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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/12/2024, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3277/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3277/2024 promossa da:
c.f. con gli Avv.ti Sandra Parte_1 C.F._1
Albertini e Elisabetta Misilmeri;
e
, c.f. , con gli Avv.ti Giovanna Segnini e CP_1 C.F._2
Chiara Vatti;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 07.08.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 14/08/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 05.12.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 05.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1. affidare il figlio minore in modo congiunto ad entrambi i genitori che Persona_1 dovranno prendere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspettative del bambino, impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi;
2. la collocazione principale del minore resterà presso la casa della madre, nell'abitazione posta in Cecina, Via Mentana Ovest, 24, ove manterrà la sua residenza;
3. il padre signor potrà tenere con sé il figlio con le seguenti CP_1 Per_1 modalità: la prima settimana: il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 20 e nei periodi di non frequentazione scolastica sino alle ore 21, e il sabato dalle ore 10 alle ore 20 e nei periodi di non frequentazione scolastica alle ore 21; la seconda settimana: il martedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20,00, e nei periodi di non frequenza scolastica alle ore 21 e il venerdì dalle ore 16,00 sino alle ore 20 del sabato e alle ore 21 nei periodi di non frequenza scolastica. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori Resta inteso che ciascun genitore potrà videochiamare quotidianamente sull'utenza telefonica dell'altro Per_1 genitore alle ore 21.
4. potrà trascorrere durante le vacanze estive un periodo anche non continuativo Per_1 di dieci giorni con il padre, comprensivo quindi di pernottamento a partire dall'estate 2025 da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Nell'estate 2024 il figlio trascorrerà il fine settimana del 6 luglio con la madre, il 13 luglio dalle ore 10 alle ore 21 con il padre , il 20 luglio dalle ore 10 alle ore 21 con il padre , il 27 luglio dalle ore 10 alle ore 21 con il padre, il 3 agosto dalle ore 10 alle ore 21 con il padre, l'11 agosto dalle ore 18 sino al 12 agosto dopo cena con il padre, il 13 e il 15 agosto con la madre;
il 17 agosto dalle ore 10 alle ore 21 con il padre;
il 24 agosto dalle ore 10 alle ore 21 con il padre;
il 31 agosto dalle ore 10 alle ore 21 con il padre. A partire dal fine settimana del 6 settembre verrà introdotto con regolarità il pernotto e verrà attuata la frequentazione come regolamentata alla condizione n 3 , con graduale implementazione dell'orario di rientro. In particolare in occasione del primo pernotto rientrerà il sabato alle ore 18,00, il pernotto successivo alle ore Per_1
18,00 e poi alle ore 20. Il tutto tenuto conto dei desideri ed esigenze del bambino.
5. l figlio trascorrerà la vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre, il Per_1 primo gennaio, il sei gennaio, il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo, ferragosto e le altre festività, festività fra cui venticinque aprile;
il primo maggio, il due giugno, il primo di novembre e l'otto di dicembre alternativamente con la madre o con il padre. trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
trascorrerà Per_1 inoltre con la madre il 6 luglio e con il padre il 12 agosto, giorni dei rispettivi compleanni.
5. resta inoltre inteso che i genitori, previo accordo, potranno regolare diversamente le modalità di visita e la permanenza del figlio presso gli stessi, tenuto conto degli interessi del minore e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
6. il padre corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) entro il giorno 5 di ogni mese;
detta somma sara automaticamente rivalutata di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici ISTAT;
7. l'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito per intero dalla SI.ra Parte_1
;
[...]
8. le spese straordinarie (scolastiche, sportive, di formazione e sanitarie) saranno sostenute in misura del 50% ciascuno previo accordo sulle stesse;
per spese straordinarie le parti intendono: le spese scolastiche e più precisamente la spesa dei libri di testo, delle iscrizioni, rette e mensa scolastiche, della spesa per materiali scolastici e della spesa per le gite concordate dai genitori;
le spese sportive e più precisamente per iscrizioni ai corsi, competizioni, abbigliamento ed attrezzature necessarie;
le spese di formazione e più precisamente per corsi di lingua, musica, teatro o quant'altro il figlio abbia il desiderio di imparare;
le spese sanitarie e più precisamente spese per medicinali, visite specialistiche e mezzi di correzione quali occhiali o apparecchi ortodontici. Saranno inoltre condivise al 50% le spese di abbigliamento per il cambio di stagione
9. dette spese saranno preventivamente concordate per scritto via email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: e CP_1 Email_1 Parte_1
:
[...] Email_2
10.tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il giorno cinque del mese successivo alla presentazione del documento attestante la spesa;
11. ll SI. i intesterà a proprie spese l'auto Ford Fiesta tg AH641AE a far data dal CP_1
30 settembre 2024, data di scadenza della polizza assicurativa contratta con società e contestualmente la SI.ra si assumerà le spese per la connessione ad internet Parte_1 della propria abitazione. Per gli arretrati relativi al mantenimento del figlio, le parti concordano che il forno, la televisione e la friggitrice resteranno nella disponibilità esclusiva della SI.ra . Parte_1
12.le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle sovraestese condizioni che accettano e sottoscrivono.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 05.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3277/2024 promossa da:
c.f. con gli Avv.ti Sandra Parte_1 C.F._1
Albertini e Elisabetta Misilmeri;
e
, c.f. , con gli Avv.ti Giovanna Segnini e CP_1 C.F._2
Chiara Vatti;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 07.08.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 14/08/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 05.12.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 05.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1. affidare il figlio minore in modo congiunto ad entrambi i genitori che Persona_1 dovranno prendere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspettative del bambino, impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi;
2. la collocazione principale del minore resterà presso la casa della madre, nell'abitazione posta in Cecina, Via Mentana Ovest, 24, ove manterrà la sua residenza;
3. il padre signor potrà tenere con sé il figlio con le seguenti CP_1 Per_1 modalità: la prima settimana: il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 20 e nei periodi di non frequentazione scolastica sino alle ore 21, e il sabato dalle ore 10 alle ore 20 e nei periodi di non frequentazione scolastica alle ore 21; la seconda settimana: il martedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20,00, e nei periodi di non frequenza scolastica alle ore 21 e il venerdì dalle ore 16,00 sino alle ore 20 del sabato e alle ore 21 nei periodi di non frequenza scolastica. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori Resta inteso che ciascun genitore potrà videochiamare quotidianamente sull'utenza telefonica dell'altro Per_1 genitore alle ore 21.
4. potrà trascorrere durante le vacanze estive un periodo anche non continuativo Per_1 di dieci giorni con il padre, comprensivo quindi di pernottamento a partire dall'estate 2025 da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Nell'estate 2024 il figlio trascorrerà il fine settimana del 6 luglio con la madre, il 13 luglio dalle ore 10 alle ore 21 con il padre , il 20 luglio dalle ore 10 alle ore 21 con il padre , il 27 luglio dalle ore 10 alle ore 21 con il padre, il 3 agosto dalle ore 10 alle ore 21 con il padre, l'11 agosto dalle ore 18 sino al 12 agosto dopo cena con il padre, il 13 e il 15 agosto con la madre;
il 17 agosto dalle ore 10 alle ore 21 con il padre;
il 24 agosto dalle ore 10 alle ore 21 con il padre;
il 31 agosto dalle ore 10 alle ore 21 con il padre. A partire dal fine settimana del 6 settembre verrà introdotto con regolarità il pernotto e verrà attuata la frequentazione come regolamentata alla condizione n 3 , con graduale implementazione dell'orario di rientro. In particolare in occasione del primo pernotto rientrerà il sabato alle ore 18,00, il pernotto successivo alle ore Per_1
18,00 e poi alle ore 20. Il tutto tenuto conto dei desideri ed esigenze del bambino.
5. l figlio trascorrerà la vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre, il Per_1 primo gennaio, il sei gennaio, il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo, ferragosto e le altre festività, festività fra cui venticinque aprile;
il primo maggio, il due giugno, il primo di novembre e l'otto di dicembre alternativamente con la madre o con il padre. trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
trascorrerà Per_1 inoltre con la madre il 6 luglio e con il padre il 12 agosto, giorni dei rispettivi compleanni.
5. resta inoltre inteso che i genitori, previo accordo, potranno regolare diversamente le modalità di visita e la permanenza del figlio presso gli stessi, tenuto conto degli interessi del minore e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
6. il padre corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) entro il giorno 5 di ogni mese;
detta somma sara automaticamente rivalutata di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici ISTAT;
7. l'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito per intero dalla SI.ra Parte_1
;
[...]
8. le spese straordinarie (scolastiche, sportive, di formazione e sanitarie) saranno sostenute in misura del 50% ciascuno previo accordo sulle stesse;
per spese straordinarie le parti intendono: le spese scolastiche e più precisamente la spesa dei libri di testo, delle iscrizioni, rette e mensa scolastiche, della spesa per materiali scolastici e della spesa per le gite concordate dai genitori;
le spese sportive e più precisamente per iscrizioni ai corsi, competizioni, abbigliamento ed attrezzature necessarie;
le spese di formazione e più precisamente per corsi di lingua, musica, teatro o quant'altro il figlio abbia il desiderio di imparare;
le spese sanitarie e più precisamente spese per medicinali, visite specialistiche e mezzi di correzione quali occhiali o apparecchi ortodontici. Saranno inoltre condivise al 50% le spese di abbigliamento per il cambio di stagione
9. dette spese saranno preventivamente concordate per scritto via email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: e CP_1 Email_1 Parte_1
:
[...] Email_2
10.tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il giorno cinque del mese successivo alla presentazione del documento attestante la spesa;
11. ll SI. i intesterà a proprie spese l'auto Ford Fiesta tg AH641AE a far data dal CP_1
30 settembre 2024, data di scadenza della polizza assicurativa contratta con società e contestualmente la SI.ra si assumerà le spese per la connessione ad internet Parte_1 della propria abitazione. Per gli arretrati relativi al mantenimento del figlio, le parti concordano che il forno, la televisione e la friggitrice resteranno nella disponibilità esclusiva della SI.ra . Parte_1
12.le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle sovraestese condizioni che accettano e sottoscrivono.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 05.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai