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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9913/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NA CA Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. EN Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2.9.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] professione: insegnante con l'Avv. Lucia Gallè presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e 2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] professione: tecnico di radiologia con l'Avv. Lucia Gallè presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_2
pagina 1 di 4 FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la Parte_2 madre, ai fini della residenza anagrafica, prevedendo i tempi di collocamento del piccolo con Parte_2 il padre con la seguente modalità:
- trascorrerà con il padre il fine settimana alternandolo con la madre dal venerdì all'uscita di Parte_2 scuola sino alla domenica dopo cena alle ore 21,30;
- trascorrerà con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola sino a dopo cena alle ore 21,30 Parte_2 quando il padre lo riaccompagnerà a casa dalla madre ed altro giorno da concordare con la madre, sempre dall'uscita di scuola sino a dopo cena alle ore 21,30 a seconda dei turni di lavoro del padre che verranno comunicati entro il 30 di ogni mese. Il tutto salvo diversi migliori accordi.
-Laddove per impegni, di uno o l'altro genitore non siano in grado di prendere il figlio a scuola, provvederanno ad informarne l'altro genitore il giorno precedente, il quale se ne occuperà fin dall'uscita di scuola.
-Durante i momenti in cui sarà con i genitori ciascuno potrà, come normalmente avviene, Parte_2 delegare la cura e l'accudimento a persone di fiducia. Le parti si impegnano a mantenere i rapporti con entrambi i nuclei familiari (nonni, zii e cugini) il tutto nel rispetto della volontà del minore.
-Per il periodo Natalizio, i genitori si alterneranno di anno in anno, tenendo con sé il figlio il 24 dicembre ed il 25 dicembre con l'altro genitore. Per l'anno 2025 il 24 dicembre lo passerà con la madre. Visti i turni del sig. lo stesso terrà il piccolo dal 31 dicembre alle ore 9.30 sino al 01 CP_1 gennaio alle 21,30 quando lo riaccompagnerà dalla madre. Di poi riprenderà il calendario normale sino al 6 gennaio dove starà con la mamma sino al 7 gennaio (con riaccompagnamento direttamente a scuola) ad anni alterni . Il periodo di vacanze scolastiche Pasquali verrà trascorso ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Il tutto salvo migliori accordi.
- Per quanto riguarda le Vacanze estive, come avviene da quando è nato il piccolo , trascorrerà Parte_2 l'intero mese di agosto con la mamma in Puglia. Per l'anno 2025 al fine di abituare il piccolo, le parti trascorreranno tre settimane a luglio insieme con il minore. Per gli anni successivi il piccolo trascorrerà l'intero mese di agosto con la madre. Sino al raggiungimento dell'età di nove anni trascorrerà due settimane con il padre, salvo diversi Parte_2 migliori accordi. Dall'anno 2027 il piccolo trascorrerà l'intero mese di luglio con il padre il tutto nel rispetto della volontà del minore e salvo diversi migliori accordi anche relativamente al mese di pertinenza. Le parti si comunicheranno le rispettive ferie estive entro il 30 maggio di ciascun anno. Per quanto concerne gli altri ponti scolastici, il minore trascorrerà gli stessi col genitore con il quale si troverà nel fine settimana coincidente col ponte. Il tutto salvo diversi migliori accordi. Per quanto concerne i compleanni, comunioni, cresime, impegni sportivi ed eventi importanti per il piccolo le parti potranno essere presenti entrambi. I genitori si impegnano, laddove subentrassero altri compagni/e, a procedere ad un inserimento graduale nella frequentazione col figlio . Parte_2
2) il padre uscirà dalla casa familiare ove attualmente vive e si trasferirà nella sua casa di proprietà sita nello stesso stabile in Milano, Viale Andrea Doria, n. 17 ma ad un piano diverso che dovrà avvenire alla sottoscrizione del presente accordo.
3) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 200,00, a far data dal momento in cui lo stesso si trasferirà definitivamente nella propria abitazione pagina 2 di 4 ovvero dalla sottoscrizione del presente accordo come sopra indicato. Nel momento in cui la condizione economica del sig. migliorerà ed in particolare quando estinguerà il mutuo, CP_1 l'importo aumenterà ad euro 300,00. L'assegno unico rimarrà a favore della madre ed il sig. rinuncia con il presente atto al suo CP_1 50%. 4) I genitori si faranno carico al 50% delle altre spese straordinarie relative al figlio secondo tempi e modalità meglio indicate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Milano che di seguito si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della. richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) I genitori esprimono il proprio reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio . Parte_2
7) Le spese legali saranno al 50 % tra le parti.
8) le parti si impegnano a rispettarsi e a collaborare con serenità per il bene del piccolo . Parte_2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. pagina 3 di 4 hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese;
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. EN Di Peppe Dott. NA CA
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