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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/04/2024, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 123/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 123/2023 promossa da:
con sede legale in NO EN (TV), via Marocchesa n. 14, codice Parte_1
fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso partiva iva , P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Francesco Ferroni del foro di Milano
Appellante
Contro
nato ad [...] il [...] (cod. fisc. ) e CP C.F._1
residente in [...], rappresentato ed assistito dall'Avv.
Barbara Gagliardi
Appellato
Conclusioni. Come da note scritte per l'udienza del 12.1.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. citava in giudizio, dinanzi al CP
Giudice di Pace di Ascoli Piceno, l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al fine di ottenere, accertata la responsabilità contrattuale ex art. 1917 cc, il rimborso/restituzione della somma di euro 3.225,00 così come da polizza assicurativa professionale n.
340840522.
In particolare, deduceva che, nell'esercizio delle sue funzioni aveva compilato per la cliente Avv.
MO RI la richiesta volta ad ottenere il Contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 1, Org_1 pagina 1 di 9 comma da 5 a 15, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) inserendo per errore nell'area fatturato quello annuo anziché quello medio mensile, condotta questa che aveva comportato che la RI ricevesse la maggior somma di euro 34.778,00 anziché il contributo di euro 2898.00.
Il Rag. con pec del 27/7/2021, rappresentava all'Avv. RI l'errore professionale e le inviava CP
il modello F24 per il ravvedimento operoso, da addebitare sul conto corrente per la somma complessiva di € 35.105,00, di cui € 31.880,00 per restituzione del maggior contributo percepito ed € 3.225,00 per sanzioni e interessi e provvedeva a versare alla propria cliente l'importo delle sanzioni e degli interessi da ravvedimento operoso, pari a € 3.225,00, in data 27/7/2021.
Con pec del 27/7/2021, il Rag. denunciava il sinistro a compagnia con cui CP Parte_1
aveva stipulato con decorrenza dal 12/12/2014 la polizza n. 340840522 per la responsabilità civile professionale ragioniere, esperto contabile e la compagnia di assicurazioni, con pec del 2.2.2022
comunicava l'inoperatività della garanzia in forza dell'esplicita esclusione prevista dall'art. 5, lett. e),
sezione II.
Con atto di citazione notificato in data 2/5/2022, il Rag. conveniva in giudizio CP [...]
avanti al Giudice di Pace, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione : Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell' in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. (CF e iscr. nel registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. ), con sede in NO P.IVA_1
EN, Via Marocchesa n. 14, 31121 (TV), in virtù dell'art. 1917 c.c. nei confronti del Sig. CP
, in virtù della polizza professionale n. 340840522. Per l'effetto, condannare la Compagnia
[...] assicurativa al rimborso/restituzione della somma di euro 3.225,00, importo già versato dall'assicurato in favore della Sig.ra MO RI, quale corrispettivo del danno rappresentato dalle sanzioni amministrative, derivante dall'errore dell'assicurato, o dalla somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia sempre nei limiti della competenza di valore del Giudice di Pace. Oltre rivalutazione e interessi come per legge”
Si costituiva la compagnia di assicurazioni che chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 304/2022 emessa e pubblicata il 15/11/2022, notificata il 17/12/2022, il Giudice di
Pace di Ascoli Piceno così provvedeva: “accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la convenuta al rimborsare al Rag. la somma di € 2.755,00 oltre interessi legali dalla data CP
della domanda al saldo effettivo. Condanna altresì, altresì la convenuta al pagamento delle spese di pagina 2 di 9 giudizio in favore dell'attore, liquidate in complessivi € 1.135,00 di cui € 135,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% e iva e cap come per legge”.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello la compagnia di assicurazione deducendo la violazione da parte del giudice di prime cure dei canoni ermeneutici del contratto e, in particolare, dell'art. 5, lett. e), anche in combinato disposto con l'art. 2, lett. b), sezione II, delle condizioni generali della polizza che esclude la copertura assicurativa per “le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative nonché quelle derivanti: e) da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di .. contributi”.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ascoli
Piceno n. 304/2022 emessa e pubblicata il 15/11/2022, notificata il 17/12/2022
- nel merito, in via principale: previo accertamento che la copertura assicurativa di cui alla polizza n.
340840522 deve ritenersi non operativa, quindi esclusa per le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni derivanti da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di contributi, ex art. 5, lett. e), sezione II, delle condizioni generali di assicurazione, respingere la domanda formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare che sarà obbligata a manlevare/garantire/tenere indenne il Rag. Parte_1 CP dalla sanzione versata all'Avv. MO RI nei limiti del massimale di € 500.000,00 e,
[...] comunque, con uno scoperto del 10% con un minimo assoluto di € 500,00.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva il signor il quale chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato, CP
deducendo che l'art 5 delle condizioni generali di polizza andava letto unitamente all'articolo 2 lett. B) sez II delle condizioni generali di assicurazioni che prevedono la copertura in caso di sanzioni amministrative, a condizione che l'assicurato non sia obbligato in solido con il cliente, come nella specie.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale, quale Giudice di appello adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Rigettare l'appello proposto dalle avverso la sentenza n. 304/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Ascoli Piceno, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, con pagina 3 di 9 conseguente conferma della predetta sentenza di primo grado e con condanna dell'appellante
[...]
al pagamento delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio, in favore del sig Parte_1 CP
, con conferma delle spese del primo grado come da sentenza del Giudice di pace di Ascoli
[...]
Piceno.”
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
12.01.2024, nel corso delle quale le parti, a mezzo note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella misura di giorni quaranta per il deposito di memorie conclusionali e di giorni venti per repliche.
Esaminando le doglianze mosse, trattandosi di questione afferente all'interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione, si reputa opportuno in questa sede svolgere delle preliminari considerazioni sui criteri generali di interpretazione del contratto, anche con specifico riferimento alla materia assicurativa.
In tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, co. 1, c.c., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa;
ciò allorquando "la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da escludere la ricerca di una volontà diversa;
precisandosi, poi, che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell'art. 1363 cod. civ" (in termini cfr. Cass. 28.08.2007, n. 18180). Esso, pertanto, impone di procedere al coordinamento delle varie clausole e di interpretarle complessivamente le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dall'intero negozio: invero, il giudice del merito non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole e ciò neppure quando la loro interpretazione sembra non dare luogo ad alcuna incertezza sulla base del "senso letterale delle parole", espressione che deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, in modo che le varie espressioni vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza.
Il giudice, in definitiva, deve procedere secondo un iter che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna clausola, provveda poi a verificarlo nel confronto reciproco ed, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto.
pagina 4 di 9 Recentemente, è stato altresì confermato che "ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto.”(In termini Cass. 28.03.2017, n.7927)
Il medesimo orientamento ha altresì argomentato nel senso che "Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va peraltro verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole debbono essere considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass. 28 agosto 2007 n.
828; Cass. 22 dicembre 2005 n. 28479; Cass. 16 giugno 2003 n. 9626). Va d'altro canto sottolineato come, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della volontà della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare applicazione anche agli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare a quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. Tali criteri debbono essere, infatti, correttamente intesi quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto (v. Cass. 27 giugno 2011 n. 14079; Cass. 23 maggio 2011 n. 11295; Cass. 19 maggio 2011 n.
10998), avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass. 23 maggio 2011 n. 11295). Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta." (in termini, con giurisprudenza citata Cass. 7927/2017 cit.)
Sviluppando dette argomentazioni, e coerentemente con i principi espressi, la recente giurisprudenza ha altresì articolato anche un elenco dei criteri ermeneutici come presenti nel Codice Civile "
Nell'interpretazione di un contratto, allora, occorre far riferimento in via prioritaria al criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362 c.c., e, solo ove il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi (artt. 1362,1365
c.c.) e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi (artt. 1366,1371 c.c.)." (in termini
Cass. 26.10.2018, n.27256 e nello stesso senso Cass. 11.11.2021, n.33451)
È stato ulteriormente precisato, proprio nella materia assicurativa, che "Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., pagina 5 di 9 e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.; tale articolo ha una precisa ragione: se la clausola è predisposta da un solo contraente, la scarsa chiarezza del testo va imputata a costui, non avendo l'altro contraente dato alcun contributo alla redazione. Si può dire che tutela l'affidamento del contraente che non ha redatto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava dalla clausola" (cfr. Cass. 23.09.2021, n.25849).
Resta, tuttavia, evidente che l'interpretazione contra stipulatorem presuppone il dubbio: ossia presuppone che, in base alle regole di interpretazione correnti (testuali, sistematiche, etc.), siano ricavabili almeno due significati possibili;
tale presupposto è ciò che rende il significato non univoco e giustifica la tutela del contraente cui la clausola è "imposta"; la giurisprudenza sopra esposta, individua espressamente infatti tale criterio quale sussidiario allorquando non si sia pervenuti a univoca interpretazione del testo negoziale.
Ciò premesso in linea generale, esaminando le condizioni generali della polizza di assicurazione responsabilità civile professionale n. 340840522, deve osservarsi che l'art 1 prevede che “la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in seguito di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione di esperto contabile..”, mentre all'art 2 lett b, nel dettare “norme speciali” stabilisce che “Per le perdite patrimoniali derivanti dall'erogazioni di sanzioni, l'assicurazione opera a condizione che si tratti di sanzioni amministrative e che l' non sia obbligato, anche in solido con il cliente, al Parte_2 pagamento della stessa” e, al successivo art 5 sezioni II, nel disciplinare le cause di esclusione della copertura assicurativa, stabilisce che “Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, salvo quanto previsto dall'art. 2 lett. b) della presente sezione, nonché quelle derivanti: e) da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l'accesso a mezzi finanziari, licenziamenti, Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e/o in Deroga, messa in mobilità e sicurezza sul lavoro”
Ciò posto, il giudice di pace, nella sentenza impugnata ha ritenuto operativa la polizza ritenendo che la condotta del ragionier avesse cagionato alla cliente una perdita patrimoniale indennizzabile ai CP
sensi dell'art 1 delle condizioni generali di polizza, limitandosi ad affermare, peraltro in assenza di una qualsivoglia motivazione sul punto, che l'eccezione mossa dalla compagnia di assicurazioni in merito all'applicabilità di quanto convenuto dalle parti all'art 5 sez 2 della polizza fosse infondata.
pagina 6 di 9 Il giudice di pace, dunque, individuato il senso letterale delle parole di una frase contenuta nelle premesse del contratto, ha lì arrestato la propria indagine, ritenendo superfluo qualsiasi approfondimento: ma tale scelta non era consentita, dovendo poi il senso di questa clausola essere compreso alla luce dell'intero contesto dell'operazione compiuta dalle parti, secondo la funzione concreta degli accordi conclusi
Invero, nell'interpretazione dei contratti, gli strumenti dell'interpretazione letterale (art. 1362 c.c., comma 1) e della individuazione del senso che emerge dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.) sono legati da un rapporto di necessità ed interdipendenza assumendo funzione fondamentale nella ermeneutica negoziale, onde non è consentito di isolare frammenti letterali della clausola o del testo, ma è necessario considerare il negozio nella sua complessità, raffrontare e coordinare tra loro parole e frasi, al fine di ricondurle ad armonica unità e concordanza. (Cassazione civile sez. I, 07/09/2017, (ud.
06/06/2017, dep. 07/09/2017), n.20888)
In altri termini, non ci si può fermare, nell'interpretazione del contratto, alla previsione generale di cui all'art 1, soprattutto in ipotesi quale quella in esame in cui alla generica descrizione delle obbligazioni assunte dalla compagnia di assicurazioni, fanno seguito ulteriori disposizioni che precisano sia particolari ipotesi di perdite patrimoniali indennizzate (art 2) sia escludono per specifici eventi,
l'operatività della copertura assicurativa (art 5).
In particolare, da un lato le condizioni generali di polizza stabiliscono, dapprima, che qualora la perdita patrimoniale per il cliente derivi, come nel caso in esame, dall'irrogazione di sanzioni amministrative,
l'assicurazione opera a condizione che si tratti di sanzioni amministrative e che l' non sia Parte_2
obbligato, anche in solido con il cliente, al pagamento della stessa (art 2) e, poi, all'art 5 sez II, che la copertura assicurativa è esclusa in presenza di perdite patrimoniali cagionate al cliente conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, “salvo quanto previsto dall'art. 2 lett. b) della presente sezione nonché quelle derivanti: e) da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l'accesso a mezzi finanziari, licenziamenti, Cassa Ordinaria, Straordinaria e/o in Deroga, messa in Org_2
mobilità e sicurezza sul lavoro”
Orbene, applicando correttamente le regole ermeneutiche di interpretazione del contratto sopra esaminate, agli artt. 1, 2 lett. b) e 5 lett. e), sezione II, delle condizioni generali della polizza di assicurazione n. 340840522, anche alla luce del chiaro significato della congiunzione aggiuntiva
“nonché” e quindi dal “senso letterale delle parole” dell'art. 5, lett. e), emerge chiaramente che pagina 7 di 9 l'esclusione dalla copertura deve ritenersi estesa anche alle sanzioni amministrative riconducibili ad errori commessi nell'ambito di “procedure e adempimenti in materia di contributi” tra cui, a parere del
Tribunale, rientra l'ipotesi in esame, dal momento che l'applicazione di sanzioni ai danni della cliente dell'appellato è derivata proprio da un errore professionale dell'assicurato nell'ambito di una procedura finalizzata a far ottenere alla cliente un contributo a fondo perduto previsto dal “decreto Sostegni- bis” consistente nell'erogazione di una somma di denaro agli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".
E' evidente, in altri termini, che la polizza sottoscritta copre, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza, tutte le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate dall'assicurato, comprese quelle derivanti da sanzioni amministrative, ma con la precisazione, in forza del combinato disposto degli artt. 2, lett. b) e 5 prima parte, che sono, invece, escluse dalla garanzia, quanto alla normale attività dell'esperto contabile, le perdite patrimoniali conseguenti da sanzioni amministrative rispetto alle quali l'assicurato sia direttamente obbligato al pagamento, anche in solido con il cliente nonché tutte le perdite patrimoniali, comprese quelle discendenti da sanzioni amministrative e senza alcuna eccezione, derivanti dallo svolgimento di specifiche attività da parte del professionista, tra le quali sono annoverate, per ciò che qui interessa, le “attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di (…) contributi”.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado andrà integralmente riformata con il conseguente rigetto della domanda svolta dal nel primo grado di giudizio. CP
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza del e si CP
liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, applicando il parametro medio per la fase introduttiva, di studio e istruttoria, minimo per la fase decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate
Non viene disposta a carico della compagnia la condanna al pagamento della somma pari al contributo unificato ex art. 8 c.4 bis d.lgs. 28 4.3.2010 n. 28 per aver omesso la partecipazione alla procedura di mediazione, come richiesto dalla difesa del sussistendo "giustificato motivo" costituito CP
dall'avere, comunque, in fase stragiudiziale e anche a seguito dell'invito alla procedura, più volte esplicato all'assicurato le ragioni, accertate come fondate all'esito del giudizio, del mancato riconoscimento dell'indennizzo.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado n. 123/23, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda proposta da per le ragioni di cui in parte motiva CP
condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al CP
primo grado, in euro 1050.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge e, per il secondo grado di giudizio, in euro 2126.00 per compensi ed in euro 191.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 28 aprile 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 123/2023 promossa da:
con sede legale in NO EN (TV), via Marocchesa n. 14, codice Parte_1
fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso partiva iva , P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Francesco Ferroni del foro di Milano
Appellante
Contro
nato ad [...] il [...] (cod. fisc. ) e CP C.F._1
residente in [...], rappresentato ed assistito dall'Avv.
Barbara Gagliardi
Appellato
Conclusioni. Come da note scritte per l'udienza del 12.1.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. citava in giudizio, dinanzi al CP
Giudice di Pace di Ascoli Piceno, l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al fine di ottenere, accertata la responsabilità contrattuale ex art. 1917 cc, il rimborso/restituzione della somma di euro 3.225,00 così come da polizza assicurativa professionale n.
340840522.
In particolare, deduceva che, nell'esercizio delle sue funzioni aveva compilato per la cliente Avv.
MO RI la richiesta volta ad ottenere il Contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 1, Org_1 pagina 1 di 9 comma da 5 a 15, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) inserendo per errore nell'area fatturato quello annuo anziché quello medio mensile, condotta questa che aveva comportato che la RI ricevesse la maggior somma di euro 34.778,00 anziché il contributo di euro 2898.00.
Il Rag. con pec del 27/7/2021, rappresentava all'Avv. RI l'errore professionale e le inviava CP
il modello F24 per il ravvedimento operoso, da addebitare sul conto corrente per la somma complessiva di € 35.105,00, di cui € 31.880,00 per restituzione del maggior contributo percepito ed € 3.225,00 per sanzioni e interessi e provvedeva a versare alla propria cliente l'importo delle sanzioni e degli interessi da ravvedimento operoso, pari a € 3.225,00, in data 27/7/2021.
Con pec del 27/7/2021, il Rag. denunciava il sinistro a compagnia con cui CP Parte_1
aveva stipulato con decorrenza dal 12/12/2014 la polizza n. 340840522 per la responsabilità civile professionale ragioniere, esperto contabile e la compagnia di assicurazioni, con pec del 2.2.2022
comunicava l'inoperatività della garanzia in forza dell'esplicita esclusione prevista dall'art. 5, lett. e),
sezione II.
Con atto di citazione notificato in data 2/5/2022, il Rag. conveniva in giudizio CP [...]
avanti al Giudice di Pace, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione : Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell' in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. (CF e iscr. nel registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. ), con sede in NO P.IVA_1
EN, Via Marocchesa n. 14, 31121 (TV), in virtù dell'art. 1917 c.c. nei confronti del Sig. CP
, in virtù della polizza professionale n. 340840522. Per l'effetto, condannare la Compagnia
[...] assicurativa al rimborso/restituzione della somma di euro 3.225,00, importo già versato dall'assicurato in favore della Sig.ra MO RI, quale corrispettivo del danno rappresentato dalle sanzioni amministrative, derivante dall'errore dell'assicurato, o dalla somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia sempre nei limiti della competenza di valore del Giudice di Pace. Oltre rivalutazione e interessi come per legge”
Si costituiva la compagnia di assicurazioni che chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 304/2022 emessa e pubblicata il 15/11/2022, notificata il 17/12/2022, il Giudice di
Pace di Ascoli Piceno così provvedeva: “accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la convenuta al rimborsare al Rag. la somma di € 2.755,00 oltre interessi legali dalla data CP
della domanda al saldo effettivo. Condanna altresì, altresì la convenuta al pagamento delle spese di pagina 2 di 9 giudizio in favore dell'attore, liquidate in complessivi € 1.135,00 di cui € 135,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% e iva e cap come per legge”.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello la compagnia di assicurazione deducendo la violazione da parte del giudice di prime cure dei canoni ermeneutici del contratto e, in particolare, dell'art. 5, lett. e), anche in combinato disposto con l'art. 2, lett. b), sezione II, delle condizioni generali della polizza che esclude la copertura assicurativa per “le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative nonché quelle derivanti: e) da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di .. contributi”.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ascoli
Piceno n. 304/2022 emessa e pubblicata il 15/11/2022, notificata il 17/12/2022
- nel merito, in via principale: previo accertamento che la copertura assicurativa di cui alla polizza n.
340840522 deve ritenersi non operativa, quindi esclusa per le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni derivanti da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di contributi, ex art. 5, lett. e), sezione II, delle condizioni generali di assicurazione, respingere la domanda formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare che sarà obbligata a manlevare/garantire/tenere indenne il Rag. Parte_1 CP dalla sanzione versata all'Avv. MO RI nei limiti del massimale di € 500.000,00 e,
[...] comunque, con uno scoperto del 10% con un minimo assoluto di € 500,00.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva il signor il quale chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato, CP
deducendo che l'art 5 delle condizioni generali di polizza andava letto unitamente all'articolo 2 lett. B) sez II delle condizioni generali di assicurazioni che prevedono la copertura in caso di sanzioni amministrative, a condizione che l'assicurato non sia obbligato in solido con il cliente, come nella specie.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale, quale Giudice di appello adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Rigettare l'appello proposto dalle avverso la sentenza n. 304/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Ascoli Piceno, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, con pagina 3 di 9 conseguente conferma della predetta sentenza di primo grado e con condanna dell'appellante
[...]
al pagamento delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio, in favore del sig Parte_1 CP
, con conferma delle spese del primo grado come da sentenza del Giudice di pace di Ascoli
[...]
Piceno.”
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
12.01.2024, nel corso delle quale le parti, a mezzo note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella misura di giorni quaranta per il deposito di memorie conclusionali e di giorni venti per repliche.
Esaminando le doglianze mosse, trattandosi di questione afferente all'interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione, si reputa opportuno in questa sede svolgere delle preliminari considerazioni sui criteri generali di interpretazione del contratto, anche con specifico riferimento alla materia assicurativa.
In tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, co. 1, c.c., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa;
ciò allorquando "la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da escludere la ricerca di una volontà diversa;
precisandosi, poi, che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell'art. 1363 cod. civ" (in termini cfr. Cass. 28.08.2007, n. 18180). Esso, pertanto, impone di procedere al coordinamento delle varie clausole e di interpretarle complessivamente le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dall'intero negozio: invero, il giudice del merito non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole e ciò neppure quando la loro interpretazione sembra non dare luogo ad alcuna incertezza sulla base del "senso letterale delle parole", espressione che deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, in modo che le varie espressioni vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza.
Il giudice, in definitiva, deve procedere secondo un iter che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna clausola, provveda poi a verificarlo nel confronto reciproco ed, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto.
pagina 4 di 9 Recentemente, è stato altresì confermato che "ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto.”(In termini Cass. 28.03.2017, n.7927)
Il medesimo orientamento ha altresì argomentato nel senso che "Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va peraltro verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole debbono essere considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass. 28 agosto 2007 n.
828; Cass. 22 dicembre 2005 n. 28479; Cass. 16 giugno 2003 n. 9626). Va d'altro canto sottolineato come, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della volontà della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare applicazione anche agli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare a quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. Tali criteri debbono essere, infatti, correttamente intesi quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto (v. Cass. 27 giugno 2011 n. 14079; Cass. 23 maggio 2011 n. 11295; Cass. 19 maggio 2011 n.
10998), avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass. 23 maggio 2011 n. 11295). Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta." (in termini, con giurisprudenza citata Cass. 7927/2017 cit.)
Sviluppando dette argomentazioni, e coerentemente con i principi espressi, la recente giurisprudenza ha altresì articolato anche un elenco dei criteri ermeneutici come presenti nel Codice Civile "
Nell'interpretazione di un contratto, allora, occorre far riferimento in via prioritaria al criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362 c.c., e, solo ove il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi (artt. 1362,1365
c.c.) e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi (artt. 1366,1371 c.c.)." (in termini
Cass. 26.10.2018, n.27256 e nello stesso senso Cass. 11.11.2021, n.33451)
È stato ulteriormente precisato, proprio nella materia assicurativa, che "Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., pagina 5 di 9 e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.; tale articolo ha una precisa ragione: se la clausola è predisposta da un solo contraente, la scarsa chiarezza del testo va imputata a costui, non avendo l'altro contraente dato alcun contributo alla redazione. Si può dire che tutela l'affidamento del contraente che non ha redatto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava dalla clausola" (cfr. Cass. 23.09.2021, n.25849).
Resta, tuttavia, evidente che l'interpretazione contra stipulatorem presuppone il dubbio: ossia presuppone che, in base alle regole di interpretazione correnti (testuali, sistematiche, etc.), siano ricavabili almeno due significati possibili;
tale presupposto è ciò che rende il significato non univoco e giustifica la tutela del contraente cui la clausola è "imposta"; la giurisprudenza sopra esposta, individua espressamente infatti tale criterio quale sussidiario allorquando non si sia pervenuti a univoca interpretazione del testo negoziale.
Ciò premesso in linea generale, esaminando le condizioni generali della polizza di assicurazione responsabilità civile professionale n. 340840522, deve osservarsi che l'art 1 prevede che “la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in seguito di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione di esperto contabile..”, mentre all'art 2 lett b, nel dettare “norme speciali” stabilisce che “Per le perdite patrimoniali derivanti dall'erogazioni di sanzioni, l'assicurazione opera a condizione che si tratti di sanzioni amministrative e che l' non sia obbligato, anche in solido con il cliente, al Parte_2 pagamento della stessa” e, al successivo art 5 sezioni II, nel disciplinare le cause di esclusione della copertura assicurativa, stabilisce che “Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, salvo quanto previsto dall'art. 2 lett. b) della presente sezione, nonché quelle derivanti: e) da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l'accesso a mezzi finanziari, licenziamenti, Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e/o in Deroga, messa in mobilità e sicurezza sul lavoro”
Ciò posto, il giudice di pace, nella sentenza impugnata ha ritenuto operativa la polizza ritenendo che la condotta del ragionier avesse cagionato alla cliente una perdita patrimoniale indennizzabile ai CP
sensi dell'art 1 delle condizioni generali di polizza, limitandosi ad affermare, peraltro in assenza di una qualsivoglia motivazione sul punto, che l'eccezione mossa dalla compagnia di assicurazioni in merito all'applicabilità di quanto convenuto dalle parti all'art 5 sez 2 della polizza fosse infondata.
pagina 6 di 9 Il giudice di pace, dunque, individuato il senso letterale delle parole di una frase contenuta nelle premesse del contratto, ha lì arrestato la propria indagine, ritenendo superfluo qualsiasi approfondimento: ma tale scelta non era consentita, dovendo poi il senso di questa clausola essere compreso alla luce dell'intero contesto dell'operazione compiuta dalle parti, secondo la funzione concreta degli accordi conclusi
Invero, nell'interpretazione dei contratti, gli strumenti dell'interpretazione letterale (art. 1362 c.c., comma 1) e della individuazione del senso che emerge dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.) sono legati da un rapporto di necessità ed interdipendenza assumendo funzione fondamentale nella ermeneutica negoziale, onde non è consentito di isolare frammenti letterali della clausola o del testo, ma è necessario considerare il negozio nella sua complessità, raffrontare e coordinare tra loro parole e frasi, al fine di ricondurle ad armonica unità e concordanza. (Cassazione civile sez. I, 07/09/2017, (ud.
06/06/2017, dep. 07/09/2017), n.20888)
In altri termini, non ci si può fermare, nell'interpretazione del contratto, alla previsione generale di cui all'art 1, soprattutto in ipotesi quale quella in esame in cui alla generica descrizione delle obbligazioni assunte dalla compagnia di assicurazioni, fanno seguito ulteriori disposizioni che precisano sia particolari ipotesi di perdite patrimoniali indennizzate (art 2) sia escludono per specifici eventi,
l'operatività della copertura assicurativa (art 5).
In particolare, da un lato le condizioni generali di polizza stabiliscono, dapprima, che qualora la perdita patrimoniale per il cliente derivi, come nel caso in esame, dall'irrogazione di sanzioni amministrative,
l'assicurazione opera a condizione che si tratti di sanzioni amministrative e che l' non sia Parte_2
obbligato, anche in solido con il cliente, al pagamento della stessa (art 2) e, poi, all'art 5 sez II, che la copertura assicurativa è esclusa in presenza di perdite patrimoniali cagionate al cliente conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, “salvo quanto previsto dall'art. 2 lett. b) della presente sezione nonché quelle derivanti: e) da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l'accesso a mezzi finanziari, licenziamenti, Cassa Ordinaria, Straordinaria e/o in Deroga, messa in Org_2
mobilità e sicurezza sul lavoro”
Orbene, applicando correttamente le regole ermeneutiche di interpretazione del contratto sopra esaminate, agli artt. 1, 2 lett. b) e 5 lett. e), sezione II, delle condizioni generali della polizza di assicurazione n. 340840522, anche alla luce del chiaro significato della congiunzione aggiuntiva
“nonché” e quindi dal “senso letterale delle parole” dell'art. 5, lett. e), emerge chiaramente che pagina 7 di 9 l'esclusione dalla copertura deve ritenersi estesa anche alle sanzioni amministrative riconducibili ad errori commessi nell'ambito di “procedure e adempimenti in materia di contributi” tra cui, a parere del
Tribunale, rientra l'ipotesi in esame, dal momento che l'applicazione di sanzioni ai danni della cliente dell'appellato è derivata proprio da un errore professionale dell'assicurato nell'ambito di una procedura finalizzata a far ottenere alla cliente un contributo a fondo perduto previsto dal “decreto Sostegni- bis” consistente nell'erogazione di una somma di denaro agli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".
E' evidente, in altri termini, che la polizza sottoscritta copre, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza, tutte le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate dall'assicurato, comprese quelle derivanti da sanzioni amministrative, ma con la precisazione, in forza del combinato disposto degli artt. 2, lett. b) e 5 prima parte, che sono, invece, escluse dalla garanzia, quanto alla normale attività dell'esperto contabile, le perdite patrimoniali conseguenti da sanzioni amministrative rispetto alle quali l'assicurato sia direttamente obbligato al pagamento, anche in solido con il cliente nonché tutte le perdite patrimoniali, comprese quelle discendenti da sanzioni amministrative e senza alcuna eccezione, derivanti dallo svolgimento di specifiche attività da parte del professionista, tra le quali sono annoverate, per ciò che qui interessa, le “attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di (…) contributi”.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado andrà integralmente riformata con il conseguente rigetto della domanda svolta dal nel primo grado di giudizio. CP
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza del e si CP
liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, applicando il parametro medio per la fase introduttiva, di studio e istruttoria, minimo per la fase decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate
Non viene disposta a carico della compagnia la condanna al pagamento della somma pari al contributo unificato ex art. 8 c.4 bis d.lgs. 28 4.3.2010 n. 28 per aver omesso la partecipazione alla procedura di mediazione, come richiesto dalla difesa del sussistendo "giustificato motivo" costituito CP
dall'avere, comunque, in fase stragiudiziale e anche a seguito dell'invito alla procedura, più volte esplicato all'assicurato le ragioni, accertate come fondate all'esito del giudizio, del mancato riconoscimento dell'indennizzo.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado n. 123/23, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda proposta da per le ragioni di cui in parte motiva CP
condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al CP
primo grado, in euro 1050.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge e, per il secondo grado di giudizio, in euro 2126.00 per compensi ed in euro 191.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 28 aprile 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
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