzioni.
In caso di ricorsi cumulativi, il contributo va determinato sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario risponde esclusivamente ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente.(Cassazione 25729/2025; 24250/2025).
Lo stesso ricorrente ha indicato i tributi cumulativamente contenuti nell'intimazione pari a € 131.177,38. L'art. 13, comma 6 quater, d.P.R. 115/2002 così dispone: " Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
37 d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000".
Pertanto il contributo unificato già versato dal contribuente è correttamente parametrato sullo scaglione di competenza.
La mancata costituzione del contribuente esime dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, definitivamente decidendo, respinge l'appello.
Nulla sulle spese.
Firenze 9 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo - -