Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 2157/2023 R.G.A.C.
TRA
P. IVA: Parte_1
, con sede a Lamezia Terme (CZ), Via G. Marconi n. 243/A in persona P.IVA_1
del l.r.p.t. , nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, difesa dall'avv. Elisa Iannelli;
C.F._1
ricorrente
E
- C.F.: Controparte_2
, in persona del per la Calabria in carica p.t., difeso P.IVA_2 Controparte_3 dall'avv. Cristina Nicoletta Folino;
resistente
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, con sede legale a Roma, Via Controparte_4
Giuseppe Grezar n. 14 (C.F. e P. IVA: ), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante p.t., difesa dall'avv. Francesco Patti;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
03020239002107504000 notificatole a mezzo PEC il 23.06.2023, con cui l'
[...]
richiedeva, tra l'altro, il pagamento della somma di euro Controparte_4
32.029,80, a titolo di omesso versamento di contributi assicurativi , in CP_2
relazione alle seguenti cartelle esattoriali: 1) cartella n. 03020150015166369000, dell'importo di euro 6.108,68, notificata il 14.01.2016: 2) cartella n.
03020160009504268000, dell'importo di euro 20.778,00, notificata il 29.08.2016; 3) cartella n. 03020170009714717000 limitatamente all'importo di euro 5.143,12, notificata il 22.08.2017. Ha eccepito la nullità/inesistenza della notifica delle cartelle, la prescrizione dei crediti previdenziali, nonché la illegittimità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' eccependo CP_2 Controparte_4
l'inammissibilità del ricorso e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il giudice ha deciso la causa sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
L'opposizione va respinta.
L' ha fornito la prova della notifica ritualmente eseguita a Controparte_4
mezzo PEC nei confronti della società opponente delle impugnate cartelle esattoriali
(cfr. all. n. 5, 6 e 7 fascicolo , sicché è preclusa in questa sede ogni questione CP_5
sulla ritualità formale del procedimento di emissione delle cartelle esattoriali in questione, nonché sulla regolarità della loro notifica alla parte ricorrente.
L'unica opposizione valutabile è quella all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 D. Lgs. 1999, n. 46, tale essendo quella volta a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali azionati.
Ma, contrariamente all'assunto della società ricorrente, nessuna prescrizione risulta maturata, atteso che vi è prova in atti della notifica nei suoi confronti, ad opera del concessionario, dell'atto di intimazione di pagamento n. 03020199007088837000, notificatole a mezzo PEC il 10.10.2019 (cfr. all. nn. 8 e 9 fascicolo , nonché CP_5 dell'atto di intimazione di pagamento n. 03020229000362353000, notificatole a
2 mezzo PEC il 01.03.2022 (cfr. all. nn. 10 e 11 fascicolo , con cui la società CP_5
veniva diffidata a pagare, tra le altre, le somme indicate nelle cartelle esattoriali opposte, che hanno determinato l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale.
Successivamente, poi, alla notifica alla società della suddetta intimazione di pagamento n. 03020229000362353000, eseguita in data 01.03.2022, l'agente della riscossione, prima del decorso di un quinquennio, ha provveduto a notificare a parte opponente, in data 23.06.2023, l'intimazione di pagamento n.
03020239002107504000, contro cui la stessa ha reagito nel presente giudizio.
Appare allora evidente, da un lato, che la rituale notifica delle cartelle esattoriali in questione abbia interrotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ivi indicati e che, dall'altro, siffatto termine prescrizionale neppure sia maturato successivamente, avendo l' prodotto CP_4 CP_4
idonei atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, i crediti vantati dall' , per come riportati nelle cartelle esattoriali CP_2 sottesi all'impugnata intimazione, devono ritenersi accertati quanto ad esistenza ed esigibilità.
Quanto, infine, alla dedotta illegittimità della pretesa creditoria per omessa indicazione nell'intimazione di pagamento dei criteri di calcolo degli interessi moratori, giova osservare che la Suprema Corte ha statuito, in punto di contenuto dell'atto di intimazione, che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R.
n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. ord. Cass. n. 28689 del 09.11.2018).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 1.500,00 per onorario, oltre accessori di legge, da distrarsi, quanto all' , in favore del suo Controparte_4
procuratore antistatario.
Catanzaro, 16.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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