Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/05/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 14.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3264/2024
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
avv. SABRINA MANGIONE giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti
in persona del Direttore pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Avv. LIGITA PILIPAVICIUTE, giusta procura in atti;
-resistente-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
13.09.2024 dalla , con la quale si richiedeva il pagamento Controparte_3
della complessiva somma di euro 35.626,56, in ragione dei seguenti avvisi di addebito sottesi: avviso di addebito 591 20160000079239 000 relativo a contributi fissi 1 e 2 rata del
2015; avviso di addebito n. 591 20160001313109 000 relativo a contributi fissi 3 e 4 rata del
2015; avviso di addebito n. 591 20170000521776 000 relativo a contributi fissi 1-2-3-4 rata del
2016; avviso di addebito n. 591 20180000350723 000 relativo a contributi fissi 1-2-3 rata del
2017; avviso di addebito n. 591 20180001699021 000 relativo a contributi fissi 4 rata del 2017
e 1 del 2018; avviso di addebito n. 591 20190000301875 000 relativo a contributi fissi 2 e 3
del 2018; avviso di addebito n. 591 20190001755410 000 relativo a contributi fissi 4 del 2018
e 1 del 2019; avviso di addebito n. 591 20210000631381 000 relativo a contributi fissi 2-3-4 del
2019; avviso di addebito n. 591 20220000707380 000 relativo a contributi fissi 1-2-3-4 del 2020;
avviso di addebito n. 591 20220002179212 000 relativo a contributi fissi 1-2-3 del 2021; in particolare, deduceva l'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati, la nullità
dell'intimazione di pagamento per carenza assoluta di motivazione nonché l'insussistenza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione. Chiedeva, pertanto, previa sospensione, dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e degli atti in essa contenuti. Con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in CP_1
virtù dell'intervenuto sgravio delle somme portate dagli avvisi di addebito impugnati. Con
condanna alle spese.
Si costituiva altresì l' la quale, preso atto dello sgravio Controparte_3
degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
***** Si dà atto che l' ha dichiarato in memoria che in merito a tutti gli avvisi di addebito CP_1
opposti e sottesi all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, ha proceduto in data 06.12.24 all'integrale sgravio delle somme iscritte a ruolo, per cui i debiti portati dai suddetti avvisi sono stati automaticamente annullati (cfr. allegato alla memoria di costituzione); precisava, difatti, di aver proceduto alla cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti in data 31/03/2012 (data di fine impresa della s.a.s.) e allo sgravio delle partite debitorie successive a tale data.
Per giurisprudenza costante “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si
diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in
giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia
del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale
fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire,
lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza
del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle
spese secondo le regole generali” (cfr. Cass. sent. n. 16150/2010).
Pertanto, tenuto conto delle allegazioni di parte resistente, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere poiché l'avvenuto riconoscimento del diritto costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa.
Tenuto conto della soccombenza virtuale - nonché del ritardo con cui l'ente ha disposto lo sgravio - l' va condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da CP_1
dispositivo.
Si compensano invece le spese di lite tra parte ricorrente e Controparte_3
.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
compensa le spese di lite tra parte ricorrente e . Controparte_3
Agrigento, 14/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo