TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/09/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dott. Vladimiro Gloria Giudice est. dott.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 700/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. NEGRO GIUSEPPE;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
E
(cod. fisc.: ); Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto del giudizio: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate il 24/2/2025 dalla parte ricorrente, unica parte costituita, per l'udienza con trattazione scritta del 25/2/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge , posto a Parte_1 Controparte_1 suo carico con la sentenza di questo Tribunale n. 1351/14, pubblicata il 18/9/2014, deducendo che già era intervenuto un accordo in tal senso con la ex moglie in epoca immediatamente successiva al relativo accordo giudiziale alla base della sentenza di divorzio, e comunque allegando l'aumento del costo della vita e il miglioramento delle condizioni economiche della resistente, in quanto percettrice di redditi da lavoro.
Dichiarata la contumacia della resistente e senza l'adozione di alcun provvedimento provvisorio, la causa, in mancanza di istanze istruttorie della parte ricorrente, veniva immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza con trattazione scritta del 25/2/2025, e con ordinanza del 16/4/2025 rimessa in decisione.
Ciò sinteticamente premesso, la domanda proposta nell'interesse di non può essere accolta. Parte_1
E' costante l'orientamento secondo cui: "Come in ogni altra ipotesi di revisione dell'assegno divorzile, si richiede la presenza di giustificati motivi e si impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una rinnovata valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Nel caso in cui, pertanto, le ragioni sostenute per la revisione giustifichino la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è necessario accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi” [cfr.: Cassazione civile sez. I, 12/02/2024, n.3761; Cassazione civile , sez. I , 14/04/2023 , n. 10011].
Nel caso di specie il ricorrente non ha provato, né chiesto di provare le circostanze che integrerebbero i giustificati motivi sopravvenuti a fondamento della richiesta di revoca dell'assegno divorzile in favore della ex moglie.
La deduzione circa l'esistenza di un presunto accordo con l'ex coniuge è del tutto sprovvista di prova e pare anzi superata dalle successive vicende che hanno portato la resistente ad agire esecutivamente nei confronti dell'ex marito per la stessa causale.
L'allegazione circa l'aumento del costo della vita è fin troppo generica, e comunque non supportata da un'adeguata prova circa le disponibilità patrimoniali del ricorrente, che ha del tutto omesso di produrre in giudizio i documenti
1 previsti dall'art. 473-bis.12, comma terzo, c.p.c., limitandosi a documentare unicamente l'importo mensile della pensione percepita.
Ogni allegazione circa le disponibilità patrimoniali della moglie è del tutto sprovvista di prova e di richieste di prova.
In tal senso, anche un'indagine officiosa, oltre ad apparire esplorativa, in ogni caso non avrebbe consentito un raffronto con le disponibilità patrimoniali del ricorrente, come detto prive di ogni supporto documentale, e una compiuta verifica in ordine a sopravvenienze di rilievo.
Ne consegue il rigetto del ricorso, e il nulla sulle spese di lite tenuto conto della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi nella prefeta composizione, definitvamente pronunziando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso.
b) Nulla per le spese.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dott. Vladimiro Gloria
2