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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/10/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo r.g. 822/2024 affari contenziosi civili, tra
, rappresentata e difesa dell'avv. Giovanni Pio De Giovanni Parte_1
-appellante-
c/
, rappresentato e difeso dall'avv. Gessica Salierno Parte_2
e
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Mondelli
e
rappresentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi Controparte_2
e
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
IA GH
e
, non costituita CP_4
-appellati-
CONCLUSIONI: come precisate nelle difese in atti, e nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
Parte_3
conveniva in giudizio il dott. e gli Parte_1 Parte_2 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della “complessiva somma di € 511.483,00
[...]
(ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), di cui €
Pagina 1 451.483,00 a titolo di danno biologico permanente pari al 60% ed € 60.000,00 a titolo di danno non patrimoniale o la diversa somma da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì dell'occorso sino all'effettivo soddisfo”.
Deducendo al riguardo:
- Di essersi, in data 12 dicembre 2017, recata presso lo studio privato del dott.
, dermatologo in , per una valutazione clinica di un neo, localizzato Pt_2 CP_1 in corrispondenza del pilastro posteriore dell'ascella destra;
- Che il medico de quo riferiva che il neo non aveva un bell'aspetto, e che poteva andare incontro a una degenerazione maligna, suggerendo la asportazione immediata;
- Di essere affetta da vari anni da diabete mellito in trattamento insulinico e di essere, altresì, ipertesa e cardiopatica;
- Che il dott. comunque rassicurava e tranquillizzava la ricorrente sull'esito Pt_2 dell'operazione, in quanto si trattava di un semplice intervento “in superficie”;
- Che il 18 dicembre 2017 l'istante si recava nuovamente presso lo studio del dott.
manifestando perplessità riguardo all'esecuzione dell'intervento in studio, Pt_2
e indicando la propria preferenza per l'effettuazione presso una struttura ospedaliera;
- Che le varie rassicurazioni del dott. , indussero la a sottoporsi Pt_2 Pt_1 all'intervento presso lo studio medico, con anestesia locale, e trattamento post- operatorio con Gentalin Beta;
- Che nei giorni immediatamente successivi all'intervento la ferita diventò dolente in modo urente, per cui la cercò, invano, di contattare il dott. , che Pt_1 Pt_2 risultava essere in ferie.
- Che quindi si rivolse al proprio medico di base, che si rifiutò di asportare i punti poiché la ferita si presentava “infetta” e consigliò di recarsi in Pronto Soccorso;
- Che era anche comparsa la febbre, con dei picchi intorno ai 39° C;
- Che poi il dermatologo le fissò un appuntamento per il 10/1/2018 -presso lo studio professionale-, dove furono rimossi i punti di sutura, con ulteriori affermazioni tranquillizanti;
- Che nonostante ciò la ferita non guariva e persisteva lo stato febbrile;
- Che in data 2/2/2018 comparvero cefalea e dolore facciale, oltre che, nel pomeriggio, una deviazione della bocca verso un lato, con difficoltà nella parola;
- Che si recò, su consiglio del medico di base, presso il Pronto Soccorso degli
OO.RR. di , dove le fu praticato un ECG, applicata una flebo e prescritta CP_1 terapia con Brufen 600, assicurandole che entro una settimana sarebbe tornato tutto nella norma;
- Che nel verbale di P.S. l'esame neurologico fu refertato come negativo;
Pagina 2 - Che nonostante tali valutazioni, il mattino successivo, notò un ulteriore peggioramento della deviazione del viso e quindi prenotò una visita neurologica presso il Prof. ; Per_1
- Che tale ultimo prenotò un ricovero urgente che avvenne il giorno dopo, in data
6/2/2018 presso la U.O. di Neurologia Universitaria di per approfondimento CP_1 diagnostico di una sintomatologia caratterizzata da emiparesi facio-brachio-crurale sinistra ed instabilità posturale, con risalenza a 10 giorni addietro;
- Che nel corso del ridetto ricovero, protrattosi sino al 1/3/2018, la venne Pt_1 sottoposta ad una serie di accertamenti clinici, in atti indicati:
- Che la diagnosi di dimissioni fu di “multinevrite cranica con emiparesi sinistra in paziente con vasculopatia cerebrale cronica e sindrome metabolica (diabete mellito ad esordio giovanile, ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità di II grado (caso in osservazione)”;
- Che quindi in data 2/4/2019 si sottoponeva a visita medica specialistica neurologica presso l'Ospedale di Barletta, con relativa refertazione.
Sostenendo quindi che, come riscontrato da relazione medico legale, la grave vicenda occorsale era da attribuirsi all'errato intervento chirurgico effettuato dal dermatologo per l'asportazione del nevo presso il suo studio privato;
e deducendo che a tale intervento era conseguita un'infezione della ferita chirurgica con stato febbrile, correlabile, con elevata probabilità, alla mancata prescrizione di idonea terapia antibiotica in paziente diabetica, essendo insorta dopo circa 25 giorni una sintomatologia caratterizzata da lesione periferica del nervo facciale di sinistra e successiva compromissione di altri nervi cranici tra cui il IX
e il XII;
tanto dedotto, citava in giudizio il dermatologo dott. , al fine di ottenere il Pt_2 ristoro dei danni subiti a causa della patologia insorta, ed anche il presidio ospedaliero di
, posto che nulla era stato riscontrato dai sanitari del PS dell'ospedale, sulle CP_1 patologie insorte, avendo i predetti rilasciato un esame neurologico negativo, verifica che invece contrastava con quanto indicato nella lettera di dimissione dalla Neurologia
Universitaria degli Ospedali Riuniti di in cui, invece, si faceva riferimento a una CP_1
“lesione del nervo facciale di tipo centrale”, riscontrata nel corso della visita al P.S.
Facendo inoltre presente che, anche se i medici della Neurologia Universitaria degli
OO.RR. di avevano ritenuto esservi interessamento dei nervi cranici -con effetti CP_1 sulla emiparesi sinistra-, la era risultata comunque affetta da paresi a carico degli Pt_1 arti di sinistra, e quindi da lesioni neurologiche di tipo periferico, si sosteneva quindi che le incertezze diagnostiche avevano determinato notevoli ritardi nella gestione terapeutica della paziente, compromettendo il tempestivo inizio di un adeguato trattamento farmacologico;
ed ancora che era stato carente il coordinamento nella gestione delle terapie, essendo state somministrate immunoglobuline, senza ipotizzare una qualsivoglia diagnosi, con sospensione della terapia per l'insorgenza di effetti collaterali;
e quindi che i sanitari avevano cercato inizialmente una causa comune alle “due patologie” (lesione a
Pagina 3 carico dei nervi cranici;
emiparesi sinistra), individuandone l'origine in deficit “centrali”, salvo poi cercare di trattarle come due differenti entità.
In definitiva si asseriva che se la patologia su base settica, della quale era risultata affetta la , fosse stata curata in tempo, avrebbe evitato all'istante le pesanti Pt_1 conseguenze subite, sostenendo che il quadro clinico presentatosi era facilmente inquadrabile in una forma di BS, con coinvolgimento neurologico, in uno spettro di neuropatite post-infettive correlate, e deducendo che la presenza di diabete mellito non aveva inciso sull'insorgenza della patologia;
si sosteneva inoltre che il tempestivo trattamento con plasmaferesi, avrebbe potuto determinare un significativo miglioramento della sintomatologia neurologica.
Contestando quindi le risultanze dell' Atp espletato ante causam, si chiedeva disporsi la rinnovazione della ctu, lamentando non esser stata considerata la pur riscontrabile -viste le condizioni della patologia BS, peraltro anche prospettata dagli stessi medici Parte_1 degli Ospedali di nel corso del ricovero;
ed ancora lamentando avere i Ctu CP_1 CP_1 escluso l'incidenza causale del mancato ricorso alla plasmaferesi da parte dei medici degli di . Controparte_1 CP_1
In sostanza e in conclusione, veniva dall'attrice sostenuto esservi riconducibilità causale dell'occorso, alla ferita chirurgica infetta, che aveva quindi indotto la multinevrite cranica,
e pertanto la Sindrome di AI (BS), imputando al dermatologo dott. Pt_2 la mancanza di una profilassi antibiotica ed il non adeguato trattamento terapeutico dell'infezione chirurgica, ed ai medici degli di la mancata Controparte_1 CP_1 tempestiva diagnosi della suddetta Sindrome, ed il mancato ricorso alla plasmaferesi.
L'azienda si costituiva in giudizio richiamando le Controparte_1 Co risultanze dell' , e chiedendo il rigetto della domanda.
Il dott. , costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda, e di poter chiamare in Pt_2 Con garanzia, le Compagnie ed quest'ultima “per conto” di . CP_3 Controparte_2
Le suddette Compagnie e si costituivano in giudizio chiedendo il CP_3 Controparte_2 rigetto della domanda principale e della domanda di garanzia.
Il Tribunale di Foggia emetteva la sentenza n. 1252/2024 del 8/5/2024, con la quale rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite, anche del procedimento di Atp, con addebito alla medesima dei costi di ctu.
Il Giudice di primo grado, adduceva, a fondamento della decisione, che:
- L'attrice non avesse fornito idonea prova sulla sussistenza del nesso causale, non emersa neppure all'esito delle verifiche peritali condotte;
considerando che per quanto ritenuto nella ctu espletata in sede di Atp, quanto accaduto in data 2/2/2018, in occasione del primo accesso in PS da parte della , e per i Pt_1 problemi accusati alla bocca ed all'articolazione della parola, non risultava avere alcuna attinenza e correlazione causale con l'avvenuta asportazione del nevo, avvenuta giorni prima, il 18/12/2017; al riguardo si considerava inoltre che non era stata fornita
Pagina 4 documentazione idonea a certificare l'originaria infezione della ferita indotta dalla asportazione del nevo.
Ed ancora che non vi erano stati riscontri decisivi che potessero portare a constatare la presenza della BS, visto il quadro clinico sfumato, che poteva indurre ad ipotizzare numerose forme di neuropatia immunomediata;
si considerava peraltro che la sindrome di
BS comporta solitamente l'interessamento bilaterale, a differenza di quanto constatato sulla , essendo risultata affetta da sindrome monolaterale periferica. Pt_1
Si rilevava inoltre che nella ctu era stato constatato che all'esito del ricovero del
6/2/2018, veniva ravvisata una “multinevrite cronica, con emiparesi a sinistra e vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con sindrome metabolica”.
Si riteneva quindi che gli assunti dei CCttpp non fossero sorretti da alcuna certificazione giustificativa, e che la eziopatogenesi prospettata dai medesimi, non aveva trovato alcun riscontro nelle verifiche diagnostiche effettuate presso il nosocomio foggiano.
Ed ancora che i CCttuu avevano ritenuto del tutto erronea la correlazione, prospettata dai CCttpp, tra il mancato trattamento con plasmaferesi, e l'insorgenza della patologia che aveva afflitto la . Pt_1
Proponeva appello la , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del primo grado Pt_1 con condanna risarcitoria dei convenuti al risarcimento dei danni patiti, con richiesta di rinnovazione della ctu, di approfondimenti istruttori a mezzo di interrogatorio formale e prova per testi.
A sostegno dell'impugnazione, si deduceva:
I) La violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2967 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Motivazione apparente, incongrua, illogica e/o contraddittoria,
Deducendo di aver allegato l'inadempimento qualificato sia del dermatologo , sia Pt_2 del personale degli OO.RR. per non aver identificato le patologie;
e di avere il Giudice di prime cure omesso di valutare il nesso causale alla stregua del principio della prevalenza probabilistica, constatato dai propri consulenti con riferimento alla derivazione delle conseguenze patite dalla , dalla infezione insorta e non curata dopo l'asportazione Pt_1 dei nevo, e relative conseguenze in termini di incidenza neurologica;
oltre che dalla omessa/erronea diagnosi nel primo accesso (2/2/2018) della in PS, e dalla Pt_1 mancata identificazione delle patologie nel successivo ricovero (6/2/2018), e correlate insufficienti/inidonee e mal coordinate terapie praticate presso l'Ospedale Foggiano, con configurabile gestione tardiva, imprudente ed imperita da parte dei sanitari.
Si sosteneva esser stata data adeguata dimostrazione scientifica sulla correlazione causale tra le erronee/inadeguate/carenti condotte dei medici, e le conseguenze patologiche subite, sostenendo che le lesioni del nervo facciale, fossero derivate dalla persistente infezione della ferita derivata dall'asportazione del nevo.
Pagina 5 II) La violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 196 c.p.c., dell'art. 2967
c.c. – Motivazione apparente, illogica e/o contraddittoria – Omessa rinnovazione della CTU.,
Sostenendo vista l'inattendibilità dell'elaborato peritale, desumibile dalle specifiche censure mosse dai CCttpp, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dar corso alla rinnovazione delle operazioni peritali, non avendo, invece, tenuto in alcuna considerazione i rilievi specificamente mossi dai CCttpp sulla perizia redatta, ed in particolare deducendo che i periti officiati:
- non avevano in alcun modo individuato la diagnosi della patologia della
; Pt_1
- e non avevano neppure verificato l'eziologia dei danni scaturiti per la medesima;
ed avere comunque i CCttpp prospettato la configurabilità della BS quale causa della paresi, patologia per la quale i sanitari avrebbero dovuto adottare adeguate e conseguenti cure.
Si deduceva peraltro che il dermatologo avrebbe dovuto procedere ad una Pt_2 verifica preliminare, prima di effettuare l'escissione del neo, anche con biopsia a carico del nodulo sentinella, e che comunque non avrebbe dovuto procedere alla asportazione presso lo studio medico, viste le comorbilità che affliggevano la , ed il maggiorato rischio Pt_1 di infezione per la medesima, che a maggior ragione avrebbero dovuto comportare un trattamento antibiotico.
Ed ancora si rilevava che pur avendo i CCttuu constatato che pur avendo i sanitari dell'Ospedale di , comunque prospettato la configurabilità di una forma atipica di CP_1 sindrome di BS, non avevano, nelle valutazioni e conclusioni tratte, affatto proceduto a valutare l'incidenza di tale sindrome, e quindi delle necessarie terapie praticabili
(plasmaferesi) avendo anche ingiustificatamente ridimensionato i possibili effetti positivi di tale terapia, e peraltro non citando e non tenendo conto della letteratura di settore -sui benefici della terapia de qua-
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e degli artt. 1218 e 2967
c.c. - Motivazione apparente, illogica e/o contraddittoria - omessa ed erronea valutazione delle risultanze processuali e delle censure alla CTU.
Contestando quanto ritenuto in prime cure, sulla mancanza agli atti di riscontri certificativi sulla infezione della ferita conseguita all'asportazione del neo, e deducendo al riguardo che anche per quanto constatabile ex actis, ed ammesso anche dalle controparti, si doveva desumere che non fosse stata prescritta la copertura antibiotica;
ed inoltre che non fossero stati tenuti in considerazione i fattori di rischio della , essendo stato Pt_1 comunque acclarato anche che la stessa infezione non aveva consentito la rimozione dei punti di sutura;
si sosteneva quindi che tutte tali risultanze, era state ignorate dai CCttuu,
e che il Giudice di prime cure non avesse formulato considerazioni di approfondimento al
Pagina 6 riguardo, essendosi meramente limitato a recepire le valutazioni della ctu, senza procedere ad alcun vaglio critico, ed alla stregua delle censure mosse dai CCttpp;
IV) La violazione, con riferimento alla mancata ammissione delle richieste istruttorie di parte convenuta, e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. - Mancata pronunzia su un aspetto determinate ai fini del giudizio -
Motivazione carente, illogica e/o contraddittoria.
Sostenendo non avere il Giudice di prime cure, ingiustificatamente ammesso le prove richieste, pur rilevanti ai fini degli accertamenti del caso, in quanto riferite alle condotte omissive del dott. ; si insisteva quindi nelle relative richieste, evidenziando di aver Pt_2 sia impugnato la correlata ordinanza reiettiva, sia di aver ribadito la richiesta di prova in sede di conclusioni, senza ricevere riscontro;
Si reiterava inoltre il disconoscimento della sottoscrizione da parte della , sul Pt_1 modulo di consenso, già prodotto dal in prime cure, ma non in sede di Atp, e Pt_2 comunque oggetto di apposita relazione tecnica (di parte) di verifica, che ne aveva attestato la apocrifia, non avendo comunque la sentenza di primo grado, preso posizione alcuna al riguardo, e non essendo neppure proposta alcuna istanza di verificazione al riguardo;
si contestando la relativa responsabilità, ai fini risarcitori, e per violazione del consenso informato.
V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 92 c.p.c., con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado
Sostenendo doversi disciplinare secondo il criterio della soccombenza, e doversi tener conto della necessità di rinnovazione della ctu e della fondatezza delle doglianze attoree.
Costituendosi le controparti coinvolte in giudizio, contestavano quanto ex adverso richiesto e dedotto, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, e deducendo non essere emersi riscontri idonei sulla riconducibilità delle patologie della , sia all'infezione della Pt_1 ferita conseguente alla asportazione del neo, sia a carenze diagnostiche e terapeutiche dei sanitari dell'ospedale di coinvolti nella vicenda, non essendo nel corso degli accessi CP_1 ospedalieri, state rilevate patologie derivanti da infezione, ed inoltre rilevando che i CCttuu avevano fornito adeguate risposte, rispetto ai rilievi critici mossi dai CCttpp.
Si deduceva esser irrilevanti le richieste di prova formulate, e che comunque l'attrice non avesse in prime cure formulato richieste riferite alla violazione del consenso informato.
Veniva anche imputato alla , di aver tenuto condotte colpose, per non essersi Pt_1 recata in PS, e non aver comunque approntato idonee e tempestive cure, se pur affetta da infezione e stato febbrile.
In particolare il Condello deduceva non essere veritiera la ricostruzione dei fatti data dalla , e che gli addebiti mossi erano quindi disancorati da quanto accaduto, Pt_1 evidenziando che la predetta non si era presentata al controllo del 28/12/2017, e che alla visita effettuata in data 10/1/2018, non erano state riscontrate anomalie.
Pagina 7 *********************************
L'appello è infondato e dev'essere rigettato
Occorre, quanto al merito della vicenda, considerare che le doglianze e richieste della
, così come desumibili dagli atti del primo grado, sono attinenti alla insorgenza di Pt_1 patologie neurologiche, e correlate conseguenze dannose di carattere permanente, per:
a) una non corretta scelta e terapia praticate dal dermatologo che si occupò di asportare, presso il suo studio professionale, un neo in zona ascellare, essendo imputato al medesimo di non aver fatto somministrare una terapia antibiotica,
e che quindi fosse insorta una infezione della ferita comportata dalla asportazione de qua, che avrebbe indotto i problemi di carattere neurologico, poi riscontrati presso gli OO.RR. di , e quindi le conseguenze in termini CP_1 di pregiudizio in atti indicate (iniziale paresi della bocca e difficoltà nell'articolazione della parola, e successiva emiparesi sinistra);
b) una non corretta diagnosi e mancati e inadeguati approfondimenti presso gli
OO.RR., ed omessa somministrazione di idonea terapia (plasmaferesi) per la cura della patologia configurabile in capo alla -indicata BS-, con Pt_1 omissioni e ritardi che avevano quindi comportato l'insorgenza e aggravamento delle conseguenze lamentate con l'atto introduttivo.
Tali essendo le doglianze, riferite alla riconducibilità delle patologie e conseguenze della a quanto occorso, occorreva ed occorre verificare se possano ritenersi fondate, le Pt_1 asserzioni sulla ravvisabilità di un collegamento causale, tra quanto imputato in termini di condotte inadempienti ai sanitari che si sono occupati del caso, e i riflessi dannosi lamentati.
Non va valutata la mera condotta in sé, ove mai comunque ed eventualmente censurabile, tenuta dai sanitari coinvolti, ma l'efficacia causale rispetto all'accaduto.
Deve quindi ritenersi che le condotte imputate al dermatologo dott. , non Pt_2 assumono valenza ex se, ed in considerazione della possibile configurabilità in termini di imprudenza/negligenza, ma solo in quanto funzionali e causalmente incidenti sull'insorgenza delle patologie e conseguenze lamentate dalla . Pt_1
Va al riguardo considerato che, se pure la scelta di asportare il neo presso il proprio studio possa anche ritenersi non conforme a canoni di prudenza, vista la tipologia di paziente e le comorbilità riscontrabili, tale scelta -così come la mancanza di esame istologico del nodulo sentinella- non appare, per quanto appressò si chiarirà, avere alcuna valenza in termini di incidenza sull'eziologia dell'accaduto -iniziale paresi facciale, e quindi emiparesi sinistra-, oggetto delle doglianze attoree.
Peraltro anche quanto dedotto sulla mancata prescrizione di cure antibiotiche, non si appalesa affatto rilevante ai fini della verifica della causalità, dovendo al riguardo esser valutato se la lamentata infezione della ferita, possa ritenersi incidente sulle patologie
Pagina 8 neurologiche riscontrate in via successiva presso il nosocomio foggiano, non assumendo l'infezione valenza ex sé ed in termini di pregiudizio per danni.
Deve comunque ed al riguardo esser rilevato che:
- non risultano riscontri documentali e certificativi sulla natura ed entità dell'infezione, che possano consentire di valutare -da parte dei periti- la relativa tipologia e consistenza ai fini di poter verificare i termini di eventuale incidenza sul decorso successivo di patologie eventualmente indotte;
- la , che ha comunque lamentato la insorgenza della infezione Pt_1 nell'immediato, e dopo l'escissione del neo, pur essendosi rivolta al medico di famiglia, non ha proceduto ad assumere antibiotici per curare l'infezione ed evitare effetti pregiudizievoli, né si è recata al PS -e nonostante l'apposita indicazione data del medico curante- per le verifiche e cure del caso, pur avendo lamentato di aver avuto anche febbre alta.
- peraltro che il dermatologo , che ha contestato la ricostruzione Pt_2 fattuale della , ha affermato che la medesima non si era presentata Pt_1 al controllo fissato per il 28/12/2017; ed ancora che al successivo controllo del 10/1/2018, non erano state ravvisate anomalie.
Occorre inoltre considerare che la questione attinente alla violazione del consenso informato, risulta esser stata introdotta ex novo nel giudizio di appello, non essendo stata formulata alcuna domanda al riguardo in prime cure, e dovendo esser rilevata la relativa inammissibilità, e quindi insuscettibilità di valutazione.
Va difatti considerato che il petitum del primo grado, attiene a richieste risarcitorie per danno biologico, e per riflessi di danno non patrimoniale, non essendo stata coinvolta alcuna questione riferita a pregiudizi per danno da violazione del consenso informato -che
è stato meramente rilevato, senza tuttavia articolare alcuna considerazione argomentativa, e richiesta, su ipotetici effetti dannosi-, non essendo comunque stati esplicitati i relativi riflessi pregiudizievoli, o le eventuali scelte alternative precluse alla richiedente, non potendosi il danno configurare alla stregua della violazione in sé, ma solo ove allegato e provato il danno conseguenza.
Non assumono per l'effetto alcun rilievo, ai fini della presente decisione, le deduzioni e contestazioni formulate sul disconoscimento di firma del modulo prodotto dal dermatologo
. Pt_2
Quel che occorre valutare è, come poc'anzi evidenziato, la riconducibilità delle patologie e conseguenze dannose lamentate dalla a quanto occorso, e quindi se possa Pt_1 esser ravvisabile un collegamento causale, tra quanto imputato -per quanto in precedenza già evidenziato- in termini di condotte inadempienti, ai sanitari che si sono occupati del caso, ed i riflessi dannosi lamentati, tale essendo la richiesta formulata nel petitum dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure (“accertare e dichiarare che i danni patiti dalla ricorrente sono eziologicamente riconducibili alla condotta negligente, imprudente
Pagina 9 e/o imperita del dott. e/o della struttura Parte_2 [...]
”). Controparte_1
L'appellante ha sostenuto, e sostiene in sostanza, esservi riconducibilità causale dell'occorso, alla infezione della ferita chirurgica, che aveva quindi indotto la multinevrite cranica, e quindi la Sindrome di AI (BS).
Si imputa al dermatologo dott. la mancanza di una profilassi antibiotica ed il Pt_2 non adeguato trattamento terapeutico dell'infezione chirurgica;
ed ai medici degli CP_1 di la mancata tempestiva diagnosi della Sindrome di AI ed il
[...] CP_1 mancato ricorso ad idonee terapie curative (nella specie plasmaferesi).
Tali allegati profili di inadempimento, ed in particolare la configurabilità del nesso causale correlato, sono stati oggetto di apposite verifiche nel giudizio di primo grado, essendo stata espletata apposita ctu nell'ambito di Atp svoltosi ante causam, le cui risultanze sono state integralmente condivise e recepite dal Giudice di primo grado.
Ed infatti il Tribunale, richiamando integralmente ampi passi della ctu, e condividendone le considerazioni, ha concluso per l'inconfigurabilità del nesso causale tra quanto le condotte censurate dalla , e le patologie e conseguenze lamentate. Pt_1
In particolare ed in sintesi ha ritenuto che:
“I c.t.u., attenendosi rigorosamente ai dati clinici obiettivi disponibili ed alla letteratura scientifica puntualmente richiamata, hanno dunque accertato e motivatamente osservato che manca agli atti una certificazione medica attestante l'originaria infezione della ferita chirurgica, indicata da parte attrice come primo fattore della serie causale dannosa;
che per i medici degli Ospedali di , nonostante i plurimi ed accurati esami CP_1 CP_1 strumentali effettuati, non è stato possibile formulare una diagnosi attendibile di sindrome di , a causa dell'obiettiva difficoltà diagnostica dovuta all'estrema variabilità Persona_2
e complessità della sintomatologia associata alle numerose forme di neuropatie immunomediate;
che, peraltro, la SGB nel suo quadro tipico e comune tende ad essere bilaterale e centripeta nello sviluppo dei sintomi, mentre la lesione nervosa patita dalla
era periferica e non bilaterale;
che in ogni caso i medici ospedalieri hanno Pt_1 praticato una terapia con immunoglobine, prevista anche nel protocollo teraupeutico della sindrome di AI, ma hanno dovuto poi sospenderla per una reazione avversa della paziente;
che non vi erano dati clinici indicativi della necessità del ricorso alla plasmaferesi e che, in ogni caso, l'applicazione della plasmaferesi non avrebbe verosimilmente prodotto reali benefici.
Si tratta, come sopra esposto, di una relazione peritale analitica, rigorosamente fondata su dati clinici e scientifici, dalla quale emerge l'incertezza dell'origine causale della condizione patologica dell'attrice”
Constatando, in tal guisa, la carenza di riscontri sul nesso di causalità, così come desumibile da una relazione tecnica completa e corredata da riferimenti clinici e scientifici,
e rilevando la mancanza di supporti probatori e certificativi sull'infezione allegata dalla
Pagina 10 attrice, si considerava anche la difficoltà diagnostica delle patologie della , e la Pt_1 mancanza di dati evidenti per poter diagnosticare la BS, sulla configurabilità della quale la parte ed i propri CCttpp avevano ed hanno invece insistito, ai fini di dedurre la necessità di adottare le correlate iniziative e cure (con plasmaferesi) non seguite nel nosocomio di
. CP_1
Si rilevava peraltro che i sintomi manifestati dalla , non erano conformi a quelli Pt_1 tipici della BS (“bilaterale e centripeta nello sviluppo dei sintomi, mentre la lesione nervosa patita dalla era periferica e non bilaterale”). Pt_1
Rispetto a tali conclusioni tratte dal Giudice di prime cure, l'appellante ha in sintesi contestato:
- che i CCttuu, avessero ignorato una serie di circostanze pur desumibili ex actis, e nella specie anche la mancanza di prescrizione dell'antibiotico;
- ed inoltre la mancata considerazione dei fattori di rischio della , oltre Pt_1 che l'impossibilità di rimozione dei punti di sutura per la presenza dell'infezione.
- che il Giudice di primo grado non avesse, nonostante le censure mosse sulla scorta di quanto valutato dai CCttpp, formulato considerazioni di approfondimento al riguardo, essendosi meramente limitato a recepire le valutazioni della ctu, senza procedere ad alcun vaglio critico al riguardo, sostenendo quindi che il Tribunale si sarebbe acriticamente conformato sulle valutazioni date dai CCttuu, senza procedere ad alcuna verifica sulle osservazioni mosse dai CCttpp.
Dovendo al riguardo rilevare che nella sentenza appellata, si è comunque fatto espresso e specifico richiamo alla risposta alle osservazioni data dai periti officiati, e che le valutazioni finali di riscontro, hanno fatto richiamo anche al contenuto delle note a chiarimento, rispetto a quanto oggetto di deduzione e doglianza da parte dei CCttpp della attrice, occorre considerare che l'appello è sì affidato a cinque motivi, ma che i primi tre integrano in sostanza un'unica doglianza riferita alla valutazione delle risultanze dell'elaborato peritale, e contestazione sulla relativa attendibilità; quindi sull'insussistenza del nesso causale, con riproposizione delle valutazioni formulate dai CCttpp, in comparazione ed a confutazione di quanto ritenuto dai CCttuu, e quindi dal Giudice di primo grado.
E' stata in sostanza fornita una differente lettura ed analisi degli accadimenti e delle conseguenze derivate.
Va inoltre considerato che il quarto capitolo è riferito alla erronea/omessa decisione sulle richieste di ammissione della prova, questione che può essere valutata dopo la disamina dei primi tre motivi.
Pagina 11 Mentre il quinto capitolo non contiene motivi di censura, ma solo una richiesta di differente regolamentazione delle spese, in caso di accoglimento delle istanze dell'appellante.
Devono quindi esser valutate congiuntamente le questioni trasposte nei primi tre capitoli, sulla correttezza delle valutazioni dei CCttuu, sulla fondatezza delle censure mosse dai
CCttpp, e relative deduzioni e conclusioni, e sulla asserita condivisione acritica alla ctu, da parte del Giudice di primo grado.
Rispetto alle conclusioni tratte sulla inconfigurabilità del nesso causale per:
- mancanza di certificazione e riscontri sulla infezione, identificata dall'attrice come primo fattore della serie causale;
- impossibilità di formulazione di una diagnosi attendibile di BS, per obiettive difficoltà diagnostiche, dovute alla estrema variabilità e complessità della sintomatologia, associabile a numerose forme di neuropatie immunomediate;
- differente connotazione del quadro clinico della Algerino -paresi monolaterale periferica- rispetto a quello della BS, che tende ad essere bilaterale e centripeta nello sviluppo dei sintomi;
- somministrazione di terapia con immunoglobuline, prevista anche nel protocollo teraupeutico della BS, comunque sospesa per reazioni avverse;
- mancanza di dati clinici per ritenere necessaria la terapia con plasmaferesi, e mancanza di riscontri sui correlati benefici, la appellante ed i propri CCttpp hanno invece, sostenendo di aver fornito dimostrazione sulla sussistenza del nesso causale -valutato alla stregua del principio della prevalenza probabilistica-, asserito che:
- doveva desumersi la riconducibilità causale delle conseguenze dannose, da lesione del nervo facciale, alla persistente infezione della ferita derivata dall'asportazione del nevo, sostenendo aver fornito la correlata dimostrazione scientifica;
- il dermatologo non avrebbe dovuto procedere alla asportazione del Pt_2 neo presso lo studio medico, viste le comorbilità della -che Pt_1 comunque avrebbero dovuto comportare l'obbligo di procedere a trattamento antibiotico- ed i rischi di infezione, ed avrebbe comunque dovuto effettuare una biopsia del nodulo sentinella;
- a fronte delle specifiche valutazioni diagnostiche fornite dai CCttpp, con identificazione della BS, i periti officiati non avevano individuato né una diagnosi della patologia della , né l'eziologia dei danni;
Pt_1
- finanche i sanitari della neurologia del nosocomio foggiano, avevano ipotizzato esser riscontrabile una forma atipica di BS;
Pagina 12 - essendo identificabile la patologia di BS, origine delle lesioni nervose, i sanitari avrebbero dovuto adottare le conseguenti e necessarie cure, quindi la plasmaferesi.
Com'è agevole percepire, si tratta di una differente lettura e prospettazione degli accadimenti, valutazioni e conclusioni tratte, che si contrappongono alle considerazioni formulate al riguardo dai CCttuu, sorrette da apposite argomentazioni.
Rispetto alle prospettazioni date dall'appellante, e come innanzi ed in sintesi descritte, occorre considerare e ribadire quanto già evidenziato in precedenza sulla valenza della condotta assunta dal dermatologo nella specie -pur nella rilevabile e parziale censurabilità- ed incidenza in termini eziologici.
Dando per accertata l'insorgenza dell'infezione della ferita suturata dopo l'escissione del neo, quel che occorre constatare -come rilevato dai CCttuu- è la mancanza di certificazioni sullo stato/tipologia/entità di tale infezione, oltre che sulla durata della medesima, e relative cure, e tempestività delle stesse.
La lamenta l'insorgenza dell'infezione, ed anche di febbre alta, ma nulla precisa Pt_1
o riscontra sulle terapie adottate, in mancanza di possibilità di raggiungere il dermatologo, per assenza del medesimo.
La suddetta si è anche rivolta al medico, che, in siffatto quadro avrebbe dovuto prescriverle un antibiotico, avendola -a detta dell'appellante- indirizzata al P.S., presso il quale la non si è affatto recata, senza adottare iniziative per far fronte, Pt_1 contenere, e far guarire l'infezione, con consultazione di altri medici, oltre a quello curante.
Peraltro il dermatologo ha anche evidenziato che fu fissata una visita di controllo il
28/12/2017, ma la non si presentò, non consentendo appositi riscontri -ed Pt_1 indicazioni- che comunque furono effettuati -per quanto affermato dal il Parte_2
10/1/2018, senza rilevare particolari problematiche.
Quel che rileva, in tale contesto, è la mancanza di oggettivi riscontri sulle condizioni, entità, persistenza ed evoluzione dell'infezione dall'insorgenza, e per i successivi giorni - quasi un mese e mezzo- fino alla data dell'accesso in PS al 2/2/2018.
Tale scarto temporale, e la mancanza assoluta di riscontri, non consente di poter valutare se ed in che termini l'insorgenza di tale infezione possa aver in qualche maniera comportato ed influenzato la sindrome neurologica riscontrata a distanza di circa un mese e mezzo dall'escissione del neo, non potendo esser riscontrati elementi di rilievo che possano comportare una verifica in chiave di preponderanza probabilistica, della riconducibilità delle patologie neurologiche e relativi riflessi, a tale infezione.
Possono quindi ritenersi condivisibili le considerazioni e conclusioni tratte dai CCttuu al riguardo, dovendosi ritenere quanto asserito dai CCttpp in merito, integri un mero assunto non supportato da idonei elementi dimostrativi che possano consentire di ravvisare un concreto riscontro, piuttosto che una mera ipotesi non supportata da riscontri
Pagina 13 confermativi, ed al cospetto di quanto poc'anzi evidenziato sulla mancanza di nesso causale tra l'infezione, e la sindrome neurologica e relativi effetti, evidentemente riconducibile ad altri e diversi fattori.
Quanto alle ulteriori contestazioni, che coinvolgono l'operato dei medici dell'ospedale di
, occorre considerare che gli assunti dei CCttpp, secondo i quali sarebbe nella specie CP_1 identificabile una BS, e che pertanto i sanitari avrebbero dovuto somministrare idonea terapia, con plasmaferesi, non si appalesano idonei a scalfire le conclusioni motivatamente tratte dai CCttuu, posto che:
- I periti di specie, pur non avendo fornito una più specifica diagnosi della sindrome neurologica, hanno comunque precisato, affermando di non aver potuto identificare una specifica diagnosi attendibile, che tale valutazione è stata conseguenza della variabilità estrema e complessità della sintomatologia riscontrata;
ed che essendo tale sintomatologia associabile a numerose forme di neuropatia, non si è reso possibile individuare una specifica patologia per la , non potendosi addivenire ad una diagnosi Pt_1 specifica di BS, come invece affermato dai CCttpp;
è stato anche evidenziato esser identificabili molteplici varianti della stessa BS, e che, nonostante i molteplici esami effettuati presso l'ospedale di , non è CP_1 stata riscontrata tale specifica patologia;
- Pertanto anche la ipotesi di BS atipica, formulata dai neurologi del nosocomio di , era riferita ad una sindrome comunque atipica, e non CP_1 identificabile;
- Peraltro il quadro clinico della , non risultava esser rispondente ai Pt_1 sintomi tipici della BS, essendo la predetta affetta da paresi monolaterale periferica, ed essendo le conseguenze della BS, di tipo bilaterale e centripeto nello sviluppo dei sintomi;
- Comunque era stata somministrata terapia con immunoglobuline, prevista anche nel protocollo teraupeutico della BS, anche se poi sospesa per reazioni avverse;
- Non erano presenti dati clinici che dovessero indurre a praticare terapia con plasmaferesi, non essendo neppure ravvisabili riscontri sui correlati benefici.
I chiarimenti appositamente resi, e sulle questioni testè richiamate, inducono a si desume che non si appalesano errori diagnostici, e che sono state adottate iniziative terapeutiche adeguate rispetto alla sintomatologia identificabile, peraltro non essendo desumibili dati clinici che dovessero portare ad una scelta orientata necessariamente sulla plasmaferesi, essendovi anche dubbi sui relativi benefici.
In siffatto quadro deve ritenersi che sia sotto l'aspetto diagnostico, sia per le scelte terapeutiche, le condotte dei sanitari del nosocomio di , possono ritenersi CP_1
Pagina 14 appropriate, non potendo quindi ritenersi antecedente causale, rispetto alla insorgenza ed aggravamento della patologia della Algerino, e correlate conseguenze dannose.
La insuscettibilità di configurazione del nesso causale, anche alla stregua del criterio probabilistico operante nei giudizi civili, comporta la valutazione di infondatezza delle domande e doglianze di parte appellante, non potendo i supporti argomentativi tecnico- specialistici addotti a sostegno della domanda e dell'appello, ritenersi idonei ad indurre anche a procedere con ulteriori approfondimenti peritali, appalesandosi il quadro ben delineato dai periti, idoneo e sufficiente ai fini delle valutazioni di specie, in quanto corroborato dal punto di vista argomentativo e riconducibile agli elementi e supporti agli atti allegati, e dovendo le controdeduzioni e contestazioni al riguardo, ritenersi frutto di mere prospettazioni di parte, che indicano ipotesi ricostruttive alternative che, in quanto di connotazione ipotetica e non avvalorate da apprezzabili elementi di conferma, non si appalesano idonee a confutare le motivate affermazioni dei CCttuu.
Le valutazioni che precedono, comportano la conseguente verifica di infondatezza del quarto motivo, attinente alla contestazione riferita al mancato accoglimento delle istanze istruttorie;
l'infondatezza consegue alla già constatata valenza dirimente delle risultanze degli accertamenti peritali, rispetto ai quali le richieste di prova orale formulate, non appaiono esser idonee ad apportare utili elementi di valutazioni sulle questioni oggetto di esame.
Deve peraltro essere al riguardo rilevato che i riscontri sulla tipologia, entità e consistenza -e relativi riflessi in termini di flogosi e febbrili- della infezione lamentata dalla
, non potevano e non possono certo esser forniti con apposita prova per testi, Pt_1 posto che la medesima avrebbe dovuto fornire, su tali condizioni, idoneo supporto probatorio con apposite verifiche e certificazioni mediche che, nella specie, risultano esser mancanti, per quanto già con chiarezza constatato sin dal giudizio di prime cure.
Al rigetto dell'appello, consegue la condanna alle spese nei confronti della appellante, ed a favore delle controparti costituite;
si ritiene che la liquidazione possa esser disposta con riferimento al parametro indeterminabile -la domanda risarcitoria è stata proposta anche per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia- complessità bassa, ragguagliata ai valori medio/minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce istruttoria/trattazione, per non esser stati effettuati approfondimenti nel giudizio di impugnazione.
Al rigetto dell'appello, consegue anche la declaratoria per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. n. 1252/2024 del 8/5/2024 del Tribunale di Foggia, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello;
Pagina 15 - Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge a favore di ciascuna delle controparti costituite;
- Dichiara che , è tenuta, per quanto previsto dall' art. 13 Parte_1 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data
22/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo r.g. 822/2024 affari contenziosi civili, tra
, rappresentata e difesa dell'avv. Giovanni Pio De Giovanni Parte_1
-appellante-
c/
, rappresentato e difeso dall'avv. Gessica Salierno Parte_2
e
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Mondelli
e
rappresentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi Controparte_2
e
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
IA GH
e
, non costituita CP_4
-appellati-
CONCLUSIONI: come precisate nelle difese in atti, e nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
Parte_3
conveniva in giudizio il dott. e gli Parte_1 Parte_2 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della “complessiva somma di € 511.483,00
[...]
(ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), di cui €
Pagina 1 451.483,00 a titolo di danno biologico permanente pari al 60% ed € 60.000,00 a titolo di danno non patrimoniale o la diversa somma da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì dell'occorso sino all'effettivo soddisfo”.
Deducendo al riguardo:
- Di essersi, in data 12 dicembre 2017, recata presso lo studio privato del dott.
, dermatologo in , per una valutazione clinica di un neo, localizzato Pt_2 CP_1 in corrispondenza del pilastro posteriore dell'ascella destra;
- Che il medico de quo riferiva che il neo non aveva un bell'aspetto, e che poteva andare incontro a una degenerazione maligna, suggerendo la asportazione immediata;
- Di essere affetta da vari anni da diabete mellito in trattamento insulinico e di essere, altresì, ipertesa e cardiopatica;
- Che il dott. comunque rassicurava e tranquillizzava la ricorrente sull'esito Pt_2 dell'operazione, in quanto si trattava di un semplice intervento “in superficie”;
- Che il 18 dicembre 2017 l'istante si recava nuovamente presso lo studio del dott.
manifestando perplessità riguardo all'esecuzione dell'intervento in studio, Pt_2
e indicando la propria preferenza per l'effettuazione presso una struttura ospedaliera;
- Che le varie rassicurazioni del dott. , indussero la a sottoporsi Pt_2 Pt_1 all'intervento presso lo studio medico, con anestesia locale, e trattamento post- operatorio con Gentalin Beta;
- Che nei giorni immediatamente successivi all'intervento la ferita diventò dolente in modo urente, per cui la cercò, invano, di contattare il dott. , che Pt_1 Pt_2 risultava essere in ferie.
- Che quindi si rivolse al proprio medico di base, che si rifiutò di asportare i punti poiché la ferita si presentava “infetta” e consigliò di recarsi in Pronto Soccorso;
- Che era anche comparsa la febbre, con dei picchi intorno ai 39° C;
- Che poi il dermatologo le fissò un appuntamento per il 10/1/2018 -presso lo studio professionale-, dove furono rimossi i punti di sutura, con ulteriori affermazioni tranquillizanti;
- Che nonostante ciò la ferita non guariva e persisteva lo stato febbrile;
- Che in data 2/2/2018 comparvero cefalea e dolore facciale, oltre che, nel pomeriggio, una deviazione della bocca verso un lato, con difficoltà nella parola;
- Che si recò, su consiglio del medico di base, presso il Pronto Soccorso degli
OO.RR. di , dove le fu praticato un ECG, applicata una flebo e prescritta CP_1 terapia con Brufen 600, assicurandole che entro una settimana sarebbe tornato tutto nella norma;
- Che nel verbale di P.S. l'esame neurologico fu refertato come negativo;
Pagina 2 - Che nonostante tali valutazioni, il mattino successivo, notò un ulteriore peggioramento della deviazione del viso e quindi prenotò una visita neurologica presso il Prof. ; Per_1
- Che tale ultimo prenotò un ricovero urgente che avvenne il giorno dopo, in data
6/2/2018 presso la U.O. di Neurologia Universitaria di per approfondimento CP_1 diagnostico di una sintomatologia caratterizzata da emiparesi facio-brachio-crurale sinistra ed instabilità posturale, con risalenza a 10 giorni addietro;
- Che nel corso del ridetto ricovero, protrattosi sino al 1/3/2018, la venne Pt_1 sottoposta ad una serie di accertamenti clinici, in atti indicati:
- Che la diagnosi di dimissioni fu di “multinevrite cranica con emiparesi sinistra in paziente con vasculopatia cerebrale cronica e sindrome metabolica (diabete mellito ad esordio giovanile, ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità di II grado (caso in osservazione)”;
- Che quindi in data 2/4/2019 si sottoponeva a visita medica specialistica neurologica presso l'Ospedale di Barletta, con relativa refertazione.
Sostenendo quindi che, come riscontrato da relazione medico legale, la grave vicenda occorsale era da attribuirsi all'errato intervento chirurgico effettuato dal dermatologo per l'asportazione del nevo presso il suo studio privato;
e deducendo che a tale intervento era conseguita un'infezione della ferita chirurgica con stato febbrile, correlabile, con elevata probabilità, alla mancata prescrizione di idonea terapia antibiotica in paziente diabetica, essendo insorta dopo circa 25 giorni una sintomatologia caratterizzata da lesione periferica del nervo facciale di sinistra e successiva compromissione di altri nervi cranici tra cui il IX
e il XII;
tanto dedotto, citava in giudizio il dermatologo dott. , al fine di ottenere il Pt_2 ristoro dei danni subiti a causa della patologia insorta, ed anche il presidio ospedaliero di
, posto che nulla era stato riscontrato dai sanitari del PS dell'ospedale, sulle CP_1 patologie insorte, avendo i predetti rilasciato un esame neurologico negativo, verifica che invece contrastava con quanto indicato nella lettera di dimissione dalla Neurologia
Universitaria degli Ospedali Riuniti di in cui, invece, si faceva riferimento a una CP_1
“lesione del nervo facciale di tipo centrale”, riscontrata nel corso della visita al P.S.
Facendo inoltre presente che, anche se i medici della Neurologia Universitaria degli
OO.RR. di avevano ritenuto esservi interessamento dei nervi cranici -con effetti CP_1 sulla emiparesi sinistra-, la era risultata comunque affetta da paresi a carico degli Pt_1 arti di sinistra, e quindi da lesioni neurologiche di tipo periferico, si sosteneva quindi che le incertezze diagnostiche avevano determinato notevoli ritardi nella gestione terapeutica della paziente, compromettendo il tempestivo inizio di un adeguato trattamento farmacologico;
ed ancora che era stato carente il coordinamento nella gestione delle terapie, essendo state somministrate immunoglobuline, senza ipotizzare una qualsivoglia diagnosi, con sospensione della terapia per l'insorgenza di effetti collaterali;
e quindi che i sanitari avevano cercato inizialmente una causa comune alle “due patologie” (lesione a
Pagina 3 carico dei nervi cranici;
emiparesi sinistra), individuandone l'origine in deficit “centrali”, salvo poi cercare di trattarle come due differenti entità.
In definitiva si asseriva che se la patologia su base settica, della quale era risultata affetta la , fosse stata curata in tempo, avrebbe evitato all'istante le pesanti Pt_1 conseguenze subite, sostenendo che il quadro clinico presentatosi era facilmente inquadrabile in una forma di BS, con coinvolgimento neurologico, in uno spettro di neuropatite post-infettive correlate, e deducendo che la presenza di diabete mellito non aveva inciso sull'insorgenza della patologia;
si sosteneva inoltre che il tempestivo trattamento con plasmaferesi, avrebbe potuto determinare un significativo miglioramento della sintomatologia neurologica.
Contestando quindi le risultanze dell' Atp espletato ante causam, si chiedeva disporsi la rinnovazione della ctu, lamentando non esser stata considerata la pur riscontrabile -viste le condizioni della patologia BS, peraltro anche prospettata dagli stessi medici Parte_1 degli Ospedali di nel corso del ricovero;
ed ancora lamentando avere i Ctu CP_1 CP_1 escluso l'incidenza causale del mancato ricorso alla plasmaferesi da parte dei medici degli di . Controparte_1 CP_1
In sostanza e in conclusione, veniva dall'attrice sostenuto esservi riconducibilità causale dell'occorso, alla ferita chirurgica infetta, che aveva quindi indotto la multinevrite cranica,
e pertanto la Sindrome di AI (BS), imputando al dermatologo dott. Pt_2 la mancanza di una profilassi antibiotica ed il non adeguato trattamento terapeutico dell'infezione chirurgica, ed ai medici degli di la mancata Controparte_1 CP_1 tempestiva diagnosi della suddetta Sindrome, ed il mancato ricorso alla plasmaferesi.
L'azienda si costituiva in giudizio richiamando le Controparte_1 Co risultanze dell' , e chiedendo il rigetto della domanda.
Il dott. , costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda, e di poter chiamare in Pt_2 Con garanzia, le Compagnie ed quest'ultima “per conto” di . CP_3 Controparte_2
Le suddette Compagnie e si costituivano in giudizio chiedendo il CP_3 Controparte_2 rigetto della domanda principale e della domanda di garanzia.
Il Tribunale di Foggia emetteva la sentenza n. 1252/2024 del 8/5/2024, con la quale rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite, anche del procedimento di Atp, con addebito alla medesima dei costi di ctu.
Il Giudice di primo grado, adduceva, a fondamento della decisione, che:
- L'attrice non avesse fornito idonea prova sulla sussistenza del nesso causale, non emersa neppure all'esito delle verifiche peritali condotte;
considerando che per quanto ritenuto nella ctu espletata in sede di Atp, quanto accaduto in data 2/2/2018, in occasione del primo accesso in PS da parte della , e per i Pt_1 problemi accusati alla bocca ed all'articolazione della parola, non risultava avere alcuna attinenza e correlazione causale con l'avvenuta asportazione del nevo, avvenuta giorni prima, il 18/12/2017; al riguardo si considerava inoltre che non era stata fornita
Pagina 4 documentazione idonea a certificare l'originaria infezione della ferita indotta dalla asportazione del nevo.
Ed ancora che non vi erano stati riscontri decisivi che potessero portare a constatare la presenza della BS, visto il quadro clinico sfumato, che poteva indurre ad ipotizzare numerose forme di neuropatia immunomediata;
si considerava peraltro che la sindrome di
BS comporta solitamente l'interessamento bilaterale, a differenza di quanto constatato sulla , essendo risultata affetta da sindrome monolaterale periferica. Pt_1
Si rilevava inoltre che nella ctu era stato constatato che all'esito del ricovero del
6/2/2018, veniva ravvisata una “multinevrite cronica, con emiparesi a sinistra e vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con sindrome metabolica”.
Si riteneva quindi che gli assunti dei CCttpp non fossero sorretti da alcuna certificazione giustificativa, e che la eziopatogenesi prospettata dai medesimi, non aveva trovato alcun riscontro nelle verifiche diagnostiche effettuate presso il nosocomio foggiano.
Ed ancora che i CCttuu avevano ritenuto del tutto erronea la correlazione, prospettata dai CCttpp, tra il mancato trattamento con plasmaferesi, e l'insorgenza della patologia che aveva afflitto la . Pt_1
Proponeva appello la , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del primo grado Pt_1 con condanna risarcitoria dei convenuti al risarcimento dei danni patiti, con richiesta di rinnovazione della ctu, di approfondimenti istruttori a mezzo di interrogatorio formale e prova per testi.
A sostegno dell'impugnazione, si deduceva:
I) La violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2967 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Motivazione apparente, incongrua, illogica e/o contraddittoria,
Deducendo di aver allegato l'inadempimento qualificato sia del dermatologo , sia Pt_2 del personale degli OO.RR. per non aver identificato le patologie;
e di avere il Giudice di prime cure omesso di valutare il nesso causale alla stregua del principio della prevalenza probabilistica, constatato dai propri consulenti con riferimento alla derivazione delle conseguenze patite dalla , dalla infezione insorta e non curata dopo l'asportazione Pt_1 dei nevo, e relative conseguenze in termini di incidenza neurologica;
oltre che dalla omessa/erronea diagnosi nel primo accesso (2/2/2018) della in PS, e dalla Pt_1 mancata identificazione delle patologie nel successivo ricovero (6/2/2018), e correlate insufficienti/inidonee e mal coordinate terapie praticate presso l'Ospedale Foggiano, con configurabile gestione tardiva, imprudente ed imperita da parte dei sanitari.
Si sosteneva esser stata data adeguata dimostrazione scientifica sulla correlazione causale tra le erronee/inadeguate/carenti condotte dei medici, e le conseguenze patologiche subite, sostenendo che le lesioni del nervo facciale, fossero derivate dalla persistente infezione della ferita derivata dall'asportazione del nevo.
Pagina 5 II) La violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 196 c.p.c., dell'art. 2967
c.c. – Motivazione apparente, illogica e/o contraddittoria – Omessa rinnovazione della CTU.,
Sostenendo vista l'inattendibilità dell'elaborato peritale, desumibile dalle specifiche censure mosse dai CCttpp, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dar corso alla rinnovazione delle operazioni peritali, non avendo, invece, tenuto in alcuna considerazione i rilievi specificamente mossi dai CCttpp sulla perizia redatta, ed in particolare deducendo che i periti officiati:
- non avevano in alcun modo individuato la diagnosi della patologia della
; Pt_1
- e non avevano neppure verificato l'eziologia dei danni scaturiti per la medesima;
ed avere comunque i CCttpp prospettato la configurabilità della BS quale causa della paresi, patologia per la quale i sanitari avrebbero dovuto adottare adeguate e conseguenti cure.
Si deduceva peraltro che il dermatologo avrebbe dovuto procedere ad una Pt_2 verifica preliminare, prima di effettuare l'escissione del neo, anche con biopsia a carico del nodulo sentinella, e che comunque non avrebbe dovuto procedere alla asportazione presso lo studio medico, viste le comorbilità che affliggevano la , ed il maggiorato rischio Pt_1 di infezione per la medesima, che a maggior ragione avrebbero dovuto comportare un trattamento antibiotico.
Ed ancora si rilevava che pur avendo i CCttuu constatato che pur avendo i sanitari dell'Ospedale di , comunque prospettato la configurabilità di una forma atipica di CP_1 sindrome di BS, non avevano, nelle valutazioni e conclusioni tratte, affatto proceduto a valutare l'incidenza di tale sindrome, e quindi delle necessarie terapie praticabili
(plasmaferesi) avendo anche ingiustificatamente ridimensionato i possibili effetti positivi di tale terapia, e peraltro non citando e non tenendo conto della letteratura di settore -sui benefici della terapia de qua-
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e degli artt. 1218 e 2967
c.c. - Motivazione apparente, illogica e/o contraddittoria - omessa ed erronea valutazione delle risultanze processuali e delle censure alla CTU.
Contestando quanto ritenuto in prime cure, sulla mancanza agli atti di riscontri certificativi sulla infezione della ferita conseguita all'asportazione del neo, e deducendo al riguardo che anche per quanto constatabile ex actis, ed ammesso anche dalle controparti, si doveva desumere che non fosse stata prescritta la copertura antibiotica;
ed inoltre che non fossero stati tenuti in considerazione i fattori di rischio della , essendo stato Pt_1 comunque acclarato anche che la stessa infezione non aveva consentito la rimozione dei punti di sutura;
si sosteneva quindi che tutte tali risultanze, era state ignorate dai CCttuu,
e che il Giudice di prime cure non avesse formulato considerazioni di approfondimento al
Pagina 6 riguardo, essendosi meramente limitato a recepire le valutazioni della ctu, senza procedere ad alcun vaglio critico, ed alla stregua delle censure mosse dai CCttpp;
IV) La violazione, con riferimento alla mancata ammissione delle richieste istruttorie di parte convenuta, e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. - Mancata pronunzia su un aspetto determinate ai fini del giudizio -
Motivazione carente, illogica e/o contraddittoria.
Sostenendo non avere il Giudice di prime cure, ingiustificatamente ammesso le prove richieste, pur rilevanti ai fini degli accertamenti del caso, in quanto riferite alle condotte omissive del dott. ; si insisteva quindi nelle relative richieste, evidenziando di aver Pt_2 sia impugnato la correlata ordinanza reiettiva, sia di aver ribadito la richiesta di prova in sede di conclusioni, senza ricevere riscontro;
Si reiterava inoltre il disconoscimento della sottoscrizione da parte della , sul Pt_1 modulo di consenso, già prodotto dal in prime cure, ma non in sede di Atp, e Pt_2 comunque oggetto di apposita relazione tecnica (di parte) di verifica, che ne aveva attestato la apocrifia, non avendo comunque la sentenza di primo grado, preso posizione alcuna al riguardo, e non essendo neppure proposta alcuna istanza di verificazione al riguardo;
si contestando la relativa responsabilità, ai fini risarcitori, e per violazione del consenso informato.
V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 92 c.p.c., con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado
Sostenendo doversi disciplinare secondo il criterio della soccombenza, e doversi tener conto della necessità di rinnovazione della ctu e della fondatezza delle doglianze attoree.
Costituendosi le controparti coinvolte in giudizio, contestavano quanto ex adverso richiesto e dedotto, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, e deducendo non essere emersi riscontri idonei sulla riconducibilità delle patologie della , sia all'infezione della Pt_1 ferita conseguente alla asportazione del neo, sia a carenze diagnostiche e terapeutiche dei sanitari dell'ospedale di coinvolti nella vicenda, non essendo nel corso degli accessi CP_1 ospedalieri, state rilevate patologie derivanti da infezione, ed inoltre rilevando che i CCttuu avevano fornito adeguate risposte, rispetto ai rilievi critici mossi dai CCttpp.
Si deduceva esser irrilevanti le richieste di prova formulate, e che comunque l'attrice non avesse in prime cure formulato richieste riferite alla violazione del consenso informato.
Veniva anche imputato alla , di aver tenuto condotte colpose, per non essersi Pt_1 recata in PS, e non aver comunque approntato idonee e tempestive cure, se pur affetta da infezione e stato febbrile.
In particolare il Condello deduceva non essere veritiera la ricostruzione dei fatti data dalla , e che gli addebiti mossi erano quindi disancorati da quanto accaduto, Pt_1 evidenziando che la predetta non si era presentata al controllo del 28/12/2017, e che alla visita effettuata in data 10/1/2018, non erano state riscontrate anomalie.
Pagina 7 *********************************
L'appello è infondato e dev'essere rigettato
Occorre, quanto al merito della vicenda, considerare che le doglianze e richieste della
, così come desumibili dagli atti del primo grado, sono attinenti alla insorgenza di Pt_1 patologie neurologiche, e correlate conseguenze dannose di carattere permanente, per:
a) una non corretta scelta e terapia praticate dal dermatologo che si occupò di asportare, presso il suo studio professionale, un neo in zona ascellare, essendo imputato al medesimo di non aver fatto somministrare una terapia antibiotica,
e che quindi fosse insorta una infezione della ferita comportata dalla asportazione de qua, che avrebbe indotto i problemi di carattere neurologico, poi riscontrati presso gli OO.RR. di , e quindi le conseguenze in termini CP_1 di pregiudizio in atti indicate (iniziale paresi della bocca e difficoltà nell'articolazione della parola, e successiva emiparesi sinistra);
b) una non corretta diagnosi e mancati e inadeguati approfondimenti presso gli
OO.RR., ed omessa somministrazione di idonea terapia (plasmaferesi) per la cura della patologia configurabile in capo alla -indicata BS-, con Pt_1 omissioni e ritardi che avevano quindi comportato l'insorgenza e aggravamento delle conseguenze lamentate con l'atto introduttivo.
Tali essendo le doglianze, riferite alla riconducibilità delle patologie e conseguenze della a quanto occorso, occorreva ed occorre verificare se possano ritenersi fondate, le Pt_1 asserzioni sulla ravvisabilità di un collegamento causale, tra quanto imputato in termini di condotte inadempienti ai sanitari che si sono occupati del caso, e i riflessi dannosi lamentati.
Non va valutata la mera condotta in sé, ove mai comunque ed eventualmente censurabile, tenuta dai sanitari coinvolti, ma l'efficacia causale rispetto all'accaduto.
Deve quindi ritenersi che le condotte imputate al dermatologo dott. , non Pt_2 assumono valenza ex se, ed in considerazione della possibile configurabilità in termini di imprudenza/negligenza, ma solo in quanto funzionali e causalmente incidenti sull'insorgenza delle patologie e conseguenze lamentate dalla . Pt_1
Va al riguardo considerato che, se pure la scelta di asportare il neo presso il proprio studio possa anche ritenersi non conforme a canoni di prudenza, vista la tipologia di paziente e le comorbilità riscontrabili, tale scelta -così come la mancanza di esame istologico del nodulo sentinella- non appare, per quanto appressò si chiarirà, avere alcuna valenza in termini di incidenza sull'eziologia dell'accaduto -iniziale paresi facciale, e quindi emiparesi sinistra-, oggetto delle doglianze attoree.
Peraltro anche quanto dedotto sulla mancata prescrizione di cure antibiotiche, non si appalesa affatto rilevante ai fini della verifica della causalità, dovendo al riguardo esser valutato se la lamentata infezione della ferita, possa ritenersi incidente sulle patologie
Pagina 8 neurologiche riscontrate in via successiva presso il nosocomio foggiano, non assumendo l'infezione valenza ex sé ed in termini di pregiudizio per danni.
Deve comunque ed al riguardo esser rilevato che:
- non risultano riscontri documentali e certificativi sulla natura ed entità dell'infezione, che possano consentire di valutare -da parte dei periti- la relativa tipologia e consistenza ai fini di poter verificare i termini di eventuale incidenza sul decorso successivo di patologie eventualmente indotte;
- la , che ha comunque lamentato la insorgenza della infezione Pt_1 nell'immediato, e dopo l'escissione del neo, pur essendosi rivolta al medico di famiglia, non ha proceduto ad assumere antibiotici per curare l'infezione ed evitare effetti pregiudizievoli, né si è recata al PS -e nonostante l'apposita indicazione data del medico curante- per le verifiche e cure del caso, pur avendo lamentato di aver avuto anche febbre alta.
- peraltro che il dermatologo , che ha contestato la ricostruzione Pt_2 fattuale della , ha affermato che la medesima non si era presentata Pt_1 al controllo fissato per il 28/12/2017; ed ancora che al successivo controllo del 10/1/2018, non erano state ravvisate anomalie.
Occorre inoltre considerare che la questione attinente alla violazione del consenso informato, risulta esser stata introdotta ex novo nel giudizio di appello, non essendo stata formulata alcuna domanda al riguardo in prime cure, e dovendo esser rilevata la relativa inammissibilità, e quindi insuscettibilità di valutazione.
Va difatti considerato che il petitum del primo grado, attiene a richieste risarcitorie per danno biologico, e per riflessi di danno non patrimoniale, non essendo stata coinvolta alcuna questione riferita a pregiudizi per danno da violazione del consenso informato -che
è stato meramente rilevato, senza tuttavia articolare alcuna considerazione argomentativa, e richiesta, su ipotetici effetti dannosi-, non essendo comunque stati esplicitati i relativi riflessi pregiudizievoli, o le eventuali scelte alternative precluse alla richiedente, non potendosi il danno configurare alla stregua della violazione in sé, ma solo ove allegato e provato il danno conseguenza.
Non assumono per l'effetto alcun rilievo, ai fini della presente decisione, le deduzioni e contestazioni formulate sul disconoscimento di firma del modulo prodotto dal dermatologo
. Pt_2
Quel che occorre valutare è, come poc'anzi evidenziato, la riconducibilità delle patologie e conseguenze dannose lamentate dalla a quanto occorso, e quindi se possa Pt_1 esser ravvisabile un collegamento causale, tra quanto imputato -per quanto in precedenza già evidenziato- in termini di condotte inadempienti, ai sanitari che si sono occupati del caso, ed i riflessi dannosi lamentati, tale essendo la richiesta formulata nel petitum dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure (“accertare e dichiarare che i danni patiti dalla ricorrente sono eziologicamente riconducibili alla condotta negligente, imprudente
Pagina 9 e/o imperita del dott. e/o della struttura Parte_2 [...]
”). Controparte_1
L'appellante ha sostenuto, e sostiene in sostanza, esservi riconducibilità causale dell'occorso, alla infezione della ferita chirurgica, che aveva quindi indotto la multinevrite cranica, e quindi la Sindrome di AI (BS).
Si imputa al dermatologo dott. la mancanza di una profilassi antibiotica ed il Pt_2 non adeguato trattamento terapeutico dell'infezione chirurgica;
ed ai medici degli CP_1 di la mancata tempestiva diagnosi della Sindrome di AI ed il
[...] CP_1 mancato ricorso ad idonee terapie curative (nella specie plasmaferesi).
Tali allegati profili di inadempimento, ed in particolare la configurabilità del nesso causale correlato, sono stati oggetto di apposite verifiche nel giudizio di primo grado, essendo stata espletata apposita ctu nell'ambito di Atp svoltosi ante causam, le cui risultanze sono state integralmente condivise e recepite dal Giudice di primo grado.
Ed infatti il Tribunale, richiamando integralmente ampi passi della ctu, e condividendone le considerazioni, ha concluso per l'inconfigurabilità del nesso causale tra quanto le condotte censurate dalla , e le patologie e conseguenze lamentate. Pt_1
In particolare ed in sintesi ha ritenuto che:
“I c.t.u., attenendosi rigorosamente ai dati clinici obiettivi disponibili ed alla letteratura scientifica puntualmente richiamata, hanno dunque accertato e motivatamente osservato che manca agli atti una certificazione medica attestante l'originaria infezione della ferita chirurgica, indicata da parte attrice come primo fattore della serie causale dannosa;
che per i medici degli Ospedali di , nonostante i plurimi ed accurati esami CP_1 CP_1 strumentali effettuati, non è stato possibile formulare una diagnosi attendibile di sindrome di , a causa dell'obiettiva difficoltà diagnostica dovuta all'estrema variabilità Persona_2
e complessità della sintomatologia associata alle numerose forme di neuropatie immunomediate;
che, peraltro, la SGB nel suo quadro tipico e comune tende ad essere bilaterale e centripeta nello sviluppo dei sintomi, mentre la lesione nervosa patita dalla
era periferica e non bilaterale;
che in ogni caso i medici ospedalieri hanno Pt_1 praticato una terapia con immunoglobine, prevista anche nel protocollo teraupeutico della sindrome di AI, ma hanno dovuto poi sospenderla per una reazione avversa della paziente;
che non vi erano dati clinici indicativi della necessità del ricorso alla plasmaferesi e che, in ogni caso, l'applicazione della plasmaferesi non avrebbe verosimilmente prodotto reali benefici.
Si tratta, come sopra esposto, di una relazione peritale analitica, rigorosamente fondata su dati clinici e scientifici, dalla quale emerge l'incertezza dell'origine causale della condizione patologica dell'attrice”
Constatando, in tal guisa, la carenza di riscontri sul nesso di causalità, così come desumibile da una relazione tecnica completa e corredata da riferimenti clinici e scientifici,
e rilevando la mancanza di supporti probatori e certificativi sull'infezione allegata dalla
Pagina 10 attrice, si considerava anche la difficoltà diagnostica delle patologie della , e la Pt_1 mancanza di dati evidenti per poter diagnosticare la BS, sulla configurabilità della quale la parte ed i propri CCttpp avevano ed hanno invece insistito, ai fini di dedurre la necessità di adottare le correlate iniziative e cure (con plasmaferesi) non seguite nel nosocomio di
. CP_1
Si rilevava peraltro che i sintomi manifestati dalla , non erano conformi a quelli Pt_1 tipici della BS (“bilaterale e centripeta nello sviluppo dei sintomi, mentre la lesione nervosa patita dalla era periferica e non bilaterale”). Pt_1
Rispetto a tali conclusioni tratte dal Giudice di prime cure, l'appellante ha in sintesi contestato:
- che i CCttuu, avessero ignorato una serie di circostanze pur desumibili ex actis, e nella specie anche la mancanza di prescrizione dell'antibiotico;
- ed inoltre la mancata considerazione dei fattori di rischio della , oltre Pt_1 che l'impossibilità di rimozione dei punti di sutura per la presenza dell'infezione.
- che il Giudice di primo grado non avesse, nonostante le censure mosse sulla scorta di quanto valutato dai CCttpp, formulato considerazioni di approfondimento al riguardo, essendosi meramente limitato a recepire le valutazioni della ctu, senza procedere ad alcun vaglio critico al riguardo, sostenendo quindi che il Tribunale si sarebbe acriticamente conformato sulle valutazioni date dai CCttuu, senza procedere ad alcuna verifica sulle osservazioni mosse dai CCttpp.
Dovendo al riguardo rilevare che nella sentenza appellata, si è comunque fatto espresso e specifico richiamo alla risposta alle osservazioni data dai periti officiati, e che le valutazioni finali di riscontro, hanno fatto richiamo anche al contenuto delle note a chiarimento, rispetto a quanto oggetto di deduzione e doglianza da parte dei CCttpp della attrice, occorre considerare che l'appello è sì affidato a cinque motivi, ma che i primi tre integrano in sostanza un'unica doglianza riferita alla valutazione delle risultanze dell'elaborato peritale, e contestazione sulla relativa attendibilità; quindi sull'insussistenza del nesso causale, con riproposizione delle valutazioni formulate dai CCttpp, in comparazione ed a confutazione di quanto ritenuto dai CCttuu, e quindi dal Giudice di primo grado.
E' stata in sostanza fornita una differente lettura ed analisi degli accadimenti e delle conseguenze derivate.
Va inoltre considerato che il quarto capitolo è riferito alla erronea/omessa decisione sulle richieste di ammissione della prova, questione che può essere valutata dopo la disamina dei primi tre motivi.
Pagina 11 Mentre il quinto capitolo non contiene motivi di censura, ma solo una richiesta di differente regolamentazione delle spese, in caso di accoglimento delle istanze dell'appellante.
Devono quindi esser valutate congiuntamente le questioni trasposte nei primi tre capitoli, sulla correttezza delle valutazioni dei CCttuu, sulla fondatezza delle censure mosse dai
CCttpp, e relative deduzioni e conclusioni, e sulla asserita condivisione acritica alla ctu, da parte del Giudice di primo grado.
Rispetto alle conclusioni tratte sulla inconfigurabilità del nesso causale per:
- mancanza di certificazione e riscontri sulla infezione, identificata dall'attrice come primo fattore della serie causale;
- impossibilità di formulazione di una diagnosi attendibile di BS, per obiettive difficoltà diagnostiche, dovute alla estrema variabilità e complessità della sintomatologia, associabile a numerose forme di neuropatie immunomediate;
- differente connotazione del quadro clinico della Algerino -paresi monolaterale periferica- rispetto a quello della BS, che tende ad essere bilaterale e centripeta nello sviluppo dei sintomi;
- somministrazione di terapia con immunoglobuline, prevista anche nel protocollo teraupeutico della BS, comunque sospesa per reazioni avverse;
- mancanza di dati clinici per ritenere necessaria la terapia con plasmaferesi, e mancanza di riscontri sui correlati benefici, la appellante ed i propri CCttpp hanno invece, sostenendo di aver fornito dimostrazione sulla sussistenza del nesso causale -valutato alla stregua del principio della prevalenza probabilistica-, asserito che:
- doveva desumersi la riconducibilità causale delle conseguenze dannose, da lesione del nervo facciale, alla persistente infezione della ferita derivata dall'asportazione del nevo, sostenendo aver fornito la correlata dimostrazione scientifica;
- il dermatologo non avrebbe dovuto procedere alla asportazione del Pt_2 neo presso lo studio medico, viste le comorbilità della -che Pt_1 comunque avrebbero dovuto comportare l'obbligo di procedere a trattamento antibiotico- ed i rischi di infezione, ed avrebbe comunque dovuto effettuare una biopsia del nodulo sentinella;
- a fronte delle specifiche valutazioni diagnostiche fornite dai CCttpp, con identificazione della BS, i periti officiati non avevano individuato né una diagnosi della patologia della , né l'eziologia dei danni;
Pt_1
- finanche i sanitari della neurologia del nosocomio foggiano, avevano ipotizzato esser riscontrabile una forma atipica di BS;
Pagina 12 - essendo identificabile la patologia di BS, origine delle lesioni nervose, i sanitari avrebbero dovuto adottare le conseguenti e necessarie cure, quindi la plasmaferesi.
Com'è agevole percepire, si tratta di una differente lettura e prospettazione degli accadimenti, valutazioni e conclusioni tratte, che si contrappongono alle considerazioni formulate al riguardo dai CCttuu, sorrette da apposite argomentazioni.
Rispetto alle prospettazioni date dall'appellante, e come innanzi ed in sintesi descritte, occorre considerare e ribadire quanto già evidenziato in precedenza sulla valenza della condotta assunta dal dermatologo nella specie -pur nella rilevabile e parziale censurabilità- ed incidenza in termini eziologici.
Dando per accertata l'insorgenza dell'infezione della ferita suturata dopo l'escissione del neo, quel che occorre constatare -come rilevato dai CCttuu- è la mancanza di certificazioni sullo stato/tipologia/entità di tale infezione, oltre che sulla durata della medesima, e relative cure, e tempestività delle stesse.
La lamenta l'insorgenza dell'infezione, ed anche di febbre alta, ma nulla precisa Pt_1
o riscontra sulle terapie adottate, in mancanza di possibilità di raggiungere il dermatologo, per assenza del medesimo.
La suddetta si è anche rivolta al medico, che, in siffatto quadro avrebbe dovuto prescriverle un antibiotico, avendola -a detta dell'appellante- indirizzata al P.S., presso il quale la non si è affatto recata, senza adottare iniziative per far fronte, Pt_1 contenere, e far guarire l'infezione, con consultazione di altri medici, oltre a quello curante.
Peraltro il dermatologo ha anche evidenziato che fu fissata una visita di controllo il
28/12/2017, ma la non si presentò, non consentendo appositi riscontri -ed Pt_1 indicazioni- che comunque furono effettuati -per quanto affermato dal il Parte_2
10/1/2018, senza rilevare particolari problematiche.
Quel che rileva, in tale contesto, è la mancanza di oggettivi riscontri sulle condizioni, entità, persistenza ed evoluzione dell'infezione dall'insorgenza, e per i successivi giorni - quasi un mese e mezzo- fino alla data dell'accesso in PS al 2/2/2018.
Tale scarto temporale, e la mancanza assoluta di riscontri, non consente di poter valutare se ed in che termini l'insorgenza di tale infezione possa aver in qualche maniera comportato ed influenzato la sindrome neurologica riscontrata a distanza di circa un mese e mezzo dall'escissione del neo, non potendo esser riscontrati elementi di rilievo che possano comportare una verifica in chiave di preponderanza probabilistica, della riconducibilità delle patologie neurologiche e relativi riflessi, a tale infezione.
Possono quindi ritenersi condivisibili le considerazioni e conclusioni tratte dai CCttuu al riguardo, dovendosi ritenere quanto asserito dai CCttpp in merito, integri un mero assunto non supportato da idonei elementi dimostrativi che possano consentire di ravvisare un concreto riscontro, piuttosto che una mera ipotesi non supportata da riscontri
Pagina 13 confermativi, ed al cospetto di quanto poc'anzi evidenziato sulla mancanza di nesso causale tra l'infezione, e la sindrome neurologica e relativi effetti, evidentemente riconducibile ad altri e diversi fattori.
Quanto alle ulteriori contestazioni, che coinvolgono l'operato dei medici dell'ospedale di
, occorre considerare che gli assunti dei CCttpp, secondo i quali sarebbe nella specie CP_1 identificabile una BS, e che pertanto i sanitari avrebbero dovuto somministrare idonea terapia, con plasmaferesi, non si appalesano idonei a scalfire le conclusioni motivatamente tratte dai CCttuu, posto che:
- I periti di specie, pur non avendo fornito una più specifica diagnosi della sindrome neurologica, hanno comunque precisato, affermando di non aver potuto identificare una specifica diagnosi attendibile, che tale valutazione è stata conseguenza della variabilità estrema e complessità della sintomatologia riscontrata;
ed che essendo tale sintomatologia associabile a numerose forme di neuropatia, non si è reso possibile individuare una specifica patologia per la , non potendosi addivenire ad una diagnosi Pt_1 specifica di BS, come invece affermato dai CCttpp;
è stato anche evidenziato esser identificabili molteplici varianti della stessa BS, e che, nonostante i molteplici esami effettuati presso l'ospedale di , non è CP_1 stata riscontrata tale specifica patologia;
- Pertanto anche la ipotesi di BS atipica, formulata dai neurologi del nosocomio di , era riferita ad una sindrome comunque atipica, e non CP_1 identificabile;
- Peraltro il quadro clinico della , non risultava esser rispondente ai Pt_1 sintomi tipici della BS, essendo la predetta affetta da paresi monolaterale periferica, ed essendo le conseguenze della BS, di tipo bilaterale e centripeto nello sviluppo dei sintomi;
- Comunque era stata somministrata terapia con immunoglobuline, prevista anche nel protocollo teraupeutico della BS, anche se poi sospesa per reazioni avverse;
- Non erano presenti dati clinici che dovessero indurre a praticare terapia con plasmaferesi, non essendo neppure ravvisabili riscontri sui correlati benefici.
I chiarimenti appositamente resi, e sulle questioni testè richiamate, inducono a si desume che non si appalesano errori diagnostici, e che sono state adottate iniziative terapeutiche adeguate rispetto alla sintomatologia identificabile, peraltro non essendo desumibili dati clinici che dovessero portare ad una scelta orientata necessariamente sulla plasmaferesi, essendovi anche dubbi sui relativi benefici.
In siffatto quadro deve ritenersi che sia sotto l'aspetto diagnostico, sia per le scelte terapeutiche, le condotte dei sanitari del nosocomio di , possono ritenersi CP_1
Pagina 14 appropriate, non potendo quindi ritenersi antecedente causale, rispetto alla insorgenza ed aggravamento della patologia della Algerino, e correlate conseguenze dannose.
La insuscettibilità di configurazione del nesso causale, anche alla stregua del criterio probabilistico operante nei giudizi civili, comporta la valutazione di infondatezza delle domande e doglianze di parte appellante, non potendo i supporti argomentativi tecnico- specialistici addotti a sostegno della domanda e dell'appello, ritenersi idonei ad indurre anche a procedere con ulteriori approfondimenti peritali, appalesandosi il quadro ben delineato dai periti, idoneo e sufficiente ai fini delle valutazioni di specie, in quanto corroborato dal punto di vista argomentativo e riconducibile agli elementi e supporti agli atti allegati, e dovendo le controdeduzioni e contestazioni al riguardo, ritenersi frutto di mere prospettazioni di parte, che indicano ipotesi ricostruttive alternative che, in quanto di connotazione ipotetica e non avvalorate da apprezzabili elementi di conferma, non si appalesano idonee a confutare le motivate affermazioni dei CCttuu.
Le valutazioni che precedono, comportano la conseguente verifica di infondatezza del quarto motivo, attinente alla contestazione riferita al mancato accoglimento delle istanze istruttorie;
l'infondatezza consegue alla già constatata valenza dirimente delle risultanze degli accertamenti peritali, rispetto ai quali le richieste di prova orale formulate, non appaiono esser idonee ad apportare utili elementi di valutazioni sulle questioni oggetto di esame.
Deve peraltro essere al riguardo rilevato che i riscontri sulla tipologia, entità e consistenza -e relativi riflessi in termini di flogosi e febbrili- della infezione lamentata dalla
, non potevano e non possono certo esser forniti con apposita prova per testi, Pt_1 posto che la medesima avrebbe dovuto fornire, su tali condizioni, idoneo supporto probatorio con apposite verifiche e certificazioni mediche che, nella specie, risultano esser mancanti, per quanto già con chiarezza constatato sin dal giudizio di prime cure.
Al rigetto dell'appello, consegue la condanna alle spese nei confronti della appellante, ed a favore delle controparti costituite;
si ritiene che la liquidazione possa esser disposta con riferimento al parametro indeterminabile -la domanda risarcitoria è stata proposta anche per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia- complessità bassa, ragguagliata ai valori medio/minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce istruttoria/trattazione, per non esser stati effettuati approfondimenti nel giudizio di impugnazione.
Al rigetto dell'appello, consegue anche la declaratoria per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. n. 1252/2024 del 8/5/2024 del Tribunale di Foggia, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello;
Pagina 15 - Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge a favore di ciascuna delle controparti costituite;
- Dichiara che , è tenuta, per quanto previsto dall' art. 13 Parte_1 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data
22/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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