Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23287 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23287/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06694/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6694 del 2021, proposto da FR OR DE UC e RU TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Uras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza del Carmine 22;
contro
Comune di QU, Responsabile del Settore 10 Comune di QU, Regione Lazio, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, Provincia di Viterbo e L'Etruria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria n. 81 del 13/04/2021, emessa dal Comune di QU - Settore 10, notificata a mezzo posta il 14.04.2021, con la quale è stata accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 206 del 17.12.2018 ed è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per la somma complessiva di € 20.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. IC Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 81 del 13.04.2021, notificata in data 14.04.2021, con la quale il Comune di
QU ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000 (ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 s.m.i), irrogata a seguito di constatata inottemperanza all’ordine di demolizione n. 206 del 17.12.2018.
2. A fondamento del ricorso, hanno lamentato l’erroneità e l’illegittimità della gravata ordinanza sulla scorta delle seguenti doglianze:
I) invalidità derivata del provvedimento ordinatorio di ingiunzione-pagamento.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno premesso che l’ordinanza pagamento impugnata trova il suo presupposto nell’ordine di demolizione n. 206 del 17.12.2018, con il quale è stata ingiunta la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a seguito al rigetto dell’istanza di concessione in sanatoria presentata in data 11.06.2004, prot. n. 13466, ad oggetto la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale di condono fondato sul parere paesaggistico negativo ex art. 32 della Legge n. 47/1985.
Pertanto, hanno avanzato, anche in questa sede, tutte le censure rivolte con il ricorso introduttivo e coi precedenti motivi aggiunti avverso i provvedimenti presupposti succitati.
II) Violazione del principio di proporzione della sanzione rispetto alle dimensioni della costruzione abusiva; irragionevolezza; difetto di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha lamentato che l’ordinanza-ingiunzione impugnata si rivelerebbe comunque sproporzionata e/o abnorme, nonché carente di qualsivoglia corredo motivazionale a supporto della decisione ivi contenuta.
3. Sulla scorta delle descritte causali, gli istanti hanno invocato l’integrale accoglimento del ricorso.
4. Ancorchè ritualmente evocate, non si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 10 ottobre 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
6. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
7. Invero, le censure lamentate dai ricorrenti con l’odierno ricorso sono state già trattate e decise in senso ostativo al loro accoglimento, giusta la sentenza n. 22638, del 16/12/2024, resa da questo Tribunale a definizione dei giudizi impugnatori avverso i pareri paesaggistici non favorevoli emessi dal Comune di QU e dalla Soprintendenza territorialmente competente in relazione all’istanza di concessione in sanatoria nonché avverso il provvedimento con cui il Comune di QU ha rigettato l’istanza di concessione in sanatoria e l’ordine di demolizione.
Pertanto, il Collegio non può in questa sede procedere al loro scrutinio, onde evitare di violare il principio del ne bis in idem.
7.1. Peraltro, stante la acclarata legittimità degli atti gravati con i precedenti ricorsi, pure le doglianze avanzate, in questa sede, in via derivata, non si rivelano meritevoli di positivo apprezzamento da parte del Collegio.
8. Non solo.
8.1. Ferme le considerazioni assorbenti di cui sopra, ad ulteriore confutazione delle censure poste a fondamento del presente ricorso, valga altresì considerare che, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 “ l’autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.
Come chiarito dalla giurisprudenza “ l'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 impone di irrogare la sanzione nella misura massima di € 20.000,00 se gli abusi sono realizzati (come nel caso in questione) su aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 o inedificabili o a rischio idrogeologico elevato; pertanto, il Comune è tenuto, senza alcun margine di discrezionalità e senza alcun onere motivazionale, ad applicare la sanzione pecuniaria massima” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9 maggio 2024, n. 4191) (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 10 febbraio 2025, n. 1088).
9. Nel caso di specie, come riportato nell’ordinanza di demolizione richiamata nel provvedimento gravato, l’abuso realizzato dai ricorrenti ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico, risultante dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. del 19 gennaio 1977 e rilevante ai sensi dell’art. 134, c. 1, lett. a), e 136, lett. c) e d), d.lgs. n. 42/2004, sicchè nessuna discrezionalità era rimessa al Comune nella determinazione della sanzione nella misura massima.
10. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere respinto.
11. Si dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO NI, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
IC Di NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di NO | DO NI |
IL SEGRETARIO