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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., dott. Diego
Novello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa con ricorso ex art. 703 cpc e iscritta al n. 2064/2015 del Ruolo Generale da:
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1
- (C.F. ), Parte_2 C.F._2
con gli avv.ti GIORGIA MASELLO e LISA RONCATO del foro di Venezia
- ricorrenti –
contro
- (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 con l'avv.to ANDREA BERTO del foro di Venezia
- convenuta -
* * *
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente + 1 Parte_1
In via preliminare: dichiararsi nullo e/o inammissibile, per difetto assoluto di forma, l'atto di riassunzione depositato in data 10/06/2016, con ogni conseguenza di legge, atteso lo spirare del termine perentorio per la riassunzione del giudizio ex art. 703 c.p.c. IV comma.
Nel merito: ordinarsi alla signora , residente in [...]
6 di reintegrare immediatamente i ricorrenti nel possesso del bene immobile legittimamente posseduto e di loro proprietà.
Nel merito: dichiararsi tenuta la signora residente in [...]
Verdi 6 al risarcimento di ogni danno derivato ai ricorrenti dalla condotta indicata in ricorso, e, per l'effetto, condannarsi la medesima al risarcimento di ogni danno, con pronunzia generica, con riserva di esperimento di idonea azione nelle sedi di giustizia.
Con vittoria di spese di lite.
*
Per parte convenuta Controparte_1
In via principale:
- come da memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., salvo disporsi rimessione in pristino dello stato dei luoghi e cioè rigettarsi, per i motivi di cui in atti, il ricorso avversario, nonché le successive richieste formulate da controparte, attesa la tardività, l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza delle stesse.
In via istruttoria:
- come in memorie ex art. 183 VI comma nn. 2/3 c.p.c.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri e , con ricorso ex art. 703 c.p.c., sul presupposto di essere Parte_1 Parte_2
stati spogliati o turbati, dall'odierna resistente, nell'esercizio del possesso dell'immobile ad uso abitativo, sito in Martellago (VE), via Verdi, n. 6, stante il parcheggio, da parte di quest'ultima, della propria autovettura nello spazio viario prospiciente la loro abitazione, nonchè l'asserita tenuta di condotte in spregio ai normali rapporti di buon vicinato, chiedevano che l'adito Tribunale ordinasse la reintegrazione dei ricorrenti nel possesso del suddetto bene, oltre la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalle lamentate condotte. La sig.ra si Controparte_1
costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso avversario, attesa l'inammissibilità e, comunque, a suoi dire, la palese infondatezza delle pretese avversarie ed eccependo altresì
l'inammissibilità dell'azione di manutenzione, evidenziando che il possesso dei ricorrenti fosse da ritenersi infra annuale (in quanto veniva fatto decorrere dal mese di giugno 2014 mentre il ricorso sarebbe stato depositato il successivo 18 marzo 2015).
All'esito della fase cautelare del giudizio possessorio radicato con R.G. n. 2064/15 dai sigg.ri e , l'intestato Tribunale pronunciava il decreto di rigetto n. 9887/15, con cui Pt_1 Pt_2
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respingeva il ricorso dei medesimi, condannandoli al pagamento delle spese e competenze di lite: con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e 703 c.p.c., depositato il 02.12.2015 e notificato all'odierna convenuta in data 27.1.2016, i sigg.ri e chiedevano, in via preliminare, la Pt_1 Pt_2
sospensione dell'esecuzione del predetto decreto di rigetto e, nel merito, l'emissione dell'ordine alla di reintegrare i medesimi nel possesso del loro bene immobile, sito in Martellago (VE), in CP_1
via Verdi, n. 6, oltre alla condanna della stessa al risarcimento di ogni danno derivato dalla contestata condotta. Parte reclamata si costituiva in giudizio, rubricato al n. 10293/15 di R.G., con memoria difensiva del 09.02.2016, nella quale, in primis, rilevava la carenza di legittimazione passiva in capo alla sig.ra in ordine alla condotta di terzi, per la quale la stessa non poteva CP_1
rispondere, deducendo, nel merito, di essere solita parcheggiare la propria autovettura nel tratto di strada in questione – posto di fronte al cancello che dà accesso alla propria abitazione ed allo scoperto di pertinenza – e ciò da oltre 30 anni;
precisando che ciò avveniva anche al fine di agevolare l'assistenza al coniuge disabile, ribadendo la carenza di qualsivoglia spoglio o turbativa nei confronti della controparte, essendo l'auto attualmente posseduta (modello Chevrolet Matiz) di lunghezza inferiore (mt. 3,5) al tratto di strada posto tra i due cancelli avversari (all'incirca di mt.
5,50), nonché l'insussistenza delle altre lesive condotte attribuitele dai ricorrenti, rilevando, per contro, di essere stata da questi aggredita fisicamente, onde la proposizione di denuncia-querela.
A definizione del giudizio di reclamo, l'intestato Tribunale pronunciava apposita ordinanza, pubblicata in data 14.04.2016, con cui, in accoglimento del gravame proposto, ordinava alla reclamata la cessazione della turbativa del possesso dei reclamanti con condanna di spese e competenze a favore di questi ultimi.
A seguito della definizione del predetto giudizio di reclamo, la proponeva ricorso per CP_1
l'introduzione della fase di merito del giudizio possessorio, rubricato al n. 2064/15 di R.G., onde la fissazione, per la comparizione delle parti, dell'udienza del 16.12.2016, all'esito della quale il
Giudice assegnatario si riservava di decidere in ordine alla propria competenza a trattare il giudizio de quo, nonché in ordine all'eccezione avversaria di inammissibilità/nullità per asserito difetto di forma dell'atto di riassunzione, così come depositato dal patrocinio della resistente.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice assegnatario, preliminarmente, confermava la propria competenza a decidere cause afferenti il c.d. “merito possessorio”, in forza delle disposizioni di cui al R.D. 12/1941, e, successivamente, respingeva pure la sopra citata eccezione di inammissibilità/nullità dell'atto introduttivo del giudizio di merito, richiamandosi alla lettera stessa dell'art 703 c.p.c. che non prevede formalità particolari per la proposizione di tale tipologia di giudizi. La causa veniva pertanto regolarmente istruita e proseguiva, quindi, con la concessione dei termini per il deposito di memorie ex art 183, VI comma c.p.c., con successiva ammissione delle
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prove orali richieste dalle parti e relativa assunzione delle stesse nel corso delle udienze del
02.10.2018 e del 13.11.2018. All'esito dell'escussione testimoniale dei vari testi ammessi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del
15 gennaio 2019, all'esito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Le doglianze di parte ricorrente sono parzialmente fondate e, pertanto, andranno accolte nei limiti di cui si dirà nel prosieguo del presente provvedimento.
Preliminarmente è necessario prendere adeguata posizione sull'eccezione preliminare che la difesa dei ricorrenti reitera nuovamente anche nelle proprie conclusioni e cioè di dichiararsi nullo e/o inammissibile, per difetto assoluto di forma, l'atto di riassunzione depositato in data 10/06/2016, con ogni conseguenza di legge, atteso lo spirare del termine perentorio per la riassunzione del giudizio ex art. 703 c.p.c. IV comma. In altre parole, i ricorrenti sostengono che stante la natura bifasica del procedimento possessorio, e il carattere del tutto eventuale della prosecuzione del giudizio di merito, l'atto riassuntivo del giudizio, ex art. 703 IV comma c.p.c. e art. 125 disp. att.
c.p.c., avrebbe dovuto rivestire la forma della comparsa e recare i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., mentre, nel caso di specie, il patrocinio della convenuta si sarebbe limitato a depositare un mero ricorso sprovvisto dei caratteri previsti dalla norma dianzi citata.
Come si è già avuto modo di anticipare nell'ordinanza emessa fuori udienza in data 17.01.20217, il quarto comma dell'articolo 703 cpc, confermando l'articolazione bifase del procedimento possessorio, prevede espressamente una cesura tra le due fasi (sommaria e ordinaria) e la previsione della fase ordinaria come meramente eventuale. A tal fine il Legislatore della riforma ha previsto che il giudice, se richiesto da una delle parti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento che chiude la fase interdittale (ordinanza del giudice monocratico ovvero ordinanza collegiale in sede di reclamo) fissi dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.
Ora i convenuti non si dolgono, nel caso in questione, dello spirare del termine per il deposito dell'atto riassuntivo, ma eccepiscono la nullità/inammissibilità del medesimo per mancanza di forma: al riguardo, però, l'art. 703 cpc non detta particolari formalità per introdurre la fase del
“merito possessorio” ma parla genericamente di “richiesta” che, pertanto, può essere formulata anche con semplice istanza – come avvenuto nel caso di specie - dal che si deduce che anche la fase di merito venga alla fine introdotta con il ricorso originario, che fisserà quindi tanto il thema decidendum quanto il thema probandum.
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Anche le eccezioni di decadenza ed inammissibilità dell'azione possessoria proposte da parte convenuta non meritano di essere accolte.
Come giustamente rilevato anche dal Collegio in sede di decisione del reclamo, i sigg.ri e Pt_1
hanno avviato il giudizio cautelare de quo nel pieno rispetto dei termini di cui all'art. 1170 Pt_2
cod. civ. In relazione all'inosservanza del termine annuale di decadenza prevista dagli art. 1169 e
1170, I comma, cod. civ., si rileva come, trattandosi di eccezione in senso proprio rimessa alla disponibilità delle parti e non soggetta alla rilevabilità d'ufficio, sia da ritenersi inammissibile, essendo stata prospettata dalla difesa della sig.ra solo dopo la conclusione della fase CP_1
istruttoria sommaria e, quindi, tardivamente. In tal senso si è espressa anche la Cassazione con la sentenza n. 8810/2015, secondo cui “va ribadita anche in questa sede la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la decadenza derivante dall'esercizio ultrannuale dal sofferto spoglio non può esser rilevata di ufficio ma richiede una tempestiva eccezione del convenuto (vedi ex multis: Cass. Sez. II n. 5841/2006; Cass. Sez. II n. 23718/2011), tempestiva eccezione che nel caso di specie è mancata, essendo stata formulata solo nella comparsa illustrativa delle conclusioni in primo grado”.
Quanto, invece, all'eccepito difetto di ultrannualità di cui al capoverso dell'art 1170 cod. civ., si rileva come, anche in questo caso per costante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, il disposto dall'art. 1146 cod. civ., spieghi i propri effetti anche in ordine ai requisiti temporali per le azioni possessorie: “il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione
e di manutenzione, previste dagli art. 1168 e 1170 cod. civ., per garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare turbamento della pace sociale, a prescindere dalla esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sè un valore meritevole di tutela;
e poiché, ai sensi dell'art. 1146 cod. civ., il possesso continua, con effetto dall'apertura della successione, nell'erede, quest'ultimo, alla morte del possessore, è legittimato a promuovere dette azioni. A tal fine, è sufficiente che l'erede provi la propria qualità di successore universale, non richiedendosi la dimostrazione dell'esistenza di un titolo che autorizzi ad esercitare il potere di fatto sulla cosa.
Inoltre, costituendo il possesso, ai sensi dell'art. 1140 cod. civ., un potere di fatto che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio non solo della proprietà, ma di ogni altro diritto reale,
l'erede di chi possedeva la cosa come usufruttuario è legittimato ad esperire i rimedi apprestati dall'ordinamento contro chiunque compia atti di spoglio o di turbativa e anche nei confronti della persona divenuta piena proprietaria del bene per effetto dell'estinzione del diritto di usufrutto di cui era titolare il defunto." (così Cass. civ., sent. n. 8075/2003).
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Ciò debitamente premesso in via preliminare, si può ora a passare ad esaminare le questioni inerenti al merito possessorio che caratterizzano la presente causa.
Come si è avuto modo di anticipare in precedenza, il presente giudizio rappresenta la fase di merito promossa dalla sig.ra , a seguito di una azione di manutenzione e di spoglio Controparte_1
promossa, nel 2015, dai sig.ri e . Pt_1 Pt_2
Questi ultimi, infatti, divenuti proprietari, nell'anno 2014, di una porzione abitativa sita in
Martellago, alla via Verdi n. 6, al piano terra di un immobile suddiviso in due unità, delle quali quella al primo piano concessa in usufrutto alla sig.ra lamentavano - con Controparte_1
ricorso RG 2064/2015 - che quest'ultima era solita parcheggiare, pressoché continuativamente, la propria autovettura alla fine della via, ad immediato ridosso del cancello pedonale utilizzato dai ricorrenti per accedere alla loro proprietà, rendendone molto difficoltoso, e talvolta impossibile,
l'ingresso, impendendo così il pacifico godimento della loro abitazione. Lamentavano, altresì, che nel godimento della loro abitazione e del loro giardino erano turbati da continue percolazioni di urine ed altri escrementi dei piccoli animali domestici coabitanti con la sig.ra e CP_1
provenienti dal terrazzo dell'abitazione posta al primo piano. Chiedevano, quindi, di essere reintegrati nel loro possesso con immediata cessazione di ogni turbativa, oltre al risarcimento dei relativi danni.
La sig.ra nella fase cautelare, prima, e in quella di merito, poi, ha sempre sostenuto che il CP_1
parcheggio della sua autovettura a ridosso del cancello pedonale dei coniugi non Pt_1
perpetrasse molestia alcuna, viste le misure ridotte dell'utilitaria; riferiva, altresì, richiamandosi al principio di diritto “feci, sed iure feci”, di aver diritto di posteggiare l'auto in quel tratto di sedime stradale, posto che fin dagli anni '80 era solita parcheggiare in quella posizione.
In ordine alle asserite percolazioni di animali, negava ogni addebito, sostenendo che i suoi piccoli cani domestici fossero soliti fare i bisogni quotidiani in appositi panni sistemati all'interno dell'abitazione.
Delineati così in modo sintetico i fatti di causa giova osservare quanto segue.
E' risultato provato, all'esito del processo, che la sig.ra – quantomeno dal 2014 - abbia CP_1
parcheggiato la propria autovettura nel tratto di sedime stradale antistante il cancello pedonale dei sigg.ri e , impendendo così l'agevole accesso alla loro abitazione (la circostanza Pt_1 Pt_2
peraltro è stata confermata dalla stessa ricorrente, nonché dalla di lei figlia ); Persona_1 inoltre, il teste ha dichiarato: “conosco i luoghi di cui è causa da quando hanno Testimone_1 comprato l'immobile; si è vero, quando facevo visita ai signori vedevo la macchina parcheggiata nello spazio indicato;
preciso, trattasi di una , non so se di proprietà della sig.ra Persona_2
; ed anche la teste ha riferito: “preciso che sia la sig.ra che i CP_1 Testimone_2 CP_1
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suoi figli hanno sempre parcheggiato l'auto nel luogo di cui si discute. Preciso che, quanto alla sig.ra ella parcheggia lì dal 1980”; ed ancora il teste , interrogato sui capitoli CP_1 Tes_3
di cui alla memoria ex art. 183 VI comma, n. 2, così rispondeva: “Si è vero, la macchina veniva sempre posizionata dentro la proprietà durante la notte, mentre di giorno la posizionava tra i due cancelli”; e ancora: “preciso che le figlie della sig.ra parcheggiano da sempre sia fra i CP_1
due cancelli, sia nella parte antecedente. Preciso che le figlie della sig.ra e la medesima CP_1 occupavano a volte l'intero sedime stradale con le proprie autovetture”; ed interrogato a prova contraria sul capitolo 10 avversario dichiarava che “la manovra dipende dal grado di praticità del guidatore, non è agevole accedere e recedere”).
Le testimonianze sopra citate sono tutte concordanti e provenienti da soggetti anche estranei alla famiglia dei ricorrenti che comunque hanno una conoscenza effettiva dei luoghi di causa (il teste
è un vicino di casa delle parti e il teste ha frequentato detti luoghi fin dal 2014). Tes_3 Tes_1
Ma la difficoltà nell'accedere alla proprietà , tramite il cancello pedonale, a causa del Pt_1
posizionamento dell'autovettura della sig.ra è provata anche dalla documentazione CP_1
fotografica dimessa in causa e mai contestata, dalla quale si evince chiaramente non solo che la parcheggiava la propria auto a ridosso dell'accesso di cui si discute, ma anche che, CP_1 Per_2
molto spesso, la parte restante di sedime veniva occupata dalle auto delle figlie della stessa,
e circostanza questa confermata anche dai testi escussi e in particolare dal teste Per_1 Tes_4
, che, sul punto specifico, ha così riferito: “preciso che le figlie della sig.ra e la Tes_3 CP_1 medesima occupavano, a volte, l'intero sedime stradale con le proprie autovetture”.
Ciò debitamente premesso in fatto, ne consegue giuridicamente come, per costante insegnamento della Suprema Corte (si veda ex multis Cass. civ. 22414/2004), nell'azione di manutenzione,
l'elemento psicologico della molestia possessoria consiste nella volontarietà del fatto, tale da comportare una diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza della sua idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso, senza che sia, per converso, richiesta una specifica finalità di molestare il soggetto passivo, essendo sufficiente la coscienza e volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso, che pertanto si presume ove la turbativa sia oggettivamente dimostrata, a nulla rilevando anche l'eventuale convincimento di esercitare un proprio diritto.
Ed è proprio quanto è accaduto nel caso di specie: la resistente che – giova ricordarlo - è titolare unicamente di una servitù di passaggio per accedere e recedere alla/dalla propria abitazione e al sedime pertinenziale, caratterizzato, come si evince anche dalla documentazione fotografica dimessa in giudizio, da un ampio spazio che le consentirebbe di parcheggiare la sua piccola utilitaria all'interno del proprio carraio: nonostante ciò, la unicamente per proprie CP_1
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motivazioni personali, preferisce lasciare il veicolo nello spazio che intercorre tra i due cancelli della proprietà dei sigg.ri e e, così facendo, rende inevitabilmente disagevole, e Pt_1 Pt_2 comunque maggiormente difficoltoso del dovuto, l'accesso dei ricorrenti.
Non può essere revocabile in dubbio, quindi, come tali presupposti integrino a pieno titolo quel concetto di molestia possessoria contro cui si gli odierni ricorrenti chiedono di essere tutelati con la presente causa.
Né è sufficiente a denegare la tutela invocata dai ricorrenti l'affermazione di aver agito (e di agire) vantando un diritto, comportamento che secondo la difesa della convenuta la legittimerebbe a continuare a parcheggiare la propria auto come sempre fatto secondo il principio espresso dal noto brocardo feci sed iure feci.
In verità tale principio non può essere utilizzato nel nostro caso di specie per legittimare l'operato della in quanto nel giudizio possessorio l'eccezione feci sed iure feci non è ammissibile CP_1 quando tenda a fare valere non già lo ius possessionis, cioè l'esistenza di un possesso nello spogliatore, ma lo ius possidendi (in tal senso Cass. civ., sent. n. 4198/2016). In altre parole, secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte, nelle azioni possessorie, l'eccezione feci sed iure feci sollevata dal convenuto che deduca di essere compossessore della cosa rende necessario l'esame del titolo, per stabilire, sia pure ad colorandam possessionem, l'esistenza e
l'estensione del diritto che si allega. Pertanto, tale eccezione deve ritenersi ammissibile se il convenuto tenda a dimostrare di aver agito nell'ambito della sua relazione di fatto, esclusiva o comune, con il bene, mentre deve ritenersi inammissibile se il convenuto miri a fare accertare il suo diritto sul ben medesimo, non potendo la prova del possesso essere in sede di procedimento possessorio desunta dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, occorrendo viceversa dimostrare l'esercizio di fatto del vantato possesso indipendentemente dal titolo. (così
Cass. civ. sent. n. 1795/2007). Su tali premesse va rilevato come nel nostro caso di specie, anche a voler ammettere – come intenderebbe fare il patrono della convenuta – la possibilità della costituzione di una servitù di parcheggio, tale tipologia di diritto reale limitato potrebbe configurarsi solo in caso di titolo volontario di costituzione e non certo per usucapione e ciò per il difetto, in tali casi, del requisito della realitas. Se, da un lato, non può negarsi che, per recente orientamento della
Suprema Corte in tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027 cod. civ. non preclude in assoluto la costituzione di servitù aventi ad oggetto il parcheggio di un'autovettura su un immobile di proprietà altrui, dall'altro lato è altresì vero che ciò possa accadere a condizione che, in base all'esame del titolo, tale facoltà risulti essere stata attribuita a diretto vantaggio del fondo dominante, per la sua migliore utilizzazione, quale “utilitas” di carattere reale” (così Cass. civ., sent. n. 7561/2019). In altre parole, viene ammessa tale possibilità ai sensi dell'articolo 1027 del
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codice civile purché sia rispettato il requisito dell'inerenza al fondo dominante e cioè che l'utilità non sia meramente personale, ma al contrario diretta a far conseguire un vantaggio in termini di migliore utilizzazione del fondo dominante.
Su tali premesse, va detto che la conseguente richiesta di risarcimento danni formulata dai sigg.ri e con domanda di condanna generica è certamente ammissibile, poiché secondo la Pt_1 Pt_2
più consolidata giurisprudenza “in tema di azione di reintegrazione per spoglio, la privazione del possesso costituisce un fatto potenzialmente produttivo di effetti pregiudizievoli per il possessore, il che giustifica in suo favore la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno a carico dell'autore dello spoglio, la quale, costituendo una semplice declaratoria iuris, non impedisce che nel successivo autonomo giudizio, sia accertata non solo la misura, ma la stessa esistenza in concreto di un danno risarcibile” (ex multis Cass. civ., sent. n. 7748/90).
Non merita invece accoglimento l'altra domanda di tutela proposta dai ricorrenti sul presupposto di aver subito molestie dalla estrinsecantesi - nello specifico – nell'esibizione in giardino di CP_1
feticci malauguranti e in percolamenti di liquidi fetidi provenienti dal terrazzino della medesima sito al piano superiore. A tal proposito va detto che, all'esito dell'istruttoria, non è emersa alcuna prova certa e incontrovertibile di un comportamento della diretto ad arrecare turbativa o CP_1
molestia ai propri vicini nelle modalità peculiari descritte nel ricorso. Sia la questione relativa alle presunte bambole vodoo, asseritamente esibite dalla convenuta in giardino al fine di provocare una mala sorte nei ricorrenti (elementi che i testi hanno ricondotto a meri spaventapasseri e nulla più) sia le riferite percolazioni di urina dei cani della resistente non rivestono quel carattere di frequenza ed abitualità che deve necessariamente connotare una condotta lesiva dei diritti altrui come quella imputata alla Il teste interrogato sul tema delle percolazioni dal terrazzino CP_1 Tes_1
sovrastante la proprietà , ha riferito di aver constatato tale fatto in una sola occasione Parte_3
e cioè quando, all'uscita sul terrazzo dei cani della sig.ra peraltro di piccola taglia, al di CP_1 sotto sarebbe “caduto del liquido che subito sembrava acqua e che poi si rivelava urina”, elementi insufficienti – in mancanza di una prova precisa e concordante sulla frequenza dell'accadimento in questione - per potersi escludere la natura di mero incidente al fatto riferito ed addossare invece una responsabilità per molestie alla CP_1
Ne consegue quindi il rigetto della domanda di tutela sul punto specifico.
Infine, è necessario procedere alla liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio che seguono la soccombenza reciproca, giustifica la compensazione parziale delle stesse, le quali vengono liquidate a favore della parte ricorrente ex D.M. n. 55/2014 nella quota dei Parte_4
2/3 dell'intero (intendendosi compensato tra le parti l'ulteriore 1/3), con applicazione alla vertenza dello scaglione di valore indeterminabile con grado di complessità basso e ciò alla luce dell'attività
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complessivamente svolta. La liquidazione, nel totale, prevede, nel dettaglio, le singole fasi così come qui di seguito indicate: quanto ad euro 1701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed infine euro 2.905,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
PQM
il Giudice Unico del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa RG
2064/2015, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla sig.ra di reintegrare Controparte_1
immediatamente i ricorrenti nel possesso del bene immobile di loro proprietà;
2.- condanna la convenuta a risarcire il danno derivato ai ricorrenti dalla condotta lesiva descritta nella parte motiva della presente sentenza, da liquidarsi in separato giudizio;
3.- respinge ogni altra domanda risarcitoria di parte ricorrente;
3.- condanna la convenuta alla corresponsione ai ricorrenti dei 2/3 degli importi relativi alle spese e competenze di lite, che si liquidano, nel totale, in euro 286,00 per esborsi e in complessivi euro
7.616,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, al CPA e all'IVA come per legge, intendendosi compensato tra le parti il rimanente terzo.
Così deciso in Venezia, 14.02.2025
Il G.O.P.
dott. Diego Novello
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