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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/10/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sezione
Terza sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2046/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti NIDIA BIGNOTTI (c.f. ), LUCA C.F._1
IG (c.f. ) e LI OI (c.f. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata digitalmente presso l'indirizzo pec C.F._3
Email_1
ATTRICE
contro
:
(c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei l.r.pt. dott. e dott. , con il patrocinio CP_3 Controparte_4
dell'avv. LI MARIA CORBÒ (c.f. , ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Puglisi Maraja in Verona, via Prato Santo n.
4;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 3 aprile
2025, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell 'error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
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N. R.G. 9046/22 Trib. Verona - richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.
, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002) osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta in data 23.12.22 a mezzo pec, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, di: Controparte_1
• accertamento dell'insussistenza di una giusta causa di recesso nella causale addotta dalla nella lettera datata 16 Controparte_2
maggio 2022;
• condanna della , in persona Controparte_2
del suo l.r.p.t, a pagare a Controparte_1
a complessiva somma di e € 316.939,10, di cui € 160.992,91 per indennità di
[...]
risoluzione, € 42.064,14 per indennità di mancato preavviso ed € 113.882,05 per somma aggiuntiva maggiorata del 100% ai sensi dell 'art. 18 dell'A.N.A. 2003 (o la maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia), oltre agli interessi al saggio indicato nel presente atto;
• condanna di a risarcire il Controparte_2
danno non patrimoniale subito da in conseguenza Controparte_1
dell 'illegittimo recesso della preponente nella misura di € 150.000,00 (o in quella diversa che verrà liquidata dal Tribunale in via equitativa);
pagina 3 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona • in via subordinata, condanna di Controparte_2
, a pagare a a
[...] Controparte_1
somma di euro 54.625,39 per indennità di risoluzione di cui agli artt. da 27 a 33
ANA 2003, oltre interessi;
• in ogni caso, condanna di a Controparte_2
pagare a le Controparte_1
provvigioni di cui all'art. 20 ANA 2003 nella misura di euro 7.425,35 o in quella diversa che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi;
- dato atto di come la parte convenuta, Controparte_2
, nella suddetta qualità, si sia costituita con comparsa di
[...]
costituzione depositata in data 9.3.2023 domandando:
• l'accertamento del difetto di competenza territoriale per avere parte attrice instaurato il giudizio presso il Tribunale di Verona rispetto a quello di Massa, già individuato da parte attrice sulla base dell 'art. 669 ter c.p.c.
• il rigetto delle domande formulate in via principale e in via subordinata
(precisandosi al riguardo che la compagnia si impegnerà a versare la somma di cui alle indennità da 27 a 33 ANA per il titolo di recesso di giusta causa secondo il computo indicato dal Giudice);
• il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle provvigioni di cui all 'art
20 ANA non essendo l 'importo di euro 7.425,35 quello dovuto (impegnandosi a versare l'importo effettivamente risultante dopo 12 mesi dall'interruzione del rapporto);
- confermata l 'ordinanza interlocutoria del 12.10.23 per tutti i motivi in essa indicati e qui da intendersi richiamata per relationem;
- dato atto di come l 'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale di parte attrice e di parte convenuta, nello svolgimento delle prove pagina 4 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona testimoniali e dell'interrogatorio formale del l.r.p.t. dell'attrice, CP_1
;
[...]
- dato atto di come sulla base degli atti, dei documenti prodotti e dei mezzi istruttori assunti risultino provate in fatto le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
1. La società attrice è Controparte_1
una piccola società di intermediazione assicurativa regolarmente iscritta nel Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all 'art. 109 del Codice delle
Assicurazioni, con sede legale e operativa in Avenza-Carrara (circostanza non contestata);
2. quest'ultima veniva costituita nel 2012 da insieme ai figli Persona_1
, e per esercitare in forma societaria l'attività CP_1 Controparte_5 CP_6
di agente assicurativo che sino a quel momento aveva svolto Persona_1
come imprenditore individuale (doc. 1 di parte attrice);
3. antecedentemente alla costituzione della società attrice Persona_1
svolgeva sulla piazza di Avenza-Carrara l'attività di agente quale imprenditore individuale per conto della convenuta in forza di mandato agenziale conferito il 12 maggio 2011 (cfr. doc. 4 di parte attrice);
4. nell 'ottobre 2012, pianificando il passaggio dell 'impresa ai figli che lavoravano già anch'essi in agenzia, concordava con la convenuta, a mezzo Persona_1
di apposita appendice, il trasferimento del mandato agenziale in capo alla neo costituita società odierna attrice (cfr. doc. 5 di parte attrice).
5. il rapporto di agenzia tra e Controparte_1 [...]
era disciplinato dall'Accordo Nazionale Agenti del 2003 Controparte_2
(ANA 2003, doc. 12 di parte attrice), che le parti hanno espressamente richiamato nell'art. 2 del contratto di agenzia (cfr. doc. 4 di parte attrice);
pagina 5 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona 6. Nel giugno 2020, avviava una collaborazione c.d. Controparte_1
orizzontale con l 'agenzia e, il legale Controparte_7
rappresentante e responsabile assicurativo avviava anche una Controparte_1
collaborazione personale con la stessa agenzia plurimandataria, per lo sviluppo del business di questa agenzia attraverso il canale di vendita indiretta, costituito dalla rete di agenti e brokers (circostanza non contestata;
oltre a deposizioni dei teste e sentiti a prova Testimone_1 Testimone_2
diretta sul cap. 1 formulato da parte attrice);
7. in occasione di un incontro avvenuto nel settembre 2020, informava Controparte_1
il responsabile commerciale di per la regione Toscana, CP_2 Parte_1
, di aver intrapreso tale collaborazione con n un
[...] Controparte_7
ruolo organizzativo (si vedano le dichiarazioni dei testimoni Testimone_2
);
[...] Testimone_1
8. la stessa ha ammesso che Controparte_2 [...]
aveva "dichiarato a fine 2020" l'attività di "mera organizzazione e CP_1 coordinamento della rete dell'agenzia Prima Ass.ni”, riconoscendone la conoscenza già oltre un anno prima dell'avvenuto recesso dal contratto di agenzia (si veda pag.
11, comparsa di costituzione);
9. in data 18.5.2022 la convenuta, Controparte_2
comunicava alla società attrice il recesso per giusta causa ex art. 12, I comma, lettera e) dell'ANA 2003, datato 16 maggio 2022 (doc. 6 di parte attrice);
10. i motivi addotti a fondamento del recesso si sostanziavano nell'attività di
[...]
a favore di con "mansioni organizzative e di CP_1 Controparte_7
sviluppo rete" che creava "chiari profili di conflitto di interessi" e il "registrato andamento tecnico negativo" dell'agenzia (pag. 2, doc. 6 di parte attrice);
pagina 6 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona 11. nella stessa comunicazione di recesso, Controparte_2
dichiarava in via di mero subordine la volontà di sciogliere il rapporto ai sensi dell'art. 12, II comma, n. 1 dell'ANA 2003 (recesso senza indicazione dei motivi, pag. 3, doc. 6 di parte attrice);
12. contestualmente al recesso, bloccava gli Controparte_2
accessi informatici e chiedeva l'immediata riconsegna del portafoglio che la società attrice aveva raccolto negli anni e di tutto il materiale di pertinenza della compagnia
(doc. 8 attr., verbale di riconsegna);
13. in seguito, contestava la legittimità del recesso e, Controparte_1
cercando di riparare alla perdita del mandato, ricorreva al Tribunale di Massa chiedendo la provvisoria sospensione dell'efficacia dell'atto di recesso dell'odierna convenuta, il cui ricorso, tuttavia, veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale con provvedimento del 24 giugno 2022 (doc. 4 di parte convenuta);
14. la successiva contestazione, introdotta in corso di causa dalla convenuta, relativa all'attività di reclutamento (scouting) da parte di (tentativo di Controparte_1
distrazione di agenti , come , non era inclusa e CP_2 Persona_2
menzionata nella lettera di recesso del 16.5.2022;
15. in relazione all'unico contatto documentato (agente e Controparte_8 collocato nell'ottobre 2020, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che fu stesso a contattare (inviando un form Per_2 Controparte_7
telematico, cfr. doc. 17 di parte attrice) per manifestare interesse a collaborare, e che si limitò a rispondere richiedendo la documentazione necessaria per la CP_1
collaborazione orizzontale (si vedano dichiarazioni del teste Tes_3
);
[...]
16. in corso della presente causa la convenuta, Controparte_2 ha versato, a titolo di acconto, la somma netta di €
[...]
pagina 7 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona 44.178,19 per le indennità di risoluzione di cui agli artt. 27-33 ANA 2003
(corrispondenti a € 55.222,73 lorde) e l'importo definitivo di € 6.788,53 per le provvigioni ex art. 20 ANA 2003 in data 21.6.2023, pur contestando il titolo di debenza per le voci maggiori richieste dall'attrice (v. docc. 19 e 20 di parte convenuta).
A tali premesse in fatto ne segue in diritto l'accoglimento parziale della domanda di parte attrice nei limiti che seguono.
In primo luogo, l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta in favore del Tribunale di Massa, dove era stato precedentemente radicato e rigettato il ricorso cautelare precedente alla presente causa, deve essere respinta. Il contratto di agenzia rinviava (art. 18), per la competenza, alle "norme vigenti", rendendo applicabile il foro generale della convenuta, ovvero il Tribunale di Verona, dove a la sua sede legale. Controparte_2
In particolare, la convenuta ha basato l'eccezione sul ricorso cautelare ante causam originariamente radicato presso il Tribunale di Massa. Tuttavia è consolidato principio di diritto quello per cui il foro scelto per l'azione cautelare (art. 669 ter c.p.c.) non vincola il merito, soprattutto quando, come in questo caso, la fase cautelare è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Massa (cfr. ex multis, Cass. civ., 16 febbraio
2022, n. 5046 e 24 giugno 2020, n. 12403). Pertanto, la valida instaurazione del giudizio presso il giudice competente, qual è il foro generale di Verona, non è scalfita da tale precedente.
Il punto centrale della controversia, invece, riguarda l'accertamento della legittimità del recesso in tronco operato da er CP_2 Controparte_2
giusta causa.
Il rapporto tra e Controparte_1 Controparte_2
oggetto di causa è disciplinato dalle norme del contratto di
[...]
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N. R.G. 9046/22 Trib. Verona agenzia, dall'Accordo Nazionale Agenti (ANA 2003), richiamato espressamente dall 'Art. 2 del contratto, e, per quanto non previsto, dagli artt. 1742 e ss. c.c.
Il recesso per giusta causa è previsto e disciplinato dall'art. 12, I comma, lett. e) dell'ANA 2003 e dall'art. 20 del contratto di agenzia, oltre che dall'art. 1751, co. 2 c.c.
Congiuntamente tali fonti stabiliscono che la giusta causa può essere individuata solo in gravi violazioni che non consentano neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
L'onere di provare la sussistenza della giusta causa di recesso grava interamente sulla società recedente, e dunque in capo alla convenuta, Controparte_2
secondo i principi generali sull'inadempimento contrattuale
[...]
di cui agli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza rileva che nel contratto di agenzia assicurativa, l'intensità del carattere fiduciario del rapporto fa sì che anche un fatto di minore consistenza, se adeguatamente motivato, possa ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e legittimare il recesso (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. 10 ottobre 2011, n. 208031; Cass. civ.
Sez. Lavoro 30 ottobre 2015, n. 22285; Cass. civ., sent. n. 23331/2018). Tuttavia, nel caso di specie, non risulta debitamente assolto dalla convenuta l'onere di provare che i fatti contestati abbiano determinato un radicale venir meno di tale elemento fiduciario.
In aggiunta, il citato “andamento tecnico negativo” addotto nel recesso da parte della convenuta è un motivo che deve essere rigettato in toto in quanto privo di fondamento.
Lo stesso, infatti, non può integrare la giusta causa, come specifica espressamente l'art. 18, co. 2, dell'ANA 2003, ai sensi del quale «la deficienza di produzione non costituisce
“giusta causa”».
Per quanto riguarda l'attività parallela di responsabile Controparte_1
dell'attività di intermediazione per l'attrice, la convenuta ha contestato nella lettera di recesso che quest'ultimo operasse per on "mansioni Controparte_7
organizzative e di sviluppo rete con continuità, se non addirittura stabilmente ed in forma di dipendente o comunque a questa assimilabile”.
Tuttavia, questa motivazione non può integrare la giusta causa del recesso per diversi motivi.
Innanzitutto, il contratto di agenzia, per i RA Danni, era conferito senza esclusiva di marchio né di territorio. La legge, inoltre, impone la libertà di operare nel settore assicurativo (D.L. nn. 223/2006, art. 8, 7/2007, art. 5, e 179/2012, art. 22) che si traduce, in questo contesto, nel divieto per le compagnie - come - di imporre CP_2
clausole di esclusiva nei RA Danni - come RC Auto -, permettendo agli agenti di operare in plurimandato e di avvalersi di collaborazioni orizzontali con altri intermediari
(come peraltro ha precisato la convenuta, di non contestare la libertà del regime di operatività nel campo dell 'intermediazione né il rapporto di libera collaborazione).
Pertanto, l'agente e il suo l.r.p.t. Controparte_1 Controparte_1
erano liberi di cumulare più incarichi e più lavori, anche se concorrenti, in assenza di pagina 10 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona patti contrattuali specifici di non concorrenza o di fedeltà estesa al responsabile assicurativo.
Inoltre, i fatti accertati dimostrano che la convenuta fosse a conoscenza dell'attività contestata (organizzazione e sviluppo/coordinamento della rete) almeno già dalla fine del 2020, mentre il recesso formale è stato intimato solo nel maggio 2022.
La tolleranza di tale comportamento per un periodo di circa un anno e mezzo esclude l'immediatezza della reazione - quale elemento costitutivo della giusta causa - e, di conseguenza, nega la gravità richiesta per giustificare l'interruzione immediata del rapporto, dato che non può considerarsi incompatibile con la prosecuzione del rapporto di agenzia un fatto che in concreto sia stato tollerato per un tale lasso di tempo (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. lavoro, 15/03/2011, n. 60232; Cass. civ., Sez. lavoro, 14/10/2022,
n. 30271; Cass. civ., Sez. lavoro, 24/07/2020, n. 15930).
Infine, la convenuta ha introdotto successivamente l'accusa di attività di reclutamento
(scouting) come elemento che avrebbe fatto venir meno il vincolo fiduciario. Tale contestazione è anzitutto inammissibile, in quanto non era inclusa nella lettera di recesso del 16 maggio 2022, ma è stata tardivamente dedotta in corso di causa. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, le ragioni poste a base del recesso per giusta causa sono immodificabili (cfr. Cass. n. 30063/19, Cass. n. 23455/04, Cass. n. 3898/99). Si tratta di una conseguenza diretta dell'onere probatorio che grava la convenuta e che comporta che il Giudice debba fare riferimento in via esclusiva alle ragioni esplicitate dalla preponente nella comunicazione di recesso.
In aggiunta, l'istruttoria ha smentito l'iniziativa sleale da parte di Controparte_1
dimostrando che l'agente fu l'autore del contatto che si Controparte_8
rivolse spontaneamente a inviando il form di candidatura). Controparte_7
Per tutte le ragioni addotte si accerta e dichiara, pertanto, in questa sede l'insussistenza della giusta causa di recesso invocata dalla convenuta, Controparte_2
[...]
Ne deriva, dunque, che lo stesso recesso debba essere equiparato a risoluzione ingiustificata per iniziativa dell'impresa, con conseguente applicazione dell'art. 18 bis, II comma, dell'ANA 2003, che prevede la corresponsione di un trattamento indennitario potenziato.
Inoltre, è opportuno evidenziare che la convenuta, nella lettera di recesso, aveva manifestato "in via di mero subordine" la volontà di sciogliere il rapporto ai sensi dell'art. 12, II comma, n. 2 dell'ANA 2003 (recesso senza indicazione dei motivi).
Tuttavia, tale disposizione consente il recesso solo "al di fuori" dei casi contemplati nel I comma (tra cui la giusta causa). Non è possibile convertire o far seguire un recesso "con indicazione dei motivi" a un recesso per giusta causa, dato che quest'ultimo ha immediata efficacia risolutiva.
Le somme dovute dalla convenuta, Controparte_2
all'attrice, sono dunque quantificate come
[...] Controparte_1
segue:
• indennità sostitutiva del preavviso (art. 13): tale indennità è calcolata tenendo conto dell'anzianità di gestione dell'agente e applicando le percentuali dell'art. 13 sulle provvigioni liquidate nell'esercizio precedente. L'importo quantificato dall'attrice in €
42.064,14 si basa su provvigioni 2021 pari a € 172.697,39. Tale calcolo non è stato pagina 12 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona specificamente contestato nel quantum dalla convenuta e corrisponde all'importo risultante dal calcolo eseguito con i parametri previsti dall'ANA 2003;
• indennità di risoluzione (artt. 27-33): l'importo lordo dovuto è € 55.222,73 (netto €
44.178,19), come riconosciuto e già versato dalla convenuta a titolo di acconto in corso di causa;
• indennità di risoluzione (artt. 25-26): l'attrice ha quantificato l'importo complessivo di € 106.367,52 (pari a € 10.335,41 per art. 25 + € 96.032,11 per art. 26). Sebbene la convenuta abbia fornito un conteggio alternativo, l'eccezione sul quantum non è stata tempestivamente e specificatamente suffragata da elementi contabili certi al momento delle preclusioni assertive, rendendo vincolanti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., gli elementi di fatto alla base dal computo (incremento monte premi e incassi totali) presentati dall'attrice nell'atto di citazione (rispettivamente € 457.867,88 e €
21.020.860,65). Tali indennità sono quindi dovute nella misura richiesta di €
106.367,52;
• somma Aggiuntiva (art. 12 A, maggiorata del 100%): in virtù dell'art. 18 bis, è dovuta la somma aggiuntiva maggiorata. L'importo richiesto dall'attrice di € 113.882,05
è dovuto, in quanto la somma aggiuntiva viene liquidata automaticamente in caso di infondatezza della giusta causa.
Il totale dovuto in linea capitale è la somma di tutti gli importi sopra indicati, pari a € pertanto corrispondente alla cifra di 262.313,71.
Tale importo tiene già conto dell'acconto di € 44.178,19 già versato dalla convenuta.
Inoltre l'attrice ha richiesto il pagamento delle provvigioni ex art. 20 ANA 2003 sulla base del conteggio provvisorio allegato al verbale di riconsegna (€ 7.425,35). La convenuta ha successivamente calcolato e versato l'importo definitivo di € 6.788,53.
L'attrice insiste per la differenza (€ 636,82), ma non ha fornito la documentazione contabile che dimostri l'effettivo incasso dei premi per l'importo maggiore rivendicato (€
pagina 13 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona 7.425,35). Poiché l'onere di dimostrare la corretta maturazione delle provvigioni residue grava sull'agente, in assenza di prove di un importo maggiore, si deve ritenere corretto e dovuto l'importo versato dalla convenuta (€ 6.788,53).
Infine, la richiesta di risarcimento del danno reputazionale (€ 150.000,00) in conseguenza del recesso illegittimo per giusta causa non può essere accolta. La somma aggiuntiva maggiorata del 100% già prevista dall'art. 18 bis ANA 2003 ha natura sanzionatoria e indennitaria e costituisce la tutela massima prevista dalla contrattazione collettiva in caso di recesso ingiustificato per giusta causa, assorbendo e ricomprendendo ogni potenziale pregiudizio derivante dalla causale risolutiva.
Ammettere un ulteriore risarcimento non patrimoniale costituirebbe una duplicazione e tale richiesta deve, pertanto, essere rigettata.
Sugli importi liquidati spettano gli interessi di mora, in particolare al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a decorrere dalla data di maturazione del diritto (per il preavviso, dalla cessazione del rapporto;
per le altre indennità, dalla data di esigibilità).
Le spese seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta e vengono pertanto liquidate come in dispositivo a carico della stessa ex DM 55/14 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 2046/2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara l 'insussistenza della giusta causa di recesso nella causale addotta da nella lettera datata 16 maggio Controparte_2
2022;
3. Dichiara tenuta e la Controparte_2
condanna a pagare in favore di Controparte_1
pagina 14 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona a complessiva somma capitale di € 262.313,71 oltre interessi al tasso CP_1
del ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali come indicato in motivazione;
4. Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
5.Condanna altresì la parte convenuta, Controparte_2
a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.214,00 per
[...]
esborsi, € 18.900 per compensi difensivi (di cui € 3.000 per fase di studio, € 1.900 per fase introduttiva, € 8.500 per fase di istruttoria e trattazione, ed € 5.500 per fase decisionale); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge.
Verona, 21.10.25
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
pagina 15 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel rapporto di agenzia, il recesso per giusta causa del preponente trova legittimazione nella lesione del vincolo fiduciario che caratterizza tale rapporto contrattuale, prescindendo dalla necessità che i fatti contestati siano specificamente comunicati all'agente, purché questi ne sia comunque a conoscenza o che essi risultino accertati dal giudice. La particolare intensità del rapporto di fiducia nell'agenzia, correlata alla sostanziale autonomia di gestione riconosciuta all'agente per luoghi, tempi, modalità e mezzi in relazione al conseguimento delle finalità aziendali, comporta che sia sufficiente un fatto di consistenza anche minore per determinarne la cessazione. L'accertamento dell'idoneità del fatto a ledere la fiducia del preponente costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità quando risulti esente da vizi giuridici e logici, così come la valutazione del rapporto di proporzionalità tra il fatto commesso e la reazione aziendale. La fiducia reciproca tra i soggetti del rapporto agenziale si sostanzia nella condizione di certezza, sicurezza e tranquillità derivante dall'affidamento nell'altrui lealtà, sincerità, onestà e buona fede, coinvolgendo il soggetto nella sua oggettività.
La cessazione della fiducia ha fondamento in tale oggettività, per cui l'evento lesivo produce i suoi effetti nei confronti del preponente a prescindere dallo specifico settore o personale la cui gestione fa capo all'agente che abbia dato luogo all'evento determinante la cessazione della fiducia.” pagina 9 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona 2 “L'immediatezza della comunicazione datoriale recante l'intimazione del licenziamento per giusta causa rispetto al momento in cui ha avuto luogo la relativa contestazione, rappresenta un elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, tenuto conto che la non immediatezza del provvedimento espulsivo potrebbe indurre, a ragione, a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o, tuttavia, non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore. Orbene, il requisito della immediatezza deve intendersi in senso relativo, risultando compatibile con un arco temporale, più o meno lungo, allorquando l'accertamento e la valutazione dei fatti addebitati al lavoratore richiedano uno spazio temporale maggiore o qualora la complessità della struttura aziendale faccia ritardare il provvedimento di recesso, salvo poi la possibilità per il Giudice di merito di valutare le circostanze fattuali che in concreto possano giustificare
o meno un siffatto ritardo” pagina 11 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sezione
Terza sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2046/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti NIDIA BIGNOTTI (c.f. ), LUCA C.F._1
IG (c.f. ) e LI OI (c.f. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata digitalmente presso l'indirizzo pec C.F._3
Email_1
ATTRICE
contro
:
(c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei l.r.pt. dott. e dott. , con il patrocinio CP_3 Controparte_4
dell'avv. LI MARIA CORBÒ (c.f. , ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Puglisi Maraja in Verona, via Prato Santo n.
4;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
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N. R.G. 9046/22 Trib. Verona Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 3 aprile
2025, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell 'error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
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N. R.G. 9046/22 Trib. Verona - richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.
, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002) osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta in data 23.12.22 a mezzo pec, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, di: Controparte_1
• accertamento dell'insussistenza di una giusta causa di recesso nella causale addotta dalla nella lettera datata 16 Controparte_2
maggio 2022;
• condanna della , in persona Controparte_2
del suo l.r.p.t, a pagare a Controparte_1
a complessiva somma di e € 316.939,10, di cui € 160.992,91 per indennità di
[...]
risoluzione, € 42.064,14 per indennità di mancato preavviso ed € 113.882,05 per somma aggiuntiva maggiorata del 100% ai sensi dell 'art. 18 dell'A.N.A. 2003 (o la maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia), oltre agli interessi al saggio indicato nel presente atto;
• condanna di a risarcire il Controparte_2
danno non patrimoniale subito da in conseguenza Controparte_1
dell 'illegittimo recesso della preponente nella misura di € 150.000,00 (o in quella diversa che verrà liquidata dal Tribunale in via equitativa);
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N. R.G. 9046/22 Trib. Verona • in via subordinata, condanna di Controparte_2
, a pagare a a
[...] Controparte_1
somma di euro 54.625,39 per indennità di risoluzione di cui agli artt. da 27 a 33
ANA 2003, oltre interessi;
• in ogni caso, condanna di a Controparte_2
pagare a le Controparte_1
provvigioni di cui all'art. 20 ANA 2003 nella misura di euro 7.425,35 o in quella diversa che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi;
- dato atto di come la parte convenuta, Controparte_2
, nella suddetta qualità, si sia costituita con comparsa di
[...]
costituzione depositata in data 9.3.2023 domandando:
• l'accertamento del difetto di competenza territoriale per avere parte attrice instaurato il giudizio presso il Tribunale di Verona rispetto a quello di Massa, già individuato da parte attrice sulla base dell 'art. 669 ter c.p.c.
• il rigetto delle domande formulate in via principale e in via subordinata
(precisandosi al riguardo che la compagnia si impegnerà a versare la somma di cui alle indennità da 27 a 33 ANA per il titolo di recesso di giusta causa secondo il computo indicato dal Giudice);
• il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle provvigioni di cui all 'art
20 ANA non essendo l 'importo di euro 7.425,35 quello dovuto (impegnandosi a versare l'importo effettivamente risultante dopo 12 mesi dall'interruzione del rapporto);
- confermata l 'ordinanza interlocutoria del 12.10.23 per tutti i motivi in essa indicati e qui da intendersi richiamata per relationem;
- dato atto di come l 'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale di parte attrice e di parte convenuta, nello svolgimento delle prove pagina 4 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona testimoniali e dell'interrogatorio formale del l.r.p.t. dell'attrice, CP_1
;
[...]
- dato atto di come sulla base degli atti, dei documenti prodotti e dei mezzi istruttori assunti risultino provate in fatto le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
1. La società attrice è Controparte_1
una piccola società di intermediazione assicurativa regolarmente iscritta nel Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all 'art. 109 del Codice delle
Assicurazioni, con sede legale e operativa in Avenza-Carrara (circostanza non contestata);
2. quest'ultima veniva costituita nel 2012 da insieme ai figli Persona_1
, e per esercitare in forma societaria l'attività CP_1 Controparte_5 CP_6
di agente assicurativo che sino a quel momento aveva svolto Persona_1
come imprenditore individuale (doc. 1 di parte attrice);
3. antecedentemente alla costituzione della società attrice Persona_1
svolgeva sulla piazza di Avenza-Carrara l'attività di agente quale imprenditore individuale per conto della convenuta in forza di mandato agenziale conferito il 12 maggio 2011 (cfr. doc. 4 di parte attrice);
4. nell 'ottobre 2012, pianificando il passaggio dell 'impresa ai figli che lavoravano già anch'essi in agenzia, concordava con la convenuta, a mezzo Persona_1
di apposita appendice, il trasferimento del mandato agenziale in capo alla neo costituita società odierna attrice (cfr. doc. 5 di parte attrice).
5. il rapporto di agenzia tra e Controparte_1 [...]
era disciplinato dall'Accordo Nazionale Agenti del 2003 Controparte_2
(ANA 2003, doc. 12 di parte attrice), che le parti hanno espressamente richiamato nell'art. 2 del contratto di agenzia (cfr. doc. 4 di parte attrice);
pagina 5 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona 6. Nel giugno 2020, avviava una collaborazione c.d. Controparte_1
orizzontale con l 'agenzia e, il legale Controparte_7
rappresentante e responsabile assicurativo avviava anche una Controparte_1
collaborazione personale con la stessa agenzia plurimandataria, per lo sviluppo del business di questa agenzia attraverso il canale di vendita indiretta, costituito dalla rete di agenti e brokers (circostanza non contestata;
oltre a deposizioni dei teste e sentiti a prova Testimone_1 Testimone_2
diretta sul cap. 1 formulato da parte attrice);
7. in occasione di un incontro avvenuto nel settembre 2020, informava Controparte_1
il responsabile commerciale di per la regione Toscana, CP_2 Parte_1
, di aver intrapreso tale collaborazione con n un
[...] Controparte_7
ruolo organizzativo (si vedano le dichiarazioni dei testimoni Testimone_2
);
[...] Testimone_1
8. la stessa ha ammesso che Controparte_2 [...]
aveva "dichiarato a fine 2020" l'attività di "mera organizzazione e CP_1 coordinamento della rete dell'agenzia Prima Ass.ni”, riconoscendone la conoscenza già oltre un anno prima dell'avvenuto recesso dal contratto di agenzia (si veda pag.
11, comparsa di costituzione);
9. in data 18.5.2022 la convenuta, Controparte_2
comunicava alla società attrice il recesso per giusta causa ex art. 12, I comma, lettera e) dell'ANA 2003, datato 16 maggio 2022 (doc. 6 di parte attrice);
10. i motivi addotti a fondamento del recesso si sostanziavano nell'attività di
[...]
a favore di con "mansioni organizzative e di CP_1 Controparte_7
sviluppo rete" che creava "chiari profili di conflitto di interessi" e il "registrato andamento tecnico negativo" dell'agenzia (pag. 2, doc. 6 di parte attrice);
pagina 6 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona 11. nella stessa comunicazione di recesso, Controparte_2
dichiarava in via di mero subordine la volontà di sciogliere il rapporto ai sensi dell'art. 12, II comma, n. 1 dell'ANA 2003 (recesso senza indicazione dei motivi, pag. 3, doc. 6 di parte attrice);
12. contestualmente al recesso, bloccava gli Controparte_2
accessi informatici e chiedeva l'immediata riconsegna del portafoglio che la società attrice aveva raccolto negli anni e di tutto il materiale di pertinenza della compagnia
(doc. 8 attr., verbale di riconsegna);
13. in seguito, contestava la legittimità del recesso e, Controparte_1
cercando di riparare alla perdita del mandato, ricorreva al Tribunale di Massa chiedendo la provvisoria sospensione dell'efficacia dell'atto di recesso dell'odierna convenuta, il cui ricorso, tuttavia, veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale con provvedimento del 24 giugno 2022 (doc. 4 di parte convenuta);
14. la successiva contestazione, introdotta in corso di causa dalla convenuta, relativa all'attività di reclutamento (scouting) da parte di (tentativo di Controparte_1
distrazione di agenti , come , non era inclusa e CP_2 Persona_2
menzionata nella lettera di recesso del 16.5.2022;
15. in relazione all'unico contatto documentato (agente e Controparte_8 collocato nell'ottobre 2020, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che fu stesso a contattare (inviando un form Per_2 Controparte_7
telematico, cfr. doc. 17 di parte attrice) per manifestare interesse a collaborare, e che si limitò a rispondere richiedendo la documentazione necessaria per la CP_1
collaborazione orizzontale (si vedano dichiarazioni del teste Tes_3
);
[...]
16. in corso della presente causa la convenuta, Controparte_2 ha versato, a titolo di acconto, la somma netta di €
[...]
pagina 7 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona 44.178,19 per le indennità di risoluzione di cui agli artt. 27-33 ANA 2003
(corrispondenti a € 55.222,73 lorde) e l'importo definitivo di € 6.788,53 per le provvigioni ex art. 20 ANA 2003 in data 21.6.2023, pur contestando il titolo di debenza per le voci maggiori richieste dall'attrice (v. docc. 19 e 20 di parte convenuta).
A tali premesse in fatto ne segue in diritto l'accoglimento parziale della domanda di parte attrice nei limiti che seguono.
In primo luogo, l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta in favore del Tribunale di Massa, dove era stato precedentemente radicato e rigettato il ricorso cautelare precedente alla presente causa, deve essere respinta. Il contratto di agenzia rinviava (art. 18), per la competenza, alle "norme vigenti", rendendo applicabile il foro generale della convenuta, ovvero il Tribunale di Verona, dove a la sua sede legale. Controparte_2
In particolare, la convenuta ha basato l'eccezione sul ricorso cautelare ante causam originariamente radicato presso il Tribunale di Massa. Tuttavia è consolidato principio di diritto quello per cui il foro scelto per l'azione cautelare (art. 669 ter c.p.c.) non vincola il merito, soprattutto quando, come in questo caso, la fase cautelare è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Massa (cfr. ex multis, Cass. civ., 16 febbraio
2022, n. 5046 e 24 giugno 2020, n. 12403). Pertanto, la valida instaurazione del giudizio presso il giudice competente, qual è il foro generale di Verona, non è scalfita da tale precedente.
Il punto centrale della controversia, invece, riguarda l'accertamento della legittimità del recesso in tronco operato da er CP_2 Controparte_2
giusta causa.
Il rapporto tra e Controparte_1 Controparte_2
oggetto di causa è disciplinato dalle norme del contratto di
[...]
pagina 8 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona agenzia, dall'Accordo Nazionale Agenti (ANA 2003), richiamato espressamente dall 'Art. 2 del contratto, e, per quanto non previsto, dagli artt. 1742 e ss. c.c.
Il recesso per giusta causa è previsto e disciplinato dall'art. 12, I comma, lett. e) dell'ANA 2003 e dall'art. 20 del contratto di agenzia, oltre che dall'art. 1751, co. 2 c.c.
Congiuntamente tali fonti stabiliscono che la giusta causa può essere individuata solo in gravi violazioni che non consentano neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
L'onere di provare la sussistenza della giusta causa di recesso grava interamente sulla società recedente, e dunque in capo alla convenuta, Controparte_2
secondo i principi generali sull'inadempimento contrattuale
[...]
di cui agli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza rileva che nel contratto di agenzia assicurativa, l'intensità del carattere fiduciario del rapporto fa sì che anche un fatto di minore consistenza, se adeguatamente motivato, possa ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e legittimare il recesso (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. 10 ottobre 2011, n. 208031; Cass. civ.
Sez. Lavoro 30 ottobre 2015, n. 22285; Cass. civ., sent. n. 23331/2018). Tuttavia, nel caso di specie, non risulta debitamente assolto dalla convenuta l'onere di provare che i fatti contestati abbiano determinato un radicale venir meno di tale elemento fiduciario.
In aggiunta, il citato “andamento tecnico negativo” addotto nel recesso da parte della convenuta è un motivo che deve essere rigettato in toto in quanto privo di fondamento.
Lo stesso, infatti, non può integrare la giusta causa, come specifica espressamente l'art. 18, co. 2, dell'ANA 2003, ai sensi del quale «la deficienza di produzione non costituisce
“giusta causa”».
Per quanto riguarda l'attività parallela di responsabile Controparte_1
dell'attività di intermediazione per l'attrice, la convenuta ha contestato nella lettera di recesso che quest'ultimo operasse per on "mansioni Controparte_7
organizzative e di sviluppo rete con continuità, se non addirittura stabilmente ed in forma di dipendente o comunque a questa assimilabile”.
Tuttavia, questa motivazione non può integrare la giusta causa del recesso per diversi motivi.
Innanzitutto, il contratto di agenzia, per i RA Danni, era conferito senza esclusiva di marchio né di territorio. La legge, inoltre, impone la libertà di operare nel settore assicurativo (D.L. nn. 223/2006, art. 8, 7/2007, art. 5, e 179/2012, art. 22) che si traduce, in questo contesto, nel divieto per le compagnie - come - di imporre CP_2
clausole di esclusiva nei RA Danni - come RC Auto -, permettendo agli agenti di operare in plurimandato e di avvalersi di collaborazioni orizzontali con altri intermediari
(come peraltro ha precisato la convenuta, di non contestare la libertà del regime di operatività nel campo dell 'intermediazione né il rapporto di libera collaborazione).
Pertanto, l'agente e il suo l.r.p.t. Controparte_1 Controparte_1
erano liberi di cumulare più incarichi e più lavori, anche se concorrenti, in assenza di pagina 10 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona patti contrattuali specifici di non concorrenza o di fedeltà estesa al responsabile assicurativo.
Inoltre, i fatti accertati dimostrano che la convenuta fosse a conoscenza dell'attività contestata (organizzazione e sviluppo/coordinamento della rete) almeno già dalla fine del 2020, mentre il recesso formale è stato intimato solo nel maggio 2022.
La tolleranza di tale comportamento per un periodo di circa un anno e mezzo esclude l'immediatezza della reazione - quale elemento costitutivo della giusta causa - e, di conseguenza, nega la gravità richiesta per giustificare l'interruzione immediata del rapporto, dato che non può considerarsi incompatibile con la prosecuzione del rapporto di agenzia un fatto che in concreto sia stato tollerato per un tale lasso di tempo (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. lavoro, 15/03/2011, n. 60232; Cass. civ., Sez. lavoro, 14/10/2022,
n. 30271; Cass. civ., Sez. lavoro, 24/07/2020, n. 15930).
Infine, la convenuta ha introdotto successivamente l'accusa di attività di reclutamento
(scouting) come elemento che avrebbe fatto venir meno il vincolo fiduciario. Tale contestazione è anzitutto inammissibile, in quanto non era inclusa nella lettera di recesso del 16 maggio 2022, ma è stata tardivamente dedotta in corso di causa. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, le ragioni poste a base del recesso per giusta causa sono immodificabili (cfr. Cass. n. 30063/19, Cass. n. 23455/04, Cass. n. 3898/99). Si tratta di una conseguenza diretta dell'onere probatorio che grava la convenuta e che comporta che il Giudice debba fare riferimento in via esclusiva alle ragioni esplicitate dalla preponente nella comunicazione di recesso.
In aggiunta, l'istruttoria ha smentito l'iniziativa sleale da parte di Controparte_1
dimostrando che l'agente fu l'autore del contatto che si Controparte_8
rivolse spontaneamente a inviando il form di candidatura). Controparte_7
Per tutte le ragioni addotte si accerta e dichiara, pertanto, in questa sede l'insussistenza della giusta causa di recesso invocata dalla convenuta, Controparte_2
[...]
Ne deriva, dunque, che lo stesso recesso debba essere equiparato a risoluzione ingiustificata per iniziativa dell'impresa, con conseguente applicazione dell'art. 18 bis, II comma, dell'ANA 2003, che prevede la corresponsione di un trattamento indennitario potenziato.
Inoltre, è opportuno evidenziare che la convenuta, nella lettera di recesso, aveva manifestato "in via di mero subordine" la volontà di sciogliere il rapporto ai sensi dell'art. 12, II comma, n. 2 dell'ANA 2003 (recesso senza indicazione dei motivi).
Tuttavia, tale disposizione consente il recesso solo "al di fuori" dei casi contemplati nel I comma (tra cui la giusta causa). Non è possibile convertire o far seguire un recesso "con indicazione dei motivi" a un recesso per giusta causa, dato che quest'ultimo ha immediata efficacia risolutiva.
Le somme dovute dalla convenuta, Controparte_2
all'attrice, sono dunque quantificate come
[...] Controparte_1
segue:
• indennità sostitutiva del preavviso (art. 13): tale indennità è calcolata tenendo conto dell'anzianità di gestione dell'agente e applicando le percentuali dell'art. 13 sulle provvigioni liquidate nell'esercizio precedente. L'importo quantificato dall'attrice in €
42.064,14 si basa su provvigioni 2021 pari a € 172.697,39. Tale calcolo non è stato pagina 12 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona specificamente contestato nel quantum dalla convenuta e corrisponde all'importo risultante dal calcolo eseguito con i parametri previsti dall'ANA 2003;
• indennità di risoluzione (artt. 27-33): l'importo lordo dovuto è € 55.222,73 (netto €
44.178,19), come riconosciuto e già versato dalla convenuta a titolo di acconto in corso di causa;
• indennità di risoluzione (artt. 25-26): l'attrice ha quantificato l'importo complessivo di € 106.367,52 (pari a € 10.335,41 per art. 25 + € 96.032,11 per art. 26). Sebbene la convenuta abbia fornito un conteggio alternativo, l'eccezione sul quantum non è stata tempestivamente e specificatamente suffragata da elementi contabili certi al momento delle preclusioni assertive, rendendo vincolanti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., gli elementi di fatto alla base dal computo (incremento monte premi e incassi totali) presentati dall'attrice nell'atto di citazione (rispettivamente € 457.867,88 e €
21.020.860,65). Tali indennità sono quindi dovute nella misura richiesta di €
106.367,52;
• somma Aggiuntiva (art. 12 A, maggiorata del 100%): in virtù dell'art. 18 bis, è dovuta la somma aggiuntiva maggiorata. L'importo richiesto dall'attrice di € 113.882,05
è dovuto, in quanto la somma aggiuntiva viene liquidata automaticamente in caso di infondatezza della giusta causa.
Il totale dovuto in linea capitale è la somma di tutti gli importi sopra indicati, pari a € pertanto corrispondente alla cifra di 262.313,71.
Tale importo tiene già conto dell'acconto di € 44.178,19 già versato dalla convenuta.
Inoltre l'attrice ha richiesto il pagamento delle provvigioni ex art. 20 ANA 2003 sulla base del conteggio provvisorio allegato al verbale di riconsegna (€ 7.425,35). La convenuta ha successivamente calcolato e versato l'importo definitivo di € 6.788,53.
L'attrice insiste per la differenza (€ 636,82), ma non ha fornito la documentazione contabile che dimostri l'effettivo incasso dei premi per l'importo maggiore rivendicato (€
pagina 13 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona 7.425,35). Poiché l'onere di dimostrare la corretta maturazione delle provvigioni residue grava sull'agente, in assenza di prove di un importo maggiore, si deve ritenere corretto e dovuto l'importo versato dalla convenuta (€ 6.788,53).
Infine, la richiesta di risarcimento del danno reputazionale (€ 150.000,00) in conseguenza del recesso illegittimo per giusta causa non può essere accolta. La somma aggiuntiva maggiorata del 100% già prevista dall'art. 18 bis ANA 2003 ha natura sanzionatoria e indennitaria e costituisce la tutela massima prevista dalla contrattazione collettiva in caso di recesso ingiustificato per giusta causa, assorbendo e ricomprendendo ogni potenziale pregiudizio derivante dalla causale risolutiva.
Ammettere un ulteriore risarcimento non patrimoniale costituirebbe una duplicazione e tale richiesta deve, pertanto, essere rigettata.
Sugli importi liquidati spettano gli interessi di mora, in particolare al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a decorrere dalla data di maturazione del diritto (per il preavviso, dalla cessazione del rapporto;
per le altre indennità, dalla data di esigibilità).
Le spese seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta e vengono pertanto liquidate come in dispositivo a carico della stessa ex DM 55/14 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 2046/2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara l 'insussistenza della giusta causa di recesso nella causale addotta da nella lettera datata 16 maggio Controparte_2
2022;
3. Dichiara tenuta e la Controparte_2
condanna a pagare in favore di Controparte_1
pagina 14 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona a complessiva somma capitale di € 262.313,71 oltre interessi al tasso CP_1
del ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali come indicato in motivazione;
4. Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
5.Condanna altresì la parte convenuta, Controparte_2
a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.214,00 per
[...]
esborsi, € 18.900 per compensi difensivi (di cui € 3.000 per fase di studio, € 1.900 per fase introduttiva, € 8.500 per fase di istruttoria e trattazione, ed € 5.500 per fase decisionale); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge.
Verona, 21.10.25
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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N. R.G. 9046/22 Trib. Verona 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel rapporto di agenzia, il recesso per giusta causa del preponente trova legittimazione nella lesione del vincolo fiduciario che caratterizza tale rapporto contrattuale, prescindendo dalla necessità che i fatti contestati siano specificamente comunicati all'agente, purché questi ne sia comunque a conoscenza o che essi risultino accertati dal giudice. La particolare intensità del rapporto di fiducia nell'agenzia, correlata alla sostanziale autonomia di gestione riconosciuta all'agente per luoghi, tempi, modalità e mezzi in relazione al conseguimento delle finalità aziendali, comporta che sia sufficiente un fatto di consistenza anche minore per determinarne la cessazione. L'accertamento dell'idoneità del fatto a ledere la fiducia del preponente costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità quando risulti esente da vizi giuridici e logici, così come la valutazione del rapporto di proporzionalità tra il fatto commesso e la reazione aziendale. La fiducia reciproca tra i soggetti del rapporto agenziale si sostanzia nella condizione di certezza, sicurezza e tranquillità derivante dall'affidamento nell'altrui lealtà, sincerità, onestà e buona fede, coinvolgendo il soggetto nella sua oggettività.
La cessazione della fiducia ha fondamento in tale oggettività, per cui l'evento lesivo produce i suoi effetti nei confronti del preponente a prescindere dallo specifico settore o personale la cui gestione fa capo all'agente che abbia dato luogo all'evento determinante la cessazione della fiducia.” pagina 9 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona 2 “L'immediatezza della comunicazione datoriale recante l'intimazione del licenziamento per giusta causa rispetto al momento in cui ha avuto luogo la relativa contestazione, rappresenta un elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, tenuto conto che la non immediatezza del provvedimento espulsivo potrebbe indurre, a ragione, a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o, tuttavia, non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore. Orbene, il requisito della immediatezza deve intendersi in senso relativo, risultando compatibile con un arco temporale, più o meno lungo, allorquando l'accertamento e la valutazione dei fatti addebitati al lavoratore richiedano uno spazio temporale maggiore o qualora la complessità della struttura aziendale faccia ritardare il provvedimento di recesso, salvo poi la possibilità per il Giudice di merito di valutare le circostanze fattuali che in concreto possano giustificare
o meno un siffatto ritardo” pagina 11 di 15
N. R.G. 9046/22 Trib. Verona