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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6285 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2693/2020, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 4 luglio 2025, comunicata in data 7 luglio 2025, con cui è stato concesso il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di rappresentate e difese dall' C.F._2 Persona_1
Avvocato Giovanni A.M.Morana (c.f. ) presso il cui studio a C.F._3
CodiceFiscale_4
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Casoria (Na) alla via Vittorio Emanuele n. 45 sono elettivamente domiciliate
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2635 del 2019, il tribunale di Torre Annunziata, dopo aver convertito il rito da sommario in ordinario, ha accolto le domande proposte, con ricorso ex art. 702-bis, da
, volte ad ottenere la condanna del padre al risarcimento Controparte_1 Persona_1
dei danni non patrimoniali derivati dai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, sia iure proprio che iure hereditario, per il pregiudizio patito dalla madre defunta
Persona_2
Le statuizioni di condanna sono state emesse nei confronti degli eredi di , Persona_1
citati in riassunzione - a seguito del decesso del convenuto verificatosi nel corso del giudizio di primo grado - collettivamente e impersonalmente, con atto notificato in data 15 maggio
2019.
Segnatamente il giudice di prime cure così decideva: “Condanna gli eredi di
[...]
al pagamento, in favore di , quale erede di Per_1 Controparte_1 Persona_2
, dell'importo complessivo di euro 51.382,91, oltre interessi al tasso legale dalla
[...]
pubblicazione della sentenza al saldo;
RGn°2693/2020-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
condanna gli eredi di al pagamento in favore di , Persona_1 Controparte_1
dell'importo di euro 30.829,74, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
condanna gli eredi di alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro Persona_1
14.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, dando atto che la parte è stata ammessa gratuito patrocinio e che si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese”.
Il giudizio era volto esclusivamente alla determinazione del quantum, atteso che l'accertamento dell'an debeatur era stato già effettuato con la sentenza n. 4735 del 2014 della Corte di Appello di Napoli, in cui era stata riconosciuta la responsabilità penale di per i reati di cui agli artt. 81cpv e 572 cp, 582cp, 585 in relazione all'art. Persona_1
577 ult. co. cp, e artt. 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 2, cp.
Al fine di ottenere la liquidazione del risarcimento in loro favore, le due sorelle dell'attrice,
e cioè le odierne appellanti e , avevano preventivamente adito Parte_2 Parte_1
il Tribunale di Torre Annunziata che, con sentenza n. 2494 del 2018 aveva riconosciuto loro, in qualità di eredi di la somma complessiva di € 51.382,91 e, Persona_2
individualmente, per i pregiudizi da ciascuna patiti, l'importo di 30.829,74.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata hanno proposto impugnazione e articolando sei motivi di appello al fine di ottenere la Parte_2 Parte_1
riforma del provvedimento, oltre alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della stessa.
L'appellata , sebbene ritualmente citata, non si è costituita nel presente Controparte_1
grado.
Disposta, con ordinanza del 16 febbraio 2021, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per la parte eccedente la somma di euro 21.000,00, a seguito di vari rinvii la causa, previo mutamento della sezione assegnataria, è stata riservata in decisione con ordinanza del 4 luglio 2025, con cui è stato concesso il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
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3. Preliminarmente deve essere rilevata la tempestività del gravame, proposto con atto di citazione notificato in data 24/07/2020, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c. - quale risultante dall'applicazione della sospensione per l'emergenza coronavirus dei processi civili nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e 11 maggio 2020, disposta dall'art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020 - decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado intervenuta in data 28/11/2019.
4. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è solo in parte fondata, per i rilievi di seguito esposti.
Ragioni di priorità logico giuridica impongono la preventiva disamina del primo e e del quarto motivo di gravame che, per ragioni di connessione - entrambi concernendo errores in procedendo che si assumono intervenuti nel giudizio di prime cure, successivamente alla dichiarazione del decesso dell'originario convenuto - è opportuno trattare Persona_1
congiuntamente.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame le impugnanti hanno denunciato la nullità della sentenza di primo grado, poiché l'atto di riassunzione notificato da era Controparte_1
viziato nella vocatio in ius;
invero, aveva citato autonomamente in Controparte_1
riassunzione, senza che il giudizio fosse stato interrotto, gli eredi di , Persona_1
erroneamente indicando l'udienza di rinvio, che era stata fissata per l'ammissione delle istanze istruttorie, per il 13.10.2019, anziché per il 3.10.2019. Da ciò sarebbe derivata la nullità di tutti gli atti consequenziali, compreso il provvedimento finale, con conseguente necessaria rinnovazione delle attività compiute in primo grado, e rimessione in termini per l'espletamento dell'attività istruttoria, preclusa in primo grado.
Con il quarto motivo di impugnazione, poi, le appellanti hanno dedotto l'erroneità del modus procedendi adottato dal giudice di prime cure che - ritenendo irrituale la richiesta di interruzione del giudizio depositata telematicamente ed escludendo che il giudizio potesse poi essere interrotto, alla successiva udienza del 3 ottobre 2019, una volta citate in riassunzione le eredi di – avrebbe determinato una lesione del diritto di Persona_1
difesa, derivante dalla necessità di costituirsi in un processo non interrotto, in cui Per_1
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda non era riuscito a depositare neppure una delle tre memorie di cui all'art. 183, 6° Per_1
comma, c.p.c.
Da ciò la richiesta di dichiarare il giudizio interrotto alla data della prima dichiarazione del decesso di , risalente al 15 marzo 2019 o, in via gradata alla data Persona_1
dell'udienza del 3.10.2019, o, in via di ulteriore subordine, di essere rimesse in termini, per l'articolazione delle richieste istruttorie, essendo dipeso l'inutile spirare dei termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., da causa non imputabile.
Gli argomenti che precedono possono essere solo in minima parte condivisi, per i rilievi di seguito esposti.
In primo luogo non coglie nel segno, nei termini in cui è stata proposta, la censura avente ad oggetto l'omessa interruzione del giudizio di primo grado.
Invero, come osservato dal primo Giudice, alla stregua del dato normativo di cui all'art. 300
c.p.c., nei casi di interruzione non automatica (ad es., per morte o perdita della capacità processuale della parte costituita), allorquando l'evento si verifichi nei riguardi della parte che è costituita a mezzo del procuratore, “questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti”; in difetto di tali presupposti, non essendo stato l'evento ritualmente notificato alle altre parti, né dichiarato in udienza, il Tribunale ha appunto ritenuto – con valutazione neppure specificamente impugnata dalle appellanti - l'irritualità dell'istanza di interruzione, depositata fuori udienza nel fascicolo telematico, in data 15 marzo 2019, e non notificata alle altre parti. Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., e ciò anche mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (in termini, per l'ipotesi di celebrazione dell'“udienza cartolare” Cass.sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 );
è stato parimenti precisato, con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame ( Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 30729 del 29/11/2024) che alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo
RGn°2693/2020-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio.
Né una tale interruzione avrebbe potuto, difformemente da quanto dedotto dalle appellanti, essere pronunciata alla successiva udienza del 3 ottobre 2019, avendo medio tempore la parte attrice provveduto a citare in riassunzione gli eredi di;
soccorre al Persona_1
riguardo il tenore testuale dell'art. 300, 2° comma, c.p.c., norma che appunto prevede che
“dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente”.
La citazione in riassunzione, a cui nel caso di specie ha provveduto , Controparte_1
consente appunto di impedire la dichiarazione di interruzione del giudizio, come correttamente ritenuto dal primo Giudice.
Sulla scorta di tale premessa, essendo i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. stati concessi prima della predetta riassunzione, quando era costituito in giudizio un procuratore nell'interesse di , deve senz'altro escludersi che si sia verificato un Persona_1
pregiudizio delle facoltà difensive non imputabile alla parte convenuta, e tale da legittimare una rimessione in termini.
Al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato principio secondo cui, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. (cfr., tra le altre Cass. sez. 3, ordinanza n. 12183 del
07/05/2021).
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Né la denunciata nullità della citazione in riassunzione, per l'erronea indicazione della data di udienza, appare nella fattispecie produttiva degli effetti pretesi dalle appellanti.
Effettivamente, si evince dall'esame dell'atto di riassunzione che, mentre nella parte narrativa dello stesso risulta indicata, quale successiva udienza, fissata per la valutazione delle istanze istruttorie, l'udienza del 3 ottobre 2019, di fatto tenutasi, nelle conclusioni dell'atto, contenenti la citazione a comparire, per un evidente errore materiale, risulta indicata la data del 13 ottobre 2019; trattasi indubitabilmente di un vizio di nullità dell'atto di riassunzione, riguardante la vocatio in ius.
Quanto agli effetti di tale vizio, nel presente grado di impugnazione, occorre procedere ad una disamina distinta della posizione di che risulta essersi costituita nel Parte_2
giudizio di primo grado, e di , che invece è rimasta contumace nel precedente Parte_1
grado ed ha scelto di spiegare impugnazione unitamente alla germana Pt_2
Con riferimento alla posizione di infatti, l'intervenuta costituzione nel Parte_2
precedente grado ha indubitabilmente comportato una sanatoria della predetta nullità, in applicazione del principio espresso dall'art. 164, 3° comma, c.p.c.; ciò tanto più ove si consideri che, nella comparsa di costituzione relativa al giudizio di primo grado, Pt_2
non si è lamentata dell'errata indicazione della data di udienza, semplicemente
[...]
chiedendo che venisse dichiarata l'interruzione del processo al 15.3.2019, data in cui l'avv.
NO, difensore del padre defunto, “seppure in modo assolutamente irrituale”, aveva dichiarato la morte del suo assistito o, in subordine, alla data del 3 ottobre 2019, udienza in cui, pur dopo la citazione in riassunzione delle eredi, tale dichiarazione era stata ripetuta.
Quanto invece agli effetti di tale nullità nei confronti dell'appellante Parte_1
contumace nel giudizio di primo grado, giova richiamare i più recenti approdi raggiunti, anche in sede nomofilattica, dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, con particolare riferimento alla questione dei vizi relativi alla vocatio in ius dell'atto di citazione, da cui possono desumersi principi senz'altro applicabili alla fattispecie, in cui il vizio investe non l'atto introduttivo, ma un atto di riassunzione .
Occupandosi proprio della questione in esame, e cioè degli effetti dell'omessa rilevazione di un vizio riguardante la vocatio in ius nel corso del giudizio di primo grado, le Sezioni Unite
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della Suprema Corte (Cass. Sez. U, sentenza n. 2258 del 26/01/2022) hanno affermato il principio secondo cui “nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla
"vocatio in ius", ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse, se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.”
L'intervento nomofilattico si è invero reso necessario, a seguito dell'ordinanza interlocutoria n. 18297/2021 del 25 giugno 2021, per effetto di contrastanti pronunce della Suprema Corte, in ordine all'applicabilità dell'art. 294 c.p.c. all'ipotesi del contumace destinatario di una citazione nulla, per vizi relativi alla vocatio in ius.
Le Sezioni Unite hanno dunque ritenuto che la difformità di pronunce segnalata dalla ordinanza interlocutoria della Terza Sezione Civile vada composta dando continuità all'interpretazione prescelta da Cass. Sez. 6 - 3, 7 maggio 2013, n. 10580, nel senso, cioè, di lasciare regolata dall'art. 294 c.p.c. la questione degli effetti della rilevazione della nullità della citazione come motivo d'appello, distinguendo fra rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado, a norma degli artt. 354, comma 4, e 356 c.p.c., e rimessione in termini per le attività segnate da preclusioni condizionata alla dimostrazione della mancata conoscenza del processo.
Secondo quanto precisato in tale pronuncia, la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per vizi della vocatio in ius, riguardando l'atto preordinato all'instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e non sia rilevata d'ufficio dal giudice (art. 164 c.p.c.), comporta l'estensione a tutti gli atti del processo che ne sono dipendenti (art. 159, comma 1, c.p.c.), ovvero agli atti che devono compiersi nel contraddittorio delle parti. Allorché tale nullità non sia stata sanata dalla costituzione del convenuto né rilevata d'ufficio, non operando per essa il regime di cui all'art. 157, comma 2,
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda c.p.c., la stessa nullità si converte in motivo di impugnazione e deve perciò essere fatta valere dal contumace mediante appello, contemporaneamente spiegato, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di merito (da ultimo, Cass. Sez. Unite, 25 novembre 2021, n. 36596).
La proposizione dell'appello, d'altro canto, non sana ex se la nullità degli atti successivi dipendenti dalla citazione viziata. Il giudice d'appello, preso atto della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., è dunque tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli.
La rinnovazione degli atti nulli che sia ordinata dal giudice d'appello coinvolge, peraltro, le attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294
c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo.
Trattasi pertanto di rimedio che riammette la parte all'esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo.
Quando la nullità della citazione dedotta dall'appellante, rimasto contumace in primo grado, dipende dall'inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 c.p.c., o, come nella fattispecie in esame, dall'assente o errata indicazione della data di udienza, la rimessione in termini per le attività che gli sarebbero precluse, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., resta, di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito.
Secondo l'avviso del Supremo Collegio, in virtù di un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, è da escludere che dalla nullità
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della citazione, pur non seguendo la rimessione al primo giudice, discenda la necessaria rimessione in termini del contumace appellante, perché ciò, come si avverte anche in dottrina, comporterebbe un “incentivo alla contumacia” e un “premio” per lo stesso, sebbene egli abbia avuto cognizione del processo ed avrebbe perciò potuto comunque costituirsi nel giudizio di primo grado, mentre ha preferito attendere per poi spiegare gravame.
Nel caso di specie, non solo è evidente che il vizio prospettato non abbia in alcun modo impedito a di avere conoscenza del processo- tanto che la germana Parte_1 Pt_2
destinataria della medesima citazione, risulta essersi costituita nel giudizio di primo grado – ma il vizio riguarda una riassunzione intervenuta quando erano stati già concessi, legittimamente in virtù di quanto sopra esposto, i termini di cui all'art. 183, 6° comma,
c.p.c. e pertanto, in difetto di ammissione ed espletamento della prova, esclusivamente la fase conclusiva e decisionale.
La riscontrata nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha statuito nei confronti di peur a fronte di un vizio di nullità della relativa vocatio in ius, impone Parte_1
dunque a questa Corte distrettuale un nuovo esame delle domande proposte, alla luce delle censure sollevate dalla parte appellante – involgenti anche il merito delle questioni affrontate nella sentenza impugnata - non potendo il giudice di appello limitarsi a dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado, non ricorrendo appunto alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice tassativamente previste dagli artt. 343 e
354 c.p.c.
Tale scrutinio dovrà indubitabilmente misurarsi con il tenore dei motivi di impugnazione specificamente proposti, alla luce del pacifico insegnamento secondo cui, allorquando il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354
c.p.c., è necessario che l'appellante deduca ritualmente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, anche le questioni di merito. In particolare, secondo un orientamento assolutamente pacifico, mentre nelle ipotesi di appello avente contenuto esclusivamente rescindente – in cui il riscontro del motivo di invalidità esaurisce l'oggetto della cognizione riservata al giudice di secondo grado - la parte soccombente ha interesse a dedurre un mero
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vizio di nullità del giudizio di primo grado, dovendo la causa essere rimessa al primo giudice, affinché il procedimento di primo grado sia rinnovato con contraddittorio regolarmente costituito, nelle altre ipotesi, invece, in cui l'appello cumula in se iudicium rescindens e iudicium rescissorium, e cioè è diretto non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, ma alla rinnovazione del giudizio di merito, le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo giudice e non rientranti nelle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354
c.p.c., hanno carattere strumentale e meramente subordinato, perché esse non sono di per sé idonee ad assicurare alla parte appellante la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, l'appello è inammissibile, sia per difetto d'interesse che per difetto di rispondenza al modello legale di impugnazione, ove non vengano, altresì, ritualmente prospettati vizi di merito della sentenza impugnata (cfr., in motivazione Cass.Sez. 3, Sentenza n. 24612 del 03/12/2015; Cass., sez. un., 14 dicembre 1998, n. 12541; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1934 del 22/04/1989; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 10288 del 27/07/2001; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17026 del 26/08/2004 Sez.
2, Sentenza n. 27296 del 09/12/2005 Sez. 3, Sentenza n. 1199 del 19/01/2007 Sez. 3,
Sentenza n. 2053 del 29/01/2010)
Sulla scorta di tale principio, deve senz'altro ritenersi che l'ambito del sindacato devoluto al giudice di impugnazione, nella fase rescissoria, sia circoscritto ai vizi di merito specificamente prospettati, unitamente a quelli di rito, dalla parte appellante. ( cfr. Cass.
4125/2020, secondo cui la decisione deve avvenire nei limiti delle doglianze prospettate;
Cass. n.5590/2011).
5.Merita per converso di essere disatteso il secondo motivo di appello, teso a protestare la nullità della sentenza per omessa indicazione del difensore della convenuta costituita e per la lesione del contraddittorio subita da erroneamente dichiarata contumace Parte_2
dal giudice di prime cure.
In particolare, si trova ripetutamente affermato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio – estensibile anche all'omessa indicazione del difensore - secondo cui l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nominativo di una delle parti in causa, determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ, integrando altrimenti mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata” ( Cass. Sez. 1, Sentenza n.
5850 del 22/04/2002; Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015, Sez. 3, Sentenza n. 4796 del
06/03/2006).
In particolare, occupandosi di una fattispecie concreta per molti versi analoga a quella che viene in rilievo nel presente giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015, in motivazione) la Suprema Corte ha ritenuto che fosse emendabile con la procedura di correzione l'omessa indicazione, nel dispositivo e nell'intestazione di una sentenza, di una parte che era pacificamente comproprietaria dei beni oggetto di domanda di usucapione, evidenziando che dallo svolgimento del processo contenuto nella sentenza risultava che tale parte era stata ritualmente citata in giudizio in primo grado, non dubitandosi della regolare instaurazione del contraddittorio, e considerato che gli stessi ricorrenti avevano provveduto a notificarle il ricorso in cassazione “così riconoscendola come parte del processo”.
Nel caso di specie, se nell'intestazione della sentenza impugnata si rinviene la generica indicazione della parte convenuta come “eredi di ”, qualificati come Persona_1
“contumaci”, nella motivazione si dà espressamente atto che a seguito del decesso di
[...]
venivano evocati in giudizio i suoi eredi e che, mentre non si Per_1 Parte_1
costituiva, si costituiva all'udienza fissata per la decisione. Parte_2
Nella medesima pronuncia, inoltre, si rinviene espressa motivazione in ordine all'eccezione sollevata da con riferimento alla dedotta necessità di interruzione del Parte_2
giudizio; è agevolmente inferibile, pertanto, che il Giudice di prime cure ha tenuto conto delle difese svolte da e che l'omessa indicazione nell'intestazione e nel Parte_2
dispositivo del suo nominativo è ascrivibile ad un mero errore materiale.
Con riferimento all'omessa indicazione del difensore, va poi aggiunto che, se è vero è che la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. indica i nominativi delle parti e dei rispettivi difensori quali requisiti previsti a pena di nullità, la giurisprudenza interpreta tale vizio in senso
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sostanziale e non prettamente formale. Anche i precedenti della Corte di Cassazione indicati dalle appellanti, infatti, contengono un temperamento della nullità prevista dall'art. 132
c.p.c., affermando che, se la sentenza ha comunque raggiunto il suo scopo e il difensore possa essere individuato dal contesto, il vizio dia vita a mera irregolarità formale emendabile con la procedura della correzione degli errori materiali. (Cass. Sez. 3,
03/07/2008, n. 18202; conf. Cass. Civ., sez. 2, sentenza n. 7242 del 28/05/2001).
Nel caso di specie, dalla lettura degli altri atti processuali è facilmente rinvenibile il nominativo dell'avvocato delle odierne appellanti per cui non è riscontrabile un'ipotesi di nullità formale.
6.Del pari infondato, poi, è il terzo motivo di gravame, con cui viene denunciata l'erroneità della statuizione della sentenza di primo grado -che si assume come immotivata ed arbitraria, essendo riscontrabile al riguardo soltanto un “simulacro di motivazione” - con cui
è stata disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per indeterminatezza, e cioè per incerta determinazione del petitum e della causa petendi.
Al riguardo, non può che ribadirsi quanto affermato, sia pur con motivazione sintetica, dal primo Giudice, nel disattendere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, e cioè per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c.
Ritiene infatti questa Corte che le circostanze indicate, sia pur sinteticamente, dalla parte attrice nel giudizio di prime cure, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c., a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata - avendo Controparte_1
ampiamente esposto le vicende del giudizio penale che aveva visto imputato
[...]
per le gravi condotte di violenza e vessazione da costui abitualmente perpetrate Per_1
in ambito familiare, richiamando altresì il giudizio risarcitorio già proposto in sede civile dalle germane e descrivendo gli effetti pregiudizievoli prodottisi in suo danno - così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale
RGn°2693/2020-Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto su cui la stessa si fonda, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013).
7.Merita per converso parziale accoglimento il quinto motivo di gravame, involgente la decisione del merito della controversia, teso a denunciare, in via principale, l'infondatezza della pretesa dell'odierna appellata in ordine ai danni iure hereditatis, richiesti cioè in qualità di erede della madre e iure proprio, patiti in conseguenza Persona_2
dei reati commessi dal padre . Persona_1
Solo in via subordinata, per il caso in cui la Corte dovesse ritenere provato il danno iure hereditario, le impugnanti hanno chiesto la riduzione dello stesso alla metà; per il danno iure proprio hanno invocato, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda o quanto meno la quantificazione del dovuto in misura ridotta rispetto a quanto liquidato in favore di e . Parte_2 Parte_1
Per l'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria proposta iure proprio, hanno poi prospettato la necessità di ridurre il dovuto di un terzo, assumendo che anche sarebbe divenuta per tale quota erede del danneggiante Controparte_1 [...]
Per_1
Oggetto di censura è dunque, in primo luogo, la statuizione della sentenza impugnata con cui le odierne appellanti sono state condannate a pagare € 51.382,91 a titolo di danno iure hereditario; le appellanti hanno poi denunciato la carenza di prova del credito di €
30.829,74 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in proprio dall'attrice in primo grado.
Quanto alla prima di tali poste risarcitorie, nell'assunto delle impugnanti la decisione in merito al quantum - esternata mediante l'impiego dell'espressione secondo cui “… tutti questi elementi, complessivamente considerati inducono a ritenere congrua una liquidazione del danno non patrimoniale di € 50.000,00 per i danni cagionati a Per_2
RGn°2693/2020-Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
e dunque alle ricorrenti iure hereditario” - sarebbe frutto di un'erronea Persona_2
trasposizione del dispositivo della sentenza n. 2494 del 2018, con cui il medesimo
Tribunale di Torre Annunziata, nel diverso giudizio recante RG n. 3525/2016, aveva liquidato il danno iure hereditario in favore delle odierne appellanti e Pt_2 Pt_1
.
[...]
Il motivo di gravame, nel rimarcare l'evidente interferenza, quanto al danno reclamato iure hereditario, tra l'iniziativa giudiziaria intrapresa da e il giudizio Controparte_1
preventivamente introdotto dalle germane odierne appellanti, coglie indubitabilmente nel segno.
Mette conto osservare, infatti, che, sulla scorta di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, espressasi anche in sede nomofilattica (Cass. Sez. U, sentenza n. 24657 del 28/11/2007; Cass.sez. 3, sentenza n. 15894 del 11/07/2014; Cass. sez. 3 - ,
Sentenza n. 10585 del 18/04/2024), i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760 che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda
RGn°2693/2020-Sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Tale approdo interpretativo concreta espressione del principio generale, affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza (cfr. Cass. 22 ottobre
1998 n. 10478, 17 novembre 1999 n. 12767, 28 giugno 2001 n. 8842, 6 ottobre 2005 n.
19460). In questa prospettiva ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore, atteso che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione.
Più in particolare, come pure ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione, ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza, senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento, poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 27417 del 20/11/2017, Rv. 646949 – 01; conf. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 8508 del 6/05/2020, Rv. 657808 - 02).
Peraltro, come anche chiarito dal Giudice di legittimità (cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n. 21077 del 27/07/2024), in ordine alla portata del giudicato nei confronti dei coeredi che non abbiano partecipato al giudizio, opera il principio secondo cui, trattandosi di obbligazione solidale dal lato attivo, ai sensi dell'art. 1306 c.c. il giudicato favorevole eventualmente formatosi nel diverso processo può avere efficacia nei confronti del concreditore a seguito di una sua scelta, mentre quello sfavorevole non opera nei suoi confronti.
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Poste tali premesse, mette conto osservare che, fin dal giudizio di primo grado, l'odierna appellata ha invocato, a fondamento della pretesa azionata, oltre alle sentenze emesse in sede penale nei confronti di , anche i provvedimenti resi in sede civile nei Persona_1
confronti delle germane, parimenti costituite come parti civili nel giudizio penale, richiamando, già nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c, il provvedimento di sequestro emesso a carico di - a cui era seguito il giudizio di merito introdotto dalle germane, Persona_1
nell'anno 2016 - ed evidenziando che, già in quella sede, era stata ritenuta “congrua una liquidazione del danno non patrimoniale di €40.000,00 per i danni cagionati a
[...]
, e dunque alle ricorrenti iure hereditatis..” Persona_2
Di poi, con la memoria ex art. 183, 6°comma, 1 termine, depositata in data 16 maggio
2019, nell'invocare a proprio vantaggio gli esiti del giudizio risarcitorio proposto dalle germane, ha espressamente dedotto che “senza che sia stata disposta alcuna attività istruttoria, dopo la concessione del sequestro conservativo suddetto, quel giudizio risulta poi definito con la sentenza n. 2494/18 del 13/11/2018 (fol. 13) con la quale il Tribunale ha condannato al pagamento in favore delle figlie e Persona_1 Pt_2 Parte_1
della complessiva somma di € 51.382,91, quali eredi della genitrice Persona_2
e di € 30.829,74 ciascuna, in proprio”, aggiungendo che “le suddette
[...]
considerazioni fatte per la valenza da attribuire al decreto di sequestro valgono a maggior ragione per la sentenza che quel giudizio ha definito”.
Sulla scorta dei rilievi finora svolti, occorre allora esaminare il decisum della sentenza n.
2494 del 2018 sopra citata, per comprendere se la liquidazione effettuata in quella sede avesse ad oggetto l'intero credito risarcitorio spettante a reclamato Persona_2
iure hereditario, o se fosse stata limitata alla quota delle due coeredi in quel giudizio.
Al riguardo, il Collegio reputa pienamente condivisibili i rilievi già svolti da questa Corte distrettuale, in diversa composizione, nel concedere, con l'ordinanza del 16 febbraio 2021, la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appunto evidenziando, con rilievo officioso, che con la sentenza 2494/2018 del tribunale di Torre
Annunziata era stato liquidato in favore delle germane e Parte_2 Parte_1
l'intero ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla madre per
RGn°2693/2020-Sentenza
- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda effetto delle violenze subite, come tale comprensivo anche della quota di pertinenza (quale erede della di . Per_2 Controparte_1
Trattasi di conclusione indubitabilmente avvalorata dal tenore delle espressioni testuali impiegate dal magistrato estensore della predetta sentenza, ove appunto si reputa “congrua una liquidazione del danno non patrimoniale di €50.000,00 per i danni cagionati a
[...]
, e dunque alle ricorrenti iure hereditatis”. Persona_2
Da ciò consegue la necessaria riforma della sentenza gravata, nella parte in cui ha indebitamente liquidato, nuovamente, in favore della sola appellata , con Controparte_1
evidente duplicazione, l'intero credito risarcitorio spettante alla madre, già riconosciuto in favore delle germane;
gli effetti del giudicato favorevole di cui alla sentenza n. 2494/2018, infatti, mediante il recupero della quota di un terzo spettante all'appellata come erede della madre, potranno essere fatti valere da , quale creditrice in solido, nei Controparte_1
confronti delle coeredi germane, nell'ambito della divisione dell'eredità materna.
A fini di completezza motivazionale, andrà precisato che una tale domanda di divisione - avente ad oggetto la ripartizione pro quota dell'importo di € 51.382,91, di cui alla sentenza di condanna n. 2494/2018 - con ogni evidenza, non risulta proposta dall'appellata, peraltro rimasta contumace in grado di appello, né appare invero ipotizzabile nel presente giudizio, che era stato originariamente proposto nei confronti del debitore responsabile del danno
; la presenza delle appellanti nell'attuale sede, infatti, deriva dalla loro Persona_1
qualità di eredi del predetto e non involge in alcun modo le vicende della Persona_1
successione e della divisione dell'eredità materna, comprensiva del credito risarcitorio in esame, già riconosciuto nel precedente giudizio .
Merita per converso di essere disattesa l'ulteriore censura svolta con il quinto motivo di gravame, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale patito in proprio da
, tesa a vedere ridurre l'importo di € 30.829,74, attribuito con la sentenza Controparte_1
impugnata in questa sede.
Le appellanti, al riguardo, hanno dedotto che il danno liquidato iure proprio in favore di non sarebbe stato adeguatamente provato;
in via subordinata, hanno dedotto Controparte_1
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che lo stesso non potrebbe essere quantificato nella medesima misura congruamente liquidata nella precitata sentenza n. 2494/2018, in favore delle odierne concludenti.
L'assunto non può essere in alcun modo condiviso.
Indubitabilmente, le sentenze pronunciate in sede penale nei confronti di - Persona_1
e segnatamente quella pronunciata dalla Corte d'appello che, nel dichiarare estinti i reati per prescrizione, ha altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio – spiegano, in questa sede, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la
"declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile. (Cass. sez.
3, Sentenza n. 2083 del 29/01/2013; Cass.sez. 2, Sentenza n. 14921 del 21/06/2010)
Parimenti, integra un principio pacifico (cfr. tra le altre, Cass. ordinanza n. 16041 del
26/06/2013; Cass. ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) quello secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale nella forma del danno morale va eseguita con criterio equitativo che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, sempre che vi sia stata una specifica allegazione del pregiudizio patito anche in via presuntiva.
Nel caso di specie, appare innegabile che l'appellata abbia pienamente adempiuto all'onere della prova in ordine alla sussistenza del danno, allegando innumerevoli circostanze fattuali, le quali risultano confermate anche dalle precedenti pronunce emesse in sede penale.
Se è vero, inoltre, che nella sentenza n. 2494/2018 del tribunale di Torre Annunziata, giudizio in cui erano attrici soltanto le sorelle e il giudice ha Pt_2 Parte_1
scrutinato in maniera unitaria la triste situazione delle tre figlie, dagli atti del processo penale si evince una condotta di maltrattamenti concretatasi in episodi lesivi rivolti proprio in danno di . Controparte_1
In particolare, mentre nella sentenza penale di primo grado si legge che Persona_1
era solito picchiare la moglie quasi tutte le sere e tale violenza era culminata, sia nei
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda confronti di sia nei confronti di , altra germana Persona_2 Controparte_1
delle attrici, nel gravissimo episodio di violenza del 25/02/2006, da cui erano scaturite lesioni medicalmente accertate ai danni delle persone offese, la Corte d'appello di Napoli, confermando tale accertamento ai fini civilistici, pur dichiarando prescritti i reati, osservava che le offese perpetrate ai danni delle persone offese erano state stabilmente perduranti nel tempo ed erano durate per l'intero arco della vita matrimoniale quanto alla fin Per_2
dall'infanzia quanto a e per uno o più anni quanto a ed a Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
Del resto, neppure può trascurarsi che l'imputato veniva condannato Persona_1
anche per le specifiche lesioni procurate proprio all'appellata come si rileva Controparte_1
dal punto c) dei capi di imputazione (“imputato per il delitto p. e p. dagli artt. 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 2, c.p. per avere volontariamente cagionato alla figlia , CP_1
aggredendola e colpendola ripetutamente al capo e sbattendola contro il muro, lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo consistita in contusione con sospetta lesione ossea al cranio ed alla spalla dx, con prognosi di gg. 3”); con riferimento al predetto episodio del 25/2/2006 la sentenza della Corte d'Appello di Napoli accertava quanto segue:
“… in data 25/2/2006 l'imputato ebbe a danneggiare per dispetto una stufa elettrica che si trovava all'interno del bagno della comune abitazione e, dopo che, avvedutasi dell'accaduto,
ebbe manifestato le proprie rimostranze alla madre Controparte_1 Persona_2
il predetto imputato, udita la conversazione tra figlia e moglie … si scagliava contro
[...]
la figlia apostrofandola con epiteti ingiuriosi e colpitala ripetutamente le faceva CP_1
battere il capo contro il muro sebbene a conoscenza che la predetta fosse reduce da un incidente dal quale aveva riportato un trauma cranico con postumi ancora apprezzabili …”
(cfr. pagg. 3 e 4, sent. n. 4735/14 C.A. Napoli).
Appare evidente, allora, in ragione della particolare gravità delle condotte violente accertate in sede penale, protrattesi nel tempo e consumate in ambito familiare, la significatività del pregiudizio non patrimoniale patito dall'appellata, connotato da una protratta e notevole sofferenza soggettiva, munita di inevitabili ricadute di tipo dinamico relazionale;
per l'effetto, si reputa che l'importo di € 30.829,74, pari alla somma liquidata dal primo giudice,
RGn°2693/2020-Sentenza
- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ed equivalente all'importo attribuito in un autonomo giudizio a ciascuna delle altre due sorelle, rappresenti una cifra congrua in considerazione del pregiudizio patito.
Le appellanti hanno altresì chiesto, in via subordinata, di ridurre l'importo riconosciuto di un terzo, assumendo la qualità di erede di in capo a . Persona_1 Controparte_1
Tuttavia, le appellanti non hanno fornito idonea prova della circostanza in esame, non risultando neppure dedotta l'accettazione dell'eredità paterna da parte di , né Controparte_1
allegata l'adozione di un comportamento da cui poter desumere quantomeno l'accettazione in forma tacita.
Soccorre al riguardo l'insegnamento consolidato (cfr., tra le altre, Cass. sez. lav. , Sentenza
n. 21436 del 30/08/2018), secondo cui in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
Nel caso di specie, invero, mentre e - dopo la citazione in Pt_1 Parte_2
riassunzione degli eredi di collettivamente e impersonalmente – si sono Persona_1
costituite e hanno spiegato impugnazione nella qualità di eredi del padre, analoga qualificazione non è stata assunta dall'appellata, che peraltro è rimasta contumace nel presente grado.
Ne consegue, all'esito della rinnovata valutazione demandata a questa Corte, la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha condannato le appellanti al pagamento della somma di € 30.829,74, senza la riduzione di un terzo invocata con il motivo di appello.
RGn°2693/2020-Sentenza
- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
7. Per effetto del parziale accoglimento dell'appello, e della declaratoria di nullità della sentenza impugnata quanto alle statuizioni emesse nei confronti di , si impone Parte_1
una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, con conseguente assorbimento del sesto motivo di gravame, avente ad oggetto la quantificazione delle spese di lite.
All'esito di tale rivalutazione, considerato l'accoglimento della domanda di risarcimento iure proprio, la condanna delle appellanti, nella qualità, alla refusione delle spese di lite, ai seni dell'art. 91 c.p.c., andrà commisurata all'entità dell'importo riconosciuto, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/2014, con riferimento allo scaglione compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00 di cui al DM n.55/2014, come aggiornato dal DM n.
147/2022.
Va al riguardo rilevato che l'appellata, contumace nel presente grado, nel giudizio di primo grado risulta ammessa ai benefici del patrocinio a spese dello Stato, e pertanto va fatta applicazione dell'art. 133 del d.lgs. 115/2002, a tenore del quale il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Tale norma è la logica conseguenza della previsione di cui all'art. 131 del citato d.lgs. secondo il quale gli onorari e le spese dovuti al difensore dovrebbero essere anticipati dall'erario.
La logica che si evince dall'art. 133 sopra menzionato è quella per cui la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio da un lato non subisce alcun esborso in quanto si vede riconoscere il pagamento degli onorari dell'avvocato a carico dell'erario, dall'altro non può nemmeno arricchirsi in caso di favorevole condanna alle spese incamerando la somma liquidata, di cui deve appunto essere disposto il rimborso in favore dell'erario anticipatario, il quale con essa coprirà sia le spese anticipate che quelle prenotate a debito ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. 115/2002.
RGn°2693/2020-Sentenza
- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In sostanza, il sistema è costruito in modo tale che se la parte ammessa al gratuito patrocinio
è vittoriosa, lo Stato possa recuperare dalla parte soccombente il costo del giudizio;
se invece le spese vengono compensate, esse rimarranno in carico allo Stato.
Nulla devono le appellanti per le spese del presente grado, stante la contumacia dell'appellata, le cui domande sono state parzialmente accolte.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2635/2019:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata nei confronti dell'appellante accoglie parzialmente le Parte_1
domande proposte dall'odierna appellata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 2 marzo 2018, e per l'effetto, ogni altra domanda disattesa, condanna Pt_2
e , quali eredi di , in proporzione delle rispettive
[...] Parte_1 Persona_1
quote ereditarie, al pagamento in favore di dell'importo di € 30.829,74, Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno subito iure proprio;
2) condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite del primo grado che liquida nell'importo di € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Nulla per le spese relative al presente grado, stante la contumacia dell'appellata
[...]
. CP_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Maria Teresa Onorato
RGn°2693/2020-Sentenza
- 23 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio.
RGn°2693/2020-Sentenza
- 24 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2693/2020, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 4 luglio 2025, comunicata in data 7 luglio 2025, con cui è stato concesso il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di rappresentate e difese dall' C.F._2 Persona_1
Avvocato Giovanni A.M.Morana (c.f. ) presso il cui studio a C.F._3
CodiceFiscale_4
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Casoria (Na) alla via Vittorio Emanuele n. 45 sono elettivamente domiciliate
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2635 del 2019, il tribunale di Torre Annunziata, dopo aver convertito il rito da sommario in ordinario, ha accolto le domande proposte, con ricorso ex art. 702-bis, da
, volte ad ottenere la condanna del padre al risarcimento Controparte_1 Persona_1
dei danni non patrimoniali derivati dai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, sia iure proprio che iure hereditario, per il pregiudizio patito dalla madre defunta
Persona_2
Le statuizioni di condanna sono state emesse nei confronti degli eredi di , Persona_1
citati in riassunzione - a seguito del decesso del convenuto verificatosi nel corso del giudizio di primo grado - collettivamente e impersonalmente, con atto notificato in data 15 maggio
2019.
Segnatamente il giudice di prime cure così decideva: “Condanna gli eredi di
[...]
al pagamento, in favore di , quale erede di Per_1 Controparte_1 Persona_2
, dell'importo complessivo di euro 51.382,91, oltre interessi al tasso legale dalla
[...]
pubblicazione della sentenza al saldo;
RGn°2693/2020-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
condanna gli eredi di al pagamento in favore di , Persona_1 Controparte_1
dell'importo di euro 30.829,74, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
condanna gli eredi di alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro Persona_1
14.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, dando atto che la parte è stata ammessa gratuito patrocinio e che si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese”.
Il giudizio era volto esclusivamente alla determinazione del quantum, atteso che l'accertamento dell'an debeatur era stato già effettuato con la sentenza n. 4735 del 2014 della Corte di Appello di Napoli, in cui era stata riconosciuta la responsabilità penale di per i reati di cui agli artt. 81cpv e 572 cp, 582cp, 585 in relazione all'art. Persona_1
577 ult. co. cp, e artt. 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 2, cp.
Al fine di ottenere la liquidazione del risarcimento in loro favore, le due sorelle dell'attrice,
e cioè le odierne appellanti e , avevano preventivamente adito Parte_2 Parte_1
il Tribunale di Torre Annunziata che, con sentenza n. 2494 del 2018 aveva riconosciuto loro, in qualità di eredi di la somma complessiva di € 51.382,91 e, Persona_2
individualmente, per i pregiudizi da ciascuna patiti, l'importo di 30.829,74.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata hanno proposto impugnazione e articolando sei motivi di appello al fine di ottenere la Parte_2 Parte_1
riforma del provvedimento, oltre alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della stessa.
L'appellata , sebbene ritualmente citata, non si è costituita nel presente Controparte_1
grado.
Disposta, con ordinanza del 16 febbraio 2021, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per la parte eccedente la somma di euro 21.000,00, a seguito di vari rinvii la causa, previo mutamento della sezione assegnataria, è stata riservata in decisione con ordinanza del 4 luglio 2025, con cui è stato concesso il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
RGn°2693/2020-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3. Preliminarmente deve essere rilevata la tempestività del gravame, proposto con atto di citazione notificato in data 24/07/2020, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c. - quale risultante dall'applicazione della sospensione per l'emergenza coronavirus dei processi civili nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e 11 maggio 2020, disposta dall'art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020 - decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado intervenuta in data 28/11/2019.
4. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è solo in parte fondata, per i rilievi di seguito esposti.
Ragioni di priorità logico giuridica impongono la preventiva disamina del primo e e del quarto motivo di gravame che, per ragioni di connessione - entrambi concernendo errores in procedendo che si assumono intervenuti nel giudizio di prime cure, successivamente alla dichiarazione del decesso dell'originario convenuto - è opportuno trattare Persona_1
congiuntamente.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame le impugnanti hanno denunciato la nullità della sentenza di primo grado, poiché l'atto di riassunzione notificato da era Controparte_1
viziato nella vocatio in ius;
invero, aveva citato autonomamente in Controparte_1
riassunzione, senza che il giudizio fosse stato interrotto, gli eredi di , Persona_1
erroneamente indicando l'udienza di rinvio, che era stata fissata per l'ammissione delle istanze istruttorie, per il 13.10.2019, anziché per il 3.10.2019. Da ciò sarebbe derivata la nullità di tutti gli atti consequenziali, compreso il provvedimento finale, con conseguente necessaria rinnovazione delle attività compiute in primo grado, e rimessione in termini per l'espletamento dell'attività istruttoria, preclusa in primo grado.
Con il quarto motivo di impugnazione, poi, le appellanti hanno dedotto l'erroneità del modus procedendi adottato dal giudice di prime cure che - ritenendo irrituale la richiesta di interruzione del giudizio depositata telematicamente ed escludendo che il giudizio potesse poi essere interrotto, alla successiva udienza del 3 ottobre 2019, una volta citate in riassunzione le eredi di – avrebbe determinato una lesione del diritto di Persona_1
difesa, derivante dalla necessità di costituirsi in un processo non interrotto, in cui Per_1
RGn°2693/2020-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda non era riuscito a depositare neppure una delle tre memorie di cui all'art. 183, 6° Per_1
comma, c.p.c.
Da ciò la richiesta di dichiarare il giudizio interrotto alla data della prima dichiarazione del decesso di , risalente al 15 marzo 2019 o, in via gradata alla data Persona_1
dell'udienza del 3.10.2019, o, in via di ulteriore subordine, di essere rimesse in termini, per l'articolazione delle richieste istruttorie, essendo dipeso l'inutile spirare dei termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., da causa non imputabile.
Gli argomenti che precedono possono essere solo in minima parte condivisi, per i rilievi di seguito esposti.
In primo luogo non coglie nel segno, nei termini in cui è stata proposta, la censura avente ad oggetto l'omessa interruzione del giudizio di primo grado.
Invero, come osservato dal primo Giudice, alla stregua del dato normativo di cui all'art. 300
c.p.c., nei casi di interruzione non automatica (ad es., per morte o perdita della capacità processuale della parte costituita), allorquando l'evento si verifichi nei riguardi della parte che è costituita a mezzo del procuratore, “questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti”; in difetto di tali presupposti, non essendo stato l'evento ritualmente notificato alle altre parti, né dichiarato in udienza, il Tribunale ha appunto ritenuto – con valutazione neppure specificamente impugnata dalle appellanti - l'irritualità dell'istanza di interruzione, depositata fuori udienza nel fascicolo telematico, in data 15 marzo 2019, e non notificata alle altre parti. Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., e ciò anche mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (in termini, per l'ipotesi di celebrazione dell'“udienza cartolare” Cass.sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 );
è stato parimenti precisato, con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame ( Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 30729 del 29/11/2024) che alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo
RGn°2693/2020-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio.
Né una tale interruzione avrebbe potuto, difformemente da quanto dedotto dalle appellanti, essere pronunciata alla successiva udienza del 3 ottobre 2019, avendo medio tempore la parte attrice provveduto a citare in riassunzione gli eredi di;
soccorre al Persona_1
riguardo il tenore testuale dell'art. 300, 2° comma, c.p.c., norma che appunto prevede che
“dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente”.
La citazione in riassunzione, a cui nel caso di specie ha provveduto , Controparte_1
consente appunto di impedire la dichiarazione di interruzione del giudizio, come correttamente ritenuto dal primo Giudice.
Sulla scorta di tale premessa, essendo i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. stati concessi prima della predetta riassunzione, quando era costituito in giudizio un procuratore nell'interesse di , deve senz'altro escludersi che si sia verificato un Persona_1
pregiudizio delle facoltà difensive non imputabile alla parte convenuta, e tale da legittimare una rimessione in termini.
Al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato principio secondo cui, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. (cfr., tra le altre Cass. sez. 3, ordinanza n. 12183 del
07/05/2021).
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Né la denunciata nullità della citazione in riassunzione, per l'erronea indicazione della data di udienza, appare nella fattispecie produttiva degli effetti pretesi dalle appellanti.
Effettivamente, si evince dall'esame dell'atto di riassunzione che, mentre nella parte narrativa dello stesso risulta indicata, quale successiva udienza, fissata per la valutazione delle istanze istruttorie, l'udienza del 3 ottobre 2019, di fatto tenutasi, nelle conclusioni dell'atto, contenenti la citazione a comparire, per un evidente errore materiale, risulta indicata la data del 13 ottobre 2019; trattasi indubitabilmente di un vizio di nullità dell'atto di riassunzione, riguardante la vocatio in ius.
Quanto agli effetti di tale vizio, nel presente grado di impugnazione, occorre procedere ad una disamina distinta della posizione di che risulta essersi costituita nel Parte_2
giudizio di primo grado, e di , che invece è rimasta contumace nel precedente Parte_1
grado ed ha scelto di spiegare impugnazione unitamente alla germana Pt_2
Con riferimento alla posizione di infatti, l'intervenuta costituzione nel Parte_2
precedente grado ha indubitabilmente comportato una sanatoria della predetta nullità, in applicazione del principio espresso dall'art. 164, 3° comma, c.p.c.; ciò tanto più ove si consideri che, nella comparsa di costituzione relativa al giudizio di primo grado, Pt_2
non si è lamentata dell'errata indicazione della data di udienza, semplicemente
[...]
chiedendo che venisse dichiarata l'interruzione del processo al 15.3.2019, data in cui l'avv.
NO, difensore del padre defunto, “seppure in modo assolutamente irrituale”, aveva dichiarato la morte del suo assistito o, in subordine, alla data del 3 ottobre 2019, udienza in cui, pur dopo la citazione in riassunzione delle eredi, tale dichiarazione era stata ripetuta.
Quanto invece agli effetti di tale nullità nei confronti dell'appellante Parte_1
contumace nel giudizio di primo grado, giova richiamare i più recenti approdi raggiunti, anche in sede nomofilattica, dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, con particolare riferimento alla questione dei vizi relativi alla vocatio in ius dell'atto di citazione, da cui possono desumersi principi senz'altro applicabili alla fattispecie, in cui il vizio investe non l'atto introduttivo, ma un atto di riassunzione .
Occupandosi proprio della questione in esame, e cioè degli effetti dell'omessa rilevazione di un vizio riguardante la vocatio in ius nel corso del giudizio di primo grado, le Sezioni Unite
RGn°2693/2020-Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della Suprema Corte (Cass. Sez. U, sentenza n. 2258 del 26/01/2022) hanno affermato il principio secondo cui “nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla
"vocatio in ius", ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse, se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.”
L'intervento nomofilattico si è invero reso necessario, a seguito dell'ordinanza interlocutoria n. 18297/2021 del 25 giugno 2021, per effetto di contrastanti pronunce della Suprema Corte, in ordine all'applicabilità dell'art. 294 c.p.c. all'ipotesi del contumace destinatario di una citazione nulla, per vizi relativi alla vocatio in ius.
Le Sezioni Unite hanno dunque ritenuto che la difformità di pronunce segnalata dalla ordinanza interlocutoria della Terza Sezione Civile vada composta dando continuità all'interpretazione prescelta da Cass. Sez. 6 - 3, 7 maggio 2013, n. 10580, nel senso, cioè, di lasciare regolata dall'art. 294 c.p.c. la questione degli effetti della rilevazione della nullità della citazione come motivo d'appello, distinguendo fra rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado, a norma degli artt. 354, comma 4, e 356 c.p.c., e rimessione in termini per le attività segnate da preclusioni condizionata alla dimostrazione della mancata conoscenza del processo.
Secondo quanto precisato in tale pronuncia, la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per vizi della vocatio in ius, riguardando l'atto preordinato all'instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e non sia rilevata d'ufficio dal giudice (art. 164 c.p.c.), comporta l'estensione a tutti gli atti del processo che ne sono dipendenti (art. 159, comma 1, c.p.c.), ovvero agli atti che devono compiersi nel contraddittorio delle parti. Allorché tale nullità non sia stata sanata dalla costituzione del convenuto né rilevata d'ufficio, non operando per essa il regime di cui all'art. 157, comma 2,
RGn°2693/2020-Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda c.p.c., la stessa nullità si converte in motivo di impugnazione e deve perciò essere fatta valere dal contumace mediante appello, contemporaneamente spiegato, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di merito (da ultimo, Cass. Sez. Unite, 25 novembre 2021, n. 36596).
La proposizione dell'appello, d'altro canto, non sana ex se la nullità degli atti successivi dipendenti dalla citazione viziata. Il giudice d'appello, preso atto della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., è dunque tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli.
La rinnovazione degli atti nulli che sia ordinata dal giudice d'appello coinvolge, peraltro, le attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294
c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo.
Trattasi pertanto di rimedio che riammette la parte all'esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo.
Quando la nullità della citazione dedotta dall'appellante, rimasto contumace in primo grado, dipende dall'inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 c.p.c., o, come nella fattispecie in esame, dall'assente o errata indicazione della data di udienza, la rimessione in termini per le attività che gli sarebbero precluse, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., resta, di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito.
Secondo l'avviso del Supremo Collegio, in virtù di un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, è da escludere che dalla nullità
RGn°2693/2020-Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della citazione, pur non seguendo la rimessione al primo giudice, discenda la necessaria rimessione in termini del contumace appellante, perché ciò, come si avverte anche in dottrina, comporterebbe un “incentivo alla contumacia” e un “premio” per lo stesso, sebbene egli abbia avuto cognizione del processo ed avrebbe perciò potuto comunque costituirsi nel giudizio di primo grado, mentre ha preferito attendere per poi spiegare gravame.
Nel caso di specie, non solo è evidente che il vizio prospettato non abbia in alcun modo impedito a di avere conoscenza del processo- tanto che la germana Parte_1 Pt_2
destinataria della medesima citazione, risulta essersi costituita nel giudizio di primo grado – ma il vizio riguarda una riassunzione intervenuta quando erano stati già concessi, legittimamente in virtù di quanto sopra esposto, i termini di cui all'art. 183, 6° comma,
c.p.c. e pertanto, in difetto di ammissione ed espletamento della prova, esclusivamente la fase conclusiva e decisionale.
La riscontrata nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha statuito nei confronti di peur a fronte di un vizio di nullità della relativa vocatio in ius, impone Parte_1
dunque a questa Corte distrettuale un nuovo esame delle domande proposte, alla luce delle censure sollevate dalla parte appellante – involgenti anche il merito delle questioni affrontate nella sentenza impugnata - non potendo il giudice di appello limitarsi a dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado, non ricorrendo appunto alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice tassativamente previste dagli artt. 343 e
354 c.p.c.
Tale scrutinio dovrà indubitabilmente misurarsi con il tenore dei motivi di impugnazione specificamente proposti, alla luce del pacifico insegnamento secondo cui, allorquando il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354
c.p.c., è necessario che l'appellante deduca ritualmente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, anche le questioni di merito. In particolare, secondo un orientamento assolutamente pacifico, mentre nelle ipotesi di appello avente contenuto esclusivamente rescindente – in cui il riscontro del motivo di invalidità esaurisce l'oggetto della cognizione riservata al giudice di secondo grado - la parte soccombente ha interesse a dedurre un mero
RGn°2693/2020-Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vizio di nullità del giudizio di primo grado, dovendo la causa essere rimessa al primo giudice, affinché il procedimento di primo grado sia rinnovato con contraddittorio regolarmente costituito, nelle altre ipotesi, invece, in cui l'appello cumula in se iudicium rescindens e iudicium rescissorium, e cioè è diretto non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, ma alla rinnovazione del giudizio di merito, le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo giudice e non rientranti nelle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354
c.p.c., hanno carattere strumentale e meramente subordinato, perché esse non sono di per sé idonee ad assicurare alla parte appellante la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, l'appello è inammissibile, sia per difetto d'interesse che per difetto di rispondenza al modello legale di impugnazione, ove non vengano, altresì, ritualmente prospettati vizi di merito della sentenza impugnata (cfr., in motivazione Cass.Sez. 3, Sentenza n. 24612 del 03/12/2015; Cass., sez. un., 14 dicembre 1998, n. 12541; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1934 del 22/04/1989; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 10288 del 27/07/2001; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17026 del 26/08/2004 Sez.
2, Sentenza n. 27296 del 09/12/2005 Sez. 3, Sentenza n. 1199 del 19/01/2007 Sez. 3,
Sentenza n. 2053 del 29/01/2010)
Sulla scorta di tale principio, deve senz'altro ritenersi che l'ambito del sindacato devoluto al giudice di impugnazione, nella fase rescissoria, sia circoscritto ai vizi di merito specificamente prospettati, unitamente a quelli di rito, dalla parte appellante. ( cfr. Cass.
4125/2020, secondo cui la decisione deve avvenire nei limiti delle doglianze prospettate;
Cass. n.5590/2011).
5.Merita per converso di essere disatteso il secondo motivo di appello, teso a protestare la nullità della sentenza per omessa indicazione del difensore della convenuta costituita e per la lesione del contraddittorio subita da erroneamente dichiarata contumace Parte_2
dal giudice di prime cure.
In particolare, si trova ripetutamente affermato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio – estensibile anche all'omessa indicazione del difensore - secondo cui l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del
RGn°2693/2020-Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nominativo di una delle parti in causa, determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ, integrando altrimenti mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata” ( Cass. Sez. 1, Sentenza n.
5850 del 22/04/2002; Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015, Sez. 3, Sentenza n. 4796 del
06/03/2006).
In particolare, occupandosi di una fattispecie concreta per molti versi analoga a quella che viene in rilievo nel presente giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015, in motivazione) la Suprema Corte ha ritenuto che fosse emendabile con la procedura di correzione l'omessa indicazione, nel dispositivo e nell'intestazione di una sentenza, di una parte che era pacificamente comproprietaria dei beni oggetto di domanda di usucapione, evidenziando che dallo svolgimento del processo contenuto nella sentenza risultava che tale parte era stata ritualmente citata in giudizio in primo grado, non dubitandosi della regolare instaurazione del contraddittorio, e considerato che gli stessi ricorrenti avevano provveduto a notificarle il ricorso in cassazione “così riconoscendola come parte del processo”.
Nel caso di specie, se nell'intestazione della sentenza impugnata si rinviene la generica indicazione della parte convenuta come “eredi di ”, qualificati come Persona_1
“contumaci”, nella motivazione si dà espressamente atto che a seguito del decesso di
[...]
venivano evocati in giudizio i suoi eredi e che, mentre non si Per_1 Parte_1
costituiva, si costituiva all'udienza fissata per la decisione. Parte_2
Nella medesima pronuncia, inoltre, si rinviene espressa motivazione in ordine all'eccezione sollevata da con riferimento alla dedotta necessità di interruzione del Parte_2
giudizio; è agevolmente inferibile, pertanto, che il Giudice di prime cure ha tenuto conto delle difese svolte da e che l'omessa indicazione nell'intestazione e nel Parte_2
dispositivo del suo nominativo è ascrivibile ad un mero errore materiale.
Con riferimento all'omessa indicazione del difensore, va poi aggiunto che, se è vero è che la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. indica i nominativi delle parti e dei rispettivi difensori quali requisiti previsti a pena di nullità, la giurisprudenza interpreta tale vizio in senso
RGn°2693/2020-Sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sostanziale e non prettamente formale. Anche i precedenti della Corte di Cassazione indicati dalle appellanti, infatti, contengono un temperamento della nullità prevista dall'art. 132
c.p.c., affermando che, se la sentenza ha comunque raggiunto il suo scopo e il difensore possa essere individuato dal contesto, il vizio dia vita a mera irregolarità formale emendabile con la procedura della correzione degli errori materiali. (Cass. Sez. 3,
03/07/2008, n. 18202; conf. Cass. Civ., sez. 2, sentenza n. 7242 del 28/05/2001).
Nel caso di specie, dalla lettura degli altri atti processuali è facilmente rinvenibile il nominativo dell'avvocato delle odierne appellanti per cui non è riscontrabile un'ipotesi di nullità formale.
6.Del pari infondato, poi, è il terzo motivo di gravame, con cui viene denunciata l'erroneità della statuizione della sentenza di primo grado -che si assume come immotivata ed arbitraria, essendo riscontrabile al riguardo soltanto un “simulacro di motivazione” - con cui
è stata disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per indeterminatezza, e cioè per incerta determinazione del petitum e della causa petendi.
Al riguardo, non può che ribadirsi quanto affermato, sia pur con motivazione sintetica, dal primo Giudice, nel disattendere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, e cioè per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c.
Ritiene infatti questa Corte che le circostanze indicate, sia pur sinteticamente, dalla parte attrice nel giudizio di prime cure, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c., a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata - avendo Controparte_1
ampiamente esposto le vicende del giudizio penale che aveva visto imputato
[...]
per le gravi condotte di violenza e vessazione da costui abitualmente perpetrate Per_1
in ambito familiare, richiamando altresì il giudizio risarcitorio già proposto in sede civile dalle germane e descrivendo gli effetti pregiudizievoli prodottisi in suo danno - così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale
RGn°2693/2020-Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto su cui la stessa si fonda, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013).
7.Merita per converso parziale accoglimento il quinto motivo di gravame, involgente la decisione del merito della controversia, teso a denunciare, in via principale, l'infondatezza della pretesa dell'odierna appellata in ordine ai danni iure hereditatis, richiesti cioè in qualità di erede della madre e iure proprio, patiti in conseguenza Persona_2
dei reati commessi dal padre . Persona_1
Solo in via subordinata, per il caso in cui la Corte dovesse ritenere provato il danno iure hereditario, le impugnanti hanno chiesto la riduzione dello stesso alla metà; per il danno iure proprio hanno invocato, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda o quanto meno la quantificazione del dovuto in misura ridotta rispetto a quanto liquidato in favore di e . Parte_2 Parte_1
Per l'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria proposta iure proprio, hanno poi prospettato la necessità di ridurre il dovuto di un terzo, assumendo che anche sarebbe divenuta per tale quota erede del danneggiante Controparte_1 [...]
Per_1
Oggetto di censura è dunque, in primo luogo, la statuizione della sentenza impugnata con cui le odierne appellanti sono state condannate a pagare € 51.382,91 a titolo di danno iure hereditario; le appellanti hanno poi denunciato la carenza di prova del credito di €
30.829,74 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in proprio dall'attrice in primo grado.
Quanto alla prima di tali poste risarcitorie, nell'assunto delle impugnanti la decisione in merito al quantum - esternata mediante l'impiego dell'espressione secondo cui “… tutti questi elementi, complessivamente considerati inducono a ritenere congrua una liquidazione del danno non patrimoniale di € 50.000,00 per i danni cagionati a Per_2
RGn°2693/2020-Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
e dunque alle ricorrenti iure hereditario” - sarebbe frutto di un'erronea Persona_2
trasposizione del dispositivo della sentenza n. 2494 del 2018, con cui il medesimo
Tribunale di Torre Annunziata, nel diverso giudizio recante RG n. 3525/2016, aveva liquidato il danno iure hereditario in favore delle odierne appellanti e Pt_2 Pt_1
.
[...]
Il motivo di gravame, nel rimarcare l'evidente interferenza, quanto al danno reclamato iure hereditario, tra l'iniziativa giudiziaria intrapresa da e il giudizio Controparte_1
preventivamente introdotto dalle germane odierne appellanti, coglie indubitabilmente nel segno.
Mette conto osservare, infatti, che, sulla scorta di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, espressasi anche in sede nomofilattica (Cass. Sez. U, sentenza n. 24657 del 28/11/2007; Cass.sez. 3, sentenza n. 15894 del 11/07/2014; Cass. sez. 3 - ,
Sentenza n. 10585 del 18/04/2024), i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760 che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Tale approdo interpretativo concreta espressione del principio generale, affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza (cfr. Cass. 22 ottobre
1998 n. 10478, 17 novembre 1999 n. 12767, 28 giugno 2001 n. 8842, 6 ottobre 2005 n.
19460). In questa prospettiva ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore, atteso che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione.
Più in particolare, come pure ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione, ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza, senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento, poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 27417 del 20/11/2017, Rv. 646949 – 01; conf. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 8508 del 6/05/2020, Rv. 657808 - 02).
Peraltro, come anche chiarito dal Giudice di legittimità (cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n. 21077 del 27/07/2024), in ordine alla portata del giudicato nei confronti dei coeredi che non abbiano partecipato al giudizio, opera il principio secondo cui, trattandosi di obbligazione solidale dal lato attivo, ai sensi dell'art. 1306 c.c. il giudicato favorevole eventualmente formatosi nel diverso processo può avere efficacia nei confronti del concreditore a seguito di una sua scelta, mentre quello sfavorevole non opera nei suoi confronti.
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Poste tali premesse, mette conto osservare che, fin dal giudizio di primo grado, l'odierna appellata ha invocato, a fondamento della pretesa azionata, oltre alle sentenze emesse in sede penale nei confronti di , anche i provvedimenti resi in sede civile nei Persona_1
confronti delle germane, parimenti costituite come parti civili nel giudizio penale, richiamando, già nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c, il provvedimento di sequestro emesso a carico di - a cui era seguito il giudizio di merito introdotto dalle germane, Persona_1
nell'anno 2016 - ed evidenziando che, già in quella sede, era stata ritenuta “congrua una liquidazione del danno non patrimoniale di €40.000,00 per i danni cagionati a
[...]
, e dunque alle ricorrenti iure hereditatis..” Persona_2
Di poi, con la memoria ex art. 183, 6°comma, 1 termine, depositata in data 16 maggio
2019, nell'invocare a proprio vantaggio gli esiti del giudizio risarcitorio proposto dalle germane, ha espressamente dedotto che “senza che sia stata disposta alcuna attività istruttoria, dopo la concessione del sequestro conservativo suddetto, quel giudizio risulta poi definito con la sentenza n. 2494/18 del 13/11/2018 (fol. 13) con la quale il Tribunale ha condannato al pagamento in favore delle figlie e Persona_1 Pt_2 Parte_1
della complessiva somma di € 51.382,91, quali eredi della genitrice Persona_2
e di € 30.829,74 ciascuna, in proprio”, aggiungendo che “le suddette
[...]
considerazioni fatte per la valenza da attribuire al decreto di sequestro valgono a maggior ragione per la sentenza che quel giudizio ha definito”.
Sulla scorta dei rilievi finora svolti, occorre allora esaminare il decisum della sentenza n.
2494 del 2018 sopra citata, per comprendere se la liquidazione effettuata in quella sede avesse ad oggetto l'intero credito risarcitorio spettante a reclamato Persona_2
iure hereditario, o se fosse stata limitata alla quota delle due coeredi in quel giudizio.
Al riguardo, il Collegio reputa pienamente condivisibili i rilievi già svolti da questa Corte distrettuale, in diversa composizione, nel concedere, con l'ordinanza del 16 febbraio 2021, la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appunto evidenziando, con rilievo officioso, che con la sentenza 2494/2018 del tribunale di Torre
Annunziata era stato liquidato in favore delle germane e Parte_2 Parte_1
l'intero ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla madre per
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda effetto delle violenze subite, come tale comprensivo anche della quota di pertinenza (quale erede della di . Per_2 Controparte_1
Trattasi di conclusione indubitabilmente avvalorata dal tenore delle espressioni testuali impiegate dal magistrato estensore della predetta sentenza, ove appunto si reputa “congrua una liquidazione del danno non patrimoniale di €50.000,00 per i danni cagionati a
[...]
, e dunque alle ricorrenti iure hereditatis”. Persona_2
Da ciò consegue la necessaria riforma della sentenza gravata, nella parte in cui ha indebitamente liquidato, nuovamente, in favore della sola appellata , con Controparte_1
evidente duplicazione, l'intero credito risarcitorio spettante alla madre, già riconosciuto in favore delle germane;
gli effetti del giudicato favorevole di cui alla sentenza n. 2494/2018, infatti, mediante il recupero della quota di un terzo spettante all'appellata come erede della madre, potranno essere fatti valere da , quale creditrice in solido, nei Controparte_1
confronti delle coeredi germane, nell'ambito della divisione dell'eredità materna.
A fini di completezza motivazionale, andrà precisato che una tale domanda di divisione - avente ad oggetto la ripartizione pro quota dell'importo di € 51.382,91, di cui alla sentenza di condanna n. 2494/2018 - con ogni evidenza, non risulta proposta dall'appellata, peraltro rimasta contumace in grado di appello, né appare invero ipotizzabile nel presente giudizio, che era stato originariamente proposto nei confronti del debitore responsabile del danno
; la presenza delle appellanti nell'attuale sede, infatti, deriva dalla loro Persona_1
qualità di eredi del predetto e non involge in alcun modo le vicende della Persona_1
successione e della divisione dell'eredità materna, comprensiva del credito risarcitorio in esame, già riconosciuto nel precedente giudizio .
Merita per converso di essere disattesa l'ulteriore censura svolta con il quinto motivo di gravame, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale patito in proprio da
, tesa a vedere ridurre l'importo di € 30.829,74, attribuito con la sentenza Controparte_1
impugnata in questa sede.
Le appellanti, al riguardo, hanno dedotto che il danno liquidato iure proprio in favore di non sarebbe stato adeguatamente provato;
in via subordinata, hanno dedotto Controparte_1
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che lo stesso non potrebbe essere quantificato nella medesima misura congruamente liquidata nella precitata sentenza n. 2494/2018, in favore delle odierne concludenti.
L'assunto non può essere in alcun modo condiviso.
Indubitabilmente, le sentenze pronunciate in sede penale nei confronti di - Persona_1
e segnatamente quella pronunciata dalla Corte d'appello che, nel dichiarare estinti i reati per prescrizione, ha altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio – spiegano, in questa sede, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la
"declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile. (Cass. sez.
3, Sentenza n. 2083 del 29/01/2013; Cass.sez. 2, Sentenza n. 14921 del 21/06/2010)
Parimenti, integra un principio pacifico (cfr. tra le altre, Cass. ordinanza n. 16041 del
26/06/2013; Cass. ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) quello secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale nella forma del danno morale va eseguita con criterio equitativo che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, sempre che vi sia stata una specifica allegazione del pregiudizio patito anche in via presuntiva.
Nel caso di specie, appare innegabile che l'appellata abbia pienamente adempiuto all'onere della prova in ordine alla sussistenza del danno, allegando innumerevoli circostanze fattuali, le quali risultano confermate anche dalle precedenti pronunce emesse in sede penale.
Se è vero, inoltre, che nella sentenza n. 2494/2018 del tribunale di Torre Annunziata, giudizio in cui erano attrici soltanto le sorelle e il giudice ha Pt_2 Parte_1
scrutinato in maniera unitaria la triste situazione delle tre figlie, dagli atti del processo penale si evince una condotta di maltrattamenti concretatasi in episodi lesivi rivolti proprio in danno di . Controparte_1
In particolare, mentre nella sentenza penale di primo grado si legge che Persona_1
era solito picchiare la moglie quasi tutte le sere e tale violenza era culminata, sia nei
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda confronti di sia nei confronti di , altra germana Persona_2 Controparte_1
delle attrici, nel gravissimo episodio di violenza del 25/02/2006, da cui erano scaturite lesioni medicalmente accertate ai danni delle persone offese, la Corte d'appello di Napoli, confermando tale accertamento ai fini civilistici, pur dichiarando prescritti i reati, osservava che le offese perpetrate ai danni delle persone offese erano state stabilmente perduranti nel tempo ed erano durate per l'intero arco della vita matrimoniale quanto alla fin Per_2
dall'infanzia quanto a e per uno o più anni quanto a ed a Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
Del resto, neppure può trascurarsi che l'imputato veniva condannato Persona_1
anche per le specifiche lesioni procurate proprio all'appellata come si rileva Controparte_1
dal punto c) dei capi di imputazione (“imputato per il delitto p. e p. dagli artt. 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 2, c.p. per avere volontariamente cagionato alla figlia , CP_1
aggredendola e colpendola ripetutamente al capo e sbattendola contro il muro, lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo consistita in contusione con sospetta lesione ossea al cranio ed alla spalla dx, con prognosi di gg. 3”); con riferimento al predetto episodio del 25/2/2006 la sentenza della Corte d'Appello di Napoli accertava quanto segue:
“… in data 25/2/2006 l'imputato ebbe a danneggiare per dispetto una stufa elettrica che si trovava all'interno del bagno della comune abitazione e, dopo che, avvedutasi dell'accaduto,
ebbe manifestato le proprie rimostranze alla madre Controparte_1 Persona_2
il predetto imputato, udita la conversazione tra figlia e moglie … si scagliava contro
[...]
la figlia apostrofandola con epiteti ingiuriosi e colpitala ripetutamente le faceva CP_1
battere il capo contro il muro sebbene a conoscenza che la predetta fosse reduce da un incidente dal quale aveva riportato un trauma cranico con postumi ancora apprezzabili …”
(cfr. pagg. 3 e 4, sent. n. 4735/14 C.A. Napoli).
Appare evidente, allora, in ragione della particolare gravità delle condotte violente accertate in sede penale, protrattesi nel tempo e consumate in ambito familiare, la significatività del pregiudizio non patrimoniale patito dall'appellata, connotato da una protratta e notevole sofferenza soggettiva, munita di inevitabili ricadute di tipo dinamico relazionale;
per l'effetto, si reputa che l'importo di € 30.829,74, pari alla somma liquidata dal primo giudice,
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- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ed equivalente all'importo attribuito in un autonomo giudizio a ciascuna delle altre due sorelle, rappresenti una cifra congrua in considerazione del pregiudizio patito.
Le appellanti hanno altresì chiesto, in via subordinata, di ridurre l'importo riconosciuto di un terzo, assumendo la qualità di erede di in capo a . Persona_1 Controparte_1
Tuttavia, le appellanti non hanno fornito idonea prova della circostanza in esame, non risultando neppure dedotta l'accettazione dell'eredità paterna da parte di , né Controparte_1
allegata l'adozione di un comportamento da cui poter desumere quantomeno l'accettazione in forma tacita.
Soccorre al riguardo l'insegnamento consolidato (cfr., tra le altre, Cass. sez. lav. , Sentenza
n. 21436 del 30/08/2018), secondo cui in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
Nel caso di specie, invero, mentre e - dopo la citazione in Pt_1 Parte_2
riassunzione degli eredi di collettivamente e impersonalmente – si sono Persona_1
costituite e hanno spiegato impugnazione nella qualità di eredi del padre, analoga qualificazione non è stata assunta dall'appellata, che peraltro è rimasta contumace nel presente grado.
Ne consegue, all'esito della rinnovata valutazione demandata a questa Corte, la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha condannato le appellanti al pagamento della somma di € 30.829,74, senza la riduzione di un terzo invocata con il motivo di appello.
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- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
7. Per effetto del parziale accoglimento dell'appello, e della declaratoria di nullità della sentenza impugnata quanto alle statuizioni emesse nei confronti di , si impone Parte_1
una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, con conseguente assorbimento del sesto motivo di gravame, avente ad oggetto la quantificazione delle spese di lite.
All'esito di tale rivalutazione, considerato l'accoglimento della domanda di risarcimento iure proprio, la condanna delle appellanti, nella qualità, alla refusione delle spese di lite, ai seni dell'art. 91 c.p.c., andrà commisurata all'entità dell'importo riconosciuto, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/2014, con riferimento allo scaglione compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00 di cui al DM n.55/2014, come aggiornato dal DM n.
147/2022.
Va al riguardo rilevato che l'appellata, contumace nel presente grado, nel giudizio di primo grado risulta ammessa ai benefici del patrocinio a spese dello Stato, e pertanto va fatta applicazione dell'art. 133 del d.lgs. 115/2002, a tenore del quale il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Tale norma è la logica conseguenza della previsione di cui all'art. 131 del citato d.lgs. secondo il quale gli onorari e le spese dovuti al difensore dovrebbero essere anticipati dall'erario.
La logica che si evince dall'art. 133 sopra menzionato è quella per cui la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio da un lato non subisce alcun esborso in quanto si vede riconoscere il pagamento degli onorari dell'avvocato a carico dell'erario, dall'altro non può nemmeno arricchirsi in caso di favorevole condanna alle spese incamerando la somma liquidata, di cui deve appunto essere disposto il rimborso in favore dell'erario anticipatario, il quale con essa coprirà sia le spese anticipate che quelle prenotate a debito ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. 115/2002.
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- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In sostanza, il sistema è costruito in modo tale che se la parte ammessa al gratuito patrocinio
è vittoriosa, lo Stato possa recuperare dalla parte soccombente il costo del giudizio;
se invece le spese vengono compensate, esse rimarranno in carico allo Stato.
Nulla devono le appellanti per le spese del presente grado, stante la contumacia dell'appellata, le cui domande sono state parzialmente accolte.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2635/2019:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata nei confronti dell'appellante accoglie parzialmente le Parte_1
domande proposte dall'odierna appellata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 2 marzo 2018, e per l'effetto, ogni altra domanda disattesa, condanna Pt_2
e , quali eredi di , in proporzione delle rispettive
[...] Parte_1 Persona_1
quote ereditarie, al pagamento in favore di dell'importo di € 30.829,74, Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno subito iure proprio;
2) condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite del primo grado che liquida nell'importo di € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Nulla per le spese relative al presente grado, stante la contumacia dell'appellata
[...]
. CP_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Maria Teresa Onorato
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La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio.
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