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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 4120/2021 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nata ad [...] il [...], ivi residente in [...]
Colorni n. 15, C.F. rappresentata, assistita e difesa C.F._1 dall'Avv. Gaetano Puglia, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Sebastiano Sallemi e Pina Loredana Spataro, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1 collegiale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto il 27.07.2002, in Bra (CN), con , Controparte_1 dall'unione con il quale era nato il figlio (il 17.01.2013), oggi Per_1 dodicenne. In particolare, riferiva la ricorrente di essersi separata dal marito giusta sentenza di separazione personale n. 375/2021, del 07.04.2021, resa inter partes, dal Tribunale di Ragusa, in seno alla quale era stato disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la medesima, nella casa coniugale, regolamentazione del diritto di visita paterno ed onere in capo al resistente di contribuire al mantenimento del figlio e della moglie versando la somma mensile Per_1 di euro 550,00 (450,00 euro per il figlio e 100,00 euro per la moglie), oltre al
50% delle spese straordinarie, chiedendone, anche in detta sede, l'integrale conferma.
Costituitosi in giudizio, il resistente, mentre non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo per altro dedotto l'esistenza di una relazione e convivenza stabile intrapresa dalla con altro uomo, presso un immobile condotto all'uopo in affitto, Pt_1 4
chiedeva disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1
genitori, ma con suo collocamento presso di sé, stante l'incapacità della madre ad occuparsi del minore per un presunto aggravio della patologia da cui sarebbe stata affetta, tale da compromettere la regolare frequenza scolastica di Chiedeva, in subordine, in caso di collocamento del Per_1 figlio presso la madre, rideterminarsi l'assegno da corrispondere alla in favore del minore, stante la propria incapacità economica e Pt_1
patrimoniale a corrispondere la somma di euro 450,00 mensili, oltre alla revoca dell'assegno di mantenimento di euro 100,00 stabilito in favore della ricorrente stessa.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi, all'udienza di comparizione dei medesimi del 14 aprile 2022, e preso atto di quanto dichiarato personalmente dalle parti stesse, il Presidente del
Tribunale confermava i provvedimenti dettati in sede di separazione, ad eccezione dell'assegno di mantenimento ivi previsto in favore della Pt_1 in detta sede revocato, proseguendo il giudizio nel merito.
Nelle more del giudizio de quo veniva emessa una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. 1154/2024), in data
14.06.2024, pubblicata il 02.07.2024, e la causa veniva rimessa sul ruolo del
G.I. per la decisione sulle questioni residuali.
Denegate le istanze istruttorie avanzate dalla sola parte resistente, in quanto vertenti su circostanze valutative, generiche o irrilevanti ai fini del decidere, e di contro acquisiti i documenti prodotti dalle parti, in ottemperanza all'invito rivolto da questo Giudicante, relativi alla propria condizione economico-patrimoniale, nonché nuovamente sentiti entrambi i genitori circa le contrapposte versioni dedotte dagli stessi in ordine alla frequentazione scolastica di ed alle attività extrascolastiche, e da Per_1 5
ultimo svolto l'ascolto dello stesso minore, di anni 12, sul proprio collocamento, stante il disaccordo sul punto tra i genitori, all'udienza del
07.10.2024, tenutasi in forma cartolare, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
Il P.M., cui venivano inviati gli atti, in data 11.10.2024, nulla opponeva.
A seguito dell'intervenuta pronuncia non definitiva riportata in narrativa, in questa sede, non rimane che occuparsi degli ulteriori profili sui quali il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi.
Alla luce del complessivo quadro probatorio emerso in atti, stante anche la concorde volontà manifestata in tal senso da entrambe le parti, sentite personalmente in sede presidenziale, e ritenuto quanto affermato dallo stesso minore oggi divenuto un adolescente di anni 12, Per_1 sentito all'udienza del 03.06.2024, va, in primo luogo, confermato l'affidamento condiviso del medesimo ad entrambi i genitori.
Relativamente alla controversa questione circa il collocamento di rimasta oggetto di contrasto tra le parti, anche successivamente Per_1
all'intervenuto ascolto del ragazzino, deve ritenersi conforme all'interesse dello stesso confermarsi, anche in detta definitiva sede, il provvedimento di suo collocamento presso la madre, con la quale coabita da sempre, per le ragioni di seguito indicate.
In particolare va rilevato, in primo luogo, come sia stato lo stesso minore, oggi dodicenne, a dichiarare personalmente, all'udienza del
03.06.2024, di avere sempre convissuto con la madre, trovandosi molto bene con lei e il suo nuovo compagno (cfr. verbale di audizione del minore 6
del 03.06.2024), esternando la sua intenzione di continuare a stare con loro, circostanza, questa, più volte espressa in maniera manifesta dal minore
(“Sta bene con lei, e vuole continuare a stare con lei e il suo compagno”
(..)“Vuole continuare a stare con lei e non vuole che la situazione cambi” (..)
“Vuole continuare a stare con sua madre e a vedere suo padre due volte a settimana. Vorrebbe soltanto che suo padre la smettesse di parlare sempre male della madre”), che ha mostrato un'adeguata capacità di discernimento e comprensione di quanto accade attorno a lui, e di quanto richiestogli, dettagliatamente raccontando la propria realtà quotidiana e la consequenziale propria volontà, pure caratterizzata dalla presenza costante del padre, il rapporto con il quale, tuttavia, è definito dal figlio “non molto buono”, soprattutto a causa del continuo comportamento accusatorio da lui palesato nei riguardi della madre, in presenza del figlio minore (cfr. verbale del 03.06.2024).
E' pure emerso in giudizio, secondo quanto dichiarato da entrambe le parti, in seno ai propri scritti, nonché all'udienza di relativa audizione delle medesime del 03.06.2024, che la è casalinga, perché invalida al Pt_1
100%, percependo all'uopo una pensione di invalidità, e di fatto occupandosi quotidianamente ed in prima persona del figlio minore, mentre il svolge l'attività lavorativa di tecnico termoidraulico, in società con CP_1 altro soggetto, attività che, sebbene consenta allo stesso di organizzare autonomamente il proprio lavoro quotidiano, lo porta a lavorare sino al tardo pomeriggio, per cui il suddetto potrebbe stare con il figlio “durante la pausa pranzo e la sera, mentre nel pomeriggio potrebbe stare con il nonno o con la zia” (cfr. verbale di udienza del 03.06.2024), così di fatto delegando a soggetti terzi l'accudimento di Per_1
L'eccepita incapacità della madre ad occuparsi delle esigenze di cura ed accudimento del figlio dodicenne, avanzata dal , poi, è rimasta CP_1 sprovvista di prova, non apparendo il provvedimento giudiziale di accertamento dell'invalidità della stessa di per sé sufficiente a dimostrare un'inadeguatezza nei confronti del minore, non essendo neppure state dedotte nello specifico le pretese mancanze poste in essere dalla madre in 7
danno del figlio, né essendo stati allegati degli episodi e/o circostanze concreti e dettagliati, di intercorso pregiudizio per lo stesso.
Dalle risultanze in atti, piuttosto, si evince come il padre, più volte, abbia dedotto, quale unico specifico e presunto pregiudizio per il minore, derivante dallo stato di malattia della madre, quello di mancata frequentazione di soggetti terzi e di difetto di partecipazione ad attività extrascolastiche, circostanze, tuttavia, contestate dalla madre.
L'ulteriore contestazione del padre circa la mancata frequenza scolastica del minore è rimasta sprovvista di prova, alla stessa stregua delle presunte precarie condizioni abitative nelle quali vivrebbe la Pt_1
insieme al minore, nella casa del compagno, a nulla potendo rilevare l'unica immagine fotografica, all'uopo prodotta dal , ritraente un cancello CP_1 esterno di un non meglio identificabile fabbricato, non riconducibile ad alcun soggetto, e dalla quale non è certo evincibile quali siano le reali condizioni igienico – abitative della quest'ultima ha dichiarato, di Pt_1
contro, che la casa in cui abita con il figlio è stata da lei acquistata con il ricavato della vendita della casa coniugale (cfr. verbale del 03.06.2024).
Attesa, tuttavia, l'esigenza, avuto riguardo alle caratteristiche del caso concreto, che il minore, come richiesto dal padre e da medesimo, Per_1 possa incrementare le proprie relazioni con i coetanei nonché la partecipazione ad attività extra-scolastiche, si reputa opportuno nell'interesse del predetto regolamentare in questa sede i suoi tempi di permanenza con il padre, stabilendo all'uopo che trascorra con il resistente, in conformità alla volontà manifestata dallo stesso ragazzino, due giorni infrasettimanali (da concordare fra i coniugi), comprensivi di pernotto, dalle ore 17.00 all'indomani mattina, allorquando il avrà l'onere di CP_1
accompagnare il figlio a scuola, ed un finesettimana con pernotto, ogni quindici giorni, compatibilmente con le esigenze scolastiche del figlio;
durante le ferie estive per quindici giorni consecutivi, nei mesi di luglio oppure agosto;
durante le festività Natalizie e Pasquali per otto giorni 8
consecutivi, da concordare preventivamente, facendo sì che il minore trascorra ogni anno una festività diversa con ciascun genitore.
Lo stesso aveva dichiarato che “Nel tardo pomeriggio avrebbe CP_1 la possibilità di stare con il figlio, e comunque potrebbe accompagnarlo per le varie attività, svolgendo un lavoro in proprio, e quindi avendo degli orari flessibili”, così facendo fronte alla verosimile impossibilità in tal senso della moglie, per motivi di salute, nell'ottica di una doverosa collaborazione tra genitori, propria del regime di affidamento condiviso.
Ciò premesso, incontestato l'obbligo del di provvedere al CP_1
mantenimento del figlio - versando all'uopo, ogni mese, le relative Per_1 somme alla genitore collocatario dello stesso, non essendo di Pt_1 contro configurabile in capo al padre la possibilità di provvedere in maniera diretta al mantenimento del figlio, per i brevi periodi di permanenza presso di sé, stante la natura e la funzione che va riconosciuta all'assegno di mantenimento, da corrispondersi in favore dei figli al genitore collocatario in via prevalente, ovvero “non mero rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario nel mese corrispondente, bensì rata di un assegno annuale, determinato tenendo conto delle esigenze complessive della prole”
(Cass. 16351/2018; Cassazione civile sez. I - 08/09/2014, n. 18869; Cass., sent. n. 12308 del 2007, n. 566 del 2001) -, può ritenersi congruo, in proporzione alle esigenze del figlio minore, quantificare lo stesso nella misura di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, comparati tutti gli elementi economici e reddituali emersi in atti, relativi a ciascun genitore.
In particolare, la ricorrente è risultata percettrice di un assegno di invalidità di circa euro 700,00 mensili, mentre il resistente è un lavoratore autonomo, con comprovata esperienza professionale, e con introiti mensili per almeno euro 1.200,00 (verosimilmente maggiori, atteso che, al di là della documentazione fiscale prodotta in atti, è lo stesso a dichiarare CP_1
di spendere direttamente in favore del figlio, e pertanto di averne la relativa 9
capacità economica, somme mensili anche maggiori di euro 450,00, come disposto in sede di separazione – cfr. memoria difensiva dell'08.09.2022).
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio non può non tenersi conto, inoltre, dei maggiori tempi di permanenza del figlio presso il padre, come sopra meglio regolamentati, nonché di quanto pure rimasto provato nel corso del presente giudizio, ovvero la partecipazione diretta del all'acquisto di beni in favore del minore nella quotidianità CP_1
(quali vestiario, alimenti ed altro), oltre alla percezione dell'assegno unico, pari ad euro 250,00 mensili, esclusivamente da parte della Pt_1
(circostanza incontestata tra le parti).
Nell'immutato quadro probatorio in atti, può trovare, anche in questa definitiva sede, conferma la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della ricorrente in sede di separazione, nella misura di euro 100,00 mensili, a carico del marito, essendo rimasta provata in giudizio, secondo quanto dichiarato più volte dalla medesima l'esistenza di una Pt_1 stabile e duratura convivenza more uxorio della stessa con un altro uomo, al quale il piccolo afferma di essere legato, e che coabita con lui da Per_1
oltre sei anni.
Va, da ultimo, rigettata la domanda avanzata dalla ricorrente - peraltro non espressamente insistita né in sede di precisazione delle conclusioni, né in comparsa conclusionale - di riconoscimento di una somma a titolo di assegno divorzile, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, nel caso in esame la ricorrente non riferisce alcunchè in merito all'eventuale contributo offerto alla comunione familiare o alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge, nè tanto meno in ordine ad eventuali rinunce a prospettive lavorative, nulla deducendo né provando in merito, per cui non è configurabile alcuna funzione compensativo – perequativa dell'assegno, né può essere riconosciuto il 10
relativo diritto sotto il profilo assistenziale, essendo rimasta incontestata l'instaurata stabile convivenza con un altro uomo da parte della Pt_1 oltre alla percezione da parte della stessa di una pensione di invalidità.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe udito il P.M.
Affida in maniera condivisa il figlio minore delle parti, Persona_2
di anni dodici, ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre,
; Parte_1
Regolamenta i tempi di permanenza del figlio minore presso il padre come in parte motiva;
Pone a carico del padre, , l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
la somma mensile di euro 350,00, entro il giorno 05 di ogni mese, 11
annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore - al netto dell'assegno unico familiare, da percepirsi in via esclusiva da parte della Pt_1
Conferma la revoca dell'assegno di mantenimento, disposto in sede di separazione a carico del , in favore della a far data dal CP_1 Pt_1 provvedimento presidenziale del 14.04.2022;
Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 28.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti