CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 695/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6559/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239001485531000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239001485531000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1, con ricorso (in riassunzione) notificato alle controparti con pec del 2/10/2024 e depositato a questa CGT il 9/10/2024, si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 03420239001485531 del 24/2/2023, notificata il 31/3//2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) per conto della Regione Calabria, con richiesta di tot. € 509,72; somma che, per come riportato nella Intimazione richiamata, era già stata richiesta con la LA di Pagamento n. 0342016001744730, notif. il 14/9/2016 per Tassa Auto anni 2011 e 2012.
Nel ricorso, in via preliminare, viene precisato che trattasi di “ricorso in riassunzione”, già proposto il 28/4/2023, davanti al Giudice di Pace di Paola (CS), che, però, con sent. n. 375/2024 del 19/4/2024 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del G.T., con obbligo di riassunzione entro 90 giorni. La ricorrente, quindi, nel riproporre (con un copia-incolla) lo stesso ricorso proposto al G.O., chiede l'annullamento della Intimazione opposta, sostenendo, con un solo motivo, la prescrizione del relativo credito, intervenuta dopo la notifica della presupposta LA. Il l.r.p.t. dell'AdER, difeso dal proprio dipendente delegato Difensore_2, con controdeduzioni dell'11/2/2025, eccepisce, in via preliminare, la nullità del ricorso, perché proposto nei soli confronti dell'AdER e non anche avverso l'ente impositore, ai sensi dell'art. 14, c 6-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dal D.Lgs. n. 220/2023. Provvede, comunque, alla chiamata in causa della Regione Calabria. Aggiunge, sempre in via preliminare, che il ricorrente ha anche presentato domanda di rateizzazione in data 22/9/2016 (poi, però, decaduta). Sostiene, poi, che, in ogni caso, il ricorso è inammissibile per l'avvenuta regolare notifica della presupposta LA di Pagamento, non opposta. Ritiene, altresì, che, alla luce della documentazione depositata, è infondata l'invocata eccezione di intervenuta prescrizione del credito, in quanto, fra l'altro, fra la notifica della LA presupposta e l'Intimazione oggi opposta è, altresì, intervenuta un'altra Intimazione di Pagamento (allegata), che, notif. il 20/4/2019, ha interrotto i relativi termini di prescrizione/decadenza. Deduce, infine, il difetto di legittimazione passiva del concessionario, per le eccezioni che afferiscono l'esclusivo operato dell'ente impositore. A riprova di quanto sostenuto allega la relativa prova documentale. Difensore_3Il l.r.p.t. della Regione Calabria, difeso dal dirigente dott. , con “controdeduzioni” del 18/2/2025, allega copia del relativo Avviso di Accertamento e della notifica dello stesso in data 27/11/2014 con consegna del plico racc. a/r a mani della stessa contribuente. Aggiunge che, anche alla luce degli atti prodotti dall'AdER, nessuna prescrizione (a suo parere con termine decennale) è, comunque, maturata nel caso in esame. Con Memorie del 27/10/2025, il difensore della parte ricorrente ribadisce le proprie ragioni, contesta quanto sostenuto dalle controparti ed, in particolare, la correttezza della notifica della Intimazione di Pagamento del 2019.
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il ricorso in esame, per come precisato anche dalla stessa parte ricorrente, l'unica eccezione avverso l'Intimazione opposta è quella dell'intervenuta prescrizione del credito (rectius decadenza alla riscossione), stante la tardiva notifica della stessa (avvenuta il 24/2/2023) rispetto a quella della LA presupposta (del 14/9/2016). Ciò posto, nelle argomentazioni dell'AdER viene, fra l'altro, precisato che, successivamente alla notifica della presupposta LA (non contestata), è stata, altresì notificata, per lo stesso credito, anche l'Intimazione di Pagamento n. 034201990001912830 not. il 20/4/2019 e che avrebbe interrotto i relativi termini di prescrizione e/o decadenza. In atti risulta depositata la copia dell'A/R relativo alla notifica della richiamata Intimazione del 2019. Su questo punto la parte ricorrente nelle successive memorie contesta, però, la regolarità della suddetta notifica. Eccezione che, però, alla luce degli atti prodotti (copia A/R; copia Avviso deposito casa comunale), è, a parere di questo giudicante, infondata. In effetti, dalla copia dell'A/R si evince -da quanto anche manualmente annotato dal notificatore- che lo stesso, dopo due tentativi di consegna del plico, non andati a buon fine, rilevato che “il destinatario risulta trasferito”, ha richiesto la “visura anagrafica” e, quindi, ha proceduto al “deposito dell'atto in Comune”, come risulta anche de visu dall'allegato A/R (in atti). La suddetta procedura è, perciò, a parere di questo giudicante, corretta ed esaustiva, così da ritenere, comunque, “perfezionata” la notifica de qua. A ciò si aggiunga che, per come pure condiviso dalla prevalente giurisprudenza, l'attività svolta dall'addetto al Servizio Postale (“postino”) negli adempimenti previsti per la notifica di un atto, è assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. e, quindi, eventualmente impugnabile solo in tale modo, stante la natura di “atto pubblico” che assume l'Avviso di Ricevimento (a/r) della raccomandata (Cass. sez. 6 n. 14163 del 2018. Idem Cass. 6T ord. n° 23526/2019, n° 8332/209, n° 232/2019; sez. Trib. sentenza n° 2136/2019 ). Anche per questo motivo, a nulla, quindi, rilevano le contestazioni della ricorrente, effettuate in questa sede ed in particolare avverso il contenuto dell'A/R.
Ritenuta valida ed efficace la notifica della Intimazione di Pagamento n. 034201990001912830 not. il 20/4/2019, l'Intimazione oggi opposta, notificata in data 31/3/2023, è, quindi, pure tempestiva. In effetti, la notifica dell'intimazione de qua (relativa al mancato pagamento della tassa auto) -anche a volere seguire l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale doveva essere effettuata entro tre anni (e non dieci) dalla notifica dell'ultimo atto di riscossione (nel caso in esame, la richiamata intimazione di pagamento not. il 20/4/2019)- doveva, di fatto avvenire, entro il 31/12/2022. Ma tale termine, come noto, risulta prorogato (di 542 gg), a seguito della “sospensione dei termini” disposta dalle norme per l'emergenza COVID-19. Come noto, infatti, i termini di notifica dell'attività di accertamento e di riscossione, hanno avuto, in buona sostanza, una “sospensione (slittamento) “per legge”. A seguito della normativa emanata nel suddetto periodo emergenziale -art. 68 d.l. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), art. 157 del d.l. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), art. 1 lett d) del d.l. n. 41/2021- nonché dei (successivi) chiarimenti giurisprudenziali e dottrinali intervenuti per la corretta interpretazione della stessa (chiarimenti Ministero Finanze ed Agenzia Entrate con Circ 5/E del 20/3/2023), per quanto di interesse nel giudizio in esame, è pacifico che “le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 - secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l'appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal c. 1 dell'art. 12 citato, di 542 giorni.” Di fatto, anche l'eccezione su quest'ultimo punto, sollevata nelle ultime Memorie dalla parte ricorrente, non può essere condivisa, perché infondata.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato, perché l'unica eccezione sollevata nello stesso, alla luce degli atti depositati, è infondata, restando altresì assorbite le altre ragioni e motivazioni esposte dalle parti resistenti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, in € 180,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, come per legge e se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, così come stabilito nella parte motiva
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6559/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239001485531000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239001485531000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1, con ricorso (in riassunzione) notificato alle controparti con pec del 2/10/2024 e depositato a questa CGT il 9/10/2024, si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 03420239001485531 del 24/2/2023, notificata il 31/3//2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) per conto della Regione Calabria, con richiesta di tot. € 509,72; somma che, per come riportato nella Intimazione richiamata, era già stata richiesta con la LA di Pagamento n. 0342016001744730, notif. il 14/9/2016 per Tassa Auto anni 2011 e 2012.
Nel ricorso, in via preliminare, viene precisato che trattasi di “ricorso in riassunzione”, già proposto il 28/4/2023, davanti al Giudice di Pace di Paola (CS), che, però, con sent. n. 375/2024 del 19/4/2024 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del G.T., con obbligo di riassunzione entro 90 giorni. La ricorrente, quindi, nel riproporre (con un copia-incolla) lo stesso ricorso proposto al G.O., chiede l'annullamento della Intimazione opposta, sostenendo, con un solo motivo, la prescrizione del relativo credito, intervenuta dopo la notifica della presupposta LA. Il l.r.p.t. dell'AdER, difeso dal proprio dipendente delegato Difensore_2, con controdeduzioni dell'11/2/2025, eccepisce, in via preliminare, la nullità del ricorso, perché proposto nei soli confronti dell'AdER e non anche avverso l'ente impositore, ai sensi dell'art. 14, c 6-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dal D.Lgs. n. 220/2023. Provvede, comunque, alla chiamata in causa della Regione Calabria. Aggiunge, sempre in via preliminare, che il ricorrente ha anche presentato domanda di rateizzazione in data 22/9/2016 (poi, però, decaduta). Sostiene, poi, che, in ogni caso, il ricorso è inammissibile per l'avvenuta regolare notifica della presupposta LA di Pagamento, non opposta. Ritiene, altresì, che, alla luce della documentazione depositata, è infondata l'invocata eccezione di intervenuta prescrizione del credito, in quanto, fra l'altro, fra la notifica della LA presupposta e l'Intimazione oggi opposta è, altresì, intervenuta un'altra Intimazione di Pagamento (allegata), che, notif. il 20/4/2019, ha interrotto i relativi termini di prescrizione/decadenza. Deduce, infine, il difetto di legittimazione passiva del concessionario, per le eccezioni che afferiscono l'esclusivo operato dell'ente impositore. A riprova di quanto sostenuto allega la relativa prova documentale. Difensore_3Il l.r.p.t. della Regione Calabria, difeso dal dirigente dott. , con “controdeduzioni” del 18/2/2025, allega copia del relativo Avviso di Accertamento e della notifica dello stesso in data 27/11/2014 con consegna del plico racc. a/r a mani della stessa contribuente. Aggiunge che, anche alla luce degli atti prodotti dall'AdER, nessuna prescrizione (a suo parere con termine decennale) è, comunque, maturata nel caso in esame. Con Memorie del 27/10/2025, il difensore della parte ricorrente ribadisce le proprie ragioni, contesta quanto sostenuto dalle controparti ed, in particolare, la correttezza della notifica della Intimazione di Pagamento del 2019.
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il ricorso in esame, per come precisato anche dalla stessa parte ricorrente, l'unica eccezione avverso l'Intimazione opposta è quella dell'intervenuta prescrizione del credito (rectius decadenza alla riscossione), stante la tardiva notifica della stessa (avvenuta il 24/2/2023) rispetto a quella della LA presupposta (del 14/9/2016). Ciò posto, nelle argomentazioni dell'AdER viene, fra l'altro, precisato che, successivamente alla notifica della presupposta LA (non contestata), è stata, altresì notificata, per lo stesso credito, anche l'Intimazione di Pagamento n. 034201990001912830 not. il 20/4/2019 e che avrebbe interrotto i relativi termini di prescrizione e/o decadenza. In atti risulta depositata la copia dell'A/R relativo alla notifica della richiamata Intimazione del 2019. Su questo punto la parte ricorrente nelle successive memorie contesta, però, la regolarità della suddetta notifica. Eccezione che, però, alla luce degli atti prodotti (copia A/R; copia Avviso deposito casa comunale), è, a parere di questo giudicante, infondata. In effetti, dalla copia dell'A/R si evince -da quanto anche manualmente annotato dal notificatore- che lo stesso, dopo due tentativi di consegna del plico, non andati a buon fine, rilevato che “il destinatario risulta trasferito”, ha richiesto la “visura anagrafica” e, quindi, ha proceduto al “deposito dell'atto in Comune”, come risulta anche de visu dall'allegato A/R (in atti). La suddetta procedura è, perciò, a parere di questo giudicante, corretta ed esaustiva, così da ritenere, comunque, “perfezionata” la notifica de qua. A ciò si aggiunga che, per come pure condiviso dalla prevalente giurisprudenza, l'attività svolta dall'addetto al Servizio Postale (“postino”) negli adempimenti previsti per la notifica di un atto, è assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. e, quindi, eventualmente impugnabile solo in tale modo, stante la natura di “atto pubblico” che assume l'Avviso di Ricevimento (a/r) della raccomandata (Cass. sez. 6 n. 14163 del 2018. Idem Cass. 6T ord. n° 23526/2019, n° 8332/209, n° 232/2019; sez. Trib. sentenza n° 2136/2019 ). Anche per questo motivo, a nulla, quindi, rilevano le contestazioni della ricorrente, effettuate in questa sede ed in particolare avverso il contenuto dell'A/R.
Ritenuta valida ed efficace la notifica della Intimazione di Pagamento n. 034201990001912830 not. il 20/4/2019, l'Intimazione oggi opposta, notificata in data 31/3/2023, è, quindi, pure tempestiva. In effetti, la notifica dell'intimazione de qua (relativa al mancato pagamento della tassa auto) -anche a volere seguire l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale doveva essere effettuata entro tre anni (e non dieci) dalla notifica dell'ultimo atto di riscossione (nel caso in esame, la richiamata intimazione di pagamento not. il 20/4/2019)- doveva, di fatto avvenire, entro il 31/12/2022. Ma tale termine, come noto, risulta prorogato (di 542 gg), a seguito della “sospensione dei termini” disposta dalle norme per l'emergenza COVID-19. Come noto, infatti, i termini di notifica dell'attività di accertamento e di riscossione, hanno avuto, in buona sostanza, una “sospensione (slittamento) “per legge”. A seguito della normativa emanata nel suddetto periodo emergenziale -art. 68 d.l. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), art. 157 del d.l. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), art. 1 lett d) del d.l. n. 41/2021- nonché dei (successivi) chiarimenti giurisprudenziali e dottrinali intervenuti per la corretta interpretazione della stessa (chiarimenti Ministero Finanze ed Agenzia Entrate con Circ 5/E del 20/3/2023), per quanto di interesse nel giudizio in esame, è pacifico che “le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 - secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l'appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal c. 1 dell'art. 12 citato, di 542 giorni.” Di fatto, anche l'eccezione su quest'ultimo punto, sollevata nelle ultime Memorie dalla parte ricorrente, non può essere condivisa, perché infondata.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato, perché l'unica eccezione sollevata nello stesso, alla luce degli atti depositati, è infondata, restando altresì assorbite le altre ragioni e motivazioni esposte dalle parti resistenti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, in € 180,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, come per legge e se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, così come stabilito nella parte motiva