Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 14/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1973 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Paola Coniglio, con la quale è elettivamente domiciliato in Stilo (RC), Via G. Marconi, n. 11
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via G. Matteotti, n. 48
Resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 08/06/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricolo, nell'anno 2020, per 221 giornate, come risulta dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
- che, in data 06/03/2021, ha presentato domanda alla competente sede al fine di ottenere l'indennità di disoccupazione agricola;
CP_1
- che l' ha effettuato un pagamento parziale di € 2.078,98 a fronte CP_2
di un dovuto pari a € 8.319,66;
- che, ai sensi della Circolare n. 138 del 26/10/2011, i lavoratori CP_1
titolari di assegno ordinario di invalidità possono esercitare la facoltà di opzione in favore dell'indennità di disoccupazione agricola;
- che ha proposto ricorso al competente Comitato Provinciale I.N.P.S., rimasto privo di esito;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'erogazione dell'indennità richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, dichiarare:
1. la condanna dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 nella misura residua dovuta di euro di euro 6.239,68 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. la condanna dell' alle spese, competenze ed CP_1
onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”. 3
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la non indennizzabilità della prestazione richiesta e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Parte ricorrente lamenta la parziale erogazione dell'indennità di disoccupazione da parte dell' in violazione della circolare n. 138 del CP_1
26/10/2011, in quanto il ricorrente, quale titolare di assegno ordinario di invalidità, aveva optato per l'indennità di disoccupazione con un'apposita richiesta scritta.
In particolare, la circolare invocata da parte ricorrente prevede che, nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione della stessa, possono esercitare una facoltà di opzione in favore dell'indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità.
Nella specie, come si evince dalla consultazione della documentazione allegata in atti, il ricorrente, che ha presentato domanda volta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 in data 6/03/2021, era titolare di assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 10/2017 (e fino al mese di settembre 2020).
Ed infatti l' , eccependo il mancato esercizio del diritto di scelta al CP_1
momento della presentazione della domanda di disoccupazione agricola, in sede di riesame ha accolto la domanda di disoccupazione soltanto con decorrenza dal 4
mese di ottobre 2020, ossia in seguito alla cessazione dell'assegno ordinario di invalidità.
Orbene, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 234/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993, che ha fatto salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (decreto-legge
10 marzo 1993, n. 57, decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, riconoscendo, dunque, in capo all'interessato il diritto di opzione tra le due prestazioni incompatibili.
Tuttavia, il diritto di scelta deve essere manifestato dall'istante in maniera univoca, attraverso un atto scritto e non può essere implicito o ricavarsi da comportamenti concludenti (quali la presentazione della domanda di disoccupazione agricola con riferimento ad un periodo in cui era titolare anche di assegno ordinario di invalidità), non potendo lo stesso in ogni caso fruire, per il medesimo periodo, di entrambe le prestazioni tra loro incompatibili.
Nella specie, non risulta allegato in atti alcun documento scritto dal quale si evince la scelta operata dal ricorrente all'atto della presentazione della domanda di disoccupazione agricola sicché, nel momento in cui l' ha CP_1
esaminato la domanda, riscontrando la titolarità di una prestazione incompatibile con riferimento al medesimo periodo, l'ha rigettata. 5
Infatti, nella domanda amministrativa versata in atti, non è stata barrata la parte nella quale si dichiara “di essere titolare di assegno ordinario di invalidità
e di voler optare per il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola
(indennità ordinaria/trattamenti speciali)”: ciò equivale ad una omessa dichiarazione, in assenza di altra documentazione scritta dalla quale si evinca la volontà di scegliere, tra le due prestazioni incompatibili, l'indennità di disoccupazione agricola, in luogo dell'assegno ordinario, che era già in godimento al momento della domanda volta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola (e della quale di fratto il ricorrente ha fruito fino al momento della cessazione).
Secondo quanto si evince dalla documentazione allegata, il ricorrente ha manifestato il proprio diritto di scelta soltanto in data 27/05/2022, quando ha presentato ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda di disoccupazione agricola.
Pertanto, l'opzione non può dirsi tempestivamente esercitata in quanto, al momento della presentazione della domanda, il ricorrente non ha dichiarato di essere già titolare di assegno ordinario di invalidità e di esercitare il diritto di scelta, ma ha reso tale dichiarazione a distanza di oltre un anno dalla presentazione della domanda, sicché, non essendo stata tempestivamente effettuata la scelta, correttamente l' ha rigettato la domanda, in quanto il CP_1
ricorrente, fino al mese di settembre 2020, godeva di una prestazione incompatibile con la prestazione richiesta.
Infatti, è vero che la Corte Costituzionale ha attribuito all'interessato che si trovi ad essere titolare di due prestazioni incompatibili il diritto di optare, nella specie, per il godimento dell'indennità di disoccupazione in luogo dell'assegno ordinario di invalidità ma a condizione che la scelta venga effettuata.
In caso di mancato esercizio del diritto di scelta, la prestazione sopravvenuta, che nella specie è l'indennità di disoccupazione agricola dal 6
momento che il ricorrente era precedentemente titolare di assegno ordinario di invalidità, non può essere erogata per incompatibilità con la prestazione in godimento, che può essere superata operando una scelta che, però, deve risultare in maniera univoca da atto scritto mentre, nella specie, non risulta né dalla domanda amministrativa per l'indennità di disoccupazione agricola né da altro atto scritto, fino all'istanza di riesame del 27/5/2022 (che, però, essendo intervenuta a distanza di oltre un anno dalla presentazione della domanda, non può considerarsi tempestiva).
In merito appare inconferente il richiamo operato dalla parte ricorrente, con note del 27/03/2024 alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18761/2021 sull'obbligo di spunta.
Infatti, la giurisprudenza richiamata, che concerne la presentazione della domanda amministrativa in materia di invalidità civile quale condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, si fonda sul seguente principio di diritto:
“In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la CP_1
domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente;
ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause d'improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost." (Così, ad esempio, Cass. n. 24896 e Cass. n. 30419 del 2019).
Nella specie, tuttavia, non può parlarsi di una domanda amministrativa incompleta, in quanto l'omissione della spunta assume un significato specifico, 7
traducendosi una mancata scelta che potrebbe essere frutto di una volontà precisa, la cui omissione non incide sull'esistenza della domanda amministrativa, ma sul contenuto della stessa.
Pertanto, non avendo parte ricorrente operato tempestivamente la scelta tra le due prestazioni incompatibili ed essendo già titolare di assegno ordinario di invalidità al momento in cui è maturato il diritto all'indennità di disoccupazione agricola (richiesta sulla base del rapporto di lavoro svolto in agricoltura nell'anno 2020) correttamente l' , in sede di riesame, CP_1
riscontrando l'incompatibilità tra le due prestazioni e la mancata scelta, ha accolto parzialmente la domanda, con decorrenza dal mese di ottobre 2020, ossia dal momento in cui, venuto meno il godimento dell'assegno ordinario di invalidità per naturale scadenza triennale, è venuta meno la causa di incompatibilità.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, tenuto conto del concreto dispiegarsi del giudizio e anche alla luce della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c versata in atti, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
1973/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 14/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci