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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/06/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 6452/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO SEBASTIANO Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
- convenuti contumaci -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
e dell' qui dichiarata, condanna CP_1 CP_1 [...]
e l - in solido fra loro - a corrispondere al ricorrente la CP_1 CP_1
complessiva somma di € 6.456,79, a titolo di indennità di malattia, nonché la sola a corrispondere al ricorrente la somma Controparte_1
complessiva di € 3.473,75, a titolo di periodo carenza malattia, indennità sostitutiva delle ferie e festività, ratei 13^ e 14^ mensilità e T.F.R., ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31/03/2025, oltre ulteriori rivalutazione e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione in Controparte_1
favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge. Compensa le spese del rapporto processuale instaurato con l CP_1
Pone definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/04/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e l' deducendo: “Il ricorrente ha Controparte_1 CP_1
lavorato alle dipendenze della ditta corrente a Carini Controparte_2
(PA) in Piazza della Vittoria n. 23 in forza di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato protrattosi dal 28.06.2023 fino al 30.12.2023, svolgendo mansioni di cuoco di rosticceria per lo svolgimento delle quali è inquadrato nel 5° liv. Qualificato del c.c.n.l. per i dipendenti del settore Turismo Confcommercio (cfr. sub doc. n. 2). CP_3
In realtà il ricorrente ebbe a cominciare la propria attività lavorativa “in nero”il giorno
01.04.2023 e ha prestato servizio per un orario quotidiano ben superiore a quello contrattualmente previsto;
tuttavia, con il presente ricorso, il lavoratore agisce esclusivamente per ottenere il giusto compenso maturato nel periodo “regolarizzato”(28.06.2023 - 30.12.2023) riservandosi di agire con separato giudizio per i crediti residui.
Il ricorrente è stato assente dal lavoro per malattia dal 01 agosto 2023 fino al 30.12.2023, data di cessazione del rapporto di lavoro. I relativi certificati medici attestanti la malattia sono stati regolarmente emessi dal medico curante ed inoltrati telematicamente (cfr. docc. n. 3).
(…) Nel predetto periodo 01.08.2023. – 30.12.2023 la ditta datrice di lavoro non ha corrisposto al lavoratore alcunché, né a titolo di indennità di malattia, né a titolo di retribuzioni, né a titolo di mensilità aggiuntive (13^ e 14^), di indennità sostitutiva di ferie e permessi non fruiti e in ultimo di è rimasta la nota di diffida e messa in mora inviata da Controparte_4
questo difensore a mezzo p.e.c. il giorno 10.01.2024 (cfr. doc. n. 5).
Dall' esame dell'estratto conto contributivo rilasciato dall (cfr. doc. n. 6) si evince, inoltre, CP_1
che la ditta convenuta ha conguagliato, e quindi indebitamente trattenuto, la somma di €
4.990,00 a titolo di indennità di malattia che avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore”.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“dire e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere corrisposta la indennità di malattia nella misura di cui in ricorso pari ad € 4.990,00 e per l'effetto condannare l convenuto, in CP_5
solido con la ditta , al pagamento della superiore complessiva somma, Controparte_1
o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito all'effettivo soddisfo;
Dire e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere corrisposti gli ulteriori emolumenti retributivi indicati in ricorso e segnatamente retribuzioni (carenza malattia ed integrazione retribuzione), mensilità aggiuntive ( 13^ e 14^), indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non fruiti e in ultimo di T.F.R. e per l'effetto condannare la al pagamento Controparte_6
della superiore complessiva somma di € 5.592,67 (quindi al netto dell'indennità di malattia), o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito all'effettivo soddisfo;
- condannare l' in persona del suo legale rappr.te pro – tempore e la ditta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. Controparte_1
Non si costituivano in giudizio le parti convenute, benché ritualmente citate, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.
Con note scritte del 26/11/2024 parte ricorrente depositava la delibera dell'08/08/2024 con cui il Comitato provinciale dell' ha rigettato il ricorso CP_1
amministrativo proposto dal lavoratore per ottenere il pagamento diretto dell'indennità di malattia, con la seguente motivazione
“trattandosi di lavoratore dipendente in attività, ai sensi dall'art.1 del d.l. 633/1979, convertito con modificazioni nella legge 33/1980, il datore di lavoro ha l'obbligo di anticipare per conto dell' le indennità di malattia e maternità, permessi 104 e congedo straordinario ai propri CP_1
lavoratori subordinati”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, deve preliminarmente osservarsi come risultino pacifici sia lo svolgimento del rapporto di lavoro tra il ricorrente e Controparte_1
nel periodo dal 28/06/2023 al 30/12/2023, nonché la natura
[...]
subordinata dello stesso.
Risulta del pari incontestato il periodo di malattia del lavoratore, dall'01/08/2023 al 30/12/2023, data di cessazione del rapporto di lavoro.
A fronte del quadro probatorio sopra descritto, la datrice di lavoro - non costituita in giudizio né comparsa all'udienza ex art. 420 c.p.c., ciò che va negativamente valutato a norma della stessa norma citata, - non ha dimostrato di avere corrisposto le retribuzioni e indennità dovute per legge sulla scorta del
CCNL assunto a parametro ex art. 36 Cost, né il T.F.R., che sono certamente dovute al ricorrente, che parte datoriale aveva l'obbligo di anticipare al lavoratore ricorrente, pur trattandosi di somme a carico dell alle condizioni di legge. CP_1
Passando, quindi, alla quantificazione del credito devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione depositata in atti e non contestata.
In relazione al periodo di malattia il CTU ha precisato che “l'art. 190 della contrattazione applicata stabilisce che: “Salvo quanto previsto nelle parti speciali del presente contratto, durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi paga:
a) all'indennità di malattia da corrispondersi dall' nella misura dell'80%, comprensiva CP_1
della indennità posta a carico dello stesso dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. CP_5
833, e della relativa integrazione di cui al D.M. 1° febbraio 1957 e al D.M. 6 agosto 1962, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a versare al predetto la prevista aliquota CP_5
aggiuntiva dello 0,77%. Ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'indennità suddetta è anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti al secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge 29 CP_1 febbraio 1980, n. 33;
b) alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la durata della malattia superi i cinque giorni. Al personale retribuito con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 179.
4. A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di tredicesima mensilità e di quattordicesima mensilità relativi ai periodi di malattia”.
Ciò premesso, considerata l'esistenza della norma contrattuale che pone l'obbligo di anticipazione dell'indennità di malattia a carico del datore di lavoro, la convenuta deve essere condannata – in solido con l che è il soggetto CP_1
obbligato al versamento - al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €
6.456,79, a titolo di indennità di malattia;
parte datoriale va, altresì, condannata al pagamento della somma complessiva di € 3.473,75, a titolo di periodo carenza malattia, indennità sostitutiva delle ferie e festività, ratei 13^ e 14^ mensilità e
T.F.R., ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31/03/2025, oltre ulteriori rivalutazione e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della datrice di lavoro e si liquidano come in dispositivo disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, mentre le spese del rapporto processuale instaurato con l CP_1
possono essere compensate fra le parti, non essendo stati compiutamente accertati i rapporti fra l e il datore di lavoro, che appare avere conguagliato con CP_5
debiti parte delle somme relative all'indennità di malattia, in realtà non CP_1
corrisposte al lavoratore. Vanno poste a carico della convenuta datrice di lavoro le spese della ctu liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 6452/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO SEBASTIANO Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
- convenuti contumaci -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
e dell' qui dichiarata, condanna CP_1 CP_1 [...]
e l - in solido fra loro - a corrispondere al ricorrente la CP_1 CP_1
complessiva somma di € 6.456,79, a titolo di indennità di malattia, nonché la sola a corrispondere al ricorrente la somma Controparte_1
complessiva di € 3.473,75, a titolo di periodo carenza malattia, indennità sostitutiva delle ferie e festività, ratei 13^ e 14^ mensilità e T.F.R., ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31/03/2025, oltre ulteriori rivalutazione e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione in Controparte_1
favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge. Compensa le spese del rapporto processuale instaurato con l CP_1
Pone definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/04/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e l' deducendo: “Il ricorrente ha Controparte_1 CP_1
lavorato alle dipendenze della ditta corrente a Carini Controparte_2
(PA) in Piazza della Vittoria n. 23 in forza di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato protrattosi dal 28.06.2023 fino al 30.12.2023, svolgendo mansioni di cuoco di rosticceria per lo svolgimento delle quali è inquadrato nel 5° liv. Qualificato del c.c.n.l. per i dipendenti del settore Turismo Confcommercio (cfr. sub doc. n. 2). CP_3
In realtà il ricorrente ebbe a cominciare la propria attività lavorativa “in nero”il giorno
01.04.2023 e ha prestato servizio per un orario quotidiano ben superiore a quello contrattualmente previsto;
tuttavia, con il presente ricorso, il lavoratore agisce esclusivamente per ottenere il giusto compenso maturato nel periodo “regolarizzato”(28.06.2023 - 30.12.2023) riservandosi di agire con separato giudizio per i crediti residui.
Il ricorrente è stato assente dal lavoro per malattia dal 01 agosto 2023 fino al 30.12.2023, data di cessazione del rapporto di lavoro. I relativi certificati medici attestanti la malattia sono stati regolarmente emessi dal medico curante ed inoltrati telematicamente (cfr. docc. n. 3).
(…) Nel predetto periodo 01.08.2023. – 30.12.2023 la ditta datrice di lavoro non ha corrisposto al lavoratore alcunché, né a titolo di indennità di malattia, né a titolo di retribuzioni, né a titolo di mensilità aggiuntive (13^ e 14^), di indennità sostitutiva di ferie e permessi non fruiti e in ultimo di è rimasta la nota di diffida e messa in mora inviata da Controparte_4
questo difensore a mezzo p.e.c. il giorno 10.01.2024 (cfr. doc. n. 5).
Dall' esame dell'estratto conto contributivo rilasciato dall (cfr. doc. n. 6) si evince, inoltre, CP_1
che la ditta convenuta ha conguagliato, e quindi indebitamente trattenuto, la somma di €
4.990,00 a titolo di indennità di malattia che avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore”.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“dire e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere corrisposta la indennità di malattia nella misura di cui in ricorso pari ad € 4.990,00 e per l'effetto condannare l convenuto, in CP_5
solido con la ditta , al pagamento della superiore complessiva somma, Controparte_1
o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito all'effettivo soddisfo;
Dire e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere corrisposti gli ulteriori emolumenti retributivi indicati in ricorso e segnatamente retribuzioni (carenza malattia ed integrazione retribuzione), mensilità aggiuntive ( 13^ e 14^), indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non fruiti e in ultimo di T.F.R. e per l'effetto condannare la al pagamento Controparte_6
della superiore complessiva somma di € 5.592,67 (quindi al netto dell'indennità di malattia), o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito all'effettivo soddisfo;
- condannare l' in persona del suo legale rappr.te pro – tempore e la ditta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. Controparte_1
Non si costituivano in giudizio le parti convenute, benché ritualmente citate, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.
Con note scritte del 26/11/2024 parte ricorrente depositava la delibera dell'08/08/2024 con cui il Comitato provinciale dell' ha rigettato il ricorso CP_1
amministrativo proposto dal lavoratore per ottenere il pagamento diretto dell'indennità di malattia, con la seguente motivazione
“trattandosi di lavoratore dipendente in attività, ai sensi dall'art.1 del d.l. 633/1979, convertito con modificazioni nella legge 33/1980, il datore di lavoro ha l'obbligo di anticipare per conto dell' le indennità di malattia e maternità, permessi 104 e congedo straordinario ai propri CP_1
lavoratori subordinati”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, deve preliminarmente osservarsi come risultino pacifici sia lo svolgimento del rapporto di lavoro tra il ricorrente e Controparte_1
nel periodo dal 28/06/2023 al 30/12/2023, nonché la natura
[...]
subordinata dello stesso.
Risulta del pari incontestato il periodo di malattia del lavoratore, dall'01/08/2023 al 30/12/2023, data di cessazione del rapporto di lavoro.
A fronte del quadro probatorio sopra descritto, la datrice di lavoro - non costituita in giudizio né comparsa all'udienza ex art. 420 c.p.c., ciò che va negativamente valutato a norma della stessa norma citata, - non ha dimostrato di avere corrisposto le retribuzioni e indennità dovute per legge sulla scorta del
CCNL assunto a parametro ex art. 36 Cost, né il T.F.R., che sono certamente dovute al ricorrente, che parte datoriale aveva l'obbligo di anticipare al lavoratore ricorrente, pur trattandosi di somme a carico dell alle condizioni di legge. CP_1
Passando, quindi, alla quantificazione del credito devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione depositata in atti e non contestata.
In relazione al periodo di malattia il CTU ha precisato che “l'art. 190 della contrattazione applicata stabilisce che: “Salvo quanto previsto nelle parti speciali del presente contratto, durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi paga:
a) all'indennità di malattia da corrispondersi dall' nella misura dell'80%, comprensiva CP_1
della indennità posta a carico dello stesso dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. CP_5
833, e della relativa integrazione di cui al D.M. 1° febbraio 1957 e al D.M. 6 agosto 1962, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a versare al predetto la prevista aliquota CP_5
aggiuntiva dello 0,77%. Ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'indennità suddetta è anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti al secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge 29 CP_1 febbraio 1980, n. 33;
b) alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la durata della malattia superi i cinque giorni. Al personale retribuito con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 179.
4. A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di tredicesima mensilità e di quattordicesima mensilità relativi ai periodi di malattia”.
Ciò premesso, considerata l'esistenza della norma contrattuale che pone l'obbligo di anticipazione dell'indennità di malattia a carico del datore di lavoro, la convenuta deve essere condannata – in solido con l che è il soggetto CP_1
obbligato al versamento - al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €
6.456,79, a titolo di indennità di malattia;
parte datoriale va, altresì, condannata al pagamento della somma complessiva di € 3.473,75, a titolo di periodo carenza malattia, indennità sostitutiva delle ferie e festività, ratei 13^ e 14^ mensilità e
T.F.R., ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31/03/2025, oltre ulteriori rivalutazione e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della datrice di lavoro e si liquidano come in dispositivo disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, mentre le spese del rapporto processuale instaurato con l CP_1
possono essere compensate fra le parti, non essendo stati compiutamente accertati i rapporti fra l e il datore di lavoro, che appare avere conguagliato con CP_5
debiti parte delle somme relative all'indennità di malattia, in realtà non CP_1
corrisposte al lavoratore. Vanno poste a carico della convenuta datrice di lavoro le spese della ctu liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025.
La Giudice
Paola Marino