Decreto cautelare 17 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 2 marzo 2023
Decreto cautelare 8 luglio 2023
Ordinanza cautelare 28 luglio 2023
Sentenza 13 settembre 2023
Decreto cautelare 6 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2023
Decreto cautelare 16 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2024
Decreto cautelare 25 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/01/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00509/2025REG.PROV.COLL.
N. 07950/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7950 del 2023, proposto da ID Di CC e RD Di CC, in qualità di erede di NA Di CC, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Loiodice, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Troia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Follieri, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione terza) n. 1127 del 13 settembre 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Troia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla delibera della Giunta comunale del Comune di Troia n. 9 del 25 gennaio 2022, recante “Cofinanziamento dell’opera con fondi comunali per manutenzione straordinaria e completamento delle urbanizzazioni primarie - intervento finanziato con contributo della Regione Puglia”;
- dalla delibera della Giunta comunale del Comune di Troia n. 180 del 23 dicembre 2021, di approvazione del progetto esecutivo del suddetto intervento;
- dalla delibera del Consiglio comunale del Comune di Troia n. 49 del 16 dicembre 2021, di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazioni di pubblica utilità per la manutenzione straordinaria e completamento delle zone di urbanizzazione primaria;
- dalle determinazioni dirigenziali del Comune stesso dell’8 agosto 2022 e del 18 ottobre 2022 di quantificazione, liquidazione e deposito dell’indennità di esproprio;
- dal provvedimento n. 24 del 20 dicembre 2022 del Comune di Troia recante “Decreto definitivo di esproprio, nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione di pubblica utilità, degli immobili occorsi per la realizzazione dell’opera pubblica denominata <<manutenzione straordinaria e completamento delle urbanizzazioni primarie nella Zona 167 nel Comune di Troia (FG)>>”;
- dalla nota dirigenziale, prot. n. C_L447 - - 1 – 2023-02-09 – 0002496, del 9 febbraio 2023, recante avviso di immissione in possesso e di accertamento della consistenza per la data del 20 febbraio 2023;
- da ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e due atti di motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. per la Puglia dai signori ID Di CC e NA Di CC, proprietari degli immobili interessati dalla procedura espropriativa, sulla base di numerose censure, quali: violazione di legge, del d.P.R. n. 327/2001, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione della DGR n. 986/2021, sviamento, violazione dei principi di proporzionalità e del minor sacrificio possibile nel contemperamento degli interessi – violazione dell’art. 26 PUG del Comune di Troia, degli artt. 9, 10, 17 e 19 del DPR 327/2001 e degli artt. 7 e ss. l.n. 241/1990, violazione art. 26 PUG del Comune di Troia, violazione dei moduli partecipativi, erronea presupposizione con riguardo allo stato dei luoghi ed omessa puntuale considerazione dei dati offerti dalla ditta ricorrente, difetto di concreta istruttoria, travisamento dei fatti in riferimento alle osservazioni ed al ricorso presentati dal ricorrente, illegittimità propria e derivata.
3. Con la sentenza n. 1127 del 13 settembre 2023 il T.a.r. per la Puglia ha rigettato il ricorso introduttivo ed i secondi motivi aggiunti, dichiarando il difetto di giurisdizione sui primi motivi aggiunti.
4. I signori ID Di CC e RD Di CC, erede del sig. NA di CC, hanno, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, tale pronuncia, affidando il loro appello a sei motivi così rubricati:
I - error in ND , erroneità della sentenza impugnata, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, erronea valutazione dei fatti, omessa pronuncia – violazione di legge – violazione DPR 327/2001 - eccesso di potere – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – contraddittorietà - violazione DGR 986/2021 – sviamento – omessa pronuncia;
II - error in ND , erroneità della sentenza impugnata, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, erronea valutazione dei fatti, omessa pronuncia – violazione di legge – violazione DPR 327/2001 – eccesso di potere – difetto di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità – violazione del principio del minor sacrificio possibile nel contemperamento degli interessi – difetto di motivazione – contraddittorietà – ingiustizia manifesta;
III - error in ND , erroneità della sentenza impugnata, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, erronea valutazione dei fatti, omessa pronuncia – violazione di legge – violazione artt. 9, 10, 17 e 19 del DPR 327/2001 – violazione art. 26 PUG del Comune di Troia – eccesso di potere – difetto di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità – violazione del principio del minor sacrificio possibile nel contemperamento degli interessi – difetto di motivazione – contraddittorietà – ingiustizia manifesta;
IV - error in ND , erroneità della sentenza impugnata, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, erronea valutazione dei fatti, omessa pronuncia – omessa pronuncia – violazione di legge – violazione DPR 327/2001 – violazione art. 26 PUG del Comune di Troia – eccesso di potere – difetto di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità – violazione del principio del minor sacrificio possibile nel contemperamento degli interessi – difetto di motivazione – contraddittorietà – ingiustizia manifesta;
V - error in ND , erroneità della sentenza impugnata, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, erronea valutazione dei fatti, omessa pronuncia – violazione di legge – violazione DPR 327/2001 – violazione artt. 7 e ss. l. 241/1990 – violazione art. 26 PUG del Comune di Troia – eccesso di potere – difetto di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità – violazione del principio del minor sacrificio possibile nel contemperamento degli interessi – violazione dei moduli partecipativi – difetto di motivazione – contraddittorietà – ingiustizia manifesta;
VI - error in ND , erroneità della sentenza impugnata, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, erronea valutazione dei fatti, omessa pronuncia.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Troia, deducendo l’infondatezza dell’appello.
6. Con ordinanze n. 110 del 15 gennaio 2024 e n. 457 del 9 febbraio 2024 sono state disposte alcune misure cautelari con il differimento dell’immissione in possesso.
7. Con memorie e repliche depositate nelle date dell’8, 11 e 18 ottobre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
8. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Gli appellanti, deducendo di essere titolari di due imprese edili svolgenti la loro attività nel fabbricato e sul fondo interessati dalla procedura espropriativa, hanno lamentato, in primo luogo, l’erroneità della sentenza impugnata, che avrebbe pregiudicato “definitivamente e irreparabilmente la continuità della (loro)…azienda in forza di un intervento stradale che non avrebbe dovuto attingere la (loro) proprietà” e che avrebbe, invece, avuto “lo sviato obiettivo di creare verde attrezzato su un suolo adibito ad attività di impresa senza il minimo accertamento istruttorio sull’effettivo stato dei luoghi e senza il minimo rispetto per…(le) garanzie partecipative…”
10. In particolare, con il primo motivo di appello, i signori Di CC hanno affermato l’insufficiente valutazione da parte del T.a.r. dell’illegittimità della condotta serbata dal Comune di Troia che, contravvenendo agli auto-vincoli assunti, aveva preteso di realizzare – tramite i finanziamenti regionali - interventi diversi dalla finalità di manutenzione straordinaria delle strade per cui i fondi erano stati stanziati dal relativo bando, come appunto la creazione di una nuova area a verde attrezzato su di un suolo privato, che veniva utilizzato quotidianamente per la loro impresa di costruzioni.
11. Assumendo di avere, in ogni caso, un concreto ed attuale interesse a far valere in giudizio le suddette censure, gli originari ricorrenti hanno, poi, sostenuto la carenza della motivazione della sentenza del T.a.r. - nella quale il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto dei fatti documentati, delle decisioni cautelari a loro favorevoli e di tutte le doglianze articolate - l’inadeguatezza dell’istruttoria espletata dall’Amministrazione circa l’ubicazione da dare alla nuova area a verde, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché il Comune, nell’operare la sua scelta di localizzazione, non avrebbe vagliato tutte le varie alternative possibili (tra le quali anche un terreno da loro ceduto in precedenza, immediatamente disponibile e libero da qualsiasi costruzione), ricorrendo all’apposizione di un vincolo espropriativo che, ove esistente, si sarebbe anche rivelata “perplessa ed incerta”.
12. L’inserimento del terreno in questione nella fascia di rispetto stradale avrebbe, poi, secondo gli odierni appellanti, reso, in ogni caso, inammissibile la destinazione di esso all’allocazione del “verde attrezzato”, poiché l’art. 26 PUG precludeva in tali zone l’impianto di “alberi, siepi vive, piantagioni e recinzioni”. A ciò avrebbe dovuto aggiungersi, inoltre, l’omessa valutazione delle osservazioni ritualmente depositate dai ricorrenti, in base al contenuto delle delibere impugnate, evidentemente non giunte alla cognizione dell’intero Consiglio comunale, con conseguente violazione anche dei diritti partecipativi degli interessati alla procedura espropriativa.
13. A prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità di alcuni dei motivi di ricorso, puntualmente riproposte dal Comune con la memoria di costituzione in appello, le suddette censure non sono fondate e devono essere rigettate nel merito.
14. L’intervento in questione, finalizzato, come illustrato dal RUP nella sua relazione del 14 dicembre 2021, “al rifacimento di alcuni percorsi pedonali (marciapiedi) prospicienti la strada principale di accesso alla Città di Troia, via Pasqualicchio, che, di fatto, si presenta(va)no in forte stato di usura… particolarmente compromessi, non sempre rispondenti alle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ma soprattutto (in grado di)…creare situazioni di potenziale pericolo di inciampo da parte dei cittadini…, (alla) realizzazione di aree di condivisione collettiva, (nonché alla) realizzazione e sistemazione di aree verdi con messa a dimora di nuove piantumazioni” non appare, in verità, in contrasto - come già riconosciuto dal T.a.r. nella decisione impugnata - né con quanto stabilito dalla Giunta regionale n. 986 del 16 giugno 2021, richiamante a sua volta la legge regionale n. 35/2020 - che prevede l’attuazione di una “programmazione straordinaria per concedere alle amministrazioni pubbliche contributi agli investimenti affinché realizzino interventi di manutenzione straordinaria, di miglioramento tecnico funzionale e di riqualificazione di opere pubbliche di loro competenza cantierabili con assoluta urgenza” - né con la normativa dettata dall’art. 3 commi 16 e 18 della legge n. 350/2003, essendo, anzi, perfettamente in linea con quanto stabilito dall’avviso pubblico e dal disciplinare di finanziamento approvati con la citata DGR circa la realizzazione di opere “riguardanti tutte le strade comunali urbane ed extraurbane ed aree comunali destinate alla pubblica circolazione veicolare, pedonale e ciclabile e relative pertinenze” ed è stato anche cofinanziato dal Comune stesso, per assicurare la piena conformità dei lavori alla vigente disciplina.
15. Anche le doglianze relative alla violazione del canone di proporzionalità ed all’imposizione di un sacrificio eccessivo agli interessi degli originari ricorrenti non possono essere condivise, così come quelle di insufficiente motivazione della sentenza appellata e di illegittimo contrasto con le decisioni rese in sede cautelare.
16. Da un lato, dalla documentazione in atti, l’immobile in questione non risulta, infatti, essere stato destinato in precedenza allo svolgimento vero e proprio dell’attività di impresa degli odierni appellanti, essendo adoperato, piuttosto, come mero deposito e parcheggio di attrezzature apparentemente da tempo inutilizzate, dall’altro, le scelte localizzative del Comune, ragionevoli e congrue nell’individuazione dei percorsi pedonali da ripristinare e dell’area a verde attrezzato da realizzare in continuità con i percorsi stessi, non sono sindacabili nel merito, in mancanza di palesi errori di fatto o di manifeste illogicità. Ciascuna di queste argomentazioni sarebbe da sola sufficiente a giustificare l’attività amministrativa.
La sentenza del T.a.r. nel dare specificamente conto di tali circostanze risulta, poi, in verità, sufficientemente motivata e coerente, conferendo una soluzione definitiva alla controversia in esame, in cui i provvedimenti assunti dall’Amministrazione erano stati oggetto di sospensione soltanto in via cautelare, al fine di non pregiudicare irreparabilmente, nelle more della definizione del giudizio, la situazione dei luoghi e di consentire l’accertamento dei fatti e del valore degli immobili coinvolti nella procedura.
17. Quanto alla pretesa mancanza o alla intervenuta scadenza del vincolo preordinato all’esproprio, occorre osservare che la realizzazione dell’intervento in parola si collega alla variante semplificata al piano urbanistico: il Consiglio comunale, con la delibera n. 49 del 16 dicembre 2021 ha, infatti, deciso di: approvare “3…il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e completamento delle urbanizzazioni primarie nella zona 167 del Comune di Troia (FG)”, nonché “…9. di dichiarare la pubblica utilità dell’opera ai sensi degli artt. 12 e 17 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. da cui discende il vincolo preordinato all’esproprio dell’opera in oggetto”.
18. Nessun contrasto può, inoltre, essere individuato tra il progetto delle opere de quibus ed il PUG che, all’art. 26, dopo aver previsto al comma 1 il divieto di impiantare alberi, siepi e piantagioni nella fascia di rispetto stradale, al comma 2 precisa che nelle medesime fasce “ è possibile realizzare recinzioni, parcheggi pubblici, mantenere o porre a dimora elementi arborei o colture agricole, purché non venga compromessa la visibilità delle strade”.
19. In base agli elementi emergenti dai documenti in atti neppure tutte le ulteriori doglianze poste dagli odierni appellanti possono essere accolte, in ragione dell’appartenenza delle questioni relative alla determinazione ed alla liquidazione dell’indennità di esproprio alla giurisdizione del giudice ordinario e dell’avvenuto esame da parte dell’Amministrazione, in ogni caso, delle osservazioni formulate dai ricorrenti in occasione della delibera di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità.
20. In conclusione, tutte le censure formulate gli appellanti si rivelano, dunque, infondate e devono essere respinte, con conseguente rigetto dell’impugnazione della sentenza del T.a.r..
21. Per la particolarità delle questioni le spese del grado di appello possono essere, infine, compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO