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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1361/2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 9 luglio 2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TRIPALDI ORNELLA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Albania in data 14/08/2005 con
, parte resistente, unione dalla quale è nata una figlia, CP_1
oggi diciassettenne. Allega che la convivenza col marito è di- Per_1
venuta intollerabile e chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la se- parazione personale dei coniugi e regolamentare i rapporti tra i co- niugi e questi e la figlia nei termini indicati in ricorso, con vittoria di spese.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e la causa è stata rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la
2 prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insoppor- tabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti conte- nute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presiden- ziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconcilia- tivi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI MANTENI- Pt_2
MENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, non essendo stata espletata ulteriore attività nel corso del giudizio successiva- mente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni che, pertanto, pos- sono essere confermate integralmente.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la
3 condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indi- cate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo ri- guardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribu- nale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trat- tandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effet- tivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 29/01/2025 da nei confronti di , con l'inter- Parte_1 CP_1
vento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_3
, nata in [...] in data [...], e
[...] CP_2
, nato in [...] in data [...] (matrimonio cele-
[...]
brato in Albania in data 14/08/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Alberobello;
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex
4 articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza del 9.7.2025, da in- tendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. AN parte resistente al pagamento, in favore della con- troparte, delle spese di lite, che liquida in € 98,00 per spese ed €
1.736,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese gene- rali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1361/2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 9 luglio 2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TRIPALDI ORNELLA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Albania in data 14/08/2005 con
, parte resistente, unione dalla quale è nata una figlia, CP_1
oggi diciassettenne. Allega che la convivenza col marito è di- Per_1
venuta intollerabile e chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la se- parazione personale dei coniugi e regolamentare i rapporti tra i co- niugi e questi e la figlia nei termini indicati in ricorso, con vittoria di spese.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e la causa è stata rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la
2 prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insoppor- tabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti conte- nute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presiden- ziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconcilia- tivi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI MANTENI- Pt_2
MENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, non essendo stata espletata ulteriore attività nel corso del giudizio successiva- mente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni che, pertanto, pos- sono essere confermate integralmente.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la
3 condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indi- cate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo ri- guardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribu- nale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trat- tandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effet- tivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 29/01/2025 da nei confronti di , con l'inter- Parte_1 CP_1
vento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_3
, nata in [...] in data [...], e
[...] CP_2
, nato in [...] in data [...] (matrimonio cele-
[...]
brato in Albania in data 14/08/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Alberobello;
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex
4 articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza del 9.7.2025, da in- tendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. AN parte resistente al pagamento, in favore della con- troparte, delle spese di lite, che liquida in € 98,00 per spese ed €
1.736,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese gene- rali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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