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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore
Dott. Sara Mazzotta - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 5994/2021, discussa nella camera di consiglio del 20.5.2025, promossa con ricorso depositato in data 06.05.2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Sangiovanni, ammessa al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del 27.04.2021
- RICORRENTE–
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Casalino, ammesso al beneficio _1
del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del 06.07.2021
- RESISTENTE–
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
- INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza del 13.01.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M., che tuttavia non ha rassegnato le sue conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2021, ha dedotto: di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in data 08.08.2011, presso il Comune di Levan (Albania), successivamente _1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gravina in Puglia, Parte II, Serie C, n. 47, in data 09.06.2017; che dall'unione sono nati i figli il 29.07.2013, e il 26.02.2018; che la Per_1 Per_2
convivenza coniugale è divenuta progressivamente insostenibile a causa del comportamento prevaricatore e violento del coniuge, alimentato da un abituale abuso di bevande alcoliche, nonché da un persistente disinteresse verso la vita familiare e i bisogni affettivi ed economici dei figli, cui veniva a mancare ogni forma di sostegno materiale;
che per lungo tempo la ricorrente ha vissuto in un clima di costante sopraffazione e terrore, a causa di reiterati episodi di violenza fisica e verbale, minacce e condotte denigratorie poste in essere dal coniuge anche in presenza dei minori;
che tale condizione di totale soggezione è stata sopportata dalla sino al mese di marzo 2021, allorché Pt_1
i maltrattamenti sono stati indirizzati anche nei confronti dei figli in tenera età; che, pertanto, in data
08.03.2021, la ricorrente ha sporto denuncia nei confronti del marito, a seguito della quale il G.I.P. del Tribunale di Bari, dott. Galesi, con provvedimento reso in data 12.03.2021, nell'ambito del procedimento penale n. 2153/2021 RGNR – n. 2559/2021 RG GIP, ha disposto la misura dell'allontanamento del resistente dall'abitazione familiare, con divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi dalla medesima abitualmente frequentati;
che, ciononostante, la preoccupata di Pt_1
ulteriori ritorsioni da parte del coniuge – rimasto a vivere presso l'abitazione dei propri genitori, sita al piano superiore del medesimo stabile – si è vista costretta a trasferirsi, unitamente ai figli minori, presso una casa-famiglia.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, previa adozione dei provvedimenti presidenziali di legge: la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocamento presso la madre e con previsione di incontri protetti con il padre;
la condanna del resistente al pagamento di un assegno mensile di mantenimento pari ad € 800,00, di cui € 200,00 a favore della moglie – priva di mezzi di sostentamento e interamente dedita alla cura dei figli – ed € 600,00 in favore dei minori;
con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio in data 11.08.2021, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti così come rappresentata dalla ricorrente, ed in particolare negando ogni responsabilità in ordine alla crisi coniugale, ritenendo le accuse mosse nei suoi confronti del tutto apodittiche, generiche e prive di riscontro. Ha chiesto, pertanto: la separazione personale dei coniugi senza addebito a proprio carico;
di disporre l'intervento dei Servizi Sociali per la ripresa del rapporto padre- figli, finalizzata alla valutazione di un eventuale affidamento condiviso;
di ordinarsi alla ricorrente di astenersi da condotte lesive della figura paterna;
di rigettare la domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie, attesa la sua capacità lavorativa;
di quantificare l'assegno di mantenimento per i figli a suo carico nella misura di complessivi € 340,00 mensili, in ragione delle sue scarse capacità economiche, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Bari;
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il giorno 17.09.2021, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 11.10.2021 a scioglimento della riserva ivi assunta, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti: ha affidato i figli in via esclusiva alla madre, in ragione delle gravi condotte aggressive e violente imputabili a , che hanno trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni _1 confessorie rese dallo stesso resistente in sede di comparizione presidenziale e nell'ordinanza cautelare adottata dal GIP in data 12.03.2021; ha demandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito della puntuale predisposizione di un calendario di incontri protetti padre-figli; ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento per i figli un assegno mensile di € 450,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
nonché di versare un assegno di mantenimento per la ricorrente nella misura di € 100,00 mensili.
Nelle more processuali, sono stati acquisiti gli atti del procedimento introdotto dal P.M. minorile con ricorso depositato il 10.11.2021, presso il Tribunale per i Minorenni di Bari (iscritto al nr. 1223/2021
VG), che, con decreto n. 5506/2021, ha assunto provvedimenti d'urgenza nei confronti dei minori, disponendo il temporaneo divieto di incontri padre-figli e l'affidamento dei minori al SS di Gravina in Puglia. Con successivo provvedimento n. 533/2022, il T.M. ha confermato l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, dichiarando la sospensione dalla responsabilità genitoriale sui figli di
. _1
Su istanza di parte, è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 4484/2022, pubblicata in data 02.12.2022. Successivamente, rilevato che le parti non avevano formulato richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 13.01.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica e la trasmissione degli atti al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunziata e presumibilmente passata in giudicato la sentenza relativa alla separazione personale, al
Collegio non resta che decidere in ordine alle residue questioni.
Quanto alla domanda di addebito, avanzata dalla ricorrente, deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi e ritornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio siano emersi elementi sufficienti per addebitare la separazione al resistente.
La domanda di addebito avanzata da risulta fondata, essendo adeguatamente Parte_1
comprovate le condotte violente e prevaricatrici perpetrate dal coniuge nei suoi confronti. Ed invero, le dichiarazioni rese dalla odierna ricorrente nel processo penale si sono rivelate coerenti, dettagliate, prive di contraddizioni, e restituiscono con chiarezza il disvalore delle condotte del marito, evidenziando lo stato di costante vessazione da lei subito e il senso di impotenza provato a causa delle continue offese e minacce, spesso poste in essere alla presenza dei figli. Tali deduzioni e allegazioni risultano efficacemente corroborate dalle risultanze del procedimento penale n. 2153/2021 RGNR –
n. 2559/2021 RG GIP, all'esito del quale è stato condannato, con sentenza divenuta _1
irrevocabile, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari ex art. 572 c.p., in continuazione con i reati di cui agli artt. 614, comma 4, e 337 c.p., circostanza che assume nella presente sede valenza dirimente ai fini della decisione.
Invero, nel procedimento prefato, il giudicante ha, peraltro, vagliato positivamente la credibilità della vittima e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, ritenendolo collimante con la versione dei fatti resa dagli altri testi, ed escludendo perentoriamente la strumentalità delle denunce al presente giudizio di separazione nonché la sussistenza di intenti calunniosi in capo agli altri testi escussi in tale sede, legati da stretto rapporto parentale con l'imputato e dunque inevitabilmente protesi a non aggravare la sua posizione.
Pertanto, sono da ritenersi pienamente condivisibili, anche in questa sede, la ricostruzione della dinamica evolutiva del fatto, le conclusioni in ordine all'attendibilità di e la Parte_1
pronuncia di responsabilità a carico del marito in ordine alle condotte violente e maltrattanti ai danni della coniuge.
Ulteriore conferma dell'indole aggressiva e prevaricatrice del resistente emerge dalla condotta tenuta dal resistente successivamente all'adozione dell'ordinanza cautelare, in palese violazione delle prescrizioni ivi contenute: in data 23.10.2021, in violazione del divieto di avvicinamento, egli ha nuovamente aggredito la moglie, costringendola, per timore della propria incolumità e di quella dei figli minori, a trasferirsi, in data 26.10.2021, presso una Casa protetta in località riservata.
Tale episodio è stato prontamente denunciato all'Autorità giudiziaria, dando origine a due ulteriori procedimenti penali attualmente pendenti dinanzi al Tribunale di Bari: il procedimento R.G. N.R. 10505/2022 – R.G. GIP 8474/2022, pendente innanzi alla dott.ssa Per_3
il procedimento R.G. N.R. 11253/2021 – R.G. DIB. 1458/2024, già pendente nella fase dibattimentale, innanzi al dott. Guida.
A conferma del quadro sopra delineato, rilevano altresì le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale dallo stesso resistente, il quale, pur nel tentativo di ridimensionare la gravità delle proprie condotte, ha ammesso di essersi reso responsabile di atti di violenza verbale, consistiti in minacce di aggressione fisica, aggravate dal fatto di essere state pronunciate alla presenza del figlio primogenito, all'epoca di soli otto anni, generando un fondato e oggettivo allarme.
Dunque, tali elementi unitamente considerati consentono di ritenere adeguatamente provato il clima vessatorio vigente tra le mura domestiche, nonché l'atteggiamento denigratorio del resistente nei confronti della coniuge, culminato in un'escalation di episodi di aggressività che, nel corso degli anni, sono sfociati in comportamenti violenti e persecutori.
Invero, la condotta del resistente integra una grave violazione dei doveri coniugali e costituisce una lesione profonda del principio di pari dignità personale all'interno della relazione matrimoniale, tale da aver determinato, in via causale, la crisi irreversibile dell'unione. Risulta, pertanto, pienamente fondata la domanda di addebito della separazione al marito, essendo incontestabile che le condotte realizzate dal resistente abbiano avuto un'incidenza determinante nella disgregazione del vincolo coniugale.
Sicché, ritiene il Collegio che, attesa la gravità della condotta posta in essere da , _1 concretizzatasi nella violazione di diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità fisica, psichica e morale, la separazione va pronunciata ex art. 151, comma 2, con addebito di responsabilità al resistente.
In ordine alle domande concernenti la prole, la ricorrente ha formulato istanza di declaratoria di decadenza del dalla responsabilità genitoriale e, in subordine, ha richiesto _1
l'affidamento esclusivo a sé dei minori (nato il [...]) e (nata il [...]). Di Per_1 Per_2
contro, il resistente ha domandato il rigetto della richiesta di decadenza e ha sollecitato l'affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti dell'attività di sostegno alla ripresa della relazione genitoriale con i figli.
Preliminarmente, si osserva che, nelle more dell'odierno giudizio introdotto con ricorso del 6.5.2021,
è stato incardinato, su istanza del Pubblico Ministero in data 10.11.2021, un procedimento ex artt.
330-336 c.c. dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Bari (R.G. n. 1223/2021 V.G. – SICAM), fondato sull'emersione di un grave pregiudizio a carico dei minori, esposti a episodi di violenza assistita.
All'esito di tale procedimento, il giudice minorile ha disposto con decreto provvisorio n. 5506/2021: il divieto temporaneo di incontri tra padre e figli;
l'affidamento dei minori al Servizio Sociale di
Gravina in Puglia, incaricato, in coordinamento con il Centro per la Famiglia territorialmente competente, il Centro Antiviolenza e la comunità ospitante, di predisporre ogni intervento utile al recupero di condizioni di serenità per i minori;
l'approfondimento, da parte del Centro per la Famiglia, della situazione familiare, con valutazione della personalità e delle competenze genitoriali del padre, anche mediante il coinvolgimento del Ser.D., in ordine ad eventuali problematiche di dipendenza da alcolici;
nonché la nomina dell'Avv. quale curatrice speciale dei minori. Statuizioni Controparte_2
confermate con decreto n. 533/2022, con il quale il sig. è stato altresì dichiarato _1
sospeso dalla responsabilità genitoriale sui figli.
In applicazione dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del c.c., nella versione previgente al D.lgs.
149/2022, la competenza funzionale a statuire sulle questioni relative all'affidamento e al regime di visita dei figli minori spetta al Tribunale ordinario, poiché il procedimento presso il T.M. è stato instaurato successivamente a quello di separazione personale.
Nondimeno, le statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni, avendo carattere eminentemente cautelare e urgente, devono ritenersi valide fino ad eventuale revoca o modifica da parte del giudice competente.
Tanto premesso in ordine all'efficacia medio tempore delle disposizioni del T.M., il Collegio ritiene sia equo prevedere l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, confermando quanto già statuito in via presidenziale con ordinanza dell'11.10.2021, attesa l'oggettiva inopportunità, allo stato, di un affidamento condiviso, alla luce dei gravi elementi emersi in atti.
Si dispone altresì il recepimento, nel presente giudizio, dei provvedimenti già adottati nell'ambito del procedimento minorile, in ordine al monitoraggio e alla valutazione da parte dei Servizi Sociali, in coordinamento con il Centro per la Famiglia territorialmente competente, il Centro Antiviolenza e la comunità ospitante in ordine alle condizioni di vita dei minori e al progressivo recupero di un contesto di serenità e benessere.
Invero, l'inidoneità genitoriale ed educativa del resistente emerge, in primo luogo, dai reiterati episodi di maltrattamenti accertati con sentenza irrevocabile nell'ambito del procedimento penale n.
2153/2021 RGNR – n. 2559/2021 RG GIP. In tale ambito è stato accertato che i minori non solo assistevano alle aggressioni del padre nei confronti della madre, ma ne erano talvolta essi stessi destinatari: “le ire dell'imputato non si esaurivano nei confronti della moglie, ma spesso raggiungevano anche i figli, nei cui confronti indirizzava sovente minacce ed atti di violenza fisica”.
Particolarmente significativo è l'episodio del 6.3.2021, in cui il resistente si scagliava contro il figlio maggiore che riusciva a sottrarsi alla violenza solo grazie all'intervento tempestivo dei Per_1
familiari paterni (i genitori del resistente, il fratello e la sorella , Persona_4 Persona_5 nonché delle forze dell'ordine prontamente sopraggiunte (cfr. sentenza I Sezione Penale n.
3672/2021).
Altro elemento che depone, in modo incontrovertibile, nel senso dell'inidoneità genitoriale del resistente è il persistente disinteresse manifestato verso la prole, sia sotto il profilo affettivo che economico. Da un lato, egli ha interrotto ogni forma di contatto, anche telefonico, con i figli fin dall'inizio della detenzione, senza mai avanzare richiesta all'Autorità Giudiziaria per poterli incontrare. Dall'altro lato, non ha mai provveduto al versamento dell'assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale, disattendendo sistematicamente i propri doveri genitoriali. Peraltro, la ricorrente ha riferito come, già nel corso della convivenza, il marito si era dimostrato indifferente ai bisogni del nucleo familiare, omettendo ogni forma di contributo al sostentamento economico.
Tale profilo di inadeguatezza paterna risulta ulteriormente avvalorato dalle risultanze delle relazioni di aggiornamento delle case rifugio che ospitano la madre e i minori, dalle quali emerge come i figli
– e in particolare il minore – abbiano manifestato sollievo e serenità nel vivere in un contesto Per_1
protetto e distante dalla figura paterna (cfr. relazione del 1.1.2022). Per converso, gli operatori che hanno seguito il nucleo familiare hanno delineato un quadro genitoriale positivo in capo alla ricorrente, descritta come “attenta ai bisogni dei figli e capace di rispondere alle loro esigenze emotive”, e pertanto dotata di adeguata capacità genitoriale.
Dunque, non può ritenersi conforme all'interesse dei minori l'affidamento condiviso, essendo emersa una condizione di oggettiva inadeguatezza del padre nell'esercizio della funzione genitoriale.
L'affidamento esclusivo alla madre, già disposto in via presidenziale, si conferma misura idonea e sufficiente a garantire la tutela del benessere psicofisico dei minori. Alla luce di quanto emerso, non si ritengono tuttavia sussistenti, allo stato, i presupposti per pronunciare la decadenza di _1
dalla responsabilità genitoriale, potendo l'attuale assetto garantire una protezione adeguata ai
[...]
minori.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, si ritiene necessario disporre la sospensione degli incontri tra il resistente e i figli minori.
Ed invero, a prescindere dalla misura detentiva attualmente in corso a carico del resistente, occorre considerare che i gravi maltrattamenti posti in essere dal nei confronti del proprio nucleo Pt_1
familiare – e per i quali è intervenuta sentenza di condanna definitiva a pena detentiva – hanno determinato un profondo turbamento nei minori.
In particolare, i figli hanno manifestato in modo chiaro e coerente agli operatori della Casa Rifugio ospitante il loro motivato desiderio di non riprendere alcuna relazione con la figura paterna, esprimendo un vissuto di disagio direttamente connesso agli episodi di violenza subiti o assistiti
(relazione del 18.01.2022).
A ciò si aggiunge che, dall'inizio della detenzione, il non ha mai formulato alcuna richiesta Pt_1 all'Autorità Giudiziaria finalizzata alla ripresa dei contatti con i figli, dimostrando una persistente condotta di disinteresse affettivo.
Pertanto, gli incontri padre-figli potranno eventualmente essere ripresi solo a seguito dell'espiazione della pena detentiva e all'esito positivo di un percorso di recupero della genitorialità da svolgersi presso il Consultorio Familiare territorialmente competente, su valutazione favorevole dei Servizi
Sociali incaricati.
In merito ai provvedimenti economici in favore dei figli, ancora minorenni, resta da definire il quantum del contributo paterno, già fissato in sede di ordinanza presidenziale in € 450,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il resistente ha chiesto una riduzione dell'assegno nella misura di € 340,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, adducendo un peggioramento della propria condizione economico-finanziaria rispetto al momento introduttivo del giudizio. In particolare, ha dichiarato che, in sede presidenziale, lavorava come operaio edile con uno stipendio oscillante tra i € 900,00 e i € 1.400,00 mensili, e che l'attuale stato detentivo cui è sottoposto gli impedisce di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Di contro, la ricorrente ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura di € 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, evidenziando che l'ex coniuge non ha mai contribuito in concreto al sostentamento della prole, facendo mancare i mezzi di sussistenza anche in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio. Ha inoltre sottolineato che, pur essendo detenuto, il resistente potrebbe essere autorizzato a svolgere attività lavorativa intramuraria, idonea a consentirgli l'adempimento dell'obbligo contributivo. La stessa ha infine evidenziato di non essere in grado, da sola, di far fronte alle esigenze dei figli, essendo impegnata a tempo pieno nella loro cura e non potendosi dedicare ad attività lavorativa stabile.
Tanto premesso, valorizzando le particolari esigenze di cui sono portatori i figli della diade, il
Collegio ritiene equo confermare l'assegno di mantenimento paterno in favore dei figli nella misura già prevista in sede di ordinanza presidenziale.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, fissato in € 100,00 mensili con ordinanza presidenziale dell'11.10.2021, la stessa ha chiesto un aumento a € 200,00, rappresentando di versare in una condizione di assoluta indigenza, come riscontrabile dalla documentazione ISEE depositata (cfr. ISEE 2025: € 1.721,16; 2024: € 0; 2023: € 214,29 2022: 0). Ha dichiarato di aver percepito, oltre all'Assegno Unico Universale, per un periodo il reddito di libertà (destinato a donne vittime di violenza), ma attualmente è priva di mezzi economici, non avendo il sig. mai Pt_1 corrisposto quanto statuito dal Tribunale. Ha inoltre riferito di non svolgere attività lavorativa, in quanto impegnata durante le ore mattutine in un corso per Operatore Socio-Sanitario (OSS) e durante le ore pomeridiane nell'accudimento dei figli minori.
Viceversa, il resistente ha chiesto la revoca dell'assegno, sostenendo di non avere la capacità economica per farvi fronte, anche a causa dello stato detentivo cui è sottoposto. Tuttavia, non ha fornito alcuna documentazione fiscale aggiornata a supporto delle proprie allegazioni.
Va confermato il diritto della ricorrente a percepire l'assegno nella misura già stabilita con ordinanza dell'11.10.2021, in considerazione della scarsa attitudine lavorativa della stessa, determinata dalla sua dedizione totalizzante e assorbente all'accudimento della prole, ancora di tenera età, e dall'impegno formativo in corso, che le impediscono di concentrarsi, allo stato, nel suo ricollocamento nel mercato del lavoro.
Le spese seguono la prevalente soccombenza del resistente e devono essere versate in favore dello
Stato, in quanto è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato Parte_1 in data 06.05.2021, nei confronti di , con l'intervento del P.M. in sede, ogni diversa _1
e contraria istanza, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara che la separazione è addebitabile a;
_1
2. rigetta la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre _1
;
[...]
3. conferma l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minorenni Parte_1 Per_1
(29.07.2013), e (26.02.2018); Per_2
4. sospende gli incontri padre-figli;
5. dispone che il dovrà sottoporsi con esito positivo ad un percorso di recupero _1
delle sue capacità genitoriali presso il Consultorio Familiare territorialmente competente;
6. conferma l'assegno a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei _1 figli di € 450,00 mensili (metà per ciascun figlio), da rivalutare annualmente ex indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie (come da Protocollo del Tribunale di Bari dell'8.7.2019);
7. conferma l'assegno a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della _1 ricorrente di € 100,00 mensili, da rivalutare annualmente ex indici Istat;
8. condanna il resistente a rimborsare le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 5.331,20 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
20.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore
Dott. Sara Mazzotta - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 5994/2021, discussa nella camera di consiglio del 20.5.2025, promossa con ricorso depositato in data 06.05.2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Sangiovanni, ammessa al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del 27.04.2021
- RICORRENTE–
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Casalino, ammesso al beneficio _1
del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del 06.07.2021
- RESISTENTE–
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
- INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza del 13.01.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M., che tuttavia non ha rassegnato le sue conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.05.2021, ha dedotto: di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in data 08.08.2011, presso il Comune di Levan (Albania), successivamente _1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gravina in Puglia, Parte II, Serie C, n. 47, in data 09.06.2017; che dall'unione sono nati i figli il 29.07.2013, e il 26.02.2018; che la Per_1 Per_2
convivenza coniugale è divenuta progressivamente insostenibile a causa del comportamento prevaricatore e violento del coniuge, alimentato da un abituale abuso di bevande alcoliche, nonché da un persistente disinteresse verso la vita familiare e i bisogni affettivi ed economici dei figli, cui veniva a mancare ogni forma di sostegno materiale;
che per lungo tempo la ricorrente ha vissuto in un clima di costante sopraffazione e terrore, a causa di reiterati episodi di violenza fisica e verbale, minacce e condotte denigratorie poste in essere dal coniuge anche in presenza dei minori;
che tale condizione di totale soggezione è stata sopportata dalla sino al mese di marzo 2021, allorché Pt_1
i maltrattamenti sono stati indirizzati anche nei confronti dei figli in tenera età; che, pertanto, in data
08.03.2021, la ricorrente ha sporto denuncia nei confronti del marito, a seguito della quale il G.I.P. del Tribunale di Bari, dott. Galesi, con provvedimento reso in data 12.03.2021, nell'ambito del procedimento penale n. 2153/2021 RGNR – n. 2559/2021 RG GIP, ha disposto la misura dell'allontanamento del resistente dall'abitazione familiare, con divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi dalla medesima abitualmente frequentati;
che, ciononostante, la preoccupata di Pt_1
ulteriori ritorsioni da parte del coniuge – rimasto a vivere presso l'abitazione dei propri genitori, sita al piano superiore del medesimo stabile – si è vista costretta a trasferirsi, unitamente ai figli minori, presso una casa-famiglia.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, previa adozione dei provvedimenti presidenziali di legge: la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocamento presso la madre e con previsione di incontri protetti con il padre;
la condanna del resistente al pagamento di un assegno mensile di mantenimento pari ad € 800,00, di cui € 200,00 a favore della moglie – priva di mezzi di sostentamento e interamente dedita alla cura dei figli – ed € 600,00 in favore dei minori;
con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio in data 11.08.2021, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti così come rappresentata dalla ricorrente, ed in particolare negando ogni responsabilità in ordine alla crisi coniugale, ritenendo le accuse mosse nei suoi confronti del tutto apodittiche, generiche e prive di riscontro. Ha chiesto, pertanto: la separazione personale dei coniugi senza addebito a proprio carico;
di disporre l'intervento dei Servizi Sociali per la ripresa del rapporto padre- figli, finalizzata alla valutazione di un eventuale affidamento condiviso;
di ordinarsi alla ricorrente di astenersi da condotte lesive della figura paterna;
di rigettare la domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie, attesa la sua capacità lavorativa;
di quantificare l'assegno di mantenimento per i figli a suo carico nella misura di complessivi € 340,00 mensili, in ragione delle sue scarse capacità economiche, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Bari;
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il giorno 17.09.2021, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 11.10.2021 a scioglimento della riserva ivi assunta, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti: ha affidato i figli in via esclusiva alla madre, in ragione delle gravi condotte aggressive e violente imputabili a , che hanno trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni _1 confessorie rese dallo stesso resistente in sede di comparizione presidenziale e nell'ordinanza cautelare adottata dal GIP in data 12.03.2021; ha demandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito della puntuale predisposizione di un calendario di incontri protetti padre-figli; ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento per i figli un assegno mensile di € 450,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
nonché di versare un assegno di mantenimento per la ricorrente nella misura di € 100,00 mensili.
Nelle more processuali, sono stati acquisiti gli atti del procedimento introdotto dal P.M. minorile con ricorso depositato il 10.11.2021, presso il Tribunale per i Minorenni di Bari (iscritto al nr. 1223/2021
VG), che, con decreto n. 5506/2021, ha assunto provvedimenti d'urgenza nei confronti dei minori, disponendo il temporaneo divieto di incontri padre-figli e l'affidamento dei minori al SS di Gravina in Puglia. Con successivo provvedimento n. 533/2022, il T.M. ha confermato l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, dichiarando la sospensione dalla responsabilità genitoriale sui figli di
. _1
Su istanza di parte, è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 4484/2022, pubblicata in data 02.12.2022. Successivamente, rilevato che le parti non avevano formulato richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 13.01.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica e la trasmissione degli atti al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunziata e presumibilmente passata in giudicato la sentenza relativa alla separazione personale, al
Collegio non resta che decidere in ordine alle residue questioni.
Quanto alla domanda di addebito, avanzata dalla ricorrente, deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi e ritornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio siano emersi elementi sufficienti per addebitare la separazione al resistente.
La domanda di addebito avanzata da risulta fondata, essendo adeguatamente Parte_1
comprovate le condotte violente e prevaricatrici perpetrate dal coniuge nei suoi confronti. Ed invero, le dichiarazioni rese dalla odierna ricorrente nel processo penale si sono rivelate coerenti, dettagliate, prive di contraddizioni, e restituiscono con chiarezza il disvalore delle condotte del marito, evidenziando lo stato di costante vessazione da lei subito e il senso di impotenza provato a causa delle continue offese e minacce, spesso poste in essere alla presenza dei figli. Tali deduzioni e allegazioni risultano efficacemente corroborate dalle risultanze del procedimento penale n. 2153/2021 RGNR –
n. 2559/2021 RG GIP, all'esito del quale è stato condannato, con sentenza divenuta _1
irrevocabile, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari ex art. 572 c.p., in continuazione con i reati di cui agli artt. 614, comma 4, e 337 c.p., circostanza che assume nella presente sede valenza dirimente ai fini della decisione.
Invero, nel procedimento prefato, il giudicante ha, peraltro, vagliato positivamente la credibilità della vittima e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, ritenendolo collimante con la versione dei fatti resa dagli altri testi, ed escludendo perentoriamente la strumentalità delle denunce al presente giudizio di separazione nonché la sussistenza di intenti calunniosi in capo agli altri testi escussi in tale sede, legati da stretto rapporto parentale con l'imputato e dunque inevitabilmente protesi a non aggravare la sua posizione.
Pertanto, sono da ritenersi pienamente condivisibili, anche in questa sede, la ricostruzione della dinamica evolutiva del fatto, le conclusioni in ordine all'attendibilità di e la Parte_1
pronuncia di responsabilità a carico del marito in ordine alle condotte violente e maltrattanti ai danni della coniuge.
Ulteriore conferma dell'indole aggressiva e prevaricatrice del resistente emerge dalla condotta tenuta dal resistente successivamente all'adozione dell'ordinanza cautelare, in palese violazione delle prescrizioni ivi contenute: in data 23.10.2021, in violazione del divieto di avvicinamento, egli ha nuovamente aggredito la moglie, costringendola, per timore della propria incolumità e di quella dei figli minori, a trasferirsi, in data 26.10.2021, presso una Casa protetta in località riservata.
Tale episodio è stato prontamente denunciato all'Autorità giudiziaria, dando origine a due ulteriori procedimenti penali attualmente pendenti dinanzi al Tribunale di Bari: il procedimento R.G. N.R. 10505/2022 – R.G. GIP 8474/2022, pendente innanzi alla dott.ssa Per_3
il procedimento R.G. N.R. 11253/2021 – R.G. DIB. 1458/2024, già pendente nella fase dibattimentale, innanzi al dott. Guida.
A conferma del quadro sopra delineato, rilevano altresì le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale dallo stesso resistente, il quale, pur nel tentativo di ridimensionare la gravità delle proprie condotte, ha ammesso di essersi reso responsabile di atti di violenza verbale, consistiti in minacce di aggressione fisica, aggravate dal fatto di essere state pronunciate alla presenza del figlio primogenito, all'epoca di soli otto anni, generando un fondato e oggettivo allarme.
Dunque, tali elementi unitamente considerati consentono di ritenere adeguatamente provato il clima vessatorio vigente tra le mura domestiche, nonché l'atteggiamento denigratorio del resistente nei confronti della coniuge, culminato in un'escalation di episodi di aggressività che, nel corso degli anni, sono sfociati in comportamenti violenti e persecutori.
Invero, la condotta del resistente integra una grave violazione dei doveri coniugali e costituisce una lesione profonda del principio di pari dignità personale all'interno della relazione matrimoniale, tale da aver determinato, in via causale, la crisi irreversibile dell'unione. Risulta, pertanto, pienamente fondata la domanda di addebito della separazione al marito, essendo incontestabile che le condotte realizzate dal resistente abbiano avuto un'incidenza determinante nella disgregazione del vincolo coniugale.
Sicché, ritiene il Collegio che, attesa la gravità della condotta posta in essere da , _1 concretizzatasi nella violazione di diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità fisica, psichica e morale, la separazione va pronunciata ex art. 151, comma 2, con addebito di responsabilità al resistente.
In ordine alle domande concernenti la prole, la ricorrente ha formulato istanza di declaratoria di decadenza del dalla responsabilità genitoriale e, in subordine, ha richiesto _1
l'affidamento esclusivo a sé dei minori (nato il [...]) e (nata il [...]). Di Per_1 Per_2
contro, il resistente ha domandato il rigetto della richiesta di decadenza e ha sollecitato l'affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti dell'attività di sostegno alla ripresa della relazione genitoriale con i figli.
Preliminarmente, si osserva che, nelle more dell'odierno giudizio introdotto con ricorso del 6.5.2021,
è stato incardinato, su istanza del Pubblico Ministero in data 10.11.2021, un procedimento ex artt.
330-336 c.c. dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Bari (R.G. n. 1223/2021 V.G. – SICAM), fondato sull'emersione di un grave pregiudizio a carico dei minori, esposti a episodi di violenza assistita.
All'esito di tale procedimento, il giudice minorile ha disposto con decreto provvisorio n. 5506/2021: il divieto temporaneo di incontri tra padre e figli;
l'affidamento dei minori al Servizio Sociale di
Gravina in Puglia, incaricato, in coordinamento con il Centro per la Famiglia territorialmente competente, il Centro Antiviolenza e la comunità ospitante, di predisporre ogni intervento utile al recupero di condizioni di serenità per i minori;
l'approfondimento, da parte del Centro per la Famiglia, della situazione familiare, con valutazione della personalità e delle competenze genitoriali del padre, anche mediante il coinvolgimento del Ser.D., in ordine ad eventuali problematiche di dipendenza da alcolici;
nonché la nomina dell'Avv. quale curatrice speciale dei minori. Statuizioni Controparte_2
confermate con decreto n. 533/2022, con il quale il sig. è stato altresì dichiarato _1
sospeso dalla responsabilità genitoriale sui figli.
In applicazione dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del c.c., nella versione previgente al D.lgs.
149/2022, la competenza funzionale a statuire sulle questioni relative all'affidamento e al regime di visita dei figli minori spetta al Tribunale ordinario, poiché il procedimento presso il T.M. è stato instaurato successivamente a quello di separazione personale.
Nondimeno, le statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni, avendo carattere eminentemente cautelare e urgente, devono ritenersi valide fino ad eventuale revoca o modifica da parte del giudice competente.
Tanto premesso in ordine all'efficacia medio tempore delle disposizioni del T.M., il Collegio ritiene sia equo prevedere l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, confermando quanto già statuito in via presidenziale con ordinanza dell'11.10.2021, attesa l'oggettiva inopportunità, allo stato, di un affidamento condiviso, alla luce dei gravi elementi emersi in atti.
Si dispone altresì il recepimento, nel presente giudizio, dei provvedimenti già adottati nell'ambito del procedimento minorile, in ordine al monitoraggio e alla valutazione da parte dei Servizi Sociali, in coordinamento con il Centro per la Famiglia territorialmente competente, il Centro Antiviolenza e la comunità ospitante in ordine alle condizioni di vita dei minori e al progressivo recupero di un contesto di serenità e benessere.
Invero, l'inidoneità genitoriale ed educativa del resistente emerge, in primo luogo, dai reiterati episodi di maltrattamenti accertati con sentenza irrevocabile nell'ambito del procedimento penale n.
2153/2021 RGNR – n. 2559/2021 RG GIP. In tale ambito è stato accertato che i minori non solo assistevano alle aggressioni del padre nei confronti della madre, ma ne erano talvolta essi stessi destinatari: “le ire dell'imputato non si esaurivano nei confronti della moglie, ma spesso raggiungevano anche i figli, nei cui confronti indirizzava sovente minacce ed atti di violenza fisica”.
Particolarmente significativo è l'episodio del 6.3.2021, in cui il resistente si scagliava contro il figlio maggiore che riusciva a sottrarsi alla violenza solo grazie all'intervento tempestivo dei Per_1
familiari paterni (i genitori del resistente, il fratello e la sorella , Persona_4 Persona_5 nonché delle forze dell'ordine prontamente sopraggiunte (cfr. sentenza I Sezione Penale n.
3672/2021).
Altro elemento che depone, in modo incontrovertibile, nel senso dell'inidoneità genitoriale del resistente è il persistente disinteresse manifestato verso la prole, sia sotto il profilo affettivo che economico. Da un lato, egli ha interrotto ogni forma di contatto, anche telefonico, con i figli fin dall'inizio della detenzione, senza mai avanzare richiesta all'Autorità Giudiziaria per poterli incontrare. Dall'altro lato, non ha mai provveduto al versamento dell'assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale, disattendendo sistematicamente i propri doveri genitoriali. Peraltro, la ricorrente ha riferito come, già nel corso della convivenza, il marito si era dimostrato indifferente ai bisogni del nucleo familiare, omettendo ogni forma di contributo al sostentamento economico.
Tale profilo di inadeguatezza paterna risulta ulteriormente avvalorato dalle risultanze delle relazioni di aggiornamento delle case rifugio che ospitano la madre e i minori, dalle quali emerge come i figli
– e in particolare il minore – abbiano manifestato sollievo e serenità nel vivere in un contesto Per_1
protetto e distante dalla figura paterna (cfr. relazione del 1.1.2022). Per converso, gli operatori che hanno seguito il nucleo familiare hanno delineato un quadro genitoriale positivo in capo alla ricorrente, descritta come “attenta ai bisogni dei figli e capace di rispondere alle loro esigenze emotive”, e pertanto dotata di adeguata capacità genitoriale.
Dunque, non può ritenersi conforme all'interesse dei minori l'affidamento condiviso, essendo emersa una condizione di oggettiva inadeguatezza del padre nell'esercizio della funzione genitoriale.
L'affidamento esclusivo alla madre, già disposto in via presidenziale, si conferma misura idonea e sufficiente a garantire la tutela del benessere psicofisico dei minori. Alla luce di quanto emerso, non si ritengono tuttavia sussistenti, allo stato, i presupposti per pronunciare la decadenza di _1
dalla responsabilità genitoriale, potendo l'attuale assetto garantire una protezione adeguata ai
[...]
minori.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, si ritiene necessario disporre la sospensione degli incontri tra il resistente e i figli minori.
Ed invero, a prescindere dalla misura detentiva attualmente in corso a carico del resistente, occorre considerare che i gravi maltrattamenti posti in essere dal nei confronti del proprio nucleo Pt_1
familiare – e per i quali è intervenuta sentenza di condanna definitiva a pena detentiva – hanno determinato un profondo turbamento nei minori.
In particolare, i figli hanno manifestato in modo chiaro e coerente agli operatori della Casa Rifugio ospitante il loro motivato desiderio di non riprendere alcuna relazione con la figura paterna, esprimendo un vissuto di disagio direttamente connesso agli episodi di violenza subiti o assistiti
(relazione del 18.01.2022).
A ciò si aggiunge che, dall'inizio della detenzione, il non ha mai formulato alcuna richiesta Pt_1 all'Autorità Giudiziaria finalizzata alla ripresa dei contatti con i figli, dimostrando una persistente condotta di disinteresse affettivo.
Pertanto, gli incontri padre-figli potranno eventualmente essere ripresi solo a seguito dell'espiazione della pena detentiva e all'esito positivo di un percorso di recupero della genitorialità da svolgersi presso il Consultorio Familiare territorialmente competente, su valutazione favorevole dei Servizi
Sociali incaricati.
In merito ai provvedimenti economici in favore dei figli, ancora minorenni, resta da definire il quantum del contributo paterno, già fissato in sede di ordinanza presidenziale in € 450,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il resistente ha chiesto una riduzione dell'assegno nella misura di € 340,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, adducendo un peggioramento della propria condizione economico-finanziaria rispetto al momento introduttivo del giudizio. In particolare, ha dichiarato che, in sede presidenziale, lavorava come operaio edile con uno stipendio oscillante tra i € 900,00 e i € 1.400,00 mensili, e che l'attuale stato detentivo cui è sottoposto gli impedisce di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Di contro, la ricorrente ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento nella misura di € 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, evidenziando che l'ex coniuge non ha mai contribuito in concreto al sostentamento della prole, facendo mancare i mezzi di sussistenza anche in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio. Ha inoltre sottolineato che, pur essendo detenuto, il resistente potrebbe essere autorizzato a svolgere attività lavorativa intramuraria, idonea a consentirgli l'adempimento dell'obbligo contributivo. La stessa ha infine evidenziato di non essere in grado, da sola, di far fronte alle esigenze dei figli, essendo impegnata a tempo pieno nella loro cura e non potendosi dedicare ad attività lavorativa stabile.
Tanto premesso, valorizzando le particolari esigenze di cui sono portatori i figli della diade, il
Collegio ritiene equo confermare l'assegno di mantenimento paterno in favore dei figli nella misura già prevista in sede di ordinanza presidenziale.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, fissato in € 100,00 mensili con ordinanza presidenziale dell'11.10.2021, la stessa ha chiesto un aumento a € 200,00, rappresentando di versare in una condizione di assoluta indigenza, come riscontrabile dalla documentazione ISEE depositata (cfr. ISEE 2025: € 1.721,16; 2024: € 0; 2023: € 214,29 2022: 0). Ha dichiarato di aver percepito, oltre all'Assegno Unico Universale, per un periodo il reddito di libertà (destinato a donne vittime di violenza), ma attualmente è priva di mezzi economici, non avendo il sig. mai Pt_1 corrisposto quanto statuito dal Tribunale. Ha inoltre riferito di non svolgere attività lavorativa, in quanto impegnata durante le ore mattutine in un corso per Operatore Socio-Sanitario (OSS) e durante le ore pomeridiane nell'accudimento dei figli minori.
Viceversa, il resistente ha chiesto la revoca dell'assegno, sostenendo di non avere la capacità economica per farvi fronte, anche a causa dello stato detentivo cui è sottoposto. Tuttavia, non ha fornito alcuna documentazione fiscale aggiornata a supporto delle proprie allegazioni.
Va confermato il diritto della ricorrente a percepire l'assegno nella misura già stabilita con ordinanza dell'11.10.2021, in considerazione della scarsa attitudine lavorativa della stessa, determinata dalla sua dedizione totalizzante e assorbente all'accudimento della prole, ancora di tenera età, e dall'impegno formativo in corso, che le impediscono di concentrarsi, allo stato, nel suo ricollocamento nel mercato del lavoro.
Le spese seguono la prevalente soccombenza del resistente e devono essere versate in favore dello
Stato, in quanto è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato Parte_1 in data 06.05.2021, nei confronti di , con l'intervento del P.M. in sede, ogni diversa _1
e contraria istanza, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara che la separazione è addebitabile a;
_1
2. rigetta la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre _1
;
[...]
3. conferma l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minorenni Parte_1 Per_1
(29.07.2013), e (26.02.2018); Per_2
4. sospende gli incontri padre-figli;
5. dispone che il dovrà sottoporsi con esito positivo ad un percorso di recupero _1
delle sue capacità genitoriali presso il Consultorio Familiare territorialmente competente;
6. conferma l'assegno a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei _1 figli di € 450,00 mensili (metà per ciascun figlio), da rivalutare annualmente ex indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie (come da Protocollo del Tribunale di Bari dell'8.7.2019);
7. conferma l'assegno a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della _1 ricorrente di € 100,00 mensili, da rivalutare annualmente ex indici Istat;
8. condanna il resistente a rimborsare le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 5.331,20 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
20.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato