TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13639/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13639/2021 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 21 febbraio 2025, alle ore 09.06, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo
Team, innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:
l'avv. VIERI MATTEO Controparte_2
-per l'avv. DE LUCA MUSELLA STEFANO Controparte_1
I difensori richiamano le conclusioni già precisate nelle note autorizzate alle quale si riportano anche ai fini della discussione orale e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13639/2021 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Firenze, via Parte_1 C.F._1
Masaccio n. 17, presso lo studio dell'Avv. Matteo Vieri (C.F. che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da mandato allegato
PARTE OPPONENTE
Contro
Cont
4.0 , C.F./P.IVA in persona del rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n. 209, presso lo studio degli avv.ti Parte_2
Roberta Pagliarella (C.F. e Stefano De Luca Musella (C.F. C.F._3
), che la rappresentano e difendono in di mandato allegato C.F._4
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
e respinta: • in via preliminare: revocare, dichiarare nullo e/o comunque privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte;
• in via principale: CP_ accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di appalto da parte di 4.0 e, per CP_1
l'effetto, dichiarare che niente è dovuto dal Sig. per la fattura n. 23 del 15 gennaio 2021 di cui al Pt_1 decreto ingiuntivo opposto;
• in ogni caso, in via subordinata: accertare la presenza di opere non eseguite e di vizi in quelle eseguite in forza del contratto di appalto, ridurre l'importo relativo al valore pagina 2 di 8 delle opere extra – capitolato in complessivi € 4.220,00 oltre IVA, come da perizia tecnica del Geom. del 30 aprile 2021, e, per l'effetto, compensare – anche in via parziale – l'importo richiesto da Per_1
con quanto dovuto al Sig. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (in Controparte_1 Pt_1 specie € 5.347,14 a titolo di messa in pristino delle opere previste nel capitolato ed € 322,27 a titolo di CP_ danni arrecati ai lastrici ed al giardino); • in via riconvenzionale: condannare 4.0 al CP_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti (compresi danno emergente e lucro cessante) dal Sig.
derivanti dall'inadempimento del contratto d'appalto sottoscritto in data 7 gennaio Parte_1
2021 nonché dai danni effettivamente arrecati da alla proprietà nell'esecuzione Controparte_1 Pt_1 delle proprie prestazioni, per un totale di € 1.449,41 ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2001 dal deposito della domanda giudiziale al momento dell'effettivo soddisfo.”
Parte OP: “Voglia l'on. Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: 1) rigettare
l'opposizione perché infondata e confermare il decreto opposto, in ogni caso condannando il sig.
a tutto quanto richiesto con il ricorso per ingiunzione;
2) in via subordinata e salvo Parte_1 gravame, condannare, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'opponente ad indennizzare la per CP_1
un importo corrispondente al valore delle opere realizzate, pari ad € 8.107,00, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, accertata a seguito dell'istruttoria; 3) in ogni caso, rigettare le domande riconvenzionali proposte dall'opponente perché inammissibili e infondate. 4) porre a carico del sig. le spese di CTU e condannarlo al rimborso delle spese per il CTP e delle spese di lite, Parte_1
ivi comprese quelle per il procedimento di mediazione, così come verranno provate e quantificate unitamente alle comparse conclusionali.”
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo-Appalto tra privati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
Si controverte in ordine al decreto ingiuntivo n. 4071/2021, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto al sig. di pagare la somma di €8.107,00 oltre interessi e spese per la Parte_1
CP_ procedura, a favore di . a titolo di corrispettivo delle opere extra-appalto eseguite CP_1
da quest'ultima presso l'immobile dell'opponente in Talamone (GR), di cui alla fattura n. 23 del 2021
Co azionata da in via monitoria. Controparte_1
pagina 3 di 8 L'ingiunto ha introdotto il presente giudizio di opposizione al fine di ottenere la revoca del Pt_1
decreto ingiuntivo, per l'eccepita insussistenza dell'altrui pretesa creditoria, ovvero per eccessività della stessa.
In particolare l'opponente, ha chiesto di dichiarare l'inadempimento al contratto di appalto da parte di e che nulla era dovuto a avendo corrisposto all'OP la somma di € CP_1 CP_1
10.278,08 per opere da capitolato ed € 1.000,00 per le opere extra capitolato, e tenuto conto dei costo di ripristino delle opere risultate viziate, quantificate dall'opponente, con il supporto di proprio perizia di parte, nella misura di €. 5.347,14.
nel proporre opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, ha conseguentemente Pt_1
domandato in via riconvenzionale la condanna della al risarcimento del danno per i vizi CP_1
delle opere da queste realizzate.
CP_ L'OP , si è costituita in giudizio al fine di contestare l'infondatezza CP_1 CP_1
della domanda riconvenzionale e dell'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Nella comparsa depositata, l'OP ha dedotto che i lavori oggetto dell'OP ingiunzione furono commissionati dall'odierno opponente in aggiunta a quelli oggetto del contratto di appalto Pt_1
concluso dagli odierni contendenti in data 07.01.2021, facendo osservare che detta circostanza è confermata dalla stesso opponente, che ha affermato di aver versato, per tali opere, la somma di €1000,
e che ha prodotto una perizia di parte che esattamente individua le opere realizzate.
Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa passa in decisione alla data dell'udienza odierna, dopo essere stata istruita tramite prove per testi e consulenza tecnica d'ufficio, diretta ad accertare l'importo dei lavori extra eseguiti nonché eventuali vizi e difformità delle opere realizzate dall'OP e a quantificare eventuali danni e a stabilire i necessari interventi per il ripristino.
Oneri probatori delle parti
Come noto, nel giudizio di opposizione, vi è un'inversione della posizione processuale delle parti, in cui ciascuna di essa va ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, tale per cui è il creditore opposto che ha l'onere di provare la propria pretesa creditoria, mentre grava sul debitore opponente l'onere di provare eventuali fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria dell'attore (ex multis, Cass, n. 24815/2005; Cass. n. 25857/2011).
Sempre in punto di onere della prova, secondo il principio ormai consolidato in giurisprudenza, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi pagina 4 di 8 alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione provare di aver adempiuto;
ugual criterio si applica, a parti invertite, quando il convenuto in adempimento eccepisca l'inadempimento della controparte (cfr. ex multis, Cass. SU 13533 del 2001, Cass. 3472. 2008, Cass, n. 8736.2014 e, in tema di contratto di appalto, cfr. Cass. n. 98/2019.
Questo principio va applicato anche nell'ambito, come nel caso, di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. sez. un.
14/01/2014 n. 578), instaura un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto).
A tal proposito, va ricordato che, dal combinato del disposto di cui all'art. 115 cpc e 163-167 cpc, è onere delle parti, l'allegazione specifica e, se del caso tempestiva, dei fatti e dei documenti sui quali fondano le proprie richieste.
Trattasi di attività necessaria nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più che il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra provoca le conseguenze previste dall'art. 115 cpc, ed è inderogabile, atteso che il processo civile si fonda su preclusioni rigide;
difatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, la “non contestazione” -cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III,
Sentenza n. 10031/2004).
Nel caso, controvertendosi in ordine ad un contratto di appalto di opere intercorso tra privati, va ulteriormente osservato, che “In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte”
(cfr. Cass. civ. 20/01/2010 n. 936).
pagina 5 di 8 Inoltre, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, quando l'appaltatore agisce per ottenere il pagamento del proprio compenso, “…ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, cfr. Cass. n. 33575.2021.
NEL MERITO della controversia
Venendo alla vicenda in esame, va subito detto che, in questa sede decisoria, non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni esposte nell'elaborato peritale depositato dal Ctu nominato;
sul punto basti rilevare che principio giurisprudenziale ormai consolidato, quello secondo cui il Giudice quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass. n. 12195. 2024).
Si legge nella CTU in atti, che le opere realizzate, secondo il prezzo orario della Provincia di
Grosseto riportato nel prezziario Regionale di un operaio comune per €/h 25,60 + IVA al netto di spese ed utili di impresa (a giudizio dello scrivente da non considerare attesa la natura delle opere da eseguire), oltre al noleggio di opere provvisionali ed attrezzature occorrenti ed al rimborso delle spese vive, o a corpo valutate in questo caso sulla scorta dell'esperienza professionale dello scrivente (p. 24 della perizia), siano quantificabili in € 6.650,00 oltre IVA nella misura del 10%, per una somma complessiva di €7.315,00.
Va dunque rilevato, come osservato dall'OP, che detta stima, è poco distante rispetto all'importo ingiunto, purtuttavia, il decreto ingiuntivo va revocato, per eccessività della pretesa creditoria, che va ricondotta al sopraindicato importo di €. 7.315,00, con conferma degli interessi e spese liquidati nella fase monitoria.
A tal proposito va rammentato che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente accolta, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr. Cass. 02/09/2013 n. 20052; Cass. 17/10/2011 n. 21432 e Cass. 19/03/2007 n. 6514).
pagina 6 di 8 Mentre la parte OP ha assolto l'onere probatorio cui era gravata, la parte opponente non ha sufficientemente provato i fatti posti a fondamento delle eccezioni di inadempimento sollevate a carico dell''OP.
All'esito del giudizio, è difatti stata raggiunta la prova dell'avvenuta realizzazione delle opere oggetto dell'opposto ingiunzione e del loro valore.
Considerato il contenuto delle conversazioni whatsapp del 13/04/2021 allegate dall'opposto
(doc.
1-2 allegati alla comparsa), è difatti plausibile ritenere che siano state commissionate dall'odierna parte opponente, la quale pertanto non può che essere tenuta al pagamento del relativo corrispettivo.
Diversamente, l'eccepita mancata realizzazione di talune opere che l'opponente aveva già saldato, è risultata circostanza soltanto genericamente dedotta e rimasta priva di dimostrazione, al pari della contestata responsabilità dell'OP in ordine ai vizi riscontrate nelle opere realizzate sull'immobile dell'opponente.
L'eccezione d'inadempimento sollevata dalla parte opponente va dunque disattesa.
Né l'opponente in corso di causa, né il teste figlio dell'opponente, escusso a Tes_1
testimone, hanno saputo riferire le opere dell'appalto non realizzate.
Inoltre, non vi è prova della riconducibilità dei vizi riscontrati sull'immobile, a responsabilità dell'OP.
La parte opponente ha infatti riconosciuto di aver fatto completare le opere da terzi, di guisa se non è dato aver contezza dell'esecutore materiale dell'opera viziata e pertanto civilmente responsabile.
Ciò, tanto più considerato che, dallo scambio di email tra le parti odierne contendenti (doc. 5
, si evince che : “Dopo uno scambio di email, in cui il sig. lamentava vizi, ci si CP_1 Pt_1
accordava affinchè la si recasse presso il cantiere il 14 aprile 2021 per completare le opere e CP_1 per venire incontro alle richieste dell'attore, sebbene non condivise. E, tuttavia, il sig. rifiutava Pt_1
l'accesso. Immediatamente, la contestava la circostanza con la email p.e.c. che segue:…” CP_1
Seguiva la email con cui la lamentava che le fosse stato impedito l'accesso. CP_1
Da ultimo viene in esame la questione inerente l'asserito acconto che l'opponente avrebbe corrisposto all'OP dell'importo di €. 1.000.00, dedotto sin dalla fase stragiudiziale e contestato soltanto nel presente giudizio.
Al riguardo va osservato, come non ha mancato di sottolineare l'opponente, che dalla corrispondenza prodotta (doc.
2-9 parte opponente), la non ha mai prima contestato di CP_1 aver ricevuto € 1.000,00 per le opere extra –capitolato, e pare anzi averne tenuto di conto, come si legge nella e mail prodotta sub 9 in allegato all'atto di opposizione, ove la nella CP_1 persona di così replicava all'odierno opponente: CP_3
pagina 7 di 8 Conclusivamente, alle luce delle considerazioni svolte, in accoglimento della domanda dell'OP, l'opponente va condannato al pagamento delle opere come quantificato dal nominato Ctu, con detrazione della somma di €. 1.000,00, già corrisposta.
Detta somma, va maggiorata delle spese liquidate nell'opposto decreto ingiuntivo, oltre che degli interessi legali come già liquidati nell'opposto decreto.
Spese di lite
Venendo alle spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, appare equa una compensazione per 2/3 delle spese di ctu e di lite, che vengono pertanto liquidate come da dispositivo, sulla base delle Tariffe di cui al D.M. 55/2014, aggiornate ai parametri di cui al D.M.
147/2022, secondo lo scaglione di valore individuabile a posteriori come da NI (scaglione tra € 5.201
e €26.000) nei valori medi.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n 4071/2021, emesso dal Tribunale di Firenze il 4/10/2021
CONDANNA parte opponente al versamento, a favore dell'OP, della somma di € 6.315,00, oltre interessi di mora e spese come liquidati nel suddetto decreto ingiuntivo;
CONDANNA la parte opponente al pagamento dei 2/3 delle spese di lite sostenute dalla parte opponente, liquidate per intero nella misura di €. 1.761,00, oltre rimborso spese al 15 %, IVA e CAP;
PONE definitivamente le spese di ctu già liquidate, per 2/3 a carico della parte opponente e per i restanti 1/3 a carico dell'OP.
Sentenza redatta con la collaborazione del Funzionario UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo
281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18.48.
21 febbraio 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13639/2021 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 21 febbraio 2025, alle ore 09.06, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo
Team, innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:
l'avv. VIERI MATTEO Controparte_2
-per l'avv. DE LUCA MUSELLA STEFANO Controparte_1
I difensori richiamano le conclusioni già precisate nelle note autorizzate alle quale si riportano anche ai fini della discussione orale e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13639/2021 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Firenze, via Parte_1 C.F._1
Masaccio n. 17, presso lo studio dell'Avv. Matteo Vieri (C.F. che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da mandato allegato
PARTE OPPONENTE
Contro
Cont
4.0 , C.F./P.IVA in persona del rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n. 209, presso lo studio degli avv.ti Parte_2
Roberta Pagliarella (C.F. e Stefano De Luca Musella (C.F. C.F._3
), che la rappresentano e difendono in di mandato allegato C.F._4
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
e respinta: • in via preliminare: revocare, dichiarare nullo e/o comunque privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte;
• in via principale: CP_ accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di appalto da parte di 4.0 e, per CP_1
l'effetto, dichiarare che niente è dovuto dal Sig. per la fattura n. 23 del 15 gennaio 2021 di cui al Pt_1 decreto ingiuntivo opposto;
• in ogni caso, in via subordinata: accertare la presenza di opere non eseguite e di vizi in quelle eseguite in forza del contratto di appalto, ridurre l'importo relativo al valore pagina 2 di 8 delle opere extra – capitolato in complessivi € 4.220,00 oltre IVA, come da perizia tecnica del Geom. del 30 aprile 2021, e, per l'effetto, compensare – anche in via parziale – l'importo richiesto da Per_1
con quanto dovuto al Sig. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (in Controparte_1 Pt_1 specie € 5.347,14 a titolo di messa in pristino delle opere previste nel capitolato ed € 322,27 a titolo di CP_ danni arrecati ai lastrici ed al giardino); • in via riconvenzionale: condannare 4.0 al CP_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti (compresi danno emergente e lucro cessante) dal Sig.
derivanti dall'inadempimento del contratto d'appalto sottoscritto in data 7 gennaio Parte_1
2021 nonché dai danni effettivamente arrecati da alla proprietà nell'esecuzione Controparte_1 Pt_1 delle proprie prestazioni, per un totale di € 1.449,41 ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2001 dal deposito della domanda giudiziale al momento dell'effettivo soddisfo.”
Parte OP: “Voglia l'on. Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: 1) rigettare
l'opposizione perché infondata e confermare il decreto opposto, in ogni caso condannando il sig.
a tutto quanto richiesto con il ricorso per ingiunzione;
2) in via subordinata e salvo Parte_1 gravame, condannare, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'opponente ad indennizzare la per CP_1
un importo corrispondente al valore delle opere realizzate, pari ad € 8.107,00, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, accertata a seguito dell'istruttoria; 3) in ogni caso, rigettare le domande riconvenzionali proposte dall'opponente perché inammissibili e infondate. 4) porre a carico del sig. le spese di CTU e condannarlo al rimborso delle spese per il CTP e delle spese di lite, Parte_1
ivi comprese quelle per il procedimento di mediazione, così come verranno provate e quantificate unitamente alle comparse conclusionali.”
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo-Appalto tra privati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
Si controverte in ordine al decreto ingiuntivo n. 4071/2021, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto al sig. di pagare la somma di €8.107,00 oltre interessi e spese per la Parte_1
CP_ procedura, a favore di . a titolo di corrispettivo delle opere extra-appalto eseguite CP_1
da quest'ultima presso l'immobile dell'opponente in Talamone (GR), di cui alla fattura n. 23 del 2021
Co azionata da in via monitoria. Controparte_1
pagina 3 di 8 L'ingiunto ha introdotto il presente giudizio di opposizione al fine di ottenere la revoca del Pt_1
decreto ingiuntivo, per l'eccepita insussistenza dell'altrui pretesa creditoria, ovvero per eccessività della stessa.
In particolare l'opponente, ha chiesto di dichiarare l'inadempimento al contratto di appalto da parte di e che nulla era dovuto a avendo corrisposto all'OP la somma di € CP_1 CP_1
10.278,08 per opere da capitolato ed € 1.000,00 per le opere extra capitolato, e tenuto conto dei costo di ripristino delle opere risultate viziate, quantificate dall'opponente, con il supporto di proprio perizia di parte, nella misura di €. 5.347,14.
nel proporre opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, ha conseguentemente Pt_1
domandato in via riconvenzionale la condanna della al risarcimento del danno per i vizi CP_1
delle opere da queste realizzate.
CP_ L'OP , si è costituita in giudizio al fine di contestare l'infondatezza CP_1 CP_1
della domanda riconvenzionale e dell'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Nella comparsa depositata, l'OP ha dedotto che i lavori oggetto dell'OP ingiunzione furono commissionati dall'odierno opponente in aggiunta a quelli oggetto del contratto di appalto Pt_1
concluso dagli odierni contendenti in data 07.01.2021, facendo osservare che detta circostanza è confermata dalla stesso opponente, che ha affermato di aver versato, per tali opere, la somma di €1000,
e che ha prodotto una perizia di parte che esattamente individua le opere realizzate.
Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa passa in decisione alla data dell'udienza odierna, dopo essere stata istruita tramite prove per testi e consulenza tecnica d'ufficio, diretta ad accertare l'importo dei lavori extra eseguiti nonché eventuali vizi e difformità delle opere realizzate dall'OP e a quantificare eventuali danni e a stabilire i necessari interventi per il ripristino.
Oneri probatori delle parti
Come noto, nel giudizio di opposizione, vi è un'inversione della posizione processuale delle parti, in cui ciascuna di essa va ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, tale per cui è il creditore opposto che ha l'onere di provare la propria pretesa creditoria, mentre grava sul debitore opponente l'onere di provare eventuali fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria dell'attore (ex multis, Cass, n. 24815/2005; Cass. n. 25857/2011).
Sempre in punto di onere della prova, secondo il principio ormai consolidato in giurisprudenza, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi pagina 4 di 8 alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione provare di aver adempiuto;
ugual criterio si applica, a parti invertite, quando il convenuto in adempimento eccepisca l'inadempimento della controparte (cfr. ex multis, Cass. SU 13533 del 2001, Cass. 3472. 2008, Cass, n. 8736.2014 e, in tema di contratto di appalto, cfr. Cass. n. 98/2019.
Questo principio va applicato anche nell'ambito, come nel caso, di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. sez. un.
14/01/2014 n. 578), instaura un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto).
A tal proposito, va ricordato che, dal combinato del disposto di cui all'art. 115 cpc e 163-167 cpc, è onere delle parti, l'allegazione specifica e, se del caso tempestiva, dei fatti e dei documenti sui quali fondano le proprie richieste.
Trattasi di attività necessaria nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più che il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra provoca le conseguenze previste dall'art. 115 cpc, ed è inderogabile, atteso che il processo civile si fonda su preclusioni rigide;
difatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, la “non contestazione” -cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III,
Sentenza n. 10031/2004).
Nel caso, controvertendosi in ordine ad un contratto di appalto di opere intercorso tra privati, va ulteriormente osservato, che “In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte”
(cfr. Cass. civ. 20/01/2010 n. 936).
pagina 5 di 8 Inoltre, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, quando l'appaltatore agisce per ottenere il pagamento del proprio compenso, “…ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, cfr. Cass. n. 33575.2021.
NEL MERITO della controversia
Venendo alla vicenda in esame, va subito detto che, in questa sede decisoria, non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni esposte nell'elaborato peritale depositato dal Ctu nominato;
sul punto basti rilevare che principio giurisprudenziale ormai consolidato, quello secondo cui il Giudice quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass. n. 12195. 2024).
Si legge nella CTU in atti, che le opere realizzate, secondo il prezzo orario della Provincia di
Grosseto riportato nel prezziario Regionale di un operaio comune per €/h 25,60 + IVA al netto di spese ed utili di impresa (a giudizio dello scrivente da non considerare attesa la natura delle opere da eseguire), oltre al noleggio di opere provvisionali ed attrezzature occorrenti ed al rimborso delle spese vive, o a corpo valutate in questo caso sulla scorta dell'esperienza professionale dello scrivente (p. 24 della perizia), siano quantificabili in € 6.650,00 oltre IVA nella misura del 10%, per una somma complessiva di €7.315,00.
Va dunque rilevato, come osservato dall'OP, che detta stima, è poco distante rispetto all'importo ingiunto, purtuttavia, il decreto ingiuntivo va revocato, per eccessività della pretesa creditoria, che va ricondotta al sopraindicato importo di €. 7.315,00, con conferma degli interessi e spese liquidati nella fase monitoria.
A tal proposito va rammentato che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente accolta, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr. Cass. 02/09/2013 n. 20052; Cass. 17/10/2011 n. 21432 e Cass. 19/03/2007 n. 6514).
pagina 6 di 8 Mentre la parte OP ha assolto l'onere probatorio cui era gravata, la parte opponente non ha sufficientemente provato i fatti posti a fondamento delle eccezioni di inadempimento sollevate a carico dell''OP.
All'esito del giudizio, è difatti stata raggiunta la prova dell'avvenuta realizzazione delle opere oggetto dell'opposto ingiunzione e del loro valore.
Considerato il contenuto delle conversazioni whatsapp del 13/04/2021 allegate dall'opposto
(doc.
1-2 allegati alla comparsa), è difatti plausibile ritenere che siano state commissionate dall'odierna parte opponente, la quale pertanto non può che essere tenuta al pagamento del relativo corrispettivo.
Diversamente, l'eccepita mancata realizzazione di talune opere che l'opponente aveva già saldato, è risultata circostanza soltanto genericamente dedotta e rimasta priva di dimostrazione, al pari della contestata responsabilità dell'OP in ordine ai vizi riscontrate nelle opere realizzate sull'immobile dell'opponente.
L'eccezione d'inadempimento sollevata dalla parte opponente va dunque disattesa.
Né l'opponente in corso di causa, né il teste figlio dell'opponente, escusso a Tes_1
testimone, hanno saputo riferire le opere dell'appalto non realizzate.
Inoltre, non vi è prova della riconducibilità dei vizi riscontrati sull'immobile, a responsabilità dell'OP.
La parte opponente ha infatti riconosciuto di aver fatto completare le opere da terzi, di guisa se non è dato aver contezza dell'esecutore materiale dell'opera viziata e pertanto civilmente responsabile.
Ciò, tanto più considerato che, dallo scambio di email tra le parti odierne contendenti (doc. 5
, si evince che : “Dopo uno scambio di email, in cui il sig. lamentava vizi, ci si CP_1 Pt_1
accordava affinchè la si recasse presso il cantiere il 14 aprile 2021 per completare le opere e CP_1 per venire incontro alle richieste dell'attore, sebbene non condivise. E, tuttavia, il sig. rifiutava Pt_1
l'accesso. Immediatamente, la contestava la circostanza con la email p.e.c. che segue:…” CP_1
Seguiva la email con cui la lamentava che le fosse stato impedito l'accesso. CP_1
Da ultimo viene in esame la questione inerente l'asserito acconto che l'opponente avrebbe corrisposto all'OP dell'importo di €. 1.000.00, dedotto sin dalla fase stragiudiziale e contestato soltanto nel presente giudizio.
Al riguardo va osservato, come non ha mancato di sottolineare l'opponente, che dalla corrispondenza prodotta (doc.
2-9 parte opponente), la non ha mai prima contestato di CP_1 aver ricevuto € 1.000,00 per le opere extra –capitolato, e pare anzi averne tenuto di conto, come si legge nella e mail prodotta sub 9 in allegato all'atto di opposizione, ove la nella CP_1 persona di così replicava all'odierno opponente: CP_3
pagina 7 di 8 Conclusivamente, alle luce delle considerazioni svolte, in accoglimento della domanda dell'OP, l'opponente va condannato al pagamento delle opere come quantificato dal nominato Ctu, con detrazione della somma di €. 1.000,00, già corrisposta.
Detta somma, va maggiorata delle spese liquidate nell'opposto decreto ingiuntivo, oltre che degli interessi legali come già liquidati nell'opposto decreto.
Spese di lite
Venendo alle spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, appare equa una compensazione per 2/3 delle spese di ctu e di lite, che vengono pertanto liquidate come da dispositivo, sulla base delle Tariffe di cui al D.M. 55/2014, aggiornate ai parametri di cui al D.M.
147/2022, secondo lo scaglione di valore individuabile a posteriori come da NI (scaglione tra € 5.201
e €26.000) nei valori medi.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n 4071/2021, emesso dal Tribunale di Firenze il 4/10/2021
CONDANNA parte opponente al versamento, a favore dell'OP, della somma di € 6.315,00, oltre interessi di mora e spese come liquidati nel suddetto decreto ingiuntivo;
CONDANNA la parte opponente al pagamento dei 2/3 delle spese di lite sostenute dalla parte opponente, liquidate per intero nella misura di €. 1.761,00, oltre rimborso spese al 15 %, IVA e CAP;
PONE definitivamente le spese di ctu già liquidate, per 2/3 a carico della parte opponente e per i restanti 1/3 a carico dell'OP.
Sentenza redatta con la collaborazione del Funzionario UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo
281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18.48.
21 febbraio 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 8 di 8