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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4487 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 4487 / 2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. GHIRARDI NATALIE*
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di CP_1
Resistente
Oggetto: ricorso ex 13 comma 8 del D. Lgs. n. 286/1998 e 18 D.Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati nonché ogni altro atto illegittimo ad essi preordinato, connesso o consequenziale, impedendo così l'allontanamento dal Territorio nazionale che si rileverebbe altrimenti pregiudizievole per una persona che (non sarà mai sufficiente ripeterlo) risulta positivamente inserita nel tessuto sociale ed economico italiano ove vivono il marito cittadino italiano ed i tre figli minori tutti cittadini italiani»
ha così concluso: Controparte_2
«rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 03/03/2025, ha impugnato il Parte_1
provvedimento del Prefetto di Torino n. 143/2025, pronunciato il 26.2.2025 e notificato in pari data, con cui si è decretata l'espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato, con accompagnamento alla frontiera a mezzo forza pubblica.
Il provvedimento impugnato decreta l'espulsione del ricorrente dando atto del fatto che
[...]
è irregolare sul territorio dello Stato (già in possesso del permesso di soggiorno, Pt_1
scaduto da più di 60 giorni); ha proposto domanda di protezione internazionale, respinta dalla
Commissione territoriale di Forlì Cesena, con provvedimento confermato dal Tribunale di
Bologna in data 9.2.2023; ha dichiarato di non avere intenzione di non tornare nel Paese di origine;
non ha chiesto il termine per la partenza volontaria;
non è in possesso di documenti utili all'espatrio; non ha presentato documentazione utile a dimostrare la disponibilità di un alloggio, né ha offerto garanzie finanziarie. Alla luce di tali premesse – non essendo emerse situazioni di inespellibilità – il Prefetto di Torino ha decretato l'espulsione del ricorrente.
2. Nel ricorso, il sig. contesta la decisione del Prefetto di Torino, deducendo: di Parte_1
dimorare in Italia dal 2021; di essere venuto in Italia, ove dimorano alcuni parenti, insieme al figlio minore, nato nel 2019; di essere l'unico genitore del minore presente in Italia, posto che la madre del minore – separatasi dal ricorrente – è espatriata alla volta di Dubai, affidando il figlio al padre;
di avere iscritto il figlio alla scuola materna;
di avere allacciato una relazione sentimentale con una cittadina marocchina, regolarmente soggiornante in Italia, con cui ha intrapreso una convivenza a decorrere dal 2023; di avere lavorato, in questi anni, in modo regolare, sebbene “in nero”; di avere intenzione di conservare la relazione affettiva instauratasi tra lui e la compagna e tra quest'ultima e il figlio minore;
di avere presentato – a tutela dell'interesse del figlio minore – un ricorso ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 presso il
Tribunale per i minorenni di Torino.
3. L'Amministrazione resistente – con atto depositato da una funzionaria dell'
[...]
Questura di – si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_3 CP_1
ricorso, evidenziando: (i) che il sig. è irregolarmente presente sul territorio Parte_1
dello Stato e, dunque, espellibile ex art. 13, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 286 del 1998; (ii) che non sussistono divieti di espulsione ex art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998, come accertato in sede di reiezione della domanda di protezione internazionale;
(iii) che non è documentata la situazione di convivenza con il figlio minore, né è documentato che il ricorrente sia l'unico genitore presente in Italia, investito della responsabilità genitoriale;
(iv) che nemmeno è
2 documentata la presenza di situazioni meritevoli di tutela ex art. 8 Conv. Edu;
(v) che sussistono i presupposti per l'esecuzione immediata del provvedimento epsulsivo.
4. Fissata udienza, ex artt. 13, co. 8, d. lgs. n. 286 del 1998 e ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011, all'udienza dell'8 maggio 2025 è comparso il difensore di parte ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e documentando l'avvenuto deposito del ricorso ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 (rubricato al n. 828/2025).
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente, va affermata – nel merito – la competenza del Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 1, co. 2 bis, d.l. n. 241/2004; ciò in ragione del fatto che il ricorrente ha documentato essere pendente un ricorso ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 presentato nell'interesse dell'odierno ricorrente davanti al Tribunale per i minorenni di Torino [doc. 15].
2. Nel merito il ricorso è fondato. Va premesso che il provvedimento espulsivo è giustificato unicamente dalla condizione di irregolarità del ricorrente sul territorio dello Stato. L'Autorità amministrativa non ha evidenziato alcun profilo problematico sotto il versante della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.
3. Ciò posto, occorre considerare che: è agli atti l'atto di nascita del minore Persona_1
nato in [...] il [...]; da esso risulta che il ricorrente è il padre di detto
[...]
minore [doc. 4]; è agli atti la dichiarazione resa dalla sig.ra (madre del Persona_2
minore) con il quale la donna affida il minore al ricorrente (con dichiarazione resa avanti a un funzionario dell'Ufficio comunale di Khourigba) [doc. 7].
4. Sono agli atti i documenti che attestano la presenza del minore in Italia e la sua regolare iscrizione alla scuola elementare [doc. 5-6-9] e la presenza di alcuni problemi di salute del minore [doc. 10].
5. È agli atti la dichiarazione di ospitalità resa dalla sig.ra con cui si Controparte_4
dichiara di offrire ospitalità al ricorrente e al figlio minore doc. 11], Persona_1
avendo la sig.ra n regolare contratto di affitto [doc. 12] e una regolare attività CP_4
lavorativa [doc. 8].
3 6. È poi agli atti la copia del ricorso presentato dall'odierno ricorrente al Tribunale per i minorenni di Torino ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 (ricorso rubricato al numero 828/25)
[doc. 15 e verbale udienza 8.5.2025].
7. Gli elementi sopra rappresentati sono chiaramente suggestivi di una situazione di vita del ricorrente – preesistente all'emissione del decreto di espulsione – che assume potenziale rilievo sotto il profilo della condizione di inespellibilità ex art. 19, d. lgs. n. 286 del 1998 (che, facendo salvo il rispetto degli obblighi internazionali, attribuisce rilievo anche al diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare).
8. La situazione di inespellibilità – fondata sulla necessità di tutela della vita privata di
[...]
potenzialmente rilevante ex art. 8 Conv. Edu – dunque pre-esisteva anche Pt_1 all'emissione del decreto prefettizio di espulsione qui impugnato. L'accertamento della situazione di inespellibilità, dunque, in quanto situazione fattuale pre-esistente, assume rilievo non solo sul piano dell'efficacia del provvedimento del Prefetto, ma sul piano della stessa legittimità del provvedimento qui impugnato. Ciò in ragione del fatto che è da ritenere che – allorquando l'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 delinea le ipotesi di inespellibilità del cittadino straniero – si debba avere riguardo non alla “burocratica” possibilità di espellere il cittadino straniero, quanto piuttosto alla sostanziale sussistenza dei presupposti per adottare il provvedimento espulsivo. Nel caso in esame, come risulta chiaramente dalla motivazione del decreto di espulsione qui impugnato, l'Autorità amministrativa non ha minimamente valutato
– nel merito – la sussistenza della condizione di inespellibilità del ricorrente. Sicché il provvedimento di espulsione è affetto da un evidente vizio di motivazione.
9. Né si può ritenere che le affermazioni svolte nell'atto di costituzione dall'Amministrazione resistente in merito alla indimostrata consistenza del legame genitoriale tra il ricorrente e il figlio minore colmino tale difetto di accertamento. Da un lato, per il fatto che si tratta di argomenti spesi in modo assertivo e non fondato su dati obiettivi. Dall'altro lato, per il fatto che l'interesse del minore a permanere in Italia con il genitore esercente la responsabilità genitoriale è tema demandato all'accertamento dell'autorità giudiziaria minorile, già investita dell'esame della vicenda.
10. Ne discende che il provvedimento del Prefetto deve essere annullato, per avere trascurato qualsivoglia valutazione relativa alla eventuale situazione di inespellibilità del ricorrente.
4 11. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui
è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini,
Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
ANNULLA il decreto del Prefetto di Torino prot. N. 143/2025 del 26.2.2025, con il quale il
Prefetto di Torino ha disposto l'espulsione del ricorrente
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 8 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Natale
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 4487 / 2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. GHIRARDI NATALIE*
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di CP_1
Resistente
Oggetto: ricorso ex 13 comma 8 del D. Lgs. n. 286/1998 e 18 D.Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati nonché ogni altro atto illegittimo ad essi preordinato, connesso o consequenziale, impedendo così l'allontanamento dal Territorio nazionale che si rileverebbe altrimenti pregiudizievole per una persona che (non sarà mai sufficiente ripeterlo) risulta positivamente inserita nel tessuto sociale ed economico italiano ove vivono il marito cittadino italiano ed i tre figli minori tutti cittadini italiani»
ha così concluso: Controparte_2
«rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 03/03/2025, ha impugnato il Parte_1
provvedimento del Prefetto di Torino n. 143/2025, pronunciato il 26.2.2025 e notificato in pari data, con cui si è decretata l'espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato, con accompagnamento alla frontiera a mezzo forza pubblica.
Il provvedimento impugnato decreta l'espulsione del ricorrente dando atto del fatto che
[...]
è irregolare sul territorio dello Stato (già in possesso del permesso di soggiorno, Pt_1
scaduto da più di 60 giorni); ha proposto domanda di protezione internazionale, respinta dalla
Commissione territoriale di Forlì Cesena, con provvedimento confermato dal Tribunale di
Bologna in data 9.2.2023; ha dichiarato di non avere intenzione di non tornare nel Paese di origine;
non ha chiesto il termine per la partenza volontaria;
non è in possesso di documenti utili all'espatrio; non ha presentato documentazione utile a dimostrare la disponibilità di un alloggio, né ha offerto garanzie finanziarie. Alla luce di tali premesse – non essendo emerse situazioni di inespellibilità – il Prefetto di Torino ha decretato l'espulsione del ricorrente.
2. Nel ricorso, il sig. contesta la decisione del Prefetto di Torino, deducendo: di Parte_1
dimorare in Italia dal 2021; di essere venuto in Italia, ove dimorano alcuni parenti, insieme al figlio minore, nato nel 2019; di essere l'unico genitore del minore presente in Italia, posto che la madre del minore – separatasi dal ricorrente – è espatriata alla volta di Dubai, affidando il figlio al padre;
di avere iscritto il figlio alla scuola materna;
di avere allacciato una relazione sentimentale con una cittadina marocchina, regolarmente soggiornante in Italia, con cui ha intrapreso una convivenza a decorrere dal 2023; di avere lavorato, in questi anni, in modo regolare, sebbene “in nero”; di avere intenzione di conservare la relazione affettiva instauratasi tra lui e la compagna e tra quest'ultima e il figlio minore;
di avere presentato – a tutela dell'interesse del figlio minore – un ricorso ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 presso il
Tribunale per i minorenni di Torino.
3. L'Amministrazione resistente – con atto depositato da una funzionaria dell'
[...]
Questura di – si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_3 CP_1
ricorso, evidenziando: (i) che il sig. è irregolarmente presente sul territorio Parte_1
dello Stato e, dunque, espellibile ex art. 13, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 286 del 1998; (ii) che non sussistono divieti di espulsione ex art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998, come accertato in sede di reiezione della domanda di protezione internazionale;
(iii) che non è documentata la situazione di convivenza con il figlio minore, né è documentato che il ricorrente sia l'unico genitore presente in Italia, investito della responsabilità genitoriale;
(iv) che nemmeno è
2 documentata la presenza di situazioni meritevoli di tutela ex art. 8 Conv. Edu;
(v) che sussistono i presupposti per l'esecuzione immediata del provvedimento epsulsivo.
4. Fissata udienza, ex artt. 13, co. 8, d. lgs. n. 286 del 1998 e ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011, all'udienza dell'8 maggio 2025 è comparso il difensore di parte ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e documentando l'avvenuto deposito del ricorso ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 (rubricato al n. 828/2025).
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente, va affermata – nel merito – la competenza del Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 1, co. 2 bis, d.l. n. 241/2004; ciò in ragione del fatto che il ricorrente ha documentato essere pendente un ricorso ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 presentato nell'interesse dell'odierno ricorrente davanti al Tribunale per i minorenni di Torino [doc. 15].
2. Nel merito il ricorso è fondato. Va premesso che il provvedimento espulsivo è giustificato unicamente dalla condizione di irregolarità del ricorrente sul territorio dello Stato. L'Autorità amministrativa non ha evidenziato alcun profilo problematico sotto il versante della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.
3. Ciò posto, occorre considerare che: è agli atti l'atto di nascita del minore Persona_1
nato in [...] il [...]; da esso risulta che il ricorrente è il padre di detto
[...]
minore [doc. 4]; è agli atti la dichiarazione resa dalla sig.ra (madre del Persona_2
minore) con il quale la donna affida il minore al ricorrente (con dichiarazione resa avanti a un funzionario dell'Ufficio comunale di Khourigba) [doc. 7].
4. Sono agli atti i documenti che attestano la presenza del minore in Italia e la sua regolare iscrizione alla scuola elementare [doc. 5-6-9] e la presenza di alcuni problemi di salute del minore [doc. 10].
5. È agli atti la dichiarazione di ospitalità resa dalla sig.ra con cui si Controparte_4
dichiara di offrire ospitalità al ricorrente e al figlio minore doc. 11], Persona_1
avendo la sig.ra n regolare contratto di affitto [doc. 12] e una regolare attività CP_4
lavorativa [doc. 8].
3 6. È poi agli atti la copia del ricorso presentato dall'odierno ricorrente al Tribunale per i minorenni di Torino ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 (ricorso rubricato al numero 828/25)
[doc. 15 e verbale udienza 8.5.2025].
7. Gli elementi sopra rappresentati sono chiaramente suggestivi di una situazione di vita del ricorrente – preesistente all'emissione del decreto di espulsione – che assume potenziale rilievo sotto il profilo della condizione di inespellibilità ex art. 19, d. lgs. n. 286 del 1998 (che, facendo salvo il rispetto degli obblighi internazionali, attribuisce rilievo anche al diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare).
8. La situazione di inespellibilità – fondata sulla necessità di tutela della vita privata di
[...]
potenzialmente rilevante ex art. 8 Conv. Edu – dunque pre-esisteva anche Pt_1 all'emissione del decreto prefettizio di espulsione qui impugnato. L'accertamento della situazione di inespellibilità, dunque, in quanto situazione fattuale pre-esistente, assume rilievo non solo sul piano dell'efficacia del provvedimento del Prefetto, ma sul piano della stessa legittimità del provvedimento qui impugnato. Ciò in ragione del fatto che è da ritenere che – allorquando l'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 delinea le ipotesi di inespellibilità del cittadino straniero – si debba avere riguardo non alla “burocratica” possibilità di espellere il cittadino straniero, quanto piuttosto alla sostanziale sussistenza dei presupposti per adottare il provvedimento espulsivo. Nel caso in esame, come risulta chiaramente dalla motivazione del decreto di espulsione qui impugnato, l'Autorità amministrativa non ha minimamente valutato
– nel merito – la sussistenza della condizione di inespellibilità del ricorrente. Sicché il provvedimento di espulsione è affetto da un evidente vizio di motivazione.
9. Né si può ritenere che le affermazioni svolte nell'atto di costituzione dall'Amministrazione resistente in merito alla indimostrata consistenza del legame genitoriale tra il ricorrente e il figlio minore colmino tale difetto di accertamento. Da un lato, per il fatto che si tratta di argomenti spesi in modo assertivo e non fondato su dati obiettivi. Dall'altro lato, per il fatto che l'interesse del minore a permanere in Italia con il genitore esercente la responsabilità genitoriale è tema demandato all'accertamento dell'autorità giudiziaria minorile, già investita dell'esame della vicenda.
10. Ne discende che il provvedimento del Prefetto deve essere annullato, per avere trascurato qualsivoglia valutazione relativa alla eventuale situazione di inespellibilità del ricorrente.
4 11. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui
è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini,
Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
ANNULLA il decreto del Prefetto di Torino prot. N. 143/2025 del 26.2.2025, con il quale il
Prefetto di Torino ha disposto l'espulsione del ricorrente
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 8 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Natale
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